Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 030 del 02/07/2008

BUGNANO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'Unione nazionale cronisti italiani, insieme al gruppo Cronisti Piemonte, rende noto che due colleghi del settimanale locale "La Voce di Chivasso" sono stati condannati ad una pena detentiva con la condizionale, oltre alla pena "accessoria" della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi, ai sensi dell'art. 30 del Codice penale;

il giudice Claudio Passerini del Tribunale di Biella ha ritenuto di applicare la pena accessoria della sospensione dalla professione, perché ha interpretato le affermazioni dei due giornalisti come diffamatorie;

la legge 69 del 3 febbraio 1963, che disciplina la professione giornalistica, attribuisce la facoltà di comminare la sanzione della sospensione esclusivamente al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, mentre spetta eventualmente alla magistratura l'interdizione dai pubblici uffici;

l'interpretazione dell'articolo 30 del Codice penale a cura del giudice Passerini risulta ad avviso dell'interrogante in contrasto con i dettami della Costituzione, in particolare con l'art. 21, che tutela la libertà di stampa, che non può essere oggetto di censure,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare, nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, se l'interpretazione suddetta non possa rappresentare un vulnus per l'articolo 21 della Costituzione;

se non reputi necessario individuare il motivo per il quale il suddetto giudice ha comminato la sanzione della sospensione, compito assegnato esclusivamente al Consiglio dell'ordine dei giornalisti;

se non intenda sanare, con azioni di competenza, tale situazione per ripristinare, nel caso specifico, il principio democratico della libertà di stampa.

(4-00250)