Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 283 del 17/11/2009
Azioni disponibili
PERDUCA, PORETTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
nella dottrina giuridica è stato considerato che "l'attribuzione dei nuovi poteri di ordinanza riconosciuti al sindaco, quale ufficiale di governo, dal nuovo art. 54 del d. lgs. 267/2000, così come modificato dal d. l. n. 92/2008, conv. in legge n. 125/2008, costituisce un elemento di innovazione che si presta sul piano più strettamente giuridico a talune considerazioni volte a mettere in evidenza i punti di forza del nuovo sistema ma anche taluni aspetti più problematici" (Meloni, "Il potere ordinario dei sindaci di ordinanze extra ordinem", su Federalismi.it del 27 febbraio 2009);
la problematicità di tali aspetti è riscontrabile non solo nell'evidente diversità di disciplina cui i cittadini sono assoggettati sulle diverse parti del territorio nazionale - lamentata da M. Ainis su "La Stampa" del 17 agosto 2008, ove si segnalano, nell'ordine, le seguenti ordinanze: a Taormina, Capri, Amalfi, Riccione, Forte dei Marmi, Venezia, Alassio è vietato girare a torso nudo fuori dalla spiaggia; bando agli zoccoli di legno, vigente a Capri e Positano; a Capri, è vietato consumare cibi sul lido o dentro un parco; a Is Aruttas, in provincia di Oristano, chi fuma in spiaggia rischia una sanzione da 360 euro; ad Assisi, Pescara, Bologna, Firenze, Padova, Verona, Torino, Trieste e Cortina, è vietato l'accattonaggio e il nomadismo; a Firenze, è vietato sdraiarsi per strada; a Forte dei Marmi, è prevista una multa da 10.000 euro per le massaggiatrici in spiaggia ed è posto il veto ai tagliaerba nei week-end; a Marina di Pietrasanta è proibito tuffarsi dal pontile; a Voghera, è previsto il divieto di sosta in panchina dopo le 23, se a sostare sono più di 3 persone, così come a Novara, qualora a sostare siano più di 2 persone, a Novara; sono vietate le adunanze per la vendita per strada ad Alassio ed a Venezia, nonché la vendita di bevande in vetro nelle ore serali a Ravenna, Genova, Monza, Brescia; ad Eboli è stata introdotta una multa da 500 euro per le effusioni in auto; a Cortina si prevede l'esclusione dalle vie del centro dei «falsi promotori sociali»; a Trento è proibito filmare i bambini in piscina; a Forte dei Marmi è proibita ogni attività sulla battigia; a Trezzano sul Naviglio sono previsti 500 euro di multa a chi effettua soste nei luoghi battuti dalla prostituzione; a Ravenna 1.000 euro di multa vengono inflitti a chi fa il bagno dopo le ore 20 - ma anche nel fatto che tale diversità si traduce in una disparità quando va ad incidere su materie costituzionalmente tutelate come i diritti fondamentali;
considerato che:
in data 16 novembre 2009, le agenzie di stampa (rispettivamente ANSA e Italpress) hanno reso noto che: a) in tutti i luoghi pubblici di Trivolzio (Pavia) è obbligatorio esporre il crocifisso, ai sensi di un'ordinanza emanata dal sindaco Paolo Bremi; b) negli uffici pubblici e nelle scuole di Monreale (Palermo) il sindaco Filippo Di Matteo ha prescritto con ordinanza l'esposizione del crocifisso;
la predetta disciplina, attributiva del potere di ordinanza sindacale: a) lo finalizza alla tutela dell'incolumità dei cittadini, alla tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che non hanno alcun profilo di coinvolgimento nella fattispecie dell'esposizione del crocefisso; b) lo inscrive nella funzione del sindaco quale ufficiale di Governo e, quindi, nell'ambito di un rapporto gerarchico rispetto al Prefetto che pacificamente ammette in capo a quest'ultimo il potere di annullamento (TAR Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2006, n. 645; TAR Lombardia, I sezione, n. 10 del 2001),
si chiede di sapere:
se la decisione del Governo italiano di impugnare dinanzi alla Gran Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo la sentenza del 3 novembre 2009 della seconda sezione relativa al caso "Lautsi contro Italia" costituisca un doveroso deferimento della questione alla più meditata riflessione di un organo giudicante superiore, o non invece una strada per precostituire fatti compiuti che protraggano la violazione dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale e dell'articolo 9 della Convenzione ad ulteriori e più gravi conseguenze;
se l'obbligo dell'esposizione del crocifisso al di fuori dell'ambito scolastico, operata dal sindaco quale ufficiale del Governo - costituendo surrettiziamente un'estensione di gravità a giudizio degli interroganti comparabile a quella con cui il Governo Mussolini estese l'obbligo di esposizione del crocifisso da ciascuna scuola (ai sensi dell'articolo 140 del decreto reale 15 settembre 1860) a ciascuna aula delle classi scolastiche (articolo 118 del decreto reale del 30 aprile 1924, n. 965) - laddove tollerata dal Governo, non esponga lo Stato italiano a nuove condanne per inadempimento della Convenzione europea e dei suoi protocolli;
se ritenga opportuno che i competenti prefetti - alla stessa stregua di quanto fatto dal prefetto di Pordenone nel caso del divieto di "velo che copre il volto" imposto dal sindaco di Azzano Decimo - intendano procedere all'immediato annullamento delle due ordinanze comunali di Trivolzio e Monreale;
se l'onere del relativo contenzioso amministrativo - dal prevedibile esito, stante la conferma in Consiglio di Stato della citata sentenza TAR Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2006, n. 645 - non vada ascritto alla responsabilità contabile dei sindaci emananti, cui andrebbe addebitato il costo della costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
(4-02273)