Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011
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DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2568
Misure per la creazione di "case-famiglia" per detenute con figli minori (1129)
ARTICOLI
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore ai dieci anni»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «Il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole fino ai dieci anni d'età con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni»;
b) all'articolo 285, comma 1, dopo le parole: «in un istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'articolo 285-bis, presso una casa-famiglia protetta,»;
c) dopo l'articolo 285, è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole fino ai dieci anni d'età con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».
Art. 3.
(Ricovero del minore)
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso, o di ricovero in una struttura ospedaliera, di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal Commissariato o Caserma dei Carabinieri di zona competente per il controllo della detenzione domiciliare ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, qualora la madre detenuta sia ospitata in una di queste strutture, che ne informa la prefettura e il tribunale di sorveglianza e dispone la verifica di quanto in atto. Il provvedimento è successivamente convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione domiciliare)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47-ter:
1) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole con età superiore ai dieci anni»;
b) all'articolo 47-quinquies:
1) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».
Art. 5.
(Case-famiglia protette)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole fino a dieci anni d'età espiano la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette di cui all'articolo 67-bis. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore ai dieci anni.
2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la sua prosecuzione.
4. La detenzione in casa-famiglia protetta comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Art. 47-opties. - (Limiti di applicabilità). - 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori derivi da una delle condotte illecite di cui all'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette non può trovare applicazione e, se concessa, è immediatamente revocata»;
b) dopo l'articolo 67 sono inseriti i seguenti:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è almeno per il 65 per cento composto da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o psicologia.
3. L'organizzazione delle case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra le persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, attraverso gli strumenti più idonei, ivi incluse apparecchiature di video e telesorveglianza, in considerazione della presenza di soggetti minori.
Art. 67-ter. - (Case-famiglia protette in convenzione). - 1. Il Ministro della giustizia può, con proprio regolamento, individuare nel territorio strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché stipulare con dette strutture apposite convenzioni».
2. Il regolamento di cui all'articolo 67-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (1137)
ARTICOLI
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Al di fuori dei casi di cui al primo comma, numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 275 è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni»;
b) il comma 1 dell'articolo 285 è sostituito dal seguente:
«1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ordina che l'imputata sia condotta presso la casa famiglia-protetta per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria»;
c) dopo l'articolo 285 è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta ovvero madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso una casa-famiglia protetta».
Art. 3.
(Ricovero del minore)
1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Qualora il familiare di cui al primo comma abbia un'età inferiore ai dieci anni e sia il figlio, anche non convivente, della detenuta o dell'internata, il giudice autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, a recarsi presso la struttura ospedaliera e a permanervi per l'intera durata del ricovero»;
b) dopo l'articolo 30-quater, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore) - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, che stia scostando la pena in una casa-famiglia protetta, il giudice competente autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, ad accompagnare il figlio e a soggiornare presso la struttura ospedaliera per l'intera durata del periodo di ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal Direttore dell'istituto o da persona da lui delegata e successivamente convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione domiciliare)
1. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dai casi di cui all'articolo 47-septies, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci espiano la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in assenza di propria abitazione o altro luogo di privata dimora, espiano la pena in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali».
Art. 5.
(Case-famiglia protette)
1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il nono comma è abrogato;
b) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore ad anni tre con lei convivente espia la pena nelle case-famiglia protette quando sia stata condannata per taluno dei reati di cui agli articoli da 270 a 270-quinquies; 280; 280-bis; 285; 289-bis; 306; 416, sesto comma; 416-bis; 422; 575 aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 2), per avere commesso il fatto contro il discendente, anche se adottivo; da 600 a 602; da 609-bis a 609-quinquies; 609-octies; 630; 644; 648-bis del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quando sia stata condannata per taluna delle fattispecie previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Qualora la madre di prole di età compresa tra tre e dieci anni abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, il giudice può disporre che la pena sia espiata in una casa-famiglia protetta, qualora sia possibile ripristinare la convivenza con il minore»;
c) all'articolo 59, dopo le parole: «per l'esecuzione delle pene», sono inserite le seguenti: «2-bis) case famiglie protette;»;
d) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case famiglia-protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
Art. 6.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente»;
b) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci».
Art. 7.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine ed alle quali sia concesso apposito permesso di soggiorno, al fine di garantire l'unità familiare .