Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007
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MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 1.27 (testo 2) sia votato per parti separate, sottolineando la circostanza, già fatta presente dal Governo e da altri colleghi, che i commi 01 e 04 sono praticamente uguali a quelli contenuti nel successivo emendamento 1.302, presentato dal Governo. Trovo veramente singolare l'invito rivolto al centro-destra dal senatore Sinisi di ritirare questo emendamento per votare poi la stessa proposta tra cinque minuti con gli emendamenti del Governo. Insomma, mi sembra che un minimo di rispetto e di cortesia per i lavori dell'Aula imporrebbe di seguire l'ordine degli emendamenti. Se si condividono, i commi 01 e 04 vanno votati subito. D'altro canto, su questa parte dell'emendamento 1.27 il Governo in Commissione si è espresso in senso favorevole. Quindi sgombriamo il campo.
Così come sgombriamo il campo in merito al comma 05, sul quale, nella sostanza, il Governo in Commissione si è espresso favorevolmente, chiedendo che fosse trasformato in un ordine del giorno. (Cenni di dissenso del sottosegretario Lucidi). È così, onorevole Lucidi, guardi il verbale della Commissione, non dica di no, perché sta sbagliando, come ha anche sbagliato prima nel fare altri riferimenti. Quindi, se questo emendamento, trasformato in un ordine del giorno, era accoglibile, non vedo perché non possa essere votato.
Concentriamo l'attenzione sul comma 02, perché su di esso il Ministro dell'interno, ieri, e il Sottosegretario per l'interno, oggi, pongono questioni che meritano attenzione da parte di tutta l'Aula. Il Ministro e il Sottosegretario dicono che il comma 02 si pone in contrasto con la direttiva n. 38 del 2004 e che addirittura esso fa rischiare una procedura di infrazione. Mi permetto anzitutto di dire, Presidente, che la direttiva n. 38 del 2004 fa riferimento a tutti i cittadini comunitari, quindi il profilo di riferimento è relativo a tutti coloro che entrando in un altro Stato, e non dovendoci rimanere i quindici, venti o trenta giorni della visita turistica, decidono di assumere un atteggiamento leale nei confronti dello Stato ospitante, iscrivendosi all'anagrafe e pagando i contributi, perché vi è l'esigenza di non gravare sui bilanci dello Stato ospitante e così via.
L'emendamento che noi presentiamo, al comma 02 fa riferimento ad una figura diversa di comunitario: colui che entra in uno Stato dell'Unione Europea, non si dichiara, non ha nessuna intenzione di farlo, vive ai margini e così facendo viene attratto o dall'area dello sfruttamento in nero o addirittura dall'area della clandestinità. Un'ipotesi del genere è così conforme alla direttiva che l'articolo 9, comma 2, del decreto di recepimento la prevede esplicitamente. Noi ci limitiamo con questo comma 02 a qualificare il comportamento di coloro che non adempiono a questo dovere di lealtà fondamentale nei confronti dello Stato ospitante come lesivo della sicurezza pubblica. Cosa c'è di scandaloso e antieuropeo in tutto questo? Se ciascuno di noi, abbia o non abbia l'immunità parlamentare, va in una stanza di albergo è obbligatoria o no la dichiarazione in questura della sua presenza? E siamo cittadini italiani. Se un extracomunitario viene in Italia ha o non ha, sulla base della legislazione vigente, l'obbligo entro otto giorni di dichiararsi in questura? (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Zanettin). Perché allora dobbiamo ritagliare un'area di totale immunità per il comunitario che non intende ottemperare a quest'obbligo di fondamentale lealtà?
A proposito poi dell'infrazione, onorevole Lucidi, la sua citazione di una sentenza della Corte di giustizia, come direbbe un Ministro di questo Governo, non ci azzecca nulla, perché questa fa riferimento all'articolo 5, comma 4, della direttiva, cioè all'obbligo di presentare i documenti di colui che si è dichiarato, mentre qui stiamo prendendo in considerazione il comportamento di chi non si dichiara, di chi non si fa riconoscere, della persona della cui identità nessuno sa nulla. Ma allora come non ritenere la violazione di un obbligo di questo tipo lesiva dei motivi di pubblica sicurezza?
Mi rendo conto, signor Presidente, che questo è un passo ulteriore rispetto al decreto di recepimento della direttiva, ma ci vuole coraggio a dire che è contro di essa: è certamente conforme allo spirito della direttiva. Ho riletto con attenzione l'emendamento 1.300 del Governo: tale emendamento potrebbe anche suscitare la nostra attenzione se non fosse per un piccolo dettaglio, e cioè che non fissa nessuna sanzione rispetto all'inottemperanza dell'obbligo di dichiarare la presenza, e noi sappiamo che il precetto senza sanzione può essere un garbato invito, un'omelia, una predica, ma non è nulla di giuridicamente vincolante.
In conclusione, signor Presidente, per tutte queste ragioni, io credo che ci sia motivo da parte di tutta l'Aula per votare un emendamento che in alcune parti ha ricevuto il consenso del Governo (tant'è vero che ne ha fatto fotocopia in un proprio emendamento) e che, per altro verso, è assolutamente conforme alle norme di quell'Europa che non tollera che al proprio interno ci siano l'impunità e la violazione delle regole, ma che esige il rispetto di quel dovere fondamentale che consiste nel dichiararsi nei confronti di chi ospita. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Schifani).