Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 640 del 30/11/2011

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, siamo oggi chiamati a licenziare in terza lettura la legge comunitaria 2010 arrivata in Parlamento il 5 agosto del 2010 e approvata dal Senato, in prima lettura, il 2 febbraio 2011. L'iter di questo provvedimento, oltre a essere stato particolarmente lungo, come sempre capita per il recepimento delle direttive comunitarie, è stato anche piuttosto tormentato.

Mi riferisco soprattutto all'esame avviato nella XIV Commissione della Camera, nel corso del quale, all'articolato di 18 disposizioni licenziate dal Senato, sono stati aggiunti in una prima fase 24 articoli ed uno ne è stato soppresso. Per accelerare i lavori, l'Assemblea della Camera ha poi inizialmente stralciato 11 articoli e soppresso 6 articoli. Infine, sono stati soppressi ulteriori 6 articoli che erano parte integrante del testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati ha pertanto licenziato all'unanimità un disegno di legge di 24 articoli che rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura risulta aggiornato con l'attuazione di nuove direttive, con altre disposizioni riferite a una procedura di infrazione e a una sentenza della Corte di giustizia.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei ringraziare la Presidente della 14a Commissione e relatrice di questo provvedimento, senatrice Rossana Boldi, per il proficuo lavoro svolto in Commissione.

Il Senato si è sempre distinto nel contrastare la connotazione della legge comunitaria annuale come legge omnibus, assumendo un atteggiamento rigoroso sull'ammissibilità degli emendamenti che fossero estranei per materia.

Innanzitutto, tengo a mettere in risalto la soppressione, avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento, degli articoli 1 e 2 con i relativi allegati A e B contenenti l'elenco delle direttive da recepire. I citati articoli hanno sempre rappresentato l'elemento strutturale portante della legge comunitaria e per risolvere questo incidente di percorso si è provveduto ad inserire singole deleghe per ciascuna direttiva nei singoli articoli. Per quanto riguarda le disposizioni procedurali e i criteri generali di delega, l'ultimo articolo del disegno di legge rinvia ai primi due articoli della legge comunitaria 2009.

Rispetto alle quattro direttive che erano contenute negli allegati, e che non sono state riprese nell'articolato, mi preme citare la direttiva 2010/31/UE concernente la prestazione energetica nell'edilizia. In particolare, tale direttiva prevede che gli Stati membri in primo luogo debbano far rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti; in secondo luogo, che gli stessi debbano provvedere alla certificazione del rendimento energetico nell'edilizia e, infine, imporre il controllo periodico delle caldaie e degli impianti di condizionamento.

Il 24 novembre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva citata. In particolare, la Commissione contesta all'Italia di non aver soddisfatto nel proprio ordinamento quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva, concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile, né l'obbligo di garantire l'indipendenza degli esperti certificatori. Inoltre, nell'avviso della Commissione, l'Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria per valutarne il rendimento.

Due mesi fa, il 29 settembre 2011, è giunto il secondo parere motivato da Bruxelles con la richiesta formale di applicare tutte le norme comunitarie sulle prestazioni energetiche in edilizia. Pertanto, se l'Italia, entro il 29 dicembre 2011, non adotterà le opportune misure, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ci preme ricordare che l'Italia non può permettersi condanne onerose per la finanza pubblica. Queste risorse ci servono per ben altre cose. Tali risorse potrebbero servire, ad esempio, per rendere definitive le detrazioni fiscali del 55 per cento per le spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici, invece di prorogarle di anno in anno. Dobbiamo essere concordi una volta per tutte sul fatto che adottare integralmente la legislazione europea sul rendimento energetico degli edifici, affinché venga sfruttato l'intero potenziale di risparmio energetico, può avere un alto impatto sullo sviluppo occupazionale, poiché la filiera dell'efficienza energetica è interamente nazionale.

Per i motivi illustrati, è difficile comprendere come mai la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, dopo il passaggio alla Camera, non sia più contenuta nella legge comunitaria 2010.

E' stato soppresso anche l'ex articolo 10, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio.

Si è fatto nuovamente un passo indietro e permane l'attuale irragionevole regime di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani che, per l'esercizio dell'attività di guida turistica, rimangono vincolati al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitati, mentre le guide straniere, che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale, sono tenute unicamente ad una informativa preventiva.

Per quanto riguarda le parti aggiunte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, mi preme sottolineare l'importanza del nuovo articolo 16, teso a sanare una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea contro l'Italia in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. In particolare, la detrazione dell'IRPEF spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Per quanto concerne il settore agro-alimentare, cito una disposizione introdotta alla Camera nell'articolo 17, volta ad adeguare la normativa italiana ad una sentenza della Corte di giustizia europea riguardante i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana. (Brusìo).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pinzger, se la interrompo. Prego i colleghi di consentire al senatore Pinzger di svolgere tranquillamente il suo intervento.

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La sentenza del 25 novembre 2010 ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2003 in quanto autorizzava la denominazione di vendita «cioccolato puro» per i prodotti che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao. La Corte ritiene, infatti, che tale dicitura violi la direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, in quanto non è idonea a informare il consumatore circa l'assenza di grassi vegetali.

Signora Presidente, mi avvio a concludere, chiedendo di consegnare la restante parte del mio intervento. Annuncio infine il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI. Congratulazioni).