Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007
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BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, questo è uno dei punti su cui abbiamo maggiormente lavorato e discusso in 1a Commissione. È molto rilevante, infatti, tenere ben ferma la distinzione - come ci obbliga la direttiva - tra le situazioni in cui uno degli Stati dell'Unione Europea può richiedere ad un cittadino straniero di certificare alcune condizioni della sua permanenza nel territorio di quello Stato, dalla data del suo arrivo all'iscrizione all'anagrafe o all'accertamento delle sue fonti di sussistenza e delle risorse economiche di cui gode; può fare dell'accertamento di tali condizioni anche un motivo per intervenire con un provvedimento di allontanamento, il quale però non ha carattere imperativo cioè non rientra tra quelli della pubblica sicurezza.
Ieri il ministro Amato, nell'illustrare la posizione del Governo, sia in generale, spiegando cioè l'orientamento che lo ha portato a definire questo decreto, sia nello specifico, indicando i punti su cui il Governo ritiene che il lavoro della Commissione, gli emendamenti presentati dai Gruppi abbiano determinato un miglioramento del testo (consentendo al Governo di ricondurre il decreto entro le linee della direttiva europea), ha fatto esplicito riferimento a tali questioni, che infatti sono oggetto di due degli emendamenti che il Governo ha proposto. Il Ministro ha sostenuto, infatti, che lo Stato può porsi il problema di stabilire una definizione di data certa dell'arrivo della persona, per definire il soggiorno dopo i tre mesi, ma che è impossibile dare a questa certificazione il valore di un atto che ha effetti irremovibili, poiché questo non lo consente la direttiva 2004/38/CE. In sostanza, non si può assumere la mancata certificazione di questo atto come una presunzione rilevante per ragioni di pubblica sicurezza. Come ha ricordato la sottosegretario Lucidi, una previsione di questo tipo ci farebbe incorrere in una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea.
Vorrei far presente che su questo aspetto ci sono anche valutazioni politiche, oltre che giuridiche (che sono quelle che ora ho illustrato), per cui sull'emendamento 1.27 (testo 2) esprimeremo un voto contrario. È proprio questo che ci distingue: non abbiamo scelto di non farci carico della questione della sicurezza nel Paese, ma riteniamo che si debba farlo entro i cardini della civiltà e della cultura del diritto, dei princìpi costituzionali e, soprattutto, di quelle acquisizioni rispetto alla costruzione della cittadinanza europea che fanno sì che, nell'epoca della globalizzazione, dobbiamo privilegiare il riconoscimento dei diritti e delle libertà delle persone.
Questi diritti e queste libertà non possono essere sottoposte a restrizione per ragioni di prevenzione generale, rispetto a fattispecie, condizioni e figure generiche, che sono qui richiamate. Se non sappiamo quando e come una persona è entrata nello Stato o quali risorse ha per vivere, ciò non giustifica che quella persona sia immediatamente ritenuta pericolosa, un soggetto che desta allarme sociale, quindi da espellere dal territorio italiano. In tal modo, non vengono riconosciuti i presupposti dei diritti della persona e della cittadinanza europea. Crediamo che la sicurezza vada sempre garantita rispettando i diritti, la libertà e l'esercizio della cittadinanza, e che si possa fare questo se si stabilisce che vi sono le condizioni per l'espulsione, di cui stiamo discutendo, solo quando effettivamente ci sia stata una violazione del diritto, siano stati commessi reati o la persona abbia dimostrato una concreta pericolosità, facendo sempre riferimento a comportamenti strettamente individuali. (Applausi dal Gruppo RC-SE).