Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

ALLEGRINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (PdL). Onorevoli colleghi, soffermiamoci per un attimo a pensare in quanti momenti della nostra vita abbiamo consciamente o inconsciamente riconosciuto odori, sapori, sensazioni, suoni e parole che ci vengono da lontano, dalla nostra prima infanzia, un momento in cui, come su una pagina bianca, una distesa di neve vergine o una spiaggia lavata dal mare, i segni e le orme sono tutti da imprimere.

Sono proprio quei primi indelebili segni che fanno di noi gli uomini e le donne che siamo; in quel momento noi impariamo ad ascoltare, a parlare, a camminare, a rispettare, a gradire o rifiutare, a desiderare, odiare e amare, forse a sperare. È quel magico momento di approccio e conoscenza del mondo che ci dà le chiavi del comprendere e del comprenderci, propedeutico a tutte le altre esperienze della vita che forgeranno, nel tempo, il nostro carattere, i nostri gusti, le nostre attitudini.

Immaginate ora il grigio di una cella, il vociare scomposto dei detenuti, le temperature di un carcere, il rumore delle mandate, la campanella dell'ora d'aria oppure l'odore di una torta o del cioccolato che non c'è, l'erba verde per correre che non c'è o un amico con cui giocare che non c'è.

Di questo parliamo oggi, colleghi, del diritto di ogni individuo alla formazione libera e completa del proprio essere, anche se figlio di madre che delinque. E' un diritto che, ove non sufficientemente riconosciuto dalle nostre coscienze, trova ampia legittimazione nell'articolo 31 della Costituzione, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed in quella europea sull'esercizio dei diritti dei minori.

Non mi interessa, non ci interessa che questo disegno di legge riguardi in Italia solo 50 bambini, e in futuro poco più. Fosse anche uno solo, quell'unico meriterebbe l'attenzione della società e del legislatore.

Questa è una legge importante, un passo (non un balzo) in avanti in quella battaglia di civiltà che il ministro Alfano ha lanciato all'inizio della legislatura con quel grido di dolore, non certamente uno slogan: «mai più bambini in carcere». È questa infatti solo apparentemente e indirettamente una legge a favore delle detenute, perché è di tutta evidenza che qui non è in discussione un «privilegio di genere» ma l'interesse del minore ad avere un corretto rapporto relazionale madre-figlio e a scongiurarne l'eventuale rottura. Certamente questo ribaltamento di prospettiva sarebbe stato più leggibile con la modifica della rubrica che la relatrice aveva chiesto.

La non completa applicazione della legge n. 40 del 2001 e la sperimentazione che ne è conseguita ci dicono che il problema è ancora irrisolto. Inappetenza, apatia, disturbi del sonno, difficoltà di parola, di comunicazione, di relazione e di apprendimento sono solo alcuni dei problemi che segnano la vita attuale e con probabilità segneranno la vita futura di questi bambini. Parliamo di minori che rischiano di passare dal trauma della detenzione alla successiva traumatica separazione dalla madre a favore di parenti inadeguati o di un istituto.

Tutti quanti ci siamo chiesti (e chi è genitore di più) se sia meglio la vicinanza costante di una madre delinquente che espia la pena o un ambiente più "sano" che si frapponga alla vicinanza fisica e affettiva della genitrice. La risposta ci è data dalla più moderna neuropsichiatria infantile. Il professor Giovanni Bollea, che ho avuto 1'onore di conoscere, pubblicava nel 1995 il best seller «Le madri non sbagliano mai», aggiungendo poco dopo: «Ho detto: le madri non sbagliano mai, non le madri hanno sempre ragione; perché, patologie a parte, nella mia esperienza di neuropsichiatra infantile, ho visto uomini che hanno dimenticato gli errori delle madri, ma non quelli dei padri».

Mi pare ovviamente superfluo escludere da questo ragionamento quei casi limite come l'infanticidio, che determinano la perdita della potestà genitoriale.

La necessità della non recisione di questo legame indissolubile tra madre e figlio non era certo alla base della concezione "penitenziaria" della fine dell'Ottocento che vedeva le donne in istituti per lo più religiosi, isolati, e con l'obbligo di lavoro fino a 12 ore giornaliere. E ancora ai primi del Novecento nelle case penali femminili non era permesso avere bambini, dando per scontata l'inadeguatezza della donna ad assolvere il ruolo di madre. (Brusìo).

Non voglio ripercorrere tutte le tappe legislative che hanno portato alla concezione che informa la legge n. 40 del 2001, mentre è piuttosto importante prendere coscienza di ciò che è ancora utile, anzi indispensabile fare nel più prossimo futuro.

Se, sostanzialmente, estendiamo oggi i benefici della legge n. 40 alle madri detenute di minori fino a 6 anni, è fondamentale, in un contesto generale di sovraffollamento delle carceri, realizzare le case protette per adeguarci agli standard europei e ICAM come quello di Milano, che hanno dimostrato di funzionare bene. La legge prevede una data precisa, il 1° gennaio 2014, e un esplicito impegno da parte del Governo che dovrà essere declinato, come ci ha ricordato il senatore Fleres, con il principio della residenzialità della pena, ancor più stringente trattandosi di bambini che hanno essenziale bisogno di frequentare il proprio nucleo familiare e vedere anche nonni, zii, fratelli e il padre.

In tutto ciò non va comunque sottaciuta la professionalità di istituti come quello di Sollicciano a Firenze, la Giudecca a Venezia e Rebibbia a Roma e il grande, generoso volontariato che attorno si muove.

Colleghi, se tanto ci spaventa l'idea che un errore giudiziario possa trattenere in carcere un innocente per la violenza psicologica ed il danno irreparabile che ciò procurerà alla sua personalità, vera aberrazione è l'idea di trattenere in carcere un bambino, un innocente per definizione. Basterebbe il brocardo Nemo punitur pro alieno delicto, senza arrivare al controverso passo dell'Esodo nell'Antico Testamento che parla di colpe dei padri che ricadranno sui figli.

È doveroso ricordare che in Italia le donne delinquono meno degli uomini, essendo le detenute donne sono solo il 4 per cento dell'intera popolazione carceraria (e in maggioranza non italiane), ma i figli dei detenuti sono circa 80.000. È un problema sociale di grandi proporzioni cui le amministrazioni locali - ricordiamolo - dedicano risorse finanziane ed umane, ma che avrebbe bisogno di sempre maggiori investimenti e soluzioni normative.

Ma il dato che fa maggiormente riflettere è che il 30 per cento dei detenuti è a sua volta figlio di detenuti.

I detenuti del carcere minorile di Nisida, che la Commissione giustizia del Senato ha avuto modo di visitare qualche mese fa, per citare un esempio, hanno o hanno avuto per la quasi totalità almeno un genitore in carcere, e una piccola percentuale ha entrambi i genitori in carcere.

Chiunque abbia svolto elementari studi giuridici si sarà senz'altro chiesto se il termine del positivismo lombrosiano "delinquente nato" potesse realmente basarsi esclusivamente su caratteri fisici o, come meglio Lombroso stesso ebbe in seguito a chiarire, accanto alle cause biologiche non fossero da affiancare fattori economici e sociali. Ora sappiamo che è così, che può esistere la prevenzione a certa devianza.

Con l'approvazione di questo provvedimento il Parlamento ha ancora una volta il merito di aver cercato e trovato la sintesi tra esigenze confliggenti, quali l'affermazione della potestà punitiva dello Stato, pur attraverso nuove figure e attribuzioni, e il trattamento speciale da riservare alla madre detenuta nel superiore interesse del minore. Prova ne sia che ogni perplessità espressa dai colleghi sull'eventuale elusione del principio della certezza della pena e su possibili collegamenti tra detenute beneficiarie e criminalità organizzata o su conclamati comportamenti recidivanti di detenute rom, che sono la maggior parte delle destinatarie del provvedimento, ha trovato soluzione nell'affermazione del superiore interesse del minore, prevedendo la possibilità nei casi elencati che la custodia cautelare sia disposta in una casa famiglia protetta o in un istituto a custodia attenuata e che il minore infermo abbia diritto alla visita della madre detenuta, estendendo tutti i benefici anche ai padri di minori con madre deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza. Tutto ciò senza automatismi, ma lasciando al giudice la valutazione di ogni singolo caso.

E anche se 1'associazionismo e il volontariato si sono divisi nel giudicare il provvedimento, sappiamo che questa è la migliore sintesi politica e tecnica che si potesse raggiungere sulla materia in questo momento. Questo provvedimento sta già dispiegando effetti positivi grazie all'immediato impegno del Governo, che si sta interessando del caso segnalato dal senatore Perduca.

Il dato più interessante del provvedimento è la presa di coscienza, la soluzione culturale del problema, che sottende soluzioni significative che prevedono l'attribuzione di rilevanza giuridica anche a misure alternative alla detenzione.

Gli ICAM non saranno più sperimentali, ma sistematicamente presenti sul territorio, quasi a voler collocare non solo il bambino, ma anche la detenuta al di fuori del contesto di sovraffollamento, promiscuità e degrado, individuando nella funzione genitoriale, nella relazione affettiva della maternità, un primario mezzo riabilitativo.

L'analista junghiana milanese Lella Ravasi Bellocchio, realizzando alla fine il libro «Sogni senza sbarre», ha lavorato per due anni nel carcere di San Vittore, analizzando i sogni di detenute di diverse età ed estrazione, che lentamente si riconciliavano con se stesse e con la propria maternità, riflettendo sulla propria colpa e sul dolore del distacco dai figli: è innegabile che la maternità ed il ritornare a voler svolgere quel ruolo possa positivamente concretizzare 1'aspetto riabilitativo della pena.

Non posso comunque non farmi portavoce, in questa dichiarazione di voto positiva e convinta, delle perplessità sollevate con forza da alcuni colleghi del Popolo della Libertà che hanno voluto ricordare e sottolineare come, accanto alla legittima tutela dei minori e alle garanzie ad essi dovute, non possa mai essere eluso o anche semplicemente sbiadito quel cardine del nostro ordinamento che è la certezza della pena e il rispetto del diritto di ciascuno a pretendere che il colpevole saldi il suo debito con la società. Argomenti questi che aprono una lunga e complessa analisi dialettica del problema, che abbiamo preferito oggi superare nell'interesse di quei minori in età prescolare che attendono da noi, per il loro bene e il loro futuro, questo provvedimento.

Quei minori, e voglio infine toccare ancora queste corde, che hanno diritto, come dicevo all'inizio, a imparare ad ascoltare, a parlare, a camminare, a rispettare, a gradire o rifiutare, a desiderare, odiare, amare e che hanno certamente - sottolineo: certamente - diritto a sperare. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).