Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 584 del 20/04/2004
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BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, seppur con alcune modificazioni rispetto al testo trasmesso dal Senato. Io mi limiterò in questa fase a richiamare le modificazioni apportate dalla Camera, oggetto specifico dell’esame.
All’articolo 1 la Camera ha soppresso il comma 2, concernente i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni o enti pubblici statali.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2003, con riferimento alle incompatibilità tra cariche regionali e cariche negli enti locali, ha sostenuto che "modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale (…), l’attuale articolo 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei Comuni (…) ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane)".
In altri termini, la Corte ha risolto il rapporto tra le due competenze legislative - statale e regionale - in termini di specialità, in favore della legislazione regionale.
Al Senato aveva prevalso, nella prima lettura, la linea di una sostanziale sovrapposizione delle due competenze: lo Stato disciplina lo status dei propri dipendenti, quale espressione del proprio potere di autorganizzazione; le Regioni disciplinano le eventuali ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere o presidente della Regione, anche per i dipendenti statali.
Tale impostazione trovava riscontro nell’articolo 1, comma 2, del disegno di legge, in base a cui "i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato".
La diversa interpretazione data dalla Corte costituzionale circa il rapporto tra la competenza regionale e quella statale interessa dunque la questione affrontata dall’articolo 1, comma 2. Non sussistono infatti significativi elementi di differenziazione quanto al rapporto tra le competenze legislative, rispetto al principio fissato dalla Corte costituzionale.
Per queste ragioni, la Camera ha inteso - proprio per garantire la piena conformità al quadro costituzionale delle competenze legislative, delineato dalla Corte - sopprimere il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge. È una scelta che il Governo non può che condividere, proprio per assicurare la piena conformità costituzionale del disegno di legge.
All’articolo 2, comma 1, è stata introdotta una nuova lettera f) tra i princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità. Si tratta della previsione della "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia".
Conseguentemente, la Camera dei deputati ha deciso di sopprimere la disposizione corrispondente, contenuta nell’articolo 4 (Disposizioni di principio in materia di sistema di elezione).
Il Senato, in prima lettura, aveva previsto la mera eventualità della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, rimettendo nella sostanza alla valutazione del legislatore statutario regionale la decisione di merito circa la fissazione di un limite dei mandati consecutivi.
Il Governo non ritiene di entrare nel merito della questione, rimettendosi alle valutazioni del Parlamento su un tema che attiene alla configurazione delle autonomie regionali ed al rapporto tra Esecutivi e Consigli. Peraltro, lo stesso Governo non può che ribadire alcuni aspetti, con l’intento di offrire un contributo alla discussione.
In primo luogo, non sembra del tutto convincente la scelta di considerare la limitazione dei mandati quale causa di ineleggibilità. Infatti, le cause di ineleggibilità si contraddistinguono per due elementi: primo, la sussistenza di una condizione che contrasta con i parametri legislativi che consentono l’accesso alle cariche elettive; secondo, la rimuovibilità della condizione, da parte dell’interessato, entro certi termini. Nel caso in questione, la limitazione dei mandati consecutivi mancherebbe del secondo requisito e sembra confondersi con il tema dell’incandidabilità.
In secondo luogo, come in più occasioni è stato già ricordato, la questione della limitazione del numero dei mandati consecutivi attiene alla forma di Governo, materia questa riservata allo Statuto regionale dall’articolo 123 della Costituzione.
Fissare nella legge statale di principio una disposizione del genere comporta il serio rischio di incostituzionalità della norma. In questo senso segnali preoccupanti sono già pervenuti da parte dei Presidenti delle Regioni, all’indomani della decisione della Camera.
Il Governo, quindi, indipendentemente dal merito della questione, manifesta forti perplessità esclusivamente in ordine alla conformità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f).
Bisogna tuttavia riconoscere che la disposizione introdotta dalla Camera si presta anche ad una lettura e ad una interpretazione in grado di favorire la tenuta costituzionale del testo. Infatti, la limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente eletto direttamente è prevista "sulla base della normativa regionale adottata in materia".
Il rinvio alla normativa regionale assicura pertanto la non immediata applicabilità della disposizione statale, che richiede l’intervento di diretta regolazione regionale. Questo intervento potrebbe limitarsi alla specificazione delle modalità operative o alla definizione della fase transitoria. In alternativa, potrebbe intendersi il rinvio alla normativa regionale quale condizione per l’effettivo dispiegarsi del limite dei mandati. In questa seconda eventualità sarebbe salvaguardata l’autonomia regionale costituzionalmente tutelata.
Infine, all’articolo 3, comma 1, è stata modificata dalla Camera la lettera d), in modo da distinguere riguardo ai casi di incompatibilità per lite pendente con la Regione: ipotesi in cui il soggetto sia parte attiva della lite; ipotesi in cui il soggetto non sia parte attiva della lite.
Alla lettera g) dello stesso articolo è stato abbreviato a trenta giorni (dai novanta precedenti) il termine massimo - che dovrà essere determinato dalla legislazione regionale - per l’esercizio dell’opzione in caso di incompatibilità. Le modificazioni sembrano configurare un'opportuna precisazione delle diverse fattispecie.
La modificazione dell’articolo 4 sul sistema di elezione è consequenziale rispetto alla modificazione introdotta all’articolo 2 in tema di ineleggibilità.
Nel complesso il Governo auspica un iter rapido e conclusivo del disegno di legge. Non posso quindi che ribadire l’auspicio che si possa giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge, che costituisce un importante passo in avanti nella piena attuazione di disposizioni costituzionali concernenti l’ordinamento regionale.