Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 639 del 30/11/2011

Integrazione alla relazione orale della senatrice Boldi sul disegno di legge n. 2322-B

Limitando l'esame del disegno di legge alle soli parti modificate dalla Camera, occorre anzitutto rilevare la soppressione di alcuni articoli che erano stati approvati dal Senato.

Anzitutto, come già detto, sono stati soppressi gli articoli 1 e 2, con i relativi allegati contenenti l'elenco delle direttive da recepire. Per ovviare a tale grave inconveniente - gli articoli 1 e 2 rappresentano le disposizioni "architrave" del disegno di legge comunitaria - si è provveduto ad inserire singolarmente le deleghe, all'interno dei diversi articoli, per ciascuna delle direttive da attuare. Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni procedurali e i criteri generali di delega, l'ultimo articolo del disegno di legge dispone l'applicazione, per quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96).

Per quanto riguarda le direttive che erano contenute negli allegati e che non sono state riprese nell'articolato, si tratta delle seguenti 4 direttive: 2009/106/CE, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; 2009/156/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi; 2010/3I/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia; 2008/112/CE, che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Per quanto riguarda gli articoli, è stato soppresso l'ex articolo 6 che prevedeva l'abolizione di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, al fine risolvere la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516, in cui la Commissione europea sostiene che la previsione dì tali oneri violi le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

È stato soppresso poi l'ex articolo 9 che riconosceva al territorio di Roma Capitale la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al fine di rientrare nelle regioni dell'Obiettivo 1 (Convergenza).

È stato soppresso anche l'ex articolo 10, che delegava il Governo al riordino della professione di guida turistica, al fine di assicurare libera prestazione dei servizi delle guide turistiche italiane sul territorio nazionale, al pari delle guide di altri Stati membri che esercitare la professione sul territorio italiano.

È stato poi cancellato l'ex articolo 12, che introduceva nell'ordinamento nazionale la disciplina della fiducia (il trust degli ordinamenti di common law) nonché l'ex articolo 15 che dava attuazione alla direttiva 2010/23/UE, concernente l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile nel versamento dell'IVA per la prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Infine, è stato abrogato l'ex articolo 17, concernente la gestione della qualità delle acque di balneazione, che rispondeva a un rilievo mosso dalla Commissione europea. L'articolo prevedeva infatti - ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE - che in caso di impatto transfrontaliere sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati, anche tramite scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

Per quanto riguarda le parti aggiunte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre avvertire che alcune disposizioni apparentemente nuove, in realtà non hanno portata innovativa sostanziale, in quanto riprendono - in altra forma - disposizioni e direttive che erano già previste dal testo licenziato dal Senato.

Pertanto, la disamina delle disposizioni del tutto nuove registra, in ordine di lettura, anzitutto il nuovo articolo 4, che esclude dalla soppressione delle diarie per missioni all'estero le "missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea". Come esplicita il comma 2, ciò non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 6, nell'ambito dei criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), la Camera dei deputati ha introdotto la lettera l) che indica al Governo di prevedere efficaci misure di deflazione del contenzioso e di tutela dei creditori.

L'articolo 7 reca la delega, e i relativi criteri specifici di delega, per l'attuazione della direttiva 2010/73/UE, che modifica la "direttiva prospetti" 2003/7 I/CE, sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

L'articolo 8 introduce disposizioni in materia di IVA, in attuazione della direttive 2009/69/CE, che modifica la direttiva IVA, in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, e della direttiva 2009/162/UE, che reca adeguamenti tecnici alla direttiva IVA, in relazione al luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

All'articolo 9, relativo all'attuazione delle direttive in materia di comunicazioni elettroniche, è stato aggiunto un criterio di delega che prevede la ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con specifico riferimento alla disciplina dell'incompatibilità, per allinearla alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione, prevedendo inoltre, al comma 5, nelle more di tale ridefinizione, la sospensione dei giudizi civili pendenti che abbiano per oggetto la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Il comma 3 opera una modifica al testo unico della radiotelevisione che consente agli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale, di diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale.

L'articolo 11 aggiunge alle disposizioni necessarie a sanare la procedura di infrazione sulle concessioni demaniali marittime, una delega alla regolamentazione della materia.

Il comma 3 dell'articolo 14 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, la disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina, anche in conformità alla direttiva 94/9/CE sui sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

L'articolo 15 introduce la delega legislativa, e relativi criteri, per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE concernente i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'articolo 16 reca norme dirette ad ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. In particolare, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

L'articolo 17 provvede ad ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, emessa il 25 novembre 2010, ma la cui procedura di infrazione era stata avviata nel 2004. La disposizione abroga l'articolo 6 e il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, che prevede la facoltà di apporre sull'etichetta delle confezioni di cioccolato la dicitura "cioccolato puro" per quei prodotti che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

La Corte, in effetti, ritiene che tale dicitura violi la direttiva 2000/36/CE in quanto si configura come una nuova denominazione di vendita, non prevista dalla direttiva, e inoltre in quanto tale denominazione non è idonea a informare il consumatore circa l'assenza di grassi vegetali. Secondo la direttiva 2000/36/CE, infatti, l'etichettatura può indicare che non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione sia "corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore". Lo stesso afferma anche la direttiva 2000/13/CE, relativa all'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, in base alla quale l'eventuale indicazione dell'assenza di grassi vegetali diversi dal burro di cacao dovrà collocarsi nell'ambito degli ingredienti del prodotto.

Gli articoli da 18 a 21 concernono l'attuazione di direttive che erano già negli allegati al disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura e che, per via della soppressione dell'articolo 1, sono oggetto di appositi articoli.

L'articolo 22 dispone ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/76/CE (aggiunta nel corso dell'esame alla Camera), concernente i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Alla base di questa direttiva vi è la convinzione che l'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario abbia portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo, e che a ciò abbia contribuito il sistema di remunerazione dei dirigenti e,responsabili di tali istituti che incentiva all'assunzione di rischi oltre il livello generale tollerato dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento.

Il comma 1 del predetto articolo 22 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2010/76/CE, mentre i commi 2, 3 e 4 recano alcune disposizioni di diretta attuazione della medesima direttiva.

L'articolo 23 dispone modifiche meramente tecniche alla normativa di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Infine, l'articolo 24, come già detto, rinvia agli articoli 1 e 2 della Legge comunitaria 2009 per la disciplina procedurale e per i criteri generali di delega da applicare, per quanto compatibili, alle deleghe contenute nel provvedimento in esame.