Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 646 del 14/12/2011
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AZZOLLINI, relatore. L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale in esame sostituisce l'articolo 81 della Costituzione, prevedendo che lo Stato assicuri l'equilibrio tra le entrate e le uscite tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico: quindi l'equilibrio di bilancio da perseguire deve avere natura strutturale, non potendo essere insensibile all'andamento del ciclo economico. Si chiarisce inoltre che il ricorso all'indebitamento è consentito solo in costanza di eventi connessi al ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Al terzo comma si dispone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte: quindi anche la legge di bilancio, perdendo il carattere di legge formale, qualora importi nuove o maggiori spese deve reperire le risorse per farvi fronte e ciò comporterà la revisione della legge di contabilità. Il sesto comma dispone inoltre che il contenuto della legge di bilancio e i principi ed i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito saranno stabiliti con legge ordinaria, da approvare con maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna Camera; tale legge tra l'altro è autorizzata a disciplinare anche gli enti che non rientrano nell'amministrazione statale, quali gli enti di previdenza ed assistenza. Le modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione richiamano anche le pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea; impongono agli enti territoriali di concorrere all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione; sottraggono alla legislazione concorrente la stabilizzazione del ciclo economico e l'armonizzazione dei bilanci pubblici per riservarle alla legislazione esclusiva dello Stato. Gli enti territoriali potranno ricorrere all'indebitamento per spese di investimento ma definendo idonei piani di ammortamento. L'articolo 5 stabilisce i contenuti della legge di sistema, da approvare entro il 28 febbraio 2013, che dovrà definire i contenuti della legge di bilancio e le norme e i criteri per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dall'esercizio finanziario relativo al 2014. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).