Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 640 del 30/11/2011

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Gestione della qualità delle acque di balneazione in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006)

    1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, è sostituito dal seguente:

    «Art. 13. - (Cooperazione per le acque transfrontaliere e interregionali) - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

    2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti interessati collaborano ai sensi del comma 1».