Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO

4.0.200

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Situazioni di grave allarme sociale)

        1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

        «Art. 41-ter. - (Situazioni di grave allarme sociale emergenti nella società civile) - 1. Qualora ricorrano gravi motivi di sicurezza pubblica con riferimento a taluni delitti che hanno destato particolare allarme sociale per l'efferatezza e la crudeltà con cui sono stati commessi, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per i delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorranno una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 del codice penale, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di sicurezza pubblica. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per assicurare maggiore sicurezza alla collettività, per limitare i collegamenti con la comunità sociale e le persone offese dal delitto e per perseguire la rieducazione del detenuto attraverso uno specifico ed individualizzato programma di recupero terapeutico in carcere.

            2. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente. Il provvedimento medesimo ha durata pari a cinque anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a quattro anni. La proroga è disposta sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80, laddove perdurino le esigenze di difesa sociale tenuto conto anche degli esiti conseguiti dal trattamento penitenziario. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la pericolosità sociale del detenuto o dimostrare il venir meno delle esigenze preventive delle misure adottate.

            3. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di stabilimenti penitenziari a loro esclusivamente dedicati collocati in aree insulari o, qualora non sussistano le condizioni per l'espiazione della pena detentiva in tali stabilimenti, in apposite sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto penitenziario. La sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 1 prevede:

            a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna;

            b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno ogni due mesi. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di due volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

            c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

            d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

            e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

            f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a due persone, ad una durata non superiore ad un'ora al giorno.

            4. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 1, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

            5. II tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 5, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Il procuratore di cui al comma 2, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 1, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

            6. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo l46-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4.0.201

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato in istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati in aree insulari, almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».

4.0.202 (testo 2)

CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: "Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente";

            b) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

            "d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci".

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spese di cui al comma 3.

        3. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizo ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seugenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.0.203 (testo 2)

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 16-bis - (Revoca in casi particolari). - 1. Il giudice adito, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.

        2. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 1.

        3. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa"».

        Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere le seguenti:

        «2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvedere mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.

        2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come indivuduate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.  196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n.  133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

            a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

            b) Ministri e Vice Ministri;

            c) Sottosegretari di Stato;

            d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

            e) Presidenti di Autorità indipendenti.

        Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provveda alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

4.0.204

CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto di espulsione e respingimento della madre a tutela del minore)

        1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

        "d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci"».

4.0.205

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa"».

4.0.206

CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni a tutela del minore straniero)

        1. All'articolo 31, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "permanenza del familiare," sono inserite le seguenti: "anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa"».

4.0.207

CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. La presente legge si applica anche alle madri straniere presenti in Italia i cui figli si trovano nel Paese di origine ed alle quali sia concesso apposito permesso di soggiorno, al fine di garantire l'unità familiare».

4.0.208

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CARLONI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Sost. id. em. 4.0.207

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, nel rispetto del principio di unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».

4.0.209

PORETTI, PERDUCA

Sost. id. em. 4.0.207

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione)

        1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».

4.0.210 (testo corretto)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.210

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. II Ministro della giustizia trasmette, ogni anno, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».

G4.0.210 (già em. 4.0.210 testo corretto)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2568,

        impegna il Governo a trasmettere, con cadenza annuale, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del medesimo disegno di legge.

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(*) Accolto dal Governo