Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 258 del 29/11/2007
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BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, devo ammettere che ho difficoltà a capire di che cosa stiamo discutendo. Non è mia abitudine entrare nel merito degli interventi altrui, ma dagli interventi di alcuni colleghi non capisco se stiamo parlando di cittadini europei, perché a questi si rivolge il decreto sulla sicurezza. Mi sembrava, infatti, una visione abbastanza apocalittica.
Nel procedere alla discussione sul decreto-legge n. 181 del 2007, credo sia significativo ricordare - innanzitutto a noi stessi - che questo provvedimento, sin dalle modalità con le quali è nato (estrapolato improvvisamente da un pacchetto ben più complesso ed articolato di norme), ha suscitato forti perplessità ed obiezioni tra i giuristi e gli operatori del diritto e lo stesso dibattito nelle Commissioni, a parte la Commissione giustizia, dove si è riusciti a trovare in breve tempo e grazie in particolare al lavoro svolto dal relatore Massimo Brutti, la cosiddetta quadra fra le diverse componenti, ne è la dimostrazione.
Accettare e far propria l'idea che lo Stato di diritto modifichi se stesso in ambiti delicati quali i rapporti di cittadinanza e la libertà di circolazione, a causa di estemporanei seppur orribili eventi criminosi, significherebbe abbandonare di colpo il principio fondamentale per cui non può esservi delitto, per quanto efferato, che giustifichi la rottura dell'ordinarietà della legislazione penale. Eppure questa tendenza sta sempre più rapidamente conquistando il campo, senza peraltro recare alcun beneficio sotto il profilo della sicurezza.
Con questo decreto-legge si attribuisce ai prefetti la possibilità di procedere a espulsioni, sottratte di fatto al controllo giurisdizionale, nei casi in cui «il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza»; sottolineo le parole «ordinaria convivenza» perché sarebbe necessario stabilire cosa si intenda con esse pure in riferimento all'Europa.
Cosa determina l'ordinaria convivenza? L'identità? La cultura di un pezzo di territorio all'interno dell'Unione Europea di sicuro estremamente disomogenea da questo punto di vista? E allora, se ragioniamo fino in fondo sul senso delle parole «ordinaria convivenza», cosa avrebbero dovuto fare in Germania dopo l'efferato delitto di Duisburg? Chiudere tutte le pizzerie perché non compatibili con l'ordinaria convivenza, quindi con la cultura del luogo e terreno, in qualche modo, di criminalità organizzata? Questo avrebbero dovuto fare i tedeschi nei confronti di altri cittadini europei, nella fattispecie italiani?
È pur disdicevole mettersi le dita nel naso e, di solito, si rimbrotta il proprio figlio o figlia quando lo fa. Ebbene, appellandosi al principio di ordinaria convivenza si potrebbe stabilire che bisogna rimbrottare di più o criminalizzare di più se a farlo è un bambino o una bambina rom. Trovo che tutto ciò sia piuttosto pericoloso.
La dicitura è vaga e priva di garanzie minime per il destinatario del provvedimento ed è proprio l'assoluta vaghezza dell'ambito dei destinatari che deve suscitare una forte inquietudine. La pericolosità che può dare adito a provvedimenti repressivi legittimi non può che essere quella sancita dal codice penale. Altrimenti si entra nel campo del diritto penale sostanziale tipico dei Paesi illiberali e, soprattutto, in una logica di continuità culturale con la Bossi-Fini, in palese contrasto con lo stesso disegno di legge governativo Amato-Ferrero di riforma del testo unico sull'immigrazione, nonché in aperto contrasto con la filosofia dei trattati comunitari e della mai approvata, ma molto lodata, Costituzione europea.
Abbiamo quindi ritenuto doveroso intraprendere ogni possibile azione per ricondurre il decreto-legge allo spirito della Costituzione (questo è il lavoro che abbiamo svolto in Commissione giustizia), correggendolo, fornendo delle indicazioni, con un serrato e tenace tentativo emendativo, al fine di evitare che potesse venire strumentalizzata la tragedia di una donna violentata e uccisa. Il Parlamento può e deve riordinare le priorità, e la prima di esse, una volta modificato il decreto in esame, è il superamento della legge Bossi-Fini.
Il gravissimo delitto avvenuto a Roma va, in quanto tale, punito e perseguito con gli strumenti del diritto penale vigente e per quel delitto, come per ogni altro delitto compiuto in qualsiasi città d'Italia, la responsabilità è di chi lo ha commesso, qualunque sia la nazionalità cui appartiene. Questo principio non viene messo in discussione ogni qualvolta delitti di eguale efferatezza vengono compiuti tra le mura domestiche di irreprensibili famiglie italiane, e anche se il moltiplicarsi di questi delitti dovrebbe mettere in guardia dalla grave crisi di valori che investe la famiglia e la società, a nessuno viene in mente di metterle in discussione. Anzi, si assiste ad un'affannosa rincorsa a celebrare proprio la famiglia quale argine insuperabile contro i nemici del vivere civile.
La verità è che la risposta carceraria e repressiva ai problemi sociali, i quali, stante la loro complessità, avrebbero bisogno di un approccio ben diverso, ha da sempre sortito l'effetto di colpire i soggetti più deboli. L'ennesima normativa emergenziale con un ulteriore allargamento di provvedimenti espulsivi, anche nei confronti di cittadini comunitari (leggasi rumeni e in particolare rom), produce, se non contrastata anzitutto a livello culturale, una insostenibile dilatazione del concetto di sicurezza, dalla sicurezza nazionale alla sicurezza pubblica e ai «motivi imperativi» (così è scritto nel decreto) di pubblica sicurezza, fino a ipotizzare forme di allontanamento nei confronti di cittadini comunitari, semplicemente perché privi di mezzi di sostentamento.
È grave e miope che in una società democratica si continui a trattare il tema migratorio sull'asse portante del binomio più carcere-più espulsioni. Il rigore penale, la diffusione dei sentimenti di paura e insicurezza servono infatti solo a ridefìnire le comunità non attraverso valori, pratiche e progettualità condivise ma attraverso ciò che esse avvertono come minacce. Minacce che vengono costruite secondo uno schema immutabile, che costituisce la trama di una sorta di dramma morale collettivo, nel quale il nemico è sempre quello che ci sta più vicino, che invade il nostro precario spazio vitale.
L'inefficacia di tale approccio è ampiamente dimostrata dalla storia stessa dei fenomeni migratori. Il fulcro della nuova politica migratoria doveva essere il superamento dei CPT e dell'ottica straniero-ordine pubblico-criminalità. Per questo proprio il punto dei CPT ha assunto e assume un rilievo particolare nell'esame del decreto-legge in questione.
Quanto ai «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che legittimano l'immediata esecuzione da parte del questore del provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto, è stata l'Unione delle camere penali a sottolineare l'assoluta genericità e la discrezionalità insita nella formula normativa. L'articolo 13, comma 3, della Costituzione legittima l'adozione di provvedimenti provvisori, limitativi della libertà personale, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza soltanto «in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge».
Per questo, in Commissione abbiamo chiesto anzitutto il rispetto del principio costituzionale di tassatività, introdotto proprio in ragione della eccezionalità dell'attribuzione all'autorità di pubblica sicurezza di siffatti poteri, il quale impone certamente che le ipotesi legittimanti un simile eccezionale potere siano normativamente definite in maniera specifica, dettagliata e ancorata a parametri certi. I nostri emendamenti (mi riferisco a quelli della Commissione giustizia, naturalmente) tendono quindi a vincolarlo fortemente alla ricorrenza di fattispecie precisamente determinate e oggettivamente verificabili. A meno che i sostenitori della linea della tolleranza zero non vogliano invece un decreto-legge incostituzionale, che sia cancellato dalla Consulta.
Abbiamo inoltre agito con forza su tutti gli altri articoli. (Richiami del Presidente). Sento che devo apprestarmi a concludere. Passerò quindi alla parte finale dell'intervento, chiedendo al contempo di allegare l'intervento integrale ai Resoconti.
Una ultima perplessità di fondo: la proliferazione delle ipotesi di allontanamento (sicurezza dello Stato, ordine pubblico, pubblica sicurezza normale e "imperativa") riflette la non comprensione di fondo delle modalità di governo dei fenomeni migratori. Anche questo diventa un problema.
Avviandomi a concludere, rilevo che in Commissione giustizia e in Commissione affari costituzionali la sinistra, in modo unitario, si è battuta per princìpi che in qualunque parte del mondo non hanno alcun colore politico, e anzi si direbbero "liberali": minore discrezionalità all'amministrazione in materia di libertà personale; attribuzione al giudice ordinario dei poteri di convalida dei provvedimenti che limitano la libertà di movimento; tipizzazione delle ipotesi in cui i motivi di pubblica sicurezza debbano ritenersi "imperativi" e connessione tra questi e responsabilità personale dell'individuo.
Per quanto concerne i punti restanti, che la storia della sinistra come la civiltà giuridica a ogni latitudine impongono di considerare con rispetto ed attenzione, non si può non ricordare la ragionevolezza delle proposte emendative, che la sinistra ha presentato, delle quali si raccomanda naturalmente l'approvazione. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e PD-Ulivo).
PRESIDENTE. Senatore Bulgarelli, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento.
È iscritta a parlare la senatrice Gaggio Giuliani. Ne ha facoltà.