Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 640 del 30/11/2011

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010)

    1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva non inferiore a trenta mesi e che comunque non vada oltre il 30 giugno 2015.

    2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva, disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1º settembre 2004, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, misure volte ad evitare frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei prìncipi e dei criteri previsti dalla direttiva 2010/23/UE per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164.

    3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.