Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 258 del 29/11/2007
Azioni disponibili
Interrogazioni
GARRAFFA, BENVENUTO, BARBOLINI, GIARETTA, MAZZARELLO, ROSSA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:
la società Consip ha avviato, il 27 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S40 e Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 giugno 2007), una gara telematica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, suddivisa in 6 lotti, per un valore complessivo di 700 milioni di euro + Iva;
le offerte pervenute, in base alle quali venivano individuate le aziende potenzialmente aggiudicatarie, sono state oggetto di verifica, ai sensi del decreto legislativo 163/2006 da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Consip;
tale Commissione giudicava anormalmente basse le offerte presentate da talune aziende partecipanti alla gara: conseguentemente la società Consip procedeva a convocare dette aziende per la verifica in contraddittorio della presunta anomalia. Dopo le relative audizioni, effettuate a fine giugno 2007, la Consip si riservava di pronunciarsi al riguardo alla fine del mese di agosto 2007. Invece, il 2 agosto 2007 la Consip spa escludeva "Qui! Ticket Service" ed altre aziende dall'aggiudicazione. Secondo Consip l'anomalia delle offerte si sarebbe basata su valutazioni relative alla non ammissibilità, ai fini della giustificazione del prezzo, dei ricavi che le aziende ottengono dai "servizi aggiuntivi" forniti dalle stesse agli esercenti. Ad avvalorare questa posizione la Consip ha sostenuto, nella comunicazione di esclusione delle aziende, che "gli esercizi convenzionati non avrebbero un buon rapporto né con la Consip né con le singole amministrazioni che si avvarrebbero del servizio";
alcune aziende cui è stata contestata l'anomalia e che risulterebbero aggiudicatarie di lotti sono fornitrici di precedenti servizi alla Consip a condizioni sostanzialmente identiche rispetto a quelle indicate nelle offerte oggetto di contestazione da parte della stessa Consip;
tali condizioni, dunque, erano state in precedenza accettate da Consip che, in quell'occasione, aveva ribadito, anche in sede giudiziale, che i servizi aggiuntivi dovevano essere considerati in sede di verifica della congruità dell'offerta. Le stesse aziende hanno correttamente adempiuto agli obblighi assunti espletando il servizio in modo regolare e con piena soddisfazione sia di Consip che delle singole amministrazioni, dimostrando, nei fatti, l'affidabilità delle condizioni applicate che contenevano economicamente i proventi dei "servizi aggiuntivi" offerti agli esercizi e che ne avevano consentito il sostegno della redditività;
considerato che:
nonostante l'invito delle organizzazioni di categoria (come l'Associazione italiana emettitori buoni pasto aderente alla Confesercenti), la Consip ha erroneamente continuato ad insistere nella sua scelta che, nei fatti, ha rischiato di alimentare una posizione dominante del mercato delle multinazionali "Ticket Restaurant" e "Sodexho" che avrebbero potuto vincere tutti i sei lotti della gara Consip 4 in contestazione; e nel contempo avrebbe creato un danno all'erario valutabile in oltre dieci milioni di euro per mancato risparmio;
la "Qui! Ticket Service Spa" ha, pertanto, invitato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ad intervenire sulla questione presentando un'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 163/2006 relativo alla gara telematica di cui sopra;
l'11 ottobre 2007 il Consiglio dell'Autorità ha approvato il parere n. 45 che, di fatto, critica le scelte assunte dalla Consip evidenziando che la verifica di congruità è diretta nella sostanza ad evitare offerte non serie ed inaffidabili che potrebbero generare in futuro mancati adempimenti e, quindi, disservizi amministrativi, non ad impedire che l'imprenditore, nella sua strategia di impresa, utilizzi gli elementi che lo stesso, grazie alla propria capacità e scelta, è in grado di sfruttare per trarre utile dall'operazione;
la stessa Autorità ribadisce che «se non si ammettessero i "servizi aggiuntivi", come strettamente connessi con la prestazione in gara, si precluderebbe ogni possibilità di sostanziale diversificazione economica tra le offerte e di sviluppare una concorrenza sulla base di una combinazione di fattori dovuta ad abilità imprenditoriali, costruendo un criterio di normalità che esclude qualunque elasticità ed iniziativa dell'offerente nell'individuare fonti di ricavo compensativo interconnesso. Si evidenzia, infine, che la tesi secondo la quale i "servizi aggiuntivi" debbano essere oggetto di valutazione ai fini della congruità dell'offerta economica è stata recentemente sostenuta dal Tar Lazio, peraltro in una procedura che ha visto coinvolta proprio la Consip. In merito il giudice di primo grado ha rilevato che "l'offerta di un servizio aggiuntivo non previsto, se da un lato non costituisce causa di esclusione della gara se non offerto, dall'altro non da luogo ad attribuzioni di punteggio ai fini della valutazione se offerto"; ma, in quanto componente ammissibile della prestazione promessa viene strutturalmente a riflettersi sulla complessiva redditività del servizio offerto, ove la stessa venga in considerazione della distinta sede della verifica di anomalia dell'offerta. Sotto tale profilo, dunque, l'insuscettibilità di valutazione tecnica ed economica preclude si l'attribuzione di un qualsiasi punteggio, ma non esclude la valutazione in termini di redditività dell'offerta nel suo complesso (Tar Lazio, Roma, sezione III, sentenza 31 maggio 2007, n. 5047)»;
in base a quanto sopra estrinsecato il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ha ritenuto di poter risolvere in senso positivo la questione pregiudiziale dell'ammissibilità ai cosiddetti "servizi aggiuntivi",
gli interroganti, valutate le documentazioni, le istanze e i rilievi nei confronti della Consip, chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere le azioni necessarie per verificare le risultanze di tutte le gare avviate dalla Consip che, come dimostrato anche da giudici di primo grado, in alcuni casi ha operato scelte arbitrarie che hanno danneggiato aziende e l'opera della stessa struttura. Ad avviso degli interroganti, si evidenzia una perniciosa azione tendente, nel caso in oggetto, a privilegiare non gli interessi della pubblica amministrazione ma di cartelli imprenditoriali composti da multinazionali con sede fuori dall'Italia.
(3-01090)
BELLINI - Ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali - Premesso che:
negli ultimi tempi si sono verificati numerosi casi di ex studenti universitari che a distanza di anni hanno deciso di riprendere gli studi universitari per laurearsi;
tutti costoro hanno seguito le attuali procedure per la reimmatricolazione con recupero della carriera pregressa, ottenendo l'ammissione ad un corso di studio attivato dall'Ateneo prescelto;
generalmente è stato riconosciuto l'abbreviazione del corso di studio in virtù degli esami sostenuti nella precedente carriera, previa valutazione della stessa da parte della competente struttura didattica;
allo stesso tempo questi studenti, che hanno deciso di reimmatricolarsi a un corso di studio a numero programmato (Architettura, Medicina, Veterinaria), devono sostenere la prevista prova d'accesso per l'ammissione al corso scelto secondo quanto richiesto dalla direttiva europea recepita nell'ordinamento italiano;
pertanto, tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea a numero programmato devono superare i test di ammissione;
in questo modo, studenti che rientrano nel corso abbandonato in precedenza e spesso direttamente all'ultimo anno, entrano nella roulette dei test a risposta multipla (che molti commentatori hanno definito nozionistici e comunque adatti prevalentemente per giovani studenti da poco usciti dagli studi liceali) piuttosto che per una verifica sull'attitudine alla materia del corso;
ciò appare alquanto discutibile, poiché chi aveva già frequentato con profitto di esami era già, ovviamente, idoneo a completare quel corso di studi, e limitarsi al semplice test di nuova ammissione azzera un riconoscimento della formazione e dei risultati raggiunti;
considerando che l'indirizzo della politica del Ministero e dell'università e della ricerca è rivolto a incentivare il ritorno degli adulti, in vari modi, alla formazione permanente e universitaria,
si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno considerare quanto sopra ricordato e, in occasione della prossima annunciata ridefinizione del regolamento nazionale per l'ammissione a corsi di laurea di facoltà a numero programmato, si ritenga necessario tenere debitamente conto degli ex studenti universitari cui riconoscere i risultati già acquisiti.
(3-01091)
BOBBA, FERRANTE, BARBOLINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'istituzione del 5 per mille, introdotta in via sperimentale con legge finanziaria per il 2006, ha lo scopo di destinare l'uso di una parte, per quanto piccola, delle imposte al sostegno del non profit e di realizzare una responsabilizzazione del contribuente, dando forma al principio di sussidiarietà fiscale;
detto istituto ha ottenuto una forte adesione da parte dei cittadini. Nella denuncia dei redditi 2006, infatti, in 15.854.201 hanno deciso di vincolare il 5 per mille dell'Irpef , su un totale di 26.391.936 dichiarazioni;
nelle dichiarazioni dei redditi del 2007, circa 14,7 milioni di contribuenti (più del 55% del totale) hanno destinato il 5 per mille dell'Irpef alle organizzazioni di volontariato, agli enti di ricerca scientifica e sanitaria, ad associazioni ambientaliste e di promozione sociale;
il numero delle associazioni che hanno richiesto di essere accreditate, per poter usufruire del 5 per mille, è cresciuto in maniera esponenziale ed oggi sono pari a 29.532;
nonostante i dati mostrino il grande interesse e l'adesione dei cittadini al 5 per mille, non si è finora proceduto a stabilizzarlo all'interno della legislazione italiana, dovendo così di volta in volta, emanare norme ad hoc nelle varie leggi finanziarie;
non risulta sufficiente l'impegno del Governo, in sede di prima approvazione della legge finanziaria per il 2008, presso il Senato, attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno, ad incardinare in forma stabile detto istituto;
l'Agenzia delle entrate, nel redigere e mettere a disposizione dei cittadini, anche online, il modello CUD 2008, non ha inserito il riquadro del 5 per mille, come è possibile verificare direttamente sul sito: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebd204458aae32e/CUD_mod.pdf;
considerato che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "Definizione della modalità di destinazione della quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 6 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce, con decreto, le quote del 5 per mille, tra gli stati di previsione dei ministeri di riferimento, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate;
solo il 12 ottobre 2007, l'Agenzia delle entrate, attraverso una conferenza stampa, rendeva noto che le somme da ripartire ai soggetti aventi diritto erano state individuate e che "i dati saranno trasmessi ai dicasteri competenti ed alla Ragioneria Generale dello Stato la quale assegnerà a ciascuno di essi le somme da erogare agli interessati";
ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al riparto delle quote al 5 per mille, decreto che, in seguito, dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti, la quale procede alla registrazione e, solo in seguito a questo atto, le somme saranno rese disponibile per gli enti beneficiari, presso i Ministeri competenti;
l'ulteriore ritardo accumulato dal Ministero dell'economia, dopo la trasmissione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe da imputare alla mancanza di un'apposita voce nel capitolo di bilancio dei singoli Ministeri, per cui si rende necessario chiedere, ai referenti dei dicasteri, dove mettere la voce relativa a tale somma, ed attendere una risposta per poter predisporre il decreto di ripartizione delle quote del 5 per mille,
si chiede di sapere:
se il Ministro intenda procedere all'emanazione del decreto, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006, in modo da poter finalmente erogare le quote del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi 2006;
se non ritenga opportuno proporre di modificare il decreto di attuazione della legge finanziaria per il 2006, visti i ritardi accumulati, ormai pari a due anni, al fine di prevedere modalità analoghe a quelle già ampiamente sperimentate nell'erogazione dell'8 per mille, realizzando un procedimento, stabile e certo nei tempi, di finanziamento delle associazioni che hanno i requisiti di cui alla legge 296/2006;
cosa si intenda fare, nel breve periodo, per eliminare questo ingiustificato ritardo ed ottemperare agli impegni sottoscritti, assicurando al cittadino contribuente tempi certi nell'assegnazione del 5 per mille, così come dallo stesso destinato;
se la trasparenza fiscale richiesta al cittadino non debba essere in primo luogo mostrata anche dalle istituzioni, onde evitare che il ritardo nell'attribuzione delle somme relative al 5 per mille alimenta una diffidenza diffusa dei contribuenti rispetto all'amministrazione fiscale dello Stato;
se lo stesso Ministro percepisca che tale ritardo comporta, di fatto, l'impossibilità dell'attuazione dei progetti degli enti aventi diritto all'erogazione del 5 per mille, vanificando la stessa finalità dell'istituto in oggetto.
(3-01092)
ALFONZI - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico - Premesso che:
nello stabilimento OMVP-SKF TBU di Villar Perosa (Torino), di proprietà della multinazionale svedese SKF, si producono semilavorati per cuscinetti volventi per auto e cuscinetti finiti per treni. Tale impianto, in cui lavorano circa 670 persone, da anni perde quote di produzione, che vengono esternalizzate o trasferite in Paesi dell'Est europeo o nell'estremo oriente, mentre sembra che la multinazionale abbia deciso di vendere la struttura;
i rappresentanti sindacali ritengono che buona parte di queste produzioni vengano però effettuate da ditte che operano in Piemonte perché offrono costi più bassi;
la preoccupazione dei lavoratori è che si continui a ridurre le lavorazioni a Villar Perosa e che i costi di gestione dello stabilimento siano troppo alti rispetto ai volumi rimasti, soprattutto se la produzione di cuscinetti per treni, che attualmente aiuta a mantenere "a galla" lo stabilimento, dovesse essere trasferita altrove, come appunto sembrerebbe. Si consideri che negli ultimi anni si sono persi 150 posti di lavoro circa,
si chiede di sapere se quanto riportato corrispona al vero e, in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivare un confronto con l'azienda al fine di accertare in quale modo si possano mantenere almeno gli attuali livelli occupazionali, che con i lavoratori dell'indotto (trasporti, mense, imprese di servizi) sono la fonte di reddito di circa 800 famiglie della valle e del territorio pinerolese.
(3-01094)
ROSSI Fernando - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:
nel territorio di Modugno (Bari) si sta concludendo la costruzione, da parte della ditta Sorgenia S.p.A. (già Energia S.pA.), di una centrale turbogas da 760 MW, localizzata a circa 2,7 chilometri dal centro cittadino di Modugno, a meno di 2 chilometri dalla scuola elementare "Don Milani" (quartiere Piscina Preti), dall'ospedale San Paolo (quartiere Cecilia) e dall'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari;
secondo uno studio scientifico dei dott.i Armaroli e Po, le nuove centrali turbogas per la produzione di energia possono essere altamente inquinanti e pericolose per la salute pubblica in considerazione delle emissioni di polveri sottili (nanopolveri), e tale dato non risulta essere contemplato, nella Valutazione di impatto ambientale del 6 aprile 2004, nelle caratteristiche tecniche dell'impianto dichiarate dalla ditta proponente;
in base alle indagini scientifiche effettuate dalla dott.ssa Gatti e dal dott. Montanari, vi è una chiara correlazione tra malattie cardiovascolari e respiratorie e quantità e concentrazione di particelle di diametro aerodinamico medio inferiore a 10 micron (PM10) o a 2,5 micron (PM2,5); va rilevato che al diminuire delle dimensioni delle particelle, la loro capacità di penetrare nei tessuti diventa maggiore;
l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto viene rilasciata nel 2004 dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza alcuna valutazione da parte della popolazione locale. Questo in evidente contrasto con l'art. 23 del decreto legislativo 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", secondo il quale: "1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di: a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9; b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto; c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. 2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio";
i comitati ed i cittadini locali hanno attivato una serie di iniziative di protesta, con cortei, blocchi, fiaccolate, per ribadire la propria contrarietà alla realizzazione della centrale turbogas, subendo in alcuni casi anche pesanti reazioni da parte delle Forze dell'ordine;
i Comuni di Bari e di Modugno non hanno mai concesso le autorizzazioni al piano di viabilità relativo all'area della centrale;
vi è una serie di prescrizioni imposte dal decreto di compatibilità ambientale del 6 aprile 2004, mai rispettate sinora dalla ditta costruttrice:
a) installazione e messa in esercizio a cura del proponente, in accordo con le autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Puglia), di almeno due stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria che effettuino misurazioni in continuo ed in automatico almeno dei seguenti inquinanti: NOx (NO e NO2), CO, PM10, PM2,5, idrocarburi metanici e non metanici, O3. Dovranno essere altresì concordate con le predette autorità le modalità per rendere pubbliche le informazioni ed i dati acquisibili;
b) la caratterizzazione dei suoli, indicata dal citato documento del 6 aprile 2004, risulta essere stata operata dalla ditta (e non, come richiesto dagli stessi Ministeri, dall'ARPA e dalla Regione Puglia) ed oltretutto solo in 16 punti dei 94 prescritti dalle autorità competenti;
c) da quanto riportato all'interno del DEC/DSA/2004/0289 del 6.04.2004, è noto che le acque che la centrale adopererà per il raffreddamento proverranno dal depuratore Bari-Ovest, area già sequestrata dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico per produzione di scarti nocivi;
d) si sarebbe dovuto provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto (come da prescrizione del Ministero della salute);
e) non risulta essere stata realizzata "l'analisi di eventuali anomalie, incidenti e malfunzionamenti e dei connessi rischi anche ambientali, e quindi le conseguenti misure strutturali, gestionali e di pronto intervento, atte a ridurre la loro probabilità di accadimento e la loro severità", espressamente richiesta al punto n. 5 del decreto ministeriale 55/02/2002, che richiede, altresì, una specifica certificazione EMAS - che non risulta ad oggi intervenuta - al fine di assicurare la costante condizione di sicurezza nell'ambito delle strutture e in relazione all'ambiente e al territorio comunale;
la centrale di Modugno risulta progettata con un'emissione di inquinanti superiore ai limiti massimi prescritti dalla normativa comunitaria, pur in presenza della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001, antecedente al decreto ministeriale 55/02/2002 autorizzativo; per il mancato recepimento lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte di Giustizia europea - IV Sezione - con sentenza del 12 maggio 2005, stanti le gravi ed accertate implicazioni sull'ambiente e sulla salute;
l'impianto necessiterà per il raffreddamento di acqua prelevata dal depuratore ed in caso di necessità sarà prelevata dalla falda acquifera per alcune ore (nessun dispositivo di controllo è previsto per la quantità di acqua prelevata dalla falda acquifera), compromettendo l'agricoltura locale e favorendo un rapido fenomeno di subsidenza;
questa centrale produrrà ogni anno, senza calcolare le già citate PM10 e PM2,5, 1.500.000 tonnellate di CO2; 1.500 tonnellate di NOX; 126 tonnellate di CO; 90 tonnellate di ammoniaca; 40 tonnellate di formaldeide; 47 tonnellate di idrocarburi (benzene ed idrocarburi tossici e cancerogeni);
della centrale non vi è menzione alcuna nel P.E.A.R. e, per quanto concerne l'applicazione della direttiva europea sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, vi è l'inosservanza delle norme relative al decreto legislativo 59/2005;
la Puglia produce il 60% di energia in più rispetto al proprio fabbisogno, con il conseguente incremento di anidride carbonica rispetto ai parametri del Protocollo di Kyoto,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intendano adottare rispetto ai mancati controlli pregressi da parte di ARPA e Regione, nonché rispetto alla palese violazione da parte di Sorgenia di numerose prescrizioni obbligatorie;
se non sia opportuno procedere con il blocco dell'attivazione dell'impianto, in attesa di una verifica più approfondita delle problematiche connesse alle emissioni ed al loro abbattimento, ed alle norme di sicurezza adottate;
se non si intenda costituire un tavolo di confronto, con la partecipazione di figure tecnico-scientifiche assolutamente imparziali e competenti, e rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori, della società civile e delle associazioni ambientaliste, avendo cura di evitare conflitti di interessi con quelle realtà già direttamente coinvolte nella partecipazione societaria di controllate Sorgenia, come ad esempio Eligent.
(3-01095)
BATTAGLIA Giovanni, VILLONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali - Premesso che:
da notizie di stampa ("La Repubblica", edizione siciliana, 24 novembre 2007) si apprende dell'inaugurazione di una nuova "Casa Sicilia" promossa della Regione Siciliana in Bulgaria;
la "Casa Sicilia", inaugurata alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, on. Salvatore Cuffaro, dell'ambasciatore italiano a Sofia Giovanni Battista Campagnola e di altre autorità e personalità italiane e bulgare, sarebbe la sesta struttura di questo tipo, affiancandosi a quelle presenti negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Tunisia e in Canada. Secondo altre notizie di stampa ("l'Espresso", 14 novembre 2007) la Regione Siciliana avrebbe programmato l'apertura di altre sedi nella Repubblica Popolare Cinese, nella Confederazione Elvetica e in Canada, nella città di Toronto. Tra le rappresentanze all'estero della Regione Siciliana vi è naturalmente l'ufficio di diretta dipendenza della Presidenza regionale per il collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, attivo a Bruxelles con circa 12 unità di personale;
le "Case Sicilia", vere e proprie ambasciate regionali con lo scopo di promuovere l'economia e l'immagine della Regione Siciliana, sono state istituite con una legge regionale del 2002 (art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002"). Esse sono formalmente gestite attraverso convenzioni con soggetti privati culturali o imprenditoriali. In forma individuale e/o associata, ai quali la Regione fornisce un finanziamento per l'utilizzo gratuito, cioè in genere il pagamento degli affitti, degli spazi occupati dagli uffici della "Casa". Si sottolinea che alcune "Case Sicilia" hanno sede in spazi di prestigio: la "Casa Sicilia" di New York, che ha tra i suoi dirigenti Marco Scapagnini, figlio del Sindaco di Catania, è situata al 36° piano dell'Empire State Building a Manhattan; la "Casa Sicilia" di Parigi ha sede nel Boulevard Haussmann, nel lussuoso ottavo arrondissement, non lontano dagli Champs-Elysées. Le convenzioni stipulate dalla Regione con i diversi soggetti gestori garantiscono inoltre eventuali somme aggiuntive a sostegno delle attività;
secondo le medesime notizie di stampa sopra richiamate, i primi risultati delle attività delle "Case Sicilia" sarebbero tutt'altro che confortanti. La "Casa Sicilia" di Parigi, a poco più di due anni dall'apertura, registra perdite per 400.000 euro, mentre quella newyorkese, operativa dal settembre 2005, avrebbe promosso soltanto sei eventi tra i quali una degustazione wine and cheese e una mostra d'arte di una giovane artista. Si sottolinea che diverse testimonianze presenti sulla rete Internet (www.napoliaffari.com) informano di come la "Casa Sicilia" di New York abbia un indirizzo e-mail al quale non è possibile scrivere, nessun addetto risponda al telefono negli orari indicati e la sede risulti chiusa al pubblico negli orari indicati di apertura,
si chiede di sapere:
se il dettato dei commi 594, 595 e 596 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che limita fortemente le spese per l'attivazione delle sedi di rappresentanza all'estero delle Regioni, si applichi, e in quale forma, alle "Case Sicilia"; in particolare se venga rispettato il principio secondo il quale le spese sostenute per tali strutture dalla Regione non debbano essere coperte, integralmente o parzialmente, con fondi statali, secondo quanto previsto dal comma 594;
se si sia accertata la violazione delle norme di legge sopra richiamate e sia stata realizzata la decurtazione compensativa prevista dal comma 595, che prevede una riduzione annuale dei trasferimenti statali pari alle spese sostenute nell'anno dalla Regione per compiere simili iniziative, raddoppiando così i costi sostenuti per l'attivazione di queste strutture;
quale sia, pertanto, il costo complessivo per la Regione Siciliana nell'anno 2007 delle sei "Case Sicilia" comprensivo delle eventuali decurtazioni, per l'anno in corso, di cui al comma 595 della legge finanziaria per il 2007;
quale sia il giudizio del Governo sulla redditività delle "Case Sicilia" e se esse costituiscano o meno un reale strumento di sostegno all'economia regionale e se, nella strategia di promozione commerciale di tali strutture, esista o meno qualche forma di coordinamento con gli uffici economici della rete consolare italiana e con gli uffici locali dell'Istituto del commercio estero, o se invece le "Case Sicilia" non rappresentino un improprio ed inefficace doppione di funzioni assolte dalle ambasciate e dall'ICE.
(3-01096)