Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011
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ARTICOLO 2
Art. 2.
Approvato
(Visite al minore infermo)
1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 21-ter. - (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».
EMENDAMENTO 2.211 E SEGUENTI
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «a visitare l'infermo» con le seguenti: «ad assistere il minore fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole «a visitare l'infermo» con le seguenti: «per dare assistenza all'infermo».
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Id. em. 2.213
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, dopo la parola: «patologia» aggiungere le seguenti: «fermo restando il diritto del genitore di assistere il minore fino all'avvenuta dimissione e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Le parole da: «Al comma 1,» a: «di salute.».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti;
«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.».
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».
Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 21-ter» sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)» e sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Precluso
AI comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con il seguente;
«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.».
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 2, dopo le parole: «assistenza alla prole» inserire le seguenti: «di età inferiore a dieci anni».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui alla madre sia stato consentito di tenere presso di sé il minore ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la stessa ha diritto di seguire il figlio qualora debba allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni sanitarie».
SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO, COLLI, SPEZIALI, GERMONTANI, BALBONI, PASTORE, GRAMAZIO, CIARRAPICO
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per essere ammesse alle misure di cui al comma precedente non deve esistere pericolo di commissione di ulteriori reati».
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Le parole da: «Al comma 1,» a: «al minore)».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».