Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 584 del 20/04/2004
Azioni disponibili
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.
TIRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Cursi, Cutrufo, D’Alì, Flammia, Grillotti, Magnalbò, Mantica, Meduri, Pellicini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coviello, Nieddu e Saporito, per l'attività dell'Unione interparlamentare; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Contestabile, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. In data 15 aprile 2004, è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
"Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università" (2896).
Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,06).
Sugli ostaggi italiani in Iraq
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onorevoli colleghi, prima di iniziare i nostri lavori, consentitemi di pronunciare alcune parole.
Da quando ci siamo lasciati per la pausa pasquale sono purtroppo avvenuti dei fatti drammatici e tragici che hanno colpito il nostro Paese. Mi riferisco, naturalmente, agli italiani che sono stati catturati e resi ostaggio in Iraq e soprattutto all’assassinio del nostro concittadino Fabrizio Quattrocchi, che si trovava in Iraq per lavoro.
Come sapete, quest’uomo ha voluto morire, secondo quelle che sono state le sue ultime parole, da italiano. Interpreto tali parole come quelle di chi vuole morire da uomo che ama la libertà, la pace, la solidarietà e le testimonia. Quando si muore in nome di questi princìpi, che sono anche valori che accomunano la nostra cultura e civiltà, sicuramente si muore da eroi. Io credo che Fabrizio Quattrocchi così sia morto: da eroe.
Alla sua memoria desidero rivolgere il nostro pensiero riconoscente e inviare la nostra solidarietà alla sua famiglia, che estendo, a nome di tutto il Senato, anche alle famiglie Agliana, Stefio e Cupertino, che hanno i figli ancora ostaggio di bande terroristiche non meglio identificate in Iraq.
Naturalmente noi tutti ci auguriamo che gli sforzi politici, diplomatici e umanitari messi in atto dal nostro Governo abbiano un rapido successo e che gli indizi di ottimismo si trasformino in certezze. Credo che, soprattutto in questa fase e considerata la delicatezza del tema, convenga a noi la discrezione, nella trepidazione per la soluzione della questione. Spetterà naturalmente all’Assemblea, dopo la Conferenza dei Capigruppo, decidere le modalità di eventuali dibattiti politici.
Per questa ragione, ricordando la morte di Fabrizio Quattrocchi e con il pensiero rivolto agli ostaggi, chiedo all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio).
Tra poco lascerò la Presidenza, perché ho un incontro ufficiale con il rappresentante dell’ONU in Iraq, Lakhdar Brahimi; chiedo pertanto al Vice presidente di turno di tenersi a disposizione.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1184.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 1° aprile il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È presente il sottosegretario Valentino, che ringrazio, ma non il relatore, senatore Borea. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,30.
MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, poiché è presente in Aula il relatore sul provvedimento successivo, le chiedo se non sia possibile procedere con il secondo punto all’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Monticone, in quel caso ci sarebbe un altro problema: non è presente il rappresentante del Governo delegato a seguire il dibattito.
Poiché il senatore Borea ci ha fatto sapere che sarà presente in Aula fra pochi minuti, mi auguro che alle ore 10,30 i nostri lavori possano cominciare con il primo punto all’ordine del giorno.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,31).
Presidenza del vice presidente SALVI
Inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, perdurando l’assenza del relatore al disegno di legge n. 1184, dispongo l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520, concernenti la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l’anno accademico 2000-2001.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l’anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l’anno accademico 2000-2001PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, e 520.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 1° aprile il relatore si è rimesso alla relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, prima di discutere nel merito del disegno di legge, riteniamo necessario illustrare brevemente la vicenda che ne ha determinato la necessità.
Il problema è molto semplice e riguarda circa un migliaio di studenti di tutta Italia che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, per l’anno accademico 2000-2001 avevano presentato iscrizione ai corsi di laurea alle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di architettura.
Questa iscrizione è stata sottoposta a limitazioni numeriche (il famoso numero chiuso contro il quale abbiamo presentato recentemente un disegno di legge) che molto spesso si sono rivelate del tutto inadeguate, soprattutto nelle maggiori aree metropolitane (ci riferiamo a Roma, a Napoli e a Padova).
Inoltre, i sistemi di selezione che sono stati applicati hanno determinato, come rilevato nelle sentenze dei TAR, situazioni di illegittimità e di disparità di trattamento tra i diversi atenei. È emblematico ricordare il caso del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dove all’Università di Roma Tor Vergata il numero dei posti è stato fissato in soli 36, e all’Università di Roma "La Sapienza" addirittura a zero posti.
Per quanto riguarda i sistemi di selezione è noto il caso di Palermo, che ha costretto il Ministero dell’università a sospendere e a rimandare le prove perché vi erano delle incongruità, delle ambiguità e scarsa trasparenza sullo svolgimento delle stesse. Ennesimo caso quello di Torino, dove una errata correzione dei compiti ha prodotto la pubblicazione di due diverse graduatorie con il risultato che è stato ammesso un numero doppio di studenti rispetto a quello predeterminato, mentre all’Università di Roma "La Sapienza" per la stessa prova di ammissione sono state formate quattro distinte graduatorie che hanno determinato l’ammissione di studenti che avevano ottenuto punteggi bassi e l’esclusione di coloro che avevano ottenuto punteggi alti.
Ambiguità, caos, poca trasparenza relativamente ai criteri che definiscono l’accesso limitato ai corsi universitari sono un problema che si trascina da diversi anni.
In questi anni l’ambiguità delle norme ha creato difficoltà interpretative da parte degli atenei e un lungo contenzioso amministrativo sulla materia che ha prodotto una regolarizzazione, da parte del Parlamento già nel 1999 e successivamente nel 2001, delle iscrizioni con riserva in seguito alle ordinanze di sospensione emesse dal TAR.
Eccoci, dunque, alla necessità di avanzare una proposta che intervenga con una regolarizzazione delle iscrizioni degli studenti ricorrenti per l’anno accademico 2000-2001, restituendo serenità e certezza di diritti ad un migliaio di ragazzi e di ragazze che, esclusi dalle discutibili prove di ammissione ai diplomi e ai corsi di laurea a numero chiuso cui ha fatto riferimento, hanno presentato nell’autunno 2000 ricorso ai tribunali amministrativi regionali. Molti di questi, la gran parte, hanno emesso ordinanze di sospensione dell’efficacia degli atti preclusivi all’iscrizione e, conseguentemente, come è stato qui richiamato, gli studenti hanno ottenuto dagli atenei l’iscrizione.
Di fronte alle pronunce del TAR il Ministero dell’università ha proposto appello, insieme agli atenei, al Consiglio di Stato, il quale ha cominciato ad annullare le ordinanze sospensive; si è così determinato il caos. Le università si sono trovate nella condizione di annullare le iscrizioni e di bloccare le carriere universitarie degli studenti ricorrenti. Anche in questo gli atenei hanno tenuto atteggiamenti molto differenti fra loro.
Siamo di fronte ad una situazione che non può essere ignorata. In seguito alla sospensione da parte dei TAR, questi studenti hanno frequentato lezioni, sostenuto esami, dove gli atenei gliene hanno fornito la possibilità, fino alla sentenza del Consiglio di Stato ma anche oltre, come dimostrano le informazioni di cui siamo tutti a conoscenza. Le famiglie hanno affrontato costi notevoli in un clima di incertezza e, si sono determinate numerose disparità di trattamento tra studenti ricorrenti di atenei diversi.
L’impegno, il percorso di studio di questi ragazzi e ragazze non può oggi essere troncato, perché proseguire gli studi che fin qui li hanno visti impegnati è un loro diritto ormai maturato.
Questo disegno di legge, che nasce alla Camera su iniziativa di Rifondazione Comunista, ha subìto modifiche tali da arrivare a snaturarne il senso, che altro non era se non quello di individuare una giusta soluzione per tali studenti, proprio perché le disparità di trattamento di cui sono stati oggetto da parte degli atenei non possono ricadere sul loro percorso formativo.
Fortunatamente, il testo che ci proviene dalla Commissione del Senato restituisce in gran parte alla nostra proposta il senso originario e sarebbe quasi interamente condivisibile, se non vi si trovasse una norma restrittiva che lega la possibilità di iscrizione regolare per gli studenti che hanno fatto ricorso alla condizione di aver sostenuto un determinato numeri di esami.
Questo sbarramento significa escludere dalla regolarizzazione studenti e studentesse che non hanno responsabilità personali per il fatto di non aver sostenuto neanche un esame; ciò infatti è attribuibile all’atteggiamento difforme tenuto dagli atenei rispetto a tale vicenda.
Si rischia, insomma, di introdurre un’ulteriore discriminazione tra chi è stato fortunato e chi lo è stato meno, tra chi ha studiato in un ateneo, che ha gestito la situazione in un modo, e chi ha studiato in un altro, che ha deciso di gestirla in modo diverso; insomma, tra i fortunati e i meno fortunati, in base all’orientamento dei singoli atenei che, in modo differenziato, hanno disposto l’accesso agli esami ed il riconoscimento sul libretto degli stessi.
Auspichiamo che nel corso di questa discussione si tenga conto del fatto che non ci potranno più essere ricorsi al TAR e che ci troviamo di fronte alla coda di un lungo contenzioso.
È necessario un confronto franco su un disegno di legge che, al di là delle posizioni dei vari Gruppi sul numero chiuso, deve porsi l’obiettivo di intervenire su un’ingiustizia che ha colpito migliaia di giovani: non permettere la regolarizzazione di questi studenti e di queste studentesse significherebbe avallare un’ulteriore ingiustizia tra coloro che hanno usufruito della regolarizzazione negli anni passati e questa coda che non potrebbe usufruirne.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattiamo oggi un ennesimo disegno di legge di sanatoria della lunga e triste storia degli esami di ammissione ad alcuni corsi di laurea in Italia, in particolare quelli di medicina ed odontoiatria. Una lunga storia che ci vede alla terza edizione di una legge di sanatoria, sempre affermando che sarà l’ultima. Mi auguro davvero che sia l’ultima, ma francamente non condivido l’ottimismo di chi oggi pensa di risolvere così questa situazione.
Lasciate ripercorrere anche a me, per un momento, la storia di questo problema. Come sapete, in Italia il numero programmato per l’iscrizione alle università non è praticamente applicato ad alcun corso di laurea. Siamo in un Paese che non ha inteso limitare l’accesso all’università - ed io mi reputo soddisfatto e contento, e concordo con questa scelta - salvo che, mosso da regole e direttive europee, per l’area sanitaria e quindi per i corsi di laurea, di diploma e, adesso, di laurea triennale in medicina, in odontoiatria e nelle varie discipline paramediche.
In un primo momento, fino al 1999, questa normativa risultava alquanto debole giuridicamente ed era costantemente messa sotto scacco dai ricorsi presentati da efficienti e abili studi legali, che hanno fatto carriera in tal senso, i quali offrivano i loro servigi alle decine di migliaia di giovani che volevano esercitare la professione di medici, di dentisti o di altre figure professionali nell’ambito della sanità e che non potevano, purtroppo, a causa - lo ripeto - del numero programmato che vige in queste discipline.
La situazione divenne talmente confusa, che nell’agosto del 1999 il Parlamento intervenne nuovamente sulla questione cercando di dettare alcune norme di legge che consolidassero il potere delle università di fissare il numero programmato e di svolgere i relativi esami di ammissione.
Purtroppo questa legge non diede tutti i risultati che si auspicavano perché proprio nell’anno accademico 1999-2000 un'altra raffica di ricorsi ai tribunali amministrativi generò un enorme numero di studenti ammessi, a seguito di ordinanza sospensiva, a frequentare l'università della quale furono espulsi quando avevano già compiuto una parte del loro percorso. Quindi, grande confusione, grandi problemi, grandi proteste - in parte anche legittime, spiegherò poi il perché - per cui fu varata una seconda legge di sanatoria per gli studenti dell’anno accademico 1999-2000.
Sembrava che questa sanatoria fosse l'ultima ma puntualmente, l'anno dopo, nel 2000-2001 la situazione, sia pure con numeri più ridotti, si ripeté - ci riferiamo a quattro anni fa - e contro l'esame di ammissione ai corsi di medicina e odontoiatria fu presentato ricorso da qualche migliaio di studenti, la maggior parte del quali non ebbero ragione davanti ai TAR, ma una parte di loro (nessuno conosce i numeri esatti, facciamo conto fossero circa un migliaio) riuscì ad ottenere un'ordinanza sospensiva, si iscrisse con riserva alle università e cominciò a frequentare prima che i TAR o, in alcuni casi il Consiglio di Stato, annullassero l'ordinanza sospensiva provocando quindi l'espulsione degli studenti dal sistema universitario.
Cosa è successo poi in realtà? Apprezzo al riguardo l'onestà intellettuale del senatore Bevilacqua e della sua relazione, dobbiamo dircelo con estrema chiarezza: successe che le università si sono comportate in modo molto differenziato. La quasi totalità di esse lavorò con rapidità, come la buona amministrazione richiede, e notificò agli studenti l'annullamento della sentenza che aveva permesso loro di iscriversi per cui, questi studenti (parecchie centinaia se non migliaia) passarono ad altri corsi di laurea. Per altre università, ed anche per alcuni studenti al loro interno, invece la notifica della sentenza avvenne con ritardo o non avvenne affatto, con il risultato che questi studenti da quattro anni vivono nel limbo di una iscrizione ancora oggi con riserva, senza che si sia concluso il procedimento amministrativo che pur se non riconosce loro il diritto a frequentare quei corsi di laurea, evidentemente non preclude tutti gli altri che non sono a numero programmato.
Questa situazione brutta e complicata a quattro anni di distanza viene affrontata con un'altra brutta legge: una brutta legge per una brutta situazione. Perché la definisco così? Perché tentiamo di fare l'impossibile, di far giustizia dopo quattro anni rispetto a una situazione che nessuno è in grado di conoscere con esattezza, e lo sappiamo dopo aver sentito in audizioni rettori o alti funzionari delle amministrazioni universitarie, senza che il Ministero - ma non gliene faccio una colpa - sia assolutamente in grado di conoscere l'esatta situazione.
In sostanza, scegliamo salomonicamente un criterio che, come tutti i criteri di sanatoria, risolverà alcune questioni e ne creerà altre, sanerà forse qualche ingiustizia ma ne creerà altre. Non c'è legge di sanatoria tale da non generare problemi.
Non sono così ottimista come il mio collega Malabarba che sostiene che in questo modo abbiamo risolto le ingiustizie. No: così creiamo ulteriori ingiustizie, risolvendone forse qualcuna.
Il criterio è semplicissimo: un esame fatto subito oppure due esami fatti in questi lunghi anni che sono passati (la legge è più precisa, il mio esempio più banale). Si parla di criterio di merito, ma davvero riteniamo che aver fatto un esame dopo sei mesi o un anno sia un criterio di merito per corsi di laurea che ne comprendono sette, otto? E davvero pensiamo che dopo quattro anni due esami siano un criterio di merito?
BEVILACQUA, relatore. Sono tre esami in quattro anni.
MODICA (DS-U). Sì, ho sbagliato, si tratta di tre esami in quattro anni ma non mi sembra che rappresentino un criterio di merito. Gradirei che non ci prendessimo in giro; se vogliamo fare la sanatoria, a mio parere, dovrebbe essere più ampia.
In realtà, l'opposizione, e in particolare il Gruppo DS-U, ha studiato un sistema da inserire in una legge, che non tratta della particolarità di qualche centinaio di casi ma che affronta il problema alla sua radice, il che mi sembra più interessante. È una soluzione, proposta in un emendamento, che so già non verrà accettato dalla maggioranza - per lo meno questo è accaduto in Commissione - però, vorrei illustrarla nelle linee generali.
Questo provvedimento dimentica che le università, almeno da quindici anni, ma in realtà già secondo la Costituzione, sono istituzioni autonome, con autonoma responsabilità; con il compito effettivo di dirimere i casi - che capitano sempre, in qualunque amministrazione - di conflitto che si creino al loro interno.
Il relatore Bevilacqua cortesemente - e di questo lo ringrazio - cita questa possibile soluzione nella sua relazione ma, pur riconoscendone - mi sembra di ricordare - la validità, non si dichiara ad essa favorevole, spiegando la ragione profonda del rifiuto di questa impostazione: la disparità di trattamento, di cui si è parlato.
Dobbiamo metterci d'accordo: siamo davvero sicuri che vi sia minore disparità di trattamento con una soluzione nazionale di basso livello e del tutto cieca come quella proposta, e non vi sia invece maggiore parità di trattamento in una soluzione che affida, in questo come in molti altri casi, all'autonomia delle università la possibilità di scegliere?
Come facciamo a risolvere i problemi delle università che, tante volte sbagliando, - lo dico con assoluta certezza - si sono comportate in modo non uniforme, creando ingiustizie nei confronti dei loro studenti, che potrebbero sanare, ma certo non tramite un provvedimento generalista, quale quello che ci viene proposto?
Questo potrebbe essere un discorso valido anche per il futuro. Purtroppo, anche se i dati numerici mostrano che il fenomeno dei ricorsi è in diminuzione, non sono così sicuro che non scopriremo, di qui a poco, che ve ne sono altri nascosti in qualche piega o che avranno luogo nel prossimo settembre. E come risponderemo con la quarta edizione della legge? Cosa inventeremo? Il mezzo esame, il quarto o il quinto di esame? Quale altro criterio inventeremo?
Secondo me, non stiamo rispondendo bene come legislatori ad un problema che esiste e di cui non voglio negare l'esistenza, ma - ripeto - come stiamo rispondendo? Con una brutta legge, legiferando male su un tema, peraltro tecnicamente complesso, ma certamente non di grandissima portata. A mio parere, questa era l'occasione per rivedere con intelligenza e con lungimiranza un problema serio.
Voglio tornare al tema della disparità di trattamento, tema da analizzare in questa sede: in un'Italia in cui i sistemi delle autonomie crescono e cresceranno - e di questo siamo contenti - possiamo davvero pensare di difendere nel Parlamento l'uniformità di trattamento in ogni singolo caso e situazione?
Temo - ripeto ancora una volta - che vi sia un'ottica sbagliata, come se le università non fossero già di per sé differenti tra loro; come se già di per sé - perché queste sono le regole delle istituzioni autonome - non fornissero servizi differenti, qualità amministrative, scientifiche, culturali e didattiche diverse. Immaginiamo un sistema ancora oggi uniforme come quello di trenta, quarant'anni fa, quando invece siamo di fronte ad un sistema molto più differenziato - per fortuna secondo me - di quanto si creda.
Il problema si aggancia - mi si perdonerà qualche notazione più tecnica che ho già esposto in Commissione, senza successo - ad una legge che usa anche - lo dico con rispetto di chi ha proposto l'emendamento totalmente sostitutivo dell’articolo 1 - locuzioni che ormai non corrispondono più all'ordinamento universitario, quale ad esempio: "abbiamo superato almeno un esame entro la sessione estiva".
Voi credete davvero ancora che esistano le sessioni estiva, autunnale e straordinaria? Non sapete che da più di venticinque anni non esistono più? Cosa faremo di fronte al primo studente che inevitabilmente ricorrerà su questo punto? Stuoli di avvocati sono pronti a trovare i punti deboli.
Ci siamo resi conto che l'ordinamento universitario non è più uniforme in Italia e che le regole appartengono alle scelte autonome delle università? Quello citato è un piccolo dettaglio, ma ve ne sono anche altri che poi illustreremo e che faremo comprendere all'Assemblea nel corso dell'esame degli emendamenti.
Voglio ora affrontare un’altra questione. Tutti noi abbiamo avuto la casella di posta elettronica inondata da lettere dei ricorsisti o spessissimo, cosa molto curiosa, dei loro genitori (è una situazione curiosa che mi spaventa un po’: dei giovani studenti universitari adulti e maggiorenni si fanno rappresentare dai loro genitori), nonché da lettere degli ordini professionali, in particolare di quello dei medici e degli odontoiatri.
Le due diverse parti sono su posizioni opposte: i genitori dei ricorsisti ovviamente chiedono la sanatoria per i loro figlioli; l’Ordine dei medici e degli odontoiatri difende la scelta del numero chiuso e chiede che il Parlamento non legiferi sanando ancora una volta la situazione degli studenti ricorrenti.
Sono del parere che gli argomenti degli uni e degli altri siano deboli. Sono deboli gli argomenti dei ricorsisti, perché non è vero che la situazione deriva da insufficienze della procedura di selezione. Si può essere d’accordo o meno con la selezione, ma questa ha trovato ormai un buon equilibrio; infatti, i ricorsisti si appellano sempre e solamente a cavilli formali, non alla sostanza della selezione.
Non sono nemmeno d’accordo con l’Ordine dei medici e degli odontoiatri, che ha una posizione chiaramente corporativa, volta a difendere - almeno così è scritto nelle lettere - il numero programmato per non ampliare eccessivamente gli accessi alla professione, in considerazione - e in questo caso hanno anche una parte di ragione - delle carenze di strutture che le università lamentano. Ovviamente in questo momento gli studenti in questione sono studenti di università, quindi stanno seguendo regolarmente i corsi; ciò considerato, a mio parere, la parte più forte dell’argomentazione in questione è di tipo corporativo.
Secondo me, non possiamo legiferare né in una direzione né nell’altra, perché ambedue le posizioni rappresentano interessi estremamente particolari rispetto all’interesse generale del Paese, quello di creare in queste discipline un sistema di selezione degli studenti che sia, come vuole anche la direttiva europea, onesto, giusto e corretto, e che soprattutto dia certezza a chi supera gli esami di poter frequentare e a chi non li supera di scegliere rapidamente un altro corso di laurea di maggior gradimento, visto che non ha potuto seguire quello di suo principale interesse.
Insomma, nella sostanza, ritengo che dobbiamo intervenire sul tema, ma non con una legge di questo tipo. Questa è una legge che accontenta certamente, come dice il relatore, circa metà degli interessati; ciò posto, inevitabilmente, l’altra metà degli interessati si lamenterà di non essere stata accontentata. In questo modo non stiamo risolvendo il problema, stiamo semplicemente scrivendo il terzo capitolo di una brutta storia. Ecco perché ritengo che dobbiamo pensare meglio alla normativa in questione.
Concludo con un’osservazione che purtroppo evidenzia un quadro di grande ritardo dell’amministrazione pubblica italiana. La legge autorizza gli studenti in oggetto ad iscriversi al secondo anno per l’anno accademico 2001-2002. Siamo nell’anno accademico 2003-2004; questo Parlamento sta legiferando su un’iscrizione che si faceva tre anni fa e l’autorizza oggi, dopo tre anni. Mi sembra un esempio di cattiva amministrazione del nostro Paese e penso che occorrerebbe meglio riflettere su tale questione. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Moncada).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.
BOLDI (LP). Signor Presidente, colleghi, oggi in quest’Aula si discute l’ennesima sanatoria per quanto riguarda i corsi di laurea di alcune facoltà. Voglio andare brevemente indietro nel tempo per ricordare come si è arrivati a questo punto. Con la legge n. 264 del 1999 il nostro Paese si è finalmente dotato di una legislazione organica e completa che disciplina l’accesso programmato ad alcuni corsi universitari per conformarsi alle disposizioni europee.
I corsi interessati sono medicina, chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria, altre professioni sanitarie, infermieristica, ostetricia, fisioterapia, logopedia, ortottica ed architettura. Quindi, è una fascia abbastanza ampia. Vedo che qui si parla soprattutto di medicina e odontoiatria, ma in realtà la fascia è piuttosto ampia.
Varrebbe anche la pena di ricordare perché, in modo trasversale e condiviso, si era arrivati all'emanazione della legge n. 264 del 1999: per conformarci ad un dettato europeo. Questo Parlamento a quel tempo ha condiviso soprattutto due aspetti. Il primo di essi, che potremmo definire il meno importante, è che la necessità di programmare il numero degli accessi deriva dalla necessità di programmare poi il numero di professionisti che si dedicano alle varie branche. Ciò perché si è valutato che il mercato non poteva assorbire all'infinito ragazzi che avevano acquisito quella particolare formazione.
Ma questo può essere considerato il motivo meno importante, perché alla fine, siccome si tratta di corsi di formazione che portano all'esercizio di libere professioni o comunque di professioni di tipo intellettuale, la scelta sarà fatta dal mercato stesso, dai cittadini stessi.
L'altro aspetto (circa il quale mi sono andata a leggere i resoconti della Commissione pubblica istruzione di allora) è sicuramente più importante. Esistono cioè alcune professioni per le quali, oltre alla formazione cartacea (cioè lo studiare ed imparare sui testi), è assolutamente necessario avere la possibilità di acquisire una manualità, svolgere cioè una parte pratica. Questo vale per medicina, vale moltissimo per odontoiatria, così come per molte delle professioni che ho citato. E allora le università, calcolato quali erano le strutture che potevano mettere a disposizione per acquisire questi principi pratici e queste manualità, hanno definito, ognuna in base alle proprie possibilità, un numero di studenti ai quali era possibile offrire effettivamente questa formazione pratica.
Conosco bene, e d'altronde è ben risaputa, la questione relativa all'odontoiatria: quando si insegna ad un ragazzo a fare un'otturazione o una devitalizzazione si opera inizialmente su dei manichini. Non ci sono tuttavia a disposizione 150 manichini per ogni aula universitaria, ce ne sono 20-30 o quanti l'università ha deciso che ve ne siano; ed il numero di studenti viene programmato anche in base a questo. Allo stesso modo, se un ragazzo che frequenta medicina deve imparare a palpare un fegato o ad auscultare un cuore o un polmone, deve avere la possibilità di recarsi al letto del paziente ed imparare dal docente queste pratiche.
Il numero programmato è stato introdotto sulla base, appunto, della necessità di migliorare la formazione di questi studenti, che avrebbero dovuto in futuro esercitare professioni così delicate.
È stato proprio su questi due punti che ho appena citato che si era trovata condivisione e trasversalità nell’approvazione della legge n. 264 del 1999.
Le sanatorie avvenute prima dell’approvazione di questa legge potevano avere un senso; si diceva infatti che una legge non c’era ancora, per cui era chiaro che, tra coloro che sostenevano l’esame e rimanevano fuori, qualcuno accettava il risultato e qualcuno non lo accettava e presentava ricorso, pensando che poi ci sarebbe stata una sanatoria.
Quello che - secondo me - è assolutamente assurdo è che si parli nuovamente di sanatoria dopo che una legge è stata approvata. Anche su invito della Corte costituzionale, è infatti stata emanata la legge n. 264 del 1999, che tra l’altro - ricordo - conteneva già un’ulteriore sanatoria, che avrebbe dovuto essere l’ultima e avrebbe dovuto sistemare tutte le situazioni.
Pertanto, chi si è presentato a sostenere gli esami per queste facoltà a numero programmato dopo l’emanazione della citata legge n. 264 sapeva benissimo che esistevano una legge e una sentenza della Corte costituzionale e che quindi il ricorso al TAR, come poi è stato, non avrebbe avuto alcun valore. Non solo, ma i veri danneggiati sono gli studenti che si sono attenuti ai risultati del test d’esame, che non hanno presentato nessun ricorso e che a questo punto, secondo me, loro sì restano fortissimamente penalizzati rispetto a coloro i quali, invece, come al solito, in modo un po’ furbesco hanno continuato a presentare ricorsi e ad andare avanti.
Certo, non si può tacere che molto probabilmente parte della responsabilità è anche delle università e dei rettori. Non vedo infatti perché questi dovessero continuare a consentire la frequenza a quegli studenti quando era in vigore una legge che stabiliva che non era possibile.
Purtroppo, il Parlamento non ha la possibilità di sanzionare i rettori, ma lasciatemi dire, in discussione generale, che sarebbero da sanzionare, perché il loro non è stato assolutamente un comportamento corretto, né nei confronti dell’amministrazione dello Stato, né nei confronti di quegli studenti; parte dei guai l’hanno sicuramente creata loro.
A questo punto, come risolvere la questione? Ritengo che il testo trasmessoci dalla Camera fosse abbastanza equilibrato, perché permetteva a quegli studenti di iscriversi al secondo anno di altra facoltà non a numero programmato. Quindi, visto che la sanatoria proposta fa riferimento a coloro che abbiano sostenuto un esame oppure più di due o tre esami, io credo che non perdano niente se verranno iscritti al secondo anno, tanto più che - ripeto - sapevano perfettamente che una legge sanciva il numero programmato, per cui una volta di più hanno contato sul fatto che il Parlamento, alla fine, avrebbe "mollato le brache" e approvato una sanatoria; questo non è assolutamente tollerabile, almeno a mio parere.
Si dice (è un punto che ha toccato anche il senatore Modica) che non c’è stata valutazione oggettiva e che ci sono state difformità. Scusatemi, ma quando si va a sostenere un esame non si può pensare che vi sia uniformità, perché non già da una sede universitaria all’altra, bensì addirittura da una commissione d’esame all’altra, da un esaminatore all’altro c’è differenza e non ci può essere totale uniformità.
Diverso è se mi si viene a dire che si potrebbero ricercare criteri di valutazione maggiormente oggettivi per questi esami; però, in fondo, sostengono una prova scritta e dei quiz, per cui il criterio alla fine è abbastanza oggettivo. Si può dire magari che i test di biologia dovrebbero essere più di quelli di chimica o di logica, però credo che questa scelta non competa a noi, ma alla struttura universitaria.
A questo punto, invito veramente i colleghi (ne riparleremo in sede di illustrazione degli emendamenti; insieme con la senatrice Alberti Casellati ne ho presentato uno volto a ripristinare il testo della Camera) a pensare bene a quello che stiamo facendo. Infatti, se passerà quest’ennesima sanatoria non sarà l’ultima, bensì la prima da quando c’è la legge n. 264 del 1999 e a settembre gli studenti che sosterranno l’esame e verranno scartati sicuramente presenteranno ricorso, per cui ci ritroveremo qui il prossimo anno a discutere una nuova sanatoria.
Forse questa sarebbe l’occasione buona per dire che ormai il numero programmato per accedere ad alcune facoltà è stato accettato e condiviso praticamente da tutti e che quindi, a questo punto, la legge deve essere rispettata.
Fra l’altro, quella individuata alla Camera è una soluzione non particolarmente penalizzante, come sarebbe invece la nuova sanatoria per tutti quegli studenti che, avendo accettato il verdetto dell’esame, si sono messi a fare altro e a questo punto si troverebbero in condizioni di assoluto disagio e disparità rispetto ai loro compagni un po’ più furbi. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Falcier).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, il mio intervento sarà più breve di quelli che mi hanno preceduto, perché molte osservazioni - che condivido - sono state già svolte in particolare dal collega Modica.
Debbo in primo luogo precisare che il mio è più che mai un intervento a titolo personale, innanzitutto perché non conosco l’orientamento di voto del mio Gruppo politico e poi perché debbo confessare che io stesso mi pongo in una posizione problematica, che scioglierò in relazione all’esito della discussione e dell’esame degli emendamenti.
Debbo fare altre due premesse che ritengo a questo punto necessarie, viste anche le osservazioni avanzate dai colleghi Modica e Boldi. In primo luogo, osservo che questo è un provvedimento all’apparenza di minore rilevanza, ma che in realtà può rischiare di diventare indicativo di un modo di concepire la vita universitaria. Si tratta di disegnare la vita universitaria nel rispetto delle leggi dello Stato, a cominciare da quella sull’autonomia universitaria, e delle regole di comportamento nell’ambito di un sistema normativo.
In secondo luogo, debbo premettere che sono, e non da ora, sostenitore di un sistema di liberalizzazione degli accessi alla vita universitaria, in coerenza con quanto prescritto dalla nostra Carta costituzionale e dalla scelta - piaccia o no - che il nostro Paese ha compiuto oltre un quarto di secolo fa, quando optò per l’università di massa, o meglio per l’università per tutti, vale a dire un’università che non rinnega il principio del merito e della selezione, ma lo affida alla verifica delle effettive capacità e lo fa nella sede dovuta, cioè in considerazione dell’espletamento dei doveri universitari dei giovani, e non in base a scelte pregiudiziali, caso mai avvalendosi del metodo dei quiz, troppo diffuso, che notoriamente (lo dico con molta chiarezza) favorisce gli imbecilli e non chi è abituato al ragionamento e alla problematicità delle cose della mente. (Applausi dei senatori Bevilacqua e Fasolino).
Sono tanto convinto di ciò che - a titolo provocatorio, sono pronto a riconoscerlo - ho presentato un disegno di legge per l’abolizione del cosiddetto numero programmato, che oggi, a mio giudizio, così come concepito distorce ulteriormente il sistema universitario perché è previsto per alcune facoltà e non per altre e per alcuni corsi di laurea di una facoltà e non per altri corsi della stessa facoltà. È il caso, ad esempio, della facoltà di medicina veterinaria. Si tratta quindi di un provvedimento privo di una visione sistematica. Diciamo anche, con chiarezza, che è nato soltanto per favorire questo o quell’ordine professionale.
Un’altra delle carenze delle nostre discussioni in materia universitaria è relativa al fatto che tutti ci entusiasmiamo di fronte al valore salvifico dei nostri problemi derivante dall’abolizione del valore legale del titolo di studio, che, a mio giudizio, è cosa non vera, mentre non si affronta il vero problema del rapporto con gli ordini professionali e quindi con il mondo del lavoro.
Probabilmente sono particolarmente sensibile a questo tema perché vengo da una città dove qualche decennio fa ai cantoni delle strade vedevano affissi manifesti dell’Ordine dei medici che invitavano a non iscriversi alle facoltà di medicina e chirurgia, in modo particolare al corso di laurea in odontoiatria.
In qualche misura questa consuetudine è proseguita - lo ha ricordato il collega Modica - con una vera e propria aggressione postale - me ne compiaccio per le finanze dello Stato - a causa del numero di lettere che abbiamo ricevuto - sia io che tutti gli altri colleghi - o dai ricorrenti oppure, e ancora di più, da coloro che erano contro i ricorrenti, in modo particolare dall’Ordine dei medici odontoiatri: si è trattato veramente di una beneficiata per le Poste, superiore di molto a quella degli auguri natalizi. Pertanto, se dobbiamo dare un contributo alle Poste, invito a mantenere aperto il problema, perché c’è di che compiacersi.
Debbo inoltre dire, con molta chiarezza (forse declinando una componente di "dispettosità" della mia natura, che mi indurrebbe a rivedere l’atteggiamento a proposito della liberalizzazione degli accessi e, come dirò poi, dei ricorsi), che questo è un altro discorso che andrà fatto (e io mi auguro venga fatto) in qualche buona occasione, anche perché credo che, affrontando questi problemi, si possano intercettare il modo di essere, le realtà e le condizioni delle università italiane, che meritano di essere prese in considerazione, anziché baloccarci con progetti di riforma che corrono il rischio di essere soltanto un tentativo di smantellamento del nostro sistema universitario, che - lo dico con piena assunzione di responsabilità - è un sistema glorioso nonostante le sue malsanìe e le sue patologie, che peraltro si possono facilmente evitare.
Debbo aggiungere - e questo mi consente di entrare nell’argomento, ribadendo alcune delle posizioni già espresse - che, nonostante queste convinzioni, che peraltro ho argomentato in sedi solenni per l’università come possono essere le relazioni inaugurali degli anni accademici, quando sono stato rettore di una grande università, nonostante - ripeto - il mio convincimento, non ho mai mancato di far rispettare la legge che regolava gli accessi cosiddetti programmati e l’ho fatto resistendo - ecco un punto sul quale si può anche discutere; non so se sia il caso di prevedere sanzioni nei confronti dei colleghi rettori, ma è certamente un punto da tenere presente - in tutte le sedi, quindi non ignorando il fatto che le sentenze dei TAR possono essere appellate e, una volta appellate, si sospende ogni provvisoria valenza delle decisioni dei TAR stessi.
L’ho fatto perché ho ritenuto fosse mio dovere oppormi ad ogni specioso aggiramento di una legge pur malfatta e che pure non condivido, ma per la cui modifica bisogna impegnarsi in altre sedi. Forse non è un caso, me lo si lasci dire, perché talvolta, persino delle situazioni napoletane si può e si deve parlare bene: l’università dalla quale provengo è una delle poche che non trova spazio nell’elenco dei ricorsisti; non ce ne sono probabilmente per la notoria cattiveria di un passato rettore.
Ciò detto, ribadita la contrarietà ad una impostazione non sistematica della liberalizzazione e della limitazione degli accessi, debbo dire che ho molta perplessità sulla proposta di sanatoria, in modo particolare per i modi in cui essa è configurata.
Anche qui debbo partire da una constatazione. Negli anni passati si poteva parlare di sanatoria legislativa perché si era di fronte ad una diversità di situazioni determinate da diversi orientamenti dei nostri tribunali amministrativi: alcuni ammettevano le iscrizioni con riserva - uno in modo particolare, dove infatti si affollava la maggior parte dei ricorsi - e altri che non le ammettevano.
Oggi non è così: finalmente, il Consiglio di Stato è riuscito a far prevalere un orientamento uniforme, di modo che la varietà delle situazioni, là dove esiste, è determinata dai diversi orientamenti seguiti dalle sedi universitarie già prima dell’ultimo orientamento del Consiglio di Stato.
Anche qui voglio essere chiaro: ci sono state università - e sono numerose - che hanno ritenuto di assumere un atteggiamento più coraggioso e altre che hanno ritenuto di assumerne uno pro bono pacis, anche questo concepibile in riferimento alla diversità delle situazioni.
Se ciò è vero, come credo sia, oggi l’intervento legislativo proposto appare in contraddizione con la legge che regola gli accessi programmati: essendo in contraddizione con una legge, non credo sia possibile parlare di sanatoria, ma di modifica della norma sugli accessi programmati. Si apre così un altro squarcio - che mi sembra preoccupante - di questa incresciosa situazione.
D’altra parte, dobbiamo anche considerare chi sono i ricorsisti. Oramai, come sapete, grazie a questa situazione gli studenti universitari italiani si distinguono in studenti in corso, studenti fuori corso, studenti ricorsisti e studenti non ricorsisti: la tipologia si è ampliata.
Ciò che mi accingo a dire non ha però nulla contro questi giovani, in alcuni casi vittime di una diversità di atteggiamenti. Tuttavia, bisogna aver chiaro, quale che sia l’orientamento che intendiamo assumere, che coloro che si sono presentati agli esami di accesso ai corsi a numero programmato conoscevano i sistemi - anche se, come ho detto, erano sistemi balordi - e, non essendo stati favoriti, li hanno rifiutati postumamente, determinando - questo va detto perché lo dobbiamo tener presente nell’orientarci ad assumere un provvedimento - una discriminazione rispetto ad altri studenti che hanno rispettato le norme esistenti, che non hanno voluto o - diciamolo pure - non hanno potuto tentare di violare il sistema di leggi esistente. Di questo si tratta e dobbiamo saperlo nel votare i provvedimenti al nostro esame.
C’è, infatti, un profilo della normativa al nostro esame che ritengo preoccupante e può consentire ad uno studente non idoneo, che mettiamo il caso si trovi al quattrocentesimo posto della graduatoria, di essere ammesso a danno di un altro che si trova al trecentesimo, al centesimo o addirittura al primo posto dei non idonei; non mi pare sia un sistema razionale.
Naturalmente, quanto ho detto non si riferisce a ricorsi che riguardino le situazioni di merito relativamente allo svolgimento dei corsi. Se ci sono stati (e pare che in qualche caso ci siano stati) alcuni errori nello svolgimento delle prove, perché non conforme alle norme, il discorso è diverso; in questo caso, faccio riferimento a situazioni che in qualche modo enfatizzano posizioni o interessi personali.
Per queste ragioni, sono contrario al provvedimento in esame, e in modo particolare per le modalità con cui è stato presentato, tant’è vero che ho firmato un emendamento, non accolto in Commissione, che è stato illustrato dal senatore Modica e che credo meriti un’ulteriore riflessione, secondo il quale, in relazione alla specificità della situazione che ho cercato di descrivere (non una carenza del dato normativo, ma una diversità di comportamento), si prevede che siano le sedi universitarie, nell’esercizio dell’autonomia e nel dovere di tenere fede all’autonomia, ad affrontare le situazioni discriminatorie che hanno determinato e cercare di risolverle.
Naturalmente, cercare di risolverle con le opportune motivazioni, in una condizione di assolute chiarezza e regolarità e, in ogni modo, senza compromettere la dignità del legislatore, come è al di là delle intenzioni e, in modo particolare, al di là delle intenzioni del relatore Bevilacqua, al quale tengo a dare atto dell’impegno profuso in Commissione per cercare di trovare una soluzione più possibile equitativa che non determinasse ulteriori sperequazioni.
Credo che in tal modo si darebbe una risposta alle condizioni di disagio determinate - quando e se determinate - da alcune sedi universitarie e si darebbe ad esse, e solo ad esse, la possibilità di individuare soluzioni senza intaccare princìpi, senza ipotizzare - ancora una volta faccio riferimento alla mia città, ma non all’università dalla quale provengo - misure che sembrano entrare in quella scelta cabalistica che, a quanto pare, diventa uno degli elementi caratterizzanti dell’università italiana.
Mi riferisco alle formule sette più tre, uno più due più quattro, settantacinque, settantasette: non si riesce a capire in base a quale misterioso arcano questi numeri siano stati adottati, tant’è che già si preparano altri ricorsi, anche con il sostegno, forse comprensibile, di istituzioni pubbliche.
In ogni caso, si lascerebbe il Parlamento fuori da un problema che, a mio giudizio, è sempre più urgente e deve essere risolto in via generale e, sperabilmente, in forme razionali, sistematiche, tenendo conto finalmente della complessità della vita universitaria.
Infatti, anche il fenomeno dei ricorsisti nasce da un’impostazione che non mi stancherò mai di denunciare, quella cioè di una volontà di legiferare sul patologico e non sul fisiologico; il patologico non può che determinare situazioni particolari destinare a ripetersi, così come da anni si ripete il problema dei ricorsisti, anche con danno e disagio di questi stessi giovani, che non sanno cosa debbono fare e quale sia l’atteggiamento - in parte anche loro - che lo ha provocato. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Mancino e Zancan. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.
MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho seguito negli anni passati le vicende delle precedenti sanatorie e mi trovo ovviamente in grande difficoltà di fronte a questo problema che è stato esaminato con cura nella Commissione competente e che ha trovato nella relazione del senatore Bevilacqua un chiaro ed equilibrato impegno per una soluzione il più possibile positiva, che sia valida per i giovani e per le università al tempo stesso.
Anche io credo che questa vicenda rimandi a problemi più generali. Sono convinto che il numero chiuso, così come è stato impostato sia un errore e che vada superato; ritengo anche che non sia possibile una sottolineatura eccessiva della necessità del numero chiuso per talune facoltà e non per altre. Ciò non solo per talune facoltà scientifiche, di scienza applicata da una parte o per facoltà umanistiche dall'altra, giacché all'interno del panorama delle facoltà scientifiche ve ne sono alcune che hanno altrettanto bisogno di luoghi di sperimentazione e che hanno altrettanto peso nella salute pubblica e nel possibile sviluppo della società che non hanno il numero programmato.
Credo allora che ci sia un primo elemento da tenere presente e ritengo che comunque si risolva oggi con l’approvazione di questo provvedimento la questione dei ricorsisti; dovrebbe essere già iniziato alla Camera dei deputati un dibattito sulle università e ritengo che debba essere ripreso qui in Senato anche sulla base di una ricerca e di una valutazione che sono state fatte collegialmente attraverso interventi di senatori di tutti gli orientamenti politici e con audizioni di importanti realtà accademiche.
C'è una seconda osservazione di carattere generale concernente il sistema dei quiz o comunque della prova scritta, sempre in ordine alle discipline mediche che sono quelle per le quali abbiamo avuto un certo numero di ricorsi. A parte la giusta osservazione del senatore Tessitore sulla non specifica validità del sistema dei quiz in tutte le amministrazioni pubbliche, credo che per quanto riguarda le facoltà di medicina e odontoiatria ci sia un problema di fondo.
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
(Segue MONTICONE). È vero che alcuni TAR hanno accolto ricorsi soffermandosi sugli aspetti formali, perché ovviamente i tribunali amministrativi non possono che soffermarsi sugli aspetti formali, ma sono proprio gli aspetti sostanziali di queste prove che, non tanto nelle differenze tra una università o l'altra, quanto nel metodo applicato destano qualche perplessità. La domanda di fondo è la seguente: lo studente che proviene dai licei e che intende procedere all'iscrizione ad una facoltà di medicina che prova deve sostenere?
Siccome non si può pretendere che lo studente debba esclusivamente trattare attraverso la prova scritta, attraverso i test, questioni che già presuppongono una preparazione specifica, la domanda è: quale tipo di cultura, di preparazione si deve richiedere a questi studenti? Quindi, qual è il modo con cui le università possono valutare tale preparazione? Anche in questo caso occorre non una mortificazione ma una valorizzazione dell'autonomia, attraverso un'indicazione quadro del problema di fondo del diritto allo studio e del diritto alla libertà di scelta delle facoltà.
È noto che alcune facoltà scientifiche (per esempio, matematica e fisica) hanno avuto eccellenti studenti, poi straordinari ricercatori, provenienti da licei classici. Se la prova di accesso ad una specifica facoltà scientifica riguardasse studi propri di quella facoltà, come potrebbe uno studente con grandi capacità metodologiche e con una cultura diversa, ancora non specificamente esercitata in quel campo, iscriversi a quella facoltà? Anche di questo si deve tener conto.
Naturalmente queste sono premesse di una valutazione che oggi siamo invece indotti a compiere sul piano concreto. Esiste, tuttavia, un altro aspetto che dovrebbe essere oggetto di particolare valutazione anche da parte del Parlamento, quello dell'orientamento degli studenti - chiamiamoli - preuniversitari. Credo che le direttive europee concernenti le future professioni debbano essere portate operativamente nei licei, così come definiti nella riforma del ministro Moratti. Infatti, a mio parere, la questioni dell'orientamento e la questione delle prove di accesso sono strettamente connesse.
Cosa fare poi per la questione dei ricorsisti? Vi sarà sempre qualche ricorso. Immagino che dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, come ha accennato il senatore Tessitore, sarà difficile che i TAR si occupino nuovamente del problema. Quindi, al di là di un certo numero fisiologico di ricorsi, probabilmente dovuti ad errori materiali di eventuali commissioni universitarie, non dovrebbe esserci un ulteriore sviluppo di tale questione. Oltretutto, credo che i quattro anni trascorsi in questa vicenda (dal 2001 ad oggi) possano scoraggiare anche le famiglie degli studenti esclusi dalle prove, e talvolta indotti - ahimè - da collegi legali, che offrono assistenza legale, a presentare ricorso.
Credo che tutta questa vicenda evidenzi la necessità di un fattore etico-politico fondamentale nelle università, nelle famiglie e nei collegi legali (anche se non voglio esprimere giudizi), ma anche di una migliore attenzione da parte degli stessi tribunali amministrativi. In ogni caso, qualunque sia la decisione che prenderemo, sia se sceglieremo di non consentire agli studenti ricorrenti di accedere al secondo anno dell’anno accademico 2001-2002 sia se lo consentiremo in varie forme, comunque un’ingiustizia vi sarà sempre e la situazione non si riuscirà a risolvere.
Pertanto, la mia opinione personale è che la linea seguita dalla Commissione, pur tenendo conto di osservazioni importanti e certamente anche qualitativamente valide, sia in queste circostanze opportuna.
Naturalmente il mio Gruppo esprimerà meglio la sua posizione nel corso della discussione dei singoli emendamenti; in questa sede mi limito ad esprimere la necessità di assecondare la linea scelta dal relatore, ovviamente recependo le osservazioni dei senatori Modica e Tessitore in ordine all’autonomia delle università, anche in considerazione di quella scrupolosa attenzione alle localizzazioni universitarie ed alla separazione dei mega-atenei che purtroppo, nonostante la presenza di diverse leggi, non è stata ancora messa in atto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fasolino. Ne ha facoltà.
*FASOLINO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo pervenuto in Aula a seguito dei lavori della Commissione pubblica istruzione evidenzia come siano stati compiuti passi significativamente importanti, soprattutto riguardo alla quantità degli aventi diritto. In questo modo viene a risolversi la grandissima parte dei casi dei ricorrenti.
Sono state introdotte anche norme che prevedono il diritto di accesso ai corsi per diploma universitario ed ai corsi di laurea specificamente richiesti; l’altra possibilità, quella cioè di prevedere un diritto di accesso a corsi diversi, mi sembra chiaramente improponibile e comunque non risolutiva della problematica richiamata alla nostra attenzione. Pertanto, questo disegno di legge, così come è stato portato all’attenzione dell’Aula sulla base del testo della Commissione, mi sembra molto positivo.
In ordine ad alcune considerazioni esternate dai colleghi, mi sembra opportuno richiamare alcune questioni. I colleghi Modica e Tessitore hanno svolto delle considerazioni importanti che però non mi trovano d’accordo.
L'Aula deve valutare positivamente il testo licenziato dalla Commissione perché la preoccupazione, avanzata anche dalla senatrice Boldi, che si possa andare incontro ad una reiterazione di ricorsi e di situazioni analoghe a quelle che si stanno trattando mi sembra francamente lontana dalla realtà, dato che ormai i TAR si sono orientati chiaramente verso un diniego della sospensiva, per cui non si andrà più incontro a situazioni come quella che si sta esaminando.
Del resto, anche la decisione della Commissione di ritenere che gli studenti meritevoli di un'attenzione da parte del Parlamento siano quelli che hanno superato almeno un esame entro la sessione estiva (anche se, come diceva il collega Modica, è termine improprio, data l'attuale conformazione giuridica e amministrativa dell'università) dell'anno accademico 2000-2001, e almeno due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003, mi sembra una soluzione positiva perché dà modo agli studenti che si sono applicati di poter ricevere in premio l'iscrizione definitiva. Gli altri studenti, quelli che non hanno superato neanche uno o due esami, non penso che siano meritevoli di qualsivoglia benevolenza da parte del Parlamento, dato che hanno dimostrato chiaramente di non tenere alla prosecuzione del loro cammino universitario.
Detto questo, e quindi anticipando l'indicazione di voto da parte di Forza Italia favorevole all'approvazione del testo, così come licenziato dalla Commissione, mi sembra tuttavia opportuno che si tracci anche da parte di Forza Italia una linea rispetto al sistema dei numeri chiusi nelle università nelle quali vi siano corsi di laurea o diplomi programmati. Anch'io ritengo che non ci sia la necessità di proseguire su questa strada; ritengo che questa strada sia ingiusta, illiberale, e che non sia tale da portare benefici nel futuro della qualificazione professionale del nostro Paese. Bisogna però dare tempo agli atenei di rimodulare le loro strutture, perché solo in questo modo si potranno consentire liberi accessi alle facoltà. E per questo c'è bisogno di tempo.
Nel frattempo, mi permetto di avanzare delle proposte, e lo dico al sottosegretario Caldoro, qui presente. Il sistema dei quiz, caro sottosegretario Caldoro, così come viene condotto nelle varie università italiane (nasce - pare - da una conferenza dei rettori), è un sistema morganatico, misterioso, chiuso; ingenera molti sospetti, ricordatici anche da vari cittadini (possono o meno aver colto nel segno) che dicono di pochi privilegiati che conoscono in anticipo il contenuto dei quiz, e quindi si troverebbero in una situazione di privilegio rispetto alla massa degli studenti.
A me pare che sia possibile un sistema diverso, nel periodo di prosecuzione del numero chiuso fino a che gli atenei non adeguino le loro strutture ad una liberalizzazione degli ingressi. Vi è, ad esempio, il sistema che adotta la Guardia di finanza: i suoi quiz sono pubblici, si possono trovare su Internet.
Per quale motivo gli studenti non possono essere giudicati in base alle risposte date a quesiti pubblicati su tutti i giornali come un testo? Quando uno studente universitario va a sostenere l’esame di anatomia o di procedura civile, ha seguito delle lezioni, dei corsi, ha letto dei libri e delle dispense e risponde su tutto ciò.
Ritengo pertanto che a partire dal prossimo anno, anzi dalla prossima sessione, i quiz debbano essere pubblici. In tal modo si darà almeno una parvenza di giustizia in un settore dell’istruzione e della vita civile italiana così delicato perché riguarda i giovani. Se i giovani non sono convinti di essere stati estromessi solo perché non hanno studiato, ma pensano che ci siano altri meccanismi che li hanno tenuti fuori si creano le premesse di una società sbagliata nella quale i singoli componenti non credono ai valori portanti.
Quindi, sottosegretario Caldoro, raccomando a lei e al ministro Moratti che ci sia un’informativa nei confronti dei rettorati e degli atenei, volta a consentire di procedere attraverso la pubblicità delle domande alle quali gli studenti devono rispondere per essere ammessi ai corsi di laurea e di diploma programmati. (Applausi del sottosegretario Valentino).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, era fatale che in sede di discussione generale questo intervento legislativo suscitasse una serie di considerazioni molto ampie del tipo di quelle fatte poc’anzi, a proposito dello strumento del quiz, dal collega Fasolino, del resto raccogliendo la scia di considerazioni già avanzate in precedenza da altri colleghi, non necessariamente dal senatore Tessitore.
Non seguirò, però, la ricostruzione di queste piste più ampie neanche in sede di discussione generale; mi limiterò invece a fare considerazioni più specifiche, se volete minime e forse anche basse. Dico questo perché ci troviamo di fronte ad uno dei casi più impropri di intervento legislativo.
Capita spesso in quest’Aula - a me spessissimo - di denunciare invadenze della giurisdizione in sede di legislazione; capita spessissimo di denunciare un uso improprio di indipendenza ed autonomia della magistratura a danno della irrinunciabile indipendenza e autonomia dalla magistratura.
Qui invece ci troviamo di fronte ad un caso in cui si chiede al Parlamento di intervenire legislativamente per determinare equità. Può sembrare quanto di più concreto ci sia ed è invece quanto di più astratto, perché è evidente, e sarebbe cinico non riconoscerlo, che determinare privilegi positivi, magari giusti, per alcuni determina inevitabilmente situazioni negative, molto spesso ingiuste, per altri.
Il nostro problema ci riconduce al regolamento di cui al decreto ministeriale del 21 luglio 1997, n. 245, che individuò corsi ad accesso limitato. Anche qui mi astengo da considerazioni di carattere generale, che pure potrebbero farsi e sono state fatte da molti colleghi. Tutto questo determinò un fortissimo contenzioso amministrativo che verteva sulla violazione presunta della riserva di legge costituzionale in materia universitaria. La magistratura amministrativa ne investì addirittura la Corte costituzionale che, nel 1998, se la cavò con una sentenza a mio giudizio abbastanza pilatesca: primus, le norme che vengono dall’Europa; poi, certo, sarebbe opportuna una legislazione nazionale.
Di fronte a questo sibillino pronunciamento della Corte costituzionale, prima di arrivare a quella che il collega Tessitore definiva pertinentemente la coraggiosa decisione del Consiglio di Stato, il ping pong di decisioni controverse adottate nelle varie sedi sulla testa di studenti e delle loro famiglie è stato serrato.
Nel nostro caso, colleghi senatori, la situazione è stata resa ancora più difficile dal testo che ci è pervenuto dalla Camera; ecco perché questa mattina ho deciso di intervenire, non soltanto per amicizia nei confronti del relatore, non soltanto per patriottismo di Commissione, ma anche per spirito di corpo come senatore, perché ad unanime riconoscimento di tutti quelli che ingolfavano le nostre caselle di posta, degli uni e degli altri, il provvedimento giunto dalla Camera non serviva assolutamente a niente. Questa è la condizione per la quale il relatore si è sobbarcato una fatica in Commissione che ha ottenuto in quest’Aula il riconoscimento di tutti, anche di coloro che non condividono la soluzione trovata.
Vedete, colleghi, originariamente il disegno di legge presentato dall’onorevole De Simone alla Camera prevedeva la regolarizzazione piena e completa, nello stesso corso di laurea, di tutte le iscrizioni sospese - dovremmo dire appese, un po’ come i cacicavalli di una famosa discussione filosofica cara al senatore Tessitore - senonché nel corso del suo iter alla Camera il provvedimento è stato talmente modificato da consentire, in linea generale, l’iscrizione al secondo anno di qualsiasi corso di laurea a numero programmato, con non so quanto rispetto della serietà o almeno dell’omogeneità del percorso degli studi. Come tale, quindi, era un ibrido - dice giustamente il relatore - che non serviva a nessuno.
In Senato allora si è cercato, nel tentativo di correggere il testo legislativo giunto dalla Camera, di seguire un’altra pista. Si è cercato, cioè, di ripristinare, se non a 360 gradi, come avrebbe voluto il collega Malabarba che è intervenuto questa mattina in discussione generale, la possibilità per gli studenti di iscriversi al secondo anno del medesimo corso di laurea, cercando un requisito minimo, che è stato individuato dal relatore, forse usando una formulazione lessicale impropria, con quel termine "sessione estiva" che chierici della vita universitaria in servizio permanente effettivo come il collega Modica o il collega Moncada trovano un po’ demodé e superato dall’attuale sistema universitario, ma questo lo si può correggere.
Non si può, però, non dare atto al relatore di proporci, con quel requisito del superamento di almeno un certo numero di esami, una soluzione che cerca se non di rispettare la serietà degli studi, certamente di premiare il merito di quegli studenti che maggiormente hanno dato prova di impegnarsi nel loro percorso universitario, senza mortificare al tempo stesso gli altri.
Allora, da questo punto di vista, nelle disparità di trattamento che si riconducono ad ogni intervento del legislatore in via di equità, mi sembra un po’ ingiusta la considerazione pregiudiziale del collega Modica che non si sia minimamente valutato il requisito del merito. Il relatore ha cercato di trovare una soluzione che premiasse il merito, di cui si possono correggere gli aspetti tecnici, come l’espressione "la sessione estiva", ma rispetto alla quale non si può non dare atto che ha consentito, almeno in sede di Commissione, al Senato di uscire dall’impasse difficile del testo varato dalla Camera.
Di qui la mia gratitudine al relatore per il lavoro svolto in Commissione ed anche il mio apprezzamento per aver saputo portare in Aula una soluzione della quale è facile denunziare i moltissimi limiti, ma della quale mi è parso doveroso riconoscere il merito di aver tenuto presente, nei limiti del possibile, proprio la questione del merito. (Applausi dei senatori Fasolino, Bevilacqua e Borea).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzitutto i colleghi intervenuti nel dibattito, che hanno sottolineato alcuni aspetti problematici della normativa al nostro esame, aspetti sui quali peraltro ci eravamo interrogati anche in sede di esame in Commissione (e desidero ringraziare anche il Presidente e i colleghi tutti della Commissione).
Vorrei ricordare che, dopo un dibattito sereno ma serrato e forte, si è arrivati al testo che oggi è all’attenzione dell’Aula, testo che sicuramente contiene aspetti che sollevano, anche a me che sono relatore, una serie di dubbi che però, alla fine, abbiamo ritenuto di superare. È vero, infatti, che esiste la qui ricordata legge 2 agosto 1999, n. 264, che norma tutto il problema delle facoltà ad accesso programmato, ubbidendo a determinate normative e prescrizioni europee.
È anche vero, però che in Italia esistono i TAR, i quali in questa occasione - ecco il motivo per cui poi siamo addivenuti a questa soluzione - credo abbiano emesso in maniera abbastanza superficiale una serie di ordinanze sospensive senza entrare nel merito: i tribunali amministrativi sapevano benissimo che esisteva quella legge e quindi i ricorsi forse erano scarsamente fondati.
Non c’è, però, solo una responsabilità dei TAR, perché successivamente sono intervenute responsabilità di alcune università - come hanno sottolineato i colleghi, che ringrazio - le quali, di fronte a casi analoghi hanno però comunicato l’esito della decisione del Consiglio di Stato, al quale le stesse università erano ricorse, ad alcuni studenti in modo tempestivo, ad altri in un arco di tempo successivo, mentre ad altri ancora non è stata notificata.
Ecco perché, senatore Modica, si è poi tentato di trovare quella soluzione dell’aver sostenuto un esame ovvero più di due esami; ha ragione lei a dire che forse occorrerà rivedere l’aspetto lessicale e la forma, perché, probabilmente, non dovremo più parlare di sessione estiva o autunnale: fisseremo una data e troveremo una soluzione che non sia soggetta a ricorsi e ad impugnative successive.
Tuttavia, il requisito di aver sostenuto uno ovvero più di due esami, premia a mio avviso il merito; un aspetto di merito infatti esiste per il fatto stesso che su 400 studenti che avevano ottenuto la sospensiva, e ai quali comunque non era stata notificata per tempo la decisione del Consiglio di Stato, solo il 58 per cento ha sostenuto esami. Sono quindi circa 230 studenti ad aver diritto a questa sanatoria, una parte dei quali iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, altri a quella di odontoiatria. I numeri sono quindi abbastanza esigui.
Mi rendo conto che una legge non può tener conto dei numeri; una legge è giusta o ingiusta a prescindere dai numeri. Non so se questa legge sia giusta, perché comunque sana alcune ingiustizie e forse ne crea altre; tuttavia il motivo per il quale abbiamo ritenuto di portare questo testo all’attenzione dell’Assemblea è che ci è sembrato ingiusto tenere in bilico dei ragazzi che - come qualcuno ha ricordato - hanno fatto ricorso nel 2000-2001.
Oggi sono passati quattro anni dall’iscrizione di questi ragazzi all’università e qualcuno ha suggerito, mi pare la senatrice Boldi, di iscriverli al secondo anno di un altro corso di laurea. Allora non c’era bisogno che facessero ricorso e aspettassero tanti anni, senatrice Boldi, dal momento che al secondo anno di un altro corso di laurea si potevano iscrivere già nel 2002-2003 prendendo atto della situazione. Non ne hanno preso atto, sono stati tenuti in una situazione sospesa dalle università, per cui credo che questo provvedimento compia un atto di giustizia.
Un atto di giustizia che deve far riferimento anche alle norme di accesso alle facoltà a numero programmato. Credo che il legislatore dovrebbe intervenire su tali norme; al riguardo, concordo con il senatore Tessitore che probabilmente il sistema dei quiz non è il migliore per individuare chi è più capace e più idoneo a frequentare determinate facoltà, e forse non è neanche il più adatto a selezionare i migliori.
Vi è poi un altro aspetto - e concludo - che a me sembra vada assolutamente rivisto ed è il seguente: la legge è nazionale, però poi le graduatorie, caro Sottosegretario, sono di ateneo e, alla fine, con il medesimo punteggio in alcuni atenei si entra ed in altri si resta esclusi. Mi sembra che, forse, occorrerebbe attivarsi anche in questa direzione per apportare al più presto una modifica alla norma. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Fasolino).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, formulerò alcune brevissime considerazioni. Il Governo, come è noto, ha seguito l’iter parlamentare di questo disegno di legge con il rispetto che si deve al Parlamento e, in particolare, ai disegni di legge di iniziativa parlamentare. Dobbiamo ricordare infatti che di questo si tratta.
Come dicevo, il Governo ha seguito i lavori con il dovuto rispetto sia per quanto riguarda alcuni aspetti generali che qui sono stati esposti, sia perché, per alcuni motivi, il provvedimento tocca la vita accademica e formativa di alcuni studenti. Vi è poi anche un’altra ragione: il Governo è stato più volte, nel recente passato e anche ancor prima, chiamato in causa affinché intervenisse con proprio apposito provvedimento.
Al riguardo, sia per quanto concerne il precedente Governo che l’attuale, si è sempre ritenuto di non dover intervenire. Quali sono state le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di non dover intervenire? In particolar modo perché secondo il Governo mancavano i presupposti di base per un intervento specifico dell’Esecutivo, dal momento che lo stesso Parlamento all’atto dell’approvazione dei precedenti disegni di legge di sanatoria si era impegnato con il Governo a non intervenire più su questa materia con altri provvedimenti di sanatoria.
Un altro argomento di carattere di opportunità, è che di fatto c'era un'evidente situazione di disparità di trattamento in particolare rispetto ai numerosi studenti che non avevano fatto ricorso.
È chiaro che la delicatezza del tema, sia per gli aspetti generali che per quelli legati al provvedimento in sé, impone un confronto serrato che il Governo ha sempre voluto in tutte le sedi, in particolare alla Camera quando si è discusso e approvato questo testo.
Ritengo che ci debba essere da parte di tutti una piena consapevolezza di quello che si fa, al di là del volume e del peso delle tante e-mail o delle lettere che vengono inviate ai singoli senatori e ai membri del Governo, ancora di più oggi, in particolare per quanto riguarda l'anno accademico 2000-2001, nel momento in cui la nostra valutazione del sistema universitario (che aveva riscontrato la regolare applicazione della legge n. 264 del 1999 che reca norme in materia di accesso all'istruzione universitaria) è stata confermata, come ricordato anche nell'intervento del senatore Tessitore, da un orientamento uniforme del Consiglio di Stato prevalentemente per l'anno 2000-2001, cosa che non era avvenuta nel passato e che ha di fatto riformato una serie di ordinanze di sospensiva legate ai ricorsi presentati al TAR.
Nello stesso tempo, c'è stato un riconoscimento oggettivo di una situazione di incertezza che ha anche determinato una diversa applicazione rispetto a queste sentenze tra i diversi atenei.
Tutte queste motivazioni ci hanno fatto convergere su un compromesso al quale la Camera ha ritenuto di accedere (e riguardo al quale vi è una non contrarietà del Governo), che prevede la possibilità di consentire a questi studenti di iscriversi e quindi il riconoscimento del percorso formativo, vale a dire degli esami (oggi sarebbe più opportuno parlare in termini di crediti), in particolare per il secondo anno del corso di laurea di accesso non programmato.
Faccio presente che come è stato ricordato parliamo dell'anno accademico 2000-2001 e quindi c'è anche un problema che qui non è stato posto: una qualsiasi modifica del testo approvato dalla Camera comporterà il suo ritorno presso quel ramo del Parlamento. In questo caso l'anno accademico 2003-2004 potrebbe diventare l'anno accademico 2004-2005, con i problemi relativi alla responsabilità che ci assumiamo nei confronti di questi studenti.
Sono stati affrontati temi di carattere generale e su alcune considerazioni chiaramente vi è una riflessione da parte del Governo e un confronto parlamentare che il Governo ha aperto, in particolare presso la Camera dei deputati, sul sistema di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato.
Vi è una serie di problematiche che sono state qui ricordate da molti senatori e credo sia opportuno che si faccia su di esse una riflessione comune per intervenire eventualmente in sede amministrativa o, se necessario, in sede legislativa.
Un ultimo argomento che è stato qui evidenziato riguarda una scelta alla quale il Governo non era in via di principio contrario, quella di prevedere un trasferimento o un rinvio di responsabilità al sistema dell'autonomia, così come è stato ricordato anche da un emendamento presentato dal senatore Modica.
Il Governo non era di per sé di principio contrario ad una soluzione del genere, come abbiamo detto anche in sede di confronto alla Camera dei deputati. Poi la scelta è stata diversa. Quando accettiamo di trasferire responsabilità proprie dell'autonomia al sistema universitario, allo stesso modo dobbiamo anche bilanciare le proposte future che chiedono invece uniformità di trattamento e l'eventuale scelta di un ateneo di attuare per alcuni corsi di studio il numero di accesso programmato.
Se tale aspetto deve essere lasciato al sistema dell'autonomia dobbiamo anche prevedere che quest'ultimo possa comportarsi in maniera non uniforme rispetto al numero programmato, al di là della questione specifica che abbiamo affrontato oggi, in particolare su alcune professioni ma in generale sull'offerta formativa propria del sistema universitario.
Quindi, il Governo precisa la sua posizione che ha tra l'altro puntualizzato in più di un'occasione, in particolare alla Camera dei deputati. Per quanto riguarda il confronto che si avvierà in questa sede si riserva di intervenire sulle proposte emendative, ma si affiderà prevalentemente al giudizio di quest’Aula.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184
PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1184.
È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, non abbiamo una posizione preconcetta, un'opposizione di fondo sulla normativa in esame. Vi sono, però, delle questioni preliminari da esaminare prima ancora di passare all'esame dei singoli emendamenti.
Mi riferisco, ad esempio, al problema della copertura finanziaria, di cui all'articolo 4. Ritengo opportuno procedere in tal senso perché daremo la possibilità alla Commissione bilancio di esprimersi su una questione che ha carattere fondamentale e preliminare. Il provvedimento in esame ha come destinatari le 570 unità di personale dipendente dall'Amministrazione penitenziaria ed appartenenti alle qualifiche direttive di direttore di istituto penitenziario, direttore di ospedale psichiatrico-giudiziario e di direttore di servizio sociale.
Al riguardo, va specificato che 435 delle complessive 570 unità già fruiscono del trattamento economico dirigenziale della Polizia di Stato, anche per effetto delle disposizioni, di cui all'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria. Relativamente alle restanti 135 unità si dovrebbe provvedere, invece, alla copertura finanziaria mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di sei milioni di euro, di cui all'articolo 33, comma 7, della legge n. 289 del 2002, disposte dall'articolo 4 del provvedimento in esame.
La clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione tuttavia non tiene conto dell'incremento retributivo intervenuto per il personale dirigente dell'Amministrazione penitenziaria al quale, al pari del personale dirigente delle forze di polizia, viene attribuita una indennità perequativa attualmente fissata in 9.707 euro per i primi dirigenti ed in 16.330 euro per i dirigenti superiori, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003.
Questa indennità perequativa non era stata attribuita alle 435 unità di personale che fruivano del trattamento economico dirigenziale tabellare, in quanto riferibile espressamente solo ai dirigenti in possesso delle previste qualifiche.
Quindi, con la nomina a dirigenti delle predette 435 unità di personale della posizione economica C3, come previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’Atto Senato n. 1184 in corso d’esame, dovrebbe essere loro attribuita, nelle more della nuova disciplina del trattamento economico, anche l’indennità perequativa, con un maggiore onere di spesa complessivo che varia da 5.600.000 euro a 9.000.000 di euro, comprensivi degli oneri previdenziali a carico dello Stato corrispondenti al 32,7 per cento.
Inoltre, non sono stati considerati i maggiori oneri indotti dalla progressione automatica del trattamento economico previsto per il personale delle forze di polizia e di quello ad esso equiparato, come appunto, i dirigenti penitenziari (trattamento del dirigente superiore per il personale direttivo con anzianità di almeno 23 anni di servizio), né sono stati presi in considerazione gli oneri per l’eventuale inquadramento dei dirigenti, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 dell’atto in esame.
Ora, signor Presidente, penso che su questo punto prima di passare all’esame degli emendamenti debba esprimersi la Commissione bilancio. I nostri emendamenti non sono di tipo ostruzionistico ma sono diretti a migliorare una normativa che, in linea di principio, riteniamo debba essere varata, perché è necessario riordinare le carriere dei funzionari del sistema penitenziario.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ziccone. Ne ha facoltà.
ZICCONE (FI). Signor Presidente, il disegno di legge contenente la delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria è da lungo tempo atteso, non soltanto dalla categoria dei dipendenti pubblici interessati, ma anche dall’intera comunità penitenziaria. Si tratta di una legge che mette ordine in un settore nel quale solo la grande abnegazione del personale addetto ha permesso di far fronte a numerose difficoltà.
Tra i punti qualificanti che meritano particolare apprezzamento vi è, in primo luogo, la revisione delle qualifiche, che opportunamente opera accorpamenti basati sulla specificità dei compiti e sui profili professionali specialistici.
In secondo luogo, è importante la tanto attesa revisione della pianta organica, la quale colma una grave lacuna che ha dato luogo finora a gravissime carenze, risolte solo grazie al sacrificio del personale attualmente in servizio.
In terzo luogo, apprezzamento merita l’indicazione di criteri oggettivi che devono condizionare l’avanzamento nella carriera del personale interessato.
Infine, si risolve un problema assai sentito dalla categoria interessata: la previsione della copertura assicurativa e del rischio della responsabilità civile. Il rapporto di lavoro viene esattamente e opportunamente considerato un rapporto di lavoro di diritto pubblico e le norme transitorie hanno il merito di affrontare i problemi dovuti a molti anni di sacrifici e allo svolgimento di compiti sempre adempiuti con grande senso di responsabilità, contemperando il rigore delle norme sul piano dell’efficienza amministrativa con il giusto riconoscimento dei sacrifici compiuti.
Per tutte queste ragioni, credo vada espresso un giudizio decisamente favorevole sul disegno di legge.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BOREA, relatore. Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di esprimere un sincero rammarico per aver fatto ritardare di circa mezz’ora l’inizio dei lavori dell’Aula; purtroppo, la difficoltà di raggiungere Roma in auto, data la situazione del raccordo autostradale, ha determinato questo increscioso episodio, del quale chiedo scusa a lei e ai colleghi.
Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, i rilievi formulati dal collega Maritati in ordine al vero problema che per esso si porrebbe, cioè la sua copertura finanziaria, riguardano questioni espresse e risolte con l’emendamento 4.1000, a mia firma, al quale è peraltro condizionato il parere di nulla osta della 5a Commissione permanente, interamente sostitutivo dell’articolo 4.
Mi rendo conto che vi sono anche esigenze relative alla corresponsione di un incremento retributivo al personale interessato dal disegno di legge attraverso indennità perequative. Però, devo nuovamente ricordare al collega Maritati che l'unico rimedio per assicurare una copertura finanziaria alla legge è costituito dall'emendamento 4.1000 a mia firma.
Pertanto, rinvierei ogni altra questione all’esame dei singoli emendamenti; altrimenti, rischieremo, per problemi di natura finanziaria, di bloccare l'intera legge, senza dare ai dirigenti e impiegati interessati neppure la possibilità di vedersi riconosciuta la carriera dirigenziale nell'amministrazione penitenziaria.
Il supporto qualificato del senatore Ziccone, capogruppo di Forza Italia, che esprime sul provvedimento un giudizio sostanzialmente positivo, naturalmente tranquillizza il relatore sull'opportunità di approvare in tempi brevi il disegno di legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, condivido l’invito del senatore Borea, relatore sul provvedimento, a lasciare alla fase emendativa la valutazione degli argomenti introdotti dal senatore Maritati, perché troppe sono le attese che questo disegno di legge sta alimentando, dato che da troppo tempo si avverte l'esigenza di equiparare carriere dello Stato e funzioni che hanno ruoli sostanzialmente non dissimili, ma che non beneficiano di analogo trattamento. È questo lo scopo che si prefigge la lodevole iniziativa legislativa che oggi è alla nostra attenzione.
Vorrei comunque tranquillizzare, per quanto possibile, il senatore Maritati, facendo rinvio alla documentazione che gli uffici competenti mi hanno trasmesso. Certamente, se si avvertirà l'esigenza di rimettere gli atti alla Commissione bilancio, ciò sarà fatto e avremo più congrue valutazioni sui temi oggi introdotti.
L'ufficio per il bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha avanzato una serie di valutazioni tranquillizzanti in ordine alla copertura finanziaria. In particolare, per quanto concerne l'onere rappresentato dalle 135 unità dell'area C ricordate poc'anzi dal senatore Maritati, ha fatto presente che ad oggi, per effetto dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, lettera b), del contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, tutte le citate unità sono state inquadrate nella posizione economica C2 e pertanto l'iniziale previsto onere di circa 4.021.000 euro è da considerarsi più elevato, seppure di poco, di quello effettivo.
Inoltre, sulla base di analoghe valutazioni, si sottolinea come tutte le posizioni siano già state positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato relativamente alla quantificazione degli oneri.
Resta naturalmente apprezzabile la circostanza, sottolineata nella replica dal senatore Borea, che l’approvazione del suo emendamento all’articolo 4, concernente la clausola di copertura finanziaria, conferma la disponibilità dei fondi speciali di cui alla tabella A del Ministero della giustizia per gli anni 2004, 2005 e 2006, nonché delle risorse derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione alla spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tali risorse, peraltro, sono previste in 6 milioni di euro annui e la loro decorrenza può essere fissata dall’anno 2004. Questa sarebbe la chiave di volta per la soluzione del problema.
Il Governo confida che questo disegno di legge, teso a creare equilibrio fra categorie sensibili di fedeli amministratori dello Stato, possa essere sollecitamente approvato.
PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo e tutti i colleghi intervenuti fin qui e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1094-B) Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 1° aprile il relatore si è rimesso alla relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
Non essendo presenti in Aula i senatori Turroni e Villone, iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.
FALCIER, relatore. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, seppur con alcune modificazioni rispetto al testo trasmesso dal Senato. Io mi limiterò in questa fase a richiamare le modificazioni apportate dalla Camera, oggetto specifico dell’esame.
All’articolo 1 la Camera ha soppresso il comma 2, concernente i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni o enti pubblici statali.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2003, con riferimento alle incompatibilità tra cariche regionali e cariche negli enti locali, ha sostenuto che "modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale (…), l’attuale articolo 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei Comuni (…) ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane)".
In altri termini, la Corte ha risolto il rapporto tra le due competenze legislative - statale e regionale - in termini di specialità, in favore della legislazione regionale.
Al Senato aveva prevalso, nella prima lettura, la linea di una sostanziale sovrapposizione delle due competenze: lo Stato disciplina lo status dei propri dipendenti, quale espressione del proprio potere di autorganizzazione; le Regioni disciplinano le eventuali ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere o presidente della Regione, anche per i dipendenti statali.
Tale impostazione trovava riscontro nell’articolo 1, comma 2, del disegno di legge, in base a cui "i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato".
La diversa interpretazione data dalla Corte costituzionale circa il rapporto tra la competenza regionale e quella statale interessa dunque la questione affrontata dall’articolo 1, comma 2. Non sussistono infatti significativi elementi di differenziazione quanto al rapporto tra le competenze legislative, rispetto al principio fissato dalla Corte costituzionale.
Per queste ragioni, la Camera ha inteso - proprio per garantire la piena conformità al quadro costituzionale delle competenze legislative, delineato dalla Corte - sopprimere il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge. È una scelta che il Governo non può che condividere, proprio per assicurare la piena conformità costituzionale del disegno di legge.
All’articolo 2, comma 1, è stata introdotta una nuova lettera f) tra i princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità. Si tratta della previsione della "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia".
Conseguentemente, la Camera dei deputati ha deciso di sopprimere la disposizione corrispondente, contenuta nell’articolo 4 (Disposizioni di principio in materia di sistema di elezione).
Il Senato, in prima lettura, aveva previsto la mera eventualità della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, rimettendo nella sostanza alla valutazione del legislatore statutario regionale la decisione di merito circa la fissazione di un limite dei mandati consecutivi.
Il Governo non ritiene di entrare nel merito della questione, rimettendosi alle valutazioni del Parlamento su un tema che attiene alla configurazione delle autonomie regionali ed al rapporto tra Esecutivi e Consigli. Peraltro, lo stesso Governo non può che ribadire alcuni aspetti, con l’intento di offrire un contributo alla discussione.
In primo luogo, non sembra del tutto convincente la scelta di considerare la limitazione dei mandati quale causa di ineleggibilità. Infatti, le cause di ineleggibilità si contraddistinguono per due elementi: primo, la sussistenza di una condizione che contrasta con i parametri legislativi che consentono l’accesso alle cariche elettive; secondo, la rimuovibilità della condizione, da parte dell’interessato, entro certi termini. Nel caso in questione, la limitazione dei mandati consecutivi mancherebbe del secondo requisito e sembra confondersi con il tema dell’incandidabilità.
In secondo luogo, come in più occasioni è stato già ricordato, la questione della limitazione del numero dei mandati consecutivi attiene alla forma di Governo, materia questa riservata allo Statuto regionale dall’articolo 123 della Costituzione.
Fissare nella legge statale di principio una disposizione del genere comporta il serio rischio di incostituzionalità della norma. In questo senso segnali preoccupanti sono già pervenuti da parte dei Presidenti delle Regioni, all’indomani della decisione della Camera.
Il Governo, quindi, indipendentemente dal merito della questione, manifesta forti perplessità esclusivamente in ordine alla conformità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f).
Bisogna tuttavia riconoscere che la disposizione introdotta dalla Camera si presta anche ad una lettura e ad una interpretazione in grado di favorire la tenuta costituzionale del testo. Infatti, la limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente eletto direttamente è prevista "sulla base della normativa regionale adottata in materia".
Il rinvio alla normativa regionale assicura pertanto la non immediata applicabilità della disposizione statale, che richiede l’intervento di diretta regolazione regionale. Questo intervento potrebbe limitarsi alla specificazione delle modalità operative o alla definizione della fase transitoria. In alternativa, potrebbe intendersi il rinvio alla normativa regionale quale condizione per l’effettivo dispiegarsi del limite dei mandati. In questa seconda eventualità sarebbe salvaguardata l’autonomia regionale costituzionalmente tutelata.
Infine, all’articolo 3, comma 1, è stata modificata dalla Camera la lettera d), in modo da distinguere riguardo ai casi di incompatibilità per lite pendente con la Regione: ipotesi in cui il soggetto sia parte attiva della lite; ipotesi in cui il soggetto non sia parte attiva della lite.
Alla lettera g) dello stesso articolo è stato abbreviato a trenta giorni (dai novanta precedenti) il termine massimo - che dovrà essere determinato dalla legislazione regionale - per l’esercizio dell’opzione in caso di incompatibilità. Le modificazioni sembrano configurare un'opportuna precisazione delle diverse fattispecie.
La modificazione dell’articolo 4 sul sistema di elezione è consequenziale rispetto alla modificazione introdotta all’articolo 2 in tema di ineleggibilità.
Nel complesso il Governo auspica un iter rapido e conclusivo del disegno di legge. Non posso quindi che ribadire l’auspicio che si possa giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge, che costituisce un importante passo in avanti nella piena attuazione di disposizioni costituzionali concernenti l’ordinamento regionale.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica
(1288) CRINO’ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica
(Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 giugno 2003 è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Carella. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunziato.
È iscritto a parlare il senatore Danzi. Ne ha facoltà.
DANZI (UDC). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo qui a discutere del disegno di legge n. 1288 che ci fa riflettere su un dato, cioè su quante patologie ancora oggi siano condizionate da errate abitudini alimentari.
Una delle patologie più importanti sotto questo punto di vista, è sicuramente il gozzo endemico; non solo il gozzo, cioè, ma anche l’ipotiroidismo, forma ben più grave di malattia della ghiandola tiroide, che ha la necessità assoluta di essere rifornita di iodio per produrre ormoni assolutamente indispensabili per tutta una serie di funzioni importanti e vitali per l’organismo.
Si pensi, a questo proposito, che lo iodio viene assunto solo con gli alimenti e non prodotto dall’organismo e che la dieta normale non consente un apporto di iodio sufficiente. Il rimedio più elementare, tra l’altro estremamente poco costoso, è quello di arricchire il sale alimentare con lo iodio, rendendolo quindi uno iodurato o uno iodato, procedimento non economicamente gravoso, che non altera il sapore degli alimenti e soprattutto che si rivolge ad un alimento di uso comune e quotidiano, ma anche ad un alimento non assolutamente costoso.
Vorrei invitare tutti a una riflessione. In Italia abbiamo 6 milioni di persone colpite da questa patologia, che comporta costi assolutamente elevati (si calcola intorno ai 150 milioni di euro all’anno) innanzitutto per le tecniche diagnostiche, che si servono di radioisotopi (le scintigrafie), per le visite specialistiche, ma anche per il trattamento successivo e per la possibile, probabile, non auspicabile evoluzione della malattia, che consiste all’inizio in un ingrandimento della ghiandola tiroide, che tende a sopperire alla mancanza di iodio lavorando di più, pur in assenza dell’elemento fondamentale, ma che successivamente può sfociare in situazioni che richiedono interventi chirurgici o in altri tipi di patologie ben più gravi.
Riteniamo che l’Italia debba assolutamente porre rimedio a questa situazione; tra l’altro, il rimedio suggerito è estremamente semplice. Basti considerare, a questo proposito, che tali patologie sono state assolutamente sconfitte con campagne pubblicitarie e con l’uso di prodotti alimentari integrati negli Stati Uniti, in Scandinavia, in Germania e in Venezuela, dove praticamente non esistono più.
Non essendo possibile imporre una iodioprofilassi obbligatoria, perché ciò contrasterebbe con il principio della libertà di scelta costituzionalmente protetto, il disegno di legge offre, a mio avviso, l’alternativa molto valida - come accade in Austria - di varare una disciplina semiobbligatoria: in pratica, si obbligano i rivenditori ad avere, oltre al sale comune, quello arricchito con lo iodio e a destinare quest’ultimo alla vendita al consumatore, a meno che lo stesso consumatore non chieda di acquistare sale comune; quindi, di vendere in prima battuta il sale arricchito.
Capite bene quanto sia importante colmare questo ritardo, capite bene quanto ciò costi poco, capite bene quanto questo ci allinei a Paesi che da anni hanno proceduto in tal senso con ottimi risultati per la salute dei cittadini; capite bene quindi come sia importante approvare il provvedimento, nella speranza che la salute dei cittadini migliori e i costi per lo Stato diminuiscano. (Applausi del senatore Salzano).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salini. Ne ha facoltà.
SALINI (FI). Signor Presidente, onorevoli senatori, l’Organizzazione mondiale della sanità in un rapporto del 1994 nel prendere in esame la sanità pubblica nel suo complesso si soffermò in modo particolare sul gozzo endemico evidenziandone sia la dimensione numerica (come è stato ricordato dal collega Danzi), sia la dislocazione territoriale e soprattutto la radicazione di questa affezione che, pur di semplice entità, come è stato detto, può determinare gravi conseguenze, ma soprattutto può avere risvolti economici, in un momento oltretutto particolare.
Credo sia opportuno un brevissimo cenno sulla ghiandola tiroidea che è interessata da questo fenomeno per significare la sua autonomia, la sua fisiologia e la sua patologia. Dagli estratti della ghiandola tiroidea sono stati separati una sostanza attiva, la tiroxina, e altri ormoni di cui, seppur di poco interesse dal punto di vista funzionale, sono state determinate la costituzione, la sintesi e la funzione.
La ghiandola tiroidea non svolge, cioè, soltanto funzioni per se stessa ma interessa, per esempio, la regolarizzazione del metabolismo basale, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, la crescita dell’apparato scheletrico e la maturazione sessuale.
Il componente più importante di questo ormone è lo iodio; nella tiroide esso è presente nella misura di un terzo, forse anche della metà di tutto lo iodio contenuto nell’organismo. Ad esempio, un uomo di settant’anni ne contiene 50 milligrammi, 25 nella tiroide e i restanti distribuiti nel sistema muscolare e in tutto l’organismo. Quindi, la quantità di iodio presente nella tiroide supera, in percentuale, quella contenuta in tutti gli altri organi del nostro corpo.
La iodemìa, cioè la quantità di iodio presente nel sangue, varia tra i 5 e i 10 milligrammi per centimetro cubo. Pertanto, lo iodio è un elemento indispensabile per la salute dell’uomo ed esso viene introdotto, come è stato ricordato anche di recente, con l’alimentazione.
L’organismo ha bisogno di 150 microgrammi al giorno di iodio, che vengono introdotti non in forma pura, ma attraverso un sale iodurato, che è un sale addizionato di ioduro di potassio. Quando la quantità di iodio diminuisce nell’organismo, ne risente la ghiandola tiroidea e si forma un gozzo, che può avere piccole dimensioni e quindi determinare soltanto una patologia estetica o, invece, assumere dimensioni più rilevanti creando una compressione a carico dell’esofago e della tiroide e determinando disfunzioni che sono di tipo respiratorio e digestivo. Il gozzo quindi è un’affezione di tipo benigno.
Come abbiamo detto, si è pensato per tanti anni che le Regioni del Nord fossero più interessate dal problema di quelle del Centro-Sud, che in alcune zone montane e pedemontane vi fosse una maggiore carenza di iodio a causa di un’alimentazione troppo povera di tale elemento. Successivamente, si è visto invece che, all’infuori delle Regioni costiere, tutte le Regioni sono interessate dal problema, anzi, pare addirittura che le Regioni del Centro-Sud lo siano maggiormente.
È stato documentato - e da ciò deriva la risoluzione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità - che la correzione della carenza alimentare di iodio è in grado di prevenire il gozzo endemico e le altre patologie che si verificano, e ciò per le funzioni che la tiroxina, come abbiamo detto, svolge per quanto riguarda lo sviluppo della persona, il suo sviluppo scheletrico, il sistema nervoso centrale e la maturazione sessuale.
Pertanto, non da adesso, ma da moltissimi anni, è stato introdotto il metodo della iodioprofilassi più semplice, che consiste nella sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito con iodio. È importante che tale iodioprofilassi abbia carattere di continuità nel tempo, dal momento che si tratta di una carenza che va colmata, naturalmente, per un tempo assai lungo.
Come è stato detto anche dal senatore Danzi, in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, la Finlandia ed altri, l’uso continuativo di questo iodio ha fatto regredire lesioni di poco conto e ha fatto scomparire praticamente le malattie che hanno un interesse gozzigeno.
Quindi, vi è la necessità di effettuare come è stato detto una campagna informativa sulla iodioprofilassi che va rivolta alla comunità nazionale attraverso una formazione e una informazione da parte degli addetti ai lavori nei confronti della collettività.
L'interesse al consumo di sale arricchito con iodio quando non raggiunge valori significativi va pertanto controllato e corretto, mantenendo viva attraverso iniziative di educazione alimentare l'attenzione dei consumatori, degli operatori sanitari e dei mezzi di comunicazione sulla iodioprofilassi e sulla sua efficacia per la prevenzione.
Dai dati a disposizione si evince che il consumo di sale arricchito con iodio su basi volontarie attualmente è privo di incentivi e infatti risulta essere basso rispetto al consumo globale di sale alimentare.
Il disegno di legge in esame consta di sei articoli. L'articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento per quanto concerne le modalità di utilizzo del sale arricchito con iodio per il consumo diretto, per essere utilizzato quale sale alimentare o come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
L'articolo 2 richiama ai fini dell'applicazione della presente legge la definizione di sale alimentare e di sale arricchito con iodio, contenuta nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro della sanità n. 106 del 1997 e n. 562 del 1995.
L'articolo 3 stabilisce che nei punti vendita di sale alimentare deve essere assicurata la contemporanea disponibilità di sale comune e di sale arricchito con iodio; la fornitura del primo è subordinata a specifica richiesta dei consumatori. L'articolo prevede, inoltre, l'individuazione da parte del Ministero della salute di una specifica locandina da apporre negli espositori dei punti vendita finalizzata ad informare i consumatori sui benefici della iodioprofilassi. La ristorazione collettiva, inoltre, nelle sue varie tipologie deve utilizzare e mettere a disposizione dei consumatori il sale arricchito con iodio.
L'articolo 4 estende la possibilità di utilizzare il sale arricchito con iodio anche, come prima richiamavo, come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
L'articolo 5 richiama le norme di etichettatura con la previsione di un logo specifico definito dal Ministero della salute.
L'articolo 6 invece abroga le limitazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, relative alle confezioni di vendita di sale arricchito con iodio.
Saluto ad una delegazione del Comitato per la legislazione costituzionale del Consiglio federale della Federazione Russa
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è in tribuna una delegazione del Comitato per la legislazione costituzionale del Consiglio federale della Federazione Russa. (Generali applausi).
A questa delegazione tutto il Senato rivolge il benvenuto e il proprio saluto. Desidero precisare peraltro che questa mattina non sono previste votazioni in Aula e questa è la ragione per la quale sono presenti pochi colleghi, soltanto coloro iscritti a parlare sui singoli provvedimenti, ma l'Aula del Senato in genere è più affollata di quanto stamane non risulti.
So che avete incontrato i colleghi della 1a Commissione permanente, Affari costituzionali. Siamo lieti di questa collaborazione e speriamo che essa possa proseguire in maniera proficua.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salzano. Ne ha facoltà.
SALZANO (UDC). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Cursi, la Conferenza internazionale della nutrizione FAO, che si è tenuta a Roma nel 1992, aveva individuato già tra gli obiettivi da raggiungere entro l'anno 2000 l'eradicazione dei disturbi da carenza di iodio che in Italia colpiscono circa il 10 per cento della popolazione. Vi è, in realtà, una scarsa conoscenza della gravità dei disturbi conseguenti a tale carenza e della possibilità della loro eradicazione attraverso l'uso di sale arricchito con iodio.
La campagna di informazione promossa dal Ministero della salute circa la possibilità di prevenire il gozzo endemico con l’uso di sale iodato è stata, sì, utilissima, ma, credo, insufficiente. Vi è bisogno quindi di una legge; occorre l’approvazione di questo provvedimento che, come hanno già detto gli altri colleghi, prevede che nei punti vendita di sale alimentare debba essere assicurata la disponibilità, oltre che del sale comune, anche di quello arricchito con iodio.
Lo iodio è, infatti, un componente essenziale degli ormoni tiroidei e la sua carenza compromette la funzione della tiroide, una ghiandola situata alla base del collo che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema nervoso centrale, nell'accrescimento corporeo, nella maturazione sessuale e nella regolazione dei principali processi metabolici dell'organismo. Lo iodio è indispensabile, quindi, alla salute e, se il suo apporto è inferiore al necessario, per la produzione di ormoni tiroidei la tiroide - per così dire - lavora più intensamente, così da ingrossarsi fino a produrre il gozzo. Per evitare questi problemi è indispensabile inserire nella propria dieta giornaliera il quantitativo raccomandato di iodio, pari a 150 microgrammi al giorno.
Un corretto comportamento alimentare, quindi, prevede il consumo di poco sale, con la preferenza di quello iodato, sia a tavola sia in cucina. I rilevamenti epidemiologici più recenti dimostrano che le zone di endemia riguardano tutte le Regioni italiane, isole comprese, il cui deficit nutrizionale di iodio - a differenza di quanto si riteneva - può essere documentato non solo nelle aree storicamente interessate a tale carenza ma anche in Regioni dell'Italia centrale e meridionale.
La soluzione - come ha detto il senatore Danzi - è semplice, efficace ed anche a basso costo: sale fortificato con 30 milligrammi di iodio per ogni chilo. Bisogna soltanto renderlo reperibile ovunque: nelle drogherie, nei supermercati, nelle tabaccherie, nei ristoranti. In Austria, dove una legge ne impone la distribuzione, il 90 per cento del sale è fortificato con lo iodio. In Italia non superiamo il 5 per cento mentre per raggiungere un livello di sicurezza dovremmo viaggiare su una percentuale pari all'80 per cento circa. L'anno 2000 è trascorso da tempo, senza che quell'impegno sia stato mantenuto.
Come dicevo, si rende indispensabile l'approvazione del disegno di legge n. 1690 che riguarda la prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica per risolvere definitivamente un problema di sanità pubblica che, fra l’altro costa allo Stato circa 300 miliardi all'anno delle vecchie lire. Ecco perché l'UDC è favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tredese. Ne ha facoltà.
TREDESE (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, esprimo il nostro orientamento favorevole al disegno di legge in esame che, come ha ben detto il mio collega, riguarda un campo particolarmente importante. Credo sia una delle prime leggi che facciamo per una patologia importante, soprattutto per un'azione di prevenzione che noi chiediamo fortemente. (Applausi del senatore Salzano).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
PONTONE, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica e preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ringrazio la Presidenza perché finalmente, dopo qualche mese, discutiamo di questo provvedimento che interessa milioni di persone e che mi auguro segua un percorso più veloce rispetto a quello fino ad oggi seguito.
Non voglio assolutamente fare un richiamo, ma solo una sollecitazione: mi auguro che l’iter di questo disegno di legge venga rapidamente concluso dall’Assemblea, in quanto sono stati presentati pochi emendamenti e c’è un sostanziale accordo all’interno dell’Aula.
Si può pertanto procedere sollecitamente da parte del Senato all’approvazione di un disegno di legge che, come avete sentito, interessa tante persone. È per me motivo di soddisfazione vedere che tutti i Gruppi parlamentari si sono espressi favorevolmente all’approvazione di questo disegno di legge.
Pertanto, signor Presidente, la ringrazio e la prego di farsi carico anche di questa mia sollecitazione.
PRESIDENTE. Lo farò senz’altro, onorevole sottosegretario Cursi.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 13,02).