Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, la ragione per cui ritenevo di non dover affrontare tale questione è che nell'ordine dei nostri lavori è molto posticipata rispetto alla discussione su altri temi, che pure avevamo iniziato ad esaminare, come quelli contenuti nell'emendamento 1.27.

Tuttavia, volendo affrontare il punto ed entrando nel merito dell'emendamento 1.305, mi consenta di premettere una considerazione rivolta all'intervento del senatore D'Ambrosio, che intendeva interloquire con il Governo che qui rappresento. Al senatore D'Ambrosio faccio presente che il Governo si è mosso costantemente, con riferimento sia alla stesura del decreto-legge che alla sua trattazione in questo ramo del Parlamento, nella cornice della direttiva europea. Abbiamo in mente - ringrazio il senatore D'Ambrosio per averlo ricordato al Governo e all'Assemblea - il fatto che quella direttiva non si applica soltanto ad alcuni cittadini comunitari, ma interessa l'italiano che vive in Germania o che va in Francia così come i cittadini spagnoli, tedeschi o romeni che vengono nel nostro Paese. Come ha ricordato il senatore D'Ambrosio, essa riguarda un principio fondamentale dell'Unione Europea, che io condivido, vale a dire quello della libera circolazione su tutto lo spazio dell'Unione. Proprio in ragione di questo, il Governo ha ritenuto che fosse utile con l'emendamento 1.300 accogliere una may prevision della direttiva, che prevede cioè la dichiarazione di presenza; approfitto dell'occasione per sottolineare ai senatori che una previsione di questo tipo non può assolutamente essere declinata come motivo di ordine pubblico e di sicurezza pubblica perché ciò diventerebbe discriminatorio per i comunitari nonché una sanzione non proporzionata, così come la direttiva vieta di fare. L'Italia entrerebbe immediatamente in procedura di infrazione se l'iscrizione anagrafica e la dichiarazione di presenza venissero considerate motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.305, il senatore Brutti ha ricordato che nell'articolo 20-bis si richiama espressamente la disciplina prevista per l'espulsione amministrativa. Come i senatori ben sanno, all'interno del comma 3 dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione è già previsto che, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore possa adottare la misura del trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea. Questa disposizione esiste e sottolineo al senatore Calderoli, che ha chiesto al Governo di pronunciarsi al riguardo, che l'intenzione del Governo, con riferimento a tale disposizione, è scritta nel cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero, in questo momento in discussione alla Camera dei deputati. È ben nota, pertanto, la posizione del Governo con riferimento ai Centri di permanenza temporanea.

L'emendamento 1.305 è stato proposto da parte del Governo perché si tratta di cittadini comunitari e di una situazione specifica e non generalizzata; in questo caso, stiamo affrontando il tema di coloro che devono essere allontanati perché sottoposti a procedimento penale. La valutazione da parte del questore in riferimento al luogo in cui trattenere la persona può essere determinata in relazione alla variabilità del tempo del trattenimento. Per tale motivo, abbiamo previsto che, insieme al Centro di permanenza temporanea, citato nell'articolo 13, vi possa essere il trattenimento in strutture già destinate per legge. Come sapete e come ha poc'anzi ricordato il senatore Brutti, ci può essere anche una camera di sicurezza. Abbiamo previsto che in ogni caso si tratti di strutture già destinate per legge perché è elemento di garanzia il fatto che queste strutture non vengano improvvisate. Sappiamo tutti quali sono le strutture che già oggi la legge destina ad una permanenza temporanea.