Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Indipendentemente dalla risposta che sarà data al quesito avanzato dai colleghi e che naturalmente deve essere fornita dall'Esecutivo, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su una norma precisa.

Sulla base del decreto-legge che stiamo discutendo, ai provvedimenti di allontanamento, per motivi imperativi di pubblica sicurezza (quelli che sono immediatamente eseguiti dal questore), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del Testo unico in materia di immigrazione. Mi riferisco, quindi, ad una normativa che è stata da voi confermata nella scorsa legislatura dalla cosiddetta legge Bossi-Fini. Ebbene, secondo il citato comma 5-bis, il questore comunica entro 48 ore al giudice l'adozione del provvedimento. Si svolge l'udienza e il giudice decide entro 48 ore per la convalida. Contro la convalida si potrà poi ricorrere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento.

A questo punto, vi è una previsione normativa contenuta nel settimo periodo del comma 5-bis, che prevede che «in attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso» (questo naturalmente si applica anche ai casi che vengono ora considerati nel decreto-legge) «è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili».

Questa norma, quindi, ipotizza due tipi - se mi consentite di dirlo - di messa sotto controllo dello straniero nei confronti del quale pende un provvedimento di espulsione. La prima messa sotto controllo avviene attraverso il trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea, però se il termine è così breve per il procedimento di convalida già le norme attuali prevedono che non si ricorra al trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea, ma che la persona venga temporaneamente messa sotto controllo con altri mezzi e in altre sedi.

Queste sedi mi sembra che non possano che essere le camere di sicurezza dei commissariati. Ma ciò è già possibile sulla base della normativa vigente, che voi avete confermato, che prevede (ove il termine sia breve: qui si parla di 48 ore più 48) un trattenimento diverso da quello presso i classici Centri di permanenza temporanea. La stessa cosa, sulla base dell'emendamento presentato dal Governo, può riferirsi anche al caso di un provvedimento di espulsione che penda nei confronti di persona sottoposta ad un procedimento penale. Qui il termine per la convalida diventa di 15 giorni ed è quindi per questi 15 giorni che si può prevedere il trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea oppure, sulla base dell'emendamento presentato dal Governo, un'altra forma di trattenimento che assomiglia a quella già in uso per il termine di 48 ore più 48.

La domanda che dobbiamo porci è la seguente: questa forma di trattenimento è rispettosa del criterio di proporzionalità, fissato anche dalla giurisprudenza costituzionale, tra esigenze di sicurezza e di messa sotto controllo della persona? Credo che questa proporzionalità vi sia. Si pensi al fatto - non potete che essere d'accordo su questo - che nella legge Bossi-Fini per gli stranieri non comunitari si arriva ad un trattenimento fino a 60 giorni. Qui il trattenimento ha un limite molto più basso e può essere svolto, in base a quanto dicevo e in coerenza con la normativa previgente, in due modi: con i Centri di permanenza temporanea classici oppure con altre strutture che già venivano usate in caso di trattenimenti brevi.