Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.205 è l'ultimo degli emendamenti da me presentati ed è l'unico fra di essi a essere riferito all'articolo 3. Questo articolo si compone di due commi. Nel primo c'è l'introduzione delle case famiglia protette, che rappresenta certamente un passaggio positivo sul piano concettuale ed organizzativo. La proposta molto semplice, da me avanzata, consiste nella soppressione del comma 2 e ritengo giusto dar conto di cosa esso comporti. Stiamo parlando dell'espiazione di pene gravi, non del furto della mela, tant'è che per accedere a tale beneficio si prevede debba essere scontato un terzo della pena o almeno 15 anni. Stiamo parlando quindi di delitti gravi.

Ebbene, attualmente la materia è già disciplinata dall'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975. È già previsto quindi che si possa provvedere alla cura e all'assistenza dei figlioli non più grandi di 10 anni di età in presenza di quelle condizioni e dopo aver espiato un terzo della pena. Il cambiamento che si introduce è che la pena, di fatto, non debba essere più scontata. Infatti, in buona sostanza, se sussiste la presenza della prole si va in casa famiglia protetta e anche il terzo di pena obbligatorio non viene scontato. Comprendete che mentre la prole compie i 10 anni il terzo della pena trascorre abbondantemente e viene abbuonato, gli altri due terzi non si scontano più in regime di detenzione e la conseguenza è che la pena non esiste più.

Cari colleghi, la privazione della libertà, in una società civile e per chi nutra una concezione spirituale della vita (che vorrei fosse patrimonio comune, ma non lo si può imporre), dovrebbe essere considerata pena severissima, anzi, la massima pena. Concettualmente un giorno di privazione della libertà dovrebbe essere peggiore di cento frustate di un regime primordiale, per chi nutre una concezione spirituale della vita. Non so se il contesto in cui viviamo sia questo: ho le mie serie perplessità, ma sarebbe questo. Allora, senza criminalizzare la pena, senza criminalizzare solo la società, senza criminalizzare nessuno, se prendiamo il codice penale, agli articoli 146 e 147 essi già disciplinano l'istituto del differimento della pena. È già previsto un meccanismo per il quale, se non è opportuno che la pena sia scontata subito, a condizioni date, si potrà sempre scontare (non annullare o abbuonare, in spregio di coloro che hanno subito il delitto o che sono stati vittima dei reati e che hanno anche loro delle madri, dei figlioli e dei nipoti, e della società in generale) in modo differito. Il meccanismo è già previsto, creando un equilibrio tra l'effettività della pena, l'umanità della stessa e le esigenze della genitorialità.

Ecco perché ho presentato questo emendamento. Concludo con il dire che anche la retorica relativa alla priorità della vicinanza dei genitori ai figlioli va precisata. Tutti i miei emendamenti tendevano - parlo ormai all'imperfetto - a garantire ai magistrati preposti, nella loro professionalità e con l'aiuto di buoni servizi sociali e di validi direttori degli istituti (ormai abbiamo compiuto grandi passi anche sotto questo profilo), il potere discrezionale di valutare, per un verso, la pericolosità dei soggetti e, per l'altro, la particolare condizione dei figlioli minori, che hanno diritto alla vicinanza e all'assistenza. Mi si deve dimostrare, onorevoli colleghi, che non vi è alcuna differenza tra una buona genitorialità, tra genitori la cui vicinanza è positiva per i figlioli, e genitori che, parliamoci chiaro e fuor dai denti, è da dimostrare che esprimano una buona genitorialità, se tengono i figlioli a fare l'accattonaggio o a collaborare ai furti, o in sordidi recessi, tra rifiuti e topi, con il rischio che esploda una bombola di gas e crei una tragedia, come spesso accade. Mi si deve dimostrare che non è opportuno che il magistrato, con l'aiuto degli assistenti sociali, faccia una valutazione discriminatoria tra l'un caso e l'altro. Invece, facciamo semplicemente della demagogia.

Tutte queste esigenze, per le quali ho già fatto appello ieri al buon senso, beccandomi anche qualche ingiustificata reprimenda, dicono che sarebbe opportuno sopprimere questo comma 2 dell'articolo 3, perché esiste già l'istituto del differimento della pena che sovviene a tali esigenze. Ecco la ragione molto oggettiva per la quale ho proposto questo emendamento.