Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 030 del 02/07/2008
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STRADIOTTO, DONAGGIO, FISTAROL, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, NEROZZI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:
la disciplina relativa al riconoscimento dei benefici di legge nei riguardi dei lavoratori esposti all'amianto a causa della propria attività lavorativa è oggetto di controversie interpretative in sede amministrativa e giurisprudenziale;
in particolare, l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ha previsto il beneficio, ai fini pensionistici, della rivalutazione dei periodi lavorativi attraverso l'applicazione di un moltiplicatore (pari a 1,5) agli "interi" periodi di esposizione ad inalazione di fibre di amianto, limitatamente ai "lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni";
numerosi dubbi interpretativi sono emersi nel corso degli anni per individuare la platea dei beneficiari delle disposizioni citate; molto controversa infatti è la questione se spetti o meno la maggiorazione per coloro che, essendo stati esposti all'amianto antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, possedessero all'epoca non più la qualità di lavoratori "attivi" ma quella di "pensionati" di anzianità o vecchiaia, cioè a dire si trovassero già in stato di quiescenza;
sul punto si è espressa anche l'INPDAP di Venezia, secondo la quale i lavoratori pensionati che abbiano maturato i requisiti pensionistici anche senza la prevista maggiorazione, non raggiungendo la maggior prestazione conseguibile, non potrebbero ottenere un'integrazione dei trattamenti percepiti, in quanto - secondo l'interpretazione dell'ente - la finalità perseguita dalla disciplina di cui alla legge n. 257 del 1992 sarebbe unicamente quella di favorire l'esodo anticipato dal lavoro di soggetti esposti all'amianto e non già di rivalutarne i trattamenti previdenziali;
tale tesi ha trovato recentemente avallo in due pronunce della Terza Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (sentenza n. 693 del 2005 del 17 novembre 2005 e n. 4 del 2006 del 4 gennaio 2006) che hanno stabilito che l'istanza di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici deve essere presentata prima del collocamento a riposo;
tale interpretazione si pone in stridente contrasto con quanto sostenuto dalla Corte di cassazione secondo cui il beneficio previdenziale deve essere riconosciuto - ove ricorrano i requisiti prescritti dal citato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 - ai lavoratori collocati in quiescenza con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, ancorché abbiano maturato prima di tale data i requisiti di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia;
l'interpretazione dell'INPDAP è stata costantemente disattesa anche dalla Prima Sezione giurisprudenziale centrale di appello della Corte dei conti unicamente orientata nel senso di ritenere che il titolare di pensione di anzianità liquidata dopo l'entrata in vigore della legge richiamata ha diritto al ricalcolo della pensione con applicazione dei benefici previsti dalla citata normativa;
considerato inoltre che la limitazione dell'esclusione dal beneficio ai soli soggetti già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 dovrebbe ritenersi confermata anche dall'articolo 80, comma 25, della legge finanziaria per l'anno 2001 che, operando una sorta di interpretazione autentica, pone come elemento discriminate per l'attribuzione del diritto la non cessazione dell'attività lavorativa alla data del 27 aprile 1992,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna, alla luce dei fatti esposti, l'adozione di un chiaro indirizzo interpretativo circa la disciplina dei benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti all'amianto;
in particolare, se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative affinché e le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 siano interpretate nel senso che le maggiorazioni previste per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni competono anche ai soggetti che già fruiscono, anche senza la prevista maggiorazione, del trattamento pensionistico o abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità ovvero di inabilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non raggiungendo la maggior prestazione conseguibile, i quali si possono pertanto giovare del beneficio di legge per migliorare la prestazione pensionistica, previa comunicazione all'ente previdenziale dell'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge.
(3-00110)