Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 639 del 30/11/2011
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CARLINO (IdV). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge, a prima firma del collega Asciutti, che ci accingiamo a votare si prefigge - al pari di numerosi altri disegni legge che erano stati presentati per la medesima materia (tra questi anche l'Atto Senato n. 912 della collega Bugnano dell'Italia dei Valori) - lo scopo di implementare i principi contenuti nell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione.
Voglio innanzitutto specificare che la 7a Commissione ha inizialmente svolto il suo lavoro su disegni di legge di portata più ampia, come gli Atti Senato nn. 518, 539, 912 e 1451, i quali prevedevano non solo la valorizzazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), ma anche norme riguardanti altri enti, altri istituti.
Tuttavia, sia per l'impossibilità di legiferare in riferimento ad un ambito vasto, ma anche e soprattutto in considerazione dell'impossibilità di riuscire ad approvare un disegno di legge che prevedesse delle spese, il testo approvato all'unanimità dalla 7a Commissione non contiene riferimenti relativi al riconoscimento dello status economico del personale docente.
Occorre segnalare che l'esigenza di dare piena e completa attuazione alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie e dei conservatori, era ed è oggettivamente improcrastinabile. Numerosi sono stati infatti i problemi rilevati sul piano applicativo, che obbligano il legislatore odierno ad intervento che regoli la materia, assicurando la certezza del diritto al comparto in questione.
La necessità, l'esigenza principale, che il legislatore dovrebbe soddisfare è quella di equiparare i diritti e gli interessi degli studenti italiani a quelli dei loro colleghi europei, procedendo al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle accademie e dai conservatori italiani. Ovvero, dare seguito al cosiddetto Processo di Bologna.
Gli autorevoli colleghi che ha preso la parola prima di me hanno già spiegato cosa rappresenti questo Processo. Io vorrei solo esortare i colleghi a far caso che esso aveva delle scadenze prefissate, purtroppo anch'esse disattese dal nostro Paese.
A riprova di quanto dico, numerose sono state le accuse volte dagli organismi comunitari nei confronti dell'inerzia del legislatore italiano, inerzia troppe volte rilevata e messa sott'accusa, purtroppo non solo in questo campo.
Eccoci quindi al disegno di legge in questione. Esso si aggiunge alla legge di riforma delle istituzioni AFAM (la n. 508 del 1999) e in parte ne modifica i contenuti, intervenendo anche su alcuni punti dei regolamenti attuativi da essa discendenti.
Una delle questioni di maggior rilievo affrontate in questo disegno di legge, che costituisce anche una novità rispetto alla legge di riforma prima citata, è certamente l'equipollenza dei titoli rilasciati dall'alta formazione artistica e musicale con le lauree universitarie, che avrebbero dovuto essere individuate attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge n. 508 del 1999 e mai emanato.
La definizione delle equipollenze fra i titoli di studio dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e le classi di laurea e di laurea magistrale dell'università è, infatti, un obiettivo prioritario per la programmazione, la razionalizzazione e l'integrazione del sistema della formazione di terzo livello in Italia.
In un settore caratterizzato dalla presenza di titoli di studio differenti per denominazione ma omologhi per finalità, le equipollenze costituiscono, infatti, uno strumento imprescindibile per dare efficacia sul piano formale ai percorsi formativi, garantendone nel contempo la necessaria flessibilità, in un sistema dei saperi e delle conoscenze che va rapidamente mutando ed evolvendosi. L'equipollenza si stabilisce a partire dalla comparazione degli ordinamenti curriculari dei corsi di studio.
Il sistema AFAM, va ricordato, ha esteso e specializzato la propria azione formativa in ambiti più ampi di quelli precedentemente delineati dagli ordinamenti tradizionali. A partire dal 2005, ad esempio, nelle accademie di belle arti, le scuole storiche, che rilasciavano diplomi quadriennali in pittura, scultura, scenografia, decorazione, analogamente a quanto avvenuto nelle università, sono state riarticolate in base al modello definito 3+2 e affiancate da nuove scuole - grafica, restauro, progettazione artistica per l'impresa e così via - in continuità con la tradizione formativa in ambito estetico ed artistico delle accademie, ma non del tutto omologabili alle caratteristiche dei precedenti percorsi.
Proprio nelle nuove aree formative si è riscontrata e si va riscontrando la maggiore consonanza tra i modelli universitari e quelli dell'alta formazione artistica, tanto da indurre i due organi tecnici, il CNAM e il CUN, a istituire una commissione congiunta (CUN-CNAM) e ad attivare o proporre alcuni specifici tavoli tecnici di settore (quali design, restauro, musicologia, paesaggio, arti visive), per studiare la possibilità di definire corrispondenze (su cui basare le equipollenze) tra i titoli delle diverse istituzioni, a partire da una lettura sinottica del sistema dei settori disciplinari universitari ed AFAM, delle declaratorie, degli ordinamenti, dei curricula.
Altra questione di rilievo è la costituzione del Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori, che mancava infatti nell'AFAM, e certamente sarà utile per individuare e promuovere le varie problematiche relative agli studenti, che oggi rispetto al passato, in particolare quelli dell'alta formazione, hanno una maggiore consapevolezza, hanno molte fonti di informazione e sono in grado di giudicare e di valutare meglio l'offerta formativa e gli sbocchi professionali.
Non è più pensabile una governance che, nel perseguire il continuo miglioramento dei servizi offerti dall'istruzione, si privi dell'apporto costruttivo e dell'iniziativa di coloro ai quali quegli stessi servizi sono orientati.
Rimane comunque il problema della mancata erogazione di fondi per il mantenimento di tale organo che, proprio perché composto da studenti, dovrebbe prevedere almeno i rimborsi spese per il suo funzionamento.
Concludo con un commento alla possibile costituzione dei politecnici delle arti per favorire una formazione ad ampio raggio per gli studenti e una facilitazione nell'individuazione degli sbocchi professionali. Essi erano già previsti nella legge di riforma: ad oggi, mancavano proprio norme specifiche per la loro attuazione.
Elemento di criticità risiede comunque nel fatto che, al contrario di quanto previsto dalla legge n. 508, sono state escluse dalla possibilità di convenzionamento le università.
Tuttavia, siamo dinnanzi all'unico testo che questo Parlamento, in un momento così difficile economicamente, possa approvare e, nonostante avremmo preferito qualcosa in più, dichiaro il voto favorevole dell'Italia dei Valori. (Applausi dal Gruppo IdV).