Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 1052 del 08/03/2001

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, in prima lettura del disegno di legge in esame avevo proposto numerosi emendamenti: non solo nessuno di essi è stato preso in considerazione, ma è stato assai limitato il tempo per discuterne. In seconda lettura il tempo per la discussione è sostanzialmente ridotto a una funzione simbolica. Mi permetto peraltro di intervenire, sia pur brevemente, per rilevare innanzitutto come il centro-sinistra abbia più volte considerato le modifiche di rilievo costituzionale fatto esclusivamente proprio, dal quale escludere ogni apporto delle minoranze. E' accaduto per la legge costituzionale con il cui articolo 4 si è cambiato lo statuto della regione Trentino-Alto Adige ed è accaduto per il provvedimento in esame. Si tratta di uno svilimento della Costituzione stessa, ridotta a questione di maggioranza, anche di maggioranza per pochi voti, come alla Camera. Forse il vantaggio elettorale che il centro-sinistra pensa di trarre dall'approvazione di queste modifiche costituzionali verrà eroso proprio dall'aver mancato ad un maggior rispetto del valore della Costituzione come Carta fondamentale che regola la comunità politica nazionale.

Ma esiste un altro modo con il quale il centro-sinistra corrompe nella coscienza collettiva la natura di Carta fondamentale della Costituzione. Nonostante il Presidente del Senato, in prima lettura, abbia addirittura dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti contenenti parole riferibili ad un assetto federale della Repubblica, non solo tutto il centro-sinistra, ma anche le massime autorità istituzionali del Paese e l'ente che cura la comunicazione politica di carattere pubblico e istituzionale continuano a parlare di questa riforma costituzionale come della riforma federalista dello Stato, facendo credere ai cittadini che si tratti di una riforma diversa da quella che è. Si falsifica la presentazione dei contenuti di una riforma della Costituzione anche in questo caso per trarne presunti vantaggi elettorali, facendo credere che alla forte domanda di riforma in senso federale dello Stato, espressa soprattutto nel Nord Italia, sia solo il centro-sinistra a dare una risposta positiva ed efficace. Peccato che poi il centro-sinistra debba mangiarsi tali presunti vantaggi elettorali impugnando gli atti legislativi e amministrativi che consentono alla gente di esprimersi rispetto al potere di iniziativa di modifica della Costituzione da parte delle regioni. La gente capisce più di quanto il centro-sinistra speri!

Ciò premesso, in coscienza non mi sentirei di giudicare negativamente tutti i contenuti del disegno di legge in esame. Vi sono aspetti senz'altro positivi, anche se si è mancata l'occasione di una riforma più incisiva e realmente federalista. Un primo aspetto positivo, a mio avviso, riguarda l'attenuazione del condizionamento politico centrale governativo sugli atti legislativi regionali riformulando l'articolo 127 della Costituzione. Un altro riguarda la delimitazione delle competenze legislative dello Stato a favore della regione, che assume potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale. Un terzo l'introduzione di un principio di autonomia finanziaria di regione e enti locali, con conseguente responsabilità, accompagnato dalla parziale trasparenza dei trasferimenti perequativi per le aree economicamente svantaggiate, confluenti in un apposito fondo. Un quarto la previsione di una differenziazione sul territorio nazionale dell'estensione delle competenze regionali sulla base di intese, consentendo di tener conto della diversa maturazione della domanda di autogoverno tra le diverse collettività regionali.

Ma vi sono anche aspetti negativi, che ho già rimarcato in sede di prima lettura, anche con emendamenti. Innanzitutto, la violazione del principio di sussidiarietà, riservando all'esclusiva competenza dello Stato alcune competenze che non lo richiederebbero, quali ad esempio la tutela dell'ambiente, la tutela dei beni culturali, la previdenza sociale, oppure sottraendo all'esclusiva competenza regionale materie che non lo dovrebbero essere, quali la previdenza complementare e integrativa, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

L'aver mantenuto al Governo centrale il potere di sostituirsi ad organi non solo delle regioni, ma anche degli enti locali denuncia, inoltre, una volontà di controllo centralistico anacronistico e contraddittorio rispetto al principio di sussidiarietà, tanto più negativo dal momento che l'esautoramento di organi democraticamente eletti in regioni ed altri enti locali può avvenire sulla base di criteri che si prestano a larghe intrusioni di considerazioni politiche di parte, come può accadere per criteri quali la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

L'introduzione, ad esempio, nella legislazione o nei regolamenti regionali di misure che considerino prioritariamente i bisogni dei residenti potrebbe essere sanzionata con lo scioglimento del consiglio regionale o l'esautoramento della giunta regionale, che attenterebbero all'unità giuridica ed economica. Assai peggio dell'attuale possibilità di rinviare per una volta all'esame del consiglio regionale una legge che il Governo ritiene non vistabile o che viene corretta con il nuovo articolo 127.

Contrastano con il principio di sussidiarietà anche i limiti che lo Stato può imporre in materia di imposizione fiscale, di patrimonio e di bilanci a regioni ed enti locali, senza sentirsi vincolato in proprio ad alcun limite, né riconoscere un potere al riguardo di regioni ed enti locali. E' sussidiarietà questa? E' esattamente il suo contrario.

Non posso poi esimermi dal rilevare l'equivocità del comma 2 dell'articolo 116, il quale, stabilendo che la regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano, può essere interpretato non solo come una positiva costituzionalizzazione dell'esistenza delle due province autonome, ma anche come la negazione di una consistenza istituzionale della regione Trentino-Alto Adige propria e autonoma rispetto a quella delle sue province.

Si può aggiungere anche che non è chiaro se la parola "Südtirol", aggiunta alle parole Trentino-Alto Adige, rappresenti l'equivalente in lingua tedesca dell'intera regione (come gli storici sanno, il Sudtirolo nel secolo scorso era la denominazione del Trentino), ovvero della sola provincia di Bolzano. Personalmente, propendo per la prima interpretazione, che manterrebbe meglio l'unità regionale e il bilinguismo che attiene non solo alla provincia di Bolzano, ma anche alla regione Trentino-Alto Adige.

Gli aspetti negativi e i limiti non sono esauriti, ma ragioni di tempo impediscono un approfondimento ulteriore. Quelli elencati, unitamente all'uso disinvolto per fini elettorali del potere di modifica della Costituzione fatto unilateralmente dal centro-sinistra inizialmente richiamato, sono peraltro sufficienti per far esprimere, anche a nome de Il Centro-UPD, recentemente collegato con il CDU, il voto contrario a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cò, per cinque minuti. Ne ha facoltà.