Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.200

CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Case-famiglia protette)

        1. Le case-famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori.

        2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle casefamiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:

            a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;

            b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;

            c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;

            d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;

            e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

        3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse».

        4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

        5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

4.150 (già 04.200)

CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti:

«Art. 04.

(Case-famiglia protette)

        01. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 11, il nono comma è abrogato;

            b) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:

        "Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore ad anni tre con lei convivente espia la pena nelle case-famiglia protette quando sia stata condannata per taluno dei reati di cui agli articoli da 270 a 270-quinquies; 280; 280-bis; 285; 289-bis; 306; 416, sesto comma; 4l6-bis; 422; 575 aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 2), per avere commesso il fatto contro il discendente, anche se adottivo; da 600 a 602; da 609-bis a 609-quinquies; 609-octies; 630; 644; 648-bis del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quando sia stata condannata per taluna delle fattispecie previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

        2. Qualora la madre di prole di età compresa tra tre e dieci anni abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, il giudice può disporre che la pena sia espiata in una casafamiglia protetta, qualora sia possibile ripristinare la convivenza con il minore";

            c) all'articolo 59, dopo le parole: "per l'esecuzione delle pene", sono inserite le seguenti:

        "2-bis) case famiglie protette;";

            d) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

        "Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case famiglia-protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori".

        2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:

            a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;

            b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;

            c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;

            d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;

            e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

        3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse".

        02. Ai maggiori oneri di cui al comma presente, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

        03. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

4.151 (già 04.202)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti:

        01. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 67-bis. (Case famiglia protette). - 1. Le case famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori".

        02. Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto disposto dall'articolo 67-bis della suddetta legge, inserito dall'articolo 3-bis della presente legge"».

4.202

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 47-septies. - (Detenzione case-famiglia protette). - 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

            2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis"».

4.203

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.204

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «protette».

        Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «protette».

4.205

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.205

Al comma 2 dopo le parole: «case famiglie protette» inserire le seguenti: «anche attraverso l'uso di edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

G4.205 (già em. 4.205)

MAZZATORTA, DIVINA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato

        impegna il Governo, in sede di stipula delle convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2568, a considerare per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia anche gli edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Della Monica, Garavaglia Mariapia, Baio, Incostante, Finocchiaro, Maritati, Andria, Armato e Perduca.

(**) Accolto dal Governo

4.206

SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO, COLLI, SPEZIALI, GERMONTANI, BALBONI, PASTORE, GRAMAZIO, CIARRAPICO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Tali strutture sono realizzate in modo da essere distribuite sul territorio nazionale in maniera proporzionata alla popolazione carceraria».