Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 258 del 29/11/2007

GARRAFFA, BENVENUTO, BARBOLINI, GIARETTA, MAZZARELLO, ROSSA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

la società Consip ha avviato, il 27 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S40 e Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 giugno 2007), una gara telematica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, suddivisa in 6 lotti, per un valore complessivo di 700 milioni di euro + Iva;

le offerte pervenute, in base alle quali venivano individuate le aziende potenzialmente aggiudicatarie, sono state oggetto di verifica, ai sensi del decreto legislativo 163/2006 da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Consip;

tale Commissione giudicava anormalmente basse le offerte presentate da talune aziende partecipanti alla gara: conseguentemente la società Consip procedeva a convocare dette aziende per la verifica in contraddittorio della presunta anomalia. Dopo le relative audizioni, effettuate a fine giugno 2007, la Consip si riservava di pronunciarsi al riguardo alla fine del mese di agosto 2007. Invece, il 2 agosto 2007 la Consip spa escludeva "Qui! Ticket Service" ed altre aziende dall'aggiudicazione. Secondo Consip l'anomalia delle offerte si sarebbe basata su valutazioni relative alla non ammissibilità, ai fini della giustificazione del prezzo, dei ricavi che le aziende ottengono dai "servizi aggiuntivi" forniti dalle stesse agli esercenti. Ad avvalorare questa posizione la Consip ha sostenuto, nella comunicazione di esclusione delle aziende, che "gli esercizi convenzionati non avrebbero un buon rapporto né con la Consip né con le singole amministrazioni che si avvarrebbero del servizio";

alcune aziende cui è stata contestata l'anomalia e che risulterebbero aggiudicatarie di lotti sono fornitrici di precedenti servizi alla Consip a condizioni sostanzialmente identiche rispetto a quelle indicate nelle offerte oggetto di contestazione da parte della stessa Consip;

tali condizioni, dunque, erano state in precedenza accettate da Consip che, in quell'occasione, aveva ribadito, anche in sede giudiziale, che i servizi aggiuntivi dovevano essere considerati in sede di verifica della congruità dell'offerta. Le stesse aziende hanno correttamente adempiuto agli obblighi assunti espletando il servizio in modo regolare e con piena soddisfazione sia di Consip che delle singole amministrazioni, dimostrando, nei fatti, l'affidabilità delle condizioni applicate che contenevano economicamente i proventi dei "servizi aggiuntivi" offerti agli esercizi e che ne avevano consentito il sostegno della redditività;

considerato che:

nonostante l'invito delle organizzazioni di categoria (come l'Associazione italiana emettitori buoni pasto aderente alla Confesercenti), la Consip ha erroneamente continuato ad insistere nella sua scelta che, nei fatti, ha rischiato di alimentare una posizione dominante del mercato delle multinazionali "Ticket Restaurant" e "Sodexho" che avrebbero potuto vincere tutti i sei lotti della gara Consip 4 in contestazione; e nel contempo avrebbe creato un danno all'erario valutabile in oltre dieci milioni di euro per mancato risparmio;

la "Qui! Ticket Service Spa" ha, pertanto, invitato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ad intervenire sulla questione presentando un'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 163/2006 relativo alla gara telematica di cui sopra;

l'11 ottobre 2007 il Consiglio dell'Autorità ha approvato il parere n. 45 che, di fatto, critica le scelte assunte dalla Consip evidenziando che la verifica di congruità è diretta nella sostanza ad evitare offerte non serie ed inaffidabili che potrebbero generare in futuro mancati adempimenti e, quindi, disservizi amministrativi, non ad impedire che l'imprenditore, nella sua strategia di impresa, utilizzi gli elementi che lo stesso, grazie alla propria capacità e scelta, è in grado di sfruttare per trarre utile dall'operazione;

la stessa Autorità ribadisce che «se non si ammettessero i "servizi aggiuntivi", come strettamente connessi con la prestazione in gara, si precluderebbe ogni possibilità di sostanziale diversificazione economica tra le offerte e di sviluppare una concorrenza sulla base di una combinazione di fattori dovuta ad abilità imprenditoriali, costruendo un criterio di normalità che esclude qualunque elasticità ed iniziativa dell'offerente nell'individuare fonti di ricavo compensativo interconnesso. Si evidenzia, infine, che la tesi secondo la quale i "servizi aggiuntivi" debbano essere oggetto di valutazione ai fini della congruità dell'offerta economica è stata recentemente sostenuta dal Tar Lazio, peraltro in una procedura che ha visto coinvolta proprio la Consip. In merito il giudice di primo grado ha rilevato che "l'offerta di un servizio aggiuntivo non previsto, se da un lato non costituisce causa di esclusione della gara se non offerto, dall'altro non da luogo ad attribuzioni di punteggio ai fini della valutazione se offerto"; ma, in quanto componente ammissibile della prestazione promessa viene strutturalmente a riflettersi sulla complessiva redditività del servizio offerto, ove la stessa venga in considerazione della distinta sede della verifica di anomalia dell'offerta. Sotto tale profilo, dunque, l'insuscettibilità di valutazione tecnica ed economica preclude si l'attribuzione di un qualsiasi punteggio, ma non esclude la valutazione in termini di redditività dell'offerta nel suo complesso (Tar Lazio, Roma, sezione III, sentenza 31 maggio 2007, n. 5047)»;

in base a quanto sopra estrinsecato il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ha ritenuto di poter risolvere in senso positivo la questione pregiudiziale dell'ammissibilità ai cosiddetti "servizi aggiuntivi",

gli interroganti, valutate le documentazioni, le istanze e i rilievi nei confronti della Consip, chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere le azioni necessarie per verificare le risultanze di tutte le gare avviate dalla Consip che, come dimostrato anche da giudici di primo grado, in alcuni casi ha operato scelte arbitrarie che hanno danneggiato aziende e l'opera della stessa struttura. Ad avviso degli interroganti, si evidenzia una perniciosa azione tendente, nel caso in oggetto, a privilegiare non gli interessi della pubblica amministrazione ma di cartelli imprenditoriali composti da multinazionali con sede fuori dall'Italia.

(3-01090)