Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

LANNUTTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

secondo i presidenti di Federconsumatori e Adusbef, in una nota diffusa sul web, il messaggio che trapela dallo spot realizzato dal Ministero sul registro delle opposizioni, in onda in questi giorni in televisione, sarebbe una vera e propria istigazione ad essere molestati dal telemarketing;

in particolare, ritengono che invece di informare i cittadini, fornendo le istruzioni utili su come iscriversi per non essere disturbati con insistenza a tutte le ore del giorno, si tenta quasi di convincerli che, in fondo, il telemarketing non è poi così male e potrebbe anche essere utilissimo. I presidenti proseguono affermando che questo rispecchia in pieno l'atteggiamento del Governo che, nonostante il parere contrario del Garante per la protezione dei dati personali, al posto di adottare il sistema dell'opt-in diffuso in gran parte d'Europa (che prevede che il cliente che voglia essere "disturbato" debba espressamente manifestare la propria volontà), ha istituito il meccanismo dell'opt-out (vale a dire l'iscrizione al registro delle opposizioni per non essere molestati);

pertanto, al motto "uomo registrato un po' meno informato" si diffonde nelle case degli italiani questa vera e propria pubblicità al telemarketing pagata dai contribuenti;

considerato che:

come si apprende dalla lettura del comunicato stampa dell'Autorità diffuso il 31 gennaio 2011, in concomitanza con l'entrata in funzione del registro pubblico delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato (con un provvedimento del 19 gennaio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali;

gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi: 1) le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel registro; 2) se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quella azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l'abbonato non si è iscritto al registro; 3) la singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento;

con l'entrata in funzione del registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc;

per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad esempio albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento;

l'avvio del registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad esempio posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell'utente;

il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione da 30.000 a 180.000 euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300.000 euro,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di ritirare immediatamente lo spot di cui in premessa;

se non ritenga che lo spot configuri una forma di pubblicità ingannevole.

(4-04893)