Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 258 del 29/11/2007

GALARDI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

l'Autorità di bacino del fiume Po ha approvato, con propria deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2003, il progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001) fasce fluviali del fiume Lambro, dal lago di Pusiano alla confluenza con il Redefossi;

i Comuni di Cologno Monzese, Monza, Villasanta Brugherio e Sesto San Giovanni, riuniti in una conferenza programmatica, hanno presentato ai sensi dell'articolo 18, commi 7-10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le proprie osservazioni al PAI;

nonostante all'art. 18, comma 10, della predetta normativa si prescriva che l'adozione del Piano di bacino tenga conto dei pareri espressi dai soggetti interessati, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2005, n. 28, concernente l'approvazione della variante al Piano stralcio-fasce fluviali del fiume Lambro, non teneva conto delle osservazioni presentate dai sopradetti Comuni;

il Comune di Monza ricorreva contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il Tribunale delle acque adducendo, come motivazione principale, che il PAI non avesse recepito le indicazioni dei Comuni sulla destinazione dell'area della Cascinazza a vasca di laminazione generale del fiume Lambro, a difesa della frazione di San Maurizio al Lambro di Cologno Monzese per i rischi di esondazione in caso di piena delle acque. I Comuni firmatari delle osservazioni ricorrevano ad adiuvandum congiuntamente al Comune di Monza;

il PAI approvato nel 2004 prevede la costruzione di un canale scolmatore del fiume Lambro che agisca come un bypass del corso d'acqua attraversando la città per un percorso di circa 9 chilometri dal Parco storico a Cologno Monzese. Il costo previsto dell'opera è di circa 169 milioni di euro;

nonostante la normativa preveda, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, art. 1, lettera l), una procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione di opere per la regolazione delle acque di portata pari a quella del canale scolmatore, il PAI non ha sinora prodotto tale procedura;

la sentenza del Tribunale superiore delle acque riveste una particolare importanza tanto nell'assetto idrogeologico della città di Monza e dei comuni interessati quanto nella configurazione urbanistica della città. Se approvata, la costruzione del canale scolmatore permetterebbe, con il nuovo Piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Monza che verrà approvato a breve, la riduzione delle fasce di inedificabilità e la definitiva lottizzazione dell'area;

l'allargamento dell'edificabilità dell'area della Cascinazza beneficerebbe sostanzialmente la società immobiliare Istituto per l'edilizia industrializzata di proprietà di Paolo Berlusconi (oggi Istedin). La Istedin ha presentato un piano di lottizzazione di 388.000 metri cubi; piano oggi incluso nelle "osservazioni" in discussione nelle more di approvazione del PGT. Si sottolinea come il piano regolatore che sanciva l'inedificabilità dell'area varato dalla precedente Giunta di centro-sinistra sia stato annullato con legge regionale dalla Regione Lombardia e che la vicenda sia stata oggetto, oltre che di numerosissime inchieste giornalistiche e televisive nazionali, anche di altro atto di sindacato ispettivo da parte dell'interrogante ancora in corso (atto 4-00399 pubblicato il 27 luglio 2006, seduta n. 27);

il 6 novembre 2007, con deliberazione di Giunta, il Comune di Monza, a meno di un mese dalla sentenza, ha abbandonato il giudizio sollevato avverso la variante del PAI, adducendo la motivazione che con l'imminente approvazione del PGT sia stato conferito un nuovo assetto urbanistico del territorio che ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano,

si chiede di sapere:

per quale motivo la variante al piano stralcio-fasce fluviali del fiume Lambro non abbia contenuto una procedura di Valutazione di impatto ambientale come richiesto dalla normativa, anche al fine di evitare in una fase successiva una procedura comunitaria di infrazione;

se il sopraccitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la previsione del canale scolmatore la cui sussistenza ha ridotto le fasce di inedificabilità dell'area favorendo dunque la sopra nominata immobiliare di proprietà di Paolo Berlusconi non si configuri, a giudizio del Governo, come una violazione da parte del Presidente del Consiglio pro tempore dell'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215, "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi" che indica la sussistenza del conflitto di interessi quando il titolare di cariche di governo adotta atti che favoriscono gli interessi economici dei propri familiari;

se la deliberazione della Giunta che ha ritirato alla vigilia del giudizio il ricorso al Tribunale superiore delle acque contro la modifica del Piano di assetto idrogeologico sia un atto pienamente legittimo, considerata anche la presenza di altre amministrazioni comunali costituite in giudizio ad adiuvandum e se non avesse avuto bisogno, come richiesto dall'opposizione in Consiglio comunale, almeno di una delibera o di una discussione in sede consiliare.

(4-03138)