Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 640 del 30/11/2011
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BONFRISCO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:
- per quanto riguarda l'articolo 4, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientri negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale;
- dall'articolo 6, comma 2, lettera l), che prevede la modifica della disciplina sanzionatoria e di vigilanza sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza, la Banca d'Italia e la CONSOB provvederanno alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte autonomamente, con le ordinarie forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati;
- l'articolo 8, comma 2, lettera h), che amplia la platea dei soggetti IVA che possono accedere al meccanismo dei rimborsi infrannuali, rechi effetti trascurabili sul gettito, in considerazione dell'esiguità dei soggetti interessati;
- l'articolo 8, comma 2, lettera l), avendo carattere procedurale, non produca effetti sul gettito;
- la definizione delle imprese turistico-balneari contenuta nell'articolo 11, comma 6, non comporti effetti onerosi connessi all'ampliamento delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge n. 70 del 2011;
- l'articolo 22, comma 4, che modifica il regime tributario delle fondazioni bancarie, risulti necessario ai fini del coordinamento con l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha innalzato dal 10 al 15 per cento la quota percentuale del patrimonio delle fondazioni bancarie investibile in immobili diversi da quelli strumentali. Peraltro, secondo la Ragioneria generale dello Stato, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto, in sede di relazione tecnica al decreto n. 78 del 2010, non sono stati ascritti effetti alle disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.
Osserva infine, con riferimento agli articoli 4 e 22, comma 4, che la legge di contabilità pubblica imporrebbe una corretta copertura finanziaria di qualunque onere, ancorché esiguo».