Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011

EMENDAMENTI

3.200

CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Detenzione domiciliare ed in case-famiglia protette). - 1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

        "1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e purché non sussistano le ipotesi di cui all'articolo 11-bis, espiano la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

        1-bis. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali".

        2. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette) - 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, espia la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

            a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

            b) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everslone dell'ordine democratico);

            c) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

            d) 270-quinquies (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

            e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

            f) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

            g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

            h) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

            i) 306 (banda armata);

            1) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;

            m) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

            n) 422 (strage);

            o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;

            p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

            q) 600-bis (prostituzione minorile);

            r) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;

            s) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.l, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

            t) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

            u) 601 (tratta di persone);

            v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

            z) 609-bis (violenza sessuale);

        aa) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

        bb) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

        cc) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

        dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

        ee) 644 (usura);

        ff) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o

        altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope".

        3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti,valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

        4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.202

CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Detenzione domiciliare) - 1. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. Fuori dai casi di cui all'articolo 47-septies, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci espiano la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli.

        1-bis. Le madri di cui al comma 1, in assenza di propria abitazione o altro luogo di privata dimora, espiano la pena in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali".

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

        3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.204

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «protette».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.205

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

3.206

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis».

3.207

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «nell'articolo 4-bis» con le seguenti: «nell'articolo 47-ter della presente legge».

3.208

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «può avvenire» con le seguenti: «deve avvenire».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.209

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «assistenza dei figli» inserire le seguenti: «di età inferiore ad anni dieci con lei convivente».

3.210

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1-bis», ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «ove istituite».

        Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.

        2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.212

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».

3.213

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, DE LUCA (*)

Id. em. 3.212

Al comma 2, lettera b), capoverso «1-bis», infine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.214

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

        «1-ter. In nessun caso le condannate nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono espiare la condanna in luoghi diversi da quelli di cui al comma 1-bis».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.215

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

        «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis alle condannate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.216

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "la detenzione domiciliare", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,"».