Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007
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D'AMBROSIO (PD-Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO (PD-Ulivo). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ieri ho seguito con molta attenzione la discussione che si è svolta in quest'Aula e devo dire che mi è sembrato quasi di vivere in un altro Paese. Si è parlato a lungo di residenza, come se non esistesse in Italia la legge n. 1423 del 1956. Si è parlato anche di come stabilire se un cittadino comunitario risieda o no in Italia, e anche qui si è dimenticato che esiste già la legge 21 marzo 1978, n. 59, che obbliga chiunque ospita un cittadino, anche straniero, a denunciare entro 48 ore che risiede presso di lui. Così come l'obbligo di residenza sussiste anche per il cittadino straniero, perché la legge stabilisce che chiunque dimora abitualmente in un determinato Comune ha l'obbligo di comunicare al Comune che vi risiede. Se qualcuno poi affitta un appartamento ad una persona straniera ha l'obbligo, per la citata legge del 1978, di comunicarlo entro 48 ore.
Ma quello che più mi ha meravigliato, signor Presidente, è che si siano equiparati, anche negli ordini del giorno, i cittadini extracomunitari ai cittadini europei, dimenticando (e questa è una cosa molto grave) che l'Italia è stato uno dei promotori della Comunità Europea.
Ho chiesto di parlare perché ho ascoltato anche con molta attenzione quanto ha detto il Sottosegretario per l'interno in ordine ad alcuni emendamenti che sono stati proposti anche dalla maggioranza. Allora, è bene sapere perché sono stati proposti questi emendamenti su un decreto-legge che per la verità non sono riuscito a capire per quale ragione sia stato emanato. Non si capisce bene, infatti, se esso riguardi tutti gli europei o solamente i rom o i romeni, il che sarebbe ancora più grave perché sarebbe una manifestazione abbastanza evidente, addirittura, di selezione e di distinzione razziale. Si tratta, allora, di problemi importanti, che riguardano i cittadini europei ma riguardano anche noi, se andiamo all'estero, perché ci potremmo aspettare uno stesso trattamento dagli altri Paesi della Comunità se dovessimo andare all'estero.
Abbiamo predisposto un decreto-legge in cui sono stati stabiliti l'allontanamento e anche l'espulsione con frasi assolutamente generiche, riportando - e non credo sia esatto - quanto scritto nel decreto legislativo n. 30 del 2007, che dava attuazione alla direttiva europea 2004/38/CE, per cui si è cominciato a parlare di motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o di motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Mi domando, visto che poi, per lo meno nel testo originario del decreto, si attribuisce anche al giudice di pace la competenza a decidere al riguardo, che cosa ne possa sapere quel giudice di cosa debba intendersi per motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che non si capisce da dove siano usciti, che vengono anche specificati, ma in relazione...
PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.
D'AMBROSIO (PD-Ulivo). Si tratta di un tema molto importante che riguarda la libertà personale e non a caso l'opposizione ha parlato di Centri di permanenza temporanea, come se i centri di permanenza temporanea non privassero le persone della libertà personale: ciò mi pare abbastanza grave, ma non se ne è tenuto conto, forse anche per la fretta con cui si è operato. Infatti, se pur si era cominciato a parlare di un disegno di legge sulla sicurezza, si è fatto poi un decreto-legge il giorno successivo a quello in cui era avvenuto un grave fatto di sangue, di cui tra l'altro si è scoperto immediatamente l'autore per il contributo dato, guarda caso, proprio da un altro rumeno o da un rom.
Quello che però meraviglia, soprattutto, e che ieri mi ha molto stupito, è che da parte dell'opposizione si sia ritenuto che la criminalità in Italia dipenda principalmente dall'allargamento dell'Unione Europea. Si è dimenticato, signor Presidente, che da qualche anno a questa parte - non da poco, ma da diverso tempo - si è registrato un aumento dei detenuti: siamo partiti da una media di 45.000 detenuti, per arrivare a ben 61.000, con un aumento di 1.000 detenuti all'anno, per alcuni anni, e poi addirittura di 2.000. Si è dimenticato, inoltre, che proprio questo Parlamento, e proprio per il voto determinante di chi ha lamentato e lamenta oggi in questa sede che la criminalità è dovuta solo all'immigrazione europea e al Trattato di Schengen che autorizza la libera circolazione delle persone, ha approvato un provvedimento di indulto che ha messo fuori dalle carceri 25.000 delinquenti. Ricordo che in quest'Aula feci notare che tra questi 25.000 delinquenti solo a Milano il giorno dopo sarebbero usciti dal carcere 250 rapinatori a mano armata.
Di tutto questo non si è parlato; si parla di sicurezza e non si dice che in Italia le condanne inferiori a tre anni non vengono praticamente scontate, perché la legge Saraceni prevede che le condanne inferiori a tre anni non vengano immediatamente eseguite e sia necessario invece aspettare la decisione del tribunale di sorveglianza.
Sono questioni che avevo segnalato già tre anni fa, insieme a quella relativa ai ritardi della giustizia italiana, quando dissi che saremmo diventati il ventre molle d'Europa. In particolare, i processi oggi si definiscono in otto anni, mentre anche se si confessa immediatamente il proprio reato, per la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, si va in galera solo dopo la pronuncia dell'eventuale sentenza di condanna della Cassazione.
Allora, invito il signor Ministro, e per esso il Sottosegretario qui presente, e lei, signor Presidente del Senato, a ripensare questo decreto-legge e a compiere un'operazione molto saggia: quella di rimettere il decreto-legge alla Commissione giustizia. Ciò non è accaduto, perché alla Commissione giustizia è stato chiesto solamente un parere, di cui tra l'altro non è stato tenuto nessun conto.
Vorrei solo ribadire la generalità con la quale si priva della libertà personale, perché davvero vi è una privazione della libertà personale se si dispone l'invio presso un Centro di permanenza temporanea. Vi invito a leggere quello che, già nel 1956, il legislatore scrisse sulle misure di prevenzione personale, dal momento che molti emendamenti affrontano tale argomento.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, le ho già concesso tutto il tempo possibile.
D'AMBROSIO (PD-Ulivo). Per rispondere alla domanda su quando sia possibile applicare una misura di prevenzione personale, invito tutti a leggere l'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956. Lì si legge quando è possibile applicare una misura di prevenzione e quando, invece, questa misura non può essere applicata. Rileggendo quel testo di legge, si individua anche quale sanzione può essere applicata in questi casi. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, IU-Verdi-Com e SDSE).