Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 258 del 29/11/2007
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DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, illustrerò l'ordine del giorno G101, da me presentato, che tende ad indicare una soluzione che può contribuire a risolvere, sia pure parzialmente, il grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane. Sappiamo tutti come questo fenomeno dipenda in modo consistente dalla presenza di detenuti di nazionalità straniera, prevalentemente extracomunitari.
Nei confronti di questi ultimi, in base all'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998, è previsto che l'esecuzione dell'espulsione avvenga solo subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. È pur vero che il successivo articolo 16 dello stesso decreto legislativo prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei confronti di uno straniero rispetto al quale ricorrano gli estremi di espulsione amministrativa, quando ritiene di dover applicare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinarne la sospensione condizionale, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Ma la seconda previsione interessa sicuramente una quota marginale rispetto ai condannati ad una pena detentiva superiore. E queste norme riguardano solo, come dicevo, gli extracomunitari.
Per quanto riguarda, invece, i cittadini comunitari, il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nulla dice in proposito. Ma è evidente che anche in questo caso, per i princìpi generali, vale il criterio della preventiva espiazione della pena rispetto al provvedimento di espulsione. Al massimo si potrebbe ipotizzare una procedura quale quella delineata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 286, in ragione della previsione contenuta nell'articolo 31 della direttiva comunitaria, che prevede l'immediata espulsione qualora il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale. Ma si tratta di un'ipotesi interpretativa, nulla di più. Inoltre, la norma non è stata recepita nel citato decreto legislativo n. 30 di attuazione della direttiva, né ripresa del decreto oggi al nostro esame.
Siamo, quindi, in presenza di una materia per la quale appare opportuna una più completa ridefinizione normativa, sulla base di appositi accordi di carattere internazionale. Mentre per quanto riguarda i Paesi extracomunitari la possibilità di giungere a convenzioni, che prevedono l'ipotesi che il cittadino condannato in Italia venga espulso ed espii la pena nel Paese d'origine, appare francamente remota e richiederebbe comunque una molteplicità di accordi bilaterali, diversa invece è la situazione per quanto riguarda i cittadini comunitari.
In questi casi appare possibile ipotizzare una convenzione in sede europea che stabilisca che il cittadino comunitario, condannato per fatti previsti come reati nel Paese ospitante, qualora gli stessi fatti siano considerati reati anche dalla legislazione del Paese d'origine, possa esser espulso dal Paese ospitante ed il Paese d'origine garantisca l'espiazione della pena nei suoi istituti penitenziari, salva la possibilità ovviamente di ricorrere avverso la sentenza, se non definitiva, del Paese che l'ha emessa presso gli alti gradi di giudizio dello stesso, magari usando lo strumento della teleconferenza, ormai ampiamente utilizzato nei procedimenti giudiziari.
Si tratterebbe di una soluzione estremamente auspicabile, che rafforzerebbe la collaborazione giudiziaria nei Paesi dell'Unione; renderebbe più facile il recupero del reo e, per quanto riguarda il nostro Paese, servirebbe anche, se in misura ridotta, ad alleggerire il sovraffollamento delle carceri. Questo è il senso dell'ordine del giorno presentato per impegnare il Governo a farsi promotore a livello europeo di una convenzione di questo tipo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.