Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 265 del 18/06/2014
Azioni disponibili
Interrogazioni
NUGNES, MORONESE, PUGLIA, CASTALDI, ENDRIZZI, PAGLINI, CAPPELLETTI, MORRA, PETROCELLI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, SERRA, CIOFFI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
in data 21 dicembre 2009 sono stati approvati dalla Giunta regionale della Campania, a chiusura di una conferenza dei servizi, il masterplan generale per la riqualificazione della costa di Pozzuoli (da Licola a La Pietra) e la proposta preliminare del piano attuativo per la riqualificazione e riconversione delle aree denominate ex Sofer;
il masterplan è stato commissionato al gruppo di progetto (Eisenman Architects, P.C. capogruppo, Interplan Seconda Srl, AZ Studio) dalla Waterfront flegreo SpA (partecipata da Pirelli & C. Real estate SpA, dalla Milano investimenti SpA, e per diritto di opzione, dalla Finmeccanica group Real estate SpA, che ha acquistato dall'Ansaldo-Breda gli stabilimenti industriali della ex Sofer), come effetto del protocollo di intesa firmato col Comune di Pozzuoli il 22 novembre 2007;
tale protocollo riguarda le azioni di sviluppo ambientale, urbano, infrastrutturale e socio-economico che il Comune di Pozzuoli (Napoli) avrebbe posto in essere successivamente sull'intera fascia costiera. In particolare esso ha previsto l'avvio di una serie di interventi straordinari: il piano intermodale per l'area flegrea, il recupero del rione Terra, il potenziamento delle linee ferroviarie locali attraverso il collegamento al sistema metropolitano regionale, l'ampliamento e la riqualificazione del porto;
l'ex sito industriale Ansaldo-Sofer integrato nel sito d'interesse nazionale (Sin) del litorale domizio-flegreo e agro aversano, oggi declassato a sito d'interesse regionale (Sir), è stato oggetto di una serie di prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formulate nel corso della conferenza decisoria svoltasi in data 7 ottobre 2008, in cui è stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area ex Sofer di proprietà Waterfront flegreo SpA, cui è seguita la definizione di un piano tecnico di dettaglio con l'Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) comprensivo del cronoprogramma delle attività predisposto dal Ministero. Di tali analisi non risulta agli interroganti che sia stato reso noto alcun risultato;
con delibera Arpac n. 431 del 25 settembre 2012 veniva approvato lo schema di convenzione con la Waterfront flegreo SpA al fine di disciplinare la "caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'area ex Sofer ubicata in Pozzuoli (Napoli) alla Via Fasano, 37". A parere degli interroganti da ciò si deduce che al settembre 2012 le attività non erano state effettuate;
con delibera commissariale n. 20 del 28 marzo 2011, il commissario straordinario del Comune di Pozzuoli ha adottato il piano urbanistico attuativo (PUA) d'iniziativa privata Waterfront flegreo SpA relativo all'ex complesso industriale dismesso Ansaldo-Sofer. Si tratta di un intervento di riqualificazione, seppur limitato ad un chilometro di costa, avente una profonda ricaduta sull'ambiente e sull'assetto del territorio considerando la sua posizione strategica nel centro storico di Pozzuoli e della trentennale destinazione industriale quale motore pulsante dell'economia cittadina;
nonostante l'importanza del progetto e la sua collocazione sull'area costiera, il progetto è stato scarsamente partecipato dalla città che ha potuto presentare osservazioni solo in fase di approvazione del PUA, e non nella fase preliminare che a fronte dell'inerzia dell'amministrazione puteolana ha avuto impulso su iniziativa privata. Il soggetto privato, in quanto proprietario in percentuale dei suoli interessati, ha predisposto autonomamente la proposta di PUA, poi approvata dal commissario straordinario e non dal Consiglio comunale, istituzione rappresentativa dei cittadini locali;
l'art. 5 della legge regionale della Campania n. 16 del 2004 prevede che "Alle fasi preordinate all'adozione ed all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione". Tale partecipazione preventiva sarebbe invece mancata;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
il Comune di Pozzuoli ha abdicato al suo ruolo di guida nella predisposizione delle linee d'indirizzo di un progetto fondamentale per la città e per l'economia del territorio, permettendo con la sua inerzia che il progetto fosse redatto da un privato pur interessando alcune aree demaniali e in particolare la linea di costa;
il PUA contiene uno squilibrio in favore di attività commerciali ed attività edilizie, non ben identificate, che mal si concilia con il piano paesistico del Comune di Pozzuoli che all'art. 15 delle norme di attuazione riporta "Le aree rese disponibili dalla dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistiche; produttive; infrastrutturali; ricettive e per il tempo libero)";
considerato inoltre che:
gli aspetti ambientali costituiscono una delle principali criticità del progetto. Nel progetto della riqualificazione non è presente alcun piano di bonifica dell'area, nonostante in quel sito per 30 anni si sia lavorato amianto. È possibile riscontrare unicamente un richiamo alle norme penalistiche circa la responsabilità dei soggetti che hanno provocato l'inquinamento;
il progetto non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica in quanto la sua adozione, rimessa alla valutazione dell'ufficio ex art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 17/2009, è stata discrezionalmente derogata dall'amministrazione, come si evince nelle considerazioni conclusive del piano sottoscritte dal dirigente del Servizio gestione e tutela del territorio;
a parere degli interroganti non sarebbero stati valutati gli interventi necessari alla bonifica dell'area e gli effetti significativi dell'intervento sulle criticità ambientali dell'area di riferimento (per esempio, gli effetti del carico aggiunto sulle dinamiche del traffico; le ripercussioni sulle "vie di fuga" ovvero della possibilità di evacuazione dell'area in caso di criticità sismica; le ripercussioni sul sistema economico preesistente del centro storico basato sulla distribuzione al dettaglio e sulle "botteghe" artigiane tradizionali);
considerato infine che:
nel mese di luglio 2011 nell'area sono stati condotti alcuni lavori di movimentazione di residui ferrosi o metallici che, stando a quanto è dato sapere agli interroganti, non rientravano nelle operazioni di caratterizzazione indispensabili e propedeutiche a qualsiasi tipo di intervento da attuare nel sito;
non risulta agli interroganti se nell'area siano state condotte analisi per accertare lo stato d'inquinamento dell'ex sito industriale e se siano state prese misure di tutela della salute pubblica nonché di quella dei lavoratori che hanno effettuato tali interventi nell'estate 2011, ovvero se sia stato predisposto un piano di bonifica dell'area,
si chiede di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo se siano state effettuate analisi di caratterizzazione delle matrici ambientali nel sito ex Sofer, quale esito ne sia derivato e se sia stato di conseguenza predisposto un piano di bonifica dell'area;
se siano state adottate tutte le dovute precauzioni per tutelare la popolazione da rischi di esposizione ad agenti inquinanti altamente nocivi in considerazione delle lavorazioni contenenti amianto effettuate nell'area.
(3-01050)
FUCKSIA, SIMEONI, BLUNDO, CAPPELLETTI, PUGLIA, MOLINARI, PAGLINI, BOTTICI - Al Ministro della salute - Premesso che:
i farmaci in Italia sono suddivisi secondo indicazione della Commissione unica del farmaco (CUF), sostituita nel 2003 dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in 3 classi: classe A, farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; classe B, farmaci di rilevante interesse terapeutico diversi da quelli in classe A; classe C, farmaci privi delle citate caratteristiche e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN). Quest'ultima classe, la C, include farmaci soggetti a prescrizione medica, farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), farmaci OTC (dall'inglese over the counter, vicino alla cassa) o "farmaci da banco", ovvero quelli che possono essere utilizzati senza diagnosi, prescrizione o sorveglianza medica nel corso del trattamento; prodotti per l'automedicazione (disinfettanti, cerotti, fasciature, kit di pronto soccorso); prodotti di cosmesi ed omeopatia; prodotti per l'infanzia e per l'igiene;
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, meglio noto come decreto Bersani, nell'ambito di un processo di liberalizzazione commerciale, ha autorizzato la vendita al pubblico dei "farmaci da banco" e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica anche alle parafarmacie, ovvero agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, definiti specificatamente all'articolo 5, comma 1;
successivamente, il decreto-legge del Governo Monti del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 32, ha operato un'ulteriore liberalizzazione, aumentando, di fatto, il numero di farmaci che possono essere venduti anche nelle parafarmacie nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati. Infatti la normativa citata, impegna il Ministero della salute ad aggiornare, con decreto e secondo una lista stilata dall'AIFA, l'elenco dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza ricetta medica e quello dei medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta e, dunque, cedibili solo in farmacia;
l'AIFA, in taluni casi, ha dapprima inserito dei farmaci originariamente con obbligo di prescrizione nell'elenco dei farmaci senza obbligo di prescrizione, consentendone così la vendita anche alle parafarmacie, e poi, inspiegabilmente, è tornata sui suoi passi, trasferendo i medesimi nel vecchio elenco, determinando così la riserva di vendita alle sole farmacie;
tale passaggio ha interessato, recentemente, anche due farmaci, la "gentamicina betametasone" marchio "Sterozinil" e la soluzione fisiologica "Fresenius", comportando ovvie conseguenze per il mercato farmaceutico: un danno economico alle parafarmacie ed un conseguente vantaggio economico alle farmacie. Infatti, il Ministero, sulla base delle indicazione dell'AIFA, con decreto ministeriale del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, ha aggiornato l'elenco dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza ricetta medica (allegato B), includendo nella lista i citati farmaci. Qualche mese dopo però il Ministero, con altro decreto, dell'8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2014, ha di nuovo provveduto a spostarli, senza chiara motivazione, nell'elenco dei farmaci di fascia C, vendibili con obbligo di prescrizione;
l'AIFA, in ragione della sua funzione di revisore periodico della lista dei farmaci di fascia C, con facoltà di declassamento di quelli con obbligo di prescrizione a farmaci SOP, incide di fatto sul mercato farmaceutico e ricopre, innegabilmente, un ruolo chiave nella determinazione del bacino di clientela delle farmacie e delle parafarmacie, in evidente concorrenza tra loro;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere noti quali siano i criteri ed i parametri che guidano l'attività di valutazione dell'AIFA nello stilare, nell'ambito dei farmaci di fascia C, la lista di quelli la cui vendita prevede l'obbligo di prescrizione e quella dei farmaci vendibili senza ricetta;
se sia a conoscenza della vicenda dei 2 prodotti farmaceutici citati in premessa e non ritenga di approfondire le motivazioni alla base della scelta dell'AIFA di renderli nuovamente farmaci con obbligo di prescrizione, e dunque, con vendita riservata esclusivamente alle farmacie;
quali misure e forme o sistemi di controllo siano state adottate o si ritenga di assumere per garantire che l'attività di valutazione dell'AIFA dei farmaci sia ispirata effettivamente a canoni di assoluta trasparenza e "terzietà" rispetto agli operatori del settore, in concorrenza.
(3-01052)