Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

ARTICOLO 5

Art. 5.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sostituire il titolo con il seguente:

        «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra figli minori e genitori detenuti».