Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 592 del 29/07/2011

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

592a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 29 LUGLIO 2011

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del presidente SCHIFANI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. - Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2613) MARITATI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2567, con il seguente titolo: Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354

PRESIDENTE. Passa alla votazione 1.1000 dell'emendamento (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Comunica che è in corso la trasmissione da parte della RAI in diretta televisiva.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). L'iter del provvedimento è stato assai accidentato, caratterizzato dalla carente trasparenza nel rapporto tra maggioranza e opposizione nel suo inserimento all'ordine del giorno e dalle particolari modalità di apposizione della fiducia, che hanno finito per inasprire le contrapposizioni politiche. Quanto al merito, il provvedimento si inserisce nel solco delle numerose iniziative ad personam, volte a tutelare gli interessi del Capo del Governo a danno della collettività, e ben chiari sono ormai gli effetti distorsivi che produrrà nel settore della giustizia, già indebolito dai numerosi interventi parcellizzati e squilibrati promossi negli ultimi anni. Ancor più irresponsabile è che un siffatto provvedimento venga portato avanti in un momento di grave crisi economica per il Paese, che richiederebbe interventi diversi e assai più incisivi, e in aperto contrasto con il messaggio lanciato dal Capo dello Stato, che invita ad una maggiore collaborazione tra le forze politiche lungo un percorso di riforme condivise. Per tali ragioni, preannuncia il voto convintamente contrario al provvedimento e alla fiducia chiesta dal Governo. (Applausi dei senatori De Angelis e Russo).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Nonostante la disponibilità già dimostrata dall'opposizione in occasione dell'esame della manovra economica a collaborare sul terreno delle riforme, il Governo, anziché concentrare i propri sforzi sulle reali e gravi emergenze del Paese, è impegnato nell'ennesimo provvedimento volto a tutelare gli interessi giudiziari del Presidente del Consiglio. Il provvedimento, oltre a presentare palesi profili di illegittimità ai sensi degli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione, avrà effetti devastanti sul sistema del processo penale, per effetto dell'allungamento dei tempi e della facoltà riconosciuta all'imputato di interrogare direttamente il teste, potendo così esercitare una chiara azione intimidatoria. A nome del Gruppo, preannuncia quindi il voto contrario alla questione di fiducia, auspicando che il Governo prenda finalmente atto della irreversibile crisi politica in cui versa e delle indispensabili riforme di cui il Paese necessita per risollevare le proprie sorti. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD e del senatore Astore. Congratulazioni).

LI GOTTI (IdV). Ignorando l'esito del referendum dello scorso giugno, che ha abrogato la legge sul legittimo impedimento, la maggioranza si appresta ad approvare una legge che allunga il processo penale e che corona un lungo elenco di provvedimenti ad personam: la depenalizzazione del falso in bilancio, lo scudo fiscale, il lodo Schifani, il lodo Alfano, la riduzione dei termini di prescrizione. E non è vero che il Governo sia stato costretto a porre la questione di fiducia dal comportamento ostruzionistico dell'opposizione: lo dimostra il fatto che i rilievi critici della minoranza hanno consentito di correggere errori aberranti, escludendo ad esempio i processi di mafia dall'applicazione delle nuove disposizioni sulla prova. Il Sottosegretario per la giustizia ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che il testo è mal scritto, contiene diversi strafalcioni ed ha chiesto all'opposizione di concordare nuove correzioni prima del voto, ottenendo ovviamente risposta negativa perché l'obiettivo del provvedimento è vergognoso e inaccettabile. Il potere assoluto del Capo del Governo è in disfacimento e il centrodestra non è in grado di governare neanche a colpi di fiducia: il berlusconismo sarà ricordato come una pagina buia della democrazia italiana, espressione di mali profondi del Paese, veicolo di servilismo e causa principale dell'antipolitica, del disprezzo per il Parlamento e della sfiducia popolare verso le istituzioni. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Presidenza del presidente SCHIFANI

CENTARO (CN-Io Sud-FS). In materia di giustizia è più facile fare piccoli aggiustamenti che riforme monumentali: il testo originario, volto ad eliminare la possibilità, tramite il rito abbreviato, di ottenere sconti di pena per reati punibili con l'ergastolo, è stato integrato con norme che mirano a realizzare una sostanziale par condicio probatoria tra accusa e difesa. Esse ancorano la prova al presupposto oggettivo della pertinenza che può essere riscontrato ex ante, mentre la rilevanza, valutabile solo ex post, comporta il rischio di un giudizio superficiale ed eccessivamente discrezionale. Al di là delle critiche iperboliche e demagogiche al provvedimento, al giudice resta la possibilità di escludere le testimonianze manifestamente sovrabbondanti e rimane ferma la regola del processo penale secondo cui l'imputato agisce solo per mezzo del difensore. Sul versante della lotta alla mafia, poi, il Governo non teme critiche avendo registrato sul campo importanti successi. L'opposizione invoca grandi riforme e offre collaborazione ma poi scatena l'ostruzionismo; denuncia le leggi ad personam che però non ha abrogato quando aveva i numeri per farlo. Il centrosinistra ha approvato la riforma costituzionale sul giusto processo quando si trovava sotto l'attacco della magistratura. L'antiberlusconismo continua evidentemente ad essere la ragione di vita di una minoranza che, incapace di raccogliere il consenso intorno ad un programma politico, persegue l'eliminazione per via giudiziaria dell'avversario politico. Il Gruppo voterà la fiducia al Governo affinché interpreti istanze di perequazione tra Nord e Sud, di sburocratizzazione e di tutela dei più deboli (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL. Congratulazioni).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). L'UDC è disponibile ad un confronto di merito su una riforma della giustizia che riguardi tutti i cittadini: il testo su cui il Governo ha posto la fiducia, però, non è serio, non affronta le storture del sistema giudiziario ma aggrava le disfunzioni della giustizia, obbligando il giudice ad ascoltare testimonianze irrilevanti e consentendo di riaprire procedimenti già definiti. In presenza di una crisi economica grave, che evidenzia la fragilità istituzionale europea e mette a rischio il risparmio delle famiglie italiane, un Governo responsabile ed intelligente, anziché occuparsi di cavilli giudiziari e norme strampalate, dovrebbe raccogliere l'appello del Capo dello Stato e aprire un confronto con l'opposizione sul Patto per la crescita siglato dalle parti sociali. In presenza di un disavanzo al 4 per cento e di un debito pubblico al 120 per cento, occorre una politica di rigore funzionale al recupero dei punti percentuali di PIL persi in questi anni. L'Italia intera attraversa una crisi strutturale di produttività che ha ricadute negative sulla bilancia dei pagamenti, sugli investimenti, sulle retribuzioni e sui consumi: occorre una classe politica capace di imprimere una svolta. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD. Congratulazioni).

MAZZATORTA (LNP). Il disegno di legge, su cui è stata compiuta un'opera mediatica di disinformazione, renderà inapplicabili i benefici derivanti dal giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo, garantendo così la certezza del carcere a vita per i delitti più gravi. Il testo approvato dalla Camera dei deputati conteneva inoltre delle norme che sono state opportunamente abrogate dal Senato, in conformità con i rilievi dell'Associazione nazionale magistrati. La nuova normativa in materia di ammissibilità delle prove non esclude la libera valutazione del giudice, ma ne rende giuridicamente più stringenti i criteri, prevedendo la non ammissibilità delle sole prove manifestamente non pertinenti al giudizio. Il disegno di legge, inoltre, non elimina la possibilità di acquisire in giudizio una condanna divenuta irrevocabile, ma consente all'imputato di ottenere l'esame dei testimoni le cui dichiarazioni siano state utilizzate per motivare la sentenza e comunque non si applica ai processi per alcuni gravi reati, come quelli di mafia. La Lega voterà dunque a favore del provvedimento, che esclude dalla fruizione dei benefici legati al giudizio abbreviato i condannati all'ergastolo e rende il processo penale più coerente ai principi contenuti nella riforma costituzionale del giusto processo, proposta e approvata dall'allora maggioranza di centrosinistra. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni. Applausi ironici del senatore Perduca).

FINOCCHIARO (PD). Mentre il Paese sta attraversando la crisi più pesante dal dopoguerra, le opposizioni hanno dimostrato grande senso di responsabilità - consentendo ad esempio l'approvazione in tempi rapidi della manovra finanziaria, che pure non condividevano nel merito - e le forze economiche e sociali hanno chiesto al Governo un segnale di discontinuità per rilanciare la crescita economica, prima che la situazione finanziaria diventi insostenibile. L'Esecutivo, che dovrebbe occuparsi dei gravi problemi dell'economia, dei territori e delle famiglie, chiede invece la fiducia al Senato su una norma processuale utile solo a risolvere i problemi giudiziari di Silvio Berlusconi e dannosa per il funzionamento rapido ed efficace della giustizia e per le vittime dei reati. Le nuove norme introdotte dal Senato consentiranno infatti ai difensori di ottenere l'escussione di un ampio numero di testimoni, allungando indefinitamente la durata dei processi e consentendo così di far scattare la prescrizione dei reati. Stupisce dunque l'atteggiamento della Lega Nord, che si vanta di aver escluso da alcuni benefici i condannati per i reati più gravi, omettendo però di dire che con l'approvazione del disegno di legge sarà più difficile ottenere la condanna dei rei. Il comportamento del Presidente del Consiglio, assente dall'Aula e incapace di parlare ai cittadini in un momento di grave difficoltà politica ed economica, riflette dunque l'incapacità dell'attuale Governo di guidare il Paese e di condurlo fuori dalla crisi. (Vivi applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Congratulazioni).

GASPARRI (PdL). L'apposizione della questione di fiducia è legittima e si è resa necessaria per la condotta palesemente ostruzionistica seguita dall'opposizione, ingiustificata nei termini e nel merito. Il provvedimento è stato calendarizzato senza alcuna forzatura, dopo un lungo iter e per decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo. I rilievi circa i condizionamenti che il provvedimento avrebbe sui processi di mafia (mossi peraltro da una parte politica sotto i cui passati Governi si è addirittura assistito alla sottrazione di centinaia di mafiosi al regime carcerario duro ai sensi dell'articolo 41-bis) sono del tutto infondati, tanto più alla luce delle importanti e severe misure antimafia varate nel corso della legislatura. Il provvedimento non fa che realizzare il principio costituzionale del giusto processo, accompagnandolo a previsioni restrittive che impediscono ipotesi sanzionatorie riduttive per crimini gravi puniti con l'ergastolo. Le norme relative alle sentenze passate in giudicato sono ispirate ad un principio fondante di civiltà giuridica, per cui l'imputato può riesaminare gli elementi che hanno condotto a sentenza definitiva in un processo al quale egli è stato estraneo. Non si verificherà alcun allungamento illimitato dei processi, in quanto il giudice potrà escludere inserimenti ritenuti pretestuosi nelle liste testimoniali. A questo provvedimento seguiranno importanti riforme costituzionali, in linea con il programma sin qui seguito dal Governo, per nulla insensibile, come dimostra la politica economica finora adottata, alle gravi implicazioni che le minacce speculative ed oggi i problemi di bilancio statunitensi hanno sul sistema economico mondiale. Vanno respinte con sdegno le accuse di instaurazione di un regime, tanto più da una parte politica che ha realizzato ben altri e più pervasivi sistemi di potere in tutti i settori dell'economia, della società civile e nella magistratura in intere aree del Paese, come dimostrano recentissime inchieste della magistratura. Il Gruppo PdL voterà a favore della questione di fiducia. (Vivi applausi dal Gruppo PdL e del senatore Montani. Molte congratulazioni. Commenti dai Gruppi PD e IdV. Nel corso dell'intervento, isenatori del Gruppo IdV si levano in piedi esibendo cartelli con la scritta:«Ladri di giustizia». Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Indice la votazione.

(Seguono le operazioni di voto).

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la fiducia. Risultano pertanto assorbito il disegno di legge n. 2613 e preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE.Dà atto che la senatrice Carlino non è giunta in tempo per partecipare al voto.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 1° agosto.

La seduta termina alle ore 11,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,02).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. - Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2613) MARITATI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (ore 9,02)

Approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2567, con il seguente titolo: Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2567, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2613.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione.

Avverto che è in corso la trasmissione RAI in diretta televisiva: pertanto, invito i colleghi al rispetto dei tempi assegnati.

Passiamo ora alla votazione.

PISTORIO (Misto-MPA-AS) Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, signori del Governo, colleghi del Senato, come ho già detto ieri, quando ho commentato la richiesta del Governo di porre la questione di fiducia su questo testo legislativo, ribadisco che la storia di questo provvedimento è cominciata male ed è finita peggio. Infatti, il vizio originario di quest'atto, al di là del suo contenuto, è il modo opaco, quasi fraudolento, per quanto formalmente corretto, con cui è stato posto all'ordine del giorno del Senato. Si tratta del classico caso in cui il formalismo giuridico fa torto alla sostanza, con un'interpretazione regolamentare ineccepibile, che viene però percepita come ingiusta.

Il Presidente del Senato, con qualche imbarazzo, ben consapevole di questo tarlo originario, che corrodeva la vita stessa del provvedimento, ha provato a ricondurlo ai canoni di una corretta dialettica parlamentare, ma l'ultimo atto del Governo - quello di porre in modo ingiustificato la questione di fiducia - ha reso inutile anche questo tentativo. E proprio il modus agendi non ha fatto che inasprire gli animi e le posizioni delle parti politiche, già improntate a dura contrapposizione.

Peraltro, non ci ha stupito la natura di questo disegno di legge, perché, in fin dei conti, quest'iniziativa legislativa ben si inserisce nel solco - anzi, nella prassi ormai consolidata - di quei numerosi interventi in materia di giustizia che si usa definire leggi ad personam, dispositivi che si caratterizzano per l'assenza di un interesse generale e che forse faremmo bene a non chiamare più leggi, dal momento che la norma è tale quando sussistono i requisiti di generalità e astrattezza. Invece, questi provvedimenti nascono al fine esclusivo di intervenire - o peggio, di interferire - nei procedimenti che vedono interessato il Premier e i suoi più cari amici. Si è resa infatti sempre più evidente un'anomalia, tanto eccezionale quanto pericolosa, che contraddistingue questo Governo e la sua maggioranza, tale per cui la salvaguardia dell'incolumità processuale del Premier ha assunto ormai rango di funzione costitutiva, da cui dipende la stabilità dell'Esecutivo e la tenuta politica dell'accordo di maggioranza.

In questi giorni, nell'Aula del Senato, molti interventi - alcuni dei quali pregevolissimi, anche dal punto di vista tecnico - ci hanno illustrato tutti i limiti, le debolezze e le contraddizioni di questo provvedimento, nonché i più gravi effetti distorsivi determinati da questa sequenza di provvedimenti che, con foga quasi compulsiva, sono stati predisposti per tentare di risolvere - in modo quasi sempre inefficace - i troppi problemi giudiziari del Presidente del Consiglio.

Ed è anche il precipitato di queste iniziative infelici in materia di giustizia - ormai del tutto estraneo al sentimento profondo del Paese, come dimostrato dall'esito del referendum sul legittimo impedimento - a restituirci il dato più autentico di questa stagione politica, che è il completo fallimento di questo Governo. È un fallimento eclatante, che prende sostanza proprio a partire dalla mancata riforma della giustizia, tanto annunciata quanto mai davvero affrontata.

Si sono preferiti infatti interventi parcellizzati, spesso dannosi, i cui effetti concreti non hanno prodotto altro che l'indebolimento di un pilastro fondamentale delle funzioni essenziali dello Stato. Infatti, anche in questo caso il combinato disposto tra questo provvedimento e i termini di prescrizione ridotti che derivano dal processo breve determina la sostanziale impossibilità di celebrare molti processi e quindi di emettere sentenze e di comminare pene, producendo di fatto l'esito di una denegata giustizia.

A conferma ulteriore della non credibilità di questo Governo in materia di politiche sulla giustizia, basta ricordare l'enfasi con la quale nel marzo scorso fu annunciata l'ennesima epocale riforma di sistema, accompagnata dalla rassicurazione che mai più vi sarebbero stati interventi legislativi per provvedimenti ad personam. Quando il presidente del Consiglio Berlusconi dava questo annuncio solenne, sedeva accanto a lui il ministro guardasigilli Alfano: speriamo che l'impegno del nuovo segretario del Popolo della Libertà di dare vita ad un partito di onesti non abbia la stessa coerenza logica che ebbe quell'impegno sulle leggi ad personam.

Voglio dire che questa linea ha sprecato tante possibilità di dialogo e di apertura di confronti politici, perché quando quella posizione fu annunciata dal Presidente del Consiglio l'area politica che si definisce Terzo Polo dichiarò la propria disponibilità al confronto parlamentare sul tema della riforma della giustizia, che è un'esigenza dell'intero Paese. Ma la linea di comportamento che anche oggi confermate ha reso impraticabile quello spazio di dialogo che era stato annunciato.

Quello che spiace constatare anche oggi è che il recentissimo insediamento del nuovo Ministro della giustizia - al quale rivolgiamo comunque un augurio di buon lavoro, e ne ha davvero bisogno, vista la delicatezza del suo incarico - malgrado le sue prime positive dichiarazioni è stato accompagnato dall'improvvida iniziativa del Governo di porre la questione di fiducia su questo provvedimento. Solo che, mentre il Governo chiede la fiducia al Parlamento su questo atto, è il Paese che revoca la fiducia a questo Esecutivo, incapace ormai di affrontare le vere questioni su cui si decide il destino della Nazione in un momento tanto delicato.

Questo atto viene compiuto oggi nel momento storico in cui la nostra economia è sotto attacco ed è un altro passo verso la inevitabile fine di quest'esperienza politica. Speriamo non sia un passo verso il baratro per il Paese.

Tra l'altro, questo passaggio politico si pone in aperta contraddizione, compromettendone forse in modo irrimediabile le prospettive virtuose, con l'azione saggia del Capo dello Stato, il quale solo poche ore fa ha rivolto alle forze politiche il rinnovato invito di procedere su un percorso di riforme condiviso anche in materia di giustizia.

La costruttiva opera del Presidente della Repubblica ha determinato per un momento le condizioni per un clima di collaborazione istituzionale che, pur nella doverosa distinzione delle responsabilità dei ruoli tra maggioranza e opposizione, ha permesso di garantire credibilità alle istituzioni del nostro Paese in un momento difficile e, di fatto, ha favorito maggiore efficacia alla stessa azione di governo, come è avvenuto con la eccezionale velocità di approvazione della manovra di stabilità finanziaria di poche settimane fa.

A fronte di questa azione così autorevole, c'è un Governo che passa da iniziative estemporanee e propagandistiche, se non vogliamo considerarle destabilizzanti, come quella di aprire sedi ministeriali nella Villa Reale di Monza, che costringono il supremo garante dell'unità nazionale a censurare formalmente questi atti, alla prepotenza di imporre al Parlamento l'approvazione a tappe forzate di una legge ad personam tra le più dannose per la funzionalità del nostro sistema giurisdizionale.

Senza voler evocare altre ulteriori gravissime questioni, è evidente a tutti come questa maggioranza non sia più in sintonia con il Paese e quindi in grado di garantirne gli interessi fondamentali in questa fase così drammatica. Anzi, con la sua azione accentua ogni giorno di più il distacco tra i cittadini e le istituzioni repubblicane, alimentando maggiormente quel sentimento di livore e di avversione per gli istituti della democrazia rappresentativa che, con linguaggio gergale, definiamo antipolitica.

Se i rappresentanti di questo Governo avessero piena consapevolezza delle loro responsabilità istituzionali, non potrebbero più sottrarsi al dovere inderogabile di lasciare ad altri la guida del Paese; ma, chiusi come sono nel circuito perverso del loro personale destino, non sono in grado di comprendere ciò che è giusto e doveroso nell'interesse della Repubblica.

Per queste ragioni, con piena convinzione, votiamo no al provvedimento e neghiamo la fiducia al Governo. (Applausi dei senatori De Angelis e Russo).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, mi permetta in premessa di sottolineare come siamo molto perplessi per il modo con cui si è arrivati al voto di fiducia di questa mattina.

Mentre l'Italia è alle prese con enormi difficoltà nel collocamento del proprio debito, mentre la Germania disinveste dal nostro Paese, mentre indagini e inchieste della magistratura aprono squarci inquietanti su importanti settori industriali ed economici delle maggiori imprese pubbliche, al punto da legittimare voci sempre più insistenti di prossime dimissioni - non solo da inquilino - del potente Ministro dell'economia, mentre non si riesce ad agganciare un qualsiasi trend di crescita decente, in particolare a causa dell'ormai inesistente livello di credibilità raggiunto dal Governo attuale, mentre le parti sociali ci chiedono discontinuità e l'opinione pubblica mostra tutto il suo distacco nei confronti delle istituzioni, mentre accade tutto ciò, l'agenda politica imposta dalla maggioranza e dal Governo, invece di concentrarsi sulle emergenze del Paese, costringe tutti ad inseguire bizzarre dislocazioni di sedi ministeriali, oppure non trova altro di meglio da fare che tenere inchiodato il Senato della Repubblica a discutere e a votare una fiducia su di un provvedimento di cui, sinceramente, per come è venuto configurandosi, nessuno sentiva la mancanza.

Eppure, come ha già giustamente sottolineato il presidente Rutelli qualche seduta fa, le opposizioni, sostanzialmente, nel loro complesso, hanno già avuto modo di dimostrare una disponibilità a farsi carico della delicata situazione del Paese, sia nella fase di approvazione della manovra economica che nel passaggio in Aula del rifinanziamento delle missioni militari. Noialtri abbiamo scelto la strada della responsabilità verso il Paese, e pensavamo che sareste stati in grado di cogliere questa nostra disponibilità. Invece, dobbiamo registrare che proprio non vi rendete conto dei rischi che stiamo correndo, e anzi vi ostinate a percorrere, ancora una volta, i soliti sentieri dello scontro frontale, consapevoli che a nulla porteranno.

E ci dispiace veder sciupare in questo modo occasioni importanti: infatti, non possiamo non sottolineare anche noi il rammarico che abbiamo provato nel verificare la distanza siderale tra le dichiarazioni che hanno accompagnato la nomina del neo Guardasigilli e la procedura di richiesta della fiducia messa sul provvedimento che stiamo esaminando oggi. Ma, signor Ministro, è in questo modo che pensa di stimolare un confronto maggiormente sereno sulla giustizia? Dica una parola su questo provvedimento! Eppure noi, formalmente, stiamo discutendo di un provvedimento nato su iniziativa parlamentare, e non governativo; un disegno di legge che avrebbe dovuto riguardare l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Peccato che nel frattempo ci troviamo di fronte a tutt'altro! Una sorta di "fine dibattimento mai". Un atto ampiamente rimaneggiato in Commissione, che va oltre ogni intenzione dei proponenti.

Questo provvedimento doveva essere in verità una bandiera, più simbolica che sostanziale, della Lega e di quelli a cui piace mostrare la "faccia feroce" all'opinione pubblica. Ma, per come era congegnato, sinceramente avrebbe potuto stimolare una reale discussione politica e parlamentare su almeno due questioni importanti.

La prima verte sull'utilizzo del giudizio abbreviato e alla sua utilità. Infatti è ormai abbastanza evidente come sia venuto meno l'obiettivo deflattivo insito nell'introduzione del rito abbreviato e, soprattutto, come i benefìci ad esso connessi siano utilizzati solo allorquando si restringono in maniera significativa tutti gli altri spazi difensivi.

Si poteva discutere di questo oppure ci si poteva confrontare su un altro tema che - a mio avviso - pone questioni di legittimità costituzionale, investendo gli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione. lo sono tra quelli che non sono affatto convinti che affidare alla pena, quantunque legata a reati ignobili, solo caratteri afflittivi e non anche di rieducazione della persona sia un reale avanzamento sul piano della civiltà giuridica. Capisco che si tratta di un confronto delicato tra diverse sensibilità culturali e politiche sul tema del "fine pena mai".

Nel dibattito di ieri in Aula ho avuto modo di richiamare il pensiero di Aldo Moro quando diceva che «per quanto riguarda il come debba essere una pena, debba essere dato in linea di principio un giudizio negativo non soltanto per la pena capitale (...) ma anche nei confronti dell'ergastolo». Ma capisco che si trattava di altri tempi. Magari c'era pure il proporzionale, non c'era il sistema bipolare: tuttavia, allora la discussione sulla giustizia aveva altro spessore, e il rispetto delle istituzioni impediva che si potessero piegare con tanta supponenza delicati equilibri costituzionali agli interessi di singoli individui. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Purtroppo, però, non si è potuto né si è voluto discutere di tutto questo.

Questo provvedimento (stravolto da un emendamento che nessuno riesce a spiegare perché non sia stato dichiarato inammissibile) ha costretto quelli della "faccia feroce" a diventare distratti, a piegarsi e a girarsi dall'altra parte appena sono tornati preminenti gli interessi giudiziari del Premier. La verità è che sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, o sullo stesso testo originario, non si sarebbe mai posta la questione di fiducia. L'emendamento si è mangiato il testo originario e l'ha digerito. E noi votiamo la fiducia non più sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo ma sul "processo lungo".

E pensare che vi erano anche questioni sull'emendamento che si potevano discutere con serenità! Niente da fare. Avete un solo obiettivo: tutelare sempre e solo l'interesse processuale del Presidente del Consiglio. Per questo avete introdotto la procedura del "fine dibattimento mai", attraverso la puntualizzazione della facoltà di far interrogare testimoni chiamati dalla difesa senza alcun limite. Ma avete riflettuto veramente che, oltre ai processi in cui è coinvolto il Premier, ve ne sono altri? Provate ad immaginare cosa può accadere quando lo stupratore, il capo della cosca, lo 'ndranghetista, il mafioso potrà guardare negli occhi il testimone che sta interrogando durante il processo. È proprio per tale questione che pensiamo che abbia ragione da vendere il CSM, quando segnala che si rischia concretamente di rallentare tutti i processi penali in corso, a parte quelli per i quali si è chiuso il primo grado. E ha ragione da vendere l'ANM, quando denuncia la devastazione del processo penale.

La verità è che ci avete raccontato che il processo breve era la più importante riforma di tutte le riforme della giustizia italiana, un fatto indispensabile per riportare i tempi del processo italiano nella media europea. Adesso volete propinare agli italiani che il processo lungo, e quindi la possibilità per l'imputato di chiamare a testimoniare quante persone vuole senza che il giudice possa realmente opporsi, è un fatto di civiltà giuridica. Di sicuro non potete non comprendere come l'effetto combinato dei due dispositivi confermi tutte le preoccupazioni segnalate.

Guardate, io credo che questa fiducia sia un evidente ed ulteriore segno di debolezza del Governo. Questo è un Governo ormai logorato, che è minoranza nel Paese e nell'opinione pubblica e che, non avendo più il consenso reale, si trova tristemente condannato a tenersi in vita appoggiandosi a sistemi di quel teatrino della politica tanto criticato proprio da Berlusconi. Siete costretti a fare un Ministro ogni mese e un Sottosegretario ogni settimana. Siete sotto ricatto politico interno e commissariati in Europa, siete senza una comune politica estera, dovete marcarvi a vista anche nel modo come portate i provvedimenti nel Parlamento o nel Consiglio dei ministri: un Ministero a Monza a te, una norma sull'immigrazione a te, una leggina aggiusta-processi a me. Non può più continuare in questo modo.

Il Paese ha bisogno di un Governo che abbia un sostegno ampio, amplissimo. Ha bisogno di una fase in cui si affrontino unitariamente le riforme indispensabili, comprese quelle della giustizia, sulle quali è naufragato il bipolarismo italiano. Il Paese ha necessità di ritrovare fiducia in se stesso e in una rappresentanza istituzionale e politica che sappia raccogliere l'invito che ci giunge dal Capo dello Stato, e che possa superare questo ventennio di promesse mancate e di obiettivi falliti.

Anche per questo, noi del Terzo Polo voteremo contro la fiducia, nella consapevolezza che non avete più la maggioranza nel Paese e che prima trovate in voi stessi la forza di licenziare questo Governo, prima si potrà aprire una nuova stagione di responsabilità, che sappia unire tutti gli italiani, magari anche chiedendo sacrifici maggiori di quelli attuali, ma nella quale, con la forza di una maggiore credibilità, lo si potrà fare sapendo indicare contemporaneamente il senso di una missione alta e comune. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD e del senatore Astore. Congratulazioni).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, colleghi, l'articolo 161 del Regolamento, che introduce l'istituto della fiducia, è corredato dai pareri della Giunta per il Regolamento. Il più importante parere della Giunta, che ha interpretato l'articolo 161, ha fissato questo principio: la rilevanza costituzionale della discussione sulla fiducia assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza. In questa formula della vostra parabola, avete cominciato negli otto dei nove anni degli ultimi undici di vostro governo, con le rogatorie, il falso in bilancio, il legittimo sospetto, il lodo Schifani, il condono edilizio esteso alle aree protette, la ex Cirielli, l'inappellabilità, il lodo Alfano uno, il lodo Alfano due, il "processo breve" per determinare la morte dei processi per prescrizione e ora il "processo lungo".

Voi avete sbagliato sempre, senza commettere errori: ed è veramente una condizione unica, quando si riesce a sbagliare sempre senza neanche incorrere nell'errore di fare qualcosa di giusto. Si sbaglia sempre. Ed è una falsificazione quella di dire che siete stati costretti a porre il voto di fiducia per contrastare l'ostruzionismo dell'opposizione. Avete posto il voto di fiducia dopo circa tre‑quattro ore di discussione, ed era talmente ostruzionistica la nostra opposizione che, grazie alle nostre ripetute, alcune volte urlate, sollecitazioni avete parzialmente modificato il testo, recependo alcune delle nostre critiche: altro che ostruzione! Se fosse proseguita la discussione, probabilmente altre nostre sollecitazioni sarebbero state recepite.

Così come dovete finirla con i falsi comiziali: andate nelle borgate a fare i comizi! (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Adamo). Ma nell'Aula del Senato voi dovete rispettare, rispettare, rispettare! Voi dovete rispetto! (Applausi dal Gruppo IdV.Commenti dal Gruppo PdL e del senatore Monti).

Non si può dire, come ha detto ieri il presidente del Gruppo PdL Gasparri, che queste norme non si applicavano ai processi di mafia, se proprio grazie alla nostra opposizione avete dovuto cambiare il testo, prevedendo l'esclusione dei processi di mafia, perché il testo che voi avevate proposto era una cambiale da onorare da parte di qualcuno alla mafia. (Applausi dai Gruppi IdVe PD).

Voi siete espressione della decadenza di un potere arrogante, concentrato sulla protezione del capo assoluto; non vi interessano i cittadini. Per anni avete rinunziato al richiamo della coscienza. Voi siete ormai i berlusconiani, ossia l'espressione del berlusconismo, che è la malattia del Paese. Molti di voi, dobbiamo riconoscerlo, provano vergogna. Molti di voi hanno da tempo perso anche la capacità di vergognarsi. Il servilismo, antico male italiano, ha intaccato la mente. Il corpo della politica è invaso dalle metastasi. Voi siete la causa della montante antipolitica, avvilendo il Parlamento, che è visto come il male assoluto. Voi non avete giustificazioni, non potete inventarvene. Voi avete fatto un capolavoro di strafalcioni giuridici, e su questo avete posto la fiducia e avete poi chiesto, ed è bene che lo sappia l'Aula, la nostra disponibilità a consentirvi di cambiare il testo su cui avete posto la fiducia, con disprezzo assoluto del Regolamento.

BELISARIO (IdV). Falsari!

LI GOTTI (IdV). Si voleva cioè porre la fiducia su un altro testo e si chiedeva la nostra complicità, perché sapevate che questo testo sarà inesorabilmente bocciato anche dagli studenti di giurisprudenza del primo anno di università. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

La vostra concezione della democrazia parlamentare è marcia e vergognosa; la vergogna però è tutta vostra, perché voi ne siete la causa. Ed onde evitare disinformazione, avendone alcuni giornali parlato, è bene fare chiarezza: quando ieri, per un gesto di stima che confermo, ho fatto presente al sottosegretario Caliendo che nel corso del mio intervento avrei sottolineato gli strafalcioni giuridici, è altrettanto vero che, con la sua onestà, il sottosegretario Caliendo mi ha chiesto la disponibilità a cambiare il testo. Io risposi ieri che non potevo rinunciare al mio intervento in Aula, e che un'eventuale sua richiesta non poteva essere fatta in un'Aula semideserta, ma doveva essere fatta in un'Aula come quella di questa mattina, ad esempio. È altresì vero che i funzionari del Senato hanno avvertito che una cosa del genere non poteva farsi e che mai si era fatta. Ma voi volevate farla.

I cittadini ci guardano e giudicano. Voi non siete capaci di governare neanche a colpi di fiducia: sbagliate pure quando ponete la fiducia! Noi dobbiamo salvare le istituzioni dal discredito e dalla rabbia montante del popolo italiano. Avete troppo presto dimenticato i referendum; avete dimenticato quel maldestro tentativo di cambiare la legge sul nucleare sei giorni prima del voto. Ci avete provato sempre, vi hanno detto di no e siete stati sommersi dal voto degli italiani. Quanto ancora volete resistere? Quanto ancora resisterete al fango ed alla cattiva coscienza che vi soffoca?

Ora darete la fiducia, ma ne sarete travolti, paradossalmente: più cercate la fiducia per scappare dal Parlamento, più affondate nella sfiducia del popolo italiano. Arroccati in un potere che si sgretola, voi sarete ricordati come la pagina buia della democrazia. Siete assediati dall'esterno e vi assediate vicendevolmente. Ora fiduciatevi, e annunciate al popolo la buona novella.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 9,28)

(Segue LI GOTTI). Quando finirete non avrete perso solo la rappresentanza politica, ma sarete costretti a provare a recuperare la vostra dignità. Voi non cadrete in piedi, ma con le spalle al popolo, inciampando nel tentativo di scappare e cercando di evitare i meritati e sacrosanti calci nel sedere. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Proteste dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non siamo in uno stadio.

CENTARO (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è vero quanto hanno affermato molti colleghi dell'opposizione: questo disegno di legge ha rappresentato l'occasione per modificare previsioni, processuali e non, diverse rispetto all'impianto originario. Tuttavia, è noto a chi frequenta le Aule parlamentari e non si nasconde dietro il velo dell'ipocrisia come sia più facile effettuare tanti piccoli aggiustamenti rispetto a riforme monumentali.

L'occasione è stata utilizzata per correggere storture del sistema non più tollerabili, mantenendo, seppure sotto altra forma, il principio originario della legge. Non è possibile concedere uno sconto automatico di pena a chi va condannato alla pena massima del nostro ordinamento, l'ergastolo, essendosi macchiato dei peggiori delitti solo perché ricorre al giudizio immediato.

L'occasione è stata utilizzata per ottenere un processo più garantista, attuando una sostanziale par condicio probatoria tra accusa e difesa, ma anche per rendere più certa l'espiazione in carcere della pena ed evitare che pericolosi criminali godano di benefici troppo presto, con il rischio di un ritorno troppo anticipato al crimine.

Un processo più garantito nella prova, perché basata su un presupposto oggettivo, la pertinenza, facilmente riscontrabile mediante un giudizio ex ante da parte del giudice, in virtù del legame tra il teste e l'evento o il comportamento da provare. Non la rilevanza o la non superfluità, dunque, tipici di una valutazione possibile solo ex post, dopo l'assunzione della prova, e non ex ante, come richiesto oggi al giudice. Come può fare un giudice a ritenere rilevanti o non superflue delle dichiarazioni, se prima non le ha sentite? In tutto ciò c'è il rischio di un giudizio presuntivo o superficiale, spesso largamente discrezionale e, in molti casi - eccellenti e non - puramente arbitrario.

Alcuni colleghi si sono affidati all'iperbole per criticare la riforma, dimenticando la possibilità per il giudice di escludere le testimonianze manifestamente sovrabbondanti, ancorché pertinenti in astratto (articolo 468 del codice di procedura penale), di revocare i testi ammessi in corso di istruzione dibattimentale, risultando superflui e manifestamente non pertinenti. C'è poi chi ha spolverato rischi per l'antimafia, rievocando eventi tragici. Questa maggioranza e questo Governo non temono critiche al riguardo, avendo segnato veri e propri record nella lotta alla mafia e al terrorismo, sul campo e nelle Aule parlamentari. E per questo vi era già prima il richiamo all'articolo 190-bis del codice di procedura penale, e successivamente si è ulteriormente specificato, aggiungendo il richiamo all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per significare a chiare lettere l'impossibilità di riascoltare dichiarazioni alla base di motivazioni di sentenze per tali reati acquisite agli atti di altro processo, per rimettere cioè in discussione sentenze sull'associazione mafiosa.

Dispiace che molti colleghi autorevoli del centrosinistra abbiano sacrificato la loro credibilità sull'altare della demagogia, ritenendo possibile che l'imputato possa interrogare direttamente: è regola nel processo penale che l'imputato agisca ed avanzi istanze solo per mezzo del difensore.

MARITATI (PD). Ma allora, perché non lo scrivete?

CENTARO (CN-Io Sud-FS). Ma anche per costoro si è provveduto, rappresentando comunque un campione pericolosamente incline ad esegesi abnormi, riscontrabile, per fortuna in modo isolato, anche in magistratura.

Dispiace, infine, l'ostruzionismo nei confronti dei limiti formulati ad una legge Gozzini, interpretata troppo di frequente con superficiale disinvoltura e buonismo da alcuni magistrati, all'origine di gravi delitti perpetrati proprio da pericolosi criminali, che avrebbero dovuto rimanere più tempo nelle patrie galere. Ma da che parte state? Siete con i cittadini, che tremano e si indignano, rivedendo dopo pochi anni sotto casa omicidi e sequestratori, o siete con i magistrati che vogliono ancora mantenere il privilegio della discrezionalità incolpevole?

Voi del centrosinistra invocate le grandi riforme, dichiarandovi pronti a collaborare con la maggioranza per migliorare il «pianeta giustizia», ma non vi scandalizzate se il pubblico ministero richiede il giudizio immediato e poi presenta una lista di 130 testimoni: in questo caso niente processo lungo? Immaginate se lo avesse fatto la difesa! È stato poi fatto il solito elenco di leggi ad personam: ma perché non le avete abrogate nella scorsa legislatura? Bastava un tratto di penna, un decreto-legge.

La verità è che continuate a voler perseguire la via giudiziaria per abbattere l'avversario politico. La verità è che l'antiberlusconismo per voi è ragione di vita politica: in assenza di capacità di suscitare consensi con ricette politiche, continuate a suonare sempre la stessa musica. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL). La verità è che l'unica riforma bipartisan che avete fatto, quella dell'articolo 111 della Costituzione e delle norme processuali conseguenti (come il famoso articolo 513 del codice di procedura penale), che tanta avversione suscitarono nei soliti pubblici ministeri, fu realizzata nella XIII legislatura perché eravate sotto attacco da parte di quei magistrati chiamati oggi alla guerra santa contro Berlusconi; i soliti crociati, che sono pericolosi, perché ritengono di essere unti dal Signore e pensano che tutto sia loro concesso e - badate bene - contro chiunque, in quanto sono gli unici portatori della verità. In quella legislatura, fu modificato il reato di abuso d'ufficio, con una legge ad personas, in quanto troppi vostri personaggi eccellenti rischiavano grosso. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).

Se volete realizzare il dialogo e la condivisione più volte invocati dal Presidente della Repubblica, abbiate il coraggio di abbandonare i legami che vi hanno impedito finora anche solo di sedervi a discutere. Noi le riforme le abbiamo messe in cantiere e in parte realizzate. Perderemo eventualmente le elezioni, ma non sarete certamente voi a vincerle, perché non avete programmi: c'è il vuoto pneumatico nel vostro schieramento, sapete solo colpire, insultare, offendere, senza proporre qualcosa di alternativo. Perderemo le elezioni se non interpreteremo quella voglia di rinnovamento alla base del consenso espresso al centrodestra dagli italiani, quella voglia di perequazione tra Nord e Sud, di sburocratizzazione, quella voglia di un sistema pubblico snello, rapido ed efficiente, quella voglia di maggiore tutela dei più deboli e dei meno abbienti.

Noi proseguiremo in questo cammino, meglio se con voi, ma anche senza. Per queste ragioni, il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud‑Forza del Sud voterà la fiducia a questo Governo. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL. Congratulazioni).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, colleghi senatori, votiamo no alla fiducia, e votiamo contro questo provvedimento, perché - come sempre accade quando vi occupate di giustizia - trasformate provvedimenti giusti in provvedimenti ingiusti e ad personam. Questa legge nasce infatti per vietare gli sconti di pena del rito abbreviato a chi si macchia di reati gravi puniti con l'ergastolo, e diventa una legge che serve ad allungare i processi a carico del Presidente del Consiglio per farli andare in prescrizione. Lo avete fatto come sempre con l'inganno, imponendo al Parlamento un voto di fiducia - l'ennesimo voto di fiducia - con la conseguenza di cambiare radicalmente il processo penale, ovviamente in peggio.

Come è noto, noi dell'Unione di Centro e del Terzo Polo siamo sempre disponibili ad un confronto serio e di merito sulla riforma della giustizia (Brusìo. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che tra l'altro siamo in diretta televisiva. Mi farebbe piacere che si desse al Paese un'immagine più composta dei nostri lavori. Prego, senatore D'Alia.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Grazie, signor Presidente. Come dicevo, è noto che noi dell'Unione di Centro e del Terzo Polo siamo sempre disponibili ad un confronto serio e di merito sulla riforma della giustizia, ovviamente se essa riguarda tutti i cittadini e non uno solo; se essa è funzionale alla concreta applicazione di principi e norme costituzionali, come il diritto di difesa ed il giusto processo; se la riforma si occupa di rendere più veloce ed efficiente il processo civile, creando così meccanismi virtuosi nelle relazioni economiche ed imprenditoriali.

Purtroppo, oggi non ci stiamo occupando di questo, ma di un altro pasticcio, che come i precedenti è destinato ad impegnare inutilmente il Parlamento per finire al macero, come le altre leggi ad personam. Ci rifiutiamo infatti di pensare che questa legge sul "processo lungo" sia una cosa seria e che veramente voi la riteniate utile per il Paese. È infatti impossibile attribuire una qualsivoglia utilità sociale ad una legge che affida all'imputato il ruolo di regista esclusivo del suo processo: una legge che rende il giudice, il pubblico ministero e la vittima del reato inutili comparse.

Siamo seri, cari colleghi: neanche voi pensate veramente di far approvare una legge che consente all'imputato di omicidio in una discoteca di citare come testimoni tutti coloro che erano presenti nel locale, obbligando il giudice a sentirli tutti, anche quelli che non sono in grado di fornire importanti elementi di prova. Neanche voi credete veramente che questa legge possa entrare in vigore, perché è oggettivamente inconcepibile che in un processo per omicidio, per violenza sessuale, per concussione, per sfruttamento della prostituzione l'imputato, per dimostrare di essere stato allo stadio il giorno in cui si è verificato il fatto, possa citare 3.000-4.000 tifosi che assistevano alla partita. Ci rifiutiamo di pensare che per voi il processo penale possa essere paralizzato da un capriccio dell'imputato. Ci rifiutiamo di pensare, onorevoli colleghi, che per voi il processo penale possa diventare un complesso sistema di scatole cinesi attraverso il quale riaprire processi diversi già conclusi con sentenze definitive, magari mettendo in discussione le decisioni assunte da altri magistrati perché non sono convenienti. Un processo così, onorevoli colleghi della maggioranza, non lo volete neanche voi, perché significherebbe seppellire principi fondamentali, come quello della certezza del diritto e quello della certezza della pena, di cui un tempo ormai lontano parlava anche la Lega Nord.

Non possiamo pensare, cari colleghi della maggioranza, che introduciate norme così strampalate, che si devono applicare solo ad alcuni giudizi e non ad altri e che rischiano di far saltare il sistema della legislazione premiale per chi collabora con la giustizia e consente di colpire a morte la mafia e il terrorismo. Cari colleghi, non credo proprio che intendiate fare sul serio. Un tempo la vostra ossessione erano i pubblici ministeri; oggi, con questo provvedimento, diventa il giudice terzo chiamato a decidere. Non vorremmo che domani diventino gli avvocati che, anziché garantire il diritto di difesa come stabilisce la Costituzione, debbano operare nel giudizio secondo direttive vincolanti ed esclusive dell'imputato.

Per questo motivo, vi diciamo no, perché quello che state approvando non è un provvedimento utile e serio, ma è solo un'altra perdita di tempo.

Noi siamo interessati a parlare di riforme della giustizia, quelle vere, quelle che ci chiedono tutti (magistrati ed avvocati), quelle che dobbiamo scrivere insieme nell'interesse esclusivo del Paese, come anche ieri per l'ennesima volta il Capo dello Stato ci ha invitato a fare e voi non volete fare. Quando vi deciderete a fare le riforme per rendere efficiente la macchina della giustizia e per eliminare quelle oggettive storture che a volte compromettono seriamente i diritti fondamentali dei cittadini, noi saremo pronti come sempre a confrontarci. Da qui ad allora siamo interessati solo ad occuparci dei problemi veri del Paese, a cui non interessa proprio né il processo lungo né il processo breve. State, infatti, solo consumando una farsa.

Per questo, vogliamo parlare di ciò che serve al Paese: noi vogliamo parlare del patto per la crescita, sottoscritto ieri da tutte le parti sociali, dal mondo delle banche a quello delle cooperative, dal sindacato agli imprenditori piccoli, medi e grandi, dagli agricoltori ai commercianti, agli artigiani. Un Governo responsabile, un Governo che ha a cuore l'Italia, nel momento più difficile per l'economia nazionale, non si occupa di cavilli legali o di scappatoie giudiziarie! Un Governo responsabile apre in Parlamento un confronto con le opposizioni, accogliendo l'appello delle parti sociali e l'invito del Capo dello Stato! Un Governo degno di questo nome si fa carico del documento unitario di tutte le categorie produttive del nostro Paese e fa proprie le loro preoccupazioni sull'andamento dei mercati finanziari, sulla debolezza dell'economia italiana, sulla fragilità istituzionale del contesto europeo in cui ci muoviamo, sulle preoccupazioni che derivano dalla crisi di bilancio degli Stati Uniti, sul pericolo che corre il nostro risparmio, quello delle famiglie italiane, che è il vero architrave del sistema nazionale.

Un Governo intelligente avrebbe apprezzato la disponibilità delle opposizioni che hanno consentito una rapida approvazione della manovra economica per salvaguardare la credibilità internazionale dell'Italia e l'interesse nazionale. Un Governo che sente proprio il malessere economico e sociale degli italiani fa di tutto per evitare che le nostre famiglie ed i nostri figli debbano pagare debiti esosi che non hanno fatto e che non vogliono più fare!

Noi vogliamo lavorare per il Paese, anche se siamo all'opposizione, e pretendiamo dal Governo che metta subito al primo punto della sua agenda, e di quella del Parlamento, il patto per la crescita. Pretendiamo da voi, colleghi della maggioranza, e dal vostro Presidente del Consiglio un vero atto di responsabilità, se ne siete capaci. Nel nostro Paese il disavanzo pubblico è al 4 per cento del prodotto interno lordo e il debito pubblico è vicino al 120 per cento del PIL. Sappiamo bene tutti che è necessario tagliare la spesa pubblica, ma il rigore dei conti deve essere funzionale - come giustamente dicono le parti sociali - alla crescita e allo sviluppo dell'economia. Se i tagli uniformi della spesa pubblica non innestano un circuito virtuoso di ripresa si rischia di sottrarre ossigeno all'economia italiana almeno per due punti del PIL in tre anni, come ci ricorda il governatore Draghi.

Un'agenda per la crescita ha bisogno di decisioni rapide e spesse volte difficili, se si vogliono ridurre le tasse sui redditi dei lavoratori e delle famiglie e se si vuole fare una vera lotta all'evasione fiscale. Dall'avvio della ripresa ad oggi l'economia italiana ha recuperato solo due dei sette punti percentuali di PIL persi durante la crisi. Pensate, cari colleghi, che negli ultimi dieci anni il nostro prodotto è aumentato solo del 3 per cento a fronte del 12 per cento della Francia, che è un Paese simile al nostro.

Il nostro Paese attraversa una profonda crisi strutturale di produttività, e questa è omogenea, cari colleghi, dal Nord al Sud. Se la produttività ristagna, la nostra economia non può crescere, il sistema produttivo non è competitivo, si aprono dei disavanzi crescenti nella bilancia dei pagamenti e si inaridisce l'afflusso di investimenti diretti; calano le retribuzioni e calano i salari, e i consumi reali delle famiglie, che crescono (se crescono) solo erodendo il risparmio delle famiglie stesse. Per questi problemi gravi e seri, cari colleghi, ci vogliono Governi coraggiosi, risoluti e, soprattutto, umili; ci vuole una classe politica che sappia assumere decisioni impopolari. Di questo vogliamo parlare, di questo dobbiamo occuparci tutti insieme: non dei Ministeri al Nord, né di piccoli, ma devastanti interventi nel settore della giustizia. Questo dibattito è surreale, è lontano mille miglia dal Paese!

Voltate pagina rapidamente se avete ancora un po' di rossore; occupiamoci dell'Italia, superando il profondo egoismo che occupa ancora Palazzo Chigi. (Applausi dai GruppiUDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-FLI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD. Congratulazioni).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra poco voteremo il disegno di legge Lussana che, lo dico senza tema di smentita, è stato oggetto in questi giorni di una vera e propria, scientifica campagna di disinformazione, in quest'Aula e fuori da quest'Aula. Abbiamo sentito dai colleghi dell'opposizione, anche da colleghi che dichiarano di essere esperti della materia processuale, delle vere e proprie menzogne, pronunciate senza alcun imbarazzo e con la sicurezza di chi sa che il giornalismo di questo strano Paese preferisce trincerarsi dietro qualche luogo comune che assurge a titolo di giornale, che fa vendere copie, piuttosto che fare la fatica di approfondire un provvedimento complesso, indubbiamente complesso, per informare correttamente i propri lettori.

Innanzitutto, si è detto in quest'Aula che del progetto di legge presentato alla Camera dall'onorevole Carolina Lussana, e che riguarda la non applicazione di diminuzioni di pena nel caso di condanna all'ergastolo a seguito di rito abbreviato, non è rimasto nulla, e che ormai il provvedimento al nostro esame riguarda tutt'altro. Prima menzogna. Il progetto di legge Lussana, il cui iter è iniziato alla Camera nel giugno del 2010, conteneva un unico articolo che abrogava il secondo e terzo periodo del secondo comma dell'articolo 442 del codice di procedura penale. Ossia, il progetto di legge Lussana voleva che se il giudice condanna l'imputato all'esito del rito abbreviato all'ergastolo non dovesse esserci nessuna diminuzione di pena, come invece, purtroppo, accade oggi. Come sapete, infatti, oggi alla pena dell'ergastolo inflitta all'esito del rito abbreviato viene automaticamente sostituita la pena della reclusione per 30 anni.

Poi, durante l'iter alla Camera, a quell'unico articolo del progetto Lussana ne sono stati aggiunti altri cinque, che avrebbero generato dei problemi di carattere processuale ed operativo evidenziati dall'Associazione nazionale magistrati. Noi abbiamo sentito l'Associazione nazionale magistrati: questa maggioranza di eversivi in Senato ha audito l'ANM, che in un documento ha denunciato che il testo arrivato dalla Camera presentava «profili di estrema problematicità», (Commenti del senatore Maritati) perché la Camera aveva infatti stabilito che bisognava escludere il rito abbreviato per tutti i delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo.

MARITATI (PD). Questo va benissimo. È l'altro il problema!

MAZZATORTA (LNP). Accogliamo le osservazioni dell'Associazione nazionale magistrati, e ci viene detto che invece stiamo facendo qualcosa che stravolge il progetto di legge.

Oggi ci accingiamo ad approvare il progetto di legge Lussana che garantisce la certezza della pena dell'ergastolo. Quel principio è rimasto, in quanto il provvedimento abroga il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 442 del codice di procedura penale. Non solo, esso è stato anche rafforzato, dato che viene inserito un nuovo comma, il 2-bis dell'articolo 442, chiarendo, al di là di ogni dubbio di qualsiasi azzeccagarbugli, che «quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena». (Applausi dal Gruppo LNP).

Si è detto, poi, in quest'Aula - seconda menzogna - che questo provvedimento è una schifezza, una fetecchia, una porcheria, un incubo e altri epiteti di questo tipo. Peccato che chi esprime questi giudizi non abbia letto l'articolo 111 della Costituzione, che contiene la stessa identica norma scritta in questo provvedimento. L'articolo 111 della Costituzione - studiate la Costituzione (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD) - afferma che la persona accusata di un reato ha «la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore». Il testo del nostro provvedimento è identico, ma con un ulteriore scrupolo: anziché della persona accusata di un reato si parla di «imputato, a mezzo del difensore». Abbiamo cioè aggiunto un ulteriore comma per un maggior chiarimento e scrupolo, per evitare che ci fosse qualche fraintendimento. Ma - ripeto - il testo è identico a quello presente nella Carta costituzionale. Colleghi, se è una schifezza questa norma, come avete detto, allora abbiate il coraggio di dire che è una schifezza l'articolo 111 della Costituzione, che voi avete approvato nel 1999! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Una volta affermato a livello costituzionale il principio del contraddittorio nella formazione della prova, occorre che venga assicurata l'effettiva realizzazione di questo principio. E questo provvedimento, che è una tappa nella lunga marcia verso il giusto processo - quel giusto processo che spesso evocate a parole, ma che mai volete realizzare - va in questa direzione, ma la stampa non ha riportato nessun aspetto serio riguardo ad esso.

Tre sono le modifiche in esso contenute. Vediamo la prima. Oggi nell'articolo 190 del codice, che riguarda il diritto alla prova, si dice che il giudice ammette le prove dedotte dalle parti escludendo le prove vietate dalla legge e le prove manifestamente superflue o manifestamente irrilevanti: con la modifica proposta in questo provvedimento si dice che il giudice ammette le prove dedotte dalle parti escludendo le prove vietate dalla legge e le prove manifestamente non pertinenti. Ciò significa che il giudice deve ammettere le prove dedotte dalle parti (da tutte le parti, anche dai pubblici ministeri), non ammettendo le prove vietate dalla legge o le prove manifestamente non pertinenti al thema decidendum, con espressione più chiara più oggettiva e più corretta tecnicamente colleghi, ma spetta al giudice, non la valutazione in ordine alla pertinenza o alla manifesta non pertinenza delle prove dedotte dalle parti in un processo penale: spetta al giudice, non a Berlusconi o a noi! Spetta - ripeto - ad un giudice. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Veniamo ora alla seconda modifica. L'articolo 495 del codice di procedura penale sui provvedimenti del giudice in ordine alla prova dice che il giudice, sentite le parti - tutte le parti - può revocare l'ammissione di prove che risultano superflue. Il provvedimento modifica questo articolo dicendo che il giudice, sentite le parti, tutte le parti, può revocare l'ammissione di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte. Il giudice, cioè, può revocare un suo provvedimento solo se le prove dedotte dalle parti appaiono superflue e manifestamente non pertinenti al thema decidendum e ovviamente non può revocare le prove dedotte dalle parti se sono contrarie in relazione a prove già assunte nel processo, garantendo davvero in questo modo il contraddittorio nella formazione della prova e la parità tra accusa e difesa.

In merito alla terza modifica, la disposizione contenuta nell'articolo 238-bis del codice di procedura penale - quella che la dottrina più avveduta ci dice essere una delle disposizioni più criticate dell'intero codice - stabilisce che le sentenze irrevocabili di condanna possono essere acquisite come elemento di prova in un altro processo penale. Con questo provvedimento si mantiene ferma detta norma importante, che vale per tutti i processi, aggiungendo però un elemento sacrosanto, di buon senso, che tutta la dottrina ha chiesto al legislatore, sino ad oggi invano: ossia che, ferma restando la possibilità del giudice di acquisire come elemento probatorio a carico dell'imputato una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in un altro processo penale, deve rimanere fermo il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza di condanna.

Tuttavia, per scrupolo ulteriore, si è previsto che questa norma di civiltà che abbiamo aggiunto, che prevede l'esame delle persone, non si applichi comunque ai processi per reati di grave allarme sociale - quindi mafia, terrorismo e delitti sessuali - ossia quei delitti odiosi e gravissimi contenuti nell'articolo 51 del codice di procedura penale. Ricordatevi che la Corte costituzionale, quando ha salvato dalla incostituzionalità sicura questo articolo, ci ha detto in sostanza che quella sentenza di condanna pronunciata in un altro processo può valere come elemento probatorio a carico di un altro imputato, ma ha aggiunto che occorre avere elementi di conferma della sentenza, per rendere concreto ed effettivo il diritto al contraddittorio tra le parti nel momento della formazione della prova. Ed è esattamente quello che fa questo provvedimento! Il giusto processo non è un mero proclama retorico da ripetere come un facile slogan nei vostri convegni da accademia, colleghi dell'opposizione, ma è un obiettivo serio da raggiungere giorno per giorno.

Voteremo a favore di questo provvedimento, anche perché contiene due norme che modificano la legge Gozzini e che prevedono un severo sbarramento alla concessione dei benefici penitenziari per i condannati per delitti gravissimi. Nessun beneficio penitenziario, nessun permesso premio, nulla di nulla sino a che il condannato non avrà espiato in carcere almeno tre quarti della condanna inflitta, o almeno 26 anni, in caso di condanna all'ergastolo! (Applausi ironici del senatore Perduca). Altro che amnistia o indulto! E noi voteremo questo provvedimento convintamente! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni. Applausi ironici del senatore Perduca).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il Paese attraversa la crisi più grave del dopoguerra; il Paese attraversa la crisi più grave dal dopoguerra. Quelli passati sono stati giorni molto intensi. É trascorsa una settimana dal momento in cui in quest'Aula e in quella della Camera, di fronte a una tempesta che si abbatteva sui mercati finanziari italiani, facendo lievitare i tassi di interesse dei nostri titoli pubblici, gravando di ulteriori gravi costi il nostro Paese e mettendo quindi in dubbio l'affidabilità sui mercati internazionali e nelle stesse relazioni internazionali, le opposizioni hanno deciso di far approvare in tre giorni - fatto assolutamente inedito nella storia della Repubblica - la manovra finanziaria. Si tratta di una manovra che non condividevano, ma lo hanno fatto pensando che questo gesto fosse il segno di un Paese che provava a recuperare credibilità, assumendosi una parte di responsabilità che il Governo non era in grado, e non lo è ancora, di onorare.

È esattamente di due giorni fa una posizione comune, per il tramite di un comunicato, di tutte le forze delle rappresentanze economiche e sociali del Paese, appello al quale pare non sia ancora giunta una risposta da parte del Ministro dell'economia, né tantomeno da parte del Presidente del Consiglio. Si tratta di forze economiche e sociali che, per dirla con la presidente Marcegaglia, si sentono abbandonate dal Governo e chiedono una discontinuità capace di realizzare un progetto di crescita, perché il rischio che la situazione diventi insostenibile è qui dinanzi a noi.

Anche sulla base di una lettura di questo comunicato che valga a dire che la discontinuità non significhi cambio di Governo, che probabilmente non è nell'intenzione di alcuni di quei protagonisti - e che naturalmente da noi è invece auspicato - c'è da dire che a questo appello così solenne avrebbe dovuto opporsi ben altro che il provvedimento sul quale oggi il Governo pone la questione di fiducia. Non si arresta la tempesta sui mercati, e i nostri titoli pubblici sono ancora in grave situazione di crisi: e questo in un Paese nel quale il risultato delle elezioni, del referendum e degli stessi sondaggi vede un vistoso e innegabile calo del consenso per il Governo e per la stessa credibilità del Presidente del Consiglio, il quale tra l'altro non è presente in quest'Aula.

Il Presidente del Consiglio non era in quest'Aula neanche nel momento in cui le opposizioni, con un gesto di responsabilità, consentivano l'approvazione della manovra finanziaria. Di questo Presidente del Consiglio negli ultimi quindici giorni si ricorda una sola affermazione pubblica, del 15 luglio alle ore 18,17: «Se dicessi quello che penso davvero, non coinciderebbe con gli interessi del Paese in questo momento di attacchi internazionali. Il mio senso di responsabilità mi ha quindi impedito di dichiarare quello che penso». Dopodiché, vi è stata una sola conferenza stampa di illustrazione della riforma costituzionale, che non vedrà la luce in questa legislatura, per ragioni assolutamente legate alla cronologia dei lavori di Camera e Senato: poi null'altro. Ai rilievi sulla sua assenza in occasione dell'approvazione della manovra qui in Senato, si rispose dicendo che il presidente Berlusconi era scivolato su una saponetta; mi chiedo se stamattina si sia strozzato con il dentifricio. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti. Commenti dal Gruppo PdL).

Detto questo, signori del Senato, ricordo che ci troviamo nel momento più grave che il Paese abbia mia attraversato dal dopoguerra, come sapete benissimo anche voi. Perché il Presidente del Consiglio non parla al suo popolo per dire quali sacrifici sarà chiamato a fare, quali sono le prospettive e quali priorità verranno perseguite, per stare vicino all'Italia in questo momento difficile, sorreggerla e guidarla? La verità è che questo Paese non ha Presidente del Consiglio, né Governo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Musso). La prova conclamata sta nel fatto che oggi qui è stata posta la questione di fiducia su un provvedimento che si chiama processo lungo.

Ora, collega Mazzatorta, alcune delle considerazioni che lei fa, non ci crederà, ma le condivido, solo che però sono solo parziali: probabilmente manca un pezzo, e magari sarebbe stato utile che noi ne discutessimo. Forse discutendone il pezzo sarebbe venuto compiuto in ogni sua parte, e la disposizione secondo cui l'imputato può interrogare o fare interrogare avrebbe avuto una norma di traduzione, perché così è il testo letterale della Costituzione, e quindi non funziona, perché tutti sappiamo che le norme costituzionali hanno bisogno di norme applicative.

Resta comunque un fatto: con questo provvedimento il processo è destinato - anzi, costretto - ad allungarsi indefinitamente. Mi pare assolutamente ovvio, infatti, che non ci sarà difensore che, potendo citare un gran numero di testi per rallentare il processo e allontanare il momento della sentenza - soprattutto se difende un imputato colpevole - non lo farà: avrà il dovere di farlo, perché, citando tutti i testi possibili, allungherà indefinitamente il processo. Questo è assolutamente ovvio, ma allo stesso tempo è assolutamente in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - che è un fatto di civiltà - e con la necessità di assicurare tutela alle parti offese da quei reati, spesso molto gravi (rapine, estorsioni, violenze carnali e usura), che oggi giustamente intimoriscono gli italiani, facendo crescere in loro il senso di insicurezza. (Applausi dal Gruppo PD).

Se poi questa durata del processo che può essere infinita in ragione dei grandi poteri di citare personaggi la cui testimonianza non è utile, necessaria e indispensabile per la prova noi la accoppiamo all'altro provvedimento che state mandando avanti per un'altra corsia, quello che abbrevia i tempi della prescrizione, noi abbiamo l'oggetto perfetto: da una parte, si allunga il processo, e dall'altra parte si anticipano i tempi in cui questa lunghezza incontrerà la prescrizione, e tutti a casa, felici e contenti! Colpevoli e innocenti, senza distinzione! (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Musso).

Ma dice la Lega: però noi abbiamo reso più severe le norme sulla liberazione anticipata. Caro collega Mazzatorta, sono d'accordo con lei: anch'io sono dell'opinione che per alcuni reati molto gravi i benefici possano, in certe condizioni, essere limitati. Il problema è che i benefici arrivano quando la persona che si è resa colpevole di fatti gravi è già stata condannata, e già sta in carcere: il fatto è che se non ce la fate arrivare in carcere con una sentenza di condanna, non ci sarà mai beneficio che possa essere applicato e durezza che possa essere invece usata! (Applausi dal Gruppo PD).

E voglio dirlo chiaro (io non adopero l'espressione che sempre viene adoperata), perché questa legge se può essere utile a qualcuno, se sarà utile a qualcuno, se deve essere approvata con il voto di fiducia per essere utile a qualcuno, e cioè al presidente Berlusconi, è un disastro per il resto. È un disastro per tutti quei cittadini che si aspettano una giustizia celere ed efficace: non avete mosso un dito su questo; siete stati capaci di creare meccanismi che renderanno assai più semplice commettere reati e farla franca.

Detto questo, cari colleghi, mi pare ovvio che voteremo contro in questo voto di fiducia, e però voglio anche dire un'ultima cosa. Siccome io penso che fra di voi ce ne sono tanti, ma proprio tanti, che avvertono l'asprezza del momento e sentono cosa stanno chiedendo ai cittadini italiani, cosa sono costretti - loro ritengono - a chiedere, approvando provvedimenti economici che penalizzano le famiglie e le imprese (troppo duramente, secondo il nostro punto di vista), siccome molti di voi, come i colleghi della Lega, vivono in un rapporto stretto con il loro territorio e conoscono le difficoltà delle famiglie, la mancanza di lavoro, la chiusura delle imprese, il dramma della cassa integrazione, la chiusura di un sistema economico che non riesce a prendere respiro, a loro e alla loro coscienza chiedo: era davvero così indispensabile che noi oggi fossimo chiamati ad un voto di fiducia non su una misura economica, non su una misura per la crescita, non per salvare le famiglie indigenti, non per aprire una prospettiva di lavoro ai ragazzi, non per dare una speranza al Mezzogiorno, ma per approvare il "processo lungo"?

Credo che quando sfilerete sotto quel banco e sentirete - lasciatemelo dire - sul collo il piede del padrone, dentro di voi qualcosa ribollirà! Dentro di voi qualcosa ribollirà! (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti e proteste dei Gruppi PdL e CN-Io Sud-FS e dai banchi del Governo).

MALAN (PdL). De Benedetti è il vostro padrone!

FINOCCHIARO (PD). Questo sarebbe tempo di liberi e forti, colleghi: ed io non dubito che tra di voi molti sarebbero in grado di esserlo, molti sarebbero in grado di esprimere la loro natura di liberi e forti e di dare oggi all'Italia la prova che questo Governo è capace di badare ad altro che ad un Premier braccato che si chiude nelle sue stanze. (Vivi applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e IdV. Congratulazioni).

*GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per votare è stato discusso qui a Palazzo Madama in seconda lettura. A quanti si sono indignati per i tempi, per il ricorso al voto di fiducia, sarà opportuno ricordare che questo provvedimento è stato approvato oltre tre mesi fa dalla Commissione giustizia ed è rimasto a lungo in lista di attesa prima di arrivare all'esame dell'Assemblea, senza alcuna fretta o forzatura.

Ma nella Conferenza dei Capigruppo del 19 luglio - vi dà fastidio che noi lo si ricordi, ma è bene che anche l'opinione pubblica che ci segue e ci ascolta lo sappia - la calendarizzazione di questo provvedimento è avvenuta alla unanimità del parere dei Gruppi parlamentari. (Applausi del Gruppo PdL). Quindi, nessuna forzatura! Quando siamo arrivati in Aula sono state presentate 11 o 12 questioni pregiudiziali ed altre - per carità, legittime perché previste dal Regolamento - iniziative di carattere ostruzionistico, così come quando il relatore Centaro - che ringrazio, come ringrazio il capogruppo Mugnai e tutti i colleghi che hanno lavorato in questi mesi con il presidente Berselli ed altri senatori a questo provvedimento - ha presentato un emendamento che andava in una direzione ancora più restrittiva nel rispetto del principio della certezza della pena che questa legge garantisce ampiamente, come hanno già detto i colleghi Mazzatorta, Centaro ed altri, e voi avete presentato 70 subemendamenti, con un chiaro intento ostruzionistico, che rende legittimo il voto di fiducia.

Voi potete fare la vostra opposizione, noi abbiamo diritto di portare all'approvazione una legge in cui crediamo. (Applausi dal Gruppo PdL).

Avete alimentato di bugie questa fase di discussione; giornali che hanno scritto: ci sarà l'emendamento "blocca-Ruby", ci saranno norme che favoriscono la mafia. Avete alimentato la macchina delle bugie di fronte a fatti inesistenti e ad emendamenti mai pensati e mai presentati. (Proteste dei senatori Pedica e Belisario). Per quanto riguarda, senatore Li Gotti, il capitolo antimafia, gli emendamenti che le citava li ha presentati il senatore Mugnai. Questa norma non condiziona in alcun modo i processi contro la mafia e la criminalità organizzata che non subiranno alcun rallentamento e rivendichiamo alla maggioranza una volta di più l'impegno che abbiamo rispettato di varare in questa legislatura le più severe leggi antimafia. Siamo stati noi a dar luogo ad una legislazione severissima e senza precedenti (Applausi dal Gruppo PdL) a fronte di presunte icone della Repubblica - ne rifaccio il nome ancora una volta - come Ciampi, Scalfaro, Amato e Mancino che guidavano le istituzioni quando il carcere duro, il 41-bis, veniva cancellato per centinaia di appartenenti alle cosche. Lo dico ancora una volta e lo dirò sempre! (Applausi dal Gruppo Pdl. Proteste dai banchi dell'opposizione. Commenti dei senatori Garraffa e Di Giovan Paolo). E lo dirò sempre! Sono questi gli scandali ed i furti di legalità... (I senatori del Gruppo IdV si levano in piedi mostrando all'Assemblea dei cartelli recanti la scritta: «Ladri di giustizia»).

GRAMAZIO (PdL). Siete voi i ladri di giustizia!

PRESIDENTE. Colleghi, togliete quei cartelli, immediatamente! Non siamo qui per fare degli show. Ne terrò conto in occasione della prossima richiesta di diretta televisiva da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori. Ne terremo debitamente conto. Togliete quei cartelli. Ne terrò conto. Senatore Pedica! (Gli assistenti parlamentari rimuovono i cartelli).

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Vergogna!

PRESIDENTE. Ne terremo debitamente conto quando chiederete nuovamente una diretta televisiva. Continui, presidente Gasparri.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, c'è qualcuno che quando si ricorda che altri hanno cancellato il carcere duro cerca di impedire di affermare la verità. Ma noi affermeremo la verità in quest'Aula ed ovunque (Applausi dal Gruppo PDL) nonostante che per alcuni, con il piede di qualche altro padrone a cui si ispira, scatti la molla.

Questa legge applica il principio del nuovo articolo 111 della Costituzione, articolo che fu approvato quando era ministro della giustizia - pensate un po' - Oliviero Diliberto. Quindi credo che questo riferimento ad un esponente della sinistra, di quella più estrema, ricordi che quell'atto fu condiviso ampiamente dal Parlamento.

Quindi, portiamo questi principi per un giusto processo all'interno di questa legge.

Abbiamo anche introdotto, con questa normativa, dei principi che garantiscono che i reati puniti con l'ergastolo non avranno riduzioni e per i delitti più efferati non ci saranno più benefici penitenziari. Quindi gli italiani hanno oggi una legge, approvata dal Senato, che garantisce di più la gente onesta nei confronti di chi ha commesso reati che destano grave allarme sociale. (Applausi dal Gruppo PdL).

GRAMAZIO (PdL). Bravo!

GASPARRI (PdL). Per quanto riguarda altri aspetti, noi riteniamo che sia giusto affermare anche altri principi di diritto. Le sentenze passate in giudicato producono fonte di prova. Però noi riteniamo che chi è stato estraneo ad altri giudizi debba poter verificare le accuse contro di lui. È un principio di civiltà giuridica. Si è parlato di regime; ma il vero regime sarebbe quello in cui un imputato debba subire l'applicazione di una sentenza di un processo al quale non ha partecipato. I principi ingiusti non saranno mantenuti solo perché li volete utilizzare voi ad personam contro chi volete distruggere attraverso un uso politico della giustizia. Noi affermiamo principi giusti che debbono valere erga omnes! (Applausi dal Gruppo PdL). Da parte vostra, invece, la violazione di principi fondamentali può essere santificata, se serve a proseguire con altri mezzi una battaglia di natura politica. Quindi i principi ingiusti non debbono essere mantenuti. Vogliamo il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, la possibilità di una discussione paritaria tra le parti nel processo. E non ci saranno allungamenti indefiniti dei processi; così come i processi contro la criminalità potranno proseguire con speditezza - e in questo dibattito sono emerse con chiarezza le menzogne che avete detto - e i giudici potranno cancellare dalle liste di testimoni inserimenti pretestuosamente realizzati. Quindi la ragionevole durata del processo sarà garantita anche da questa norma. È inutile che alimentiate, con la disinformazione e con la macchina delle bugie, la vostra campagna politica.

Noi riteniamo che il voto di fiducia sia più che giustificato di fronte all'ostruzionismo. E proseguiremo in un'azione di riforme: riforme costituzionali della giustizia e riforme costituzionali del Parlamento e del Governo, che approveremo in questa legislatura, così come abbiamo affrontato i temi dell'economia. Diamo atto al Parlamento di aver avuto momenti di responsabilità, quando si è varata nei giorni scorsi la manovra; ma non accettiamo richiami. Abbiamo varato provvedimenti sullo sviluppo e stiamo affrontando una difficile situazione economica, dove le borse europee e quella italiana risentono ogni giorno di quel che accade in Grecia e negli Stati Uniti. Stiamo seguendo, come se fosse una vicenda italiana, la trattativa tra democratici e repubblicani americani, perché da essa dipende anche l'andamento delle economie europee, l'attacco all'euro e le speculazioni. È un dovere civile difendere l'interesse nazionale, non è certo una vostra concessione difendere i diritti degli italiani, la nostra economia, la nostra Nazione! (Applausi dal Gruppo PdL).

E noi, come hanno ricordato ieri alcuni colleghi, lo abbiamo fatto, quando voi al Governo non avevate i numeri per sostenere una politica internazionale e missioni militari all'estero. Noi avevamo la maggioranza e vi diamo atto di atteggiamenti responsabili. Ancor più lo siamo stati noi, quando non avevate i numeri per difendere il buon nome dell'Italia nel mondo; e noi siamo stati presenti e responsabili! (Applausi dal Gruppo PdL).

E allora - concludo, signor Presidente - non c'è nessun piede del padrone e non c'è nessun regime. Noi facciamo liberamente una legge giusta. Voglio dire a chi parla, quasi con una sorta di innato senso di superiorità morale, che se un regime c'è, senatore Zanda, lo vada a cercare a Sesto San Giovanni, dove da padre in figlio i sindaci alimentano un sistema di illegalità, che riguarda la vostra storia, il vostro partito e i vostri dirigenti! (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice Bassoli). Questo è il regime, laddove imprese, cooperative, territori, gestione globale hanno dimostrato come qualcuno si è impossessato di pezzi d'Italia. Se cercate il regime, non avete bisogno di andare lontano. Guardatevi allo specchio e lo troverete nel vostro passato e nel vostro presente. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi).

GRAMAZIO (PdL). Bravo!

GASPARRI (PdL). Voteremo la fiducia al Governo, non solo per un'ovvia ragione di condivisione del suo programma e di sostegno all'Esecutivo, ma perché attuare i principi della Costituzione, combattere la criminalità, dare certezza della pena per i delitti per i quali è previsto l'ergastolo e per altri delitti efferati fa parte del nostro programma: abbinare la severità nei confronti di chi commette crimini con il diritto pieno di ogni cittadino di fronte alla giustizia.

Questa è la nostra posizione e la difendiamo con convinzione, non accettando lezioni di moralità da parte di chi non ha titolo per impartirne. (Vivi applausi dal Gruppo PdL e del senatore Montani. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare al voto, vorrei ricordare che l'Aula tornerà a riunirsi lunedì prossimo, alle ore 17, per discutere il bilancio interno del Senato. Durante tale seduta saranno anche possibili votazioni.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Lannutti).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Lannutti.

STRADIOTTO,segretario, fa l'appello.

Rispondonoi senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldini, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bianchi, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boscetto, Bricolo, Burgaretta Aparo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Cardiello, Carrara, Caruso, Caselli, Casoli, Castelli, Castiglione, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Compagna, Conti, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Stefano, Dini, Divina

Esposito

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo

Izzo

Latronico, Lauro, Lenna, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura

Nania, Nespoli, Nessa

Orsi

Palma, Paravia, Pastore, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pittoni, Poli Bortone, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Villari, Vizzini

Zanetta.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Baldassarri, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano

Caforio, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Colombo, Contini, Cosentino

D'Alia , D'Ambrosio, De Angelis, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Digilio, D'Ubaldo

Ferrante, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Franco Vittoria

Galioto, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Germontani, Ghedini, Giambrone, Giaretta, Granaiola, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Monaco, Mongiello,

Morando, Morri, Musi, Musso

Negri, Nerozzi

Oliva

Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Peterlini, Pignedoli, Pinotti, Pinzger, Pistorio, Poretti, Procacci

Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna Maria, Sircana, Soliani, Stradiotto

Tedesco, Tomaselli, Tonini, Treu

Valditara, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

(La senatrice Carlino fa ingresso nell'emiciclo chiedendo di poter votare).

Ai fini del verbale, diamo atto che a votazione chiusa la senatrice Carlino è arrivata in Aula, ma non ha potuto partecipare al voto in quanto era già in corso il computo dei voti.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

300

Senatori votanti

299

Maggioranza

150

Favorevoli

160

Contrari

139

Il Senato approva.

Risultano pertanto assorbito il disegno di legge n. 2613 e preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2567, nel testo proposto dalla Commissione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 1° agosto 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 1° agosto, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 11,03).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo (2567) (V. nuovo titolo)

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (2567) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.1000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1 E 2 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.1000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

        «Art. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: "può subordinare" sono inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile,".

        2. All'articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

        2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio";

            b) al comma 3, dopo la parola: "revocati" sono inserite le seguenti: ", nei casi consentiti dalla legge,".

        3. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ", comma 1," sono soppresse;

            b) al comma 4, dopo le parole: "che risultano superflue" sono inserite le seguenti: "e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,".

        4. All'articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza".

        5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

        6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

        7. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente".

        8. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni";

            b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrono una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1) e 5-bis) e 577, primo comma, numeri 1) e 4), dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».

    9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        Conseguentemente, il titolo del disegno di legge è così sostituito: «Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354».

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2567 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

    1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile,».

    2. All'articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

        a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

    2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio»;

        b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».

    3. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

        b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».

    4. All'articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».

    5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

Art. 2.

    1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.1000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1 E 2 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

G100

PERDUCA, PORETTI

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge AS 2567, che prevede modifiche al codice di procedura penale e in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo,

        premesso che:

            Cesare Beccaria definì l'ergastolo nel 1764 come pena di schiavitù perpetua, come pena più dolorosa e crudele della pena di morte in quanto non concentrata in un momento ma estesa sopra tutta la vita;

            L'ergastolo é una pena inumana, che toglie all'uomo la speranza, che confligge in modo inconciliabile con il principio costituzionale della umanità e della finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3 Costituzione). L'ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del detenuto, in quanto si concretezza solo come privazione della libertà ed elimina qualsiasi speranza per il futuro, negando in tal modo una dimensione fondamentale della vita umana, e ciò anche nei casi in cui il detenuto abbia già scontato numerosi anni di carcere e abbia dato prova, con la sua condotta, della volontà, nonché della capacità, di reinserimento sociale.

            La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta «legge Gozzini». Tale argomento dimostra quindi al contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento;

            secondo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d.: «ordinamento penitenziario») sono però previsti del reati, altrimenti cosiddetti «ostativi», per i quali si determina la possibilità di concedere i benefici previsti dalla «legge Gozzini» solo nei casi in cui i detenuti e internati per tali reati «collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter»;

            il che determina che la pena, per coloro che sono condannati all'ergastolo per uno o più dei suddetti reati «ostativi», è privata di ogni contenuto premiale orientato alla tensione rieducativa del condannato prevista dalla Costituzione, risultando di fatto una pena perpetua a scanso di una collaborazione con la giustizia (la qual cosa coinciderebbe, al più, con l'indicazione, da parte del giudicato colpevole, di terze persone quali autori o responsabili dei delitti a loro imputati);

            la condizione di questi detenuti coincide pertanto inequivocabilmente con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall'Italia nel 1988, per cui è da considerarsi tortura «Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso [...]»;

            inoltre, l'aporia sottesa all'argomento della Corte descritto precedentemente, lascia tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità, all'assoluta assenza di certezza che caratterizzano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite, da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice, ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia de libertate. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai princìpi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale;

            inoltre, il carattere fisso ed immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo, e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale;

        considerato inoltre che:

            la necessità di interventi nella materia fu, quindi, sollevata in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X, XIII e XIV), ma i numerosi progetti di legge di impronta abolizionista - che pur avevano registrato un'ampia convergenza di forze politiche - non si tradussero in legge;

            in particolare, dopo un ampio e proficuo confronto su un disegno di legge di iniziativa della senatrice Ersilia Salvato, il 30 aprile 1998, venne approvato dal Senato della Repubblica un testo condiviso da gran parte dei gruppi parlamentari che, purtroppo, non venne mai approvato dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 211, XIII legislatura);

            peraltro, le obiezioni costantemente avanzate in merito all'abolizione del «carcere a vita» - che per lo più si basano su una asserita funzione di prevenzione nei confronti delle più gravi forme di criminalità - non possono più trovare fondamento: in primo luogo, infatti, l'acquisita reversibilità dell'ergastolo ridimensiona comunque la funzione deterrente dello stesso; inoltre - e soprattutto l'esperienza insegna che, in generale, la gravità della pena, oltre un certo limite, non ha affatto efficacia preventiva, la quale è invece assicurata dal restringimento delle aree di impunità, dall'efficienza, nonché dalla rapidità del processo),

        impegna il Governo:

            a rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

            a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione.

S1.1

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Preclusa

Stralciare l'articolo.

1.100

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.101

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.102

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.103

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.104

D'ALIA, SERRA

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.105

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.106

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.107

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: «A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di» con le seguenti: «escludendo le prove vietate dalla legge, quelle superflue o irrilevanti e».

1.108

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «2», sostituire le parole: «. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di» con le seguenti: «escludendo le prove vietate dalla legge, quelle superflue o irrilevanti e».

1.109

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso "2." aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nei processi relativi a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio».

1.110

MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso "2." aggiungere il seguente:

        «2-bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei processi relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale e ai reati connessi o collegati oggetto dei medesimi processi. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio».

1.111

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.112

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.113

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.114

D'ALIA, SERRA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.115

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.116

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.117

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso «1-bis.» con il seguente: «1-bis.Resta salva la possibilità delle parti di ottenere, se il giudice lo ritiene assolutamente necessario, l'esame, su fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, delle persone esaminate nel dibattimento del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata».

1.118

MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso «1-bis.» con il seguente: «1-bis.Il giudice, con provvedimento motivato, su richiesta di parte, può disporre l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza, solo per specifici ed eccezionali motivi».

1.119

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso «1-bis. con il seguente: «1-bis. Il giudice, su richiesta di parte e per specifici ed eccezionali motivi, con provvedimento specificamente motivato, può disporre l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».

1.120

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, al capoverso «1-bis». aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in ogni caso ai processi relativi a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».

1.121

MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 4, al capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai processi relativi a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 407, comma 2, lettera a)) del codice di procedura penale e ai reati connessi o collegati oggetto dei medesimi processi».

1.122

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.123

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

1.124

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

2.100

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 2, capoverso «2-bis.», dopo le parole: «deve essere irrogata», inserire le seguenti: «in concreto».

2.101

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 2, capoverso «2-bis.», dopo le parole: «deve essere irrogata», inserire le seguenti: «in concreto».

2.0.100

BALBONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

2.0.200/1

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «al comma 5 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia»;

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

            d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

        2. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 438-bis. - (Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

        2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

        3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo».

        3. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-bis sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

        4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        «1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-bis.

        1-quinquies. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-bis, comma 1».

2.0.200/2

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, aggiungere al comma 1 i seguenti commi:

        «2. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «al comma 5 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia»;

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

            d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

        3. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 438-bis. - (Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

        2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

        3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo».

        4. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-bis sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

        5. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        «1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-bis.

        1-quinquies. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-bis, comma 1».

2.0.200/3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, al comma, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni e sopprimere le parole "in istituti a loro esclusivamente dedicati"»;

2.0.200/4

D'ALIA, SERRA, BRUNO, PISTORIO

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente alla lettera b) alle parole «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni sopprimere le parole "in istituti a loro esclusivamente dedicati"».

2.0.200/5

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente alla lettera b) alle parole «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni sopprimere le parole: "in istituti a loro esclusivamente dedicati"»;

2.0.200/6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 sopprimere la lettera a).

2.0.200/7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1 alla lettera a) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»;

        Conseguentemente sopprimere la lettera b).

2.0.200/8

D'ALIA, SERRA, BRUNO, PISTORIO

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, alla lettera a), alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»;

        Conseguentemente sopprimere la lettera b).

2.0.200/9

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera a) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni».

        Conseguentemente sopprimere la lettera b).

2.0.200/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»; alla lettera b) alle parole: «I condannati per il delitto di cui all'articolo» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» e sopprimere le parole:«in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/11

D'ALIA, SERRA, BRUNO, PISTORIO

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a) alle parole:«I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»; alla lettera b) alle parole:«I condannati per il delitto di cui all'articolo» premettere le seguenti: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» e sopprimere le parole: «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/12

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»; alla lettera b) alle parole:«I condannati per il delitto di cui all'articolo» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» e sopprimere le parole: «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/13

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a) alle parole:«I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»; alla lettera b) alle parole:«I condannati per il delitto di cui all'articolo» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni».

2.0.200/14

D'ALIA, SERRA, BRUNO, PISTORIO

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a) alle parole:«I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»; alla lettera b) alle parole:«I condannati per il delitto di cui all'articolo» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni».

2.0.200/15

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a) alle parole:«I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni»; alla lettera b) alle parole:«I condannati per il delitto di cui all'articolo» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni».

2.0.200/16

LI GOTTI

Precluso

All'emendamento 2.0.200, al comma 1, lettera a), nel comma 4 ivi richiamato, sostituire le parole: «agli articoli 422, 289-bis, 630, 605», con le seguenti: «all'articolo 422, nonchè agli articoli 289-bis, 605, 630».

2.0.200/17

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a) sopprimere la parola: «422» e la parola: «605».

2.0.200/18

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a), sopprimere la parola: «422»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «575 del codice penale, quando ricorrono una o più circostanze aggravanti previste dagli articolo 576 1º comma n. 2, n. 5 e n. 5.1» con le seguenti: «422 del codice penale»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

2.0.200/19

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a) sopprimere la parola: «422».

2.0.200/20

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «422, 289-bis, 630 e 605» con le seguenti: «289-bise 630» e sostituire le parole: «dalla presente legge» con le altre: «indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» sopprimere le parole: «n. 2, n. 5 e n. 5.1,» e le parole «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/21

D'ALIA, SERRA, BRUNO, PISTORIO

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, a) sostituire le parole: «422, 289-bis, 630 e 605» con le seguenti: «289-bise 630» e sostituire le parole: «dalla presente legge» con le altre: «indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni sopprimere le parole: "n. 2, n. 5 e n. 5.1," e le parole: "in istituti a loro esclusivamente dedicati"».

2.0.200/22

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «422, 289-bis, 630 e 605» con le parole: «289-bise 630» e sostituire le parole «dalla presente legge» con le parole: «indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni e sopprimere le parole: "n. 2, n. 5 e n. 5.1," e le parole: "in istituti a loro esclusivamente dedicati"».

2.0.200/23

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «422, 289-bis, 630 e 605» con le parole: «289-bise 630» e sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» e sopprimere le parole: «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/24

D'ALIA, SERRA, BRUNO, PISTORIO

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «422, 289-bis, 630 e 605» con le parole: «289-bise 630» e sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis.»

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» e sopprimere le parole: «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/25

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «422, 289-bis, 630 e 605» con le parole: «289-bise 630» e sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) alle parole: «I condannati per i delitti di cui agli articoli» premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni» sopprimere le parole: «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/26

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a), sopprimere la parola: «289-bis»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «575 del codice penale, quando ricorrono una o più circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, 1º comma n. 2, n. 5 e n. 5.1» con le seguenti: «289-bis del codice penale»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

2.0.200/27

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a) sopprimere la parola: «289-bis».

2.0.200/28

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a) sopprimere la parola: «630»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: «575 del codice penale, quando ricorrono una o più circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, 1º comma n. 2, n. 5 e n. 5.1», con le seguenti: «630 del codice penale»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

2.0.200/29

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a) sopprimere la parola: «630».

2.0.200/30

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a), sopprimere la parola: «605»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

        Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: «575 del codice penale, quando ricorrono una o più circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, 1º comma n. 2, n. 5 e n. 5.1» con le seguenti: «605 del codice penale»; sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

2.0.200/31

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a) sopprimere la parola: «605».

2.0.200/32

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a), sostituire le parole: da «dalla presente legge» fino alle parole: «espiato» con le parole: «dell'articolo 4-bisse non abbiano effettivamente espiato».

2.0.200/33

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a), sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

2.0.200/34

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, lettera a), dopo le parole: «non abbiano» inserire la parola: «effettivamente».

2.0.200/35

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a) dopo la parola: «espiato» sopprimere la parola: «almeno».

2.0.200/36

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a), sopprimere le parole: «almeno i due terzi della pena irrogata o,».

2.0.200/37

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a) sostituire la parola: «i due terzi» con le parole: «la metà».

2.0.200/38

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera a) sostituire le parole: «irrogata o» con le parole: «irrogata e».

2.0.200/39

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera a) sostituire le parole: «almeno ventisei anni», con le parole: «fino a ventisei anni».

2.0.200/40

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200/40 alla lettera a) sostituire le parole: «ventisei anni» con le parole: «venticinque anni».

2.0.200/41

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 1».

2.0.200/42

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni stabilite in favore dei detenuti ed internati che collaborino con la giustizia».

2.0.200/43

D'ALIA, BRUNO, PISTORIO, SERRA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale divieto non si applica ai soggetti che collaborano con la giustizia ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991».

2.0.200/44

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale divieto non si applica ai soggetti che collaborano con la giustizia ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991».

2.0.200/45

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, aggiungere al comma 1 i seguenti commi:

        «2. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "al comma 5 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis";

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia";

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo";

            d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza".

        3. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 438-bis. - (Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unita mente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

        2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

        3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo".

        4. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-bis sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti".

        5. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        "1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-bis.

        1-quinquies. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-bis, comma 1"».

2.0.200/46

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 sopprimere la lettera b).

2.0.200/47

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sostituire le parole: «quando ricorrono una o più circostanze aggravanti previste dagli articolo 5761, comma 1, n. 2, n. 5 e n. 5.1.» con le seguenti:«quando ricorrono più circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, comma 1, n. 2, n. 5».

2.0.200/48

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sostituire le parole: «quando ricorrano una o più circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, 1º comma, n. 2, n. 5 e n. 5.1», con le seguenti: «quando ricorrono più circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, 1º comma, n. 2 e n. 5.1».

2.0.200/49

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sostituire le parole: «quando ricorrano una o più circostanze aggravanti previste dagli articolo 576 1º comma, n. 2, n. 5 e n. 5.1», con le seguenti: «quando ricorrono più circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, 1º comma, n. 5 e n. 5.1».

2.0.200/50

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), dopo la parola: «quando ricorrono», sopprimere le parole: «una o».

2.0.200/51

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sostituire le parole da: «dalla presente legge» fino alla parola: «espiato» con le parole: «dell'articolo 4-bisse non abbiano effettivamente espiato».

2.0.200/52

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

2.0.200/53

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), dopo le parole: «non abbiano» inserire la seguente: «effettivamente».

2.0.200/54

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), dopo la parola: «espiato» sopprimere la parola: «almeno».

2.0.200/55

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sopprimere le parole: «in istituti a loro esclusivamente dedicati».

2.0.200/56

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), dopo le parole: «in istituti» sostituire le parole: «a loro esclusivamente dedicati» con le parole: «penitenziari».

2.0.200/57

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), dopo le parole: «in istituti a loro» inserire la parola: «non».

2.0.200/58

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sopprimere le parole: «almeno i tre quarti della pena irrogata o,».

2.0.200/59

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, alla lettera b), sostituire la parola: «i tre quarti» con le parole: «la metà».

2.0.200/60

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b) sostituire la parola: «i tre quarti» con le parole: «i due terzi».

2.0.200/61

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b) sostituire le parole: «irrogata o» con le parole: «irrogata e».

2.0.200/62

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b), sopprimere le parole: «o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

2.0.200/63

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b) sostituire le parole: «almeno ventisei anni» con le parole: «fino a venti anni».

2.0.200/64

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b) sostituire le parole: «ventisei anni» con le parole: «venticinque anni».

2.0.200/65

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4-bis,comma 1».

2.0.200/66

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni stabilite in favore dei detenuti ed internati che collaborino con la giustizia»

2.0.200/67

D'ALIA, BRUNO, PISTORIO, SERRA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale divieto non si applica ai soggetti che collaborano con la giustizia ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991».

2.0.200/68

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis.aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale divieto non si applica ai soggetti che collaborano con la giustizia ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991».

2.0.200/69

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Precluso

All'emendamento 2.0.200 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «2. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «al comma 5 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia»;

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

            d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

        3. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 438-bis. - (Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

        2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

        3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo».

        4. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-bis sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

        5. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        «1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-bis.

        1-quinquies. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-bis, comma 1».

2.0.200

IL RELATORE

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 è modificato come segue:

            a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni";

            b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        "4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 1º comma n. 2, n. 5 e n. 5.1, non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano espiato in istituti a loro esclusivamente dedicati, almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (2613)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

    1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «al comma 5 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis»;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia»;

        c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

        d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

Art. 2.

    1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 438-bis. - (Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

    2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

    3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo».

Art. 3.

    1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-bis sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

Art. 4.

    1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

    «1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-bis.

    1-quinquies. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-bis, comma 1» .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Barelli, Bevilacqua, Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, Del Pennino, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Palmizio, Pera, Thaler, Viceconte, Villari e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rizzotti, per attività della 4a Commissione permanente; Di Giovan Paolo e Fleres, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare "Coesione Nazionale- Io Sud", con lettera del 27 luglio 2011, ha comunicato che il Gruppo "Coesione Nazionale - Io Sud" modifica la propria denominazione in "Coesione Nazionale - Io Sud - Forza del Sud".

Insindacabilità, richieste di deliberazione

L'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, con lettera in data 19 luglio 2011, pervenuta il successivo 26 luglio, ha trasmesso - in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 2971/09 RGNR - n. 1690/11 RG Gip) in cui è imputato il senatore Giuseppe Ciarrapico.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 22).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di elezioni primarie (2787)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Poli Bortone Adriana

Modifica al al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità degli amministratori degli enti locali che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale (2808)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fistarol Maurizio

Modifiche all'organizzazione del Governo e all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (2815)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Follini Marco, Sen. Agostini Mauro

Norme contro il conflitto di interessi dei parlamentari (2818)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fistarol Maurizio

Soppressione delle province che insistono nel territorio delle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale (2819)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Peterlini Oskar

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori (2821)

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Fontana Gregorio

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona (2826)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1320 approvato da 1° Aff. costit.

(assegnato in data 29/07/2011 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Belisario Felice ed altri

Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità e la soppressione degli assegni vitalizi per i membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, nonché in materia di contestuale incremento delle dotazioni del fondo nazionale per le politiche sociali (2831)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Mongiello Colomba

Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell'attività lavorativa (2584)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bugnano Patrizia ed altri

Modifiche alla disciplina dell'affidamento condiviso (2800)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 29/07/2011 );

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Morra Carmelo

Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari (2807)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 29/07/2011 );

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Spadoni Urbani Ada

Modifiche al codice penale ed all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio stradale (2828)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 29/07/2011 );

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Peterlini Oskar

Delega al Governo in materia di introduzione di forme di lotteria immobiliare per il finanziamento di interventi a sostegno della domanda di abitazione (2777)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Armato Teresa ed altri

Disposizioni in materia di riduzione al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per gli stabilimenti balneari (2795)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 29/07/2011 );

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme in favore delle donne lavoratrici (2801)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 29/07/2011 );

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (2794)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fleres Salvo ed altri

Delega al Governo per la modifica della disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di nuove disposizioni sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (2812)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 29/07/2011 );

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Morra Carmelo

Disposizioni a sostegno e a tutela degli equilibri dell'ambiente (2817)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2011 );

Commissioni 7° e 11° riunite

Dep. Di Centa Manuela ed altri

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti (2829)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.4019 approvato da Commissioni 7° e 11° riunite (assorbe C.1286, C.3655);

(assegnato in data 29/07/2011 ).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri in data 29/07/2011 il senatore Dini Lamberto ha presentato la relazione 2739-A sul disegno di legge:

"Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote

derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010" (2739).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 29 luglio 2011

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. avv. Elio Vittorio BELCASTRO Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

f.to Silvio Berlusconi"

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Milana ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02343 della senatrice Baio.

Il senatore Tomassini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05699 della senatrice Baio ed altri.

I senatori Sarro, Morra, Gallo, Nessa e Licastro Scardino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05737 del senatore Costa.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo - Premesso che:

il decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, con cui dovrebbe essere stata approvata la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 16 dicembre 2010, concernente le modifiche degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto dell'ente, non risulta essere stato ancora pubblicato;

con atto di sindacato ispettivo 4-05496 del 29 giugno 2011, l'interrogante ha già segnalato che il sito dell'ACI erroneamente riferiva che lo statuto contenente le modifiche citate era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 63 del 18 marzo 2011. Da una consultazione di tale Gazzetta, l'unico atto pubblicato in quella data e riguardante l'ACI risulta essere il "Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ACI", dunque nulla che riguardi le modifiche apportate allo statuto;

confermando implicitamente l'omessa pubblicazione, pochi giorni dopo la pubblicazione dell'atto di sindacato ispettivo citato, il sito dell'ACI ha eliminato il riferimento alla pubblicazione del decreto 23 dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale;

sinora nessuna risposta è arrivata dal Governo. Nello specifico, quindi, non è dato sapere se il decreto 23 dicembre 2010 sia stato effettivamente mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, in caso affermativo, in quale data;

l'articolo 68 dello statuto dell'ACI, che reca le norme in materia di modificazioni dello statuto, dispone che le proposte di modificazione su cui delibera l'assemblea «non hanno corso se non sono approvate dal Ministero vigilante»;

alla luce di quanto dispone lo statuto dell'ente, e tenuto conto che la mancata pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale equivale a dire che l'approvazione del Ministero vigilante non vi sia mai stata, pare evidente ormai che le modifiche apportate allo statuto siano prive di efficacia;

considerato che:

le precedenti modifiche apportate allo statuto dell'ACI sono state tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2006, recante "Approvazione delle modifiche dello statuto dell'Automobile Club d'Italia", è stato pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha approvato la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 5 luglio 2006 limitatamente alle modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67 e 68 dello statuto dell'ente;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2006, recante "Approvazione delle modifiche dello statuto dell'Automobile Club d'Italia", è stato ugualmente pubblicato, per comunicato, nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, modificando gli articoli 7, 12, 19, 23, 24 e 25 dello statuto dell'ente;

secondo quanto emerge dalla voce "Statuto degli Enti" dell'Enciclopedia del diritto, curata da Vittorio Italia, gli statuti, essendo atti normativi devono essere pubblicati, in quanto l'efficacia della norma approvata non è soltanto interna, cioè nei confronti degli appartenenti all'ente, ma è anche esterna nei confronti di coloro che vengano a trovarsi in rapporto con l'ente. Si pensi, ad esempio, nel caso di specie, alla gestione del Pubblico registro automobilistico, istituito presso l'ACI con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; ai servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni; o a tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici;

a sostegno della necessaria pubblicazione del decreto, la medesima voce sostiene che l'iter procedimentale per la modifica di uno statuto è identico a quello della delibera dello statuto. A riguardo, occorre ricordare che l'approvazione dello statuto dell'ACI è contenuta nel regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1927, n. 69. Lo statuto è stato sostituito da quello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, recante "Norme concernenti l'Automobile club d'Italia (ACI) ed approvazione del nuovo Statuto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1950, n. 263;

nonostante quanto riportato, i vertici dell'ACI continuano ad operare regolarmente, pur in presenza di un palese stato di violazione di norme dell'ordinamento italiano e dello stesso statuto, che costituisce norma primaria dell'ente,

si chiede di sapere:

al di là di quelle che potrebbero essere le eventuali responsabilità penali, se non si intenda intervenire immediatamente per porre fine alla gravissima situazione venutasi a creare in seno all'ACI e se non si ritenga ormai non più rinviabile il commissariamento dello stesso ente al fine di ripristinare le necessarie condizioni di legalità;

se si intendano fornire indicazioni relativamente al decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 dicembre 2010, con cui dovrebbe essere stata approvata la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia, del 16 dicembre 2010, concernente le modifiche degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto dell'ente e, qualora fosse stato effettivamente emanato, quali ragioni ostino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(4-05740)

PARDI, VITA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

i Cie, Centri di identificazione ed espulsione, sono stati istituiti con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", che ha introdotto nel codice penale il reato di clandestinità per i cittadini "non-Schengen", cui vengono contestati il reato di soggiorno e lo stazionamento illegale in Italia;

i suddetti centri di detenzione, come indicato dal sito istituzionale del Ministero dell'interno, sono così dislocati sul territorio nazionale: Bari-Palese, area aeroportuale, con 196 posti; Bologna, caserma Chiarini, con 95 posti; Caltanissetta, contrada Pian del Lago, con 96 posti; Catanzaro, Lamezia Terme, con 75 posti; Gorizia, Gradisca d'Isonzo, con 248 posti; Milano, via Corelli, con 132 posti; Modena, località Sant'Anna, con 60 posti; Roma, Ponte Galeria, con 364 posti; Torino, corso Brunelleschi, con 204 posti; Trapani, Serraino Vulpitta, con 43 posti; Brindisi, Restinco, con 83 posti; Lampedusa, con 200 posti; Crotone, S. Anna, con 124 posti;

oltre a queste strutture, esistono i Cara, Centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004 e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, presso i quali sono inviati e ospitati, per un periodo variabile di 20 o 35 giorni, gli stranieri richiedenti asilo privi di documenti di riconoscimento o che si sono sottratti al controllo di frontiera, per consentire la loro identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato;

i Cara attualmente operativi sono: Caltanissetta, contrada Pian del Lago, con 96 posti; Crotone, località Sant'Anna, con 256 posti; Foggia, borgo Mezzanone, con 198 posti; Gorizia, Gradisca d'Isonzo, con 138 posti; Trapani, Salina grande, con 310 posti; Trapani, Mazara del Vallo, con 100 posti nel consiglio d'amministrazione (Centro di accoglienza), utilizzato anche come Cara; Trapani, Valderice, con 200 posti Cda e Cara; Trapani, Marsala, con 114 posti Cda e Cara; Trapani, Castelvetrano, con 121 posti Cda e Cara;

secondo alcune fonti giornalistiche, sarebbero circa 28.000 gli immigrati arrivati sul territorio nazionale dall'inizio delle rivolte che hanno coinvolto i Paesi del nord Africa. Di questi, solo una minoranza sembrerebbe aver avviato le procedure relative alla richiesta di asilo. Le strutture destinate alla prima e seconda accoglienza dei profughi e richiedenti asilo sono molto articolate, disegnano un sistema a tre livelli. I Cpsa, Centri di primo soccorso e accoglienza, istituiti con decreto interministeriale del 16 febbraio 2006, sono tre per un totale di 1.204 posti; il più famoso è quello di Lampedusa che da solo può contenere 804 persone. Tre sono anche i Cda, Centri di accoglienza, istituiti nel 1995 dalla cosiddetta "ex legge Puglia", di cui alla legge n. 593 del 1995, per complessivi 2.054 posti. Mentre sono cinque per un totale di 998 posti i Cara, istituiti dal decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, per il quale dopo tre anni manca ancora il regolamento attuativo. Infine esistono sette centri Cda e Cara per un totale di 2.337 posti. Si tratta complessivamente di 18 strutture per circa 6.600 persone, che dovrebbero garantire la prima e seconda accoglienza ma, essendo quasi sempre al completo, non possono essere utilizzati per fare fronte a una massiccia affluenza;

esiste poi lo Sprar, Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, gestito dagli enti locali in accordo con il Ministero dell'interno, che dovrebbe occuparsi della terza fase, quando, ottenuto lo status di rifugiato, si affrontano le tappe dell'inserimento linguistico, lavorativo e abitativo (per una capienza massima di 3.000 posti fino a un limite di sei mesi). Tuttavia lo Sprar si farebbe carico anche della prima accoglienza, in ragione della sovrappopolazione delle altre strutture ricettive;

un richiedente asilo può fare domanda di accoglienza anche durante la permanenza nei Cie, ma queste strutture risultano essere inefficienti, in particolare da quando il "pacchetto sicurezza" (di cui alla legge n. 94 del 2009) ha prolungato la permanenza dei detenuti fino a un massimo di 180 giorni, provocando di fatto la saturazione senza aver contribuito ad aumentare l'efficienza del sistema;

lunedì 25 luglio 2011, nell'ambito dell'iniziativa "LasciateCIEntrare", promossa dalle organizzazioni associative della stampa e da esponenti del mondo politico, nel corso della quale parlamentari di diversa appartenenza partitica hanno effettuato visite in numerosi centri di identificazione ed espulsione sul territorio nazionale, in segno di protesta contro la circolare del Ministro dell'interno n. 1305 del 1° aprile 2011, che ha limitato la possibilità per i giornalisti di recarsi in tali strutture, con la motivazione che essi arrecherebbero intralcio all'operato degli enti gestori - gli interroganti hanno visitato il Cie di Ponte Galeria a Roma;

nel corso della visita gli interroganti hanno appreso che la sorveglianza esterna è delegata all'Esercito, quella interna è affidata alla Polizia di Stato, mentre la gestione ordinaria è stata assegnata alla cooperativa sociale "Auxilium", che ha sostituito la Croce rossa con l'assegnazione in gara d'appalto, i cui criteri però sarebbero risultati oscuri agli interroganti;

i parlamentari presenti hanno verificato dapprima i locali all'ingresso assegnati alla polizia, con l'ausilio del dirigente del comparto Emigrazione, riscontrandone i caratteri semplici, funzionali, disadorni;

l'ispezione è proseguita presso gli spazi gestiti da Auxilium, prima al reparto femminile, che è risultato così composto: un corridoio tra due alte cancellate rivela due spazi rettangolari di 10 metri per 20 il cui lato opposto è limitato dall'edificio degli alloggi. Le cancellate hanno il lato superiore, all'altezza di circa 3 metri, guarnito da una sommità inclinata verso l'interno per impedire l'uscita a chi riesca ad arrampicarsi. Le barriere interne degli spazi recintati sono aperte e le donne vi possono circolare. L'interlocuzione con donne di origine africana e asiatica ha evidenziato una varietà di vicende: allontanamenti dai gruppi familiari, separazioni dai figli, anche in piccolissima età, inspiegabili trasferimenti, incomprensibili pratiche amministrative, difficoltà di collegamento con gli avvocati. Le interlocutrici sono parse in buona salute. Non è stato fatto cenno a brutalità ma più volte è stata lamentata l'incertezza e la precarietà della detenzione. Dalle testimonianze è emerso che alcune di loro sono già state identificate, se non altro a causa di precedenti esperienze carcerarie, ma ciò non è sufficiente a farle uscire dal Cie. Tale fenomeno è generale tra gli uomini. La vita quotidiana è stata descritta come priva di qualsiasi stimolo. L'assenza di sorveglianza adeguata costringe a privare le recluse, e i reclusi, di qualsiasi supporto materiale. Gli immigrati sembrano trascorrere le giornate nella più avvilente inerzia;

i locali ad uso sanitario e di ausilio psicologico sono sembrati in buone condizioni ed il personale sanitario in servizio presso la struttura serio e motivato;

l'ispezione condotta presso il reparto maschile ha da subito messo in evidenza che il personale di sorveglianza è insufficiente, cosa che ha costretto i parlamentari a parlare con i detenuti solo attraverso le cancellate, senza poter condurre il sopralluogo degli alloggi. Dai colloqui è emerso che circa il 70 per cento dei presenti viene da un'esperienza carceraria, molti sono stati sottoposti a processi conclusi con condanne scontate cui è seguito il rilascio. Tale circostanza confligge palesemente con l'ipotesi di mancata identificazione. Tuttavia il personale di sorveglianza avrebbe fatto presente che il processo amministrativo di identificazione non è completo se i rispettivi consolati o ambasciate non confermano nazionalità e dati anagrafici del cittadino fermato;

le testimonianze raccolte all'interno della sezione maschile sono state essenziali: non emerge la brutalità, ma non si può trascurare il dubbio che l'eventuale reticenza nasca dal timore di ritorsioni. Subito la delegazione di parlamentari è stata condotta presso tre immigrati, separati dagli altri perché vittime di violenze interne, considerati, a quanto si è appreso, "spie dei sorveglianti". Uno di loro è stato ustionato dal lancio di un materasso incendiato;

considerato che i Centri di identificazione ed espulsione hanno sostanziali difficoltà a realizzare il compito che la legge attribuisce loro, visto che non è possibile identificare neanche chi è già stato identificato, e di conseguenza non è possibile espellerlo. Con la legge che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina, l'istituzione dei Cie e il prolungamento fino a 18 mesi della permanenza degli immigrati in dette strutture, lo Stato italiano si è posto in condizione di violazione dei diritti umani riconosciuti solennemente anche nella nostra Carta costituzionale,

si chiede di sapere:

come intenda il Ministro in indirizzo gestire l'aumentato tempo di permanenza nei Cie degli immigrati, a fronte delle condizioni precarie delle strutture esistenti;

quali iniziative abbia posto in essere, o intenda porre in essere, con urgenza, al fine di assicurare che le problematiche concernenti il Cie di Ponte Galeria trovino adeguata risposta e soluzione;

quali misure, in particolare, si intendano assumere, per quanto di competenza, al fine di garantire una più dignitosa permanenza nel Centro;

quali iniziative si intenda assumere per migliorare le condizioni dei migranti, permettendo in ogni caso la verifica ed il monitoraggio delle situazioni esistenti non solo ai parlamentari della Repubblica, ma anche ai giornalisti, alle organizzazioni e agli enti riconosciuti a carattere assistenziale ed umanitario, rendendo altresì pubblici tutti gli atti relativi alla gestione dei centri al fine di consentire un'esaustiva e corretta informazione sull'amministrazione e la gestione delle strutture in questione;

se non si ritenga pertanto necessaria la revoca della circolare ministeriale n. 1305 del 1° aprile 2011, che inibisce l'accesso ai giornalisti nei Cie "sino a nuova disposizione", per consentire, nel rispetto della privacy di operatori e immigrati, il diritto dell'opinione pubblica ad una corretta informazione.

(4-05741)

PEDICA, BELISARIO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nei mesi scorsi sono stati pubblicati sul quotidiano "la Repubblica" nella cronaca di Roma diversi articoli relativi alla progettazione di una strada a quattro corsie, ognuna per oltre 18 metri di larghezza, che attraverserà il cuore del fosso della Cecchignola a Roma. Una sorta di supertangenziale all'interno del grande raccordo anulare che dall'uscita tra l'Ardeatina e la Laurentina percorrerà via della Cecchignola, per innestarsi nel quartiere di Cecchignola sud, attraversare parte dell'agro romano e tagliare zone residenziali come Colle di Mezzo e Giuliano-Dalmata, passando a pochi metri da case, asili nido e scuole materne;

il progetto, che colloca l'asse viario sull'area verde del fosso della Cecchignola, prevede il passaggio di circa 30.000 veicoli al giorno sull'asse stradale, circa 1.300 veicoli all'ora;

considerato che:

l'area verde del fosso della Cecchignola si sviluppa lungo il corso del fosso medesimo, alveo di un corso d'acqua pubblica vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni;

l'area verde in questione presenta un fitto bosco che si sviluppa lungo le sponde, su substrato alluvionale, ed è caratterizzata dalla presenza di salici, pioppi e spesso da un sottobosco molto impoverito di specie legate al pascolo (Ontano Alnus glutinosa, Olmo Ulmus minor), riconosciuto dal Comune di Roma con apposita certificazione ai sensi della legge regionale n. 39 del 2002 e della legge regionale n. 24 del 1998;

il bosco misto rappresenta un elemento di grande valenza fitogeografica ed ecologica, in quanto ricco di specie centroeuropee legate ad un tipo di habitat di tipo submontano; compatibilmente con le attività agricole sfuma con una formazione arbustiva di margine (mantello) formato da specie quali il prugnolo e la berretta da prete o eponimo; la sua rarità all'interno della cinta del raccordo anulare ne rende ancora più preziosa la presenza nell'area del fosso della Cecchignola;

dal punto di vista faunistico l'area verde si trova in una posizione strategica all'interno del corridoio biologico della città di Roma: viene infatti a costituire l'elemento di raccordo tra l'area più periferica del parco del Laurentino Acqua acetosa e il parco dell'Appia Antica; le comunità faunistiche presenti sono tipiche dei sistemi agricoli e degli ambienti verdi aperti di estensione limitata; tra i mammiferi si riscontrano la volpe, la talpa e la donnola, mentre per quanto riguarda i roditori si registra la presenza del topolino selvatico e del tasso. La presenza di siepi favorisce il rifugio e la riproduzione dell'avifauna, in particolare del gheppio e del fringuello. Inoltre è stata rilevata la presenza del fagiano, della tortora e del cuculo;

l'intera area della valle della Cecchignola è contigua e confinante con l'area individuata dal Ministero per i beni e le attività culturali per il vincolo «agro romano» Ardeatina-Laurentina, e conserva le stesse caratteristiche morfologiche, ambientali e culturali;

la strada a quattro corsie progettata attraversa un'area che è anche molto ricca di reperti archeologici;

tale progetto è portato avanti dal Comune sulla base dell'attribuzione dei poteri emergenziali per il traffico affidati al Sindaco di Roma, e deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale;

secondo quanto riferito agli interroganti, sono rinvenibili numerose richieste alle quali il Comune di Roma doveva ottemperare, tra le quali primeggia quella relativa alla realizzazione di un tavolo di confronto con le autorità militari per un eventuale transito della tangenziale in via G. Kobler all'interno dell'area della città militare Cecchignola;

secondo quanto riferito agli interroganti, le autorità dello Stato maggiore dell'Esercito, IV reparto logistico, in una missiva datata 15 novembre 2010, hanno indicato la possibilità di cedere al Comune di Roma la fascia perimetrale lato nord del poligono "Pionieri";

tale cessione consentirebbe la realizzazione a cura del Comune di un tratto di strada di collegamento tra via Kobler e la zona urbanizzata adiacente a via di Genieri e, in parte, ricalcherebbe l'andamento viario individuato dal piano regolatore generale comunale superando i vincoli ambientali e le relative problematiche tecniche;

il Comune ha ignorato tale disponibilità, disattendendo anche le richieste della cittadinanza;

considerato inoltre che:

la fascia citata garantirebbe un'ipotesi di progetto alternativa rispetto a quella oggi presentata, rappresentando una valida opzione in termini di sezioni, di carreggiata, di attrazione di traffico;

tale possibilità comporterebbe altresì un non trascurabile vantaggio economico anche in relazione agli onerosi procedimenti di esproprio, nonché risparmierebbe agli abitanti del quartiere Cecchignola sud e del quartiere Giuliano-Dalmata l'impatto ambientale pesantissimo che presenta l'attuale progetto in termini di flussi di traffico,

si chiede si sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa;

se e quali interventi, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare, anche favorendo la predisposizione di un progetto alternativo, al fine salvaguardare il fosso della Cecchignola e l'intera valle.

(4-05742)

LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:

Ai sensi del comma 3 del testo coordinato delle delibere n. 31 del 18 dicembre e n. 62 del 7 maggio 2015 sul diritto all'oblio ed in attuazione della delibera 28 giugno 2016 del Consiglio di Presidenza il presente atto è stato rimosso dagli allegati al resoconto. L'atto è consultabile al seguente link

(4-05743)

FERRANTE, DELLA SETA - Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

con decreto del Ministero della salute, del 13 luglio 2011 viene stabilito che: "A decorrere dalla data del presente decreto i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene riportati nell'allegato 2 al presente decreto, sono autorizzati ad un unico trattamento nel periodo massimo di 120 giorni compreso tra il 13 luglio 2011 e il 09 novembre 2011, ai sensi dell'art. 53, (...) regolamento (CE) n. 1107/2009, per la disinfestazione dai nematodi dei terreni agricoli destinati alla produzione delle seguenti colture: carota in pieno campo, pomodoro in serra, melanzana in serra, peperone in serra, zucchino in serra e in pieno campo, fragola in serra e in pieno campo, fiori in serra e pieno campo";

inoltre si evidenzia che il decreto dirigenziale del 15 aprile 2011 aveva già autorizzato l'impiego della sostanza attiva 1,3 dicloropropene limitatamente al trattamento della disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione del tabacco;

si evidenzia, come si legge nei considerata del decreto del 13 luglio 2011, che il prodotto 1,3-dicloropropene, a seguito della decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre 2007 non veniva iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. A seguito della richiesta di rivedere tale decisione avanzata dai produttori del fitofarmaco (tra cui la più importante e di conseguenze la più interessata la DowAgroSciences, la società detentrice del brevetto) la Commissione 2011/36/UE del 20 gennaio 2011 ha di nuovo bocciato la richiesta di iscrizione adducendo come motivazione che i nuovi dati e informazioni presentate dai richiedenti non erano sufficienti per far cambiare opinione alla commissione;

è altresì importante evidenziare che l'Istituto superiore della sanità, prot. ISS n. 10/06/2011, in risposta ad un quesito posto dalla Direzione generale sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, n. 0019477-P-09/06/2011, evidenziava con chiarezza, e senza ombra di dubbio nelle 5 pagine, che i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene riportati nell'allegato 2 del decreto citato liberati indiscriminatamente sono gravemente pericolosi per la salute umana, in particolare per quella dei bambini, per gli animali, per la biodiversità di specie e gli ecosistemi;

a tal proposito si rammenta che, negli anni '90, l'Italia era il maggior utilizzatore di bromuro di metile in Europa ed il secondo nel mondo dopo gli USA. Pertanto negli anni successivi alla decisione di eliminazione progressiva del bromuro di metile, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare è stato chiamato ad interloquire, a cadenza annuale, con la Commissione europea, per la concessione di quote di impiego sempre minori per gli usi agricoli cosiddetti "critici", nell'ambito di una strategia di eliminazione progressiva degli impieghi agricoli, con l'obiettivo di cercare alternative che potessero tecnicamente ed efficacemente rispondere alle esigenze degli agricoltori;

questa graduale diminuzione, iniziata nel 2005, ha avuto nel termine del 1° gennaio 2008 la scadenza ultima per l'utilizzo per gli usi critici del bromuro di metile in Italia. In questa vicenda, il Ministero dell'ambiente, nonostante le riserve espresse più volte dalle rappresentanze agricole, ha condiviso l'impostazione della Commissione europea che ha ritenuto sufficiente lo stato tecnologico e commerciale delle alternative in Europa;

in Italia, in particolare, nei settori maggiormente intensivi (colture orticole solanacee e cucurbitacee, fragola per produzione di frutto e di materiale propagativo), la sostanza 1,3 dicloropropene ha finito per rappresentare la sostanza fumigante in grado di risolvere i problemi causati dalla presenza di nematodi galligeni. Questo ha fatto sì che, negli anni successivi all'eliminazione del bromuro di metile, l'uso di 1,3 dicloropropene abbia assunto una consolidata posizione predominante nel campo dei fitofarmaci;

la Commissione europea, tuttavia, ha sempre confermato la posizione contraria all'utilizzo di tali sostanze. Le perplessità della Commissione risiedono nel fatto che, trattandosi di una sostanza appartenente alla categoria dei fumiganti, i criteri di valutazione delle sostanze attive stabiliti dalla legislazione vigente potrebbero non essere adatti a valutarne l'effettivo impatto ambientale e sulla salute umana;

più in generale l'agricoltura, per combattere la crisi economica che ha colpito il settore, fa oggi ancora ampio ricorso a prodotti fitosanitari per combattere le avversità che possono minacciare la naturale crescita delle piante coltivate a fini alimentari e produttivi. Però è del tutto evidente che per affrontare la crisi e le difficoltà economiche che aggrediscono gli agricoltori, l'unica strada da percorrere è quella della "qualità", con la quale l'agricoltura italiana, puntando sulla straordinaria tipicità dei suoi prodotti, può competere anche a livello internazionale. Appare indubbio che in questa lotta per la "qualità", che deve essere adeguatamente sostenuta anche economicamente dallo Stato, particolare attenzione deve essere messa alla "sostenibilità" e alla riduzione dell'uso della chimica e conseguentemente di residui chimici che possono entrare nella catena alimentare;

è importante evidenziare che gli effetti sulla salute dell'uomo e dell'ambiente possono essere diversi, soprattutto se l'impatto è calcolato sulle esposizioni di medio e lungo periodo. Oltre ai sintomi più immediati, infatti, derivanti dal contatto diretto e accidentale con queste sostanze, come mal di testa, vertigini, nausea, irritazione agli occhi, al naso e alla gola, le esposizioni più lunghe possono provocare disagi cronici, e la letteratura in materia evidenzia anche la possibilità di danni al sistema nervoso centrale, al sistema endocrino e ormonale. Alcuni pesticidi inoltre sono stati già da tempo classificati come probabili o possibili cancerogeni;

ne deriva pertanto la necessità di affrontare il tema dell'uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, in base al principio di precauzione per preservare la salute umana, in particolare quella dei bambini, ma anche per tutelare il benessere animale, i delicati equilibri degli ecosistemi e dell'ambiente, in accordo anche con il quadro normativo italiano di cui al decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e delle nuove normative comunitarie, regolamento (CE) n. 1107/2009 e direttiva 2009/128/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 308 del 24 novembre 2009;

la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole in questi anni è al centro dell'attenzione dei cittadini e di molte associazioni consumeriste e ambientaliste. "Movimento difesa del cittadino" e "Legambiente" hanno redatto numerosi rapporti quali "Italia a tavola" e "Pesticidi nel piatto". In particolare da quest'ultimo rapporto, curato da Legambiente nel giugno 2009, si ha la conferma della presenza di residui di pesticidi nel cibo che arriva sulle tavole dei consumatori. Secondo il dossier, le analisi svolte dai laboratori pubblici provinciali e regionali hanno preso in considerazione 8.764 campioni, di cui 109 sono risultati irregolari, pari all'1,2 per cento del totale, e su 2.410 (il 27,5 per cento) è stata rilevata la presenza di uno o più residui. Su 3.474 campioni di verdure analizzati lo 0,8 per cento è addirittura irregolare (residui oltre i limiti di legge), e 565 campioni (il 16,3 per cento) sono regolari ma con residui. La frutta si conferma la categoria "più inquinata". Infatti, su 3.507 campioni di frutta, 81 (il 2,3 per cento) erano risultati irregolari con residui al di sopra dei limiti di legge. Invece, i campioni di frutta regolari con uno o più di un residuo chimico risultano pari al 43,9 per cento. Quindi solo un frutto su due (il 53,8 per cento per la precisione) che arriva sulle tavole è privo di residui chimici,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare, anche ritirando immediatamente il decreto del 13 luglio 2011, per risolvere tali problematiche che potrebbe creare notevoli danni per la salute umana, in particolare per quella dei bambini, per gli animali, in particolare per le api, per la biodiversità di specie e gli ecosistemi;

se non ravvisino la urgenza di affrontare il tema dell'uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, in base al principio di precauzione per preservare la salute umana, in particolare quella dei bambini, ma anche per tutelare il benessere animale, i delicati equilibri degli ecosistemi e dell'ambiente, in accordo anche con il quadro normativo italiano di cui al decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e delle nuove normative comunitarie regolamento (CE) n. 1107/2009 e direttiva 2009/128/CE;

se non intendano elaborare delle politiche, di concerto con le Regioni e le associazioni di categoria, che affrontino seriamente e concretamente la crisi e le difficoltà economiche che aggrediscono oggi gli agricoltori, perseguendo l'unica strada che è quella della "qualità", con la quale l'agricoltura italiana, puntando sulla straordinaria tipicità dei suoi prodotti può competere anche a livello internazionale.

(4-05744)

FERRANTE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

i provvedimenti legislativi degli ultimi anni hanno messo in difficoltà un sistema di istruzione di qualità per i cittadini delle aree montane ed isolane del Paese. Su questo è stata di recente organizzata una conferenza stampa da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Umbria, Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) Umbria, Comune di Montegabbione, Comune di Terni e Provincia di Terni e Legambiente in cui è stato presentato il documento scaturito dal seminario "Le scuole montane come presidi educativi di eccellenza. Quali condizioni amministrative, didattiche ed organizzative per una nuova governance dell'istruzione nei territori montani: buone pratiche a confronto", organizzato il 7 maggio 2011 nell'ambito di "Voler bene all'Italia", la campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni;

questo appello per salvare le scuole di montagna e la richiesta per l'istituzione in sede di Conferenza unificata di un tavolo che affronti in maniera specifica la situazione e i bisogni dei presidi scolastici montani e delle piccole isole è stato lanciato nel piccolo comune umbro di Montegabbione;

è del tutto evidente che intorno alla riorganizzazione della rete scolastica territoriale occorra intervenire con una metodologia che tenga conto non solo degli aspetti finanziari, ma soprattutto di una strategia di tutela e valorizzazione della permanenza delle popolazioni su territori definiti geograficamente marginali, ma di grande importanza in merito alla gestione delle risorse naturali, alla qualità territoriale e alla coesione sociale;

la maggior parte dei comuni italiani è classificata montana; essa corrisponde al 52 per cento degli 8.101 comuni; tra questi, 655 sono parzialmente montani e i rimanenti 3.546 totalmente montani. Se poi si considera la conformazione geografica risulta che l'Italia è costituita da montagna e collina per il 74 per cento del territorio nazionale (fonte: Censimento ISTAT 2001). E la montagna italiana, oltre ad offrire scenari e paesaggi di meravigliosa bellezza, costituisce una preziosa riserva di energia e risorse insostituibili, nonché un patrimonio unico di storia, cultura e tradizioni, ma è anche uno dei contesti geografici più fragili: rischio di spopolamento, nonché dello sfruttamento indiscriminato delle risorse e della distruzione di un risorsa naturale, plasmata e conservata, con risultati alterni, per millenni dall'opera dell'uomo, oggi sempre più esposta alle continue catastrofi e al dissesto idrogeologico;

con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, si sono apportati ulteriori pesanti tagli per l'istruzione e le risorse degli enti locali che colpiscono proprio le scuole situate nelle piccole isole e nei comuni montani, anche in spregio delle competenze regionali. È come se chi ha formulato queste norme non conoscesse il funzionamento reale della scuola e non avesse a cuore la promozione e conservazione di presidi scolastici di qualità anche nelle aree montane, così strategiche per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del Paese;

la montagna necessita di leggi specifiche e non di deroghe a cominciare dalle politiche per la scuola e dal diritto ad un'istruzione di qualità per chi vive in zone fragili. Infatti la scuola di montagna non può essere pensata come semplice trasposizione del modello impoverito delle scuole di città;

le scuole di montagna possono essere dei presidi educativi di eccellenza - secondo l'assessore alla pubblica istruzione della Provincia di Terni - ma per far questo occorre prima di tutto investire nella formazione degli insegnanti, soprattutto di quelli che lavorano nelle pluriclassi, garantire la continuità dell'insegnamento e sostenere progetti innovativi volti a superare le "sofferenze" di organico;

la stessa situazione, è importante sottolineare, vale anche per le piccole isole che vivono anch'esse una condizione di marginalità che dipende in larga misura dall'isolamento geografico cui vanno incontro durante i mesi invernali. La fragilità di questi territori, che il citato decreto-legge n. 98 del 2011, insieme ai rapidissimi cambiamenti culturali e sociali, rischia di travolgere, porta in primo piano il ruolo dell'istruzione. Le scuole delle piccole isole si connotano in modo specifico rispetto ad altre realtà scolastiche della terraferma, perché la distanza dal territorio di riferimento e da altre isole dello stesso arcipelago, in alcuni periodi dell'anno, costituisce un problema reale;

il pendolarismo e il turn over delle insegnanti (ad esempio nel caso delle Isole Egadi superiore al 98 per cento) hanno forti ripercussioni sulla continuità didattica. Pertanto l'estrema precarietà del gruppo docente determina un vistoso calo nelle iscrizioni. Molte famiglie, infatti, abbandonano le isole alla ricerca di situazioni scolastiche che offrano maggiori garanzie di continuità e qualità. Ciò determina un complessivo impoverimento del tessuto sociale della collettività e una perdita della fascia più giovane della popolazione isolana, perché a rimanere sono i più anziani, i meno scolarizzati, quindi, la parte meno dinamica della popolazione;

si evidenzia che spesso questi territori sono aree marine protette o parchi. Questo rappresenta un fatto non secondario per le prospettive di crescita locali perché può diventare strumento economico, culturale e sociale per la valorizzazione del territorio, la tutela della biodiversità, l'incentivazione ad un turismo eco-sostenibile ed opportunità di lavoro per nuove figure professionali a diversi livelli;

per questo è oramai indifferibile istituire in sede di Conferenza unificata un tavolo che affronti in maniera specifica la situazione e i bisogni dei presidi scolastici montani e delle piccole isole;

è importante ricordare che l'interrogante ha già presentato una interrogazione, 4-03625, nella quale si chiedeva di conoscere se: "il Governo ancora creda nella scuola come punto fondamentale di crescita dell'individuo e se, considerando il diritto allo studio un diritto fondamentale della persona, perno di sviluppo e presidio culturale ma soprattutto per rilanciare e continuare a far vivere i piccoli comuni montani, intenda immediatamente convocare un tavolo istituzionale, con la partecipazione dei Ministeri competenti, della Conferenza Stato-Regioni, degli enti regionali e locali insieme a tutti gli altri soggetti interessati, in modo da affrontare le problematiche in modo organico, e dare delle risposte definitive alle istanze sollevate da ANCI Umbria e Comuni montani umbri, oltre che ad intervenire con risorse, anche aggiuntive, nelle situazioni più critiche a tutela delle scuole, con particolare riferimento a quelle ricadenti nei comuni montani";

a cui il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva dato risposta, pubblicata nel fascicolo n. 102 del 22 novembre 2010, rilevando tra le altre cose che: "Da quanto detto sopra emerge una grande attenzione dell'Ufficio scolastico competente riservata alle scuole situate nei comuni montani, alle specifiche situazioni locali e alle condizioni di disagio proprie di tali territori, prevedendo il funzionamento di classi anche con un esiguo numero di alunni, senza sopprimere alcun plesso, pur nel rispetto del contingente di posti assegnato alla regione e con riguardo alla puntuale e compiuta realizzazione degli obiettivi fissati dal citato art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008". Di fatto aveva assicurato, anche se solo per l'Umbria, che non ci sarebbero stati ulteriori tagli o accorpamenti, ma questo non solo non è avvenuto ma i tagli e gli accorpamenti hanno colpito in questi anni indiscriminatamente tutto il Paese,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano immediatamente istituire, oltre che ad un tavolo nazionale che comprenda la Conferenza Stato-Regioni, gli enti regionali e locali insieme a tutti gli altri soggetti interessati, un gruppo di lavoro interistituzionale in ogni Regione per elaborare finalmente e concretamente una strategia che tenga conto e valorizzi le scuole dei piccoli comuni e, in particolare quelle delle piccole isole e quelle di montagna, che individui i bisogni formativi di quelle comunità quale utile strumento per la programmazione educativa sul territorio, che intervenga con risorse, anche aggiuntive, nelle situazioni più critiche a tutela delle suddette realtà.

(4-05745)

CARDIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

il quotidiano "Il Mattino" del 29 luglio 2011 riporta la notizia secondo la quale 1700 immigrati, sbarcati a Lampedusa nella scorsa primavera, in attesa di avere lo status di "rifugiato" sono alloggiati negli alberghi della Campania a spese del Dipartimento della Protezione civile;

il Dipartimento pagherebbe per ciascuno di loro una retta di 40 euro al giorno;

considerato che:

detti immigrati, provenienti dal Ghana, dal Sudan, dal Darfur, dal Mali e dal Pakistan, dovrebbero essere ospitati almeno fino alla scadenza dell'accordo fatto con gli albergatori prevista per il mese di dicembre 2011;

gli immigrati, la maggior parte dei quali sarebbe priva di qualsiasi mezzo di sostentamento, sarebbero stati completamente "abbandonati" da tutte le istituzioni preposte alla loro custodia e tutela,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" corrisponda a verità;

quali e quanti siano gli stanziamenti impegnati per sostenere l'ospitalità degli immigrati;

di quali nazionalità siano detti immigrati;

se siano allo studio sistemazioni alternative rispetto all'attuale ospitalità negli hotel della Campania;

quale sia lo stato dell'iter per il riconoscimento dello status di "rifugiato".

(4-05746)

CAMBER - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

anche a Trieste, come in molte altre città, in particolare del Nord Italia, sono localizzati appartamenti in cui vivono pentiti di mafia e camorra inseriti nei programmi di protezione per i collaboratori di giustizia;

per tali appartamenti i canoni d'affitto vengono pagati dall'Ufficio regionale di Udine del servizio di protezione, che gestisce in tutta la regione Friuli-Venezia Giulia i collaboratori di giustizia;

peraltro da sette mesi i canoni d'affitto non vengono erogati, innescando così la protesta delle agenzie immobiliari, a loro volta pressate dai proprietari degli alloggi;

a quanto risulta all'interrogante, i funzionari del Servizio hanno cercato in più occasioni di rassicurare sui pagamenti i titolari delle agenzie, affermando che i soldi ci sono ma per il momento sono utilizzati per altre emergenze, senza però entrare nel dettaglio;

è di tutta evidenza che situazioni delicate come questa, visti i soggetti coinvolti, non abbisognano certo della pubblicità che scaturirebbe da eventuali iniziative giudiziarie dei proprietari degli appartamenti volte ad ottenere lo sfratto per morosità degli occupanti;

parallelamente gli stessi "pentiti" avrebbero inoltrato proteste, attraverso i propri legali, per il fatto che, a causa della mancata erogazione dei fondi previsti dai programmi di protezione, si sono trovati privi di assistenza sanitaria per sé e per le proprie famiglie che evidentemente non possono più usare i loro veri nomi e cognomi nei rapporti con le amministrazioni pubbliche;

infatti i fondi destinati alla gestione del comparto sicurezza, pentiti e testimoni e relativi processi, sono stati progressivamente ridimensionati: dai 52 milioni di euro del 2008 si è scesi nel 2011 a 34 milioni;

è di tutta evidenza, quindi, come i disservizi si stiano accentuando, da un lato mettendo a rischio la sicurezza dei pentiti, dall'altro obbligando gli addetti alla loro sicurezza, come denunciato anche dai sindacati delle Forze di polizia, a dover sopperire personalmente con il proprio impegno alle manchevolezze e ai ritardi dello Stato,

si chiede di sapere:

quali siano le "altre emergenze" citate dai funzionari del Servizio protezione dell'Ufficio regionale di Udine, per le quali sono state spese le risorse destinate agli affitti degli appartamenti dei pentiti;

in quali tempi si preveda di normalizzare la situazione saldando gli affitti arretrati;

quali provvedimenti possano essere assunti per assicurare in futuro la regolarità sia dei pagamenti dei canoni d'affitto sia dell'erogazione di tutti quei servizi necessari a garantire la sicurezza dei pentiti di mafia e camorra.

(4-05747)

CARUSO, BATTAGLIA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sabato 23 luglio 2011, all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, alle ore 9.30 circa, all'imbarco del volo FR 04708, con destinazione Alghero, sei ragazze in partenza per una settimana di vacanza da trascorrere in una località turistica della Sardegna si presentano puntualmente per viaggiare sul volo indicato, operato dalla compagnia Ryanair. Cinque delle sei ragazze accedono all'aereo; la sesta - M.S. - no. Le è scaduta la carta d'identità, e può solo esibire, per l'identificazione all'imbarco, la patente di guida in regolare corso di validità;

il documento non è tuttavia giudicato adeguato dall'operatrice della compagnia aerea, di nazionalità italiana, addetta al controllo, e di qui il diniego dell'accesso a bordo;

con le conseguenze di: perdita della somma pagata per l'acquisto del biglietto; perdita di uno dei sette giorni di vacanza programmati (ripartirà il giorno successivo con la sua patente di guida, e con un volo della compagnia Alitalia); perdita (temporanea) del connesso buonumore; maggior costo per l'acquisto del secondo biglietto di viaggio. Tutto questo è avvenuto per la colpa (presunta) della disponibilità della sola patente di guida; a giudizio degli interroganti l'irricevibile irragionevolezza dell'assunto, anche in ragione di evidente improporzionalità, è tale da non meritare qualsiasi illustrazione;

la questione in discussione non è tuttavia, ovviamente, quella specificamente riferita, che è solo in guisa di introduzione, e nemmeno quella dell'incapacità della valutazione di circostanza da parte dell'operatrice addetta al controllo degli imbarchi sugli aerei della compagnia Ryanair, sebbene tale abilità non abbia affatto rango secondario in capo ad un soggetto deputato ad un controllo di sicurezza (secondo la procedura stabilita dalla compagnia Ryanair, e acriticamente adottata dai suoi operatori, ivi compresa l'impiegata bergamasca, potrebbe essere paradossalmente accettabile la disponibilità da parte di un passeggero di un passaporto falso o illegalmente detenuto, piuttosto che di una patente di guida vera e legittimamente conseguita). Né la presente può essere sede di discussione per il commento della, comunque sussistente e improducente, cattiveria caratterizzante la condotta dell'operatrice (giacché di questo in realtà stupidamente si tratta). Altri sono dunque gli argomenti che sono sottoposti e le richieste che sono avanzate all'attenzione del Ministro in indirizzo;

la prima riguarda, per l'appunto, la questione del diniego di validità del documento di guida italiano per l'identificazione del passeggero all'imbarco, da scalo italiano, in quanto vera e propria policy stabilita dalla compagnia aerea;

la questione è già stata argomento a suo tempo trattato, allorché l'ENAC si fece responsabilmente carico di tutelare i diritti degli utenti, con esito sbrigativamente e acriticamente liquidato dalla assai poco patriottica stampa nazionale (si veda il quotidiano "la Repubblica", per tutti) come una "vera e propria disfatta" per il detto ente, senza che fosse peraltro svolto un qualsiasi approfondimento in ordine alla risibilità degli argomenti utilizzati dalla compagnia irlandese a sostegno della propria tesi: "Questi sono documenti non riconosciuti dall'Europa" e "diverso sarà il discorso per chi è titolare di una patente internazionale" (che è il documento notoriamente non più richiesto, per via della sua inutilità, anche dagli addetti al traffico nelle strade africane, e quindi da operatori con l'oggettiva maggiore difficoltà di comprensione di lingue non locali); "rifiutiamo qualsiasi interferenza con le regole accettate dagli stessi passeggeri" (come se le "regole" di un contratto per adesione - peraltro di dubbia validità nella sua stipulazione telematica, a norma delle leggi italiane, che sono quelle cui la compagnia irlandese è tenuta, in Italia, ad attenersi - avessero rango tale da costituire principi insuperabili in ogni loro articolazione e in qualsivoglia condizione; per poi sfondare il muro del ridicolo con affermazioni quali: "gli unici documenti validi saranno, infatti, quelli che garantiscono la sicurezza dei passeggeri, ovvero il passaporto (documento incompleto perché non reca nemmeno la residenza, e quindi l'indicazione della materiale e concreta provenienza della persona), e le carte d'identità nazionali (in Italia ne esistono - come è noto - di varie fatte e modelli, e sono tra i documenti più, e più facilmente, contraffatti)", "sarebbe impossibile da parte dei dipendenti Rayanair conoscere tutte le tipologie di documenti, ed essere sicuri della loro autenticità. Soltanto il passaporto e la carta d'identità sono documenti validi in quanto facilmente verificabili ed universalmente simili in tutto il mondo" (l'inveridicità del secondo assunto è assolutamente palese, tanto quanto è preoccupante - per l'appunto, proprio agli effetti della sicurezza dei passeggeri e delle aree interessate al volo - l'impreparazione del personale di Ryanair, in relazione a moderate capacità richieste, quali quelle della valutazione di un documento d'identità utilizzato da alcuni milioni di persone e di corrispondenza dello stesso alla persona che lo esibisce, scarsa preparazione che la compagnia irlandese candidamente confessa);

la seconda questione riguarda le modalità di comunicazione adottate dalla compagnia: a parte amenità quali quelle dei posti in piedi e quelle delle toilette a pagamento (astrattamente autolesionistiche, se si pensasse al caso del passeggero che, pur avendo accettato la relativa regola pensata dall'immaginifico management della compagnia, si trovi nell'indisponibilità di danaro da consegnare al personale di bordo e nella condizione dell'incontenibilità del bisogno, e si porti nell'area destinata al servizio di bordo), ci si vuole soffermare su altra precisa pratica che caratterizza la compagnia e che ha gravi effetti fuorvianti per i consumatori, e per la relativa compiuta conoscenza dei servizi acquistati e dei diritti connessi. Nuovamente si faccia riferimento alla destinazione della città di Alghero, ma identicamente è per molte altre, in Italia e in Europa. La destinazione servita, della città di Alghero, è comunicata e pubblicizzata dalla compagnia Ryanair, sia sui propri orari, sia sul materiale illustrativo specifico (sito Internet ufficiale compreso), sia in ogni altra occasione di pubblicità generalista, come originante dalla "Città di Milano (Bergamo)". In realtà la tratta impegnata è semplicemente quella di collegamento della città di Alghero, dalla città di Bergamo, e - segnatamente - dallo scalo di Orio al Serio, che è aeroporto del tutto autonomo rispetto alla città e alla provincia di Milano, e rispetto al relativo network, come del resto del tutto distinta è, in tutta evidenza, la città di Bergamo rispetto alla città di Milano. La comunicazione della compagnia Ryanair è dunque mendace e fuorviante, tesa ad accaparrare maggiore appetibilità (e maggiore bacino di mercato) ad un servizio reso, che ha rango e qualità oggettivamente inferiore;

terza e (allo stato) ultima questione. Risulta agli interroganti, essendone fonte alcuni comandanti di altre compagnie aeree italiane e straniere (Alitalia, Meridiana, Vueling, Air France) e alcuni addetti al controllo del traffico aereo, che gli operatori destinati ai controlli dei documenti, degli impianti e delle dotazioni, a fini di sicurezza, degli aeromobili e degli equipaggi della compagnia irlandese in transito presso scali italiani incontrano ricorrenti difficoltà nell'eseguire i prescritti controlli a causa della mancanza cooperazione degli equipaggi ospiti, il più delle volte concretizzantesi nell'utilizzo di modalità dui linguaggio incomprensibili e comunque non facilitanti, oltre che nel generalizzato disordine nel mantenimento dei documenti e delle attrezzature di bordo. Si aggiunge poi, in termini ancora più allarmanti, il dubbio, sempre più diffuso, che componenti degli equipaggi della compagnia irlandese non dispongano di adeguate certificazioni professionali,

si chiede di sapere:

se non sia il caso, trascurando in questa occasione l'eventuale minaccia (ove la stessa dovesse essere ripetuta dalla compagnia Ryanair) della cancellazione ostile di talune rotte (non mancherebbero certo altri valenti, e corretti, vettori low cost disposti a praticarle); di conferire incarico ad ENAC di promuovere, eventualmente anche nelle competenti sedi europee (anche in coerenza dei principi di libertà nelle stesse affermati), la facilitazione dell'accesso dei passeggeri a bordo degli aeromobili, da identificarsi mediante l'esibizione dei documenti più diffusi ed aventi sobrie compilazioni, tali da consentirne la riconoscibilità con sufficiente immediatezza;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, per quanto di competenza, di sollecitare, attraverso la competente articolazione delle Autorità di regolazione dei mercati, la verifica della correttezza delle comunicazioni pubblicitarie e dei sistemi informativi dei servizi offerti, nell'interesse della compiuta consapevolezza dei consumatori e degli utenti, da parte della compagnia Ryanair;

se non ritenga di accertare il numero e le tipologie dei controlli eseguiti nel corso dell'anno 2010 su aeromobili a qualunque titolo operati dalla compagnia Ryanair, in transito presso scali italiani, indicandone l'esito e specificando il tasso di facilitazione e di cooperatività assicurato da parte degli equipaggi interessati all'espletamento dei medesimi;

se non ritenga opportuno accertare il numero e le tipologie dei controlli eseguiti nel corso dell'anno 2010 sui documenti e le certificazioni professionali jn possesso del personale navigante utilizzato dalla detta compagnia Ryanair, per voli in transito presso scali italiani, indicandone l'esito e specificando il tasso di facilitazione e di cooperatività assicurato da parte degli equipaggi interessati all'espletamento dei medesimi.

(4-05748)