Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007

*VILLONE (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (SDSE). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto del mio Gruppo su questo emendamento, che naturalmente è un voto contrario, e per lasciare agli atti alcune considerazioni generali sul complesso degli emendamenti e sul senso di quello che si vuole perseguire da parte dei colleghi dell'opposizione.

Noi stiamo discutendo molto, in questa sede, della conformità alla direttiva europea, ed è certamente questo un punto colto con esattezza, perché è il parametro principale, insieme ovviamente ai profili della costituzionalità per il diritto interno.

Lo è, tuttavia, in un senso che va colto a pieno nelle sue possibili conseguenze.

In qualche intervento si è accennato, ad esempio, al rischio di una procedura d'infrazione. C'è di più, colleghi, perché la procedura d'infrazione può dare o meno preoccupazioni e si potrebbe avere un atteggiamento per cui intanto si agisce e poi dopo si pensa alle conseguenze. Il problema non è se si possa attivare o meno la procedura d'infrazione, che è certamente possibile: la questione veramente in gioco riguarda, piuttosto, un profilo ben più pregnante di certezza del diritto.

Perché è assolutamente decisivo tenere in debito conto la conformità alla direttiva e, in particolare, a questa direttiva? Perché questa è una direttiva, come si dice in gergo, self-executing, cioè di diretta applicazione.

Come i colleghi sanno, in principio le direttive dell'Unione Europea passano attraverso l'applicazione da parte dello Stato membro. Ma alcune direttive, soprattutto nella fase più recente dell'esperienza dell'Unione Europea, sono autoapplicative per la specificità delle proprie prescrizioni: questa è tipicamente una di quelle, ed infatti abbiamo sentito molteplici citazioni di questa o quella norma.

Quello che forse non si coglie a pieno però è che, secondo una lettura prevalente, una direttiva self-executing può arrivare poi, nel momento dell'applicazione, anche alla prospettiva non già dell'impugnativa in sede europea, ma a quella della disapplicazione da parte del giudice nazionale. Si tratta, infatti, di un contesto nel quale il giudice nazionale procede direttamente all'applicazione del diritto europeo e quando la norma di diritto interno è in contrasto con il diritto europeo semplicemente la disapplica, senza che ci si debba rivolgere alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.

Ciò significa - pare una questione da notai del diritto, per così dire, ma tale non è - che la disapplicazione di una direttiva self-executing può portare ad una prospettiva di elevata incertezza del diritto, perché conduce alla diretta disapplicazione della norma interna che non sia conforme alla direttiva. Essendo questo un tipico contesto in cui la disciplina produrrebbe, con ogni probabilità, un ampio contenzioso, sarebbe molto alta la possibilità di un'ampia disapplicazione da parte di giudici che danno interpretazioni diverse, con un'elevata incertezza del diritto. È un aspetto che dobbiamo capire, perché altrimenti ci troviamo a scrivere sulla carta norme che domani affogheranno in una palude giuridica dalla quale non riusciremo ad uscire. Il rigore apparente si risolverebbe in una assoluta incertezza.

Inoltre (e questo è il secondo concetto che vorrei esplicitare), quando prendiamo in considerazione i problemi di omogeneità di trattamento (mi pare di aver ascoltato un richiamo di questo tipo nell'intervento del collega Mantovano), non dobbiamo guardare all'omogeneità di trattamento tra il cittadino comunitario che entra ed il cittadino extracomunitario. Al contrario, l'omogeneità va riferita al cittadino comunitario che entra e al cittadino nello Stato nazionale. Questo è il termine corretto del paragone. Pertanto, se c'è una comparabilità, questa deve riguardare gli oneri, gli impegni e gli obblighi giuridici imposti dallo Stato nazionale ai propri cittadini, salvo per quanto la direttiva diversamente dispone. Cosa che evidentemente non tengono assolutamente in conto i colleghi dell'opposizione.

Se è vero che anch'io quando vado in albergo devo dichiararmi, e quindi anche il comunitario che entra, tuttavia al cittadino comunitario non posso imporre qualsiasi obbligo per il solo fatto che il cittadino comunitario entra nel nostro Paese.

Queste sono le corrette linee di lettura oltre le quali, certamente, ci troviamo in una condizione antigiuridica che, non solo conduce all'infrazione, ma anche alla possibile disapplicazione della normativa nazionale.