Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 529 del 30/03/2011
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
529a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2011
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza della vice presidente BONINO,
indi del vice presidente NANIA
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.
_________________
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza della vice presidente BONINO
La seduta inizia alle ore 9,33.
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 marzo.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.
Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2568) Deputati BRUGGER e ZELLER. - Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri)
(1129) PORETTI ed altri. - Misure per la creazione di «case-famiglia» per detenute con figli minori
(1137) CARLONI ed altri. - Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(Relazione orale)
Approvazione del disegno di legge n. 2568
PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2568. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (Visita al minore infermo).
L'emendamento 2.211 risulta respinto. (Proteste dal Gruppo PD sulla regolarità delle operazioni voto. Su disposizione della Presidenza, i senatori Segretari effettuano verifiche tra i banchi). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP all'esito del voto).
PRESIDENTE. A causa dell'eccessivo brusio, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,53.
DELLA MONICA (PD). Stigmatizzando gli applausi per la reiezione della precedente proposta di modifica sulla tutela dei diritti umani dei minori, chiede l'approvazione dell'emendamento 2.212, di analogo tenore. (Applausi dal Gruppo PD).
L'emendamento 2.212 risulta respinto.
PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la votazione mediante procedimento elettronico sugli emendamenti 2.213 e 2.214, sospende la seduta non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso.
La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 9,58.
Risultano respinti gli emendamenti 2.213, 2.214 e 2.215.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l'emendamento 2.216.
Risultano respinto e precluso gli emendamenti 2.217 e 2.218.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.219 è stato ritirato.
PERDUCA (PD). La discussione svoltasi sulle norme relative all'assistenza dei minori infermi da parte di genitori reclusi non ha condotto a modifiche migliorative della disciplina vigente (come richiesto anche dall'emendamento 2.220) ma sarà utile in sede di interpretazione per garantirne un'applicazione estensiva. Sono auspicabili ulteriori interventi da parte del Governo per innalzare i limiti di età dei minori previsti nel testo per consentire l'assistenza dei genitori.
L'emendamento 2.220 risulta respinto.
SPADONI URBANI (PdL). Sarebbe opportuno precisare che, per poter assistere il minore infermo, non deve sussistere il pericolo di commissione di ulteriori reati. Tuttavia, condividendo l'esigenza di una rapida approvazione del testo sottolineata dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.221.
PERDUCA (PD). Il disegno di legge in esame è piuttosto vago nel riconoscere ai padri detenuti il diritto a tutelare la prole, per cui con l'emendamento 2.222 si estendono anche ad essi le garanzie riconosciute alle madri sull'assistenza dei minori.
Risultano respinti o preclusi gli emendamenti 2.222, 2.223 e 2.224.
Il Senato approva l'articolo 2.
PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli insegnati e gli allievi dell'istituto di istruzione secondaria di primo grado "Michele Granata" di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, presenti nelle tribune. (Applausi).
Passa all'esame dell'articolo 3 (Detenzione domiciliare).
BENEDETTI VALENTINI (PdL). La legge n. 354 del 1975 prevede che, in presenza di determinate condizioni, le madri possano provvedere all'assistenza dei figli minori di dieci anni nella propria abitazione, o in altro luogo di cura o accoglienza, dopo avere espiato un terzo della pena. Con il disegno di legge in esame cade anche quest'ultima condizione: essendo già previsto dal codice penale l'istituto del differimento della pena, che consentirebbe di garantire la tutela dei minori figli di detenuti senza intaccare il principio della effettività della pena, sarebbe opportuno sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, come propone l'emendamento 3.205.
GALLONE, relatrice. Invita a ritirare gli emendamenti 3.205, 3.207 e 3.209 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte di modifica.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello della relatrice.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l'emendamento 3.205.
MAZZATORTA (LNP). Ritira gli emendamenti 3.207 e 3.209.
Risultano respinti gli emendamenti da 3.200 a 3.208.
DELLA MONICA (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.210 con il quale si prevede di utilizzare i fondi del piano carceri per accelerare l'istituzione di case famiglia, senza attendere il 2014. (Applausi della senatrice Negri).
Il Senato respinge gli emendamenti da 3.210 a 3.214.
DELLA MONICA (PD). Non comprende le ragioni della contrarietà all'emendamento 3.215 che prevede l'utilizzo del braccialetto elettronico per esigenze di tutela sociale.
Risultano respinti gli emendamenti 3.215 e 3.216.
Il Senato approva l'articolo 3.
DI NARDO, segretario. Dà lettura del nuovo parere trasmesso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico)
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (Individuazione delle case famiglia protette), ricordando che sugli emendamenti 4.206 e 4.0.200 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GALLONE, relatrice. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 4.205 e 4.0.210 (testo corretto). Invita a ritirare gli emendamenti 4.206, 4.0.200 e 4.0.201 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte di modifica.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Condivide il parere della relatrice.
CASSON (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 4.200 che indica, tra i criteri di funzionamento delle case famiglia protette, la presenza di personale specializzato in materia di infanzia, la formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture, la previsione di un ambiente adatto alle esigenze del minore. Non prevedendo un'adeguata copertura finanziaria per istituire le case famiglia, il Governo rivela la volontà di approvare una mera legge manifesto. (Applausi dal Gruppo PD).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La volontà di dare attuazione alla legge è dimostrata dalla previsione dell'articolo 4 che indica un termine di sei mesi entro il quale adottare il decreto per determinare le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette.
L'emendamento 4.200 risulta respinto.
SERAFINI Anna Maria (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 4.150, lamenta la vaghezza della previsione di cui all'articolo 4. Indicare tra i criteri di realizzazione delle case famiglie protette la presenza di personale specializzato e la previsione di un ambiente adatto al minore, significa contemperare le misure di sicurezza con le esigenze di tutela psico-fisica dei figli delle detenute. (Applausi dal Gruppo PD).
BAIO (Misto-ApI). Dichiara voto contrario all'emendamento 4.150 perché estende la possibilità di detenzione in case famiglie protette alle madri condannate per reati di mafia per le quali è preferibile la detenzione in strutture carcerarie adeguate.
Gli emendamenti 4.150 e 4.151 risultano respinti.
PORETTI (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 4.202, sottolinea che l'articolo 4 conferisce al Governo una delega in bianco, mancando di specificare le tipologie e i criteri di funzionamento delle case famiglia protette. Si profila, così, il rischio che esigenze securitarie prevalgano sulla tutela dei diritti dell'infanzia. (Applausi dei senatori Perduca e Mariapia Garavaglia).
L'emendamento 4.202 risulta respinto.
PERDUCA (PD). Invita la Presidenza a sollecitare la vigilanza sulla regolarità delle operazioni di voto. (Commenti dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. La Presidenza provvederà in tal senso.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.203 e 4.204.
DI NARDO, segretario. Dà lettura del testo dell'ordine del giorno G4.205, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 4.205, che impegna il Governo a considerare, per l'individuazione di strutture idonee ad ospitare case famiglia protette, edifici demaniali dismessi, confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata.
Le senatrici Della Monica, Mariapia Garavaglia, Baio, Incostante e Finocchiaro ed il senatore Perduca comunicano alla Presidenza la sottoscrizione dell'ordine del giorno G4.205.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G4.205, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.
PERDUCA (PD). Anche l'emendamento 4.206, riguardante l'equa distribuzione delle case famiglia protette sul territorio nazionale, potrebbe essere trasformato in ordine del giorno.
GALLONE, relatrice. Conferma il parere contrario sull'emendamento 4.206.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si associa al parere della relatrice. La modifica non appare necessaria vista l'esiguità dei casi in questione.
SPADONI URBANI (PdL). Ritira l'emendamento 4.206.
Il Senato approva l'articolo 4.
MAZZATORTA (LNP). Ritira gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201.
CARLONI (PD). L'emendamento 4.0.202 (testo 2) prevede che il magistrato competente possa, se ritenuto necessario nel superiore interesse del fanciullo, revocare il decreto di espulsione che, in base alla legge Bossi-Fini, automaticamente colpisce la detenuta straniera al termine della detenzione. (Applausi dal Gruppo PD).
Gli emendamenti 4.0.202 (testo 2), 4.0.203 (testo 2) e 4.0.204 risultano respinti.
PERDUCA (PD). L'emendamento 4.0.205 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per le detenute straniere madri pari alla durata della misura cautelare o detentiva. Invita nuovamente a controllare la regolarità delle votazioni.
Risultano respinti gli emendamenti da 4.0.205 a 4.0.209. (Commenti della senatrice Poretti sulla regolarità delle operazioni di voto. Applausi dal Gruppo PdL).
DELLA MONICA (PD). Trasforma l'emendamento 4.0.210 (testo corretto) nell'ordine del giorno G4.0.210 (v. Allegato A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G4.0.210, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.
Il Senato approva l'articolo 5 (Copertura finanziaria).
PERDUCA (PD). Con l'emendamento al titolo Tit.1 si intende sottolineare il principio della tutela del rapporto tra figli minori e genitori detenuti che avrebbe dovuto informare l'intero provvedimento. In considerazione, poi, della tardiva entrata in vigore prevista, è auspicabile che le misure in esame possano applicarsi già dalla prossima settimana in favore delle detenute madri i cui figli stiano per compiere il terzo anno di età.
GALLONE, relatrice. Esprime parere contrario sull'emendamento Tit.1
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con la relatrice.
L'emendamento Tit.1 risulta respinto.
MARITATI (PD). Segnala di non essere riuscito a partecipare alla votazione. Anche la senatrice Adamo si trova nella stessa situazione.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
BAIO (Misto-ApI). Alcuni degli emendamenti presentati al disegno di legge in esame avrebbero potuto migliorare ulteriormente un testo che, comunque, merita il voto favorevole del Gruppo. Il provvedimento apporta indubbi miglioramenti alla legge in vigore, innalzando da tre a sei anni l'età massima in cui è consentito al minore di restare con la madre condannata a pena grave, individuando strutture dove soprattutto le detenute straniere prive di abitazione possano scontare gli arresti domiciliari, sviluppando gli Istituti a custodia attenuata per le madri, di cui un ottimo esempio è rappresentato dall'ICAM di Milano. Nonostante i punti deboli, come l'applicazione prevista solo dal 2014, dovuta ad un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e la mancata trasformazione del diritto di visita in diritto di assistenza in caso di malattia grave del minore, quella in esame è una buona legge che traduce giusti principi in misure concrete e che costituisce una svolta significativa nel mondo delle carceri. (Applausi dal Gruppo Misto-ApI e della senatrice Allegrini).
CARDIELLO (CN). Il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle detenute madri e dei loro figli, cercando di contemperare il principio della certezza della pena con quelli della tutela della maternità e dell'infanzia e dell'umanità della pena, che deve essere propedeutica al reinserimento sociale. Si tratta di misure dettate dal buonsenso e tese a lenire i gravi disagi in cui versano allo stato attuale le madri detenute e i loro figli incolpevoli. Il provvedimento interviene quindi in materia di custodia cautelare e di detenzione, individuando forme di detenzione alternativa a quella carceraria, consentendo anche ai minori da tre a sei anni di non essere separati dalle madri ed istituendo le strutture a custodia attenuata. Le modifiche alla disciplina del diritto di visita al minore infermo consentono inoltre una migliore e più tempestiva assistenza da parte della madre detenuta al figlio malato. Appaiono pretestuose le accuse mosse dall'opposizione in merito alla data di entrata in vigore delle disposizioni, una scelta che denota al contrario realismo e serietà nel tener conto dei tempi tecnici di realizzazione, anche in armonia con la completa attuazione del piano straordinario penitenziario. (Applausi dei senatori Valentino e Allegrini).
CARLINO (IdV). Il disegno di legge in esame avrebbe necessitato di modifiche migliorative, che ne avrebbero consentito una più ampia condivisione. La preoccupazione maggiore, tuttavia, è che le norme in esso previste in materia di detenzione domiciliare e custodia cautelare delle madri non restino mere enunciazioni di principio a causa della mancanza di risorse finanziarie e umane, nonché di strutture idonee. Per questo, occorre dare priorità all'ampliamento e ammodernamento delle strutture penitenziarie esistenti, aprire quelle completate ma ancora chiuse e realizzare case famiglia protette e istituti a custodia attenuata. Va altresì implementato l'organico degli agenti di polizia penitenziaria, degli educatori, psicologi e puericultrici, atteso che nelle case circondariali femminili e nelle strutture penitenziarie in generale la carenza di questo personale pregiudica il conseguimento del fine rieducativo della pena ed incide negativamente sulla condizione di detenzione, sulla sicurezza interna ed esterna e sulla possibilità di fruizione di servizi previsti dalla normativa. È infine importante che le regole che disciplinano il diritto di visita del figlio minore infermo da parte della madre detenuta siano applicate senza rigidità. Convinti che il mantenimento della relazione familiare sia un diritto fondamentale di ogni bambino, il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore del disegno di legge che rappresenta comunque un passo avanti in questa direzione. (Applausi dal Gruppo IdV).
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge in esame, uno dei più qualificanti della legislatura, anche se l'irrigidimento del Governo, che non è stato disponibile ad accogliere alcuna proposta migliorativa, non consentirà di procedere ad un'approvazione unanime. Il sovraffollamento delle carceri rende inumana la vita di tutti i detenuti, ma altrettanto gravi sono le carenze nell'organico degli operatori penitenziari: per questo era stato proposto un ordine del giorno per l'assunzione degli psicologi già dichiarati vincitori di concorso, che il Governo non ha voluto accogliere. Tale situazione incide in maniera profondamente negativa sui bambini reclusi, che vivono in una condizione che già di per sé rappresenta un'aberrazione giuridica. Assolutamente condivisibili sono le norme che prevedono l'applicazione della detenzione domiciliare per le madri condannate con bambini di età inferiore ai dieci anni, l'ulteriore limitazione del ricorso alla custodia cautelare per le madri con prole di età inferiore ai sei anni e l'istituzione di case famiglia protette per le madri detenute; particolarmente importanti sono le norme recate all'articolo 2, che prevedono la possibilità per la madre detenuta di assistere il figlio durante le visite mediche specialistiche senza dover sottostare a meccanismi burocratici farraginosi. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE)
Presidenza del vice presidente NANIA
MAZZATORTA (LNP). La finalità del disegno di legge in esame è evitare la presenza in carcere di bambini a causa di reati commessi dalle loro madri. L'ordinamento contiene già previsioni volte ad assicurare delle garanzie in relazione al mantenimento di un rapporto sano tra le madri detenute ed i loro figli che il presente provvedimento rende più avanzate. L'attenzione nei confronti delle madri detenute ha l'obiettivo di tutelare il diritto del minore a crescere in un ambiente sereno e non afflittivo come quello carcerario, a mantenere un corretto rapporto madre-figlio e ad evitare al bambino ulteriori traumi. Il punto di equilibrio raggiunto può non essere soddisfacente per tutti, tuttavia esso tiene conto anche dell'interesse della collettività alla effettività della pena. Il Gruppo Lega Nord Padania voterà dunque a favore del provvedimento in esame, non perché mira alla decarcerizzazione o a sfoltire la popolazione carceraria, ma per migliorare la condizione dei bambini reclusi in carcere con le loro madri. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
DELLA MONICA (PD). Il disegno di legge in esame era stato rinviato in Commissione, con voto unanime dell'Assemblea, per procedere a miglioramenti che consentissero effettivamente al testo di tutelare i diritti fondamentali dei minori incolpevolmente reclusi in carcere. Tuttavia, dopo aver iniziato un confronto positivo, su invito del Governo la relatrice ha ritirato emendamenti coincidenti con quelli dell'opposizione e la maggioranza ha respinto i rimanenti, tutti tesi a fare in modo che il provvedimento avesse reale effettività e non fosse solo un manifesto. Pur rappresentando il tentativo di realizzare un passo avanti, il disegno di legge in esame crea motivi di insoddisfazione: la nuova legge avrebbe dovuto disporre che l'espiazione della pena e la detenzione della madre con bambino non debba mai avvenire in carcere e per questo avrebbe dovuto essere modificata la legge Cirielli sulla recidiva; avrebbe dovuto anticipare al 1° gennaio 2012 il termine di entrata in vigore della normativa a fronte dello stanziamento delle necessarie risorse finanziarie; avrebbe dovuto consentire l'assistenza del genitore recluso al figlio malato per tutta la durata del ricovero ospedaliero. Tutte le proposte emendative del PD erano volte a stabilire un rapporto equilibrato tra l'esigenza di garantire certezza della pena e quella di tutelare i diritti dei minori: non essendo state accolte, il Partito Democratico si asterrà e vigilerà affinché la normativa sia realmente attuata e migliorata, con l'obiettivo, assunto dal Ministro della giustizia, di non avere più bambini in carcere. (Applausi dal Gruppo PD).
ALLEGRINI (PdL). La legge che il Senato si appresta a votare è un passo avanti nella battaglia di civiltà lanciata dal ministro Alfano all'inizio della legislatura, per evitare che bambini in età prescolare crescano in carcere. Le prime esperienze dell'infanzia sono propedeutiche alla formazione della persona: è importante garantire il diritto alla libera formazione dell'individuo, anche per evitare che i disagi del bambino di oggi si trasformino nelle devianze dell'adulto di domani, considerato che il 30 per cento dei detenuti ha avuto almeno un genitore in carcere. La legge n. 40 del 2001 ha lasciato irrisolti molti problemi, cui si cerca di far fronte con questo nuovo intervento normativo. I benefici già previsti per i figli di madri detenute minori di tre anni vengono estesi ai figli entro i sei anni; inoltre, si prevede l'istituzione, entro il 1° gennaio 2014, di case famiglia protette e di istituti a custodia attenuata, al fine di mantenere un corretto rapporto relazionale tra madre e figlio e consentire al bambino di frequentare il nucleo familiare. Nell'interesse supremo del minore, il Parlamento è riuscito a contemperare l'affermazione della potestà punitiva dello Stato e la previsione di un trattamento speciale per la madre detenuta, che può essere condannata a forme alternative di detenzione, questo anche per favorire una presa di coscienza del suo ruolo materno e concretizzare così la funzione riabilitativa della pena. Per tutti questi motivi, dichiara il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 2568. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e della senatrice Baio). I disegni di legge nn. 1129 e 1137 risultano pertanto assorbiti.
Discussione dei disegni di legge:
(1460) MICHELONI. - Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero
(1478) TOFANI e BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero
(1498) GIAI. - Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero
(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. - Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)
(1546) RANDAZZO ed altri. - Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero
(1557) PEDICA. - Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
(1990) CASELLI. - Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)
TOFANI, relatore. Ad integrazione della relazione scritta, informa che la Commissione affari esteri, dopo aver svolto una serie di audizioni, ha preso in esame numerosi disegni di legge presentati in materia di riforma della rappresentanza delle collettività italiane all'estero ed ha elaborato un testo unificato, che disciplina sia i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sia il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). I primi 23 articoli sono dedicati all'istituzione e al funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero. Questi organi hanno una diversa composizione minima a seconda della consistenza delle collettività italiane nel mondo che rappresentano e sono chiamati a redigere una relazione annuale sugli interventi effettuati da autorità ed enti italiani a favore delle rispettive comunità. Alle sedute dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, anche i parlamentari italiani. La restante parte del disegno di legge disciplina il CGIE, per adeguare tale organismo alle novità derivanti dall'introduzione della circoscrizione Estero nelle elezioni al Parlamento nazionale e per creare un anello di congiunzione tra istanze centrali e prerogative di Regioni ed enti locali in materia di raccordo con le comunità italiane nel mondo. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
MICHELONI (PD). La riforma della rappresentanza di base degli italiani all'estero si è resa necessaria dopo l'ingresso nel Parlamento italiano dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Sebbene in Commissione si sia pervenuti ad un testo unificato, auspica che relatore e Governo possano accogliere gli emendamenti presentati dal Gruppo, al fine di trovare un'intesa concorde sul testo in esame. Anche l'opposizione ritiene indifferibile l'approvazione della riforma, stante la insostenibile situazione dei COMITES, in attesa di rinnovo e già in regime di proroga da due anni e in difficoltà per gravi problemi di bilancio. Non bisogna dimenticare che questi organismi svolgono un importante ruolo di collegamento con le comunità italiane all'estero, ormai formate da individui nati in quei Paesi e destinati a formare la classe dirigente del futuro. È per questo motivo che l'Italia dovrebbe investire nella diffusione della propria lingua e cultura nel mondo, come del resto fanno altri importanti Paesi europei, nonostante la crisi economica. Con il disegno di legge in esame, si riconosce l'importanza del ruolo dei COMITES, che devono svolgere una funzione consultiva nei confronti della politica sulle questioni relative ai connazionali residenti all'estero, e del CGIE, che sarà il luogo di raccordo tra le comunità italiane all'estero e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali, secondo la logica di organizzazione federalista dello Stato che si va affermando. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).
PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Carlo Antonio Pilati» di Cles, in provincia di Trento, presenti nelle tribuna. (Applausi).
PEDICA (IdV). L'Italia dei Valori ha presentato un proprio disegno di legge di riforma, con l'intento di semplificare e rendere più efficienti gli istituti della rappresentanza e quindi di tutelare meglio interessi e diritti degli italiani all'estero. Poiché i Comitati italiani all'estero e il Consiglio generale degli italiani all'estero svolgono sostanzialmente le stesse funzioni, al fine di evitare un'inutile duplicazione e di risparmiare risorse pubbliche, che in tempi di crisi scarseggiano, il Gruppo propone di sopprimere il Consiglio, di trasferire alcune sue competenze ai Comitati e di attribuire compiti di raccordo con le istituzioni centrali ai parlamentari eletti nelle circoscrizione Estero. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Consegna il testo intergale dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta (v. Allegato A)
FILIPPI Alberto (LNP). Si associa all'auspicio, espresso dal senatore Micheloni, che si possa giungere rapidamente all'approvazione di un testo condiviso, obiettivo cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno lavorato con impegno. Le proposte di modifica presentate dalla Lega Nord riguardano la razionalizzazione delle risorse e l'adozione di modalità di selezione dei rappresentanti che forniscano maggiori garanzie in ordine alla trasparenza e alla regolarità delle operazioni di voto, in primo luogo per quanto riguarda il voto per corrispondenza. Consegna il testo integrale dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
RANDAZZO (PD). E' auspicabile che le proposte di modifica cui ha accennato il senatore Micheloni siano accolte e si pervenga alla composizione delle divergenze che si sono manifestate tra parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e parlamentari eletti sul territorio nazionale. Il Gruppo condivide la necessità di una rappresentanza degli italiani all'estero articolata in tre livelli: COMITES, CGIE e parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e si opporrà con decisione alla proposta di sopprimere il Consiglio generale. (Applausi dal Gruppo PD).
FANTETTI (PdL). Il disegno di legge in esame riforma due organi di rappresentanza degli italiani all'estero, la cui istituzione, assieme alla concessione agli italiani all'estero dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni al Parlamento nazionale, ha posto fine alla colpevole disattenzione dello Stato italiano nei confronti dei milioni di connazionali allontanatisi dall'Italia a seguito di un imponente fenomeno migratorio. I COMITES non sono un organo consultivo del Ministero degli esteri, bensì i legittimi rappresentanti delle comunità italiane residenti all'estero e come tali vengono sempre più riconosciuti anche dalle amministrazioni statali straniere: per tale motivo è necessario valorizzare il criterio di selezione democratica delle rappresentanze e dovrebbe essere consentita la presentazione di liste collegate ai gruppi politici nazionali. Per la stessa ragione il testo in esame riduce all'essenziale il numero dei membri non elettivi del CGIE: Il giudizio definitivo sul disegno di legge dei senatori del PdL eletti nella circoscrizione Estero dipenderà dall'accoglimento degli emendamenti che mirano a potenziare i principi dell'elettività, della democraticità e della politicità della rappresentanza. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.
Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PINOTTI (PD). Alla luce delle risposte discordanti ricevute dal Governo in merito al ridimensionamento dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, in Liguria, preannuncia la presentazione di una ulteriore interrogazione sul tema. (Applausi dei senatori Biondelli e Tonini).
BIONDELLI (PD). Nell'imminenza di una manifestazione pacifica delle associazioni dei genitori di bambini autistici davanti alla sede del Consiglio regionale a Torino, appare opportuno richiamare l'attenzione sui gravi tagli operati dalla Giunta regionale piemontese sui servizi per le disabilità, che denotano l'approccio incivile dell'attuale Governo a queste problematiche. (Applausi del senatore Garraffa).
GARRAFFA (PD). I 54 operatori del call center della Getek ICT a Palermo, che per dieci anni hanno curato i collegamenti del numero verde dell'INPS, rischiano il posto di lavoro a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto da parte della società Transcom. Su questa grave situazione preannuncia che presenterà una interrogazione.
PERDUCA (PD). Il Governo dovrebbe valutare l'opportunità per l'Italia di mantenere gli impegni assunti in accordi bilaterali con la Siria, così come con tutti gli altri Paesi i cui regimi si collocano fuori della legalità internazionale per il mancato rispetto dei diritti umani.
GIARETTA (PD). Invita il Governo a consentire che le modifiche alla legge di contabilità attualmente all'esame della Camera siano integrate, così come richiesto dal PD nel corso dell'esame in Senato, con l'inserimento di una previsione stringente sui vincoli di bilancio. La proposta del Ministro dell'economia di modificare in tal senso l'articolo 81 della Costituzione rischia di procrastinare nel tempo l'introduzione di improrogabili meccanismi di rigore contabile.
PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 13,16.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente BONINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2568) Deputati BRUGGER e ZELLER. - Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri)
(1129) PORETTI ed altri. - Misure per la creazione di «case-famiglia» per detenute con figli minori
(1137) CARLONI ed altri. - Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(Relazione orale) (ore 9,39)
Approvazione del disegno di legge n. 2568
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2568, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri, 1129 e 1137.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2568.
Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Proseguiamo con le votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 2.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, alla sua destra, in terza fila, ci sono tre voti in più.
LEGNINI (PD). Signora Presidente, alla sua destra c'è un voto in più.
PRESIDENTE. Colleghi, invito ognuno di voi a votare per sé e il senatore segretario Di Nardo a verificare che le operazioni di voto avvengano correttamente. (Commenti).
Colleghi, le porte sono chiuse e il senatore Segretario sta procedendo alla verifica, che non è ancora terminata, senatore Legnini.
PERDUCA (PD). Senatore Di Nardo, la aiutiamo noi: controlli accanto al senatore Compagna!
LEGNINI (PD). Senatore Di Nardo, controlli alle sue spalle!
DI NARDO, segretario. Signora Presidente, la prego di chiedere ai colleghi di prendere posto, perché non posso continuare a girare a vuoto.
PRESIDENTE. Se ogni senatore si mette al suo posto facciamo prima. (Commenti). Quando il senatore Segretario mi dirà che tutto è regolare chiuderò la votazione di controprova. Colleghi, vi invito a prendere ognuno il proprio posto, onde facilitare le operazioni di voto e di verifica dello stesso, nonché evitare contestazioni: lo dico per tutti.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, ci sono schede disattese anche vicino ai banchi della Lega Nord: lo dico per evitare la tentazione, dal momento che vedo che le dita sono già calde.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Malan a verificare anche tra i banchi della sinistra, come mi viene richiesto.
MALAN, segretario. Signora Presidente, da questa parte è tutto a posto.
BARBOLINI (PD). Signora Presidente, possiamo chiedere ai senatori della Lega Nord che si mettano a sedere?
PRESIDENTE. La Presidenza chiede per cortesia se ognuno può stare al suo posto.
Colleghi, i senatori Segretari mi hanno detto di aver terminato la verifica, pertanto dichiaro chiusa la votazione.
Non è approvato. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.212. (Brusìo. Numerosi senatori affluiscono nell'emiciclo). Onorevoli colleghi, in questo clima è impossibile proseguire. Non si riesce a sentire.
Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,53).
La seduta è ripresa.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, non è mia abitudine fare polemiche, ma sinceramente mi ha scosso molto il fatto che la mancata approvazione di un emendamento che riguarda i diritti umani dei minori sia stata accompagnata da un applauso. (Applausi dal Gruppo PD). Credo sia una cosa gravissima.
Ripropongo lo stesso emendamento in formato ridotto, e ancora una volta richiamo tutti al rispetto dei diritti umani. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.212, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. Ognuno voti al suo posto. Chiedo ai senatori Segretari di vigilare.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.213, identico all'emendamento 2.214.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,58.
(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 9,58).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.213, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.214, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.215, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 2.216 è stato formulato un invito al ritiro. Il presentatore accoglie tale invito?
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.217.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.217, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «condizioni di salute».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.217 e l'emendamento 2.218.
Ricordo che l'emendamento 2.219 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.220.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, credo che il dibattito che si è sviluppato ieri pomeriggio per oltre due ore, se non altro, servirà a chi un domani si troverà ad interpretare alcuni passaggi meno chiari nel caso, appunto, dovessero verificarsi situazioni in cui la madre, invece che semplicemente visitare il figlio in una struttura ospedaliera, abbia la necessità o anche il desiderio di trattenersi più lungamente. Infatti, per quanto ci è stato detto dalla relatrice e dal rappresentante del Governo in merito, in effetti sembrerebbe consentirlo già la legislazione vigente, senza che vi sia necessariamente bisogno di ulteriori permessi o decisioni da parte del magistrato competente. Quindi, se non altro abbiamo chiarito alcune parti che, secondo noi, avrebbero dovuto, più che potuto, essere più specifiche - l'emendamento 2.220 chiede proprio questo - nel prevedere la possibilità di consentire alla madre di essere presente in una struttura ospedaliera ogniqualvolta ve ne sia bisogno.
Ci sono anche altri emendamenti che muovono dalla considerazione per la quale l'età - non solo di sei anni, ma anche di dieci, come è previsto nel testo - sia eccessivamente bassa, tale da non consentire la vicinanza tra genitore e figlio, e quindi speriamo che, anche con ulteriori interventi da parte del Governo e della maggioranza, si possa chiarire tutto questo. Ciò non toglie che secondo noi l'emendamento 2.220 dovrebbe essere approvato.
Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.220, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.221, su cui è stato formulato un invito al ritiro. Senatrice Spadoni Urbani, lo accoglie?
SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, già nella discussione generale dell'8 marzo ho espresso chiaramente la mia valutazione su questo disegno di legge, per cui non torno ad abusare della pazienza dei colleghi per ripetere le mie valutazioni. Devo aggiungere che invece le motivazioni addotte dalla relatrice e dal rappresentante del Governo mi hanno convinto - cosa che non ha fatto la maggioranza - dell'importanza di "portare a casa" l'approvazione di questa legge, al fine di raggiungere per lo meno alcune finalità in essa previste.
Se lo avessi saputo, forse non avrei nemmeno proposto l'emendamento. A questo punto, così come in discussione generale ho detto che per spirito di appartenenza avrei votato il disegno di legge, ora per spirito di appartenenza ritiro l'emendamento. Credo però che ciò che l'emendamento propone sia importante: dato e concesso tutto quello che prevede l'articolo 2, mi sembrava giusto affermare che non dovessero esistere pericoli di commissione di un ulteriore reato, non al fine di reprimere, ma per incentivare il recupero del detenuto, che è quello che dovrebbe fare il carcere.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.222.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, la legge, in maniera anche in questo caso troppo vaga, in effetti riconosce anche al padre i diritti di assistenza al figlio che vengono riconosciuti alle detenute madri. L'emendamento chiede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. La data dell'8 marzo non era necessariamente pregnante come evocazione, perché stiamo parlando dei figli, e non dei detenuti. Quindi, riconoscere pari diritti alle madri e ai padri è fondamentale, visto e considerato il modo in cui si stanno evolvendo la società e i nuclei familiari.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.222, presentato dai senatori Perduca e Poretti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.223, su cui è stato formulato un invito al ritiro. Senatrice Della Monica, lo accoglie?
DELLA MONICA (PD). No, signora Presidente, mantengo l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.223.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.223, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «(Assistenza al minore)».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.223 e l'emendamento 2.224.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto gli insegnanti e gli allievi dell'Istituto di istruzione secondaria di primo grado «Michele Granata» di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129e 1137 (ore10,08)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.205 è l'ultimo degli emendamenti da me presentati ed è l'unico fra di essi a essere riferito all'articolo 3. Questo articolo si compone di due commi. Nel primo c'è l'introduzione delle case famiglia protette, che rappresenta certamente un passaggio positivo sul piano concettuale ed organizzativo. La proposta molto semplice, da me avanzata, consiste nella soppressione del comma 2 e ritengo giusto dar conto di cosa esso comporti. Stiamo parlando dell'espiazione di pene gravi, non del furto della mela, tant'è che per accedere a tale beneficio si prevede debba essere scontato un terzo della pena o almeno 15 anni. Stiamo parlando quindi di delitti gravi.
Ebbene, attualmente la materia è già disciplinata dall'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975. È già previsto quindi che si possa provvedere alla cura e all'assistenza dei figlioli non più grandi di 10 anni di età in presenza di quelle condizioni e dopo aver espiato un terzo della pena. Il cambiamento che si introduce è che la pena, di fatto, non debba essere più scontata. Infatti, in buona sostanza, se sussiste la presenza della prole si va in casa famiglia protetta e anche il terzo di pena obbligatorio non viene scontato. Comprendete che mentre la prole compie i 10 anni il terzo della pena trascorre abbondantemente e viene abbuonato, gli altri due terzi non si scontano più in regime di detenzione e la conseguenza è che la pena non esiste più.
Cari colleghi, la privazione della libertà, in una società civile e per chi nutra una concezione spirituale della vita (che vorrei fosse patrimonio comune, ma non lo si può imporre), dovrebbe essere considerata pena severissima, anzi, la massima pena. Concettualmente un giorno di privazione della libertà dovrebbe essere peggiore di cento frustate di un regime primordiale, per chi nutre una concezione spirituale della vita. Non so se il contesto in cui viviamo sia questo: ho le mie serie perplessità, ma sarebbe questo. Allora, senza criminalizzare la pena, senza criminalizzare solo la società, senza criminalizzare nessuno, se prendiamo il codice penale, agli articoli 146 e 147 essi già disciplinano l'istituto del differimento della pena. È già previsto un meccanismo per il quale, se non è opportuno che la pena sia scontata subito, a condizioni date, si potrà sempre scontare (non annullare o abbuonare, in spregio di coloro che hanno subito il delitto o che sono stati vittima dei reati e che hanno anche loro delle madri, dei figlioli e dei nipoti, e della società in generale) in modo differito. Il meccanismo è già previsto, creando un equilibrio tra l'effettività della pena, l'umanità della stessa e le esigenze della genitorialità.
Ecco perché ho presentato questo emendamento. Concludo con il dire che anche la retorica relativa alla priorità della vicinanza dei genitori ai figlioli va precisata. Tutti i miei emendamenti tendevano - parlo ormai all'imperfetto - a garantire ai magistrati preposti, nella loro professionalità e con l'aiuto di buoni servizi sociali e di validi direttori degli istituti (ormai abbiamo compiuto grandi passi anche sotto questo profilo), il potere discrezionale di valutare, per un verso, la pericolosità dei soggetti e, per l'altro, la particolare condizione dei figlioli minori, che hanno diritto alla vicinanza e all'assistenza. Mi si deve dimostrare, onorevoli colleghi, che non vi è alcuna differenza tra una buona genitorialità, tra genitori la cui vicinanza è positiva per i figlioli, e genitori che, parliamoci chiaro e fuor dai denti, è da dimostrare che esprimano una buona genitorialità, se tengono i figlioli a fare l'accattonaggio o a collaborare ai furti, o in sordidi recessi, tra rifiuti e topi, con il rischio che esploda una bombola di gas e crei una tragedia, come spesso accade. Mi si deve dimostrare che non è opportuno che il magistrato, con l'aiuto degli assistenti sociali, faccia una valutazione discriminatoria tra l'un caso e l'altro. Invece, facciamo semplicemente della demagogia.
Tutte queste esigenze, per le quali ho già fatto appello ieri al buon senso, beccandomi anche qualche ingiustificata reprimenda, dicono che sarebbe opportuno sopprimere questo comma 2 dell'articolo 3, perché esiste già l'istituto del differimento della pena che sovviene a tali esigenze. Ecco la ragione molto oggettiva per la quale ho proposto questo emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GALLONE, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.202 e 3.204 e invito a ritirare l'emendamento 3.205. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 3.206 e invito a ritirare l'emendamento 3.207. Esprimo inoltre parere contrario anche sull'emendamento 3.208 e invito a ritirare l'emendamento 3.209. Il parere del relatore è parimenti contrario agli emendamenti 3.210, 3.212, 3.213, 3.214, 3.215 e 3.216.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.204.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.205 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Benedetti Valentini?
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Si, signora Presidente, accolgo l'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.206, presentato dal senatore Perduca e dalla senatrice Poretti.
Non è approvato.
MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 3.207 e 3.209.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.208.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.210.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, noi proponiamo di sopprimere l'inciso «ove istituito» riferito alle case protette perché riteniamo che debbano essere istituite prima possibile: l'amministrazione penitenziaria al riguardo ci ha detto che, tra l'altro, alcune di queste strutture sono in corso di istituzione.
Vorremmo che l'iter fosse accelerato e prevediamo anche una copertura affinché ciò sia possibile. Invito il Governo, eventualmente, a scorporare dai fondi per il piano carceri i fondi necessari per istituirle immediatamente. Si potrebbe fare subito, senza attendere il 2014, dando così immediatamente una risposta ad esigenze reali. (Applausi della senatrice Negri).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.210, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.212, identico all'emendamento 3.213.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.212, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.213, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.214, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.215.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, mi è difficile comprendere la contrarietà a questo emendamento. Si tratta di aggiungere il braccialetto elettronico per esigenze di tutela sociale: non capisco dunque perché non si possa dare attuazione a questa norma. Noi siamo per la sicurezza!
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.215, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.216, presentato dai senatori Perduca e Poretti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Colleghi, prima di passare all'esame dell'articolo 4, invito il senatore Segretario a dare lettura del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio.
DI NARDO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.216 (testo 2), 1.218 (testo 2), 4.0.202 (testo 2) e 4.0.203 (testo 2)».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GALLONE, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.200, 4.150, 4.151, 4.202, 4.203, 4.204. Quanto all'emendamento 4.205, invito i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno, mentre invito a ritirare gli emendamenti 4.206, 4.0.200 e 4.0.201.
Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 4.0.202 (testo 2), su cui c'è anche il parere contrario della 5a Commissione.
PRESIDENTE. Le ricordo che è stato testé letto un parere di nulla osta sul nuovo testo.
GALLONE, relatrice. È vero, signora Presidente, perché l'emendamento è stato riformulato. Comunque rimane il parere contrario.
PRESIDENTE. Rimane il suo parere contrario, ma non vi è quello della 5a Commissione permanente.
GALLONE, relatrice. Esattamente.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.0.203, 4.0.204, 4.0.205, 4.0.206, 4.0.207, 4.0.208 e 4.0.209.
Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.210, ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.
CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signora Presidente, pensavamo alla resipiscenza del Governo o ad una sua conversione sulla via di Damasco. Comunque, intervengo sull'articolo 4, e in particolare sull'emendamento 4.200, che rappresenta il cuore del disegno di legge in esame. Si dimostra ancora una volta che questo è un provvedimento finto e che vi è una finta volontà del Governo di intervenire in tale materia, e ciò sotto un duplice punto di vista. Innanzi tutto, per quanto concerne l'individuazione delle case famiglia protette dove tenere i bimbi con le madri detenute, si prevede un termine molto di là da venire; inoltre, non vi è alcuna copertura finanziaria, tanto che si afferma che si procederà senza alcun maggiore onere. Poi dovrete spiegare a tutti come si fa intervenire in questa materia senza alcun onere per la finanza pubblica! Con l'emendamento 4.200 abbiamo provveduto ad indicare quali dovrebbero essere le case famiglia protette, abbiamo individuato i tempi, abbiamo indicati i criteri e soprattutto la copertura finanziaria, tanto che l'emendamento ha superato anche il vaglio della Commissione bilancio.
Il punto principale (che desideriamo rimanga a verbale della seduta) è che noi facciamo riferimento ai princìpi ispiratori di questo provvedimento e quindi ai princìpi che dovrebbero governare le case famiglia protette. Spiego molto sinteticamente di cosa si tratta. Nell'emendamento 4.200 si fa riferimento alle esigenze psicofisiche dei minori, e per quanto riguarda i tempi si prevede che il Governo emani i decreti in due mesi in un caso e in sei mesi nell'altro: è assolutamente indispensabile che tali decreti vengano adottati in tempi brevi per fare entrare in funzione le case protette. I criteri riguardano la presenza di personale specializzato in materia d'infanzia, gli aspetti del trattamento e terapeutici e la formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture; si fa riferimento alla previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e ai rapporti tra genitori e figli; infine, si fa riferimento alla previsione di strumenti di controllo compatibili con le esigenze di tutela del minore.
Se non accettate questi criteri minimali, se non stabilite i tempi e non provvedete alla copertura, questo vostro provvedimento, nonostante le dichiarazioni del Governo, è assolutamente finto e privo di qualsiasi contenuto. (Applausi dal Gruppo PD).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Vorrei far presente al senatore Casson che noi abbiamo l'intenzione di attuare questo disegno di legge, tant'è che nel testo si indicano sei mesi quale termine massimo entro il quale il Ministro deve determinare la tipologia delle case famiglia protette. Non solo. Quando dite che questo è un provvedimento generico senza alcuna copertura, vorrei far presente che l'ICAM di Milano non costa nulla allo Stato, essendo stato attuato dalla Provincia ed essendo in comodato gratuito. Si tratta di un esempio di come non siano necessari nuovi o maggiori oneri, tant'è che il comma 2 dell'articolo 4 fa specifico riferimento anche a convenzioni da stipulare di volta in volta con gli enti locali. Questo, per dire che si sta discutendo un provvedimento che avrà piena attuazione, e anche in tempi rapidi.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.150.
SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERAFINI Anna Maria (PD). Con questo emendamento si indica come devono essere configurate le case famiglia. Si tratta di una misura molto importante perché si prevede la presenza di personale specializzato sia nella tutela dei minori, sia nel rapporto tra genitori e figli. Nell'emendamento in titolo la sicurezza viene coniugata con la preoccupazione principale di un personale specializzato attento al benessere dei bambini, ragion per cui vi prego di approvarlo, anche perché un testo senza alcuna determinazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia, che non indichi né come debbano essere configurate né con quale personale, come diceva il collega Casson, rende del tutto vago e inutile questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
BAIO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAIO (Misto-ApI). Signora Presidente, il nostro voto sarà contrario all'emendamento in titolo, poiché nel testo sono inserite anche le persone condannate per reati di mafia, che a nostro avviso non devono rientrare nelle fattispecie previste da questo disegno di legge. Questo, non perché facciamo distinzioni, ma perché riteniamo che in quel caso sia più corretta la detenzione in carcere, in strutture adeguate alla presenza del bambino, ma che non consentano l'uscita dal carcere.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.150, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.151, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.202.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, desidero richiamare nuovamente l'attenzione dei colleghi su queste case famiglia protette, ricordando loro che nella scorsa legislatura ha già avuto luogo un ampio dibattito sul tema, al termine del quale si arrivò ad un testo nel quale si specificava effettivamente come esse dovessero essere realizzate, proprio al fine di tentare di conciliare le due esigenze sottese a tutto il disegno di legge. Si tratta, da una parte, dell'esigenza di sicurezza della società rispetto a donne detenute (che quindi hanno commesso un reato o che, essendo imputate, costituiscono comunque un rischio per la società) e, dall'altra, dell'esigenza di tutelare il diritto all'infanzia.
L'articolo 4 rappresenta praticamente una delega in bianco al Governo, che deciderà come realizzare tali case-famiglia protette, come individuarle e strutturarle. Ora, vista l'evoluzione del dibattito sul tema, sinceramente da parte nostra non c'è in questo Governo grande fiducia su come verranno realizzate tali case-famiglia protette. Ci danno ragione anche gli interventi svolti ieri, dal momento che addirittura non si vogliono cambiare né specificare le modalità di assistenza e cura ad un bambino che si trovi in pericolo di vita, considerando tale possibilità per la madre detenuta come un pericolo, poiché ella potrebbe utilizzare la grave situazione del figlio per evadere. Ecco quindi l'impostazione adottata da questo Governo e di fronte alla quale ci troviamo: fra poco, infatti, verrà trasformato in ordine del giorno un emendamento, presentato dalla Lega Nord, che nulla c'entra con l'interesse dei figli delle detenute, evidentemente non per far combaciare tutte le suddette esigenze, ma semplicemente per far prevalere l'elemento securitario di questa legge rispetto alle necessità educative del minore.
Credo che ciò sia sintomatico di come questa delega in bianco sulle case-famiglia protette verrà utilizzata dal Governo.
Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dei senatori Perduca e Garavaglia Mariapia).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.202, presentato dai senatori Poretti e Perduca.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, adesso si sono molto allargate le differenze tra maggioranza e minoranza, ma ciò non toglie che, quando lei sta per dichiarare chiusa la votazione, appaiono almeno cinque o sei luci rosse in più sullo schermo: chiedo pertanto ai senatori Segretari di insistere nel monitorare le presenze e le assenze dei colleghi, perché siamo veramente arrivati oltre il limite tollerabile, ammesso e non concesso che lo si possa includere in questo dibattito. (Commenti dai banchi del Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Perduca, procederemo in questo senso.
Metto ai voti l'emendamento 4.203, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 4.205, dei senatori Mazzatorta e Divina, è stata avanzata dal Governo una richiesta di trasformazione in ordine del giorno, che chiedo al primo firmatario se intende accogliere.
MAZZATORTA (LNP). Sì, signora Presidente.
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, è dato conoscere il testo di quest'ordine del giorno?
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del testo dell'ordine del giorno G4.205.
DI NARDO, relatore: «Il Senato impegna il Governo, in sede di stipula delle convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2568, a considerare per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia anche gli edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, chiedo al senatore Mazzatorta di poter apporre la firma all'ordine del giorno G4.205.
GARAVAGLIA Mariapia (PD). Anch'io chiedo di aggiungere la firma.
BAIO (Misto-ApI). Anch'io chiedo ai presentatori di poter apporre la firma.
INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G4.205.
FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G4.205.
PERDUCA (PD). Anch'io, signora Presidente.
PRESIDENTE. Coloro che intendono apporre la firma facciano pervenire la richiesta alla Presidenza.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.205 non verrà posto in votazione.
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, su questa linea anche l'emendamento 4.206 potrebbe - a mio avviso - diventare un ordine del giorno piuttosto che essere ritirato. Mi sembrerebbe ragionevole rispetto a quanto abbiamo testé adottato: una distribuzione equa su tutto il territorio nazionale mi sembra, se non altro, un impegno che il Governo possa assumere dal momento che ci è stato detto che queste strutture sono presenti a Venezia, Firenze e Roma.
PRESIDENTE. Il senatore Perduca - mi rivolgo al Governo e alla relatrice - ha rivolto un invito a riconsiderare - se così possiamo dire - il parere.
GALLONE, relatrice. Confermo il parere contrario anche sull'ipotesi di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. C'era, per la verità, un invito al ritiro. Non sappiamo ancora se la senatrice Spadoni Urbani accetterà tale invito. In ogni caso, se non lo accetta il parere rimane contrario, perché stiamo parlando di case protette, di detenute madri e di collocazioni che non devono tener conto della proporzione con la popolazione carceraria. Ma vista l'esiguità del numero dei bambini coinvolti, si deve tener conto, là dove queste sono state realizzate e nei limiti delle possibilità, anche della vicinanza alle madri e quindi al contesto sociale e affettivo nel quale sono vissuti.
Pertanto, se questo emendamento non verrà ritirato è da respingere.
SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.
Sull'emendamento 4.0.200 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierlo.
MAZZATORTA (LNP). Presidente, ritiriamo l'emendamento 4.0.200, anche se il tema dell'esecuzione penitenziaria omogenea e indifferenziata per tutti i tipi di reato, indipendentemente dalla loro gravità, è un problema che abbiamo già posto, che poniamo in questa sede e che continueremo a porre. È previsto un regime penitenziario differenziato per i mafiosi, che però deve sussistere anche per chi commette omicidi particolarmente efferati.
PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, le è stato rivolto l'invito a ritirare anche l'emendamento 4.0.201.
MAZZATORTA (LNP). Ritiro anche questo emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.202 (testo 2).
CARLONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLONI (PD). Signora Presidente, l'emendamento 4.0.202 (testo 2) interviene a rimediare, per così dire, ai danni provocati dalla legge Bossi-Fini. Ai bambini figli di madri detenute straniere.
La legge Bossi-Fini interviene attraverso un automatismo con i decreti d'espulsione al termine sia dell'esecuzione della pena detentiva che delle misure alternative alla detenzione. È ovvio che detta legge non tiene in alcuna considerazione l'eventuale processo positivo di risocializzazione delle detenute. Nel caso specifico, però, a noi interessa il minore, perché l'automatismo in questione colpisce naturalmente anche i bambini che subiscono con le loro madri il decreto di espulsione.
Pertanto, con questo intervento, anziché fare riferimento al meccanismo automatico, si prevede l'iniziativa del magistrato competente, il quale deciderà, sulla base del superiore interesse del fanciullo - che è la stella polare della nostra legge e delle convenzioni internazionali - in quale modo operare, ed eventualmente anche nel senso di revocare il decreto di espulsione. (Applausi dal Gruppo PD).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.202 (testo 2), presentato dalla senatrice Carloni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.203 (testo 2).
INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.203 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.204.
INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.204, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.205.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, poco fa la senatrice Carloni parlava del decreto espulsioni; noi riteniamo che invece si dovrebbe addirittura arrivare a rilasciare un permesso di soggiorno per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa nei confronti dei genitori, non italiani e non cittadini comunitari, che si trovassero nelle strutture penitenziarie in Italia con figli nell'età prevista da questo provvedimento.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, e chiedo ancora una volta di controllare anche in alto alle mie spalle.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.205, presentato dai senatori Perduca e Poretti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.206.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.206, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.207, sostanzialmente identico agli emendamenti 4.0.208 e 4.0.209.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.207, presentato dalla senatrice Carloni e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.0.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, e 4.0.209, presentato dai senatori Poretti e Perduca.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, sopra il senatore Lannutti vedo sempre una luce rossa ma non vedo il senatore. Si è spostato di sopra? (Commenti del senatore Asciutti). State troppo stretti? Basta saperlo. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accoglie la richiesta di trasformare l'emendamento 4.0.210 (testo corretto) in un ordine del giorno?
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, accolgo tale richiesta.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.210 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento presentato al titolo del disegno di legge, che invito i presentatori ad illustrare.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, purtroppo l'emendamento Tit.1 arriva in ultimo, mentre avrebbe dovuto essere la guida per migliorare ulteriormente questa legge, che sarà inutile, visto e considerato che durante la discussione ci è stato detto che tutto ciò che si sollevava come problema già veniva applicato.
Chiedevamo che le disposizioni fossero a tutela del rapporto tra figli minori e genitori detenuti, quindi non spostando esclusivamente l'attenzione sulle detenute madri. Questo era l'avvio che avrebbe dovuto caratterizzare il passaggio, un'altra volta, in Commissione del provvedimento, e questa avrebbe dovuto, secondo noi, essere la conclusione.
Tuttavia, l'occasione mi è gradita per poter sollevare una questione. Al comma 4 dell'articolo 1 si legge: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1º gennaio 2014,» - e qui viene la parte interessante - «fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata». Ieri mattina, all'ICAM di Milano ho trovato almeno due madri che nelle prossime settimane avranno il figlio che diventerà treenne. Spero che vi sia comunque, visto e considerato che si tratta veramente di giorni, la possibilità per queste madri di accedere alle modifiche e quindi di rimanere, per le settimane o mesi che per loro sarà necessario restare là, insieme ai propri i figli. Infatti, l'incertezza, oltre che essere un ulteriore aggravio della pena, era abbastanza evidente nelle poche informazioni trapelate relativamente al provvedimento in esame, e quindi spero - vedo annuire relatrice e rappresentante del Governo - che ciò accada fin dalla settimana prossima.
PRESIDENTE. Invito la relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
GALLONE, relatrice. Signora Presidente, dopo questo intervento del senatore Perduca ribadisco la nostra convinzione della bontà della decisione di lasciare intatto il testo di questo disegno di legge, proprio alla luce del fatto che rimane per noi prioritaria e fondamentale l'importanza della sua celere approvazione.
Per questo motivo, il parere è contrario anche alla modifica del titolo.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo sull'emendamento Tit.1 è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.1.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Tit.1, presentato dai senatori Perduca e Poretti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
MARITATI (PD). Signora Presidente, la senatrice Adamo ed io non siamo riusciti a votare!
PRESIDENTE. Però, senatore Maritati, hanno fatto in tempo a votare tutti gli altri. Le do comunque atto di quanto da lei comunicato.
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
BAIO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAIO (Misto-ApI). Signora Presidente, credo che, anche se frammentata fra l'8 marzo, ieri ed oggi, si sia compiuta, prima in Commissione e ora in Aula, una buona discussione sul disegno di legge in esame, discussione che ha anche scaldato le nostre menti e i nostri cuori, e credo che questo sia corretto, perché è una assunzione di responsabilità di fronte ad una condanna ingiusta, che è quella alla carcerazione obbligata per i bambini a causa di un fatto commesso dalla mamma.
Abbiamo votato a favore di molti degli emendamenti presentati ad eccezione di alcuni, perché riteniamo che il testo così come formulato avrebbe potuto essere migliorato ulteriormente dall'Assemblea ma la maggioranza ha deciso di non farlo.
Ora cercherò di spiegare perché questo comportamento, ovvero il fatto che oggi voteremo a favore del disegno di legge, è coerente anche con tale atteggiamento. Voteremo a favore perché in termini di principi questa è una legge giusta e umana, che esprime un atteggiamento di civiltà da parte del nostro Paese e lo rafforza. Voteremo a favore anche perché il disegno di legge migliora la legge oggi in vigore, la cosiddetta legge Finocchiaro: anche se non è stato ulteriormente perfezionato dall'Assemblea, il testo porta un miglioramento alla situazione oggi esistente.
Innanzitutto, è previsto il passaggio da tre a sei anni dell'età massima dei bambini costretti a vivere in carcere con la mamma condannata ad una pena grave. Portare l'età da tre a sei anni è giusto, perché si tratta di un'età importante per lo sviluppo psicologico del bambino, per la sua crescita, non solo fisica ma anche psichica, per la sua impronta relazionale. Questo è dunque un punto qualificante del disegno di legge. Oggi i bambini possono restare in carcere con la mamma solo fino all'età di tre anni: da domani potranno restare con la mamma anche dai tre ai sei anni. Questo è il primo punto, che determina il nostro atteggiamento di favore.
Inoltre questo disegno di legge, che oggi diventerà legge, prevede la predisposizione di strutture apposite. Oggi invece le donne detenute, soprattutto se straniere - le audizioni svolte anche qui in Senato, in Commissione giustizia, hanno dimostrato che le poche persone che vivono questa fattispecie sono al 99 per cento donne straniere, che hanno commesso reati minori, che si trovano in carcere e che sono incinte o hanno già un figlio - purtroppo spesso non sono proprietarie di una casa e non hanno una casa in affitto, e quindi non hanno la possibilità di scontare la detenzione insieme ai loro figli. Il fatto di creare delle strutture apposite offre una possibilità proprio a questa tipologia di detenute, ed è questo il secondo punto a favore del disegno di legge.
Dopo quello del passaggio dell'età da tre a sei anni, in assoluto il punto altamente qualificante di questa legge è l'istituzione degli ICAM, gli istituti a custodia attenuata per le madri. Mi sembra che, dagli interventi ascoltati in Aula, tutti riteniamo che la struttura ICAM realizzata a Milano sia positiva e risponda correttamente al bisogno di queste donne. La struttura oggi esistente a Milano è stata realizzata per la buona volontà di alcune istituzioni. Dichiaro con orgoglio che tale struttura è stata iniziata quando ero assessore alle politiche sociali della Provincia di Milano, ma non perché c'era una legge che lo imponesse. Oggi invece, fortunatamente, grazie a questo disegno di legge, istituiremo gli ICAM sul territorio nazionale, all'interno di diverse strutture: questo è un altro degli elementi a favore del disegno di legge.
Dove sono dunque i punti deboli di questo provvedimento, che abbiamo voluto evidenziare anche votando a favore di molti emendamenti? Uno di questi, innanzitutto, riguarda l'applicazione della normativa: per un atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza è infatti prevista l'applicazione della normativa a partire dal 2014, e non invece a partire da domani, come sarebbe stato corretto, anche magari con un'applicazione graduale. Il secondo elemento di dubbio riguarda il fatto di non avere inserito, invece della visita, l'assistenza della madre al figlio ammalato, soprattutto in una situazione di malattia grave e conclamata. L'interpretazione quindi potrà essere diversa sul territorio.
Tuttavia, pur in presenza di questi due elementi di debolezza, i nuovi elementi positivi (il passaggio da tre a sei anni, l'istituzione degli ICAM, la presenza di strutture protette e apposite all'interno del carcere) ci portano a dire che questa sia una buona legge, che non contiene solo dei principi ma anche l'applicazione concreta degli stessi. È un cambiamento all'interno del carcere.
Termino il mio breve intervento citando una frase di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, quando, ne «La chiesa della solitudine» si pone il seguente interrogativo: «Possibile che non si possa vivere senza far male agli innocenti?». Rispondiamo oggi a questa domanda, scritta alla fine dell'800, anche attraverso questa legge, cercando di ferire il meno possibile degli innocenti. Forse anche loro, questi pochi bambini, adolescenti e giovani, rimanendo di più e in condizioni migliori con le loro madri, da domani potranno sperare di sognare. (Applausi dal Gruppo Misto-ApI e della senatrice Allegrini).
CARDIELLO (CN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARDIELLO (CN). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, secondo i dati del Ministero, aggiornati al mese di dicembre 2010, nel nostro Paese ci sono circa 2.995 detenute, e ben 42 sono le detenute madri con figli in istituto, 43 i bambini minori di tre anni in istituto e 4 le detenute in gravidanza. Il disegno di legge in votazione, già approvato pressoché all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, fa parte degli interventi mirati a questa tutela particolare. Nel 2008 il Parlamento europeo, anche se con ritardo, ha approvato una risoluzione che impegna gli Stati membri a tener presente nel settore carcerario la specificità femminile e a creare condizioni di vita adatte alle esigenze dei figli che vivono con il genitore detenuto.
L'ordinamento italiano già prevede una serie di norme recanti misure alternative alla detenzione tradizionale per tutelare il rapporto tra detenute e figli minori e, in primis la detenzione domiciliare. In più, sono già operative sul territorio nazionale una serie di strutture che favoriscono la detenzione attenuata e i servizi per l'infanzia per i bambini delle detenute madri.
Si ricorda, ad esempio l'Istituto a custodia attenuata delle madri di Milano, il cosiddetto ICAM, inaugurato nel 2006, che propone sedi esterne agli istituti penitenziari delle sezioni a custodia attenuata e la dotazione di sistemi di sicurezza non invasivi e comunque non riconoscibili dai bambini (niente sbarre, niente divise per la polizia penitenziaria) e strutture protette e di servizio per loro.
Proprio l'8 marzo di 10 anni fa, nel 2001, venne approvata la legge n. 40, che ha posto le basi, ampliando l'operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare. Quella legge ha introdotto anche due nuovi istituti, quello della detenzione domiciliare speciale e quello dell'assistenza all'esterno dei figli minori. Tuttavia, nonostante la validità del principio, che nessuno può porre in dubbio, l'applicazione di questa legge ha presentato delle lacune. In particolare alcune di esse sono da ricondurre all'incidenza sempre maggiore del fenomeno immigratorio e ai cambiamenti da esso prodotti nella società italiana, diventata sempre più multietnica. Così accade che molte mamme, soprattutto di nazionalità non italiana, non avendo un'abitazione nella quale scontare la misura alternativa degli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini con sé nelle strutture di detenzione fino al compimento, oggi, dei tre anni: circostanza che non manca di creare numerosi problemi organizzativi alle nostre strutture carcerarie, senza contare i problemi del minore e della madre. Al compimento del terzo anno dei bambini - problema non di minore conto - queste donne sono obbligate a separarsene, con ulteriore disagio dei minori, che finiscono negli istituti ad essi predisposti. Al dramma delle mamme detenute si aggiunge così il trauma dei bambini che, dopo aver vissuto i primi tre anni della loro vita da carcerati, si vedono poi sottrarre improvvisamente l'affetto più caro.
Il presente testo unificato, costituito da cinque articoli, nasce dal desiderio di porre un altro tassello efficace per migliorare ulteriormente la situazione attuale e l'applicazione della legge già in vigore. Esso è anche la prima risposta concreta a una volontà espressa non molto tempo fa dal ministro guardasigilli Alfano: «Mai più bambini in carcere». Si tratta di una volontà condivisa anche da autorevoli esponenti dell'opposizione.
Quella che quotidianamente vivono le mamme detenute con i loro piccoli, cari colleghi, è una condizione che questo provvedimento vuole rendere più conforme possibile ai dettami della nostra Costituzione, che all'articolo 31 ricorda che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», garantendo nel contempo la funzione rieducativa della pena richiamata dall'articolo 27 della nostra Carta, che recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». L'obiettivo è quello di favorire e facilitare la riabilitazione nella società della mamma detenuta che, è vero, ha commesso un reato, in molti casi anche grave, perché magari reiterato, salvaguardando però in primis il diritto ad una crescita adeguata per i bambini innocenti nei loro primi anni di vita.
È proprio a proposito degli anni durante i quali i bambini hanno diritto a rimanere accanto alle loro madri che troviamo la grande novità di questo provvedimento: con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, i bambini potranno rimanere accanto alla mamma fino al sesto anno di età, fino, cioè, all'inizio dell'età scolare.
Si tratta di una legge di buonsenso che rientra nella più ampia cornice dei diritti delle donne, ma soprattutto dei minori e che assicura ai bambini di crescere, nonostante la loro particolare e non felice condizione, in strutture adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza a cui sono sottoposte le loro madri.
Una proposta di taglio così civile non deve però indurre ad un'interpretazione non corretta, in quanto si ritiene fondamentale, allo stesso tempo, il principio della certezza della pena e non si cerca affatto di ridurre surrettiziamente l'impatto deterrente delle sanzioni per le donne che commettono reati solo perché madri. Il disegno di legge non suggerisce di togliere dal carcere le donne con figli, bensì di far scontare la pena in strutture adeguate. Quindi, dato per certo che chi commette un reato debba stare in galera o comunque in una struttura di sicurezza, che i debiti con la giustizia vadano sempre e comunque saldati, che chi è stato condannato non può farla franca (perfino una mamma), non dimentichiamo come ciò, secondo il nostro ordinamento, debba sempre avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti.
Ancor di più, deve essere posto in primo piano il diritto del bambino a vivere la propria infanzia come tutti gli altri coetanei più fortunati di lui. È questo un diritto sacrosanto che non può essere soggetto a limitazioni. Si auspica, quindi, che ne venga compresa la profonda importanza. Grazie a tale provvedimento si potrà fare in modo che i bambini non siano costretti a vivere dietro le sbarre, condannati ma innocenti.
Vorrei ora fare una breve illustrazione degli articoli del provvedimento.
L'articolo 1 interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il cui testo attuale prevede che quando l'imputata sia donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con essa convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel nuovo comma si aumenta da tre a sei anni l'età del bambino e, al di sotto di questa età, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale (che dispone gli arresti domiciliari), prevede la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. Di conseguenza, il nuovo articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 3, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai sei anni o del padre nei casi indicati in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (come l'ICAM della Provincia di Milano ed altri in via di realizzazione in altre città, ad esempio Firenze), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
Tuttavia, le disposizioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento si applicano a partire dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2014, sempre nei limiti dei posti disponibili. Fissare tale data, anche se può sembrare di là da venire, è sinonimo di serietà rispetto all'attuazione della legge perché si sa bene che per l'attuazione di un provvedimento occorrono dei tempi tecnici di realizzazione, in questo caso delle strutture protette. Ad ogni modo, l'impegno del Ministro è diretto a garantire un'applicazione di tali disposizioni in tempi ancora più veloci.
Quanto all'articolo 2, attraverso l'introduzione dell'articolo 2l-ter nell'ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre che si trovi nelle stesse condizioni). Viene altresì stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
Concludo, signora Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il voto convintamente favorevole a questo provvedimento, poiché lo consideriamo un passo doveroso nei confronti di coloro i quali soffrono maggiormente all'interno delle strutture carcerarie. Questo Governo ha fatto il massimo che poteva ed in tempi brevi, e la demagogia dimostrata, ancora una volta, in Aula dal centrosinistra questa mattina evidenzia che non si vogliono affrontare seriamente i problemi legati al mondo carcerario. (Applausi dei senatori Allegrini e Valentino).
CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLINO (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, non è la prima volta che il Gruppo Italia dei Valori del Senato si trova a dover esprimere un voto su un disegno di legge che, pur condiviso e condivisibile, avrebbe avuto necessità, per dare forza all'unità di intenti che lo ha sostenuto, di qualche aggiustamento ed integrazione. Ciò è accaduto, in materia di giustizia, sia per il decreto-legge sullo stalking, sia per il piano straordinario contro le mafie che, da ultimo, per il decreto-legge sicurezza. In tutti questi casi, come per il disegno di legge sulle detenute madri, sarebbero state opportune tempestive modificazioni al testo base piuttosto che prevedere poi un intervento, sulla medesima materia, con altri provvedimenti correttivi. Purtroppo, però, il rinvio del testo in Commissione, che ci aveva fatto sperare in un maggiore approfondimento e in un reale miglioramento del testo, non ha dato l'esito sperato, poiché tutto è rimasto invariato.
Ci sia dunque consentito esprimere l'auspicio che in futuro una programmazione dei lavori più ponderata si affianchi ad una volontà di approvare norme largamente condivise e qualitativamente valide, specialmente in una materia tanto delicata come quella oggi in esame che vede il Parlamento vincolato a muoversi in un'ottica di tutela dell'interesse superiore del fanciullo, come richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia alla quale l'Italia è vincolata, avendola ratificata nel 1991.
E poiché in taluni casi si va molto velocemente ed in altri si va troppo a rilento, sia consentito di esprimere un certo rammarico per la mancata calendarizzazione dei disegni di legge recanti, in esecuzione di altre Convenzioni dell'ONU, norme sui reati sessuali in danno di minori, sui maltrattamenti in famiglia, sul contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori e in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.
Venendo al disegno di legge in esame, la preoccupazione maggiore è che l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolato in materia di detenzione domiciliare e custodia cautelare delle detenute madri sia rinviata nel tempo a causa della mancanza di strutture idonee ad ospitare queste donne ed i loro bambini, dal momento che i tempi di realizzazione del cosiddetto piano carceri sembrano lunghi e incerti. Sappiamo che si fanno progetti per 11 nuovi istituti in tre anni, per circa 9.000 posti, ma finora risultano concluse solo quattro intese istituzionali e si spera di progettare a breve solo alcuni nuovi padiglioni, affidandoli nell'anno in corso.
In sostanza, vi è il fondato timore che i diritti sanciti dalla legge - non solo dall'innovativa legge n. 40 del 2001, ma anche quella in via di approvazione - restino sulla carta, mentre nella realtà continui ancora per molto tempo a verificarsi il fenomeno di bambini che si trovano, innocenti, dietro le sbarre, quando invece, secondo la Convenzione ONU, ogni bambino deve essere tutelato da ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalle condizioni dei suoi genitori.
Al momento risulta esistere un solo istituto di custodia attenuata a Milano. È quindi necessario un impegno certo per ospitare i circa 60 bambini, interessati attualmente da una situazione detentiva nelle altri parti d'Italia, in una condizione che non sia assimilabile a quella del carcere. Non vorremmo che la detenzione domiciliare speciale restasse un beneficio per poche persone e che alcune mamme detenute dovessero affrontare una lunga procedura per ottenere il permesso di assistere il proprio figlio in caso di ospedalizzazione e di stargli accanto per tutta la durata del ricovero, come previsto dall'importante e qualificante articolo 2 del disegno di legge in esame.
Vi è poi il problema delle mamme straniere detenute (su oltre 67.000 detenuti circa 25.000 sono stranieri), che scontano anche le conseguenze di una legislazione sbagliata in materia di immigrazione. Una situazione complessiva, quindi, in cui l'innalzamento puro e semplice del tetto d'età a sei anni non sarebbe risolutivo e potrebbe comportare effetti paradossali in mancanza di strutture alternative, dovendosi attendere fino al 2014 per l'entrata a regime delle nuove regole e potendo contare su una copertura finanziaria che sappiamo davvero incerta. Se ciò accadrà - e non ce lo auguriamo - è perché non si dedica, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, abbastanza attenzione al pianeta carcere, che è fatto certo di detenuti e detenute, ma anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, educatori, psicologi e puericultrici. Un mondo che risente fortemente della contrazione di risorse che da molti anni si abbatte su questo settore, rendendo difficile quel fine rieducativo che l'articolo 27 della Costituzione riserva alla pena nel nostro ordinamento.
Sappiamo, infatti, che le risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 hanno comportato riduzioni di spesa sulle già magre dotazioni dell'amministrazione penitenziaria. La pianta organica ministeriale prevede 1.331 posti di educatore e 1.507 di assistente sociale, oggi ampiamente scoperti, mentre la legge finanziaria per il 2010 - che ha inoltre abolito il blocco del turn over per le forze di polizia, consentendo nei prossimi anni l'assunzione di circa 1.800 agenti - non compenserà neppure il fatto fisiologico, visto che nello stesso periodo di tempo andranno in pensione almeno 2.400 unità di polizia penitenziaria.
Nelle case circondariali femminili e nelle strutture penitenziarie in generale, si riscontra da tempo una situazione pesante, sia sotto il profilo della capienza, che sotto quello della dotazione del personale. La dotazione femminile nei ruoli del personale agente del Corpo di polizia penitenziaria è ampiamente al di sotto delle previsioni della pianta organica, ed in taluni casi le unità operanti risultano carenti fino al 70 per cento del totale.
Una legislazione avanzata si trova dunque a dover fare i conti quotidianamente con le più rilevanti problematiche del sistema carcerario; queste sono state oggetto di interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni ed emendamenti in sessione di bilancio, ma dobbiamo prendere atto che restano, in gran parte, irrisolte.
Serve perciò, al di là del provvedimento che oggi stiamo per approvare, un intervento più deciso e soprattutto più strutturale da parte del Governo. È importante che siano finalmente colmate, con urgenza, le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, reperendo i fondi necessari per completare i ruoli degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, e provvedendo anche alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, in considerazione della loro peculiare esperienza. È importante che il Governo reperisca idonee risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori e che l'edilizia penitenziaria non si esaurisca in futuribili e faraonici piani di nuove costruzioni, ma dia priorità all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture esistenti, garantisca l'apertura di quelle da tempo completate ed eppure mai aperte, assicuri la realizzazione delle case famiglia protette e degli istituti a custodia attenuata che il provvedimento oggi in esame prevede, senza le quali non sarà mai possibile liberare dal carcere i bambini.
È anche importante che le nuove regole, che disciplinano il diritto di visita al minore infermo da parte della madre detenuta o imputata (o del padre, nelle stesse condizioni), vengano interpretate senza rigidità ed attuate in modo tale da non consentire solo sporadiche visite, ma sia concesso il permesso, con provvedimento urgente, per assistere il figlio malato, tenendo conto della durata del ricovero ed estendendolo per tutto il decorso della patologia. Solo in questo modo l'articolo 2 del provvedimento avrà effettivamente conseguito risultati importanti.
In conclusione, siamo fermamente convinti che il mantenimento della relazione familiare è un diritto fondamentale di ogni bambino e che va, pertanto, garantita la continuità del legame affettivo mediante il ricorso a strutture che limitino la percezione del bambino di trovarsi in una condizione restrittiva. Per questo sul disegno di legge in esame voteremo a favore in quanto esso, pur non del tutto esaustivo, rappresenta un significativo passo in avanti verso la piena attuazione del principio che assicura ad ogni minore il diritto ad una relazione familiare e, a maggior ragione, a non essere recluso per fatti commessi dai propri genitori. (Applausi dal Gruppo IdV).
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente, desidero precisare anzitutto che il Gruppo dell'Unione di Centro voterà a favore del provvedimento in votazione perché ritiene sia uno dei più importanti e qualificanti di tutta la legislatura. Non si mette mano alla riforma della giustizia tanto auspicata, ma almeno questa è una toppa sul grave fenomeno dei bambini nelle carceri.
Mi congratulo con la Camera dei deputati che con voto unanime ha licenziato il provvedimento. Nell'altro ramo del Parlamento si è discusso molto, si è cercato di contemperare le esigenze dei bambini con quella della sicurezza; si è dibattuto sulla recidiva e quindi sulla doverosa comprensione da parte delle madri di quanto possa essere negativo il carcere con i figli. Si è discusso anche di altro.
Ciò non significa che la normativa non poteva essere migliorata. Abbiamo lavorato bene in Commissione, e voglio congratularmi con il Presidente della Commissione giustizia, con la maggioranza, con tutti i componenti della 2a Commissione permanente, e soprattutto con la relatrice, senatrice Gallone, la quale ha lavorato su questo provvedimento non solo con grande professionalità, ma anche con grande passione.
Non c'è stato nulla da fare: io credo, da quello che sento, che non arriveremo ad un voto unanime - questo è un vero peccato - anche se ribadisco che l'Unione di Centro esprimerà un voto favorevole. Ciò si deve ad un irrigidimento totale da parte del Governo, di cui non si capisce il motivo, a fronte di suggerimenti proposti dall'opposizione e dalla stessa maggioranza, la quale è stata costretta a ritirare tutti gli emendamenti presentati. Ancora una volta l'annunciata disponibilità del Governo si ferma là dove qualcuno propone.
Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,31)
(Segue SERRA). La disponibilità ha un limite, cioè non si può contraddire ciò che il Governo ha deciso.
Si è rinviato il provvedimento in Commissione; si sono ascoltati il presidente del tribunale di sorveglianza, il direttore delle carceri di San Vittore, l'ANCI, l'UPI. Sono quasi 5.000 i detenuti domiciliari, una cifra che, seppur rilevante, non ha contribuito a favorire il processo delle donne madri detenute (circa 60) con bambini che vanno da zero a tre anni: un numero destinato ad aumentare perché tante sono le donne incinte oggi nelle carceri.
Le carceri sono ad un grado di sovraffollamento talmente elevato da rendere disumana la vita di tutti: 70.000 detenuti, oggi, a fronte di meno di 45.000 posti che le nostre carceri possono contenere. Il nostro pensiero va ad operatori, psicologi, medici e soprattutto ad agenti penitenziari che offrono il loro lavoro con umanità, oltre che con professionalità. Neanche rispetto ad un ordine del giorno presentato dall'Unione di Centro sulla materia il Governo si è reso disponibile. Quando abbiamo ricordato che 39 psicologi erano stati posti in graduatoria fin dal 2006, e quindi sarebbe stato possibile metterli al servizio delle carceri in un momento così particolare, ancora una volta si è detto no.
Possiamo dire che il provvedimento all'esame è un gesto significativo di attenzione del Parlamento verso chi è più nascosto, più dimenticato, più debole; sappiamo che il carcere sottrae all'individuo la cura di sé stesso, privandolo della libertà, dell'autonomia e degli affetti. Figuriamoci quale effetto può avere su giovani e giovanissime madri, e soprattutto sui loro bambini.
Pensiamo che la condanna di un innocente alla carcerazione rappresenti un'aberrazione grandissima e che sia conseguentemente giusto cercare di rendere le condizioni delle donne che si trovano nell'ultimo periodo della gravidanza e dei bambini fino a tre anni le migliori possibili in questa tristissima situazione.
Considero il carcere per i propri figli l'ultima delle soluzioni che qualunque delle madri vorrebbe, quella che si vive sicuramente con maggiore inquietudine, perché significa esporre il bambino a qualcosa di terribilmente devastante, che lo segnerà per tutta la vita. Si tratta di concetti che sono stati ribaditi molto meglio di me nel corso della discussione generale, ma che sono assolutamente reali. Pensiamo a cosa significhi per un bambino essere nato in carcere o avere vissuto i primi anni dietro le sbarre.
Alcune misure sono state promosse dall'allora ministro Finocchiaro: misure alternative alla detenzione, a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, che hanno segnato peraltro il primo cambiamento culturale nei confronti delle detenute madri. Per la prima volta, a valutazioni sull'entità del reato commesso dai genitori sono stati anteposti, per quanto possibile, l'interesse del minore e la salvaguardia del rapporto tra genitori e figli. Tale normativa, che riconosce il valore sociale della maternità, ha inteso perseguire l'obiettivo di assicurare al bambino un sano sviluppo psicofisico, permettendo alla madre di vivere i primi anni dell'infanzia del minore al di fuori delle mura carcerarie.
Alla luce delle considerazioni fatte, condividiamo le principali novità di questo provvedimento: mi riferisco all'applicazione, come regola generale, della detenzione domiciliare per le madri condannate con bambini di età inferiore a 10 anni; all'ulteriore limitazione delle ipotesi in cui è possibile sottoporre a custodia cautelare in carcere le madri con prole di età inferiore a tre anni; all'istituzione di case famiglia protette dove le detenute madri possano scontare sia la custodia cautelare sia l'esecuzione della pena detentiva.
Nell'ambito di questo grande dolore, che è la genitorialità vissuta in carcere, una delle problematiche più sentite e ricorrenti per le madri detenute è rappresentata dall'impossibilità di assistere il proprio figlio malato durante il ricovero in ospedale e nel corso delle visite specialistiche alle quali il minore viene periodicamente sottoposto, e chiunque di noi sia padre o madre sa cosa significhi stare vicino ai bimbi in queste situazioni. L'articolo 2 del presente provvedimento intende proprio ovviare a questa ulteriore crudeltà, attraverso un sistema agile e privo di lungaggini burocratiche, ferma restando l'esigenza primaria di tutelare la libertà della donna in stato di gravidanza, con conseguente disposizione della custodia cautelare solo in caso di esigenze di eccezionale rilevanza.
Riteniamo dunque, signor Presidente, che la coabitazione dei bambini nei luoghi di pena travalichi qualsiasi ragionamento giuridico o posizione ideologica, rappresentando una vera e propria aberrazione da cancellare: e questa legge, che avrebbe potuto certamente essere migliorata in quest'Aula, rappresenta comunque un passo in questa direzione.
L'Unione di Centro, pertanto, intende esprimere il proprio voto favorevole all'approvazione del provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE).
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ci accingiamo a votare, già approvato - com'è stato detto - all'unanimità dalla Camera dei deputati, vuole affrontare, e possibilmente risolvere, il triste fenomeno dei bambini detenuti in carcere. Parafrasando un detto popolare, possiamo dire che le colpe delle madri, condannate o imputate, non possono ricadere sui figli minori, bambini innocenti detenuti in carcere: la vera - e per noi unica - finalità di questo disegno di legge è proteggere e aiutare i bambini.
Dal 1975 in poi - basti pensare alle riforme del 1986, del 1993, del 1998 e, da ultimo, del 2001 - il nostro ordinamento ha fatto in modo che una madre che ha commesso un reato per il quale è stata condannata ad una pena detentiva possa e debba essere messa in condizione di assolvere al proprio ruolo di madre, e ciò nell'interesse preminente del bambino. In fondo, la nostra Costituzione, all'articolo 31, ci dice: «La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
In questa direzione, il nostro ordinamento contiene una serie di istituti importanti: basti pensare al differimento dell'esecuzione della pena detentiva, alla detenzione domiciliare speciale - sulla quale con questo provvedimento interveniamo ulteriormente - e all'assistenza all'esterno dei figli minori, con riferimento alla quale in questo provvedimento introduciamo la visita al minore in ospedale, istituto che oggi non è disciplinato dall'ordinamento penitenziario.
Con questo disegno di legge compiamo quindi un ulteriore passo in avanti nel nostro ordinamento, tramite un'evoluzione della disciplina di favore, che - lo ribadisco - ha come unico obiettivo l'interesse dei bambini. Dobbiamo tutelare il diritto del bambino figlio di una madre detenuta non solo a stare con lei - cosa che è stata comunque garantita attraverso l'istituzione degli asili nido nelle carceri, in modo da permettergli di non essere privato della figura materna - ma soprattutto a crescere in un ambiente sano, e non in quello carcerario, per definizione afflittivo. Per un adeguato sviluppo psicologico del bambino, il rapporto madre-figlio è di primaria importanza, ma lo è altrettanto fare in modo che questo rapporto con la figura materna si sviluppi in un ambiente sano e pulito, al fine di evitare ulteriori traumi o ferite al bambino stesso.
In questa direzione, abbiamo istituito e disciplinato meglio il tema delle case-famiglia protette: il nostro ordine del giorno, riferito all'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirà di utilizzare a questi fini anche edifici demaniali dismessi o sequestrati alla criminalità organizzata.
Quella che può apparire come una maggiore clemenza nei confronti delle donne detenute è quindi dovuta alla necessità di salvaguardare lo sviluppo armonico della personalità dei bambini, anche se nati da madri delinquenti.
Mai più bambini innocenti in carcere, è stato detto. Oggi sono circa 50 i bambini in carcere. Questa legge ci consentirà di aiutarli a crescere sani e in ambienti sani. Certo - è stato detto - questo obiettivo viene raggiunto attraverso l'equilibrio tra l'esigenza di tutelare i bambini figli di madri detenute e l'esigenza di sicurezza di tutti i cittadini nei confronti delle madri che abbiano commesso delitti efferati e di maggior allarme sociale. Questo punto di equilibrio può non piacere a qualcuno che ha demagogicamente, con eccesso di clemenzialismo, parlato di una legge spot, o di una legge inutile, priva di reale portata innovativa, ma il punto di equilibrio che un legislatore saggio deve sempre prefiggersi è questo: esistono Caino e i figli di Caino, ma esistono anche Abele e i suoi figli, spesso orfani. Non dimentichiamo che la popolazione femminile detenuta è caratterizzata soprattutto da straniere e da tossicodipendenti. Quindi, occorre trovare una sintesi intelligente tra gli interessi dei singoli e quelli della comunità, evitando che i figli possano essere usati come schermo di protezione per delinquenti incallite o pericolose.
Il Gruppo della Lega Nord voterà quindi a favore di questo provvedimento, non perché espressione di quella tendenza politico-criminale che mira a creare delle forme alternative di esecuzione della pena detentiva e a raggiungere sostanzialmente l'obiettivo della cosiddetta decarcerizzazione (tendenza politico-criminale che noi contrastiamo fermamente), o, peggio, per perseguire un mero sfoltimento della popolazione carceraria, ma perché vogliamo proteggere e aiutare quei bambini sfortunati, costretti a crescere non come i loro coetanei in una casa confortevole, ma in un ambiente inadatto ad un bambino qual è un istituto penitenziario. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, l'8 marzo di quest'anno l'Assemblea del Senato ha deciso all'unanimità di rinviare in Commissione giustizia il testo del disegno di legge in votazione per consentire approfondimenti e modifiche che, alla luce delle prospettazioni già raccolte dalle associazioni che assistono i minori in carcere e degli elementi emersi nella discussione generale, sembravano opportuni per licenziare una legge che consenta effettivamente di tutelare i diritti fondamentali dei minori e non di avallare ancora una volta inaccettabili violazioni dei diritti fondamentali dei bambini riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia nel 1991.
Alla Commissione giustizia sono state assegnate due settimane di tempo per esaminare le questioni più complesse e delicate, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza, trovare punti di convergenza e, quindi, proporre con migliore consapevolezza all'Assemblea un testo contenente modifiche migliorative rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, che potesse essere votato con maggiore convinzione.
Ricordo che l'8 marzo il dibattito in Aula è stato approfondito poiché si sono confrontate, con reciproca volontà di ascolto, le diverse posizioni politiche e culturali sul merito dei singoli problemi.
L'8 marzo il Senato ha, quindi, dimostrato di avere compreso il passaggio importante che il disegno di legge in discussione rappresenta al fine di rendere più umana la legislazione penale nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista dei diritti dei minori, reclusi incolpevolmente in carcere, figli di madri finite dentro per reati che sono sempre gli stessi (furto, prostituzione e droga) e di venire incontro ad una loro legittima aspirazione a poter crescere sviluppando le proprie potenzialità e a mantenere rapporti affettivi con i genitori.
Se per un adulto la detenzione può essere un trauma, immaginiamo quello che rappresenta per un bambino. Tra l'altro, il carcere riproduce le stesse disuguaglianze della società. I bambini restano in cella perché, nella maggior parte dei casi, sono figli di donne straniere che non hanno niente: soprattutto, non hanno un'abitazione che consenta un'alternativa alla detenzione.
Le audizioni e il confronto in Commissione giustizia sembravano procedere su questa linea, ma proprio dopo avere acquisito ulteriori elementi a conforto dai soggetti istituzionali qualificati che sono stati auditi - mi riferisco al DAP, al direttore dell'ICAM di Milano e al giudice di sorveglianza di Roma, quindi a soggetti assolutamente a conoscenza delle problematiche che stiamo affrontando - su pressante invito del Governo, la relatrice ha ritirato emendamenti coincidenti con quelli dell'opposizione e la maggioranza ha respinto quelli che l'opposizione ha mantenuto, e sottolineo a malincuore, mostrando di non comprendere l'ostinazione del Governo nel non volere inserire nel testo modifiche importanti e nel non ricercare in questo campo soluzioni che, come ha giustamente osservato l'onorevole Colombini, presidente dell'associazione «A Roma insieme», migliorino l'umanizzazione della pena con uno sforzo identico teso a realizzare, nel Parlamento ed anche fuori, la più ampia condivisione.
Ebbene, il testo trasmesso dalla Camera, pur presentando un tentativo di passo in avanti, crea motivi di reale insoddisfazione. Si rischia che la legge, da tante parti invocata come urgente, finisca per non cambiare quasi nulla e si riduca quindi ad una sorta di legge-annuncio, di legge-manifesto. Queste sono le ragioni per cui è essenziale che la nuova legge introduca equilibrati e credibili nuovi elementi di disciplina. Voglio qui elencarli.
In primo luogo, l'espiazione della pena e la detenzione della madre con bambino non devono avvenire in carcere e, soprattutto, la nuova legge dovrebbe assicurare un principio ineludibile: «non più bambini, mai più bambini in carcere». Il testo votato non garantisce questo e non può goderne la stragrande maggioranza delle donne oggi detenute - che, vi voglio ricordare, sono 44 - se non si rivede la legge cosiddetta Cirielli sulla recidiva. In conseguenza, vanno create ulteriori strutture a custodia attenuata e case famiglia, cui va data una caratterizzazione assolutamente chiara, alternativa al carcere, e quindi arresti domiciliari, case famiglia o, per i casi di eccezionale gravità, istituti di custodia attenuata per le madri detenute (ICAM). Diversamente, malgrado le migliori intenzioni, si carcerizzano i minori fino a 6 anni.
Va rivisto il termine di entrata in vigore della normativa, anticipandolo dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2012, e contestualmente vanno impegnate risorse finanziarie, come proposto dall'opposizione, secondo le coperture presentate negli emendamenti, o scorporandole opportunamente dal piano carcere.
In caso di invio al pronto soccorso, di visite specialistiche, di ricovero ospedaliero di un bambino recluso con la madre, deve essere consentito a quest'ultima di accompagnarlo e assisterlo per tutta la durata del ricovero. Il minore in pericolo di vita o con grave malattia ha diritto all'assistenza della madre e non alla semplice visita. Se la madre è deceduta o effettivamente impossibilitata, deve essere favorita l'assistenza del padre.
Occorre infine eliminare l'automaticità dell'espulsione della madre straniera e del suo bambino a fine pena, come prevede la cosiddetta legge Bossi-Fini, dando la possibilità al giudice di valutare caso per caso il percorso compiuto durante la detenzione, che può consentire il rilascio del permesso di soggiorno.
Solo in questi modi si realizza una legge giusta, positiva, che può permettere davvero di raggiungere l'obiettivo che «nessun bambino varchi più la soglia di un carcere», come tutti, senza alcuna distinzione, dovrebbero volere.
Come ha detto la senatrice Serafini, un provvedimento è utile se adeguato a risolvere i problemi in generale e, più in particolare, quelli che sono oggi sul tappeto. Noi non vogliamo una legge a tutti i costi, ma una legge giusta.
Gli emendamenti e gli ordini del giorno da noi presentati in Commissione e riproposti in Aula erano tesi a questo scopo, con un unico filo conduttore: stabilire un rapporto equilibrato tra l'esigenza di garantire sicurezza al Paese, attraverso la certezza della pena, e quella di tutelare i diritti dei minori.
Per questo, il nostro voto sarà di astensione, finalizzato a quella che il senatore Di Giovan Paolo chiama una sorveglianza democratica, affinché questa legge venga effettivamente attuata e quindi migliorata. In tal senso ricordo che il ministro della giustizia Alfano si è assunto pubblicamente un impegno: «mai più bambini in carcere». È un pegno d'onore, che noi vogliamo sia onorato.
Non possiamo, in questa materia, accettare una legge manifesto, una legge che non risolve i problemi. (Applausi dal Gruppo PD).
ALLEGRINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALLEGRINI (PdL). Onorevoli colleghi, soffermiamoci per un attimo a pensare in quanti momenti della nostra vita abbiamo consciamente o inconsciamente riconosciuto odori, sapori, sensazioni, suoni e parole che ci vengono da lontano, dalla nostra prima infanzia, un momento in cui, come su una pagina bianca, una distesa di neve vergine o una spiaggia lavata dal mare, i segni e le orme sono tutti da imprimere.
Sono proprio quei primi indelebili segni che fanno di noi gli uomini e le donne che siamo; in quel momento noi impariamo ad ascoltare, a parlare, a camminare, a rispettare, a gradire o rifiutare, a desiderare, odiare e amare, forse a sperare. È quel magico momento di approccio e conoscenza del mondo che ci dà le chiavi del comprendere e del comprenderci, propedeutico a tutte le altre esperienze della vita che forgeranno, nel tempo, il nostro carattere, i nostri gusti, le nostre attitudini.
Immaginate ora il grigio di una cella, il vociare scomposto dei detenuti, le temperature di un carcere, il rumore delle mandate, la campanella dell'ora d'aria oppure l'odore di una torta o del cioccolato che non c'è, l'erba verde per correre che non c'è o un amico con cui giocare che non c'è.
Di questo parliamo oggi, colleghi, del diritto di ogni individuo alla formazione libera e completa del proprio essere, anche se figlio di madre che delinque. E' un diritto che, ove non sufficientemente riconosciuto dalle nostre coscienze, trova ampia legittimazione nell'articolo 31 della Costituzione, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed in quella europea sull'esercizio dei diritti dei minori.
Non mi interessa, non ci interessa che questo disegno di legge riguardi in Italia solo 50 bambini, e in futuro poco più. Fosse anche uno solo, quell'unico meriterebbe l'attenzione della società e del legislatore.
Questa è una legge importante, un passo (non un balzo) in avanti in quella battaglia di civiltà che il ministro Alfano ha lanciato all'inizio della legislatura con quel grido di dolore, non certamente uno slogan: «mai più bambini in carcere». È questa infatti solo apparentemente e indirettamente una legge a favore delle detenute, perché è di tutta evidenza che qui non è in discussione un «privilegio di genere» ma l'interesse del minore ad avere un corretto rapporto relazionale madre-figlio e a scongiurarne l'eventuale rottura. Certamente questo ribaltamento di prospettiva sarebbe stato più leggibile con la modifica della rubrica che la relatrice aveva chiesto.
La non completa applicazione della legge n. 40 del 2001 e la sperimentazione che ne è conseguita ci dicono che il problema è ancora irrisolto. Inappetenza, apatia, disturbi del sonno, difficoltà di parola, di comunicazione, di relazione e di apprendimento sono solo alcuni dei problemi che segnano la vita attuale e con probabilità segneranno la vita futura di questi bambini. Parliamo di minori che rischiano di passare dal trauma della detenzione alla successiva traumatica separazione dalla madre a favore di parenti inadeguati o di un istituto.
Tutti quanti ci siamo chiesti (e chi è genitore di più) se sia meglio la vicinanza costante di una madre delinquente che espia la pena o un ambiente più "sano" che si frapponga alla vicinanza fisica e affettiva della genitrice. La risposta ci è data dalla più moderna neuropsichiatria infantile. Il professor Giovanni Bollea, che ho avuto 1'onore di conoscere, pubblicava nel 1995 il best seller «Le madri non sbagliano mai», aggiungendo poco dopo: «Ho detto: le madri non sbagliano mai, non le madri hanno sempre ragione; perché, patologie a parte, nella mia esperienza di neuropsichiatra infantile, ho visto uomini che hanno dimenticato gli errori delle madri, ma non quelli dei padri».
Mi pare ovviamente superfluo escludere da questo ragionamento quei casi limite come l'infanticidio, che determinano la perdita della potestà genitoriale.
La necessità della non recisione di questo legame indissolubile tra madre e figlio non era certo alla base della concezione "penitenziaria" della fine dell'Ottocento che vedeva le donne in istituti per lo più religiosi, isolati, e con l'obbligo di lavoro fino a 12 ore giornaliere. E ancora ai primi del Novecento nelle case penali femminili non era permesso avere bambini, dando per scontata l'inadeguatezza della donna ad assolvere il ruolo di madre. (Brusìo).
Non voglio ripercorrere tutte le tappe legislative che hanno portato alla concezione che informa la legge n. 40 del 2001, mentre è piuttosto importante prendere coscienza di ciò che è ancora utile, anzi indispensabile fare nel più prossimo futuro.
Se, sostanzialmente, estendiamo oggi i benefici della legge n. 40 alle madri detenute di minori fino a 6 anni, è fondamentale, in un contesto generale di sovraffollamento delle carceri, realizzare le case protette per adeguarci agli standard europei e ICAM come quello di Milano, che hanno dimostrato di funzionare bene. La legge prevede una data precisa, il 1° gennaio 2014, e un esplicito impegno da parte del Governo che dovrà essere declinato, come ci ha ricordato il senatore Fleres, con il principio della residenzialità della pena, ancor più stringente trattandosi di bambini che hanno essenziale bisogno di frequentare il proprio nucleo familiare e vedere anche nonni, zii, fratelli e il padre.
In tutto ciò non va comunque sottaciuta la professionalità di istituti come quello di Sollicciano a Firenze, la Giudecca a Venezia e Rebibbia a Roma e il grande, generoso volontariato che attorno si muove.
Colleghi, se tanto ci spaventa l'idea che un errore giudiziario possa trattenere in carcere un innocente per la violenza psicologica ed il danno irreparabile che ciò procurerà alla sua personalità, vera aberrazione è l'idea di trattenere in carcere un bambino, un innocente per definizione. Basterebbe il brocardo Nemo punitur pro alieno delicto, senza arrivare al controverso passo dell'Esodo nell'Antico Testamento che parla di colpe dei padri che ricadranno sui figli.
È doveroso ricordare che in Italia le donne delinquono meno degli uomini, essendo le detenute donne sono solo il 4 per cento dell'intera popolazione carceraria (e in maggioranza non italiane), ma i figli dei detenuti sono circa 80.000. È un problema sociale di grandi proporzioni cui le amministrazioni locali - ricordiamolo - dedicano risorse finanziane ed umane, ma che avrebbe bisogno di sempre maggiori investimenti e soluzioni normative.
Ma il dato che fa maggiormente riflettere è che il 30 per cento dei detenuti è a sua volta figlio di detenuti.
I detenuti del carcere minorile di Nisida, che la Commissione giustizia del Senato ha avuto modo di visitare qualche mese fa, per citare un esempio, hanno o hanno avuto per la quasi totalità almeno un genitore in carcere, e una piccola percentuale ha entrambi i genitori in carcere.
Chiunque abbia svolto elementari studi giuridici si sarà senz'altro chiesto se il termine del positivismo lombrosiano "delinquente nato" potesse realmente basarsi esclusivamente su caratteri fisici o, come meglio Lombroso stesso ebbe in seguito a chiarire, accanto alle cause biologiche non fossero da affiancare fattori economici e sociali. Ora sappiamo che è così, che può esistere la prevenzione a certa devianza.
Con l'approvazione di questo provvedimento il Parlamento ha ancora una volta il merito di aver cercato e trovato la sintesi tra esigenze confliggenti, quali l'affermazione della potestà punitiva dello Stato, pur attraverso nuove figure e attribuzioni, e il trattamento speciale da riservare alla madre detenuta nel superiore interesse del minore. Prova ne sia che ogni perplessità espressa dai colleghi sull'eventuale elusione del principio della certezza della pena e su possibili collegamenti tra detenute beneficiarie e criminalità organizzata o su conclamati comportamenti recidivanti di detenute rom, che sono la maggior parte delle destinatarie del provvedimento, ha trovato soluzione nell'affermazione del superiore interesse del minore, prevedendo la possibilità nei casi elencati che la custodia cautelare sia disposta in una casa famiglia protetta o in un istituto a custodia attenuata e che il minore infermo abbia diritto alla visita della madre detenuta, estendendo tutti i benefici anche ai padri di minori con madre deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza. Tutto ciò senza automatismi, ma lasciando al giudice la valutazione di ogni singolo caso.
E anche se 1'associazionismo e il volontariato si sono divisi nel giudicare il provvedimento, sappiamo che questa è la migliore sintesi politica e tecnica che si potesse raggiungere sulla materia in questo momento. Questo provvedimento sta già dispiegando effetti positivi grazie all'immediato impegno del Governo, che si sta interessando del caso segnalato dal senatore Perduca.
Il dato più interessante del provvedimento è la presa di coscienza, la soluzione culturale del problema, che sottende soluzioni significative che prevedono l'attribuzione di rilevanza giuridica anche a misure alternative alla detenzione.
Gli ICAM non saranno più sperimentali, ma sistematicamente presenti sul territorio, quasi a voler collocare non solo il bambino, ma anche la detenuta al di fuori del contesto di sovraffollamento, promiscuità e degrado, individuando nella funzione genitoriale, nella relazione affettiva della maternità, un primario mezzo riabilitativo.
L'analista junghiana milanese Lella Ravasi Bellocchio, realizzando alla fine il libro «Sogni senza sbarre», ha lavorato per due anni nel carcere di San Vittore, analizzando i sogni di detenute di diverse età ed estrazione, che lentamente si riconciliavano con se stesse e con la propria maternità, riflettendo sulla propria colpa e sul dolore del distacco dai figli: è innegabile che la maternità ed il ritornare a voler svolgere quel ruolo possa positivamente concretizzare 1'aspetto riabilitativo della pena.
Non posso comunque non farmi portavoce, in questa dichiarazione di voto positiva e convinta, delle perplessità sollevate con forza da alcuni colleghi del Popolo della Libertà che hanno voluto ricordare e sottolineare come, accanto alla legittima tutela dei minori e alle garanzie ad essi dovute, non possa mai essere eluso o anche semplicemente sbiadito quel cardine del nostro ordinamento che è la certezza della pena e il rispetto del diritto di ciascuno a pretendere che il colpevole saldi il suo debito con la società. Argomenti questi che aprono una lunga e complessa analisi dialettica del problema, che abbiamo preferito oggi superare nell'interesse di quei minori in età prescolare che attendono da noi, per il loro bene e il loro futuro, questo provvedimento.
Quei minori, e voglio infine toccare ancora queste corde, che hanno diritto, come dicevo all'inizio, a imparare ad ascoltare, a parlare, a camminare, a rispettare, a gradire o rifiutare, a desiderare, odiare, amare e che hanno certamente - sottolineo: certamente - diritto a sperare. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2568, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e della senatrice Baio).
Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1129 e 1137.
Discussione dei disegni di legge:
(1460) MICHELONI. - Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero
(1478) TOFANI e BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero
(1498) GIAI. - Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero
(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. - Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)
(1546) RANDAZZO ed altri. - Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero
(1557) PEDICA. - Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
(1990) CASELLI. - Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (ore 12,04)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore, senatore Tofani, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltà.
TOFANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame è un testo che risulta dall'unificazione dei numerosi disegni di legge presentati in materia di riforma della rappresentanza delle collettività italiane all'estero. È stato costituito in seno alla Commissione affari esteri un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. (Brusìo).
Signor Presidente, faccio fatica anche ad ascoltare le mie parole.
PRESIDENTE. Colleghi, a causa del brusìo il relatore non riesce neanche ad ascoltare le proprie parole. Vi prego di fare silenzio.
TOFANI, relatore. La ringrazio, signor Presidente.
Tra maggio e dicembre 2009 sono stati auditi il Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero; il ministro Carla Zuppetti, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri; la Consulta nazionale emigrazione; la Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; i rappresentanti delle Consulte regionali per l'emigrazione; i rappresentanti dei Comitati degli italiani all'estero; i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e, infine, una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Il testo unificato tiene pertanto conto sia del contenuto dei disegni di legge, sia delle audizioni e, in generale, del lavoro svolto dal Comitato ristretto. Esso affronta unitariamente la disciplina tanto dei Comitati degli italiani all'estero quanto del Consiglio generale degli italiani all'estero.
L'articolo 1 concerne l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero e individua differenti soglie minime di consistenza delle collettività italiane nel mondo, necessarie per procedere alla formazione di detti organismi.
All'articolo 2, mediante il sistema dei Comitati non elettivi, viene assicurata la rappresentanza anche delle comunità più piccole.
L'articolo 4 ridefinisce le funzioni e i compiti dei Comitati. In particolare, il comma 8 indica i contenuti della relazione annuale che ciascun Comitato è chiamato a redigere, per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Il comma 10, inoltre, stabilisce che le relazioni sono sottoposte al capo della rappresentanza diplomatica locale, il quale deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti.
L'articolo 5 stabilisce che in ciascun Paese in cui è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei Presidenti, detto Intercomites.
L'articolo 6 riguarda il bilancio preventivo dei Comitati e l'articolo 7 disciplina la composizione dei Comitati, la cui consistenza numerica varia da 9 a 18 membri, in relazione alla consistenza della comunità italiana di riferimento.
L'articolo 9 stabilisce la durata in carica dei componenti del Comitato, pari a 5 anni, e la decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.
L'articolo 10 riguarda la partecipazione ai Comitati, per cooptazione, di cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana.
L'articolo 12 riguarda il sistema elettorale dei Comitati, nell'ambito del quale è previsto il voto di lista, e individua al comma 8 le categorie di soggetti che non possono essere candidati.
L'articolo 14 disciplina la stampa e l'invio del materiale elettorale, e prevede in particolare, al comma 6, le modalità di invio delle schede elettorali da parte degli elettori, che tendono a impedire il verificarsi di abusi e disfunzioni.
L'articolo 15 concerne l'espressione del voto.
L'articolo 21 regola poteri e funzioni dell'esecutivo che ciascun Comitato elegge al proprio interno.
L'articolo 22 riguarda le sedute del Comitato e la validità delle deliberazioni e stabilisce, al comma 5, che alle sedute possano partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani, e non solamente quelli eletti nella circoscrizione Estero o appartenenti alle Commissioni affari esteri o ai Comitati per le questioni degli italiani all'estero dei due rami del Parlamento.
La seconda parte del testo unificato riguarda la disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. Essa intende tenere conto dell'introduzione del sistema di rappresentanza parlamentare degli italiani residenti nella circoscrizione Estero; inoltre, l'obiettivo è anche quello di delineare un organismo che si ponga quale anello di congiunzione tra istanze centrali e prerogative delle Regioni e degli enti locali in materia di raccordo con le comunità italiane nel mondo.
L'articolo 25 individua la composizione del Consiglio, che include 82 membri, del quale fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché i presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che i rimanenti membri del Consiglio siano eletti dagli Intercomites.
L'articolo 27 individua gli organi del Consiglio e l'articolo 32, al comma 2, prevede che possano essere invitati a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno.
Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione hanno riguardato principalmente la copertura finanziaria, oltre ai compiti e alle funzioni e agli organi del Consiglio generale degli italiani all'estero, con specifico riferimento ad un ritorno alla presidenza dell'assemblea plenaria del Ministro degli affari esteri. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.
MICHELONI (PD). Signor Presidente, con questo disegno di legge ci apprestiamo a riformare la rappresentanza di base territoriale degli italiani all'estero, che è stata istituita nel 1989 e all'epoca si chiamava COEMIT, e il Consiglio generale degli italiani all'estero. Questo lavoro è di grande importanza per la qualità generale della rappresentanza degli italiani all'estero, diventata necessaria dopo l'arrivo dei parlamentari della circoscrizione Estero nel Parlamento italiano.
Il lavoro svolto in Commissione sui vari testi e gli sforzi fatti dal relatore per trovare il maggior consenso possibile sul suo testo sono, ritengo, importanti e positivi per le nostre comunità italiane all'estero. Chiaramente, non c'è ancora un'intesa totale sul testo e oggi pomeriggio voteremo degli emendamenti, ma credo oggettivamente che, una volta votati gli emendamenti, potremo sperare in un risultato di qualità e costruttivo per tutti.
Stiamo facendo questo lavoro in un momento particolare per le comunità italiane all'estero: i COMITES sono prorogati ormai da due anni e stanno aspettando di andare alle elezioni e di rinnovarsi. Voglio dire qui con chiarezza che mi auguro che questo disegno di legge, che passerà alla Camera (siamo qui in prima lettura), possa essere rapidamente approvato, in modo da poter rinnovare i COMITES con questa nuova legge. Deve però essere chiara la posizione del Partito Democratico sul punto: non abbiamo alcun dubbio in merito alla necessità che entro la primavera dell'anno prossimo i COMITES siano rinnovati. La situazione è umanamente, oltre che politicamente, insostenibile. Mi auguro, ripeto, che il rinnovo si faccia con questa nuova legge e comunque, anche se il suo iter dovesse essere, per problemi vari, frenato alla Camera, è necessario andare al rinnovo dei Comitati nella prossima primavera.
Questo è un punto determinante, anche perché la situazione attuale non è solo quella di un semplice prolungamento di legislatura: i COMITES stanno subendo, come tutte le istituzioni, le stesse difficoltà del bilancio dello Stato: al pari di qualsiasi istituzione sul territorio nazionale, hanno subito tagli e riduzioni di finanziamenti per il loro funzionamento. Parliamo di organismi che vivono sul volontariato dei propri membri: non esistono gettoni di presenza e stipendi. Però almeno la copertura delle spese vive lo Stato deve garantirla, a questi Comitati, e oggi le difficoltà sono fortissime. Molti presidenti di COMITES, persone da anni al servizio delle collettività italiane all'estero, sono addirittura pensionati, e non sono in grado di far fronte a titolo personale al funzionamento dei COMITES. Siamo vicini a tale situazione. Ciò non è sostenibile, e colgo l'occasione per richiamare il Governo a riguardare questo comportamento nella gestione dei finanziamenti dei COMITES. Si tratta globalmente, per tutto il mondo, di una spesa dell'ordine di 2.200.000 euro, se non erro: dunque non stiamo parlando di cifre insostenibili. Però, su una cifra del genere fare un taglio o un congelamento del 10 per cento vuol dire mettere i Comitati, che, ripeto, fanno un lavoro importantissimo per la comunità, nella condizione di non poter nemmeno più pagare l'affitto della loro sede. È allora urgente riformare questa legge ed è urgente che il Ministero degli affari esteri prenda coscienza di tale situazione. Per meglio dire, visto che coscienza ne ha, occorre che risponda positivamente ai COMITES quando questi chiedono semplicemente di non subire ulteriori tagli o congelamenti dei loro finanziamenti.
In questo momento all'estero stiamo vivendo altri problemi, come quello della riduzione dei fondi per la diffusione della lingua e della cultura italiane. Abbiamo parlato in diverse occasioni di questo che per le nostre comunità rappresenta un vero problema. Il concetto che però vorrei far passare in quest'Aula è che ciò rappresenta un problema per l'Italia, perché la diffusione della lingua e della cultura italiane è un investimento per l'economia italiana. Lo sanno la Germania, la Francia e la Spagna (che versa in difficoltà economiche pari alle nostre, se non superiori), che per sostenere gli istituti deputati alla diffusione della loro lingua e cultura nel mondo non hanno ridotto, ma piuttosto incrementato, le risorse.
In particolare, come ho già ricordato in altre occasioni, la Francia spende circa mezzo miliardo di euro l'anno, la Germania 300 milioni, la Spagna - con le sue difficoltà - circa 250 milioni di euro. Tali Paesi vedono questa spesa come un investimento, mentre in Italia abbiamo difficoltà a salvare i corsi di lingua e cultura italiane.
Anche al riguardo dovremmo confrontarci e lavorare in uno spirito di ricerca del consenso e di una soluzione unitaria per riformare anche i sistemi di diffusione della lingua e della cultura italiane poiché, sicuramente, il sistema attuale, anche in questo caso, non risponde più ai bisogni e alla situazione della nostra collettività.
È urgente intervenire. I tagli sono già stati fatti e nonostante le difficoltà. Per fare un esempio, ricordo che vi sono insegnanti che tengono corsi di lingua e cultura italiana a Zurigo che, pur lavorando, non si vedono pagare lo stipendio da diversi mesi.
Contemporaneamente il Ministero degli affari esteri sta realizzando una ristrutturazione della rete consolare. Questo è un altro tema. Riconosco la necessità di ristrutturare la rete consolare, ma adesso si sta procedendo ad un ristrutturazione che non condividiamo nell'impostazione. Non nego che ve ne sia la necessità, ma la sovrapposizione di tutti questi elementi determina per noi un momento di grande difficoltà. La riforma non è la soluzione di questi problemi, ma una presa di coscienza, un segnale del Parlamento alle comunità italiane all'estero che cercano di prendere atto della trasformazione delle comunità italiane nel mondo.
Oggi più della metà dei nostri iscritti all'AIRE, più della metà dei cittadini che risiedono all'estero ma che posseggono un passaporto italiano sono nati all'estero; non si tratta più delle persone partite nel dopoguerra. Vi è stato un cambiamento profondo. E le persone nate all'estero, ma che vogliono mantenere il raccordo e i rapporti con l'Italia, rappresentano una vera risorsa per il Paese. Come lo sono stati prima i loro genitori con le rimesse, le presenti generazioni lo sono perché diventano, stanno diventando (ci sono fatti esemplari in tutto il mondo, non in pochi Paesi) classe dirigente dei Paesi dove sono nati. Dunque, per l'Italia poter mantenere rapporti economici, politici e culturali con questo mondo è sicuramente di grande importanza. È in questo senso che va la riforma che oggi noi ci accingiamo a votare.
Vi sono ancora delle divergenze. Mi auguro che il relatore e il Governo nelle prossime ore siano in grado di accogliere le proposte, costruttive e importanti, avanzate dalle opposizioni, perché l'auspicio è che questa legge possa essere votata con il maggior consenso possibile, per dare un segnale di attenzione alle nostre comunità.
Con riguardo all'intervento del relatore, vorrei rilevare due punti estremamente importanti. I COMITES oggi, come ho già anticipato, svolgono un lavoro straordinario perché in certe zone sono l'unico punto di riferimento delle nostre comunità, in altre l'organo rappresentativo del mondo associativo che ha eletto i suoi rappresentanti. Però, il loro lavoro e la loro funzione sono oggi legati solo alla sensibilità del console di riferimento, e questo non è più possibile. Con questo disegno di legge si riconosce invece una grande valenza al lavoro dei COMITES, che restano comunque degli organi consultivi, di indirizzo, chiamati a dare indicazioni alla politica e all'amministrazione sui bisogni delle comunità: non sono dunque organi decisionali o con poteri di gestione, ma, quando dicono qualcosa, qualcuno deve ascoltarli.
Con questo provvedimento non si tratta quindi di sancire l'obbligo di ubbidire ad un ordine preveniente dai COMITES, perché non è questa la funzione di tali organismi, ma piuttosto di riconoscere loro il diritto ad avere una risposta ai quesiti che sollevano, sia da parte delle rappresentanze diplomatiche, che da parte del Ministero degli affari esteri: ritengo che sia un passo in avanti assolutamente straordinario nel riconoscimento del valore che si dà a questi organismi, pur nel rispetto dello spirito iniziale degli anni Ottanta, che è quello di avere degli organismi di rappresentanza.
Mi soffermerò qui solo su alcuni aspetti principali, rinviando poi per i dettagli alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.
Per quanto riguarda innanzitutto il Consiglio generale degli italiani all'estero, esso ha avuto in questi anni un merito importante: quello di mantenere vivo nel dibattito politico italiano - sia pur sempre con molte difficoltà, dobbiamo riconoscerlo - l'interesse per il tema degli italiani all'estero. Questo è stato il risultato del lavoro dei 60 rappresentanti di tutto il mondo che compongono il Consiglio.
Sin dalla sua nascita, ed ancora oggi, il Consiglio è composto da 29 membri di nomina governativa, che rappresentano il cosiddetto mondo sociale e civile: tra essi sono presenti i rappresentanti dei partiti politici, dei sindacati, degli imprenditori, delle cooperative, dell'informazione e così via. Con il disegno di legge al nostro esame si propone una visione molto più alta del Consiglio generale. Si conferma innanzitutto la nomina dei rappresentanti secondo le popolazioni residenti nei vari Paesi di emigrazione, ma si fa un bel passo in avanti: se infatti oggi all'interno del Consiglio generale sono rappresentate 22 Nazioni, con questo disegno di legge si prevede che ne siano rappresentate invece oltre 35, avendo così un quadro molto più ampio. Questo è un altro degli aspetti positivi legati alla nuova disciplina relativa alla composizione del Consiglio generale.
Si prevede inoltre, in luogo della presenza dei 29 componenti di nomina governativa, la partecipazione al Consiglio generale degli assessori regionali per l'emigrazione o, in mancanza degli assessori, dei Presidenti di Regione. Questo vuol dire creare un luogo in cui una o due volte all'anno gli italiani all'estero si confrontano e discutono di indirizzi politici - non debbono deliberare, non sono dei legislatori - con lo Stato, inteso nel suo senso più ampio e più alto. Saranno presenti dunque in quel Consiglio i Ministri, il Governo ed anche il Parlamento - ma senza diritto di voto - e, soprattutto, ci saranno le Regioni. Oggi abbiamo infatti come interlocutore il Ministero degli affari esteri, con il quale siamo praticamente quasi sempre in conflitto, e questo non perché il Ministro sia cattivo, ma perché il nostro Ministero degli affari esteri è uno di quelli con le minori risorse a disposizione (credo che siamo allo 0,11 del PIL, e non riusciamo ad aumentare questa percentuale); ci si dimentica forse però un po' troppo facilmente che le Regioni spendono molto di più per gli italiani all'estero e hanno risorse superiori a quelle del Ministero.
Con il provvedimento in esame l'obiettivo è quello di creare dunque un luogo unico dove queste politiche si possano coordinare, chiaramente nel rispetto dell'autonomia di ogni Regione, in modo da evitare che vi siano quei trattamenti differenziati che oggi ricevono i nostri connazionali all'estero, a seconda che provengano da una Regione piuttosto che da un'altra.
Mi pare che questo sia un punto estremamente qualificante della riforma, perché il Consiglio generale, da luogo molto particolare e chiuso in sé stesso (come è oggi), diventerà un organo di rappresentanza dove l'insieme dello Stato dialoga con i rappresentanti eletti degli italiani all'estero.
Senza voler anticipare una riforma dello Stato, credo che, poiché si sta lavorando sul federalismo fiscale, mettere insieme le Regioni, i rappresentanti delle comunità e lo Stato centrale rappresenti un passo che va nella logica di un'organizzazione federale della Repubblica.
Questi sono i punti qualificanti, ma - ripeto - ve ne sono altri che illustreremo nel corso della presentazione e votazione degli emendamenti.
Mi auguro che oggi con la sensibilità necessaria, che chiedo al relatore (che d'altra parte ha già in più occasioni, nel lavoro svolto all'interno del Comitato ristretto, dimostrato di avere) e soprattutto al Governo, vengano accolti gli importanti emendamenti presentati dalle opposizioni. Ricordo, infatti, che il provvedimento in esame è di iniziativa parlamentare. Oggi ci troviamo nella condizione di svolgere veramente il nostro lavoro di senatori della Repubblica. Il parere del Governo sarà sicuramente determinante su ogni emendamento, ma ripeto che si tratta di una nostra iniziativa; credo dunque che dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, giacché non è un provvedimento che viene dal Governo e che quindi potrebbe aprire qualche strumentalizzazione, qualunque essa sia. Così non è (e lo ribadisco ancora una volta): è un provvedimento di nostra iniziativa. Quindi faccio un richiamo a tutti i colleghi affinché nella seduta pomeridiana ascoltino le argomentazioni di tutti sui vari emendamenti, e poi votino di conseguenza. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Carlo Antonio Pilati» di Cles, in provincia di Trento. A loro va il saluto dell'Assemblea. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990 (ore 12,29)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggetto della presente discussione è reputato da me e dal Gruppo dell'Italia dei Valori di estrema importanza.
Si tratta, infatti, di un disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea dopo due anni di lavoro in 3a Commissione permanente, all'interno della quale ci siamo ritrovati ben sette disegni di legge, presentati dai senatori di tutti i Gruppi parlamentari, che riguardano tale tematica. Tra questi naturalmente vi è anche quello presentato dal Gruppo Italia dei Valori, a mia firma.
Il fine ultimo che ha accomunato tutti i disegni di legge è stato quello di riformare la disciplina degli italiani residenti all'estero, soprattutto nella prospettiva della semplificazione e dell'efficienza delle forme e degli istituti di rappresentanza degli stessi, ovviamente promuovendo una più efficace tutela degli italiani residenti all'estero, dei loro interessi e dei loro diritti.
Tra i testi esaminati, l'Atto Senato n. 1557, a mia firma, ha sicuramente rappresentato la novità più significativa e - aggiungerei, proprio per eliminare le ipocrisie che più avanti commenterò - anche coraggiosa. La proposta dell'Italia dei Valori si caratterizza per due punti essenziali: il primo è la soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (il cosiddetto CGIE); il secondo è il trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, generando così uno spostamento di talune attribuzioni più a ridosso degli italiani residenti all'estero.
L'operazione, tra l'altro (e trattasi di un aspetto che non credo sia trascurabile vivendo ormai da anni una crisi economica), genera un significativo risparmio economico.
Occorre innanzitutto, Signor Presidente e colleghi, chiarire che la disciplina del settore tutt'oggi in vigore è regolata da due leggi: la prima è relativa ai Comitati degli italiani residenti all'estero, i cosiddetti COMITES; la seconda, la legge n. 368 del 1989, è relativa invece al Consiglio generale degli italiani all'estero, cosiddetto CGIE.
Da un attento esame del testo delle due leggi emerge, ictu oculi, una sostanziale identità di compiti e funzioni in capo ai due organismi. Entrambi infatti vengono qualificati dalla relativa legge come organi di rappresentanza degli italiani all'estero (sia dalla legge sui COMITES sia dalla legge sul CGIE). L'inutilità di questa doppia funzione, più volte da me dichiarata anche nella sede del CGIE, che si riunisce una volta all'anno presso il Ministero degli affari esteri, è lampante e purtroppo la si ritrova, seppur mitigata, anche nel testo licenziato dalla Commissione. Di questo punto però parlerò in seguito, signor Presidente e colleghi.
Venendo al contenuto del provvedimento all'esame oggi, il cosiddetto testo A, si evidenza come lo stesso sia composto di due capi: il primo relativo alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero; il secondo alla disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero.
All'articolo 1 si prevede l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero, prevedendo che il numero minimo di italiani residenti necessario all'istituzione di suddetti comitati sia pari a 20.000 persone in Europa, 15.000 nelle Americhe, 10.000 in Asia e Oceania e 5.000 in Africa. Ai sensi del successivo comma 4 è comunque garantita l'istituzione di un Comitato in ogni Paese ove ci siano almeno 5.000 abitanti. Sono inoltre previsti Comitati non elettivi (articolo 2), laddove non è possibile procedere all'elezione del Comitato.
La proposta di riforma sottoposta oggi alla nostra attenzione demanda poi ad un successivo decreto ministeriale (articolo 3), da adottarsi entro 180 giorni dalla promulgazione della legge medesima, l'identificazione delle sedi dei Comitati da istituire e l'individuazione del numero dei componenti di ciascun Comitato.
Negli articoli 4 e 5 sono invece disciplinati le funzioni ed i compiti dei Comitati e del Comitato dei presidenti, cosiddetto Intercomites.
Come riportato al comma 1 dell'articolo 4, «i Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime». Desidero sottolineare come il testo così approvato dalla Commissione sia peraltro il risultato di un emendamento proprio del Gruppo dell'Italia dei Valori.
I Comitati contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale della comunità di riferimento e possono presentare proposte e progetti alla rappresentanza diplomatico-consolare, la quale ultima dovrà indire periodiche riunioni. Più nel dettaglio, i Comitati potranno cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti in materia di lavoro, in riferimento alle singole legislazioni nazionali dei Paesi che li ospitano, nonché segnalare all'autorità consolare le violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario, che possano danneggiare i cittadini italiani. Infine, i Comitati redigono una relazione annuale in merito alle attività svolte, oltre che il bilancio preventivo di cui articolo 6, che, come è ovvio, sarà principalmente rappresentato dalla spesa dei contributi del Ministero degli affari esteri.
Come sopra citato, all'articolo 5 si prevede altresì l'istituzione del Comitato dei presidenti, o Intercomites, all'interno di ciascun Paese nel quale ci sia più di un Comitato. Esso è costituito da due membri per ciascun Comitato; elegge all'interno un presidente, si riunisce due volte l'anno ed elegge i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Gli articoli dal 7 al 13 contengono le disposizioni relative alla composizione del Comitato e l'eleggibilità, l'elettorato attivo, la durata in carica e la decadenza dei componenti, l'indizione delle elezioni, il sistema elettorale e la formazione delle liste.
Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono disposizioni circa l'invio e la stampa del materiale elettorale, la modalità di voto, la costituzione dei seggi e le operazioni di scrutinio. Sento subito la necessità di evidenziare in proposito che gli articoli sopra elencati sono relativi ad operazioni che potrebbero essere evitate semplicemente con un click, visto che viviamo ormai in un periodo dove l'informatizzazione regna sovrana. Mi riferisco alla e-mail certificata, con la quale esprimere il proprio voto; un click che permetterebbe un notevole risparmio economico. È ovvio come questa sia una doverosa proposta del Gruppo dell'Italia dei Valori, da sempre contrario ad ogni spreco delle risorse economiche pubbliche.
Venendo al capo II all'articolo 24, poi, si dispone che il Consiglio generale degli italiani all'estero sia «l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità» medesime. Ad esso è demandato il compito di «rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia».
Devo ribadire che in questo capo sono contenute altre dichiarazioni di principio circa i compiti da svolgere, ma tutte risultano essere una mera ripetizione di quanto già previsto per i COMITES, oltre che già tra le attribuzioni dei parlamentari eletti all'estero. Cercherò di sintetizzare anche questo aspetto, ma nel caso in cui non dovessi riuscirci, chiedo l'autorizzazione alla Presidenza di consegnare il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
PEDICA (IdV). La ringrazio, signor Presidente.
Il Consiglio generale degli italiani all'estero è composto da 82 membri: ne sono membri di diritto i presidenti degli Intercomites, i presidenti dei Comitati italiani all'estero i Paesi con un solo Comitato, i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente dell'ANCI e quello dell'UPI; i rimanenti membri sono eletti dagli Intercomites.
Il Consiglio, nonostante la pochezza dei compiti e delle funzioni, attribuitigli avrà a sua volta un presidente, un vice presidente vicario e tutta una serie di altri incarichi e organi. Ma non è ancora finita: è infatti prevista anche una segreteria del Consiglio presso il Ministero degli affari esteri. Il disegno di legge in discussione dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel bilancio dello Stato.
Dopo l'analisi del disegno di legge, desidero esporre i rilievi critici mossi dal mio partito.
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», recita l'articolo 67 della nostra Carta costituzionale, e la legge n. 459 del 2001, istitutiva ed attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, è la naturale manifestazione di quel principio costituzionale: si individua infatti nel parlamentare in genere il rappresentante erga omnes delle comunità italiane radicate fuori dai nostri confini.
Per quanto ci riguarda, attualmente COMITES e CGIE sono, nella sostanza, organismi doppioni. Sono inutili, sottolineo. Riuscire ad individuare una loro utilità pratica risulta seriamente difficile e complesso: considerate pertanto le loro sostanziali identità funzionali tra COMITES e CGIE, sarebbe da preferire l'eliminazione di quest'ultimo organismo a vantaggio del primo, con l'attribuzione ai parlamentari esteri di effettivi e concreti compiti di raccordo con le istituzioni centrali; altrimenti, non riesco a capire perché abbiamo votato la legge che ha permesso l'elezione dei parlamentari che rappresentano gli Italiani all'estero.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo quindi che l'elezione di questi parlamentari faccia venir meno l'utilità, appunto, del CGIE: per l'Italia dei Valori è inutile tenere in vita enti doppioni, soprattutto se comportano spese ulteriori.
Mi avvio alla conclusione, ricordando che, essendo il testo integrale del mio intervento più lungo del tempo che ho a disposizione per leggerlo in quest'Aula, lo consegnerò appena avrò terminato quest'ultima pagina.
La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato modo di completarne la lettura almeno nelle sue parti essenziali, contenenti il cuore dell'opinione del mio Gruppo. Ad opinione dell'Italia dei Valori, l'eliminazione del CGIE, il rafforzamento delle funzioni e del ruolo dei COMITES, in sinergia con le rappresentanze consolari territoriali, la ufficializzazione e la istituzionalizzazione di mansioni effettive per i parlamentari eletti all'estero, in quanto oggi esistenti, nelle materie riguardanti la collettività italiana all'estero, sono le direttrici su cui muoversi, indirizzando in maniera organica la riforma del sistema della rappresentanza delle collettività degli italiani all'estero.
Per i motivi che ho elencato, dopo aver contribuito - con l'approvazione in Commissione di alcuni emendamenti - all'implementazione del ruolo dei COMITES chiediamo che vi sia un'ulteriore riflessione su questo argomento, anche per vedere cosa accadrà oggi in sede di esame degli emendamenti. Abolire un doppione credo sia un dovere istituzionale. Non solo ha un senso, ma costituisce anche un risparmio economico per il nostro Paese vista la situazione attuale che ci vede affrontare non con il sorriso i problemi economici e una distribuzione di risorse a due organismi che svolgono lo stesso mestiere. Vedremo se nel pomeriggio si svolgerà nel merito un ragionamento.
Mi auguro che comunque tutto questo porti ad una nuova pagina sui problemi degli italiani all'estero e ad nuova pagina di rappresentanza dei nostri parlamentari, perché se siedono in quest'Aula un compito ce l'hanno, non solo quello di sedere tra questi banchi o tornare a casa. Avranno un compito più istituzionale, più serio, più rappresentativo e sicuramente meno dispendioso. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.
FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il relatore per la puntuale e dettagliata relazione che abbiamo testé ascoltato. Proprio perché l'abbiamo ascoltata, e in virtù della sua precisione, non vorrei essere ripetitivo. Pertanto, consegnerò il testo del mio intervento, soffermandomi solo su alcuni aspetti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
FILIPPI Alberto (LNP). Complimenti anche al gruppo di lavoro della 3a Commissione, ai contributi forniti dalle opposizioni, in modo particolare dell'esperto senatore Micheloni. Mi associo al suo auspicio di arrivare ad innovare la materia, che effettivamente necessita di cambiamenti, soprattutto alla luce della novità avvenuta: mi riferisco al fatto che gli italiani all'estero hanno i loro rappresentanti parlamentari.
Il mio auspicio è anche di trovare la cosiddetta quadra in vista della discussione di oggi pomeriggio sugli emendamenti.
Dobbiamo tener presente che il lavoro è stato importante, che non è durato poco. Esso è stato realizzato tutti insieme, ascoltando le opposizioni e facendo tesoro di tutti i contributi. Di questo deve essere dato atto al relatore e al Governo.
Condivido anche in parte alcune osservazioni riportate dal senatore Micheloni, ricordando però che, se è vero che ci sono pochi soldi, proprio per questo motivo il loro impiego deve essere razionalizzato quanto più possibile, riducendo la portata di situazioni di sperpero.
Ricordo ora alcuni emendamenti proposti dalla Lega Nord, in modo particolare riguardanti la certezza del voto. Una proposta riguarda l'articolo 12, e mira sostanzialmente a sostituire il voto per corrispondenza. Questo sarebbe l'obiettivo forse più importante per una maggiore trasparenza al fine di evitare eventuali irregolarità che potrebbero generarsi, ovviamente, nel caso di difficoltà di natura tecnica, perché dobbiamo fare i conti con ciò che è possibile realizzare. Sono stati presentati altri emendamenti, due in particolare: una proposta emendativa prevede la possibilità di inserire nel tagliando il numero del documento e la firma in calce al nominativo di colui che vota, l'altra è tesa a prevedere una fotocopia del documento. Mi verrebbe da dire che si potrebbero quasi "mixare", quindi riformulare, ed inserire la fotocopia del documento firmato dall'interessato. Si potrebbero unire questi due emendamenti, ovviamente nel caso in cui il precedente non possa, soprattutto per motivi tecnici, essere fin da subito approvato.
Rimando anch'io l'approfondimento di tale argomento nel corso della presentazione e della votazione degli emendamenti e in sede di dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO (PD). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo che tutti i colleghi conoscano - chi più, chi meno - l'esistenza dei COMITES, ossia i Comitati degli italiani all'estero, operanti nelle circoscrizioni consolari di tutto il mondo dove si registra una presenza italiana di prima, seconda e successive generazioni di rilevanti proporzioni. Parimenti credo sia altrettanto nota l'esistenza di un'altra entità istituzionale, il CGIE, ossia il Consiglio generale degli italiani all'estero, risultante dall'unione dei componenti eletti con elezioni di secondo grado, sulla base dei COMITES e delle collettività di riferimento, e di 19 componenti, una minoranza, di nomina governativa.
Se al contempo si tiene presente che ormai da due legislature - la XV e quella attuale - si ha una rappresentanza parlamentare diretta degli italiani nel mondo, si può constatare quella che non esito a definire una armonica stratificazione di tre moduli, di tre articolazioni di strutture rappresentative elettive, che soddisfano le esigenze e le aspettative degli oltre quattro milioni di cittadini italiani residenti al di fuori dei confini della penisola, con l'esercizio dei più elementari ed inalienabili diritti democratici di ogni popolo, in Patria e all'estero.
Il disegno di legge in esame viene ovviamente ad operare quelle modifiche, quegli aggiornamenti ed adeguamenti alle mutevoli circostanze politiche, economiche e sociali a cui sono soggette in pratica tutte le leggi. Il collega Micheloni ha delineato un quadro sommario dei punti essenziali di queste modifiche, lasciando comunque integre le rappresentanze degli italiani all'estero attualmente vigenti. Mi auguro che dette modifiche, di cui parleremo più dettagliatamente nel corso del pomeriggio, siano accettate e che il disegno di legge possa arrivare in porto, poiché le attese e le esigenze delle collettività italiane all'estero sono di una tale evidenza da non potersi più ignorare o sottovalutare.
Occorre ricordare in questo senso che ci sono state e restano delle divergenze di opinioni e pareri sulle necessità degli italiani all'estero, divergenze tra i parlamentari eletti all'estero, a contatto diretto con quelle realtà, e i parlamentari eletti sul territorio nazionale. Non credo che questo sia un problema insormontabile. Si potrà arrivare ad una sintesi, così come ad una felice sintesi di tutte le proposte è arrivato il relatore, con il quale bisogna effettivamente complimentarsi e che bisogna ringraziare per un lavoro ingrato ma estremamente fruttuoso.
Quindi mi auguro che si possa affrontare la modifica dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero) e del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) con una certa tranquillità e con una soddisfazione legittima, morale, di tutti coloro i quali si sono applicati a questo compito di riformare gli enti di rappresentanza degli italiani nel mondo. Toccheremo i vari punti all'ordine del giorno man mano che si presenteranno nella seduta di questo pomeriggio, però desidero puntualizzare un aspetto particolare: vi è una proposta di abolizione del Consiglio generale degli italiani all'estero, uno di quei tre strati della rappresentanza degli italiani all'estero, che secondo me non dovrebbe essere in alcuna maniera mutilata o abolita. Si tratta ovviamente di una proposta estrema - qualcuno dice estremistica - alla quale ci opporremo con tutti i mezzi che saranno a nostra disposizione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.
FANTETTI (PdL). Signor Presidente, egregi colleghi, rappresentante del Governo, arriva oggi in Assemblea al Senato della Repubblica, dopo una lunga gestazione in Commissione, un provvedimento particolarmente importante per noi italiani all'estero. L'Atto Senato 1460 alla vostra attenzione, infatti, incide profondamente su ben due delle tre rappresentanze elettive della cosiddetta "Altra Italia" all'interno delle istituzioni della Repubblica italiana: i COMITES (Comitati degli italiani all'estero) e il CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero).
Prima di esporre alcune considerazioni politiche che come eletti della circoscrizione Estero abbiamo maturato su questo provvedimento, mi si consenta di ricordare brevemente la ratio storica sottostante a queste specifiche disposizioni legislative. Il nostro amato Paese è stato protagonista nella sua storia contemporanea di un fenomeno migratorio senza eguali al mondo, sia per quantità che per durata e diversità. Gli italiani sono emigrati - o meglio sono dovuti emigrare - praticamente da ogni regione del Paese, in ondate migratorie che si sono succedute per oltre un secolo (e proseguono tuttora), e sono andati in tutte le parti del mondo. Nessun altro Paese al mondo ha vissuto un simile fenomeno. Il comune denominatore di tante diverse esperienze migratorie sono stati due fattori: primo, il bisogno di partire; secondo, la pressoché totale mancanza di considerazione da parte dello Stato italiano.
A porre fine a questo secondo aspetto, indegno della storia e della cultura dell'Italia, sono finalmente intervenute le disposizioni legislative che hanno riconosciuto ed istituzionalizzato la presenza degli italiani all'estero: la legge n. 205 del 1985, istitutiva dei COMITES, la legge n. 368 del 1989, istitutiva del CGIE, le leggi costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001 e la legge n. 459 del 2001, cosiddetta legge Tremaglia. Il principio cardine di tutte queste misure sta nel riconoscimento della consequenzialità dei diritti politici di elettorato attivo e passivo al possesso della cittadinanza e nazionalità. Non si consegue il diritto-dovere di votare in ragione del censo o di quante tasse si pagano; non lo si fa sulla base della conoscenza della società o della politica italiana, non sulla base del sesso, non sulla base della religione e non lo si fa sulla base della residenza. All'estero come in Italia è l'essere cittadini italiani che dà diritto all'elettorato attivo e passivo.
Come spesso capita in Italia, però, da una situazione di emergenza istituzionale (quella creata appunto dal colpevole diniego del riconoscimento del fenomeno migratorio), siamo passati ad una sorta di accelerazione in avanti, che ha prodotto in pochi anni non solo l'istituzionalizzazione di rappresentanze elettive locali degli italiani all'estero, i COMITES, ma anche una loro rappresentanza parlamentare nella cosiddetta circoscrizione Estero. A tale riguardo, appare ora come particolarmente importante per il ragionamento che si intende svolgere mettere in luce un aspetto fondamentale di tali rappresentanze, ovvero il loro criterio di selezione democratica. Il carattere elettivo delle rappresentanze degli italiani all'estero riguarda infatti sia i livelli base che quelli massimi. Ed infatti, data la stessa origine elettorale e la stessa tecnica di selezione, sono solo i quorum di successo elettorale a distinguere i consiglieri COMITES dai parlamentari eletti ex lege n. 459 del 2001.
Il criterio democraticamente elettivo non riguardava invece in toto il livello intermedio del CGIE, nella cui composizione attuale oltre un terzo dei componenti non sono eletti, bensì nominati. La legge di riforma oggi all'attenzione del Senato della Repubblica interviene opportunamente e limita i nominati ai soli rappresentanti di Regioni e Province autonome ed ai presidenti di ANCI e UPI (Comuni e Province) e dunque ripristina il principio elettivo, tanto democraticamente caro a noi italiani all'estero, anche all'interno del CGIE. Non è cosa da poco. La natura democratico-elettiva di questi enti, regolati da leggi dello Stato italiano ed in tutto titolati a fregiarsi del rango di istituzioni della Repubblica, è infatti talmente forte da legittimarli anche al di fuori dei confini sovrani dello Stato e della legislazione italiana.
Al riguardo, è bene non sfugga a nessuno che, a differenza delle rappresentanze diplomatico-consolari che costituiscono propaggini statuali all'estero tradizionalmente riconosciute dal diritto internazionale, le rappresentanze COMITES sono in realtà accettate all'interno di sistemi sovrani terzi rispetto al nostro solo in quanto ritenute degne e compatibili con i locali criteri giuridici di rappresentanza democratica di interessi collettivi e legittimi. La proiezione del vigore legislativo italiano in ambiti giuridico-territoriali esclusi dalla nostra sovranità, cioè tutti quelli della cosiddetta circoscrizione Estero, non sarebbe possibile se ivi non si riconoscesse più o meno esplicitamente la coerenza di tali dispositivi con i locali principi di gestione democratica della res publica.
I COMITES, illustri colleghi, non sono e non saranno mai un mero consesso consultativo del Ministero degli affari esteri italiano; non lo sono per la legge italiana e non lo sono per le autorità dei luoghi nei quali esplicano la loro meritoria attività. Sono molto più importanti, per fortuna! Basti pensare che, addirittura, diversi Laender tedeschi, oltre a consentire l'esistenza dei COMITES italiani sul loro territorio, considerano i vertici da loro selezionati democraticamente, i cosiddetti Intercomites, come i legittimi interlocutori istituzionali delle comunità italiane ivi residenti. Ai fini della gestione della locale res publica sono loro e non l'ambasciatore rappresentante del Governo italiano a Berlino a rappresentare gli italiani ivi residenti, perché anche secondo la legge tedesca quelle rappresentanze locali sarebbero selezionate con le stesse procedure democratiche.
In Svizzera, di recente, in seguito all'attività di lobbying politica esercitata dai COMITES locali, il cantone di San Gallo è tornato indietro sulla decisione di tagliare i fondi per i corsi di lingua italiana riconoscendo, per gli stessi motivi sopra detti, a quegli interlocutori istituiti con legge italiana la dignità di rappresentanza di interessi locali svizzeri. Ecco dunque perché il criterio di selezione democratica è talmente importante, ecco perché noi italiani all'estero siamo fieri che esso informi di sé ogni nostra istituzione ed ecco perché il sistema istituito dal legislatore italiano può trovare piena applicazione anche all'estero.
Ora però permettetemi di aggiungere che le tout se tiens, il tutto si tiene! Quindi, se da una parte celebriamo la selezione democratica, dall'altra non possiamo ipocritamente disconoscere la natura anche politica di quelle rappresentanze e la relativa opzione di elettorato sia passivo che attivo. Voglio dire che non ci dovrebbe essere niente di sorprendente o scandaloso se, in futuro, la selezione delle rappresentanze istituzionali locali degli italiani all'estero avvenisse anche per il tramite della condivisione politica di programmi proposti da partiti, oltre che da associazioni, sindacati, patronati, chiese, scuole e così via. II criterio di selezione democratica deve continuare ad essere l'unico faro, il limite non oltrepassabile. Ma all'estero come in Italia, a livello locale come a livello superiore, l'opzione politica deve potersi esplicare liberamente e non essere tarpata dall'ipocrisia - quella sì, poco democratica - dell'esclusiva rappresentanza di tali interessi in capo a tutte le forme di libera associazione tranne la forza politica.
Ecco perché noi rappresentanti parlamentari del Popolo della Libertà eletti nella circoscrizione Estero abbiamo presentato alcuni emendamenti in Commissione (ed in mancanza della loro accettazione li riproponiamo in Assemblea) diretti a salvaguardare questa possibilità e ad ascrivere al criterio della selezione democratica l'affermarsi, anche nelle future rappresentanze degli italiani all'estero, di posizioni e progetti politici propri della forza politica nella quale ci identifichiamo e nella quale, sia detto per inciso, si identifica la maggioranza relativa degli italiani. Invero, sembrerebbe assurdo non poterlo fare, oltre che ipocrita non vedere quanto «politiche» siano già le istanze presentate e rappresentate in quei consessi, anche se da parte di comunità sociali che non si proclamano partiti. Sarebbe altresì incomprensibile stabilire una crasi nella altrimenti logica e funzionale struttura piramidale della rappresentanza degli italiani all'estero, che parte dai COMITES e prosegue con gli Intercomites, il CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) e la rappresentanza parlamentare ai sensi della legge n. 459 del 2001, in modo coerente e raccordato. Dall'accettazione o meno di queste legittime e motivate istanze dipende, in ultima analisi, il nostro giudizio definitivo (e il conseguente voto) su questo provvedimento.
Dopo oltre un anno di gestazione in Commissione e dopo aver creato, in base a questo travaglio parlamentare, una situazione politicamente difficile sul territorio della circoscrizione Estero, che è culminata già da un anno nel rinvio forzato del rinnovo elettorale dei COMITES, sarebbe a nostro avviso certamente un peccato non potersi avvalere di questa opportunità riformatrice, per agevolare anche questo sviluppo. Certamente sarebbe poi compito dell'altro ramo del Parlamento analizzare nuovamente questi aspetti. Magari, sua maestà il bicameralismo potrebbe infine sortire il risultato auspicato; ma spostando ulteriormente in avanti nel tempo l'approdo finale si corre il rischio di mettere a repentaglio anche la scadenza del 2012 per il rinnovo dei COMITES con la nuova legge e questo, certo, non farebbe onore a nessuno. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Sulla crisi dei cantieri navali di Riva Trigoso
PINOTTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINOTTI (PD). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola: ne approfitto per portare all'attenzione sua - poi lo riporterò anche all'attenzione del Ministro competente - un tema molto sentito nella mia Regione, ovvero la situazione della Fincantieri.
Sulla questione dei cantieri navali presenti in Liguria il ministro Romani si era espresso durante un question time alla Camera dei deputati, prevedendo un ridimensionamento molto forte del cantiere di Riva Trigoso e immaginando che la parte navale passasse allo stabilimento di Muggiano. A seguito di questa risposta c'è stata una sollevazione dei lavoratori e delle istituzioni locali, a cui è seguita una rettifica da parte del Ministro, che ha detto sostanzialmente che la situazione di tale cantiere non sarebbe stata rivista; anzi, da parte dei parlamentari della Regione - anche di quelli della maggioranza - c'è stata addirittura una richiesta di eventuali dimissioni del Ministro qualora tale operazione dovesse invece essere compiuta.
Dunque ho ripresentato un'interrogazione sul tema al ministro Romani, a cui ha risposto il sottosegretario Saglia che, a differenza di quanto affermato dal Ministro nelle dichiarazioni pubbliche e invece in continuità con quanto risposto durante il question time dallo stesso ministro Romani, ha nuovamente riproposto il problema del cantiere navale di Riva Trigoso, prevedendo che verrà fortemente ridimensionato e che la parte navale passerà allo stabilimento di Muggiano. Peraltro, il cantiere di Riva Trigoso è quello che, dal punto di vista della produttività, può vantare i migliori risultati.
Preannuncio dunque che presenterò nuovamente un'interrogazione per capire se tra quello che ufficialmente dice il Governo nelle risposte agli atti di sindacato ispettivo e quello che invece viene detto ai giornali e nelle assemblee pubbliche dagli esponenti del Governo e della maggioranza ci possa essere finalmente un filo conduttore comune. Questo tema riguarda il lavoro e desta preoccupazione nei lavoratori, nelle famiglie e complessivamente nell'intero territorio, e dunque non è un tema su cui si possano giocare partite poco serie. (Applausi dei senatori Biondelli e Tonini).
Sul taglio dei fondi destinati dalla Regione Piemonte ai servizi per le disabilità
BIONDELLI (PD). Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione su una lettera che ho ricevuto da parte di un'associazione di genitori di bambini autistici. Sono molte le associazioni in Italia, ma questa ed altre il 5 aprile manifesteranno a Torino davanti al Consiglio regionale chiedendo maggiore attenzione al problema.
Purtroppo i tagli decisi dal Governo e dalla Giunta Cota in materia di disabilità sono davvero insostenibili. Tagliano quel poco che questi soggetti erano riusciti ad avere, vale a dire un sostegno consistente nell'educatore a domicilio. Chiedono pertanto attenzione, e andranno a manifestare pacificamente a Torino, partendo da Novara. In sostanza, in questa lettera dicono che i loro figli non possono difendersi, e quindi tocca a loro farlo, e lo faranno pacificamente.
Signor Presidente, se su tali questioni un Governo e un Consiglio regionale tagliano su tutto, mettendo a dura prova i disabili, credo non si possa parlare di un Paese civile. In passato ho presentato una mozione sull'autismo, condivisa da tutti i Gruppi, che prevedeva un percorso e conteneva una relazione elaborata dai genitori di ragazzi autistici. Chiedo davvero attenzione al Governo e alla Giunta regionale Cota, che su questo problema sta agendo in maniera deleteria. (Applausi del senatore Garraffa).
Sul futuro occupazionale dei lavoratori del call center INPS di Palermo
GARRAFFA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARRAFFA (PD). Signor Presidente, questa è una storia di ordinari licenziamenti, quelli silenti che non hanno voce. Il call center INPS di Palermo ha svolto la propria attività per dieci anni continuativi, da ottobre 2000 a settembre 2010, con lavoratori appartenenti alla Getek ICT srl. Dal 2003 ha gestito in esclusiva le richieste dell'utenza pervenute tramite posta elettronica attraverso il servizio «INPS risponde», accessibile dall'utenza dal sito Internet www.inps.it, del quale il call center di Palermo si è occupato sin dalla nascita, considerato fiore all'occhiello per l'Istituto, enunciato nella classifica pubblicata nel 2008 sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione fra le Cento storie di buona pubblica amministrazione, per il quale sono state lavorate oltre 2.000 e-mail giornaliere.
Dal 2005 il call center diventa a tutti gli effetti uno sportello virtuale per INPS, a cui si aggiunge anche INAIL (20 per cento delle attività totali), gestendo direttamente le telefonate provenienti dall'utenza tramite il numero verde 803164 attualmente in esercizio. Telefonando a tale numero, l'utente espone all'operatore del call center integrato la propria richiesta, che può essere di natura previdenziale e o assicurativa, ottenendo nel 70-80 per cento dei casi risposta esaustiva, risultato evidenziato dal ministro Brunetta collocando l'efficienza del call center ai primi posti della classifica della pubblica amministrazione. Il restante 20 per cento viene inoltrato alla sede competente, che prende in carico la richiesta.
Nel corso del tempo il call center si è adeguato alle esigenze degli istituti, svolgendo all'occorrenza anche campagne ministeriali come ad esempio nel febbraio 2004 un sondaggio richiesto dal Ministero del lavoro riguardante l'incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti (cosiddetto superbonus). In conseguenza di ciò anche il numero degli operatori è mutato a seconda delle esigenze lavorative variando da un minimo di 40 ad un massimo di 75, utilizzando sia contratti a tempo determinato che lavoratori a progetto. Oggi il call center di Palermo è composto da 54 lavoratori, tutti a tempo indeterminato, con contratto metalmeccanico, di cui 46 part time al 75 per cento a 30 ore settimanali.
L'ultimo bando di gara non ha previsto la clausola di salvaguardia, e dunque i lavoratori di Palermo - come anche altri colleghi di Crotone e Bari e di altre realtà del Sud - si sono trovati estromessi dal lavoro dall'oggi al domani; l'ultimo giorno di lavoro è stato il 25 settembre 2010. La gara aggiudicata nel 2009 è stata vinta da Transcom spa - ricordiamo questo nome - che non rinnova il subappalto ed estromette dall'attività Getek ICT srl.
Negli ultimi anni l'INPS ha ricorso a lavoratori interinali nelle proprie sedi per ovviare alla carenza di personale nonostante negli anni scorsi siano stati stabilizzati degli LSU in carico all'Istituto. È lecito pensare che dopo 10 anni di attività, competenze acquisite e produttività, i lavoratori del call center di Palermo chiedano di poter continuare a svolgere un lavoro nel quale col tempo si sono specializzati.
Oggi i 54 lavoratori componenti il call center INPS-INAIL denunciano la mancanza di lavoro, non per demeriti, ma solo per appartenere ad una cordata che è risultata perdente nell'assegnazione nel luglio 2009 della gara vinta col massimo ribasso da Transcom, forse agevolata dal fatto di avere una sede all'Aquila in Abruzzo, passando indenne anche attraverso i ricorsi che i raggruppamenti di imprese perdenti hanno intentato. Il bando di gara non conteneva la clausola di salvaguardia, eliminata dopo che era stata prevista in un primo momento, consentendo così a Transcom di non avvalersi del personale di Palermo e di altre sedi precedentemente attivi, lasciandoli senza lavoro dall'oggi al domani e destinandoli agli ammortizzatori sociali, pagati dunque per non lavorare.
Parliamo di personale altamente qualificato, laureati con conoscenza delle lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo. Su questo tema ho chiesto la convocazione presso la Commissione lavoro del presidente dell'INPS e mi appresto a presentare un'interrogazione urgente con risposta scritta.
Sul rispetto dei diritti umani in Siria
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, due settimane fa abbiamo ratificato in Senato un accordo di cooperazione culturale con la Siria. In quell'occasione, a mia prima firma e poi fatto proprio dal Gruppo del PD, fu accolto dal Governo un ordine del giorno che chiedeva un impegno preciso di sostegno ai dissidenti, di attenzione a tutta la necessaria macchina di riforma democratica in quel Paese, oltre che una démarche diplomatica relativamente alla moratoria della pena di morte. Ora, sappiamo che in Siria la situazione, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani - e fortunatamente non lo dicono solo coloro i quali seguono i diritti umani, ma lo dicono le televisioni di mezzo mondo - è molto critica. Mi domando se, in effetti, sia il caso di insistere ancora una volta con il mantenimento di alcuni impegni presi nei confronti di regimi che sicuramente sono al di fuori della legalità internazionale.
Chiederei, attraverso la Presidenza, di far pervenire al Governo la richiesta di chiarimenti circa gli impegni assunti, perché vedo dai lanci delle agenzie di stampa (buon ultimo quello di ieri mattina) che la Farnesina continua ad auspicare cose che non fanno parte degli impegni invece assunti in questa Aula.
Sulla necessità di introdurre norme di maggior rigore nella legge di contabilità
GIARETTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARETTA (PD). Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per sollevare un problema di grande rilievo per i conti pubblici del nostro Paese.
Abbiamo appena approvato qui al Senato il testo di una nuova legge di contabilità, che recepisce una parte degli indirizzi emersi in sede comunitaria in relazione al piano straordinario seguito alle tensioni finanziarie che si sono verificate.
Invano, nel corso di questi lavori, abbiamo cercato di convincere Governo e maggioranza ad inserire nel testo della legge di contabilità un punto già oggetto d'intesa a livello comunitario, cioè quello che prevedeva l'impegno per tutti gli Stati dell'area euro di inserire delle norme specifiche a maggior tutela degli equilibri di bilancio, per via costituzionale o con legge ordinaria ma di carattere organico. Ora, il ministro Tremonti, nel corso di un'audizione ieri alla Camera, ha precisato che è assolutamente necessario inserire nella Costituzione, come già fatto da altri partner europei, una norma blocca-debito, recependo l'indicazione del nuovo Trattato per superare le crisi emerse in Europa e superare così l'articolo 81 della Costituzione, che non ha impedito la formazione del terzo debito del mondo. Ora (a parte che si potrebbe contestare questa affermazione del Ministro, perché l'articolo 81 non ha impedito la formazione del terzo debito del mondo solo perché il Governo, particolarmente nell'ultimo periodo, ha consentito che esso fosse di fatto violato, producendo delle ipotesi di copertura assolutamente non conformi alle previsioni e consentendo alla maggioranza della Commissione bilancio di dare come buone coperture che erano in sua violazione), l'articolo 81 è un articolo importante, che certo può essere riformato, però - e concludo - sarei a rappresentare al Governo che le lunghe procedure di modifica di un articolo costituzionale espongono comunque il nostro Paese a non avere subito una disciplina più rigorosa di governo. Non vorrei che tale proposta di modifica facesse la stessa fine delle proposte di modifica dell'articolo 41 della Costituzione, cioè chiacchiere lasciate al vento. Qui non ci servono le chiacchiere: la sede ottima è la legge di contabilità, attualmente all'esame alla Camera. Sono pertanto a raccomandare al Governo di prevedere l'inserimento in quella normativa di questa più stringente previsione; un breve passaggio al Senato consentirebbe poi alla legge di entrare in vigore; dopodiché si potrebbe impostare eventualmente la modifica di carattere costituzionale.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 13,16).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (2568)
ARTICOLO 2
Art. 2.
Approvato
(Visite al minore infermo)
1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 21-ter. - (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».
EMENDAMENTO 2.211 E SEGUENTI
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «a visitare l'infermo» con le seguenti: «ad assistere il minore fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole «a visitare l'infermo» con le seguenti: «per dare assistenza all'infermo».
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Id. em. 2.213
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, dopo la parola: «patologia» aggiungere le seguenti: «fermo restando il diritto del genitore di assistere il minore fino all'avvenuta dimissione e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Le parole da: «Al comma 1,» a: «di salute.».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti;
«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.».
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».
Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 21-ter» sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)» e sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Precluso
AI comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con il seguente;
«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.».
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 2, dopo le parole: «assistenza alla prole» inserire le seguenti: «di età inferiore a dieci anni».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui alla madre sia stato consentito di tenere presso di sé il minore ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la stessa ha diritto di seguire il figlio qualora debba allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni sanitarie».
SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO, COLLI, SPEZIALI, GERMONTANI, BALBONI, PASTORE, GRAMAZIO, CIARRAPICO
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per essere ammesse alle misure di cui al comma precedente non deve esistere pericolo di commissione di ulteriori reati».
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Le parole da: «Al comma 1,» a: «al minore)».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».
ARTICOLO 3
Art. 3.
Approvato
(Detenzione domiciliare)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».
EMENDAMENTI
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Detenzione domiciliare ed in case-famiglia protette). - 1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
"1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e purché non sussistano le ipotesi di cui all'articolo 11-bis, espiano la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali".
2. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette) - 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, espia la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
b) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everslone dell'ordine democratico);
c) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
d) 270-quinquies (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
f) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
h) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
i) 306 (banda armata);
1) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;
m) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
n) 422 (strage);
o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;
p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
q) 600-bis (prostituzione minorile);
r) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;
s) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.l, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
t) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
u) 601 (tratta di persone);
v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
z) 609-bis (violenza sessuale);
aa) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
bb) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
cc) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
ee) 644 (usura);
ff) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o
altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope".
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti,valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.
4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Detenzione domiciliare) - 1. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Fuori dai casi di cui all'articolo 47-septies, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci espiano la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in assenza di propria abitazione o altro luogo di privata dimora, espiano la pena in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «protette».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis».
Ritirato
Al comma 2 sostituire le parole: «nell'articolo 4-bis» con le seguenti: «nell'articolo 47-ter della presente legge».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «può avvenire» con le seguenti: «deve avvenire».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Ritirato
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «assistenza dei figli» inserire le seguenti: «di età inferiore ad anni dieci con lei convivente».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), capoverso «1-bis», ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «ove istituite».
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, DE LUCA (*)
Id. em. 3.212
Al comma 2, lettera b), capoverso «1-bis», infine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. In nessun caso le condannate nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono espiare la condanna in luoghi diversi da quelli di cui al comma 1-bis».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO, DE LUCA (*)
Respinto
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis alle condannate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "la detenzione domiciliare", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,"».
ARTICOLO 4
Art. 4.
Approvato
(Individuazione delle case famiglia protette)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4.
(Case-famiglia protette)
1. Le case-famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle casefamiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse».
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, premettere i seguenti:
«Art. 04.
(Case-famiglia protette)
01. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il nono comma è abrogato;
b) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
"Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore ad anni tre con lei convivente espia la pena nelle case-famiglia protette quando sia stata condannata per taluno dei reati di cui agli articoli da 270 a 270-quinquies; 280; 280-bis; 285; 289-bis; 306; 416, sesto comma; 4l6-bis; 422; 575 aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 2), per avere commesso il fatto contro il discendente, anche se adottivo; da 600 a 602; da 609-bis a 609-quinquies; 609-octies; 630; 644; 648-bis del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quando sia stata condannata per taluna delle fattispecie previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Qualora la madre di prole di età compresa tra tre e dieci anni abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, il giudice può disporre che la pena sia espiata in una casafamiglia protetta, qualora sia possibile ripristinare la convivenza con il minore";
c) all'articolo 59, dopo le parole: "per l'esecuzione delle pene", sono inserite le seguenti:
"2-bis) case famiglie protette;";
d) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case famiglia-protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse".
02. Ai maggiori oneri di cui al comma presente, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
03. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato». In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. (Case famiglia protette). - 1. Le case famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori".
02. Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto disposto dall'articolo 67-bis della suddetta legge, inserito dall'articolo 3-bis della presente legge"».
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 47-septies. - (Detenzione case-famiglia protette). - 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.
2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis"».
LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «protette».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «protette».
Ritirato e trasformato nell'odg G4.205
Al comma 2 dopo le parole: «case famiglie protette» inserire le seguenti: «anche attraverso l'uso di edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
MAZZATORTA, DIVINA (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato
impegna il Governo, in sede di stipula delle convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2568, a considerare per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia anche gli edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Della Monica, Garavaglia Mariapia, Baio, Incostante, Finocchiaro, Maritati, Andria, Armato e Perduca.
(**) Accolto dal Governo
SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO, COLLI, SPEZIALI, GERMONTANI, BALBONI, PASTORE, GRAMAZIO, CIARRAPICO
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Tali strutture sono realizzate in modo da essere distribuite sul territorio nazionale in maniera proporzionata alla popolazione carceraria».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Situazioni di grave allarme sociale)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. - (Situazioni di grave allarme sociale emergenti nella società civile) - 1. Qualora ricorrano gravi motivi di sicurezza pubblica con riferimento a taluni delitti che hanno destato particolare allarme sociale per l'efferatezza e la crudeltà con cui sono stati commessi, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per i delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorranno una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 del codice penale, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di sicurezza pubblica. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per assicurare maggiore sicurezza alla collettività, per limitare i collegamenti con la comunità sociale e le persone offese dal delitto e per perseguire la rieducazione del detenuto attraverso uno specifico ed individualizzato programma di recupero terapeutico in carcere.
2. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente. Il provvedimento medesimo ha durata pari a cinque anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a quattro anni. La proroga è disposta sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80, laddove perdurino le esigenze di difesa sociale tenuto conto anche degli esiti conseguiti dal trattamento penitenziario. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la pericolosità sociale del detenuto o dimostrare il venir meno delle esigenze preventive delle misure adottate.
3. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di stabilimenti penitenziari a loro esclusivamente dedicati collocati in aree insulari o, qualora non sussistano le condizioni per l'espiazione della pena detentiva in tali stabilimenti, in apposite sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto penitenziario. La sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 1 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno ogni due mesi. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di due volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a due persone, ad una durata non superiore ad un'ora al giorno.
4. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 1, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
5. II tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 5, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Il procuratore di cui al comma 2, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 1, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
6. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo l46-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato in istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati in aree insulari, almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».
CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: "Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente";
b) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci".
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spese di cui al comma 3.
3. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizo ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seugenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 16-bis - (Revoca in casi particolari). - 1. Il giudice adito, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.
2. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 1.
3. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa"».
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere le seguenti:
«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvedere mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come indivuduate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provveda alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Divieto di espulsione e respingimento della madre a tutela del minore)
1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci"».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa"».
CASSON, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni a tutela del minore straniero)
1. All'articolo 31, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "permanenza del familiare," sono inserite le seguenti: "anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa"».
CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere presenti in Italia i cui figli si trovano nel Paese di origine ed alle quali sia concesso apposito permesso di soggiorno, al fine di garantire l'unità familiare».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CARLONI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Sost. id. em. 4.0.207
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, nel rispetto del principio di unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».
Sost. id. em. 4.0.207
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.210
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. II Ministro della giustizia trasmette, ogni anno, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA, MONGIELLO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2568,
impegna il Governo a trasmettere, con cadenza annuale, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del medesimo disegno di legge.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 5
Art. 5.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Respinto
Sostituire il titolo con il seguente:
«Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra figli minori e genitori detenuti».
DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2568
Misure per la creazione di "case-famiglia" per detenute con figli minori (1129)
ARTICOLI
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore ai dieci anni»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «Il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole fino ai dieci anni d'età con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni»;
b) all'articolo 285, comma 1, dopo le parole: «in un istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'articolo 285-bis, presso una casa-famiglia protetta,»;
c) dopo l'articolo 285, è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole fino ai dieci anni d'età con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».
Art. 3.
(Ricovero del minore)
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso, o di ricovero in una struttura ospedaliera, di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal Commissariato o Caserma dei Carabinieri di zona competente per il controllo della detenzione domiciliare ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, qualora la madre detenuta sia ospitata in una di queste strutture, che ne informa la prefettura e il tribunale di sorveglianza e dispone la verifica di quanto in atto. Il provvedimento è successivamente convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione domiciliare)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47-ter:
1) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole con età superiore ai dieci anni»;
b) all'articolo 47-quinquies:
1) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».
Art. 5.
(Case-famiglia protette)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole fino a dieci anni d'età espiano la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette di cui all'articolo 67-bis. Il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore ai dieci anni.
2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la sua prosecuzione.
4. La detenzione in casa-famiglia protetta comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Art. 47-opties. - (Limiti di applicabilità). - 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori derivi da una delle condotte illecite di cui all'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette non può trovare applicazione e, se concessa, è immediatamente revocata»;
b) dopo l'articolo 67 sono inseriti i seguenti:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è almeno per il 65 per cento composto da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o psicologia.
3. L'organizzazione delle case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra le persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, attraverso gli strumenti più idonei, ivi incluse apparecchiature di video e telesorveglianza, in considerazione della presenza di soggetti minori.
Art. 67-ter. - (Case-famiglia protette in convenzione). - 1. Il Ministro della giustizia può, con proprio regolamento, individuare nel territorio strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché stipulare con dette strutture apposite convenzioni».
2. Il regolamento di cui all'articolo 67-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (1137)
ARTICOLI
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Al di fuori dei casi di cui al primo comma, numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 275 è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni»;
b) il comma 1 dell'articolo 285 è sostituito dal seguente:
«1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ordina che l'imputata sia condotta presso la casa famiglia-protetta per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria»;
c) dopo l'articolo 285 è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta ovvero madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso una casa-famiglia protetta».
Art. 3.
(Ricovero del minore)
1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Qualora il familiare di cui al primo comma abbia un'età inferiore ai dieci anni e sia il figlio, anche non convivente, della detenuta o dell'internata, il giudice autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, a recarsi presso la struttura ospedaliera e a permanervi per l'intera durata del ricovero»;
b) dopo l'articolo 30-quater, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore) - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, che stia scostando la pena in una casa-famiglia protetta, il giudice competente autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, ad accompagnare il figlio e a soggiornare presso la struttura ospedaliera per l'intera durata del periodo di ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal Direttore dell'istituto o da persona da lui delegata e successivamente convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione domiciliare)
1. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dai casi di cui all'articolo 47-septies, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci espiano la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in assenza di propria abitazione o altro luogo di privata dimora, espiano la pena in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali».
Art. 5.
(Case-famiglia protette)
1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il nono comma è abrogato;
b) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore ad anni tre con lei convivente espia la pena nelle case-famiglia protette quando sia stata condannata per taluno dei reati di cui agli articoli da 270 a 270-quinquies; 280; 280-bis; 285; 289-bis; 306; 416, sesto comma; 416-bis; 422; 575 aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 2), per avere commesso il fatto contro il discendente, anche se adottivo; da 600 a 602; da 609-bis a 609-quinquies; 609-octies; 630; 644; 648-bis del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quando sia stata condannata per taluna delle fattispecie previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Qualora la madre di prole di età compresa tra tre e dieci anni abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, il giudice può disporre che la pena sia espiata in una casa-famiglia protetta, qualora sia possibile ripristinare la convivenza con il minore»;
c) all'articolo 59, dopo le parole: «per l'esecuzione delle pene», sono inserite le seguenti: «2-bis) case famiglie protette;»;
d) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case famiglia-protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
Art. 6.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente»;
b) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci».
Art. 7.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine ed alle quali sia concesso apposito permesso di soggiorno, al fine di garantire l'unità familiare .
Allegato B
Testo integrale dell'intervento del senatore Pedica nella discussione generale del disegno di legge n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990
Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggetto della presente discussione è reputato da me e dal gruppo dell'Italia dei Valori di estrema importanza.
Trattasi di un disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea dopo due anni di lavori in Commissione permanente 3a affari esteri. All'interno della Commissione ci siamo ritrovati ben 7 disegni di legge, presentati dai senatori di tutti i Gruppi parlamentari, riguardanti questa tematica. E tra questi, naturalmente, anche quello presentato dal Gruppo dell'Italia dei Valori, a mia firma.
Il fine ultimo che ha accomunato tutti i disegni di legge è stato quello di riformare la disciplina degli italiani residenti all'estero, soprattutto nella prospettiva della semplificazione e dell'efficienza delle forme e degli istituti di rappresentanza degli stessi. Tutto, ovviamente, promuovendo una più efficace tutela degli italiani residenti all'estero, dei loro interessi e dei loro diritti.
Tra i testi esaminati l'Atto Senato n. 1557, a mia prima firma, ha sicuramente rappresentato la novità più significativa. A mio avviso anche coraggiosa. La proposta dell'Italia dei Valori si caratterizzava infatti per due punti essenziali: la soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); il trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, generando così uno spostamento di talune attribuzioni più a ridosso degli italiani residenti all'estero. L'operazione, tra l'altro, e trattasi di un aspetto non trascurabile, genera un significativo risparmio economico.
Occorre innanzitutto, Presidente, Colleghi, chiarire che la disciplina del settore tutt'oggi in vigore è regolata da due leggi: la prima, la legge n. 286 del 231 ottobre 2003 relativa ai Comitati italiani all'estero COMITES e la seconda, la legge n. 368 del 1989 relativa, invece, alla Conferenza generale italiani all'estero CGIE. Da un attento esame del testo delle due leggi emerge, ictu oculi, una sostanziale identità di compiti e di funzioni in capo ai due organismi. Entrambi, infatti, vengono qualificati dalla relativa legge come "organo di rappresentanza degli italiani all'estero". (legge COMITES, art. 2) (legge CGIE, art. 1 comma 1). L'inutilità di questa doppia funzione è lampante e purtroppo la si ritrova, seppur mitigata, anche nel testo che esce dalla Commissione. Di questo punto, però, parlerò dopo.
Venendo ora al contenuto del provvedimento all'esame oggi - il testo approvato dalla Commissione - si evidenzia come lo stesso sia composto di due capi; il primo relativo alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", il secondo inerente, invece, la disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 1 si istituiscono i Comitati degli italiani all'estero, prevedendo che il numero minimo di italiani residenti necessario all'istituzione del suddetto comitato sia pari a 20.000 persone in Europa, 15.000 nelle Americhe, 10.000 in Asia ed Oceania, 5.000 in Africa. Ai sensi del successivo comma 4 è comunque garantita l'istituzione di un comitato in ogni Paese ove ci siano almeno 5.000 italiani. Sono inoltre previsti comitati non elettivi (articolo 2) laddove non sia possibile procedere all'elezione del comitato.
La proposta di riforma sottoposta oggi alla nostra attenzione demanda poi ad un successivo decreto ministeriale (articolo 3) - da adottarsi entro 180 giorni dalla promulgazione della legge medesima - l'identificazione delle sedi dei Comitati da istituire e l'individuazione del numero dei componenti di ciascun comitato. Negli articoli 4 e 5 sono invece disciplinate le funzioni ed i compiti dei Comitati e del Comitato dei presidenti (cosiddetti Intercomites).
Come riportato al comma 1 dell'articolo 4, "I comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime" .
Desidero sottolineare - Presidente, colleghi - come il testo così approvato dalla Commissione sia, peraltro, il risultato di un emendamento proprio del Gruppo IdV. I comitati contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale della comunità di riferimento e possono presentare proposte e progetti alla rappresentanza diplomatico-consolare, la quale ultima, all'uopo, dovrà indire periodiche riunioni. Più nel dettaglio, i comitati potranno cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti in materia di lavoro, in riferimento alle singole legislazioni nazionali dei Paesi che li ospitano, nonché segnalare all'autorità consolare le violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale o comunitario, che possano danneggiare i cittadini italiani. Infine i comitati redigono una relazione annuale in merito alle attività svolte in relazione alle condizioni di vita e di lavoro, alla formazione scolastica e professionale ed alle iniziative culturali ed economiche - oltre che il bilancio preventivo di cui all'articolo 6 che, come ovvio, sarà principalmente rappresentato dalla spesa di contributi del Ministero degli affari esteri.
Come sopracitato, all'articolo 5 si prevede altresì l'istituzione del Comitato dei Presidenti, o Intercomites, all'interno di ciascun Paese nel quale ci sia più di un Comitato. Esso è costituito da due membri per ciascun comitato, elegge all'interno un Presidente, si riunisce due volte l'anno ed elegge i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Gli articoli da 7 a 13 contengono le disposizioni relative: alla composizione del comitato e l'eleggibilità (articolo 7); anche su quest'ultimo articolo il contributo del nostro Gruppo è stato importante, in quanto grazie ad un nostro/mio emendamento si è inserito il limite dei due mandati in seno ai cosiddetti comitati; l'elettorato attivo (articolo 8); la durata in carica e la decadenza dei componenti (articolo 9); l'indizione delle elezioni (articolo 11); il sistema elettorale e la formazione delle liste (articolo 13). Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono poi le disposizioni circa l'invio e la stampa del materiale elettorale, la modalità di voto, la costituzione dei seggi e le operazioni di scrutinio.
Sento subito la necessità di evidenziare, in proposito, che gli articoli sopra elencati sono relativi ad operazioni che - nel terzo millennio - potrebbero esser evitate, diciamo pure, semplicemente con un click. Mi riferisco - Presidente, colleghi - al click necessario per inviare una mail certificata, con la quale esprimere il proprio voto, un click che permetterebbe un notevole risparmio economico. È ovvio che questa sia una proposta del Gruppo Italia dei Valori, da sempre contrario ad ogni spreco delle risorse economiche pubbliche!
Negli articoli finali del Capo I sono contenute disposizioni relative alla ripartizione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, quindi ai poteri ed alle funzioni sia del Presidente che dell'esecutivo interno al comitato, infine alle sedute ed alle deliberazioni.
Il capo II, articoli da 24 a 35, contiene invece le disposizioni di riordino del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). All'articolo 24 si dispone che esso sia "l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità" medesime. Ad esso è demandato il compito di "rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia".
Devo ribadire che altre dichiarazioni dì principio circa i compiti da svolgere sono contenute in questo Capo. Tutte risultano essere una mera ripetizione di quanto già previsto per i COMITES, oltre che delle attribuzioni dei parlamentari eletti all'estero. Ma anche di questo parlerò in seguito.
Il Consiglio generale degli italiani all'estero è composto di 82 membri. Sono membri di diritto: i presidenti degli Intercomites, i presidenti dei Comitati degli italiani all'estero in Paesi con un solo comitato, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente dall'ANCI e quello dell'UPI. I rimanenti membri sono eletti dagli Intercomites. Il Consiglio - come ho più volte già ribadito - nonostante la pochezza dei compiti e funzioni attribuitogli avrà a sua volta: un Presidente, un Vice Presidente vicario, altri vicepresidenti, un Ufficio di presidenza, delle Commissioni per le aree continentali, una Commissione regionale ed infine un'Assemblea plenaria. Ma non è ancora finito! È prevista anche una segreteria del Consiglio presso il Ministero degli affari esteri. Voglio sottolineare che per tutti i membri del Consiglio - e dico tutti - è previsto il rimborso delle spese di viaggio, di quelle telefoniche e di quelle postali. Tuttavia il disegno di legge oggetto di questa discussione dispone (precisamente l'articolo 33) l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute sul bilancio dello Stato. Sono poi logicamente abrogate le due leggi oggi in vigore che disciplinano la materia e infine è previsto, all'articolo 35, un decreto del Presidente della Repubblica contenente un regolamento di attuazione del presente disegno di legge.
Dopo l'analisi del disegno di legge ritengo desidero esporre i rilievi critici miei e del Gruppo Italia dei Valori e le relative e conseguenti proposte emendative. Ai sensi dell'articolo 67 della nostra Costituzione, come noto a noi tutti, "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". La legge n. 459 del 27 dicembre 2001, istitutiva ed attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, è la naturale manifestazione di quel principio costituzionale. Si individua infatti nel parlamentare in genere - ed in quello eletto nella circoscrizione Estero in specie - il "rappresentante erga omnes" delle comunità italiane radicate fuori dai nostri confini. Tale "rappresentanza" è la massima espressione di rappresentatività democratica di cui il nostro sistema si è dotato, eliminando una discrepanza ed una disparità di trattamento che si protraeva dalla nascita della Repubblica. Si tratta oggi di assegnare effettivamente agli eletti all'estero questi ruoli rappresentativi.
Ora, la legge n. 368 del 1989, che ha dato vita al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), è anteriore rispetto a quella assegnativa del diritto di voto agli italiani all'estero, che è, come ho appena ricordato, del 2001. A fronte della mutata realtà introdotta con la legge n. 459 del 2001, sono divenuti del tutto ininfluenti il ruolo e le funzioni del CGIE. Il CGIE è conseguentemente, secondo l'opinione del Gruppo Italia dei Valori da eliminare. Ed è da rivedere, inoltre, - cosa di non minor importanza - il ruolo dei COMITES e le relative mansioni. Come ho già detto all'inizio, infatti, dall'esame delle due leggi sui COMITES e CGIE emerge ictu oculi una sostanziale identità di compiti e di funzioni in capo ai due organismi. Mi ripeto perché ritengo questo punto di notevole rilevanza. Entrambi sono qualificati come organi di rappresentanza degli italiani all'estero. Precisamente si legge: "organo di rappresentanza degli italiani all'estero..." nella legge COMITES, articolo 2 e "organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero..." nella legge CGIE, articolo 1 comma 1. È pleonastico affermare che ci si trovi di fronte a "poteri rappresentativi minori" rispetto a quelli - assoluti - assegnati invece dalla Costituzione alla figura del parlamentare attorno al quale - proprio per tale suo mandato istituzionale e costituzionale - sarebbe dovuta necessariamente ruotare la riforma legislativa in questione: consacrandolo come unico elemento di raccordo tra le esigenze delle italianità all'estero e le istituzioni centrali. Anche perché - e relativamente a questo mi rivolgo ai parlamentari di maggioranza - l'elezione per gli italiani all'estero è una vostra proposta del 2001 e dell'allora vostro ministro Tremaglia, Italia dei Valori, in quella legislatura, non siedeva in Parlamento.
Sembra quasi, Presidente, colleghi, che i parlamentari eletti all'estero non siano presi di proposito in considerazione, in quanto appena citati nel testo che ci accingiamo ad approvare. Attualmente COMITES e CGIE sono, nella sostanza, organismi doppione. Sono inutili, lo sottolineo: riuscire ad individuare una loro utilità pratica risulta seriamente difficile e complesso. Considerate pertanto le sostanziali identità funzionali tra COMITES e CGIE, in sede di riforma sarebbe da preferire l'eliminazione di quest'ultimo organismo a vantaggio del primo, con l'attribuzione ai parlamentari esteri di effettivi concreti compiti di raccordo con le istituzioni centrali. Ritengo, Presidente, colleghi, che l'elezione di parlamentari all'estero faccia venir meno l'utilità appunto del CGIE e debba spingere il legislatore alla riformulazione dei compiti del COMITES, con evidente utilità politica e funzionale.
Per l'Italia dei Valori è inutile (e dannoso per le finanze dello Stato) tenere in vita enti doppioni e, soprattutto, organismi farraginosi, dal funzionamento complesso, poco snello. Molte delle funzioni CGIE sono, tra l'altro, oggi svolte da altre strutture (si pensi, in via esemplificativa e non certo esaustiva, agli Istituti italiani di cultura e all'Istituto per il commercio Estero). Il CGIE costa al contribuente italiano, mediamente, da cinque a sei milioni di euro all'anno: risorse che possono invece essere destinate al potenziamento dei compiti e delle mansioni dei COMITES e delle strutture consolari all'uopo delegate. In passato si è assistito a veri e propri sperperi a fini clientelari di soldi pubblici: pensiamo ai 5 milioni e passa di euro di contributi che nella passata legislatura sono stati destinati al finanziamento di "attività di formazione professionale" nel Cantone di Zurigo per sostenere una forma di istruzione che è svolta invece per legge dalle autorità locali svizzere, e dunque non bisognevole di aiuti provenienti dall'Italia.
I COMITES come anche il CGIE rappresentano un unicum, sono di fatto una anomalia tutta italiana nel sistema istituzionale comunitario e non. Ad opinione dell'Italia dei Valori l'eliminazione del CGIE, il rafforzamento delle funzioni e del ruolo dei COMITES, in sinergia con le rappresentanze consolari territoriali, la ufficializzazione, la istituzionalizzazione di mansioni effettive, nelle materie riguardanti la collettività italiana all'estero, per i parlamentari eletti all'estero - in quanto oggi esistenti - sono le direttrici su cui muoversi, indirizzando in maniera organica la riforma del sistema della rappresentanza delle collettività degli italiani all'estero.
Per questi motivi, dopo aver contribuito - con l'approvazione in Commissione di alcuni emendamenti - all'implementazione del ruolo dei COMITES, il Gruppo Italia dei Valori ha provveduto alla presentazione in Assemblea di ulteriori emendamenti che si prefiggono di realizzare l'intento del disegno di legge n. 1557 a mia prima firma, tramite appunto emendamenti, modificativi del testo proposto dalla Commissione.
Integrazione all'intervento del senatore Filippi Alberto nella discussione generale del disegno del disegno di legge n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990
Il testo, oggi in Aula, regola la disciplina degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ed è il risultato dei vari disegni di legge presentati in materia di riforma delle strutture in questione.
Questo testo è stato elaborato da un Comitato ristretto costituito dalla 3a Commissione affari esteri, affrontando in tal modo unitariamente la disciplina tanto dei Comitati degli italiani all'estero quanto del Consiglio generale degli italiani all'estero. La Commissione, infatti, ha deliberato di istituire tale Comitato ristretto per svolgere una serie di audizioni e il relatore, il senatore Tofani, ha elaborato sulla base di ciò che è emerso una proposta di testo unificato, che tiene conto sia del contenuto dei numerosi disegni di legge, sia delle audizioni, sia del lavoro svolto dal Comitato.
La disciplina attualmente in vigore necessita di una riforma e di un riassetto, soprattutto alla luce della rilevante novità costituita dall'introduzione del diritto di voto per i nostri cittadini residenti all'estero e la correlativa previsione dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. È necessario, dunque, procedere alla riforma allo scopo di consentire il rinnovo degli organismi medesimi secondo le nuove e più idonee modalità.
Nel testo unificato vengono modificate le soglie minime di consistenza delle collettività italiane nel mondo necessarie per procedere alla formazione di detti organismi; ciascun Comitato è chiamato a redigere una relazione annuale per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Viene stabilito inoltre che deve essere istituito un Comitato dei presidenti, detto Intercomites, quando in un Paese viene formato più di un Comitato; in base alla consistenza della comunità italiana di riferimento, il Comitato è composto dai 9 ai 18 membri, con una carica di durata quinquennale, eletti mediante voto di lista.
Per quanto concerne il Consiglio generale degli italiani all'estero, secondo il testo proposto andrebbe modificata la sua denominazione in Consiglio degli italiani all'estero, con 82 membri, del quale fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché i presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). La funzione del CGIE è ovviamente mutata: vi è un sostanziale ruolo di cordone ombelicale con le Regioni, viste le presenze dirette in Parlamento di rappresentanti.
È necessario sottolineare che Comitati italiani all'estero rappresentano un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica da parte delle collettività italiane nel mondo e, allo stesso tempo, costituiscono l'organismo essenziale per il collegamento permanente con il nostro Paese e le sue istituzioni. Sebbene siano di basilare importanza, è d'obbligo ricordare che le attuali strutture andrebbero rinnovate in quanto causa di duplicazioni anche nelle proprie funzioni. Ciò comporta inefficienze a livello burocratico e conseguentemente spese esose.
Inoltre, è stato da me presentato un emendamento all'articolo 12 che disciplina il sistema elettorale e la formazione delle liste, sostituendo il voto per corrispondenza con le votazioni nei seggi istituiti presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: le ambasciate, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura. Ancora più importante è ricordare che le elezioni tramite il voto per corrispondenza diverrebbero eccessivamente dispendiose, rispetto alla votazione classica nei seggi, dimostrato da alcuni dati rilevati dal Ministero dell'interno, secondo proiezioni effettuate alla luce di ricerche nell'ambito della riforma in questione.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bianconi, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Comincioli, Coronella, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Monti, Palma, Pera, Ramponi, Stancanelli e Viceconte.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro e Franco Paolo, per attività di rappresentanza del Senato; Costa, Gallo, Galperti, Granaiola, Sbarbati e Scanu, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito; Adragna, per partecipare ad una Conferenza internazionale.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
DDL Costituzionale
senatori De Eccher Cristano, Di Stefano Fabrizio, Digilio Egidio, Bevilacqua Francesco, Bornacin Giorgio, Totaro Achille
Abrogazione della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (2651)
(presentato in data 29/3/2011);
senatori Cardiello Franco, Viespoli Pasquale, Carrara Valerio, Gramazio Domenico, Totaro Achille, Piscitelli Salvatore, Izzo Cosimo, Bornacin Giorgio, Compagna Luigi, Fasano Vincenzo, Coronella Gennaro, Sarro Carlo, Sciascia Salvatore, Pastore Andrea, Palmizio Elio Massimo, De Eccher Cristano, Ciarrapico Giuseppe
Modifiche al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate (2652)
(presentato in data 29/3/2011);
senatrice Pignedoli Leana
Disposizioni per la determinazione del trattamento economico complessivo spettante ai membri del Parlamento (2653)
(presentato in data 29/3/2011);
senatori Poretti Donatella, Perduca Marco
Disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione (2654)
(presentato in data 03/3/2011).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Adamo, Incostante, Di Giovan Paolo, Mariapia Garavaglia e Mongiello hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-02020 e 3-02021 dei senatori Ceccanti ed altri.
Interpellanze
LANNUTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in data 28 marzo 2011 il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica di Roma e al Tribunale dei Ministri affinché si apra un'indagine sull'approvvigionamento di energia all'estero da parte dell'Italia. In Italia - spiega l'associazione nell'esposto - la produzione di energia elettrica avviene in gran parte grazie all'utilizzo di fonti non rinnovabili (come il carbone, il petrolio e il gas naturale) e in misura minore con fonti rinnovabili (come lo sfruttamento dell'energia geotermica, idroelettrica ed eolica); il restante fabbisogno viene coperto con l'acquisto di energia dall'estero, trasportata nel Paese tramite l'utilizzo di elettrodotti;
per quanto riguarda la potenza installata (ovvero la potenza massima erogabile dalle centrali), l'Italia è tecnicamente autosufficiente; le centrali esistenti a tutto il 2009 sono infatti in grado di erogare una potenza massima netta di circa 101 GW contro una richiesta massima storica di circa 56,8 GW (picco dell'estate 2007) nei periodi più caldi estivi. Secondo i dati 2009 tale potenza massima teorica non è quindi stata sfruttata interamente e la potenza media disponibile alla punta stimata è stata di 67 GW;
vi è dunque una sovrabbondanza di impianti di produzione, già cresciuti del 28,8 per cento fra il 2002 ed il 2008 - come sostiene il Codacons nell'esposto e ancor più paradossale è che a fronte della potenza installata l'Italia è fra i maggiori importatori al mondo di energia elettrica (secondo i dati dell'International Energy Agency, nel 2008 è stata seconda solo al Brasile), e proprio la Francia è tra i nostri maggiori fornitori: considerando la quantità complessiva consumata in un anno in Italia, l'energia proveniente dalla Francia si aggira intorno al 5 per cento, per una spesa superiore al miliardo di euro;
tale risultato sarebbe una conseguenza del dumping nucleare praticato dalla Francia e permesso dal meccanismo di immissione dell'energia elettrica in rete, mediante la borsa dell'energia e a seguito della privatizzazione dell'ENEL, meccanismo che deve ritenersi anti-industriale e in ultima analisi antieconomico per il Paese. Il dumping, infatti, penalizza l'industria italiana, gettando fuori dal mercato gran parte della potenza installata dall'ENEL e inducendo un forzato declino industriale del Paese anche nel settore energetico. Per tali motivi il Codacons ha chiesto alla Corte dei conti, alla Procura e al Tribunale dei Ministri di accertare eventuali sprechi di denaro pubblico a danno nella collettività, ravvisabili nell'approvvigionamento di energia all'estero da parte dell'Italia, che alla luce dei dati descritti appare inutile e dispendioso,
si chiede di sapere:
se il Governo sia al corrente di un dumping nucleare praticato dalla Francia e permesso dal meccanismo di immissione dell'energia elettrica in rete, mediante la borsa dell'energia e a seguito della privatizzazione dell'ENEL, con un meccanismo che ad avviso dell'interpellante deve ritenersi anti-industriale e in ultima analisi antieconomico per il Paese;
se sia vero che vi sia una sovrabbondanza di impianti di produzione, già cresciuti del 28,8 per cento fra il 2002 ed il 2008, come affermato dal Codacons nell'esposto, con il paradosso che a fronte della potenza installata l'Italia è fra i maggiori importatori al mondo di energia elettrica;
se risponda al vero che tale dumping penalizzi l'industria italiana, gettando fuori dal mercato gran parte della potenza installata dall'ENEL e inducendo un forzato declino industriale del Paese anche nel settore energetico, a favore di altre nazioni industrializzate come la Francia;
se alla luce dell'incidente della centrale di Fukushima in Giappone, che espone al rischio di radiazioni nucleari in primis la popolazione nel raggio di 30 chilometri dalla centrale nucleare, con effetti catastrofici per la salute e per l'ambiente paragonabili a quelli di Chernobyl del 1986, il Governo non abbia l'obbligo di abbandonare totalmente la strategia nuclearista, anche per le forti opposizioni delle Regioni che rifiutano l'installazione dei reattori nei loro territori, e puntare sulle energie rinnovabili, quali biomasse, eolico, solare, fotovoltaico.
(2-00324)
MARINO Ignazio, PORETTI, CAROFIGLIO, MARINARO, DE LUCA, NEROZZI, VITA, SANGALLI, FIORONI, AGOSTINI, GRANAIOLA, MOLINARI, BIONDELLI, PIGNEDOLI, DE SENA, DEL VECCHIO, MORRI, MICHELONI, PASSONI, ADAMO, CRISAFULLI, CARLONI, CHIAROMONTE, SERAFINI Anna Maria, MONACO, VIMERCATI, CASSON, FILIPPI Marco, GARAVAGLIA Mariapia, ANDRIA, PEGORER, CHIURAZZI, TONINI, RANUCCI, PERDUCA - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri - Premesso che:
l'Italia è tra i Paesi industrializzati che più soffrono una condizione di debolezza della propria ricerca scientifica;
a causa del progressivo ridimensionamento dei finanziamenti e, più in generale, dell'assenza di scelte strategiche operate dal Governo, la ricerca scientifica italiana rischia di ridursi a uno stato di arretratezza strutturale e a dover svolgere, non certo per la qualità dei suoi ricercatori, un ruolo ancillare rispetto ad altri Paesi;
considerato che:
nel corso degli anni uno dei modi per mantenere contatti diretti e costanti con i centri di eccellenza scientifica è stato quello di avvalersi di figure specifiche per svolgere il ruolo di addetto scientifico entro alcune delle compagini diplomatiche italiane all'estero;
tra queste ultime un ruolo di spicco era naturalmente svolto dalla nostra presenza negli USA, in particolare presso il Consolato italiano di San Francisco, dove fino a poco tempo fa ha egregiamente operato il professor Terenzio Scapolla;
lo stesso professor Scapolla è tornato in Italia al suo ruolo di docente presso l'Università di Pavia senza che risulti avviata la procedura per il suo avvicendamento, oggettivamente necessario per dare continuità al lavoro finora svolto dal professor Scapolla medesimo;
procrastinare la vacanza di quel posto priva i ricercatori italiani di un riferimento istituzionale italiano in California e, al tempo stesso, indebolisce la rete di relazioni che anche l'Italia deve necessariamente avere con realtà come la Silicon Valley, se non vuole deprimere il ruolo internazionale tipico di un Paese tecnologicamente avanzato;
considerato, altresì, che:
molti altri Stati, compresi quelli che versano in condizioni economico-finanziarie peggiori dell'Italia, hanno scelto di sostenere nei rispettivi Paesi la ricerca scientifica e di rafforzare la propria presenza in aree strategiche per il futuro del mondo come, appunto, la Silicon Valley;
non trova spiegazione convincente la propensione ad abbandonare il campo che il Governo italiano sembrerebbe prediligere non procedendo alla designazione almeno di un nuovo addetto scientifico presso il Consolato italiano a San Francisco,
si chiede di sapere:
se la mancata surroga del professor Scapolla sia spiegabile solo come ritardo burocratico;
se non ci si debba adoperare senza ulteriore indugio per individuare e nominare almeno un nuovo addetto scientifico presso il Consolato italiano di San Francisco, in California.
(2-00325p. a.)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FASANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:
la congiuntura economica di questi ultimi anni ha generato una gravissima crisi occupazionale in provincia di Salerno che ha colpito duramente il settore della grande distribuzione e della distribuzione organizzata;
è di particolare rilievo la dichiarazione di fallimento delle società gruppo Cavamarket SpA e GDS SpA soggetti concessionari del marchio Despar;
per effetto dell'apertura della procedura concorsuale sono a rischio tutti i lavoratori dipendenti delle società del gruppo;
nelle unità locali operative lavoravano circa 600 lavoratori per la quasi totalità operanti in Campania,
considerato che:
la vicenda coinvolge non solo e non tanto argomentazioni di tipo tecnico-giuridico ma anche e soprattutto il fondamentale contemperamento fra l'interesse alla soddisfazione dei creditori e la tutela dell'occupazione;
si rende, pertanto, necessario coniugare il diritto di garanzia che i creditori hanno sul patrimonio dell'imprenditore con l'interesse dei lavoratori al mantenimento delle condizioni occupazionali sul piano qualitativo e quantitativo;
è specifico compito della curatela fallimentare attuare tutte le azioni tese alla conservazione del patrimonio, intesa quale tutela del valore aziendale: nel caso di specie, la tutela del patrimonio si estrinseca non solo nella conservazione delle dotazioni fisiche ma anche e forse prioritariamente attraverso il mantenimento delle posizioni di mercato che rappresentano un valore immateriale di indubbia rilevanza;
alcune azioni attuate dalla curatela, in particolare con riferimento alla richiesta risoluzione di contratti di locazione che finora hanno permesso il prosieguo delle attività commerciali e quindi il mantenimento, seppur contenuto, dei livelli occupazionali e delle posizioni di mercato, appaiono inadeguate e persino dannose rispetto alla richiamata necessità di conservazione del valore commerciale dell'impresa;
per tali ragioni si rende doverosa un'opera di vigilanza da parte del Governo che, senza intaccare le prerogative attribuite ex lege al giudice delegato delle procedure fallimentari, agisca a tutela degli interessi dei lavoratori,
l'interrogante chiede di sapere:
se il Governo intenda vigilare affinché non siano poste in essere iniziative che potrebbero intaccare in modo irreversibile il valore commerciale delle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
se risultino le modalità in base alle quali verranno esperite le aste fallimentari, con specifico riferimento al mantenimento occupazionale dei lavoratori, al fine di accertare se si intenda preservare tutti i lavoratori (cosiddetto ex Despar) o solo i lavoratori attualmente impiegati dei singoli affittuari;
se risulti, infine, che nella procedura d'asta si terrà conto degli impegni assunti dalle parti nei tavoli sindacali, contrattuali ed istituzionali, circa l'impiego della totalità dei lavoratori del gruppo.
(4-04885)
POLI BORTONE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
attraverso l'ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il Ministro ha bandito in data 23 ottobre 2009, con scadenza di consegna delle offerte il 30 novembre 2009, le seguenti due procedure ristrette ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006: a) bando per l'affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle specie ittiche nazionali con particolare riferimento alle specie eccedentarie nell'ambito dell'Asse prioritario 3 (base di gara 2.000.000 euro, Iva esclusa); b) bando per l'affidamento del servizio di promozione finalizzato a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nell'ambito dell'Asse prioritario 3 (base di gara 2.200.000 euro, Iva esclusa);
tali procedure di gara ai sensi della normativa citata, prevedono la richiesta di invito avanzata da ciascun concorrente e la successiva offerta nelle modalità indicate dalla lettera di invito,
si chiede di sapere:
se le procedure di gara in oggetto siano state regolarmente espletate sino all'aggiudicazione definitiva dei relativi servizi;
in caso di espletamento delle due procedure, quali siano i nominativi dei concorrenti invitati e che hanno presentato offerta, nonché le graduatorie finali con indicazione dell'aggiudicatario del servizio;
qualora invece le gare suddette non fossero state aggiudicate, quale sia lo stato di ciascuna procedura ed eventualmente se i fondi assegnati alle procedure siano stati destinati ad altri servizi.
(4-04886)
ZANOLETTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
l'inquinamento elettromagnetico è un problema che da tempo impegna ambientalisti, ricercatori, scienziati;
c'è chi sostiene che le radiazioni prodotte da ripetitori, reti per telefonia cellulare, emittenti radiotelevisive, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità siano dannose e chi, invece, le ritiene innocue;
in realtà mancano prove scientifiche indiscusse e permane il dubbio sull'esistenza di un rischio serio per la salute;
rilevato che:
le soglie di emissioni elettromagnetiche sul territorio italiano sono quelle dell'Icnirp (International commission on non-ionizing radiation protection) del 1998, accettate dall'Unione europea e raccomandate a tutti gli Stati membri con una direttiva del 1999 per la popolazione in generale e con una seconda direttiva del 2004 per i lavoratori;
secondo alcuni esperti questi standard sono criticabili perché riferiti solo alla protezione degli effetti termici di breve durata delle emissioni e non a quelli dovuti all'esposizione a lungo termine ai campi elettromagnetici;
l'Italia ha inserito indicazioni più restrittive che tuttavia non rappresentano limiti veri e propri; i "valori di cautela" (pari a 20 volt per metro) e gli " obiettivi di qualità" (pari a 6 volt per metro) sembrano valere per i luoghi aperti, accessibili al pubblico, dove possono esserci permanenze di non più di 4 ore al giorno;
a giudizio dell'interrogante, è assolutamente opportuno promuovere con seri studi epidemiologici su campioni rappresentativi della popolazione o studi biologici in vitro su cellule isolate e in vivo, sugli animali,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un approfondimento scientifico sugli effetti delle radiazioni non ionizzanti (prodotte da ripetitori, reti per telefonia cellulare, emittenti radiotelevisive, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità), prevedendo uno studio epidemiologico serio con campioni rappresentativi della popolazione e con studi biologici.
(4-04887)
THALER AUSSERHOFER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contiene all'articolo 14, comma 32, una disposizione che differisce al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni;
la norma citata prevede altresì che l'obbligo di liquidazione delle società non si applichi ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite al 31 maggio 2010: 1) abbiano al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, 2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitali conseguenti a perdite di bilancio, 3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
considerato che a giudizio dell'interrogante l'ambito applicativo delle disposizioni citate non risulta molto chiaro lasciando spazio a dubbi e a diverse interpretazioni,
si chiede di sapere:
se le perdite d'esercizio a cui fa riferimento la norma siano solo quelle derivanti dall'ordinaria amministrazione o se vi rientrino anche quelle generate da investimenti;
quale sia l'ambito temporale in cui i bilanci non devono aver subito riduzioni di capitali o ripiani;
in relazione a quali settori i Comuni siano obbligati a costituire società.
(4-04888)
PORETTI, PERDUCA - Al Ministro della salute - Premesso che:
il Consiglio superiore di sanità (CSS), su richiesta del Ministro in indirizzo, si è espresso il 25 febbraio 2011 su "Insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)";
detto parere del CSS è stato successivamente trasmesso con circolare del Ministro agli Assessori regionali alla Sanità in data 4 marzo 2011, "affinché se ne tenga conto nella predisposizione delle connesse attività di studio e assistenza";
con tale parere il CSS ritiene: 1) che la CCSVI non possa essere riconosciuta come entità nosologica; 2) che, ad oggi, non sia dimostrata la sua correlazione epidemiologica con la SM e, pertanto, l'intervento di correzione vascolare non può essere indicato nei pazienti affetti da tale patologia; 3) che sia necessaria, invece, un'indicazione clinica chiara e netta, indipendentemente dalla presenza o meno di SM, per l'erogazione di misure atte a diagnosticare, monitorare e correggere anomalie dell'apparato vascolare venoso, qualora indicato, a causa di condizioni patologiche ad esse sicuramente riferibili;
altresì, ritiene necessario che eventuali procedure di correzione di patologia venosa in pazienti con SM siano effettuate solo ed esclusivamente nell'ambito di studi clinici controllati e randomizzati, approvati da Comitati etici;
inoltre, il Consiglio superiore della Sanità ritiene opportuno: che sia contrastata ogni finalità puramente speculativa ed economica; che debba essere fatto tutto il possibile per proteggere i pazienti da facili entusiasmi, da speculazioni economiche e dai rischi connessi al trattamento stesso;
considerato che:
tenuto conto di tali indicazioni, un medico del Servizio sanitario nazionale, se non nell'ambito di detti studi clinici, sarebbe dissuaso dal diagnosticare a qualsiasi paziente già diagnosticato con SM un'affezione da CCSVI, né prescrivere alcun intervento atto a correggere la CCSVI, patologia circa la cui esistenza il CSS dichiara che "l'esistenza della CCSVI e le correlazioni etiopatogeniche collegate alla stessa sono ancora controverse e, pertanto, risultano necessari ulteriori studi";
tuttavia, non sono pochi, su circa 58.000 pazienti affetti da SM in Italia, quelli che, soprattutto nei casi più gravi, chiedono di poter accedere quanto prima alla diagnosi e all'eventuale trattamento della CCSVI secondo le metodologie messe a punto dal professor Zamboni dell'Università di Ferrara, circostanza che spinge alcuni di questi a ricorrere alla sanità privata o a dispendiose e incerte trasferte in Paesi in cui queste metodologie sono riconosciute e praticate,
si chiede di sapere:
che cosa intenda disporre il Ministro in indirizzo, nella circolare citata con la quale trasmette il parere del CSS su CCSVI e SM agli Assessori regionali alla sanità, quando indica che di tale parere si "tenga conto nella predisposizione delle connesse attività di studio e assistenza";
quanti studi clinici approvati dai Comitati etici su CCSVI e SM siano ad oggi attivati sul territorio nazionale, a chi siano affidati e presso quali strutture, quale sia il numero di pazienti preso in esame e quando se ne prevede il compimento;
se si abbia notizia che sia al vaglio da parte di Assessori regionali alla sanità, o se sia comunque in previsione, la prossima attivazione di nuovi studi clinici su CCSVI e SM;
che cosa intenda fare per promuovere sul territorio la conduzione di ulteriori studi clinici sul CCSVI e SM e se non ritenga opportuno che sia ampliato il numero complessivo di pazienti presi in esame da tali studi.
(4-04889)
LANNUTTI, MASCITELLI - Ai Ministri della salute e dell'interno - Premesso che:
secondo una ricerca dell'associazione Auser, che ha esaminato nella prima indagine nazionale le irregolarità e la poca trasparenza nelle case di riposo, in Italia ci sarebbero almeno 700 case di risposo fantasma;
le case di riposo in Italia risultano essere 6.715, ma il numero reale è un mistero, così come tutto il settore, una vera e propria "giungla" con prestazioni e tariffe fuori controllo. E almeno 700 strutture sfuggono a ogni regolamentazione e non sono autorizzate. È il quadro fosco che emerge da un'indagine nazionale dell'Auser, la prima di questo tipo in Italia, presentata oggi a Roma dall'associazione. La ricerca, realizzata dall'Istituto di ricerche economiche e sociali, ha incrociato dati di Camere di commercio, elenchi regionali, Pagine gialle, censimento 2008 del Viminale, articoli di stampa e Internet . La regione che ospita il maggior numero di case di riposo è la Sicilia: 900, quasi tutte (94 per cento) private. L'indagine mette a fuoco una situazione critica rispetto alla regolarità e trasparenza: 283 delle 863 strutture controllate dai Nas nel 2010 sono risultate irregolari, tra autorizzazioni mancanti, strutture non adeguate, numero di anziani eccessivo, mancanza di condizioni adeguate, attività infermieristiche esercitate in modo abusivo. "Giungla" anche nelle tariffe, che possono variare moltissimo: si parte da 1.200 per arrivare fino a 4.250 euro al mese, con una media di 1.400-1.500 euro;
quello delle case di riposo private per anziani è un business sempre più fiorente: in quattro anni, dal 2005 al 2009, quelle iscritte agli elenchi della Camera di commercio sono passate da 2.555 a 2.906 unità. E i loro ricavi sono aumentati in un anno del 18 per cento. Nel 2010, secondo stime dell'Auser, 23 anziani ogni mille vivevano in un presidio socio-assistenziale (casa di riposo privata), erano 20 nel 2006. Considerando anche le residenze socio-sanitarie (Rsa) e gli altri presidi, si registrano 32 anziani in istituto ogni mille nel 2010. Valori che crescono fino a 84 anziani su mille in Friuli-Venezia Giulia, mentre in Sicilia, la regione con il più alto tasso di diffusione di strutture socio-assistenziali, gli ospiti non superano le 11 unità ogni 1.000 abitanti di età superiore ai 65 anni. L'analisi dei bilanci di un campione significativo di queste strutture private ha evidenziato, tra il 2008 e il 2009, uno sviluppo rilevante (pari al 18 per cento): i servizi assistenziali residenziali risultano quindi in controtendenza rispetto all'andamento economico e non conoscono crisi. Il settore rappresenta un'opportunità di business interessante, alla luce dell'invecchiamento costante della popolazione italiana. Il campione dell'Auser risulta prevalentemente costituito da società a responsabilità limitata, mentre le società per azioni sono solo tre. Emerge la significativa presenza di gruppi che controllano ben 20 società delle 50 analizzate: il fenomeno interessante che sta vivendo il settore è proprio questa sorta di processo di integrazione orizzontale, con la nascita di gruppi in forte sviluppo e capaci di investimenti e acquisizioni delle strutture meno redditizie. Ed è da evidenziare anche come le società di maggiori dimensioni offrono alle loro controllate svariati servizi, dall'amministrazione del personale alla l'information technology, ai servizi di manutenzione e pulizia,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dell'indagine dell'Auser che ha messo in luce un sistema prevalentemente costituito da società a responsabilità limitata, mentre le società per azioni sono solo tre, con la presenza di gruppi che controllano ben 20 società delle 50 analizzate;
se risponda al vero che la Sicilia sia la regione con il maggior numero di case di riposo, quasi tutte private, e se risulti che 283 delle 863 strutture controllate dai Nas nel 2010 siano risultate irregolari;
quali misure urgenti il Governo intenda attivare per "disboscare" la giungla delle tariffe che variano da 1.200 euro fino a 4.250 euro al mese, con una media di 1.400-1.500 euro.
(4-04890)
VILLARI, VIESPOLI, SAIA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'autostrada A1, in particolare nel tratto tra Roma e Napoli, è stata ripetutamente scenario di pericolosi e spesso mortali incidenti;
il giorno 18 marzo 2011, malgrado le condizioni meteorologiche sembrassero migliorate, una frana si è staccata dalla costa di una collinetta adiacente l'autostrada, nel tratto dove termina il muro di contenimento, all'altezza del paese di Pofi in provincia di Frosinone ed ha invaso tutte e tre le corsie in direzione nord, travolgendo un furgone ed uccidendo il conducente che si recava al lavoro. Viaggiava con il conducente il figlio di 20 anni, ferito anche lui, così come l'autista di un Tir;
il traffico, ovviamente, ha subito grossi disagi per ore, si è lavorato alacremente per mettere in sicurezza l'area dopo che gli operai della società Autostrade, i Vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile hanno provveduto a liberare la carreggiata da fango e detriti;
a peggiorare la situazione è stata anche la perenne condizione di dissesto idrogeologico del nostro territorio, che necessiterebbe di urgenti ed importanti interventi. In ogni caso, la tragedia poteva essere evitata se fossero state espletate, da parte della società concessionaria, nei tempi giusti, tutte le attività di informazione e allerta, oltre alle attività di verifica circa la sicurezza della percorribilità dell'autostrada stessa;
la Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'Anas SpA e la società Autostrade SpA prevede, tra le altre cose, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale;
nell'ambito dell'espletamento dei compiti affidati in concessione, si prevede l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria oggetto di concessione oltre che mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda chiedere chiarimenti alla società concessionaria circa l'accaduto, ovvero se abbia monitorato il tratto autostradale in cui si è verificato l'incidente, visto che proprio in quella zona le piogge sono state incessanti;
se non intenda intervenire per quanto di propria competenza presso Anas e società Autostrade per chiedere una dettagliata relazione circa l'attività di manutenzione della infrastruttura viaria fino ad ora effettuata, soprattutto nel tratto tra Roma e Napoli;
se non intenda verificare se siano state rispettate le disposizioni previste nella Convenzione di concessione;
infine, quali iniziative intenda intraprendere affinché Anas e società Autostrade rispettino gli impegni sottoscritti, al fine di evitare che sulla A1, fondamentale arteria di collegamento fra il Nord ed il Sud Italia, altri episodi simili si verifichino.
(4-04891)
LANNUTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale - Premesso che, come si legge in un articolo pubblicato su "l'Espresso" del 24 marzo 2011, «Un guadagno del 520 per cento in meno di cinque anni. Un incasso colossale, stimabile in almeno 135 milioni di euro, rispetto ai 26 investiti nel 2006. Per un gruppo di ignoti investitori e di società registrate in vari paradisi fiscali sarà questo il frutto di una privatizzazione molto discussa, quella della società milanese Metroweb, predisposta quando era sindaco Gabriele Albertini ma portata a termine dall'attuale primo cittadino Letizia Moratti. Metroweb possiede la rete in fibra ottica sotto la città e, dopo alcuni passaggi tormentati, era finita all'Aem, la municipalizzata di luce e gas. Nel 2006, la cessione. Per motivi mai chiariti l'azienda non viene offerta ai maggiori operatori di comunicazioni che in quegli anni puntano sulla fibra, da Telecom Italia in giù. A comprare è il fondo inglese - con manager italiani - Stirling Square Capital, che mette in piedi una complessa operazione che valorizza Metroweb 232 milioni: 32 vengono pagati in contanti, mentre i restanti 200 sono i debiti presi in carico dai nuovi proprietari. Curiosamente, però, nella privatizzazione alla milanese i compratori investono meno quattrini dei venditori. I soldi messi sul piatto da Stirling e da una serie di soci con sede a Bermuda, Guernsey e alle Isole Vergini, non superano i 26 milioni. Aem, invece, riacquista a sorpresa una quota della nuova Metroweb e in più sottoscrive un prestito convertibile, con un esborso totale di 32 milioni. Il risultato appare oggi discutibile: l'azienda è di nuovo in vendita e le cifre che circolano dicono che, senza considerare i debiti, dovrebbe passare di mano ad almeno 225 milioni, 135 dei quali destinati a Stirling e ai suoi misteriosi soci, e 90 milioni a A2A (come si chiama ora Aem). Altri dettagli sono destinati ad alimentare le polemiche che da sempre la vicenda suscita. Primo: interessati all'acquisto si sono detti anche operatori telefonici che all'epoca erano stati tenuti fuori. Secondo: fra i manager che lavorano con Stirling, in Metroweb e altrove, c'è Luigi Predeval, molto vicino ai Moratti. Ex amministratore delegato dell'Inter, Predeval di recente è stato chiamato dal sindaco alla guida della Sogemi, la società comunale che gestisce i mercati generali»,
si chiede di sapere:
se risultino al Governo le ragioni per cui Metroweb, che possiede la fibra ottica che scorre sotto la città di Milano, non sia stata offerta agli operatori di telecomunicazioni, ma sia stata acquisita da un gruppo di ignoti investitori registrati in varie società offshore, ubicate nei soliti paradisi fiscali e/o legali, che potranno conseguire un profitto del 520 per cento;
quale risulti la filosofia che ha prodotto un accordo grazie al quale i compratori debbano investire meno dei venditori, come risulta da una discutibile intesa che vede l'azienda di nuovo in vendita, per la somma di almeno 225 milioni, 135 dei quali destinati a Stirling e ai suoi misteriosi soci, e 90 milioni a A2A (come si chiama ora Aem);
se risponda al vero che il passaggio di mano della società milanese Metroweb, invece che ad aziende italiane che pur avevano interesse, produrrà profitti pari ad oltre il 100 per cento l'anno, per un totale del 520 per cento in meno di cinque anni, con un introito stimabile in almeno 135 milioni di euro, rispetto ai 26 investiti nel 2006;
quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che aziende fiore all'occhiello dal settore dell'energia a quello alimentare, importanti per il tessuto industriale italiano e per lo sviluppo economico, possano essere colonizzate da investitori esteri spesso residenti nei paradisi fiscali, trovando nell'Italia il vero "paese di Bengodi", come nella citata scandalosa cessione di Metroweb, venduta al fondo inglese con manager italiani.
(4-04892)
LANNUTTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
secondo i presidenti di Federconsumatori e Adusbef, in una nota diffusa sul web, il messaggio che trapela dallo spot realizzato dal Ministero sul registro delle opposizioni, in onda in questi giorni in televisione, sarebbe una vera e propria istigazione ad essere molestati dal telemarketing;
in particolare, ritengono che invece di informare i cittadini, fornendo le istruzioni utili su come iscriversi per non essere disturbati con insistenza a tutte le ore del giorno, si tenta quasi di convincerli che, in fondo, il telemarketing non è poi così male e potrebbe anche essere utilissimo. I presidenti proseguono affermando che questo rispecchia in pieno l'atteggiamento del Governo che, nonostante il parere contrario del Garante per la protezione dei dati personali, al posto di adottare il sistema dell'opt-in diffuso in gran parte d'Europa (che prevede che il cliente che voglia essere "disturbato" debba espressamente manifestare la propria volontà), ha istituito il meccanismo dell'opt-out (vale a dire l'iscrizione al registro delle opposizioni per non essere molestati);
pertanto, al motto "uomo registrato un po' meno informato" si diffonde nelle case degli italiani questa vera e propria pubblicità al telemarketing pagata dai contribuenti;
considerato che:
come si apprende dalla lettura del comunicato stampa dell'Autorità diffuso il 31 gennaio 2011, in concomitanza con l'entrata in funzione del registro pubblico delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato (con un provvedimento del 19 gennaio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali;
gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi: 1) le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel registro; 2) se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quella azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l'abbonato non si è iscritto al registro; 3) la singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento;
con l'entrata in funzione del registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc;
per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad esempio albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento;
l'avvio del registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad esempio posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell'utente;
il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione da 30.000 a 180.000 euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300.000 euro,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di ritirare immediatamente lo spot di cui in premessa;
se non ritenga che lo spot configuri una forma di pubblicità ingannevole.
(4-04893)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
sabato 26 marzo 2011 il settimanale "Milano Finanza" ha fatto circolare la notizia relativa alla candidatura del signor Alessandro Profumo, l'ex banchiere di Unicredit premiato con una buona uscita di 40 milioni di euro per aver distrutto valore, portando il titolo da 8 ad 1,8 euro e la capitalizzazione della banca di piazza Cordusio da oltre 100 a poco più di 30 miliardi con la sua defenestrazione, a capo della Banca per il Sud;
scrive in data 28 marzo 2011 il sito "Dagospia" «l'ipotesi è circolata sabato mattina quando in edicola è apparso il settimanale "MilanoFinanza" dove si legge testualmente che Profumo potrebbe essere il "possibile Schumacher del credito". La tesi sembra piuttosto azzardata perché al momento delle dimissioni si è detto che Profumo», oltre alla lauta buonuscita, «aveva accettato la clausola di rifiutare per due anni incarichi al vertice di altre banche italiane». In un altro punto si legge: «Tremonti potrebbe nominare Profumo al vertice della Banca del Sud, l'istituto per il quale la Lega si sarebbe già spesa in favore di Massimo Ponzellini»;
si legge infatti che il «22 settembre scorso (...) Profumo lasciò lo studio Erede Bonelli Pappalardo firmando le dimissioni e mettendosi in tasca 40 milioni di liquidazione. Il paracadute d'oro fu definito "un'assurdità" dal "Financial Times", lo stesso giornale che negli anni delle scalate sui mercati dell'Est, aveva esaltato le imprese di "Alessandro il Grande". Oggi c'è chi rimette in discussione la presenza su quei mercati e non è un caso se i nuovi vertici di Unicredit hanno dovuto iscrivere a bilancio svalutazioni e accantonamenti per uscire dal bagno di sangue del Kazakistan e dell'Ucraina. Non la pensa così il bocconiano Profumo che non più tardi di una settimana fa ha accettato di entrare come consigliere dentro Bersbank, la più grande banca russa posseduta al 64% dalla Banca centrale e per il resto dal miliardario Kerimov, grande azionista di Gazprom. Con questa adesione l'ex-boyscout di Genova dà ragione alla moglie Sabina che nella notte delle dimissioni esclamò: "non è la fine del mondo". L'ex-banchiere sembra non avere alcuna intenzione di sparire dalla scena ed è questa la ragione per cui ha consentito al suo amico Mimmo Siniscalco, presidente di Assogestioni, di inserirlo nella lista dei consiglieri indipendenti che entreranno tra poche settimane nel nuovo Consiglio di amministrazione dell'Eni. Questa designazione pare non dispiaccia affatto a Giulio Tremonti che secondo la cronaca durante la notte delle dimissioni da Unicredit avrebbe telefonato ai presidenti delle Fondazioni per raccomandarsi di evitare "scambi maldestri". E adesso salta fuori la notizia che il ministro dell'Economia potrebbe nominarlo al vertice della Banca del Sud»;
considerato che:
un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa", in data 22 ottobre 2007, dal titolo: "Derivati, il contrattacco di Profumo", riporta l'intervista dell'inviato da Washington Stefano Lepri ad Alessandro Profumo, amministratore delegato di Unicredit dopo il servizio di Milena Gabanelli sui derivati avariati appioppati ad enti locali ed imprese: «Non sono il male e Unicredit non è l'unica banca a operare in questo settore». «"I derivati non sono il male", servono alle imprese per proteggersi contro rischi di cambi o di costi, "e noi più trasparenti di così non possiamo essere. Tecnicamente non esistono altre cifre oltre a quelle che abbiamo già rivelato" contrattacca Alessandro Profumo, amministratore delegato di Unicredit. Ce l'ha ovviamente con la trasmissione tv dove Unicredit è stata chiamata in causa: "sembrava fossimo l'unica banca che vende derivati. Forse ci avrebbe fatto piacere avere il 100% di quel mercato, ma non è così". Profumo, come gli altri grandi banchieri del mondo, è a Washington in occasione dell'assemblea annuale del Fondo monetario. "È stata una confusione creata ad arte" insiste, in una materia ardua da comprendere per il grande pubblico; in Italia moltissime banche operano in quel settore, nazionali ed estere. Sui casi in cui sono implicati enti locali, non si esprime; cerca invece di spiegare perché alle imprese quegli strumenti finanziari servono. "Sarebbe interessante vedere cosa hanno fatto negli anni scorsi Alitalia, Lufthansa o British Airways per tutelarsi dal rialzo del prezzo del petrolio. Se non si sono coperte avranno avuto dei problemi" dice il numero uno di Unicredit. Agli imprenditori che protestano per le perdite che sarebbero emerse in questa fase, ribatte che i vantaggi a fronte sono stati distribuiti nel tempo, e che le perdite non possono essere state una sorpresa: "Noi inviamo ogni tre mesi ai nostri clienti le loro posizioni sui derivati in termini di mark-to-market, non possiamo sapere se le contabilizzano". Sia come sia, al momento alcuni settori della finanza innovativa utili alle imprese si sono bloccati dalla crisi finanziaria scoppiata sui mutui subprime. Discutendo a Washington con gli altri banchieri, Profumo però non ne ha tratto l'impressione che il credito alle imprese si ridurrà; sicuramente non in Italia»;
si legge ancora: «Prendere denaro in prestito potrà essere un po' più caro, perché si allargheranno gli spread, in una più articolata valutazione del rischio; ma il credito non mancherà, "non ci sarà una stretta". Dunque le ricadute dovrebbero essere molto limitate. Difficile dire se funzionerà il maxi-fondo proposto dalle grandi banche americane per evitare che vengano gettati in massa sul mercato i titoli di debito strutturati ora invendibili per mancanza di fiducia, ma non privi di valore. Profumo su questo non si esprime, altri banchieri europei sono scettici. Più che altro, si attende di capire se l'iniziativa riuscirà a marciare negli Stati Uniti; quanti fondi di investimento aderiranno, se le grandi banche di investimento parteciperanno o no. Il dollaro debole intanto potrebbe suggerire ai banchieri europei di fare acquisti negli Usa. L'amministratore delegato di Unicredit si chiama fuori "perché noi per il momento di soldi non ne abbiamo" dopo la maxifusione con Capitalia; "altri forse ne faranno". Quanto a strategie bancarie in Europa, Profumo non intravede grandi operazioni transnazionali, casomai ristrutturazioni dentro i singoli Paesi, soprattutto la Germania nel settore delle Landesbanken (simili alle nostre Case di risparmio); ma occorrerà anche capire quali saranno gli effetti dell'acquisto e successiva spartizione dell'olandese Abn-Amro. Alle critiche per non aver valutato a fondo (due diligence) gli attivi di Capitalia prima della fusione, Profumo risponde piccato che non sarebbe stato possibile, perché "occorreva impegnarci cento persone per due mesi senza fughe di notizie: vorrei vedere se c'è riuscito il consorzio Rbs-Santander-Fortis prima di acquistare Abn-Amro";
in data 3 marzo 2011, l'agenzia Ansa in un dispaccio intitolato: "Derivati: Bari, ex ad Unicredit Profumo indagato", informa sull'inchiesta della Procura pugliese in merito agli sviluppi giudiziari di un imprenditore, titolare della Divania, costretto a sottoscrivere derivati avariati di Unicredit;
si legge nel dispaccio: «L'ex ad di Unicredit, Alessandro Profumo, è indagato a Bari con altri 27 dirigenti della banca nell'inchiesta sul rapporto intercorso tra la società pugliese Divania e l'istituto di credito, relativo alla sottoscrizione di titoli di credito derivati. Lo anticipa l'Espresso. Nell'inchiesta vengono ipotizzati i reati di associazione, estorsione, truffa e appropriazione indebita. Tra gli indagati Luca Fornoni e Davide Mereghetti, già collocati da Bankitalia nel ruolo di artefici dei derivati»,
si chiede di sapere:
se risponda al vero l'ipotesi del settimanale "Milano Finanza", circa la candidatura di Profumo, indagato da alcuni Tribunali per la vendita di derivati avariati, alla guida della Banca del Sud;
se sia a conoscenza del fatto che Profumo ha ricevuto in premio una buona uscita di 40 milioni di euro per aver distrutto valore, portando il titolo da 8 ad 1,8 euro e la capitalizzazione della banca di Piazza Cordusio, da oltre 100 a poco più di 30 miliardi di euro nel giorno della sua defenestrazione;
se risulti che al momento dell'allontanamento, oltre ad aver ricevuto un'ingente somma, il signor Profumo aveva sottoscritto una clausola di divieto di due anni da incarichi ai vertici di altre banche italiane, tenuto conto che tale clausola di salvaguardia, qualora non esibita e/o rispettata, imporrebbe ad Unicredit giusta azione di rivalsa a tutela degli interessi degli azionisti, specie del "parco buoi";
se la ventilata nomina di Profumo al consiglio Enel per conto di Assogestioni, nota associazione di derivazione bancaria nemica dei risparmiatori che affidano il risparmio a fondi comuni di investimento sapientemente selezionati dai gestori e da altre banche, che ha creato sconcerto tra utenti e consumatori truffati e frodati dai derivati avariati di Unicredit, non debba indurre il Ministro in indirizzo a smentire categoricamente l'affidamento al cultore dei derivati della banca che ha lo scopo di sviluppare il Mezzogiorno.
(4-04894)
Avviso di rettifica
Nel Resoconto sommario e stenografico della 528a seduta pubblica del 29 marzo 2011, a pagina 147, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla terza riga del primo capoverso, sostituire le parole: "Doc. CXCII, n. 2" con le seguenti: "Doc. CXCII, n. 3".