Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011
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Testo integrale dell'intervento del senatore Pedica nella discussione generale del disegno di legge n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990
Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggetto della presente discussione è reputato da me e dal gruppo dell'Italia dei Valori di estrema importanza.
Trattasi di un disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea dopo due anni di lavori in Commissione permanente 3a affari esteri. All'interno della Commissione ci siamo ritrovati ben 7 disegni di legge, presentati dai senatori di tutti i Gruppi parlamentari, riguardanti questa tematica. E tra questi, naturalmente, anche quello presentato dal Gruppo dell'Italia dei Valori, a mia firma.
Il fine ultimo che ha accomunato tutti i disegni di legge è stato quello di riformare la disciplina degli italiani residenti all'estero, soprattutto nella prospettiva della semplificazione e dell'efficienza delle forme e degli istituti di rappresentanza degli stessi. Tutto, ovviamente, promuovendo una più efficace tutela degli italiani residenti all'estero, dei loro interessi e dei loro diritti.
Tra i testi esaminati l'Atto Senato n. 1557, a mia prima firma, ha sicuramente rappresentato la novità più significativa. A mio avviso anche coraggiosa. La proposta dell'Italia dei Valori si caratterizzava infatti per due punti essenziali: la soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); il trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, generando così uno spostamento di talune attribuzioni più a ridosso degli italiani residenti all'estero. L'operazione, tra l'altro, e trattasi di un aspetto non trascurabile, genera un significativo risparmio economico.
Occorre innanzitutto, Presidente, Colleghi, chiarire che la disciplina del settore tutt'oggi in vigore è regolata da due leggi: la prima, la legge n. 286 del 231 ottobre 2003 relativa ai Comitati italiani all'estero COMITES e la seconda, la legge n. 368 del 1989 relativa, invece, alla Conferenza generale italiani all'estero CGIE. Da un attento esame del testo delle due leggi emerge, ictu oculi, una sostanziale identità di compiti e di funzioni in capo ai due organismi. Entrambi, infatti, vengono qualificati dalla relativa legge come "organo di rappresentanza degli italiani all'estero". (legge COMITES, art. 2) (legge CGIE, art. 1 comma 1). L'inutilità di questa doppia funzione è lampante e purtroppo la si ritrova, seppur mitigata, anche nel testo che esce dalla Commissione. Di questo punto, però, parlerò dopo.
Venendo ora al contenuto del provvedimento all'esame oggi - il testo approvato dalla Commissione - si evidenzia come lo stesso sia composto di due capi; il primo relativo alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", il secondo inerente, invece, la disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 1 si istituiscono i Comitati degli italiani all'estero, prevedendo che il numero minimo di italiani residenti necessario all'istituzione del suddetto comitato sia pari a 20.000 persone in Europa, 15.000 nelle Americhe, 10.000 in Asia ed Oceania, 5.000 in Africa. Ai sensi del successivo comma 4 è comunque garantita l'istituzione di un comitato in ogni Paese ove ci siano almeno 5.000 italiani. Sono inoltre previsti comitati non elettivi (articolo 2) laddove non sia possibile procedere all'elezione del comitato.
La proposta di riforma sottoposta oggi alla nostra attenzione demanda poi ad un successivo decreto ministeriale (articolo 3) - da adottarsi entro 180 giorni dalla promulgazione della legge medesima - l'identificazione delle sedi dei Comitati da istituire e l'individuazione del numero dei componenti di ciascun comitato. Negli articoli 4 e 5 sono invece disciplinate le funzioni ed i compiti dei Comitati e del Comitato dei presidenti (cosiddetti Intercomites).
Come riportato al comma 1 dell'articolo 4, "I comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime" .
Desidero sottolineare - Presidente, colleghi - come il testo così approvato dalla Commissione sia, peraltro, il risultato di un emendamento proprio del Gruppo IdV. I comitati contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale della comunità di riferimento e possono presentare proposte e progetti alla rappresentanza diplomatico-consolare, la quale ultima, all'uopo, dovrà indire periodiche riunioni. Più nel dettaglio, i comitati potranno cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti in materia di lavoro, in riferimento alle singole legislazioni nazionali dei Paesi che li ospitano, nonché segnalare all'autorità consolare le violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale o comunitario, che possano danneggiare i cittadini italiani. Infine i comitati redigono una relazione annuale in merito alle attività svolte in relazione alle condizioni di vita e di lavoro, alla formazione scolastica e professionale ed alle iniziative culturali ed economiche - oltre che il bilancio preventivo di cui all'articolo 6 che, come ovvio, sarà principalmente rappresentato dalla spesa di contributi del Ministero degli affari esteri.
Come sopracitato, all'articolo 5 si prevede altresì l'istituzione del Comitato dei Presidenti, o Intercomites, all'interno di ciascun Paese nel quale ci sia più di un Comitato. Esso è costituito da due membri per ciascun comitato, elegge all'interno un Presidente, si riunisce due volte l'anno ed elegge i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Gli articoli da 7 a 13 contengono le disposizioni relative: alla composizione del comitato e l'eleggibilità (articolo 7); anche su quest'ultimo articolo il contributo del nostro Gruppo è stato importante, in quanto grazie ad un nostro/mio emendamento si è inserito il limite dei due mandati in seno ai cosiddetti comitati; l'elettorato attivo (articolo 8); la durata in carica e la decadenza dei componenti (articolo 9); l'indizione delle elezioni (articolo 11); il sistema elettorale e la formazione delle liste (articolo 13). Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono poi le disposizioni circa l'invio e la stampa del materiale elettorale, la modalità di voto, la costituzione dei seggi e le operazioni di scrutinio.
Sento subito la necessità di evidenziare, in proposito, che gli articoli sopra elencati sono relativi ad operazioni che - nel terzo millennio - potrebbero esser evitate, diciamo pure, semplicemente con un click. Mi riferisco - Presidente, colleghi - al click necessario per inviare una mail certificata, con la quale esprimere il proprio voto, un click che permetterebbe un notevole risparmio economico. È ovvio che questa sia una proposta del Gruppo Italia dei Valori, da sempre contrario ad ogni spreco delle risorse economiche pubbliche!
Negli articoli finali del Capo I sono contenute disposizioni relative alla ripartizione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, quindi ai poteri ed alle funzioni sia del Presidente che dell'esecutivo interno al comitato, infine alle sedute ed alle deliberazioni.
Il capo II, articoli da 24 a 35, contiene invece le disposizioni di riordino del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). All'articolo 24 si dispone che esso sia "l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità" medesime. Ad esso è demandato il compito di "rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia".
Devo ribadire che altre dichiarazioni dì principio circa i compiti da svolgere sono contenute in questo Capo. Tutte risultano essere una mera ripetizione di quanto già previsto per i COMITES, oltre che delle attribuzioni dei parlamentari eletti all'estero. Ma anche di questo parlerò in seguito.
Il Consiglio generale degli italiani all'estero è composto di 82 membri. Sono membri di diritto: i presidenti degli Intercomites, i presidenti dei Comitati degli italiani all'estero in Paesi con un solo comitato, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente dall'ANCI e quello dell'UPI. I rimanenti membri sono eletti dagli Intercomites. Il Consiglio - come ho più volte già ribadito - nonostante la pochezza dei compiti e funzioni attribuitogli avrà a sua volta: un Presidente, un Vice Presidente vicario, altri vicepresidenti, un Ufficio di presidenza, delle Commissioni per le aree continentali, una Commissione regionale ed infine un'Assemblea plenaria. Ma non è ancora finito! È prevista anche una segreteria del Consiglio presso il Ministero degli affari esteri. Voglio sottolineare che per tutti i membri del Consiglio - e dico tutti - è previsto il rimborso delle spese di viaggio, di quelle telefoniche e di quelle postali. Tuttavia il disegno di legge oggetto di questa discussione dispone (precisamente l'articolo 33) l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute sul bilancio dello Stato. Sono poi logicamente abrogate le due leggi oggi in vigore che disciplinano la materia e infine è previsto, all'articolo 35, un decreto del Presidente della Repubblica contenente un regolamento di attuazione del presente disegno di legge.
Dopo l'analisi del disegno di legge ritengo desidero esporre i rilievi critici miei e del Gruppo Italia dei Valori e le relative e conseguenti proposte emendative. Ai sensi dell'articolo 67 della nostra Costituzione, come noto a noi tutti, "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". La legge n. 459 del 27 dicembre 2001, istitutiva ed attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, è la naturale manifestazione di quel principio costituzionale. Si individua infatti nel parlamentare in genere - ed in quello eletto nella circoscrizione Estero in specie - il "rappresentante erga omnes" delle comunità italiane radicate fuori dai nostri confini. Tale "rappresentanza" è la massima espressione di rappresentatività democratica di cui il nostro sistema si è dotato, eliminando una discrepanza ed una disparità di trattamento che si protraeva dalla nascita della Repubblica. Si tratta oggi di assegnare effettivamente agli eletti all'estero questi ruoli rappresentativi.
Ora, la legge n. 368 del 1989, che ha dato vita al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), è anteriore rispetto a quella assegnativa del diritto di voto agli italiani all'estero, che è, come ho appena ricordato, del 2001. A fronte della mutata realtà introdotta con la legge n. 459 del 2001, sono divenuti del tutto ininfluenti il ruolo e le funzioni del CGIE. Il CGIE è conseguentemente, secondo l'opinione del Gruppo Italia dei Valori da eliminare. Ed è da rivedere, inoltre, - cosa di non minor importanza - il ruolo dei COMITES e le relative mansioni. Come ho già detto all'inizio, infatti, dall'esame delle due leggi sui COMITES e CGIE emerge ictu oculi una sostanziale identità di compiti e di funzioni in capo ai due organismi. Mi ripeto perché ritengo questo punto di notevole rilevanza. Entrambi sono qualificati come organi di rappresentanza degli italiani all'estero. Precisamente si legge: "organo di rappresentanza degli italiani all'estero..." nella legge COMITES, articolo 2 e "organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero..." nella legge CGIE, articolo 1 comma 1. È pleonastico affermare che ci si trovi di fronte a "poteri rappresentativi minori" rispetto a quelli - assoluti - assegnati invece dalla Costituzione alla figura del parlamentare attorno al quale - proprio per tale suo mandato istituzionale e costituzionale - sarebbe dovuta necessariamente ruotare la riforma legislativa in questione: consacrandolo come unico elemento di raccordo tra le esigenze delle italianità all'estero e le istituzioni centrali. Anche perché - e relativamente a questo mi rivolgo ai parlamentari di maggioranza - l'elezione per gli italiani all'estero è una vostra proposta del 2001 e dell'allora vostro ministro Tremaglia, Italia dei Valori, in quella legislatura, non siedeva in Parlamento.
Sembra quasi, Presidente, colleghi, che i parlamentari eletti all'estero non siano presi di proposito in considerazione, in quanto appena citati nel testo che ci accingiamo ad approvare. Attualmente COMITES e CGIE sono, nella sostanza, organismi doppione. Sono inutili, lo sottolineo: riuscire ad individuare una loro utilità pratica risulta seriamente difficile e complesso. Considerate pertanto le sostanziali identità funzionali tra COMITES e CGIE, in sede di riforma sarebbe da preferire l'eliminazione di quest'ultimo organismo a vantaggio del primo, con l'attribuzione ai parlamentari esteri di effettivi concreti compiti di raccordo con le istituzioni centrali. Ritengo, Presidente, colleghi, che l'elezione di parlamentari all'estero faccia venir meno l'utilità appunto del CGIE e debba spingere il legislatore alla riformulazione dei compiti del COMITES, con evidente utilità politica e funzionale.
Per l'Italia dei Valori è inutile (e dannoso per le finanze dello Stato) tenere in vita enti doppioni e, soprattutto, organismi farraginosi, dal funzionamento complesso, poco snello. Molte delle funzioni CGIE sono, tra l'altro, oggi svolte da altre strutture (si pensi, in via esemplificativa e non certo esaustiva, agli Istituti italiani di cultura e all'Istituto per il commercio Estero). Il CGIE costa al contribuente italiano, mediamente, da cinque a sei milioni di euro all'anno: risorse che possono invece essere destinate al potenziamento dei compiti e delle mansioni dei COMITES e delle strutture consolari all'uopo delegate. In passato si è assistito a veri e propri sperperi a fini clientelari di soldi pubblici: pensiamo ai 5 milioni e passa di euro di contributi che nella passata legislatura sono stati destinati al finanziamento di "attività di formazione professionale" nel Cantone di Zurigo per sostenere una forma di istruzione che è svolta invece per legge dalle autorità locali svizzere, e dunque non bisognevole di aiuti provenienti dall'Italia.
I COMITES come anche il CGIE rappresentano un unicum, sono di fatto una anomalia tutta italiana nel sistema istituzionale comunitario e non. Ad opinione dell'Italia dei Valori l'eliminazione del CGIE, il rafforzamento delle funzioni e del ruolo dei COMITES, in sinergia con le rappresentanze consolari territoriali, la ufficializzazione, la istituzionalizzazione di mansioni effettive, nelle materie riguardanti la collettività italiana all'estero, per i parlamentari eletti all'estero - in quanto oggi esistenti - sono le direttrici su cui muoversi, indirizzando in maniera organica la riforma del sistema della rappresentanza delle collettività degli italiani all'estero.
Per questi motivi, dopo aver contribuito - con l'approvazione in Commissione di alcuni emendamenti - all'implementazione del ruolo dei COMITES, il Gruppo Italia dei Valori ha provveduto alla presentazione in Assemblea di ulteriori emendamenti che si prefiggono di realizzare l'intento del disegno di legge n. 1557 a mia prima firma, tramite appunto emendamenti, modificativi del testo proposto dalla Commissione.