Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 116 del 28/02/2007
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SODANO, TECCE - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'amministrazione comunale di Portici veniva sciolta all'esito di dubbie vicende con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 2002, ai sensi della normativa di cui all'art. 143 del decreto legislativo 267/2000, ovvero per presunto condizionamento dell'amministrazione da parte della criminalità organizzata;
l'impugnazione di tale provvedimento presentato al TAR Campania veniva rigettata;
precedentemente all'invio della Commissione d'accesso e durante la stessa procedura di accesso e fino all'esito dello scioglimento, venivano prodotte numerose interrogazioni che richiedevano l'adozione delle misure in questione nei confronti dell'amministrazione comunale di Portici;
le stesse argomentazioni portate dalle interrogazioni de quo erano riportate completamente nella relazione della Commissione d'accesso e come motivazione dello scioglimento;
la sentenza del TAR Campania veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato;
con sentenza del 12 gennaio 2004, depositata il 23 marzo 2004, veniva annullato il decreto di scioglimento e disposta la reintegrazione del Sindaco e degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Portici;
nei mesi successivi, la stampa ha dato notizia di varie interrogazioni, censurando il presunto comportamento omissivo dell'Avvocatura dello Stato e richiedendo espressamente di attivare l'impugnazione di revocazione ex art. 395 del codice di procedura civile per la sentenza del Consiglio di Stato;
tale procedura di revocazione non risulta che sia mai stata adottata dall'Avvocatura dello Stato né in casi analoghi né, comunque, quasi mai nei casi di provvedimenti del Consiglio di Stato stesso;
la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenne, quindi, di incaricare l'Avvocatura generale dello Stato di proporre istanza di revocazione della predetta sentenza del Consiglio di Stato con atto notificato l'8 novembre 2004;
in data 22 novembre 2005 è stata presentata un'interrogazione parlamentare con cui veniva attaccata violentemente la Sezione V del Consiglio di Stato che aveva deciso sull'appello proposto dell'amministrazione comunale di Portici, e specificamente il consigliere estensore della stessa sentenza, puntualizzando, attraverso una manipolazione della stessa realtà dei fatti, quello che a suo modo di vedere doveva essere il motivo di revocazione della sentenza stessa;
per legge il giudizio di revocazione viene deciso dalla stessa Sezione che ha emesso la sentenza impugnata e, quindi, dalla stessa Sezione V, così violentemente intimidita;
nel mese di aprile 2005 il Consiglio di Stato fissava l'udienza per l'istanza di revocazione al 1° luglio 2005;
con sentenza depositata il 15 luglio 2005 la V Sezione del Consiglio di Stato revocava la sentenza dalla stessa Sezione precedentemente emessa e rigettava l'appello dell'amministrazione comunale di Portici, riconoscendo, pertanto, la fondatezza dello scioglimento nel 2002;
unico motivo di tale revocazione veniva ad essere il presunto comportamento omissivo dell'Avvocatura di Stato sostenuto da alcuni parlamentari, invece delle ragioni dell'amministrazione comunale di Portici;
tale motivo "positivo" andava dal riscontro di innumerevoli presunte negligenze della Commissione di accesso a quello di improprie valutazioni o di errate indicazioni o di utilizzo di procedimenti già archiviati e considerati infondati dal giudice penale;
la stessa sentenza riconosceva la correttezza delle procedure di appalto che la Commissione di accesso aveva ritenuto illegittime e suffragava la iniziativa dell'amministrazione comunale di Portici che aveva acquisito con fondi comunali e con il sostegno di fondi CIPE un'area dismessa per lo sviluppo industriale. Ciò perché si è ritenuto che la procedura adottata fosse pienamente giustificata e legittima e che il valore della stessa fosse stato correttamente ed oggettivamente stimato;
il motivo unico della revocazione consisteva nella circostanza che fratello dei soci proprietari dell'area di cui sopra fosse una persona condannata nel 1992 irrevocabilmente e comunque riabilitata con un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli n. 3274, depositata il 7 maggio 2002, circostanza che il Consiglio di Stato assumeva di non aver valutato, pur se in realtà risultava dagli atti processuali ben precedenti;
la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato è un caso più unico che raro nella storia della giurisprudenza degli ultimi decenni;
singolare risulta quindi il comportamento di Magistrati che riconoscono un errore, a questo punto materiale, commesso però da altri colleghi, pur se nello stesso Ufficio e Sezione;
dal deposito della sentenza si è sviluppata una notevole nuova pressione, sia attraverso organi di stampa che interrogazioni e richieste al Prefetto di Napoli, tendenti a richiedere l'ulteriore scioglimento dell'amministrazione comunale di Portici;
l'amministrazione comunale di Portici attualmente in carica è stata insediata con le elezioni del maggio 2004, dopo ulteriori quattro mesi di commissariamento, che, aggiunti ai precedenti sedici, assommano a venti mesi di commissariamento dal settembre del 2002, ovvero su ventuno mesi trascorsi,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fornire rapide ed esaurienti risposte atte a verificare se risulti che tali pressioni esercitate a mezzo della stampa, nonché da parlamentari secondo quanto sopra specificato, non abbiano in alcun modo influenzato lo scioglimento del Consiglio comunale di Portici;
quali assicurazioni si intendano dare, altresì, in merito alla tutela delle garanzie democratiche degli elettori di Portici e della libera espressione del loro voto nelle elezioni amministrative del 2004;
infine, quali iniziative si intendano adottare affinché non vengano effettuate indebite pressioni su tutti i funzionari dello Stato che a qualsiasi titolo siano tenuti a valutazioni e/o decisioni relative alla vita stessa degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Portici;
se, anche alla luce delle precedenti considerazioni, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto.
(4-01428)