Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011
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DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (2568)
ARTICOLO 2
Art. 2.
Approvato
(Visite al minore infermo)
1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 21-ter. - (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».
EMENDAMENTO 2.211 E SEGUENTI
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «a visitare l'infermo» con le seguenti: «ad assistere il minore fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole «a visitare l'infermo» con le seguenti: «per dare assistenza all'infermo».
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Id. em. 2.213
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, dopo la parola: «patologia» aggiungere le seguenti: «fermo restando il diritto del genitore di assistere il minore fino all'avvenuta dimissione e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Le parole da: «Al comma 1,» a: «di salute.».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti;
«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.».
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».
Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 21-ter» sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)» e sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Precluso
AI comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con il seguente;
«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.».
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 2, dopo le parole: «assistenza alla prole» inserire le seguenti: «di età inferiore a dieci anni».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui alla madre sia stato consentito di tenere presso di sé il minore ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la stessa ha diritto di seguire il figlio qualora debba allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni sanitarie».
SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO, COLLI, SPEZIALI, GERMONTANI, BALBONI, PASTORE, GRAMAZIO, CIARRAPICO
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per essere ammesse alle misure di cui al comma precedente non deve esistere pericolo di commissione di ulteriori reati».
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Le parole da: «Al comma 1,» a: «al minore)».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».
ARTICOLO 3
Art. 3.
Approvato
(Detenzione domiciliare)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».
EMENDAMENTI
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Detenzione domiciliare ed in case-famiglia protette). - 1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
"1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e purché non sussistano le ipotesi di cui all'articolo 11-bis, espiano la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali".
2. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette) - 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, espia la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
b) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everslone dell'ordine democratico);
c) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
d) 270-quinquies (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
f) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
h) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
i) 306 (banda armata);
1) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;
m) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
n) 422 (strage);
o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;
p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
q) 600-bis (prostituzione minorile);
r) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;
s) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.l, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
t) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
u) 601 (tratta di persone);
v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
z) 609-bis (violenza sessuale);
aa) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
bb) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
cc) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
ee) 644 (usura);
ff) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o
altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope".
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti,valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.
4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Detenzione domiciliare) - 1. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Fuori dai casi di cui all'articolo 47-septies, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci espiano la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in assenza di propria abitazione o altro luogo di privata dimora, espiano la pena in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «protette».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis».
Ritirato
Al comma 2 sostituire le parole: «nell'articolo 4-bis» con le seguenti: «nell'articolo 47-ter della presente legge».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «può avvenire» con le seguenti: «deve avvenire».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Ritirato
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «assistenza dei figli» inserire le seguenti: «di età inferiore ad anni dieci con lei convivente».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), capoverso «1-bis», ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «ove istituite».
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, DE LUCA (*)
Id. em. 3.212
Al comma 2, lettera b), capoverso «1-bis», infine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. In nessun caso le condannate nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono espiare la condanna in luoghi diversi da quelli di cui al comma 1-bis».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis alle condannate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "la detenzione domiciliare", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,"».
ARTICOLO 4
Art. 4.
Approvato
(Individuazione delle case famiglia protette)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4.
(Case-famiglia protette)
1. Le case-famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle casefamiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse».
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, premettere i seguenti:
«Art. 04.
(Case-famiglia protette)
01. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il nono comma è abrogato;
b) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
"Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore ad anni tre con lei convivente espia la pena nelle case-famiglia protette quando sia stata condannata per taluno dei reati di cui agli articoli da 270 a 270-quinquies; 280; 280-bis; 285; 289-bis; 306; 416, sesto comma; 4l6-bis; 422; 575 aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 2), per avere commesso il fatto contro il discendente, anche se adottivo; da 600 a 602; da 609-bis a 609-quinquies; 609-octies; 630; 644; 648-bis del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quando sia stata condannata per taluna delle fattispecie previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Qualora la madre di prole di età compresa tra tre e dieci anni abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, il giudice può disporre che la pena sia espiata in una casafamiglia protetta, qualora sia possibile ripristinare la convivenza con il minore";
c) all'articolo 59, dopo le parole: "per l'esecuzione delle pene", sono inserite le seguenti:
"2-bis) case famiglie protette;";
d) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case famiglia-protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse".
02. Ai maggiori oneri di cui al comma presente, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
03. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. (Case famiglia protette). - 1. Le case famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori".
02. Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto disposto dall'articolo 67-bis della suddetta legge, inserito dall'articolo 3-bis della presente legge"».
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 47-septies. - (Detenzione case-famiglia protette). - 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.
2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis"».
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «protette».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «protette».
Ritirato e trasformato nell'odg G4.205
Al comma 2 dopo le parole: «case famiglie protette» inserire le seguenti: «anche attraverso l'uso di edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
MAZZATORTA, DIVINA (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato
impegna il Governo, in sede di stipula delle convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2568, a considerare per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia anche gli edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Della Monica, Garavaglia Mariapia, Baio, Incostante, Finocchiaro, Maritati, Andria, Armato e Perduca.
(**) Accolto dal Governo
SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO, COLLI, SPEZIALI, GERMONTANI, BALBONI, PASTORE, GRAMAZIO, CIARRAPICO
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Tali strutture sono realizzate in modo da essere distribuite sul territorio nazionale in maniera proporzionata alla popolazione carceraria».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Situazioni di grave allarme sociale)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. - (Situazioni di grave allarme sociale emergenti nella società civile) - 1. Qualora ricorrano gravi motivi di sicurezza pubblica con riferimento a taluni delitti che hanno destato particolare allarme sociale per l'efferatezza e la crudeltà con cui sono stati commessi, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per i delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorranno una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 del codice penale, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di sicurezza pubblica. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per assicurare maggiore sicurezza alla collettività, per limitare i collegamenti con la comunità sociale e le persone offese dal delitto e per perseguire la rieducazione del detenuto attraverso uno specifico ed individualizzato programma di recupero terapeutico in carcere.
2. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente. Il provvedimento medesimo ha durata pari a cinque anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a quattro anni. La proroga è disposta sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80, laddove perdurino le esigenze di difesa sociale tenuto conto anche degli esiti conseguiti dal trattamento penitenziario. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la pericolosità sociale del detenuto o dimostrare il venir meno delle esigenze preventive delle misure adottate.
3. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di stabilimenti penitenziari a loro esclusivamente dedicati collocati in aree insulari o, qualora non sussistano le condizioni per l'espiazione della pena detentiva in tali stabilimenti, in apposite sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto penitenziario. La sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 1 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno ogni due mesi. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di due volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a due persone, ad una durata non superiore ad un'ora al giorno.
4. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 1, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
5. II tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 5, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Il procuratore di cui al comma 2, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 1, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
6. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo l46-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato in istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati in aree insulari, almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».
CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: "Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente";
b) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci".
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spese di cui al comma 3.
3. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizo ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seugenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 16-bis - (Revoca in casi particolari). - 1. Il giudice adito, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.
2. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 1.
3. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa"».
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere le seguenti:
«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvedere mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come indivuduate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provveda alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Divieto di espulsione e respingimento della madre a tutela del minore)
1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci"».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa"».
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni a tutela del minore straniero)
1. All'articolo 31, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "permanenza del familiare," sono inserite le seguenti: "anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa"».
CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere presenti in Italia i cui figli si trovano nel Paese di origine ed alle quali sia concesso apposito permesso di soggiorno, al fine di garantire l'unità familiare».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CARLONI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Sost. id. em. 4.0.207
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, nel rispetto del principio di unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».
Sost. id. em. 4.0.207
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.210
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. II Ministro della giustizia trasmette, ogni anno, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2568,
impegna il Governo a trasmettere, con cadenza annuale, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del medesimo disegno di legge.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 5
Art. 5.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Respinto
Sostituire il titolo con il seguente:
«Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra figli minori e genitori detenuti».