Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BAIO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (Misto-ApI). Signora Presidente, credo che, anche se frammentata fra l'8 marzo, ieri ed oggi, si sia compiuta, prima in Commissione e ora in Aula, una buona discussione sul disegno di legge in esame, discussione che ha anche scaldato le nostre menti e i nostri cuori, e credo che questo sia corretto, perché è una assunzione di responsabilità di fronte ad una condanna ingiusta, che è quella alla carcerazione obbligata per i bambini a causa di un fatto commesso dalla mamma.

Abbiamo votato a favore di molti degli emendamenti presentati ad eccezione di alcuni, perché riteniamo che il testo così come formulato avrebbe potuto essere migliorato ulteriormente dall'Assemblea ma la maggioranza ha deciso di non farlo.

Ora cercherò di spiegare perché questo comportamento, ovvero il fatto che oggi voteremo a favore del disegno di legge, è coerente anche con tale atteggiamento. Voteremo a favore perché in termini di principi questa è una legge giusta e umana, che esprime un atteggiamento di civiltà da parte del nostro Paese e lo rafforza. Voteremo a favore anche perché il disegno di legge migliora la legge oggi in vigore, la cosiddetta legge Finocchiaro: anche se non è stato ulteriormente perfezionato dall'Assemblea, il testo porta un miglioramento alla situazione oggi esistente.

Innanzitutto, è previsto il passaggio da tre a sei anni dell'età massima dei bambini costretti a vivere in carcere con la mamma condannata ad una pena grave. Portare l'età da tre a sei anni è giusto, perché si tratta di un'età importante per lo sviluppo psicologico del bambino, per la sua crescita, non solo fisica ma anche psichica, per la sua impronta relazionale. Questo è dunque un punto qualificante del disegno di legge. Oggi i bambini possono restare in carcere con la mamma solo fino all'età di tre anni: da domani potranno restare con la mamma anche dai tre ai sei anni. Questo è il primo punto, che determina il nostro atteggiamento di favore.

Inoltre questo disegno di legge, che oggi diventerà legge, prevede la predisposizione di strutture apposite. Oggi invece le donne detenute, soprattutto se straniere - le audizioni svolte anche qui in Senato, in Commissione giustizia, hanno dimostrato che le poche persone che vivono questa fattispecie sono al 99 per cento donne straniere, che hanno commesso reati minori, che si trovano in carcere e che sono incinte o hanno già un figlio - purtroppo spesso non sono proprietarie di una casa e non hanno una casa in affitto, e quindi non hanno la possibilità di scontare la detenzione insieme ai loro figli. Il fatto di creare delle strutture apposite offre una possibilità proprio a questa tipologia di detenute, ed è questo il secondo punto a favore del disegno di legge.

Dopo quello del passaggio dell'età da tre a sei anni, in assoluto il punto altamente qualificante di questa legge è l'istituzione degli ICAM, gli istituti a custodia attenuata per le madri. Mi sembra che, dagli interventi ascoltati in Aula, tutti riteniamo che la struttura ICAM realizzata a Milano sia positiva e risponda correttamente al bisogno di queste donne. La struttura oggi esistente a Milano è stata realizzata per la buona volontà di alcune istituzioni. Dichiaro con orgoglio che tale struttura è stata iniziata quando ero assessore alle politiche sociali della Provincia di Milano, ma non perché c'era una legge che lo imponesse. Oggi invece, fortunatamente, grazie a questo disegno di legge, istituiremo gli ICAM sul territorio nazionale, all'interno di diverse strutture: questo è un altro degli elementi a favore del disegno di legge.

Dove sono dunque i punti deboli di questo provvedimento, che abbiamo voluto evidenziare anche votando a favore di molti emendamenti? Uno di questi, innanzitutto, riguarda l'applicazione della normativa: per un atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza è infatti prevista l'applicazione della normativa a partire dal 2014, e non invece a partire da domani, come sarebbe stato corretto, anche magari con un'applicazione graduale. Il secondo elemento di dubbio riguarda il fatto di non avere inserito, invece della visita, l'assistenza della madre al figlio ammalato, soprattutto in una situazione di malattia grave e conclamata. L'interpretazione quindi potrà essere diversa sul territorio.

Tuttavia, pur in presenza di questi due elementi di debolezza, i nuovi elementi positivi (il passaggio da tre a sei anni, l'istituzione degli ICAM, la presenza di strutture protette e apposite all'interno del carcere) ci portano a dire che questa sia una buona legge, che non contiene solo dei principi ma anche l'applicazione concreta degli stessi. È un cambiamento all'interno del carcere.

Termino il mio breve intervento citando una frase di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, quando, ne «La chiesa della solitudine» si pone il seguente interrogativo: «Possibile che non si possa vivere senza far male agli innocenti?». Rispondiamo oggi a questa domanda, scritta alla fine dell'800, anche attraverso questa legge, cercando di ferire il meno possibile degli innocenti. Forse anche loro, questi pochi bambini, adolescenti e giovani, rimanendo di più e in condizioni migliori con le loro madri, da domani potranno sperare di sognare. (Applausi dal Gruppo Misto-ApI e della senatrice Allegrini).

CARDIELLO (CN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIELLO (CN). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, secondo i dati del Ministero, aggiornati al mese di dicembre 2010, nel nostro Paese ci sono circa 2.995 detenute, e ben 42 sono le detenute madri con figli in istituto, 43 i bambini minori di tre anni in istituto e 4 le detenute in gravidanza. Il disegno di legge in votazione, già approvato pressoché all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, fa parte degli interventi mirati a questa tutela particolare. Nel 2008 il Parlamento europeo, anche se con ritardo, ha approvato una risoluzione che impegna gli Stati membri a tener presente nel settore carcerario la specificità femminile e a creare condizioni di vita adatte alle esigenze dei figli che vivono con il genitore detenuto.

L'ordinamento italiano già prevede una serie di norme recanti misure alternative alla detenzione tradizionale per tutelare il rapporto tra detenute e figli minori e, in primis la detenzione domiciliare. In più, sono già operative sul territorio nazionale una serie di strutture che favoriscono la detenzione attenuata e i servizi per l'infanzia per i bambini delle detenute madri.

Si ricorda, ad esempio l'Istituto a custodia attenuata delle madri di Milano, il cosiddetto ICAM, inaugurato nel 2006, che propone sedi esterne agli istituti penitenziari delle sezioni a custodia attenuata e la dotazione di sistemi di sicurezza non invasivi e comunque non riconoscibili dai bambini (niente sbarre, niente divise per la polizia penitenziaria) e strutture protette e di servizio per loro.

Proprio l'8 marzo di 10 anni fa, nel 2001, venne approvata la legge n. 40, che ha posto le basi, ampliando l'operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare. Quella legge ha introdotto anche due nuovi istituti, quello della detenzione domiciliare speciale e quello dell'assistenza all'esterno dei figli minori. Tuttavia, nonostante la validità del principio, che nessuno può porre in dubbio, l'applicazione di questa legge ha presentato delle lacune. In particolare alcune di esse sono da ricondurre all'incidenza sempre maggiore del fenomeno immigratorio e ai cambiamenti da esso prodotti nella società italiana, diventata sempre più multietnica. Così accade che molte mamme, soprattutto di nazionalità non italiana, non avendo un'abitazione nella quale scontare la misura alternativa degli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini con sé nelle strutture di detenzione fino al compimento, oggi, dei tre anni: circostanza che non manca di creare numerosi problemi organizzativi alle nostre strutture carcerarie, senza contare i problemi del minore e della madre. Al compimento del terzo anno dei bambini - problema non di minore conto - queste donne sono obbligate a separarsene, con ulteriore disagio dei minori, che finiscono negli istituti ad essi predisposti. Al dramma delle mamme detenute si aggiunge così il trauma dei bambini che, dopo aver vissuto i primi tre anni della loro vita da carcerati, si vedono poi sottrarre improvvisamente l'affetto più caro.

Il presente testo unificato, costituito da cinque articoli, nasce dal desiderio di porre un altro tassello efficace per migliorare ulteriormente la situazione attuale e l'applicazione della legge già in vigore. Esso è anche la prima risposta concreta a una volontà espressa non molto tempo fa dal ministro guardasigilli Alfano: «Mai più bambini in carcere». Si tratta di una volontà condivisa anche da autorevoli esponenti dell'opposizione.

Quella che quotidianamente vivono le mamme detenute con i loro piccoli, cari colleghi, è una condizione che questo provvedimento vuole rendere più conforme possibile ai dettami della nostra Costituzione, che all'articolo 31 ricorda che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», garantendo nel contempo la funzione rieducativa della pena richiamata dall'articolo 27 della nostra Carta, che recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». L'obiettivo è quello di favorire e facilitare la riabilitazione nella società della mamma detenuta che, è vero, ha commesso un reato, in molti casi anche grave, perché magari reiterato, salvaguardando però in primis il diritto ad una crescita adeguata per i bambini innocenti nei loro primi anni di vita.

È proprio a proposito degli anni durante i quali i bambini hanno diritto a rimanere accanto alle loro madri che troviamo la grande novità di questo provvedimento: con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, i bambini potranno rimanere accanto alla mamma fino al sesto anno di età, fino, cioè, all'inizio dell'età scolare.

Si tratta di una legge di buonsenso che rientra nella più ampia cornice dei diritti delle donne, ma soprattutto dei minori e che assicura ai bambini di crescere, nonostante la loro particolare e non felice condizione, in strutture adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza a cui sono sottoposte le loro madri.

Una proposta di taglio così civile non deve però indurre ad un'interpretazione non corretta, in quanto si ritiene fondamentale, allo stesso tempo, il principio della certezza della pena e non si cerca affatto di ridurre surrettiziamente l'impatto deterrente delle sanzioni per le donne che commettono reati solo perché madri. Il disegno di legge non suggerisce di togliere dal carcere le donne con figli, bensì di far scontare la pena in strutture adeguate. Quindi, dato per certo che chi commette un reato debba stare in galera o comunque in una struttura di sicurezza, che i debiti con la giustizia vadano sempre e comunque saldati, che chi è stato condannato non può farla franca (perfino una mamma), non dimentichiamo come ciò, secondo il nostro ordinamento, debba sempre avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti.

Ancor di più, deve essere posto in primo piano il diritto del bambino a vivere la propria infanzia come tutti gli altri coetanei più fortunati di lui. È questo un diritto sacrosanto che non può essere soggetto a limitazioni. Si auspica, quindi, che ne venga compresa la profonda importanza. Grazie a tale provvedimento si potrà fare in modo che i bambini non siano costretti a vivere dietro le sbarre, condannati ma innocenti.

Vorrei ora fare una breve illustrazione degli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il cui testo attuale prevede che quando l'imputata sia donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con essa convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel nuovo comma si aumenta da tre a sei anni l'età del bambino e, al di sotto di questa età, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale (che dispone gli arresti domiciliari), prevede la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. Di conseguenza, il nuovo articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 3, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai sei anni o del padre nei casi indicati in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (come l'ICAM della Provincia di Milano ed altri in via di realizzazione in altre città, ad esempio Firenze), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Tuttavia, le disposizioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento si applicano a partire dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2014, sempre nei limiti dei posti disponibili. Fissare tale data, anche se può sembrare di là da venire, è sinonimo di serietà rispetto all'attuazione della legge perché si sa bene che per l'attuazione di un provvedimento occorrono dei tempi tecnici di realizzazione, in questo caso delle strutture protette. Ad ogni modo, l'impegno del Ministro è diretto a garantire un'applicazione di tali disposizioni in tempi ancora più veloci.

Quanto all'articolo 2, attraverso l'introduzione dell'articolo 2l-ter nell'ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre che si trovi nelle stesse condizioni). Viene altresì stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

Concludo, signora Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il voto convintamente favorevole a questo provvedimento, poiché lo consideriamo un passo doveroso nei confronti di coloro i quali soffrono maggiormente all'interno delle strutture carcerarie. Questo Governo ha fatto il massimo che poteva ed in tempi brevi, e la demagogia dimostrata, ancora una volta, in Aula dal centrosinistra questa mattina evidenzia che non si vogliono affrontare seriamente i problemi legati al mondo carcerario. (Applausi dei senatori Allegrini e Valentino).

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, non è la prima volta che il Gruppo Italia dei Valori del Senato si trova a dover esprimere un voto su un disegno di legge che, pur condiviso e condivisibile, avrebbe avuto necessità, per dare forza all'unità di intenti che lo ha sostenuto, di qualche aggiustamento ed integrazione. Ciò è accaduto, in materia di giustizia, sia per il decreto-legge sullo stalking, sia per il piano straordinario contro le mafie che, da ultimo, per il decreto-legge sicurezza. In tutti questi casi, come per il disegno di legge sulle detenute madri, sarebbero state opportune tempestive modificazioni al testo base piuttosto che prevedere poi un intervento, sulla medesima materia, con altri provvedimenti correttivi. Purtroppo, però, il rinvio del testo in Commissione, che ci aveva fatto sperare in un maggiore approfondimento e in un reale miglioramento del testo, non ha dato l'esito sperato, poiché tutto è rimasto invariato.

Ci sia dunque consentito esprimere l'auspicio che in futuro una programmazione dei lavori più ponderata si affianchi ad una volontà di approvare norme largamente condivise e qualitativamente valide, specialmente in una materia tanto delicata come quella oggi in esame che vede il Parlamento vincolato a muoversi in un'ottica di tutela dell'interesse superiore del fanciullo, come richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia alla quale l'Italia è vincolata, avendola ratificata nel 1991.

E poiché in taluni casi si va molto velocemente ed in altri si va troppo a rilento, sia consentito di esprimere un certo rammarico per la mancata calendarizzazione dei disegni di legge recanti, in esecuzione di altre Convenzioni dell'ONU, norme sui reati sessuali in danno di minori, sui maltrattamenti in famiglia, sul contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori e in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

Venendo al disegno di legge in esame, la preoccupazione maggiore è che l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolato in materia di detenzione domiciliare e custodia cautelare delle detenute madri sia rinviata nel tempo a causa della mancanza di strutture idonee ad ospitare queste donne ed i loro bambini, dal momento che i tempi di realizzazione del cosiddetto piano carceri sembrano lunghi e incerti. Sappiamo che si fanno progetti per 11 nuovi istituti in tre anni, per circa 9.000 posti, ma finora risultano concluse solo quattro intese istituzionali e si spera di progettare a breve solo alcuni nuovi padiglioni, affidandoli nell'anno in corso.

In sostanza, vi è il fondato timore che i diritti sanciti dalla legge - non solo dall'innovativa legge n. 40 del 2001, ma anche quella in via di approvazione - restino sulla carta, mentre nella realtà continui ancora per molto tempo a verificarsi il fenomeno di bambini che si trovano, innocenti, dietro le sbarre, quando invece, secondo la Convenzione ONU, ogni bambino deve essere tutelato da ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalle condizioni dei suoi genitori.

Al momento risulta esistere un solo istituto di custodia attenuata a Milano. È quindi necessario un impegno certo per ospitare i circa 60 bambini, interessati attualmente da una situazione detentiva nelle altri parti d'Italia, in una condizione che non sia assimilabile a quella del carcere. Non vorremmo che la detenzione domiciliare speciale restasse un beneficio per poche persone e che alcune mamme detenute dovessero affrontare una lunga procedura per ottenere il permesso di assistere il proprio figlio in caso di ospedalizzazione e di stargli accanto per tutta la durata del ricovero, come previsto dall'importante e qualificante articolo 2 del disegno di legge in esame.

Vi è poi il problema delle mamme straniere detenute (su oltre 67.000 detenuti circa 25.000 sono stranieri), che scontano anche le conseguenze di una legislazione sbagliata in materia di immigrazione. Una situazione complessiva, quindi, in cui l'innalzamento puro e semplice del tetto d'età a sei anni non sarebbe risolutivo e potrebbe comportare effetti paradossali in mancanza di strutture alternative, dovendosi attendere fino al 2014 per l'entrata a regime delle nuove regole e potendo contare su una copertura finanziaria che sappiamo davvero incerta. Se ciò accadrà - e non ce lo auguriamo - è perché non si dedica, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, abbastanza attenzione al pianeta carcere, che è fatto certo di detenuti e detenute, ma anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, educatori, psicologi e puericultrici. Un mondo che risente fortemente della contrazione di risorse che da molti anni si abbatte su questo settore, rendendo difficile quel fine rieducativo che l'articolo 27 della Costituzione riserva alla pena nel nostro ordinamento.

Sappiamo, infatti, che le risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 hanno comportato riduzioni di spesa sulle già magre dotazioni dell'amministrazione penitenziaria. La pianta organica ministeriale prevede 1.331 posti di educatore e 1.507 di assistente sociale, oggi ampiamente scoperti, mentre la legge finanziaria per il 2010 - che ha inoltre abolito il blocco del turn over per le forze di polizia, consentendo nei prossimi anni l'assunzione di circa 1.800 agenti - non compenserà neppure il fatto fisiologico, visto che nello stesso periodo di tempo andranno in pensione almeno 2.400 unità di polizia penitenziaria.

Nelle case circondariali femminili e nelle strutture penitenziarie in generale, si riscontra da tempo una situazione pesante, sia sotto il profilo della capienza, che sotto quello della dotazione del personale. La dotazione femminile nei ruoli del personale agente del Corpo di polizia penitenziaria è ampiamente al di sotto delle previsioni della pianta organica, ed in taluni casi le unità operanti risultano carenti fino al 70 per cento del totale.

Una legislazione avanzata si trova dunque a dover fare i conti quotidianamente con le più rilevanti problematiche del sistema carcerario; queste sono state oggetto di interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni ed emendamenti in sessione di bilancio, ma dobbiamo prendere atto che restano, in gran parte, irrisolte.

Serve perciò, al di là del provvedimento che oggi stiamo per approvare, un intervento più deciso e soprattutto più strutturale da parte del Governo. È importante che siano finalmente colmate, con urgenza, le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, reperendo i fondi necessari per completare i ruoli degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, e provvedendo anche alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, in considerazione della loro peculiare esperienza. È importante che il Governo reperisca idonee risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori e che l'edilizia penitenziaria non si esaurisca in futuribili e faraonici piani di nuove costruzioni, ma dia priorità all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture esistenti, garantisca l'apertura di quelle da tempo completate ed eppure mai aperte, assicuri la realizzazione delle case famiglia protette e degli istituti a custodia attenuata che il provvedimento oggi in esame prevede, senza le quali non sarà mai possibile liberare dal carcere i bambini.

È anche importante che le nuove regole, che disciplinano il diritto di visita al minore infermo da parte della madre detenuta o imputata (o del padre, nelle stesse condizioni), vengano interpretate senza rigidità ed attuate in modo tale da non consentire solo sporadiche visite, ma sia concesso il permesso, con provvedimento urgente, per assistere il figlio malato, tenendo conto della durata del ricovero ed estendendolo per tutto il decorso della patologia. Solo in questo modo l'articolo 2 del provvedimento avrà effettivamente conseguito risultati importanti.

In conclusione, siamo fermamente convinti che il mantenimento della relazione familiare è un diritto fondamentale di ogni bambino e che va, pertanto, garantita la continuità del legame affettivo mediante il ricorso a strutture che limitino la percezione del bambino di trovarsi in una condizione restrittiva. Per questo sul disegno di legge in esame voteremo a favore in quanto esso, pur non del tutto esaustivo, rappresenta un significativo passo in avanti verso la piena attuazione del principio che assicura ad ogni minore il diritto ad una relazione familiare e, a maggior ragione, a non essere recluso per fatti commessi dai propri genitori. (Applausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente, desidero precisare anzitutto che il Gruppo dell'Unione di Centro voterà a favore del provvedimento in votazione perché ritiene sia uno dei più importanti e qualificanti di tutta la legislatura. Non si mette mano alla riforma della giustizia tanto auspicata, ma almeno questa è una toppa sul grave fenomeno dei bambini nelle carceri.

Mi congratulo con la Camera dei deputati che con voto unanime ha licenziato il provvedimento. Nell'altro ramo del Parlamento si è discusso molto, si è cercato di contemperare le esigenze dei bambini con quella della sicurezza; si è dibattuto sulla recidiva e quindi sulla doverosa comprensione da parte delle madri di quanto possa essere negativo il carcere con i figli. Si è discusso anche di altro.

Ciò non significa che la normativa non poteva essere migliorata. Abbiamo lavorato bene in Commissione, e voglio congratularmi con il Presidente della Commissione giustizia, con la maggioranza, con tutti i componenti della 2a Commissione permanente, e soprattutto con la relatrice, senatrice Gallone, la quale ha lavorato su questo provvedimento non solo con grande professionalità, ma anche con grande passione.

Non c'è stato nulla da fare: io credo, da quello che sento, che non arriveremo ad un voto unanime - questo è un vero peccato - anche se ribadisco che l'Unione di Centro esprimerà un voto favorevole. Ciò si deve ad un irrigidimento totale da parte del Governo, di cui non si capisce il motivo, a fronte di suggerimenti proposti dall'opposizione e dalla stessa maggioranza, la quale è stata costretta a ritirare tutti gli emendamenti presentati. Ancora una volta l'annunciata disponibilità del Governo si ferma là dove qualcuno propone.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,31)

(Segue SERRA). La disponibilità ha un limite, cioè non si può contraddire ciò che il Governo ha deciso.

Si è rinviato il provvedimento in Commissione; si sono ascoltati il presidente del tribunale di sorveglianza, il direttore delle carceri di San Vittore, l'ANCI, l'UPI. Sono quasi 5.000 i detenuti domiciliari, una cifra che, seppur rilevante, non ha contribuito a favorire il processo delle donne madri detenute (circa 60) con bambini che vanno da zero a tre anni: un numero destinato ad aumentare perché tante sono le donne incinte oggi nelle carceri.

Le carceri sono ad un grado di sovraffollamento talmente elevato da rendere disumana la vita di tutti: 70.000 detenuti, oggi, a fronte di meno di 45.000 posti che le nostre carceri possono contenere. Il nostro pensiero va ad operatori, psicologi, medici e soprattutto ad agenti penitenziari che offrono il loro lavoro con umanità, oltre che con professionalità. Neanche rispetto ad un ordine del giorno presentato dall'Unione di Centro sulla materia il Governo si è reso disponibile. Quando abbiamo ricordato che 39 psicologi erano stati posti in graduatoria fin dal 2006, e quindi sarebbe stato possibile metterli al servizio delle carceri in un momento così particolare, ancora una volta si è detto no.

Possiamo dire che il provvedimento all'esame è un gesto significativo di attenzione del Parlamento verso chi è più nascosto, più dimenticato, più debole; sappiamo che il carcere sottrae all'individuo la cura di sé stesso, privandolo della libertà, dell'autonomia e degli affetti. Figuriamoci quale effetto può avere su giovani e giovanissime madri, e soprattutto sui loro bambini.

Pensiamo che la condanna di un innocente alla carcerazione rappresenti un'aberrazione grandissima e che sia conseguentemente giusto cercare di rendere le condizioni delle donne che si trovano nell'ultimo periodo della gravidanza e dei bambini fino a tre anni le migliori possibili in questa tristissima situazione.

Considero il carcere per i propri figli l'ultima delle soluzioni che qualunque delle madri vorrebbe, quella che si vive sicuramente con maggiore inquietudine, perché significa esporre il bambino a qualcosa di terribilmente devastante, che lo segnerà per tutta la vita. Si tratta di concetti che sono stati ribaditi molto meglio di me nel corso della discussione generale, ma che sono assolutamente reali. Pensiamo a cosa significhi per un bambino essere nato in carcere o avere vissuto i primi anni dietro le sbarre.

Alcune misure sono state promosse dall'allora ministro Finocchiaro: misure alternative alla detenzione, a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, che hanno segnato peraltro il primo cambiamento culturale nei confronti delle detenute madri. Per la prima volta, a valutazioni sull'entità del reato commesso dai genitori sono stati anteposti, per quanto possibile, l'interesse del minore e la salvaguardia del rapporto tra genitori e figli. Tale normativa, che riconosce il valore sociale della maternità, ha inteso perseguire l'obiettivo di assicurare al bambino un sano sviluppo psicofisico, permettendo alla madre di vivere i primi anni dell'infanzia del minore al di fuori delle mura carcerarie.

Alla luce delle considerazioni fatte, condividiamo le principali novità di questo provvedimento: mi riferisco all'applicazione, come regola generale, della detenzione domiciliare per le madri condannate con bambini di età inferiore a 10 anni; all'ulteriore limitazione delle ipotesi in cui è possibile sottoporre a custodia cautelare in carcere le madri con prole di età inferiore a tre anni; all'istituzione di case famiglia protette dove le detenute madri possano scontare sia la custodia cautelare sia l'esecuzione della pena detentiva.

Nell'ambito di questo grande dolore, che è la genitorialità vissuta in carcere, una delle problematiche più sentite e ricorrenti per le madri detenute è rappresentata dall'impossibilità di assistere il proprio figlio malato durante il ricovero in ospedale e nel corso delle visite specialistiche alle quali il minore viene periodicamente sottoposto, e chiunque di noi sia padre o madre sa cosa significhi stare vicino ai bimbi in queste situazioni. L'articolo 2 del presente provvedimento intende proprio ovviare a questa ulteriore crudeltà, attraverso un sistema agile e privo di lungaggini burocratiche, ferma restando l'esigenza primaria di tutelare la libertà della donna in stato di gravidanza, con conseguente disposizione della custodia cautelare solo in caso di esigenze di eccezionale rilevanza.

Riteniamo dunque, signor Presidente, che la coabitazione dei bambini nei luoghi di pena travalichi qualsiasi ragionamento giuridico o posizione ideologica, rappresentando una vera e propria aberrazione da cancellare: e questa legge, che avrebbe potuto certamente essere migliorata in quest'Aula, rappresenta comunque un passo in questa direzione.

L'Unione di Centro, pertanto, intende esprimere il proprio voto favorevole all'approvazione del provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ci accingiamo a votare, già approvato - com'è stato detto - all'unanimità dalla Camera dei deputati, vuole affrontare, e possibilmente risolvere, il triste fenomeno dei bambini detenuti in carcere. Parafrasando un detto popolare, possiamo dire che le colpe delle madri, condannate o imputate, non possono ricadere sui figli minori, bambini innocenti detenuti in carcere: la vera - e per noi unica - finalità di questo disegno di legge è proteggere e aiutare i bambini.

Dal 1975 in poi - basti pensare alle riforme del 1986, del 1993, del 1998 e, da ultimo, del 2001 - il nostro ordinamento ha fatto in modo che una madre che ha commesso un reato per il quale è stata condannata ad una pena detentiva possa e debba essere messa in condizione di assolvere al proprio ruolo di madre, e ciò nell'interesse preminente del bambino. In fondo, la nostra Costituzione, all'articolo 31, ci dice: «La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

In questa direzione, il nostro ordinamento contiene una serie di istituti importanti: basti pensare al differimento dell'esecuzione della pena detentiva, alla detenzione domiciliare speciale - sulla quale con questo provvedimento interveniamo ulteriormente - e all'assistenza all'esterno dei figli minori, con riferimento alla quale in questo provvedimento introduciamo la visita al minore in ospedale, istituto che oggi non è disciplinato dall'ordinamento penitenziario.

Con questo disegno di legge compiamo quindi un ulteriore passo in avanti nel nostro ordinamento, tramite un'evoluzione della disciplina di favore, che - lo ribadisco - ha come unico obiettivo l'interesse dei bambini. Dobbiamo tutelare il diritto del bambino figlio di una madre detenuta non solo a stare con lei - cosa che è stata comunque garantita attraverso l'istituzione degli asili nido nelle carceri, in modo da permettergli di non essere privato della figura materna - ma soprattutto a crescere in un ambiente sano, e non in quello carcerario, per definizione afflittivo. Per un adeguato sviluppo psicologico del bambino, il rapporto madre-figlio è di primaria importanza, ma lo è altrettanto fare in modo che questo rapporto con la figura materna si sviluppi in un ambiente sano e pulito, al fine di evitare ulteriori traumi o ferite al bambino stesso.

In questa direzione, abbiamo istituito e disciplinato meglio il tema delle case-famiglia protette: il nostro ordine del giorno, riferito all'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirà di utilizzare a questi fini anche edifici demaniali dismessi o sequestrati alla criminalità organizzata.

Quella che può apparire come una maggiore clemenza nei confronti delle donne detenute è quindi dovuta alla necessità di salvaguardare lo sviluppo armonico della personalità dei bambini, anche se nati da madri delinquenti.

Mai più bambini innocenti in carcere, è stato detto. Oggi sono circa 50 i bambini in carcere. Questa legge ci consentirà di aiutarli a crescere sani e in ambienti sani. Certo - è stato detto - questo obiettivo viene raggiunto attraverso l'equilibrio tra l'esigenza di tutelare i bambini figli di madri detenute e l'esigenza di sicurezza di tutti i cittadini nei confronti delle madri che abbiano commesso delitti efferati e di maggior allarme sociale. Questo punto di equilibrio può non piacere a qualcuno che ha demagogicamente, con eccesso di clemenzialismo, parlato di una legge spot, o di una legge inutile, priva di reale portata innovativa, ma il punto di equilibrio che un legislatore saggio deve sempre prefiggersi è questo: esistono Caino e i figli di Caino, ma esistono anche Abele e i suoi figli, spesso orfani. Non dimentichiamo che la popolazione femminile detenuta è caratterizzata soprattutto da straniere e da tossicodipendenti. Quindi, occorre trovare una sintesi intelligente tra gli interessi dei singoli e quelli della comunità, evitando che i figli possano essere usati come schermo di protezione per delinquenti incallite o pericolose.

Il Gruppo della Lega Nord voterà quindi a favore di questo provvedimento, non perché espressione di quella tendenza politico-criminale che mira a creare delle forme alternative di esecuzione della pena detentiva e a raggiungere sostanzialmente l'obiettivo della cosiddetta decarcerizzazione (tendenza politico-criminale che noi contrastiamo fermamente), o, peggio, per perseguire un mero sfoltimento della popolazione carceraria, ma perché vogliamo proteggere e aiutare quei bambini sfortunati, costretti a crescere non come i loro coetanei in una casa confortevole, ma in un ambiente inadatto ad un bambino qual è un istituto penitenziario. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, l'8 marzo di quest'anno l'Assemblea del Senato ha deciso all'unanimità di rinviare in Commissione giustizia il testo del disegno di legge in votazione per consentire approfondimenti e modifiche che, alla luce delle prospettazioni già raccolte dalle associazioni che assistono i minori in carcere e degli elementi emersi nella discussione generale, sembravano opportuni per licenziare una legge che consenta effettivamente di tutelare i diritti fondamentali dei minori e non di avallare ancora una volta inaccettabili violazioni dei diritti fondamentali dei bambini riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia nel 1991.

Alla Commissione giustizia sono state assegnate due settimane di tempo per esaminare le questioni più complesse e delicate, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza, trovare punti di convergenza e, quindi, proporre con migliore consapevolezza all'Assemblea un testo contenente modifiche migliorative rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, che potesse essere votato con maggiore convinzione.

Ricordo che l'8 marzo il dibattito in Aula è stato approfondito poiché si sono confrontate, con reciproca volontà di ascolto, le diverse posizioni politiche e culturali sul merito dei singoli problemi.

L'8 marzo il Senato ha, quindi, dimostrato di avere compreso il passaggio importante che il disegno di legge in discussione rappresenta al fine di rendere più umana la legislazione penale nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista dei diritti dei minori, reclusi incolpevolmente in carcere, figli di madri finite dentro per reati che sono sempre gli stessi (furto, prostituzione e droga) e di venire incontro ad una loro legittima aspirazione a poter crescere sviluppando le proprie potenzialità e a mantenere rapporti affettivi con i genitori.

Se per un adulto la detenzione può essere un trauma, immaginiamo quello che rappresenta per un bambino. Tra l'altro, il carcere riproduce le stesse disuguaglianze della società. I bambini restano in cella perché, nella maggior parte dei casi, sono figli di donne straniere che non hanno niente: soprattutto, non hanno un'abitazione che consenta un'alternativa alla detenzione.

Le audizioni e il confronto in Commissione giustizia sembravano procedere su questa linea, ma proprio dopo avere acquisito ulteriori elementi a conforto dai soggetti istituzionali qualificati che sono stati auditi - mi riferisco al DAP, al direttore dell'ICAM di Milano e al giudice di sorveglianza di Roma, quindi a soggetti assolutamente a conoscenza delle problematiche che stiamo affrontando - su pressante invito del Governo, la relatrice ha ritirato emendamenti coincidenti con quelli dell'opposizione e la maggioranza ha respinto quelli che l'opposizione ha mantenuto, e sottolineo a malincuore, mostrando di non comprendere l'ostinazione del Governo nel non volere inserire nel testo modifiche importanti e nel non ricercare in questo campo soluzioni che, come ha giustamente osservato l'onorevole Colombini, presidente dell'associazione «A Roma insieme», migliorino l'umanizzazione della pena con uno sforzo identico teso a realizzare, nel Parlamento ed anche fuori, la più ampia condivisione.

Ebbene, il testo trasmesso dalla Camera, pur presentando un tentativo di passo in avanti, crea motivi di reale insoddisfazione. Si rischia che la legge, da tante parti invocata come urgente, finisca per non cambiare quasi nulla e si riduca quindi ad una sorta di legge-annuncio, di legge-manifesto. Queste sono le ragioni per cui è essenziale che la nuova legge introduca equilibrati e credibili nuovi elementi di disciplina. Voglio qui elencarli.

In primo luogo, l'espiazione della pena e la detenzione della madre con bambino non devono avvenire in carcere e, soprattutto, la nuova legge dovrebbe assicurare un principio ineludibile: «non più bambini, mai più bambini in carcere». Il testo votato non garantisce questo e non può goderne la stragrande maggioranza delle donne oggi detenute - che, vi voglio ricordare, sono 44 - se non si rivede la legge cosiddetta Cirielli sulla recidiva. In conseguenza, vanno create ulteriori strutture a custodia attenuata e case famiglia, cui va data una caratterizzazione assolutamente chiara, alternativa al carcere, e quindi arresti domiciliari, case famiglia o, per i casi di eccezionale gravità, istituti di custodia attenuata per le madri detenute (ICAM). Diversamente, malgrado le migliori intenzioni, si carcerizzano i minori fino a 6 anni.

Va rivisto il termine di entrata in vigore della normativa, anticipandolo dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2012, e contestualmente vanno impegnate risorse finanziarie, come proposto dall'opposizione, secondo le coperture presentate negli emendamenti, o scorporandole opportunamente dal piano carcere.

In caso di invio al pronto soccorso, di visite specialistiche, di ricovero ospedaliero di un bambino recluso con la madre, deve essere consentito a quest'ultima di accompagnarlo e assisterlo per tutta la durata del ricovero. Il minore in pericolo di vita o con grave malattia ha diritto all'assistenza della madre e non alla semplice visita. Se la madre è deceduta o effettivamente impossibilitata, deve essere favorita l'assistenza del padre.

Occorre infine eliminare l'automaticità dell'espulsione della madre straniera e del suo bambino a fine pena, come prevede la cosiddetta legge Bossi-Fini, dando la possibilità al giudice di valutare caso per caso il percorso compiuto durante la detenzione, che può consentire il rilascio del permesso di soggiorno.

Solo in questi modi si realizza una legge giusta, positiva, che può permettere davvero di raggiungere l'obiettivo che «nessun bambino varchi più la soglia di un carcere», come tutti, senza alcuna distinzione, dovrebbero volere.

Come ha detto la senatrice Serafini, un provvedimento è utile se adeguato a risolvere i problemi in generale e, più in particolare, quelli che sono oggi sul tappeto. Noi non vogliamo una legge a tutti i costi, ma una legge giusta.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno da noi presentati in Commissione e riproposti in Aula erano tesi a questo scopo, con un unico filo conduttore: stabilire un rapporto equilibrato tra l'esigenza di garantire sicurezza al Paese, attraverso la certezza della pena, e quella di tutelare i diritti dei minori.

Per questo, il nostro voto sarà di astensione, finalizzato a quella che il senatore Di Giovan Paolo chiama una sorveglianza democratica, affinché questa legge venga effettivamente attuata e quindi migliorata. In tal senso ricordo che il ministro della giustizia Alfano si è assunto pubblicamente un impegno: «mai più bambini in carcere». È un pegno d'onore, che noi vogliamo sia onorato.

Non possiamo, in questa materia, accettare una legge manifesto, una legge che non risolve i problemi. (Applausi dal Gruppo PD).

ALLEGRINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (PdL). Onorevoli colleghi, soffermiamoci per un attimo a pensare in quanti momenti della nostra vita abbiamo consciamente o inconsciamente riconosciuto odori, sapori, sensazioni, suoni e parole che ci vengono da lontano, dalla nostra prima infanzia, un momento in cui, come su una pagina bianca, una distesa di neve vergine o una spiaggia lavata dal mare, i segni e le orme sono tutti da imprimere.

Sono proprio quei primi indelebili segni che fanno di noi gli uomini e le donne che siamo; in quel momento noi impariamo ad ascoltare, a parlare, a camminare, a rispettare, a gradire o rifiutare, a desiderare, odiare e amare, forse a sperare. È quel magico momento di approccio e conoscenza del mondo che ci dà le chiavi del comprendere e del comprenderci, propedeutico a tutte le altre esperienze della vita che forgeranno, nel tempo, il nostro carattere, i nostri gusti, le nostre attitudini.

Immaginate ora il grigio di una cella, il vociare scomposto dei detenuti, le temperature di un carcere, il rumore delle mandate, la campanella dell'ora d'aria oppure l'odore di una torta o del cioccolato che non c'è, l'erba verde per correre che non c'è o un amico con cui giocare che non c'è.

Di questo parliamo oggi, colleghi, del diritto di ogni individuo alla formazione libera e completa del proprio essere, anche se figlio di madre che delinque. E' un diritto che, ove non sufficientemente riconosciuto dalle nostre coscienze, trova ampia legittimazione nell'articolo 31 della Costituzione, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed in quella europea sull'esercizio dei diritti dei minori.

Non mi interessa, non ci interessa che questo disegno di legge riguardi in Italia solo 50 bambini, e in futuro poco più. Fosse anche uno solo, quell'unico meriterebbe l'attenzione della società e del legislatore.

Questa è una legge importante, un passo (non un balzo) in avanti in quella battaglia di civiltà che il ministro Alfano ha lanciato all'inizio della legislatura con quel grido di dolore, non certamente uno slogan: «mai più bambini in carcere». È questa infatti solo apparentemente e indirettamente una legge a favore delle detenute, perché è di tutta evidenza che qui non è in discussione un «privilegio di genere» ma l'interesse del minore ad avere un corretto rapporto relazionale madre-figlio e a scongiurarne l'eventuale rottura. Certamente questo ribaltamento di prospettiva sarebbe stato più leggibile con la modifica della rubrica che la relatrice aveva chiesto.

La non completa applicazione della legge n. 40 del 2001 e la sperimentazione che ne è conseguita ci dicono che il problema è ancora irrisolto. Inappetenza, apatia, disturbi del sonno, difficoltà di parola, di comunicazione, di relazione e di apprendimento sono solo alcuni dei problemi che segnano la vita attuale e con probabilità segneranno la vita futura di questi bambini. Parliamo di minori che rischiano di passare dal trauma della detenzione alla successiva traumatica separazione dalla madre a favore di parenti inadeguati o di un istituto.

Tutti quanti ci siamo chiesti (e chi è genitore di più) se sia meglio la vicinanza costante di una madre delinquente che espia la pena o un ambiente più "sano" che si frapponga alla vicinanza fisica e affettiva della genitrice. La risposta ci è data dalla più moderna neuropsichiatria infantile. Il professor Giovanni Bollea, che ho avuto 1'onore di conoscere, pubblicava nel 1995 il best seller «Le madri non sbagliano mai», aggiungendo poco dopo: «Ho detto: le madri non sbagliano mai, non le madri hanno sempre ragione; perché, patologie a parte, nella mia esperienza di neuropsichiatra infantile, ho visto uomini che hanno dimenticato gli errori delle madri, ma non quelli dei padri».

Mi pare ovviamente superfluo escludere da questo ragionamento quei casi limite come l'infanticidio, che determinano la perdita della potestà genitoriale.

La necessità della non recisione di questo legame indissolubile tra madre e figlio non era certo alla base della concezione "penitenziaria" della fine dell'Ottocento che vedeva le donne in istituti per lo più religiosi, isolati, e con l'obbligo di lavoro fino a 12 ore giornaliere. E ancora ai primi del Novecento nelle case penali femminili non era permesso avere bambini, dando per scontata l'inadeguatezza della donna ad assolvere il ruolo di madre. (Brusìo).

Non voglio ripercorrere tutte le tappe legislative che hanno portato alla concezione che informa la legge n. 40 del 2001, mentre è piuttosto importante prendere coscienza di ciò che è ancora utile, anzi indispensabile fare nel più prossimo futuro.

Se, sostanzialmente, estendiamo oggi i benefici della legge n. 40 alle madri detenute di minori fino a 6 anni, è fondamentale, in un contesto generale di sovraffollamento delle carceri, realizzare le case protette per adeguarci agli standard europei e ICAM come quello di Milano, che hanno dimostrato di funzionare bene. La legge prevede una data precisa, il 1° gennaio 2014, e un esplicito impegno da parte del Governo che dovrà essere declinato, come ci ha ricordato il senatore Fleres, con il principio della residenzialità della pena, ancor più stringente trattandosi di bambini che hanno essenziale bisogno di frequentare il proprio nucleo familiare e vedere anche nonni, zii, fratelli e il padre.

In tutto ciò non va comunque sottaciuta la professionalità di istituti come quello di Sollicciano a Firenze, la Giudecca a Venezia e Rebibbia a Roma e il grande, generoso volontariato che attorno si muove.

Colleghi, se tanto ci spaventa l'idea che un errore giudiziario possa trattenere in carcere un innocente per la violenza psicologica ed il danno irreparabile che ciò procurerà alla sua personalità, vera aberrazione è l'idea di trattenere in carcere un bambino, un innocente per definizione. Basterebbe il brocardo Nemo punitur pro alieno delicto, senza arrivare al controverso passo dell'Esodo nell'Antico Testamento che parla di colpe dei padri che ricadranno sui figli.

È doveroso ricordare che in Italia le donne delinquono meno degli uomini, essendo le detenute donne sono solo il 4 per cento dell'intera popolazione carceraria (e in maggioranza non italiane), ma i figli dei detenuti sono circa 80.000. È un problema sociale di grandi proporzioni cui le amministrazioni locali - ricordiamolo - dedicano risorse finanziane ed umane, ma che avrebbe bisogno di sempre maggiori investimenti e soluzioni normative.

Ma il dato che fa maggiormente riflettere è che il 30 per cento dei detenuti è a sua volta figlio di detenuti.

I detenuti del carcere minorile di Nisida, che la Commissione giustizia del Senato ha avuto modo di visitare qualche mese fa, per citare un esempio, hanno o hanno avuto per la quasi totalità almeno un genitore in carcere, e una piccola percentuale ha entrambi i genitori in carcere.

Chiunque abbia svolto elementari studi giuridici si sarà senz'altro chiesto se il termine del positivismo lombrosiano "delinquente nato" potesse realmente basarsi esclusivamente su caratteri fisici o, come meglio Lombroso stesso ebbe in seguito a chiarire, accanto alle cause biologiche non fossero da affiancare fattori economici e sociali. Ora sappiamo che è così, che può esistere la prevenzione a certa devianza.

Con l'approvazione di questo provvedimento il Parlamento ha ancora una volta il merito di aver cercato e trovato la sintesi tra esigenze confliggenti, quali l'affermazione della potestà punitiva dello Stato, pur attraverso nuove figure e attribuzioni, e il trattamento speciale da riservare alla madre detenuta nel superiore interesse del minore. Prova ne sia che ogni perplessità espressa dai colleghi sull'eventuale elusione del principio della certezza della pena e su possibili collegamenti tra detenute beneficiarie e criminalità organizzata o su conclamati comportamenti recidivanti di detenute rom, che sono la maggior parte delle destinatarie del provvedimento, ha trovato soluzione nell'affermazione del superiore interesse del minore, prevedendo la possibilità nei casi elencati che la custodia cautelare sia disposta in una casa famiglia protetta o in un istituto a custodia attenuata e che il minore infermo abbia diritto alla visita della madre detenuta, estendendo tutti i benefici anche ai padri di minori con madre deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza. Tutto ciò senza automatismi, ma lasciando al giudice la valutazione di ogni singolo caso.

E anche se 1'associazionismo e il volontariato si sono divisi nel giudicare il provvedimento, sappiamo che questa è la migliore sintesi politica e tecnica che si potesse raggiungere sulla materia in questo momento. Questo provvedimento sta già dispiegando effetti positivi grazie all'immediato impegno del Governo, che si sta interessando del caso segnalato dal senatore Perduca.

Il dato più interessante del provvedimento è la presa di coscienza, la soluzione culturale del problema, che sottende soluzioni significative che prevedono l'attribuzione di rilevanza giuridica anche a misure alternative alla detenzione.

Gli ICAM non saranno più sperimentali, ma sistematicamente presenti sul territorio, quasi a voler collocare non solo il bambino, ma anche la detenuta al di fuori del contesto di sovraffollamento, promiscuità e degrado, individuando nella funzione genitoriale, nella relazione affettiva della maternità, un primario mezzo riabilitativo.

L'analista junghiana milanese Lella Ravasi Bellocchio, realizzando alla fine il libro «Sogni senza sbarre», ha lavorato per due anni nel carcere di San Vittore, analizzando i sogni di detenute di diverse età ed estrazione, che lentamente si riconciliavano con se stesse e con la propria maternità, riflettendo sulla propria colpa e sul dolore del distacco dai figli: è innegabile che la maternità ed il ritornare a voler svolgere quel ruolo possa positivamente concretizzare 1'aspetto riabilitativo della pena.

Non posso comunque non farmi portavoce, in questa dichiarazione di voto positiva e convinta, delle perplessità sollevate con forza da alcuni colleghi del Popolo della Libertà che hanno voluto ricordare e sottolineare come, accanto alla legittima tutela dei minori e alle garanzie ad essi dovute, non possa mai essere eluso o anche semplicemente sbiadito quel cardine del nostro ordinamento che è la certezza della pena e il rispetto del diritto di ciascuno a pretendere che il colpevole saldi il suo debito con la società. Argomenti questi che aprono una lunga e complessa analisi dialettica del problema, che abbiamo preferito oggi superare nell'interesse di quei minori in età prescolare che attendono da noi, per il loro bene e il loro futuro, questo provvedimento.

Quei minori, e voglio infine toccare ancora queste corde, che hanno diritto, come dicevo all'inizio, a imparare ad ascoltare, a parlare, a camminare, a rispettare, a gradire o rifiutare, a desiderare, odiare, amare e che hanno certamente - sottolineo: certamente - diritto a sperare. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2568, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e della senatrice Baio).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1129 e 1137.