Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

THALER AUSSERHOFER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contiene all'articolo 14, comma 32, una disposizione che differisce al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni;

la norma citata prevede altresì che l'obbligo di liquidazione delle società non si applichi ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite al 31 maggio 2010: 1) abbiano al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, 2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitali conseguenti a perdite di bilancio, 3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

considerato che a giudizio dell'interrogante l'ambito applicativo delle disposizioni citate non risulta molto chiaro lasciando spazio a dubbi e a diverse interpretazioni,

si chiede di sapere:

se le perdite d'esercizio a cui fa riferimento la norma siano solo quelle derivanti dall'ordinaria amministrazione o se vi rientrino anche quelle generate da investimenti;

quale sia l'ambito temporale in cui i bilanci non devono aver subito riduzioni di capitali o ripiani;

in relazione a quali settori i Comuni siano obbligati a costituire società.

(4-04888)