Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 258 del 29/11/2007
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SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, signor Ministro, poco fa un collega, con un pizzico di ironia, si è chiesto ed ha chiesto a tutti noi di cosa stessimo parlando. Vorrei soccorrerlo ricordando che, in estrema sintesi, stiamo parlando del recepimento della direttiva europea n. 38 del 2004 sulla libera circolazione dei cittadini europei nello spazio comunitario. C'è voluta purtroppo, peccato, l'emergenza rumena per accelerare questo iter. Due volte peccato perché c'è voluta questa situazione, che tradisce sicuramente lo spirito della direttiva che, forse, avrebbe meritato un clima migliore. Lo dico con rammarico, infatti, in qualità di relatore di questa direttiva davanti al Parlamento europeo il 28 aprile 2004, ne conosco lo spirito e le intenzioni che, purtroppo, signor Ministro, non vedo sintetizzati e rappresentati nel testo al nostro esame.
Dal suo contesto, infatti, il decreto-legge estrapola soltanto la parte sanzionatoria, vale a dire le norme che regolano l'espulsione del cittadino comunitario per - questo è il testo ufficiale della direttiva - gravi motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Vedo con piacere che un emendamento ha conformato anche il testo del decreto-legge a tale didascalia. Emerge, quindi, subito un distinguo tra l'espulsione di un cittadino comunitario e l'allontanamento di un cittadino extracomunitario clandestino.
La direttiva n. 38 del 2004 impone alcune garanzie per il cittadino comunitario, anche per quello che si rende colpevole di reati in un altro Paese membro in cui è residente. Queste garanzie sono contenute nel Trattato di Amsterdam, al quale la direttiva fa esplicito riferimento, indicando la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia come ambito per il riconoscimento di diritti e, naturalmente, anche di vincoli che dovrebbero portare, in un percorso che si sta rivelando purtroppo più lungo del previsto, verso l'acquisizione della famosa cittadinanza europea.
Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 11)
(Segue SANTINI). Questo decreto-legge, pur nella libertà interpretativa che una direttiva consente, delinea esclusivamente non questo ambito di diritti, ma una sorta di recinto di filo spinato di divieti pregiudiziali. Anche un rumeno o un bulgaro - è lapalissiano ricordarlo; lo faccio solo per citare gli ultimi due Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea - fintanto che non commettono un reato sono cittadini comunitari, esattamente come quelli degli altri 25 Paesi membri. E proprio grazie alla citata direttiva, fortemente innovativa, ma altrettanto ignorata (me ne rendo conto), dopo cinque anni di residenza e di corretta convivenza di un cittadino di un Paese membro in un Paese ospitante, egli acquisisce, grazie al permesso di soggiorno permanente che riesce ad ottenere - ripeto, dopo cinque anni - gli stessi diritti e le identiche tutele del cittadino del Paese ospitante. Ciò vale - nessuno l'ha notato - anche per il coniuge eventuale di un Paese terzo che convive e che è a carico del cittadino comunitario.
Quindi, anche il provvedimento di espulsione richiama cautele, rivendicate, ad esempio, dagli emigrati italiani - quando ci fu il dibattito in Parlamento europeo fui inondato da tali richieste - nati in Germania, figli di italiani che venivano espulsi con estrema facilità per reati anche irrisori.
Ecco, di fronte a questa spinta il Parlamento europeo ha imposto notevoli prudenze prima di autorizzare la motivazione dell'espulsione, prevedendo che possa avvenire solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ora, mi chiedo quale sia il soggetto preposto a valutare questi motivi e a determinarne la gravità. Il decreto-legge assegna questo compito al prefetto, ma, signor Ministro, lei sa che la direttiva non ha questo spirito. Essa attribuisce addirittura alla Corte di giustizia l'ultima parola sulla valutazione dei motivi di gravità.
È una sorta di spada di Damocle sul decreto-legge in esame, in quanto un cittadino comunitario espulso può presentare ricorso alla Corte di giustizia. Capisco sia molto difficile coniugare rigore con sicurezza e legalità, ma dobbiamo prepararci a ricevere una serie di ricorsi quando si spargerà la voce che esiste questa scappatoia.
Signor Presidente, vorrei fare un ultimo riferimento al regolamento comunitario, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed approvato durante il semestre italiano, che attribuisce ai Paesi terzi 250 milioni di euro. Signor Presidente, signor Ministro, concludo citando questo esempio: di fronte allo stupore sollevato da una campagna televisiva in Svizzera che esorta gli eventuali immigrati a rimanere a casa loro, c'è un regolamento europeo che - ripeto - attribuisce 250 milioni di euro all'anno per cinque anni ai Paesi terzi. È la prima volta che l'Unione Europea attribuisce direttamente fondi a Paesi terzi, dove questi vengono gestiti, per campagne di persuasione contro l'emigrazione illegale e a favore di un'emigrazione corretta.
Quindi, signor Ministro, credo che l'azione del Governo italiano vada rivolta anche in questa direzione, magari per chiedere ai Paesi dei Balcani o a quelli del Nord Africa che uso stanno facendo dei fondi che hanno ricevuto e stanno tuttora ricevendo. (Applausi della senatrice Alberti Casellati).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.