Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

TOFANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame è un testo che risulta dall'unificazione dei numerosi disegni di legge presentati in materia di riforma della rappresentanza delle collettività italiane all'estero. È stato costituito in seno alla Commissione affari esteri un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. (Brusìo).

Signor Presidente, faccio fatica anche ad ascoltare le mie parole.

PRESIDENTE. Colleghi, a causa del brusìo il relatore non riesce neanche ad ascoltare le proprie parole. Vi prego di fare silenzio.

TOFANI, relatore. La ringrazio, signor Presidente.

Tra maggio e dicembre 2009 sono stati auditi il Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero; il ministro Carla Zuppetti, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri; la Consulta nazionale emigrazione; la Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; i rappresentanti delle Consulte regionali per l'emigrazione; i rappresentanti dei Comitati degli italiani all'estero; i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e, infine, una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il testo unificato tiene pertanto conto sia del contenuto dei disegni di legge, sia delle audizioni e, in generale, del lavoro svolto dal Comitato ristretto. Esso affronta unitariamente la disciplina tanto dei Comitati degli italiani all'estero quanto del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'articolo 1 concerne l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero e individua differenti soglie minime di consistenza delle collettività italiane nel mondo, necessarie per procedere alla formazione di detti organismi.

All'articolo 2, mediante il sistema dei Comitati non elettivi, viene assicurata la rappresentanza anche delle comunità più piccole.

L'articolo 4 ridefinisce le funzioni e i compiti dei Comitati. In particolare, il comma 8 indica i contenuti della relazione annuale che ciascun Comitato è chiamato a redigere, per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Il comma 10, inoltre, stabilisce che le relazioni sono sottoposte al capo della rappresentanza diplomatica locale, il quale deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti.

L'articolo 5 stabilisce che in ciascun Paese in cui è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei Presidenti, detto Intercomites.

L'articolo 6 riguarda il bilancio preventivo dei Comitati e l'articolo 7 disciplina la composizione dei Comitati, la cui consistenza numerica varia da 9 a 18 membri, in relazione alla consistenza della comunità italiana di riferimento.

L'articolo 9 stabilisce la durata in carica dei componenti del Comitato, pari a 5 anni, e la decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.

L'articolo 10 riguarda la partecipazione ai Comitati, per cooptazione, di cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana.

L'articolo 12 riguarda il sistema elettorale dei Comitati, nell'ambito del quale è previsto il voto di lista, e individua al comma 8 le categorie di soggetti che non possono essere candidati.

L'articolo 14 disciplina la stampa e l'invio del materiale elettorale, e prevede in particolare, al comma 6, le modalità di invio delle schede elettorali da parte degli elettori, che tendono a impedire il verificarsi di abusi e disfunzioni.

L'articolo 15 concerne l'espressione del voto.

L'articolo 21 regola poteri e funzioni dell'esecutivo che ciascun Comitato elegge al proprio interno.

L'articolo 22 riguarda le sedute del Comitato e la validità delle deliberazioni e stabilisce, al comma 5, che alle sedute possano partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani, e non solamente quelli eletti nella circoscrizione Estero o appartenenti alle Commissioni affari esteri o ai Comitati per le questioni degli italiani all'estero dei due rami del Parlamento.

La seconda parte del testo unificato riguarda la disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. Essa intende tenere conto dell'introduzione del sistema di rappresentanza parlamentare degli italiani residenti nella circoscrizione Estero; inoltre, l'obiettivo è anche quello di delineare un organismo che si ponga quale anello di congiunzione tra istanze centrali e prerogative delle Regioni e degli enti locali in materia di raccordo con le comunità italiane nel mondo.

L'articolo 25 individua la composizione del Consiglio, che include 82 membri, del quale fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché i presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che i rimanenti membri del Consiglio siano eletti dagli Intercomites.

L'articolo 27 individua gli organi del Consiglio e l'articolo 32, al comma 2, prevede che possano essere invitati a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione hanno riguardato principalmente la copertura finanziaria, oltre ai compiti e alle funzioni e agli organi del Consiglio generale degli italiani all'estero, con specifico riferimento ad un ritorno alla presidenza dell'assemblea plenaria del Ministro degli affari esteri. (Applausi dal Gruppo PdL).