Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011
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ARTICOLI
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore ai dieci anni»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «Il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole fino ai dieci anni d'età con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni»;
b) all'articolo 285, comma 1, dopo le parole: «in un istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'articolo 285-bis, presso una casa-famiglia protetta,»;
c) dopo l'articolo 285, è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole fino ai dieci anni d'età con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».
Art. 3.
(Ricovero del minore)
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso, o di ricovero in una struttura ospedaliera, di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal Commissariato o Caserma dei Carabinieri di zona competente per il controllo della detenzione domiciliare ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, qualora la madre detenuta sia ospitata in una di queste strutture, che ne informa la prefettura e il tribunale di sorveglianza e dispone la verifica di quanto in atto. Il provvedimento è successivamente convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione domiciliare)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47-ter:
1) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole con età superiore ai dieci anni»;
b) all'articolo 47-quinquies:
1) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».
Art. 5.
(Case-famiglia protette)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole fino a dieci anni d'età espiano la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette di cui all'articolo 67-bis. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore ai dieci anni.
2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la sua prosecuzione.
4. La detenzione in casa-famiglia protetta comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Art. 47-opties. - (Limiti di applicabilità). - 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori derivi da una delle condotte illecite di cui all'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette non può trovare applicazione e, se concessa, è immediatamente revocata»;
b) dopo l'articolo 67 sono inseriti i seguenti:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è almeno per il 65 per cento composto da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o psicologia.
3. L'organizzazione delle case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra le persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, attraverso gli strumenti più idonei, ivi incluse apparecchiature di video e telesorveglianza, in considerazione della presenza di soggetti minori.
Art. 67-ter. - (Case-famiglia protette in convenzione). - 1. Il Ministro della giustizia può, con proprio regolamento, individuare nel territorio strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché stipulare con dette strutture apposite convenzioni».
2. Il regolamento di cui all'articolo 67-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (1137)