Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 05/12/2007

EMENDAMENTI 1.27, 1.200 (TESTO 2) E 1.302

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

V. testo 3

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da redditi leciti dimostrabili".

        02. L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 è così sostituito:

        "2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

        03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

        04. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio, 2007 n. 30 dopo le parole "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da redditi leciti dimostrabili".

        05. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le parole: ", compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195"».

1.27 (testo 3)

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI, VIZZINI, DEL PENNINO

Approvati i commi 01 e 04

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da fonti lecite e dimostrabili".

        02. L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è così sostituito:

        "2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

        03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

        04. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili".

        05. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le parole: ", compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195"».

1.200 (testo 2)

CALDEROLI, PIROVANO

V. testo 3

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da risorse lecite, certe e dimostrabili"».

        02. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi ha l'onere, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, entro i 10 giorni successivi all'ingresso nel territorio dello Stato di dichiararlo alla Questura del luogo ove intenda fissare il suo domicilio. La Questura rilascia contestualmente l'attestazione di avvenuta dichiarazione, contenente l'indicazione del nome e della dimora, nonché la data di presentazione del medesimo cittadino".

        03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 2, le parole: "trascorsi tre mesi dall'ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dall'ingresso".

        04. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 1-bis si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di 3 mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

        05. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da risorse lecite, certe e dimostrabili"».

1.200 (testo 3)

CALDEROLI, PIROVANO

Commi 01 e 05 identici ai commi, approvati, 01 e 04 dell'em. 1.27 (testo 3)

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da fonti lecite e dimostrabili"».

        02. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi ha l'onere, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, entro i 10 giorni successivi all'ingresso nel territorio dello Stato di dichiararlo alla Questura del luogo ove intenda fissare il suo domicilio. La Questura rilascia contestualmente l'attestazione di avvenuta dichiarazione, contenente l'indicazione del nome e della dimora, nonché la data di presentazione del medesimo cittadino".

        03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 2, le parole: "trascorsi tre mesi dall'ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dall'ingresso".

        04. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 1-bis si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di 3 mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

        05. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili"».

1.302

IL GOVERNO

Identico ai commi, approvati, 01 e 04 dell'em. 1.27 (testo 3)

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le parole: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".

        02. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari " sono inserite le parole: ", derivanti da fonti lecite e dimostrabili,».