Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

CARDIELLO (CN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIELLO (CN). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, secondo i dati del Ministero, aggiornati al mese di dicembre 2010, nel nostro Paese ci sono circa 2.995 detenute, e ben 42 sono le detenute madri con figli in istituto, 43 i bambini minori di tre anni in istituto e 4 le detenute in gravidanza. Il disegno di legge in votazione, già approvato pressoché all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, fa parte degli interventi mirati a questa tutela particolare. Nel 2008 il Parlamento europeo, anche se con ritardo, ha approvato una risoluzione che impegna gli Stati membri a tener presente nel settore carcerario la specificità femminile e a creare condizioni di vita adatte alle esigenze dei figli che vivono con il genitore detenuto.

L'ordinamento italiano già prevede una serie di norme recanti misure alternative alla detenzione tradizionale per tutelare il rapporto tra detenute e figli minori e, in primis la detenzione domiciliare. In più, sono già operative sul territorio nazionale una serie di strutture che favoriscono la detenzione attenuata e i servizi per l'infanzia per i bambini delle detenute madri.

Si ricorda, ad esempio l'Istituto a custodia attenuata delle madri di Milano, il cosiddetto ICAM, inaugurato nel 2006, che propone sedi esterne agli istituti penitenziari delle sezioni a custodia attenuata e la dotazione di sistemi di sicurezza non invasivi e comunque non riconoscibili dai bambini (niente sbarre, niente divise per la polizia penitenziaria) e strutture protette e di servizio per loro.

Proprio l'8 marzo di 10 anni fa, nel 2001, venne approvata la legge n. 40, che ha posto le basi, ampliando l'operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare. Quella legge ha introdotto anche due nuovi istituti, quello della detenzione domiciliare speciale e quello dell'assistenza all'esterno dei figli minori. Tuttavia, nonostante la validità del principio, che nessuno può porre in dubbio, l'applicazione di questa legge ha presentato delle lacune. In particolare alcune di esse sono da ricondurre all'incidenza sempre maggiore del fenomeno immigratorio e ai cambiamenti da esso prodotti nella società italiana, diventata sempre più multietnica. Così accade che molte mamme, soprattutto di nazionalità non italiana, non avendo un'abitazione nella quale scontare la misura alternativa degli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini con sé nelle strutture di detenzione fino al compimento, oggi, dei tre anni: circostanza che non manca di creare numerosi problemi organizzativi alle nostre strutture carcerarie, senza contare i problemi del minore e della madre. Al compimento del terzo anno dei bambini - problema non di minore conto - queste donne sono obbligate a separarsene, con ulteriore disagio dei minori, che finiscono negli istituti ad essi predisposti. Al dramma delle mamme detenute si aggiunge così il trauma dei bambini che, dopo aver vissuto i primi tre anni della loro vita da carcerati, si vedono poi sottrarre improvvisamente l'affetto più caro.

Il presente testo unificato, costituito da cinque articoli, nasce dal desiderio di porre un altro tassello efficace per migliorare ulteriormente la situazione attuale e l'applicazione della legge già in vigore. Esso è anche la prima risposta concreta a una volontà espressa non molto tempo fa dal ministro guardasigilli Alfano: «Mai più bambini in carcere». Si tratta di una volontà condivisa anche da autorevoli esponenti dell'opposizione.

Quella che quotidianamente vivono le mamme detenute con i loro piccoli, cari colleghi, è una condizione che questo provvedimento vuole rendere più conforme possibile ai dettami della nostra Costituzione, che all'articolo 31 ricorda che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», garantendo nel contempo la funzione rieducativa della pena richiamata dall'articolo 27 della nostra Carta, che recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». L'obiettivo è quello di favorire e facilitare la riabilitazione nella società della mamma detenuta che, è vero, ha commesso un reato, in molti casi anche grave, perché magari reiterato, salvaguardando però in primis il diritto ad una crescita adeguata per i bambini innocenti nei loro primi anni di vita.

È proprio a proposito degli anni durante i quali i bambini hanno diritto a rimanere accanto alle loro madri che troviamo la grande novità di questo provvedimento: con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, i bambini potranno rimanere accanto alla mamma fino al sesto anno di età, fino, cioè, all'inizio dell'età scolare.

Si tratta di una legge di buonsenso che rientra nella più ampia cornice dei diritti delle donne, ma soprattutto dei minori e che assicura ai bambini di crescere, nonostante la loro particolare e non felice condizione, in strutture adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza a cui sono sottoposte le loro madri.

Una proposta di taglio così civile non deve però indurre ad un'interpretazione non corretta, in quanto si ritiene fondamentale, allo stesso tempo, il principio della certezza della pena e non si cerca affatto di ridurre surrettiziamente l'impatto deterrente delle sanzioni per le donne che commettono reati solo perché madri. Il disegno di legge non suggerisce di togliere dal carcere le donne con figli, bensì di far scontare la pena in strutture adeguate. Quindi, dato per certo che chi commette un reato debba stare in galera o comunque in una struttura di sicurezza, che i debiti con la giustizia vadano sempre e comunque saldati, che chi è stato condannato non può farla franca (perfino una mamma), non dimentichiamo come ciò, secondo il nostro ordinamento, debba sempre avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti.

Ancor di più, deve essere posto in primo piano il diritto del bambino a vivere la propria infanzia come tutti gli altri coetanei più fortunati di lui. È questo un diritto sacrosanto che non può essere soggetto a limitazioni. Si auspica, quindi, che ne venga compresa la profonda importanza. Grazie a tale provvedimento si potrà fare in modo che i bambini non siano costretti a vivere dietro le sbarre, condannati ma innocenti.

Vorrei ora fare una breve illustrazione degli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il cui testo attuale prevede che quando l'imputata sia donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con essa convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel nuovo comma si aumenta da tre a sei anni l'età del bambino e, al di sotto di questa età, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale (che dispone gli arresti domiciliari), prevede la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. Di conseguenza, il nuovo articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 3, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai sei anni o del padre nei casi indicati in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (come l'ICAM della Provincia di Milano ed altri in via di realizzazione in altre città, ad esempio Firenze), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Tuttavia, le disposizioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento si applicano a partire dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2014, sempre nei limiti dei posti disponibili. Fissare tale data, anche se può sembrare di là da venire, è sinonimo di serietà rispetto all'attuazione della legge perché si sa bene che per l'attuazione di un provvedimento occorrono dei tempi tecnici di realizzazione, in questo caso delle strutture protette. Ad ogni modo, l'impegno del Ministro è diretto a garantire un'applicazione di tali disposizioni in tempi ancora più veloci.

Quanto all'articolo 2, attraverso l'introduzione dell'articolo 2l-ter nell'ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre che si trovi nelle stesse condizioni). Viene altresì stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

Concludo, signora Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il voto convintamente favorevole a questo provvedimento, poiché lo consideriamo un passo doveroso nei confronti di coloro i quali soffrono maggiormente all'interno delle strutture carcerarie. Questo Governo ha fatto il massimo che poteva ed in tempi brevi, e la demagogia dimostrata, ancora una volta, in Aula dal centrosinistra questa mattina evidenzia che non si vogliono affrontare seriamente i problemi legati al mondo carcerario. (Applausi dei senatori Allegrini e Valentino).