Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 1052 del 08/03/2001

SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIII LEGISLATURA ——————

1052a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del presidente MANCINO



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Comunica l'assegnazione in sede deliberante alla 6a Commissione permanente del disegno di legge n. 4336-ter in materia di patrimonio immobiliare dello Stato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,10 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(4809-B) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e dal Senato della Repubblica e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Passa al riesame per la seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale n. 4809-B ricordando che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né questioni pregiudiziale e sospensiva e che, dopo la discussione generale, si procederà alle dichiarazioni di voto finale.

Autorizza il senatore Cabras a svolgere la relazione orale.

CABRAS, relatore. Ricorda che il disegno di legge, che giunge al Senato per la lettura conclusiva, è frutto non solo dell'unificazione delle diverse iniziative legislative dei Gruppi politici ma anche del dibattito svoltosi in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e del confronto condotto con il mondo delle regioni. Il processo riformatore ha come punti qualificanti l'introduzione di una nuova gerarchia basata sulle funzioni e sui poteri esercitati dai diversi livelli istituzionali nonché una più chiara definizione delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, anche se per quanto riguarda la legislazione concorrente occorrerà un completamento della riforma nella prossima legislatura con la previsione di una Camera delle autonomie e delle regioni. Si afferma poi il principio della fiscalità sul territorio, seppure con la garanzia di una funzione equilibratrice dello Stato in termini di coesione economica e sociale; si elimina la funzione centralista del controllo e si prevede un rafforzamento dell'autonomia attraverso l'attribuzione di particolari condizioni di autonomia anche alle regioni ordinarie. Auspica l'approvazione del disegno di legge per dare modo alla riforma di dispiegarsi compiutamente dimostrando la validità dei principi introdotti e per consentire al prossimo Parlamento di proseguire sulla strada delle riforme temperando le asprezze che hanno finora caratterizzato il dibattito.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GUBERT (Misto-Centro). Nonostante taluni contenuti del provvedimento siano condivisibili, e in particolare l'attenuazione del condizionamento politico del Governo sugli atti legislativi regionali o la diversa attribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, un elemento che lo qualifica in senso fortemente negativo è rappresentato dalla violazione del principio di sussidiarietà, con la riserva all'esclusiva competenza dello Stato di alcune materie connesse al territorio; ciò denuncia una volontà di controllo centralistico, confermata dal potere di sostituzione nei confronti non solo degli organi regionali ma anche degli enti locali, che viola il principio democratico. Quanto poi alla riformulazione dell'articolo 116, dovrebbe trattarsi della costituzionalizzazione delle due province autonome di Trento e di Bolzano e non della negazione della regione Trentino-Alto Adige come istituzione autonoma. A nome della componente del Centro-UPD del Gruppo Misto, recentemente collegata con il CDU, annuncia infine il voto contrario.

CO' (Misto-RCP). Il federalismo rappresenta tradizionalmente il tentativo di unire, nel nome della solidarietà, popoli ed etnie diverse, anche sotto il profilo economico; invece il disegno di legge costituzionale introduce elementi di divisione e frena lo spirito regionalista di cui l'Assemblea costituente aveva improntato la Carta fondamentale. Si tratta invero del tentativo di adattare l'assetto delle istituzioni alla globalizzazione capitalista, attraverso l'introduzione del principio di sussidiarietà non solo verticale, ma anche orizzontale e quindi in funzione della privatizzazione di servizi attualmente forniti dallo Stato; in senso disgregativo è previsto anche il potere delle regioni di intrattenere direttamente rapporti internazionali e di concludere intese. Inoltre, l'introduzione di una competenza concorrente su talune materie può determinare ampio contenzioso davanti alla Corte costituzionale, contrariamente alle dichiarate finalità pacificatrici della riforma. Per tutti questi motivi, preannuncia il voto contrario di Rifondazione Comunista. (Applausi del senatore Russo Spena).

DENTAMARO (UDEUR). Senza assumere toni trionfalistici, è doveroso esprimere soddisfazione per l'approvazione di una riforma molto attesa dal Paese, che conferisce dignità costituzionale alle autonomie locali e nel contempo conferma l'unità nazionale nel simbolo di Roma capitale. Solo la strumentale propaganda dell'opposizione, divisa al suo interno, tende a negare l'evidente portata innovatrice della riforma, e per questo rappresenta un'iniziativa positiva l'eventuale indizione del referendum confermativo. La principale novità della riforma è l'inversione dei criteri di attribuzione delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'attribuzione della potestà regolamentare alle regioni, salvo quella relativa alla legislazione statale esclusiva, secondo lo spirito di delegificazione affermato dalle leggi Bassanini. Inoltre, viene spostato verso il territorio l'equilibrio dell'assetto istituzionale e questo incontra il consenso dei rappresentanti degli enti locali, persino di quelli guidati da formazioni politiche di centrodestra: gradimento che dimostra in modo inequivoco il valore della riforma. (Applausi dal Gruppo DS. Proteste dal Gruppo LFNP).

STIFFONI (LFNP). Questa riforma realizza un falso decentramento, mettendo una pietra tombale sul vero processo di devoluzione che interessa i cittadini che vogliono liberarsi dal centralismo. La nuova formulazione dell'articolo 117 lascia alle regioni competenze marginali, mentre è lunghissimo l'elenco di materie riservate allo Stato o alla legislazione concorrente; inoltre, non essendo precisati i limiti dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, saranno i numerosi i conflitti di competenza dinanzi alla Corte costituzionale. Il nuovo testo dell'articolo 119, che dovrebbe sancire l'autonomia finanziaria degli enti locali, prevede solo soprattasse e nuove imposte. Il provvedimento sancisce in definitiva un rafforzamento del potere centrale, che resta immobile e sordo agli aneliti di libertà dell'area padana; si tratta di un manifesto elettorale, ma il giudizio sul vero federalismo della Casa delle libertà e su quello finto dell'Ulivo è ormai affidato al voto dei cittadini. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratulazioni).

PELLICINI (AN). La Lega Nord ha avuto il merito storico di porre al centro del dibattito politico la conciliazione dello sviluppo delle autonomie sul territorio con lo Stato nazionale, obbligando anche il suo partito a ridiscutere il proprio patrimonio ideologico e culturale. Tale problema non viene certamente risolto con la legge in esame, che è insufficiente: uno Stato centralista che intende sviluppare le autonomie e fonderle in una identità nazionale non può prescindere dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Quella al nostro esame è invece una riforma pseudofederale, che si limita al trasferimento di alcune funzioni alle regioni, per cui una effettiva riforma dello Stato dovrà essere affrontata più compiutamente nel futuro. (Applausi dai Gruppi AN e LFNP. Congratulazioni).

VILLONE (DS). Il disegno di legge in esame non solo rappresenta la riforma di una parte del sistema istituzionale, ma ha una portata storica in quanto è un passo per lanciare il Paese verso il futuro. Le opposizioni sostengono che si tratta di una piccola riforma, quando invece essa modifica profondamente l'assetto istituzionale, rendendolo più moderno senza rinunciare alla solidarietà tra zone forti e zone deboli. Ciò non toglie che la riforma potrà essere migliorata, ad esempio con la ridefinizione del bicameralismo e l'istituzione di un Senato federale che dia il segno della effettiva presenza delle regioni e degli enti locali nelle scelte di livello nazionale. La consapevolezza di dover completare il disegno non esclude però la necessità di chiudere questa fase di importante innovazione, anche per rispondere alle richieste delle autonomie locali. Annuncia un voto favorevole con profonda convinzione su un disegno di legge che rappresenta una stazione intermedia nel processo storico di continuo aggiornamento delle istituzioni. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Manis).

ROTELLI (FI). Annuncia un voto nettamente contrario alle modifiche proposte al titolo V della parte seconda della Costituzione, che rappresentano nel suo complesso una regressione rispetto al principio di autonomia e aumentano la confusione istituzionale. Infatti, non vengono definite le funzioni dei comuni, né i limiti dei principi fondamentali che spettano allo Stato nelle materie a legislazione concorrente, tra l'altro sconosciute agli ordinamenti effettivamente federali; si prevede inoltre che il Governo - non il Parlamento - possa sostituirsi alle regioni alle province e ai comuni sulla base di un apprezzamento assolutamente discrezionale. E' una riforma che si ispira alla massima del principe di Salina: cambiare tutto affinché nulla cambi. (Applausi dal Gruppo FI. Molte congratulazioni).

MANZELLA (DS). Come tutte le leggi organizzatorie, anche la riforma del titolo V della Costituzione ha natura sperimentale e parziale e dovrà essere soggetta a verifiche. La constatazione di tale realtà tecnica, che se più largamente condivisa avrebbe evitato animosità di carattere ideologico, induce a giudicare positivamente la sospensione di tre mesi dell'entrata in vigore, al fine di meglio calibrare le diverse posizioni. Tuttavia, anche se sperimentale, tale riforma è necessaria, per offrire copertura costituzionale e stabilizzazione alle numerose modifiche dei rapporti tra il centro e le autonomie adottate nel corso della legislatura, ed urgente, per impedire che la nuova fase statutaria delle regioni avviata con la legge costituzionale n. 1 del 1999 si svolga nel vuoto istituzionale. Peraltro, rispondendo in tal modo alle esigenze di unitarietà della Repubblica ed al senso complessivo delle istituzioni, il provvedimento lega l'assetto nazionale a quello comunitario, aderendo appieno ai principi del federalismo europeo. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-DU).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CABRAS, relatore. Rinunzia alla replica.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Il disegno di legge costituzionale sottoposto alla votazione del Senato conclude un lavoro complesso di riforme che portano ad una fase avanzata il processo di costruzione della forma di Stato di tipo federale. In tale contesto, assumono grande rilievo il capovolgimento dell'articolo 117, con la determinazione delle attribuzioni di competenza dello Stato e l'assegnazione di tutte le altre in via concorrente o esclusiva alle regioni; la possibilità di creare nuove autonomie speciali; la conferma costituzionale del nuovo ordinamento finanziario delle regioni; la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in attesa della costituzione, nella prossima legislatura, del Senato delle regioni e della modifica della composizione della Corte costituzionale. Le ragioni istituzionali che inducono il Governo a sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento attengono alla necessità di fornire gli strumenti costituzionali necessari a dare effettività ai poteri attribuiti alle regioni ed alle autonomie locali con la legge costituzionale n. 1 del 1999 nonché al rilevante processo di trasferimento di competenze determinato dalle leggi Bassanini. In conclusione, la procedura di revisione costituzionale prevista dall'articolo 138 ha consentito di avviare con gradualità il complesso processo di passaggio da una forma di Stato centralista ad una marcatamente federalista, che dovrà essere completato nella prossima legislatura. In tale processo, il centrosinistra si è ispirato ad un disegno chiaro e coerente, mantenendosi costantemente in contatto con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e con il sistema delle autonomie, mentre le opposizioni non sono state in grado di proporre un'alternativa unitariamente condivisa. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-RI e Misto-DU).

PRESIDENTE. Sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 11.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MELONI (Misto-PSd'Az). Dichiara il voto di astensione del Partito Sardo d'Azione ad una revisione costituzionale che fornisce una cornice vuota, di natura sperimentale e parziale cui non corrisponde un disegno riformatore coerente ed organico. Mancano in particolare le garanzie sostanziali che avrebbero potuto essere fornite dall'istituzione di un Senato delle regioni e dalla composizione paritaria della Corte costituzionale e viene mantenuta allo Stato la competenza esclusiva su materie di chiaro interesse locale, come la tutela ambientale e dei beni culturali. (Applausi dei senatori Piredda e Rigo).

DONDEYNAZ (Misto-LVA). Dichiara il voto contrario a nome dei cittadini e delle forze politiche valdostane da cui ha ricevuto il mandato parlamentare. La mancata realizzazione di una riforma in senso compiutamente federale frena il più generale processo di rinnovamento delle istituzioni ed espone le regioni a statuto speciale ai rischi di una uniformità verso il basso. Particolarmente criticabili appaiono il mancato inserimento nella legge del principio dell'intesa per la revisione degli statuti e del Senato delle regioni. (Applausi del senatore Rigo).

FOLLONI (Misto-CR). Dichiara il voto favorevole del Centro riformatore, evidenziando il carattere emblematico della chiusura della legislatura proprio su una riforma che costituisce un passo importante verso il rinnovamento delle istituzioni repubblicane. Emblematica è anche la divisione tra i fautori e gli oppositori della riforma, che coincide con la divisione tra coloro che hanno lavorato per le riforme istituzionali e coloro che le hanno usate a fini politici, tra coloro che hanno tentato di far funzionare la democrazia parlamentare e coloro che hanno cercato di ostacolarla, spesso addirittura irridendola. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, DS e Misto-RI. Molte congratulazioni).

DI PIETRO (Misto IdV-DP). Il movimento Italia dei Valori esprime un giudizio positivo sul disegno di legge costituzionale in via di approvazione, considerandolo un indubbio passo in avanti nel cammino federalista, che pure avrebbe potuto essere più deciso e coerente se fosse stato avviato prima e se non avesse dovuto subire l'opposizione strumentale del Polo.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). I senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro il provvedimento che determinerà ripercussioni negative nella vita quotidiana dei cittadini. Non si tratta infatti di una riforma democratica e solidale ma di una prevaricazione dei territori ricchi e privilegiati che rischia di mettere in moto le rivendicazioni autonomistiche che tanti danni hanno causato in molte parti del mondo.

MANIS (Misto-RI). I senatori di Rinnovamento italiano esprimeranno un convinto voto favorevole sulla riforma in senso federalista dello Stato, ispirata a saldi principi di democrazia e solidarietà, che si inserisce nel progetto riformatore portato avanti dal Governo di centrosinistra, innestandosi sulle modifiche innovative introdotte in campo scolastico, sanitario e amministrativo. (Applausi dai Gruppi Misto-RI e PPI).

PINGGERA (Misto-SVP). Il disegno di legge in esame rappresenta un passo in avanti sulla strada di una maggiore flessibilità dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome e pertanto la SVP voterà a favore. In particolare, l'abolizione del controllo centralistico dello Stato sulle leggi regionali indurrà gli amministratori ad una maggiore responsabilizzazione nella predisposizione degli atti legislativi che dovranno armonizzarsi con il dettato costituzionale al fine di evitare questioni di legittimità. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR).

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). I Democratici voteranno a favore del disegno di legge che corona il quadro di interventi riformatori realizzati dal Governo di centrosinistra nei confronti delle autonomie locali. L'opposizione nel corso della legislatura ha invece lavorato per il fallimento dei processi riformatori facendosi portatrice di un federalismo antidemocratico e antisolidale. (Applausi dai Gruppi Misto-DU, DS, PPI e UDEUR. Proteste dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN).

MARCHETTI (Misto-Com). I Comunisti italiani manifestano la loro adesione al disegno di legge che contiene una riforma positiva ed equilibrata delle autonomie locali realizzando una dislocazione di funzioni a favore delle regioni e degli enti locali, pur sottolineando alcune riserve in merito al ruolo residuale assegnato allo Stato dall'articolo 114 e al ribaltamento di competenze delineato nella nuova formulazione dell'articolo 117. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

D'ONOFRIO (CCD). Non è possibile realizzare riforme costituzionali senza una condivisione del progetto da parte delle forze politiche. La maggioranza ha invece scelto di procedere alla riforma in senso federale dello Stato senza alcuna organicità, perseguendo soltanto il fine di dividere le forze dell'opposizione. La risposta del Polo - e nel contempo la parte più qualificante del progetto politico del Biancofiore - sarà la promozione del referendum popolare quale strumento per opporsi al provvedimento in esame e la proposta di un'Assemblea costituente da realizzare nella prossima legislatura per dare organicità al progetto di riforma dello Stato, consentendo un confronto costruttivo tra le parti politiche. (Applausi dai Gruppi CCD, FI, LFNP e AN. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto (UDEUR). La riforma dello Stato in senso federale giunge alla fine del processo riformatore che ha investito le autonomie locali dando contenuto, in termini di poteri e risorse finanziarie, alla precedente riforma del presidenzialismo regionale. Poiché una condivisione dei principi contenuti nel disegno di legge è venuta anche da esponenti regionali del centrodestra, l'UDEUR si attiverà per la promozione del referendum confermativo onde sancire con il voto popolare la validità della riforma, considerato peraltro il principio di solidarietà sociale che la ispira che si sostanzia nell'attenzione alle regioni più svantaggiate. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS. Molte congratulazioni).

LUBRANO di RICCO (Verdi). I senatori Verdi, da sempre convintamente federalisti, voteranno a favore del disegno di legge respingendo con forza le accuse di illegittimità costituzionale provenienti dall'opposizione. Si tratta dell'atto conclusivo di un processo riformatore che il Parlamento ha avviato nel rispetto del mandato popolare conferitogli. (Applausi dal Gruppo Verdi. Congratulazioni).

CASTELLI (LFNP). L'approvazione del disegno di legge rappresenta l'ultimo tentativo di fermare il processo storico del federalismo a colpi di maggioranza. Si parla infatti impropriamente di federalismo mentre si continua ad usare una logica centralista per cui allo Stato si riserva ancora la gran parte della potestà legislativa, così come l'autonomia finanziaria e fiscale è fatta dipendere da leggi quadro statali. La Lega, vera forza politica federalista, sceglie un modello di federalismo che parte dal basso e che dovrà valere anche per l'Europa, ribaltando le burocrazie statalistiche che la caratterizzano. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN. Congratulazioni).

ELIA (PPI). La revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione rappresenta un atto dovuto per dare un riferimento costituzionale all'interpretazione innovativa del principio autonomistico scaturito dalle leggi Bassanini. Peraltro, il nuovo assetto è stato ampiamente condiviso anche da gran parte dell'opposizione che, dapprima nella Commissione bicamerale e successivamente alla Camera dei deputati, aveva approvato un testo addirittura meno autonomista dell'attuale, ad esempio in materia di istruzione. Emerge quindi all'interno della Casa delle libertà una profonda lacerazione, come dimostrano l'incapacità di contrapporre un progetto alternativo e le perplessità degli stessi amministratori locali di centrodestra nei confronti di un'eventuale iniziativa referendaria. Con l'auspicio che nella prossima legislatura si possa condurre a termine il processo riformatore avviato nell'attuale, dichiara il voto favorevole del Gruppo PPI. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, DS, Misto-RI e Misto-DU. Congratulazioni).

SERVELLO (AN). Rientra nel malcostume della sinistra l'utilizzo del dibattito sulle riforme costituzionali come strumento di propaganda elettorale, il che mortifica l'attività del Parlamento. Pur condividendo il rammarico per il fallimento della Bicamerale, ciò non giustifica l'approvazione di importanti riforme costituzionali a colpi di maggioranza; la modernizzazione istituzionale può limitarsi all'introduzione di principi federalisti, occorrendo invece alleggerire le funzioni dello Stato anche e soprattutto per restituire a quest'ultimo una capacità direttiva, in termini di garanzia dell'ordine sociale, di rispetto delle leggi, di unità sociale e di sostegno allo sviluppo. Anche per rafforzare il ruolo dell'Italia in un'Europa delle nazioni, occorrerà procedere speditamente all'approvazione di una nuova forma di governo in senso presidenziale, affinché il richiamo del Presidente della Repubblica al valore della patria non sia meramente astratto. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP. Congratulazioni).

LA LOGGIA (FI). A conclusione della lunga XIII legislatura, nonostante le aspettative di una profonda trasformazione del sistema costituzionale ed istituzionale per adeguare l'Italia al contesto europeo e mondiale, sono prevalse invece la prevaricazione e la prepotenza della sinistra che ha imposto anche in materia di fissazione delle regole la propria visione parziale, tradottasi nella riforma degli statuti delle regioni speciali, nella legge sulla cosiddetta par condicio, nel fallimento della Bicamerale, nel provvedimento sul conflitto di interessi e oggi nel varo di un finto federalismo, con l'approvazione di un testo blindato fin dalla prima lettura, per impedire alle opposizioni ogni tentativo di migliorarlo. Per rispondere quindi all'indignazione dei cittadini, è già cominciata la raccolta delle firme per un'iniziativa referendaria e durante la campagna elettorale si svolgerà un confronto su un progetto alternativo di federalismo, in quanto quello approvato dalla sinistra si traduce nella mera istituzione di una burocrazia federalista, in netto contrasto con le esigenze del Paese e le aspettative dei cittadini. I senatori di Forza Italia e della Casa delle libertà, pur presenti in Aula, non parteciperanno alla votazione. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP. Molte congratulazioni).

ANGIUS (DS). Annuncia con convinzione il voto favorevole al disegno di legge costituzionale che, dopo la riforma del 1970, modifica sensibilmente l'assetto istituzionale delle autonomie locali, secondo le aspettative della Conferenza dei Presidenti delle regioni e dell'ANCI. Tale assetto dovrà essere completato nella prossima legislatura per garantire meglio la rappresentanza degli interessi locali, con l'istituzione ad esempio della Camera delle regioni e delle autonomie. Peraltro, il passaggio da uno Stato centralista e burocratico ad uno ispirato al principio federalista, accanto alle recenti riforme fiscale ed amministrativa, non poteva non essere complesso, ma risponde alla maturazione democratica del Paese, che ha radici culturali lontane e che si accompagna allo sviluppo sociale ed economico che i Governi di centrosinistra hanno saputo garantire nell'attuale legislatura. Tuttavia, la riforma federalista, per la quale si è cercato di recepire il contributo di tutte le componenti politiche, non poteva recepire le istanze di egoismo sociale legate ad una concezione della società basata sul privilegio della forza e della ricchezza, ma doveva riaffermare i principi di autonomia e di responsabilità locale, di uguaglianza dei diritti e di solidarietà. Peraltro, anche l'Ulivo ha avviato un'iniziativa referendaria, non temendo la consultazione popolare e soprattutto rigettando la logica di una minoranza che pretende di decidere, rifiutando sia l'approvazione a maggioranza delle leggi sia il tentativo di un accordo tra gli schieramenti. (Prolungati applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo, sospende la votazione finale.

Votazione finale dei disegni di legge:

(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di due disegni di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Pasetto Nicola; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti e Miraglia Del Giudice; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(480) CASTELLI. – Disciplina delle nuove targhe automobilistiche

(528) DE CORATO. – Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante "Nuovo codice della strada"

(571) UCCHIELLI. – Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale

(726) DEMASI e COZZOLINO. – Istituzione dell’apprendistato anticipato alla guida

(732) DEMASI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli

(802) DEMASI ed altri. – Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada

(1177) ZANOLETTI ed altri. – Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada

(1189) PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia di targhe automobilistiche

(1258) DIANA Lino. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada

(1304) DANIELI. – Abrogazione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l’abilitazione alla guida di veicoli

(1416) CENTARO ed altri. – Modifica del potere di intervento ex lege ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(1944) VEGAS ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole

(2338) SILIQUINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l’uso proprio di autovetture per uso di terzi

(2429) MARINO ed altri. – Modifica del codice della strada

(2564) FIORILLO. – Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi

(2848) MANCONI. – Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade

(3018) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica all’articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

(3452) PREIONI. – Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada

(3695) MANCONI e DE LUCA Athos. – Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale

(3791) LAURO ed altri. – Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l’immatricolazione e l’utilizzazione degli autobus destinati all’esercizio dell’attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada

(3829) PIERONI ed altri. – Norme per la prevenzione degli incidenti stradali

(3941) FERRANTE ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza stradale

(3980) MANCONI e DE LUCA Athos. – Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore

(4055) PIANETTA. – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell’attività di spettacolo viaggiante

(4062) DE LUCA Athos. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore

(4174) DEBENEDETTI. – Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(4749) LAURO. – Modifica all’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta

(4955) DANZI. – Modifiche all’articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 4976

PRESIDENTE. Indice la votazione finale.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 4976. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 480, 528, 571, 726, 732, 802, 1177, 1189, 1258, 1304, 1416, 1944, 2338, 2429, 2564, 2848, 3018, 3452, 3695, 3791, 3829, 3941, 3980, 4055, 4062, 4174, 4749 e 4955.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1719-4573-bis) Riordino della disciplina pugilistica (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7a Commissione permanente – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport – in sede deliberante il 14 febbraio 2001, degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 1719 e 4573) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge 1719-4573-bis, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Dichiara chiusa la discussione generale e dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all’esame degli articoli.

Il Senato approva e gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 3.1, che recependo il nuovo parere della 5a Commissione permanente, propone di sopprimere gli articoli da 3 a 7. (v. Allegato A).

GERMANA' (FI). Il provvedimento è stato completamente stravolto e purtroppo non contempla il riconoscimento del trattamento pensionistico ai pugili, nonostante che recenti episodi tragici ne abbiano posto in evidenza la necessità. Inoltre sono stati unificati gli stralci da due disegni di legge aventi un contenuto diverso. Pur essendo primo firmatario di uno dei due, annuncia che non prenderà parte alla votazione.

Il Senato approva l’emendamento 3.1. E' quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato.

Ripresa della discussione, in seconda deliberazione,
del disegno di legge costituzionale n.
4809-B

PRESIDENTE. Indice la votazione finale.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta, il disegno di legge costituzionale n. 4809-B nel suo complesso. (Vivi prolungati applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-Com, Misto-DU, Misto-RI e dai banchi del Governo).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3833-B) Disposizioni in campo ambientale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e autorizza il senatore Capaldi a riferire oralmente.

CAPALDI, relatore. La Camera ha apportato notevoli modifiche al provvedimento, anche in considerazione del suo parziale recepimento nella legge finanziaria. Illustra quindi le principali modifiche al testo del Senato, che in parte recepiscono emendamenti e il contenuto di disegni di legge della minoranza. Esprime il rammarico della 13a Commissione per la soppressione delle norme riguardanti il governo del territorio, ma vista la imminente chiusura della legislatura, propone realisticamente all'Assemblea di approvare il disegno di legge come licenziato dalla Camera. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Non essendovi interventi in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con il parere contrario del relatore sugli emendamenti, mentre accoglie gli ordini del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.(v. Resoconto stenografico). Gli ordini del giorno da 1 a 4, accolti dal Governo, non verranno posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l’emendamento 1.200 e approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati. L'emendamento 2.100 è improcedibile, avendo ricevuto parere contrario da parte della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.200 e 2.101 e approva l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l’emendamento 3.200 e approva l’articolo 3.

PRESIDENTE. L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.100 e 5.200 e approva l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l’emendamento 6.200 e approva l’articolo 6, nonché la soppressione dell'articolo 7 del testo varato dal Senato deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.200 e 7.100 e approva l’articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

PASTORE (FI). Il comma 6 dell'articolo, che estende il Parco nazionale dell'Abruzzo alle regioni Lazio e Molise, non trova alcuna giustificazione ed è dannoso per la confusione che può creare modificando un marchio che riguarda l'Abruzzo e che risale addirittura al 1923. È disponibile a ritirare l'emendamento 8.200 solo a condizione che l'ordine del giorno numero 5, sebbene accolto dal Governo, venga posto ai voti. (Applausi dal Gruppo FI).

STANISCIA (DS). L'ordine del giorno numero 5, presentato dai senatori dell'Ulivo, impegna il Governo a riconsiderare la portata del comma 6 e ad individuare una proposta alternativa attraverso il confronto con la comunità del Parco e le amministrazioni interessate. Consegna alla Presidenza un intervento scritto sulla materia da allegare ai Resoconti odierni. (v. Allegato B) (Applausi dal Gruppo DS).

CASTELLANI Carla (AN). Si associa alla richiesta del senatore Pastore, sottolineando l'arroganza del vertice dell'Ente parco, che ha proposto ai deputati questa norma senza aver consultato le popolazioni interessate. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 5 e 6, accolti dal Governo, non saranno posti ai voti.

PASTORE (FI). Ribadisce la richiesta di porre ai voti l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Pastore, seppure contraria alla prassi del Senato.

Il Senato approva l'ordine del giorno n. 5.

PASTORE (FI). Ritira l'emendamento 8.200.

Il Senato respinge l’emendamento 8.100 e approva l'articolo 8. Viene quindi respinto l’emendamento 8.0.200; si intende pertanto accolta la soppressione dell'articolo 10 votata dalla Camera dei deputati. E' altresì approvato l'articolo 9, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento ad esso riferito.

Il Senato respinge l’emendamento 10.100 e approva l’articolo 10. Vengono quindi approvati gli articoli 11 e 12, introdotti dalla Camera dei deputati. E' inoltre approvato l’articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l'emendamento 14.100 e approva l’articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti che si intendono illustrati.

Il Senato respinge gli emendamenti 15.200 e 15.100 e approva l’articolo 15. E' inoltre approvato l’articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato. Il Senato approva quindi la soppressione dell'articolo 16 del testo varato dal Senato deliberata dalla Camera dei deputati. Risultano poi respinti gli emendamenti 16.0.200, 16.0.201, 16.0.202 e 16.0.203, intendendosi così accolte le soppressioni deliberate dalla Camera dei deputati degli articoli da 17 a 20 del testo varato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti che si intendono illustrati.

Il Senato respinge gli emendamenti 17.200 e 17.100 e approva l’articolo 17. E' inoltre approvato l’articolo 18, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, nonché dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati. L'ordine del giorno n. 7, accolto dal Governo, non sarà posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 19.200 e approva l’articolo 19. E' quindi approvata la soppressione dell'articolo 24 del testo varato dal Senato deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 20, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all’esame dell’articolo 21, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l’emendamento 21.100 e approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. L'articolo 22, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva quindi la soppressione dell'articolo 28 del testo varato dal Senato deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.100 è improcedibile, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Viene quindi approvato l’articolo 23, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MAGGI (AN). Il disegno di legge ha avuto una lunga e tormentata storia parlamentare ed è stato falcidiato dalla Camera. Il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà. (Applausi dal Gruppo AN).

COLLA (LFNP). È un disegno di legge criticabile sotto vari aspetti: non attiva i fondi del bilancio per l'ambiente; detta disposizioni ordinamentali in tema di rifiuti che avrebbero dovuto essere affrontate in altra sede; l'articolo 21 prevede una sperimentazione di contabilità ambientale per i comuni che è del tutto prematura; la riforma della legge sulla difesa del suolo avrebbe dovuto essere approvata in un contesto organico. Annuncia il voto contrario del Gruppo perché la rapida approvazione del provvedimento è una mossa elettorale della sinistra. (Applausi dai Gruppi LFNP e AN).

MANFREDI (FI). Il provvedimento è un esempio di legislazione non razionale, in quanto contiene disposizioni disparate messe insieme disordinatamente; è una legislazione che potrebbe essere giustificabile solo in caso di emergenza ambientale. La gestione dei rifiuti, il riordino della burocrazia del Ministero dell'ambiente necessitano di una riforma complessiva; i fondi a disposizione vengono destinati a pioggia. Pur se il disegno di legge presenta alcuni aspetti positivi, Forza Italia si asterrà in quanto non ne condivide la filosofia e la forma. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

SPECCHIA (AN). In dissenso dal Gruppo, annuncia il voto favorevole e coglie l'occasione di questo intervento per denunciare le gravissime minacce cui è stato oggetto delle ultime ore il senatore Curto. Chiede alla Presidenza di intervenire presso i Ministri dell'interno e della giustizia, affinché non accada l'irreparabile e si affronti la questione della sicurezza della provincia di Brindisi. (Applausi dal Gruppo AN).

RECCIA (AN). In dissenso dal Gruppo, annuncia il suo voto contrario in quanto il provvedimento non troverà attuazione nella regione Campania.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Autorizza la 7a Commissione permanente e, per i pareri, la 1a e la 5a Commissione a convocarsi in sede deliberante per l'esame, ove trasmesso dalla Camera dei deputati, del disegno di legge sul corpo alpino e speleologico. Avverte inoltre che i disegni di legge nn. 4944, riguardante la falda acquifera di Milano, e 5018, relativo alla diga foranea di Molfetta, già deferiti in sede referente alla 13a Commissione permanente, sono nuovamente assegnati in sede deliberante.

ALBERTINI, segretario. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,28.

 



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,03).

Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Corrao, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani e Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dolazza e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea; Asciutti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 4336-ter-B, in materia di patrimonio immobiliare dello Stato, è stato assegnato alla 6a Commissione permanente in sede deliberante, con i pareri delle Commissioni 1a, 4a, 5a, 7a e 13a, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi sin d'ora. I pareri delle Commissioni in sede consultiva dovranno essere espressi entro le ore 13 di oggi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,10).

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(4809-B) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e dal Senato della Repubblica e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4809-B, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e dal Senato della Repubblica e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, è sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.

Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva. Può essere richiesto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente. Sono ammesse le dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento.

Il relatore, senatore Cabras, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, siamo giunti alla lettura conclusiva di questo provvedimento.

Proprio in apertura di questa relazione, vorrei richiamare all'attenzione dell'Aula le considerazioni che feci lo scorso mese di novembre quando, rappresentando l'impossibilità che aveva determinato la conclusione dei lavori della 1a Commissione in sede referente, a causa dei numerosi emendamenti presentati durante la discussione dalle forze di opposizione, paventai il pericolo ….(Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Prego cortesemente i senatori di fare silenzio per permettere al relatore Cabras di proseguire con il suo intervento.

CABRAS, relatore. Come dicevo, paventai il pericolo che se non avessimo investito in quella circostanza l'Aula dell'esame del provvedimento perché potesse essere concluso - ricordo che eravamo alla vigilia della sessione di bilancio in questa Camera - quasi certamente non saremmo riusciti a concluderne positivamente l'iter entro la corrente legislatura.

Quella previsione si rivela oggi del tutto fondata, tanto è vero che questa è da tutti considerata l’ultima giornata utile di lavoro del Parlamento in carica. E’ importante ricordarlo perché ciò in qualche misura giustifica e quindi assegna la giusta ragione alla tesi che in quell’occasione fu sostenuta dalla maggioranza, cioè che non vi era una volontà di non entrare nel merito del provvedimento e di esaminare anche importanti emendamenti che sicuramente avrebbero perfezionato e meglio definito il contenuto del testo che ci proveniva dall’altro ramo del Parlamento. Questo fatto, che fu negato in quella circostanza, veniva sacrificato sull’altare di un obbiettivo che consideravamo più importante, quello di concludere un lungo iter di discussione di un provvedimento importante quale quello oggi al nostro esame.

Ricordo che il disegno di legge trae origine da numerose iniziative legislative di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo, che in qualche modo hanno poi rappresentato la ripresa dell’attività che si era interrotta nella Commissione bicamerale. Ricordo, anche qui per memoria, che quest'ultima all’inizio dei suoi lavori divenne la sede nella quale confluirono tutti i provvedimenti in materia di riforma istituzionale, quindi anche quelli riguardanti questa parte della Costituzione. Successivamente, al venir meno dell’attività della Commissione bicamerale, riprese l’iniziativa parlamentare attraverso l’applicazione dell’articolo 138 della Costituzione e quindi tutti i Gruppi politici presentarono proprie proposte. Il testo oggi all’esame dell’Assemblea ha alle spalle appunto quel lavoro.

A fianco di tutto questo, occorre ricordare l’iniziativa di concertazione, di discussione e di confronto sviluppatasi con il sistema delle autonomie locali e delle regioni, tra l’altro in un momento particolare e non di ordinaria amministrazione, cioè all'indomani del primo voto per l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni, che ha modificato materialmente il rapporto costituzionale tra le regioni e lo Stato centrale e alla vigilia della fase, importantissima per le regioni, della scrittura dei nuovi statuti regionali che, come sappiamo, la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha reso obbligatoria.

Tutti questi elementi, che sono di contorno alla discussione, vanno tenuti presenti, soprattutto se si vogliono fare valutazioni che mettano nel giusto equilibrio osservazioni, sempre legittime e talvolta anche giustificate, sul merito di alcune parti del provvedimento in esame, che devono fare tuttavia i conti con la cornice esterna che ho ricordato, con il lavoro, con il confronto politico; aggiungo: con i voti espressi, ancorchè non conclusivi, nella Commissione bicamerale su alcune parti che oggi riesaminiamo e che furono confermate, sempre con il voto, nell’avvio della discussione che si è svolta alla Camera dei deputati in sede di esame dei provvedimenti provenienti dalla Commissione bicamerale.

Per richiamare rapidamente le questioni di merito contenute nel provvedimento, ricordo che sostanzialmente sono cinque i punti qualificanti che possiamo sintetizzare. Il primo - rispetto al quale il collega Rotelli ieri in 1a Commissione ha censurato il comportamento del relatore per aver commesso un peccato di omissione, cioè non aver richiamato nella relazione la riscrittura dell’articolo 114 della Costituzione - è un punto importante, fondamentale, tendente ad eliminare la gerarchia di rango nella Carta costituzionale e ad introdurre una nuova gerarchia legata alle funzioni e ai poteri che i diversi livelli costituzionali devono esercitare.

Non è un principio secondario né limitato. Questo articolo può essere letto in vari modi. Il mio punto di vista è che il modo giusto per leggerlo è il seguente: la volontà di rappresentare una eliminazione della vecchia gerarchia contenuta nella Carta costituzionale e l'introduzione di una nuova gerarchia basata sulle funzioni e sui poteri esercitati dai diversi livelli che compongono la sovranità complessiva del popolo in una Repubblica che vogliamo diventi via via sempre più una Repubblica federale.

Il secondo punto importante riguarda il rovesciamento dell'articolo relativo alle competenze, cioè l'articolo 117. Su questo punto ho sentito molti colleghi ironizzare dicendo che di fatto con questo rovesciamento abbiamo ulteriormente rafforzato il potere centrale e reso equivoco e non chiaro il potere delle regioni. Devo affermare che, francamente, giustifico questa osservazione soltanto laddove proviene da coloro che non hanno mai esercitato alcuna funzione né a livello comunale né a livello regionale e quindi possono, di fatto, sbagliare. Sono convinto che chi più volte si è cimentato da amministratore regionale nel confronto tra lo Stato e le regioni sul rispetto costituzionale delle leggi regionali può leggere chiaramente il rovesciamento di queste competenze e comprendere che c'è un passaggio definitivo da una fase ad un'altra, nella quale più chiaramente sono definiti i poteri che spettano allo Stato centrale e altrettanto chiaramente sono definiti i poteri, le funzioni e le sovranità che devono essere esercitati a livello regionale.

E' questo un punto che considero fra i più qualificanti, ivi compresa l'introduzione delle competenze concorrenti, sulle quali sono stati espressi, ancora una volta, giudizi contrastanti. Non bisogna, però, dimenticare che questo provvedimento dovrà essere inevitabilmente seguito da un altro che introduca la seconda Camera delle autonomie e delle regioni e che nella scrittura dei princìpi fondamentali, che riguardano le potestà concorrenti, ci sarà un ruolo di rappresentanza forte, significativa del sistema delle regioni che potrà evitare quelle distorsioni che nella storia dei nostri cinquant'anni di Costituzione repubblicana si sono determinati in qualche caso e che sono stati ricordati da alcuni colleghi (criticando, in qualche misura, i varchi che possono essere aperti da una distorta applicazione delle competenze concorrenti).

Il terzo punto, anch'esso importante e che inevitabilmente doveva essere introdotto nella Costituzione sia per la grande novità che introduce, sia soprattutto per il livello di garanzia che deve rappresentare, è legato alla fiscalità e al territorio. Abbiamo introdotto nella Costituzione un principio importante che aggancia il territorio alla fiscalità accanto ad una disposizione di garanzia, di coesione economica e sociale dello Stato che, applicando questo principio, svolge una funzione equilibratrice.

Su questo punto si è discusso a lungo e vi sono due tesi contrapposte: la tesi di chi sostiene che non si è fatto abbastanza perché la fiscalità deve essere totalmente recuperata nel territorio dove viene prodotta e poi, semmai, riversata ad un momento centrale e quella di chi, al contrario, sostiene che un principio di questo tipo sarebbe nei fatti l'introduzione di una separazione, quella sì materiale e forte, all'interno di un Paese come il nostro, nel quale, come sappiamo, esistono differenze di sviluppo che tutti speriamo siano legate alla contingenza economica, ma che possono durare anche per un lungo periodo. La garanzia introdotta nel rappresentare questo principio fondamentale è quella di una funzione equilibratrice dello Stato centrale in termini di coesione economica e sociale. E' un principio introdotto nell'Unione europea, presente ormai in tutto il diritto comunitario, nelle leggi, nei provvedimenti che vengono definiti e che, in qualche misura, ha rappresentato un punto di equilibrio - come ricordavo poc'anzi - dell'affermazione di questo principio.

Una quarta questione importante, che si riaggancia al secondo punto concernente il rovesciamento delle competenze dell'articolo 117, è legata all'eliminazione di una funzione centralista di controllo, da un lato delle regioni nei confronti dei comuni, dall'altro dallo Stato centrale nei confronti delle regioni. Con l'approvazione di questo provvedimento può essere soltanto invocato un conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale. Le leggi regionali non avranno più bisogno del sigillo del Governo per entrare in vigore, così come le autonomie comunali avranno soltanto la legge come elemento di riferimento per i provvedimenti che devono adottare e non più un controllo, che in molti casi è stato anche di merito, esercitato dai comitati di controllo.

Altro punto - e mi avvio rapidamente alla conclusione - è che abbiamo consentito, nel confermare l'autonomia speciale per le regioni che godono di questo status nella Costituzione materiale, la possibilità di introdurre la cosiddetta autonomia rafforzata. Al riguardo vorrei sottolineare un aspetto. Si è detto che questo è un modo per annullare la specialità o per far in modo che tra regioni speciali e regioni ordinarie non esistano più differenze. Anche questo è un modo per esemplificare il significato degli Statuti speciali e le ragioni di fondo che hanno determinato i Costituenti ad introdurre questo istituto nell'ordinamento costituzionale.

Come è stato sottolineato nel dibattito alla Camera nei giorni scorsi, in sede di seconda lettura, le regioni speciali non sono tali solo per ragioni economiche o geografiche, ma anche perché le popolazioni che godono di una autonomia speciale hanno una storia, una cultura, un modo di essere e di rappresentarsi in questa Repubblica che le fa diverse o distinte da altre che vivono nel territorio nazionale. Certo, ci sono anche elementi economici e geografici che possono in qualche misura ulteriormente determinare distinzioni e differenze, ma non è solo questa la ragione per la quale esiste un livello di ordinamento di autonomia speciale nella nostra Repubblica.

E' per questo motivo che gli Statuti speciali hanno il vincolo costituzionale, contrariamente agli statuti delle regioni ordinarie che, come sappiamo, vengono approvati attraverso una legge ordinaria. Quindi si è andati nella direzione giusta, quella di consentire alcuni elementi di rafforzamento delle autonomie ordinarie, non quindi in contrasto, per raggiungere o parificare le condizioni, ma per riconoscere, anche nel caso delle regioni ordinarie, la possibilità di autonomia differenziata.

Infine, nell'ultima parte del provvedimento, vi è una previsione - proprio perché questa è considerata una tappa verso un processo di riforma definitiva dell'impianto costituzionale e dei rapporti tra i poteri (la riforma del bicameralismo, il ruolo e la funzione del Governo), che dovrà essere necessariamente oggetto di attenzione del prossimo Parlamento - in forza della quale il sistema delle autonomie può partecipare alla fase legislativa in questo momento che possiamo considerare di transizione tra l'attuale, di assenza della Camera delle regioni, ed il successivo, nel quale questo istituto potrà essere introdotto. Infatti, nella Commissione parlamentare per le questioni regionali è prevista la partecipazione dei rappresentanti del sistema delle autonomie e delle regioni ogniqualvolta si esaminino materie e provvedimenti di diretta competenza.

Questo istituto, come i colleghi sanno, prevede per il provvedimento legislativo la possibilità di una procedura rafforzata nell'esame in Assemblea qualora dovesse registrarsi un contrasto in quella sede. Anche questo, certamente, non è un modo per dare una risposta completa alle istanze rappresentate dal sistema delle autonomie, ma è un modo per codificare una fase nella quale provvedimenti di questa natura non possono essere adottati dal Parlamento senza una sede di codecisione e di concertazione con chi rappresenta il sistema delle autonomie e delle regioni nel nostro Paese.

In conclusione, quindi, signor Presidente e signor Ministro, ritengo che l'Assemblea debba approvare il provvedimento in esame nel testo proposto, sia pure nella convinzione che con il superamento di questa contingenza politica non si rende giustizia al contenuto del dibattito che si è svolto in precedenza, che ha prodotto questo provvedimento e che in qualche misura trasmette un messaggio non vero, non reale del percorso da cui è scaturita questa proposta.

Ad elezioni politiche alle spalle ritengo che sarà proprio l'esito elettorale a dare un giudizio più pacato e, sono convinto, positivo sulla questione. Il nuovo Parlamento potrà quindi completare quella parte della riforma costituzionale sulla cui necessità mi pare non esista un contrasto di fondo; mi auguro che in tale contesto possa essere ritrovato anche quello spirito costituente che è mancato nell'ultima fase e che ha determinato insufficienze e asprezze nel dibattito politico di questi giorni, non solo dentro ma anche fuori dal Parlamento, e nei rapporti che si sono sviluppati e si sviluppano fra le diverse forze politiche del Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gubert per circa cinque minuti. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, in prima lettura del disegno di legge in esame avevo proposto numerosi emendamenti: non solo nessuno di essi è stato preso in considerazione, ma è stato assai limitato il tempo per discuterne. In seconda lettura il tempo per la discussione è sostanzialmente ridotto a una funzione simbolica. Mi permetto peraltro di intervenire, sia pur brevemente, per rilevare innanzitutto come il centro-sinistra abbia più volte considerato le modifiche di rilievo costituzionale fatto esclusivamente proprio, dal quale escludere ogni apporto delle minoranze. E' accaduto per la legge costituzionale con il cui articolo 4 si è cambiato lo statuto della regione Trentino-Alto Adige ed è accaduto per il provvedimento in esame. Si tratta di uno svilimento della Costituzione stessa, ridotta a questione di maggioranza, anche di maggioranza per pochi voti, come alla Camera. Forse il vantaggio elettorale che il centro-sinistra pensa di trarre dall'approvazione di queste modifiche costituzionali verrà eroso proprio dall'aver mancato ad un maggior rispetto del valore della Costituzione come Carta fondamentale che regola la comunità politica nazionale.

Ma esiste un altro modo con il quale il centro-sinistra corrompe nella coscienza collettiva la natura di Carta fondamentale della Costituzione. Nonostante il Presidente del Senato, in prima lettura, abbia addirittura dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti contenenti parole riferibili ad un assetto federale della Repubblica, non solo tutto il centro-sinistra, ma anche le massime autorità istituzionali del Paese e l'ente che cura la comunicazione politica di carattere pubblico e istituzionale continuano a parlare di questa riforma costituzionale come della riforma federalista dello Stato, facendo credere ai cittadini che si tratti di una riforma diversa da quella che è. Si falsifica la presentazione dei contenuti di una riforma della Costituzione anche in questo caso per trarne presunti vantaggi elettorali, facendo credere che alla forte domanda di riforma in senso federale dello Stato, espressa soprattutto nel Nord Italia, sia solo il centro-sinistra a dare una risposta positiva ed efficace. Peccato che poi il centro-sinistra debba mangiarsi tali presunti vantaggi elettorali impugnando gli atti legislativi e amministrativi che consentono alla gente di esprimersi rispetto al potere di iniziativa di modifica della Costituzione da parte delle regioni. La gente capisce più di quanto il centro-sinistra speri!

Ciò premesso, in coscienza non mi sentirei di giudicare negativamente tutti i contenuti del disegno di legge in esame. Vi sono aspetti senz'altro positivi, anche se si è mancata l'occasione di una riforma più incisiva e realmente federalista. Un primo aspetto positivo, a mio avviso, riguarda l'attenuazione del condizionamento politico centrale governativo sugli atti legislativi regionali riformulando l'articolo 127 della Costituzione. Un altro riguarda la delimitazione delle competenze legislative dello Stato a favore della regione, che assume potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale. Un terzo l'introduzione di un principio di autonomia finanziaria di regione e enti locali, con conseguente responsabilità, accompagnato dalla parziale trasparenza dei trasferimenti perequativi per le aree economicamente svantaggiate, confluenti in un apposito fondo. Un quarto la previsione di una differenziazione sul territorio nazionale dell'estensione delle competenze regionali sulla base di intese, consentendo di tener conto della diversa maturazione della domanda di autogoverno tra le diverse collettività regionali.

Ma vi sono anche aspetti negativi, che ho già rimarcato in sede di prima lettura, anche con emendamenti. Innanzitutto, la violazione del principio di sussidiarietà, riservando all'esclusiva competenza dello Stato alcune competenze che non lo richiederebbero, quali ad esempio la tutela dell'ambiente, la tutela dei beni culturali, la previdenza sociale, oppure sottraendo all'esclusiva competenza regionale materie che non lo dovrebbero essere, quali la previdenza complementare e integrativa, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

L'aver mantenuto al Governo centrale il potere di sostituirsi ad organi non solo delle regioni, ma anche degli enti locali denuncia, inoltre, una volontà di controllo centralistico anacronistico e contraddittorio rispetto al principio di sussidiarietà, tanto più negativo dal momento che l'esautoramento di organi democraticamente eletti in regioni ed altri enti locali può avvenire sulla base di criteri che si prestano a larghe intrusioni di considerazioni politiche di parte, come può accadere per criteri quali la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

L'introduzione, ad esempio, nella legislazione o nei regolamenti regionali di misure che considerino prioritariamente i bisogni dei residenti potrebbe essere sanzionata con lo scioglimento del consiglio regionale o l'esautoramento della giunta regionale, che attenterebbero all'unità giuridica ed economica. Assai peggio dell'attuale possibilità di rinviare per una volta all'esame del consiglio regionale una legge che il Governo ritiene non vistabile o che viene corretta con il nuovo articolo 127.

Contrastano con il principio di sussidiarietà anche i limiti che lo Stato può imporre in materia di imposizione fiscale, di patrimonio e di bilanci a regioni ed enti locali, senza sentirsi vincolato in proprio ad alcun limite, né riconoscere un potere al riguardo di regioni ed enti locali. E' sussidiarietà questa? E' esattamente il suo contrario.

Non posso poi esimermi dal rilevare l'equivocità del comma 2 dell'articolo 116, il quale, stabilendo che la regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano, può essere interpretato non solo come una positiva costituzionalizzazione dell'esistenza delle due province autonome, ma anche come la negazione di una consistenza istituzionale della regione Trentino-Alto Adige propria e autonoma rispetto a quella delle sue province.

Si può aggiungere anche che non è chiaro se la parola "Südtirol", aggiunta alle parole Trentino-Alto Adige, rappresenti l'equivalente in lingua tedesca dell'intera regione (come gli storici sanno, il Sudtirolo nel secolo scorso era la denominazione del Trentino), ovvero della sola provincia di Bolzano. Personalmente, propendo per la prima interpretazione, che manterrebbe meglio l'unità regionale e il bilinguismo che attiene non solo alla provincia di Bolzano, ma anche alla regione Trentino-Alto Adige.

Gli aspetti negativi e i limiti non sono esauriti, ma ragioni di tempo impediscono un approfondimento ulteriore. Quelli elencati, unitamente all'uso disinvolto per fini elettorali del potere di modifica della Costituzione fatto unilateralmente dal centro-sinistra inizialmente richiamato, sono peraltro sufficienti per far esprimere, anche a nome de Il Centro-UPD, recentemente collegato con il CDU, il voto contrario a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cò, per cinque minuti. Ne ha facoltà.

CO'. Signor Presidente, storicamente il federalismo ha rappresentato il tentativo di unire sul terreno istituzionale popoli ed etnie diverse creando solidarietà tra i vari popoli. Quindi, è stato un tentativo significativo, a volte riuscito, a volte meno, di creare vincoli di unione e di solidarietà anche sul terreno delle politiche economiche, tentando di far avanzare gli Stati federali più deboli economicamente verso il raggiungimento dei traguardi di sviluppo più avanzato.

A noi pare - lo abbiamo ripetutamente detto in quest'Aula, e anche i colleghi della Camera lo hanno ribadito più volte - che questa legge in realtà introduca una divisione e segna il fallimento di una politica autenticamente regionalista nel nostro Paese, così come fu caratterizzato lo spirito iniziale dei Costituenti.

Noi interveniamo con una normativa che divide profondamente le regioni ricche dalle più povere, le regioni forti dalle più deboli; né si dica che l'introduzione di un fondo perequativo potrà rappresentare uno strumento adeguato a sanare le differenze. Secondo noi, le differenze si accentueranno e non è un caso che la riforma costituzionale venga proposta oggi.

Vediamo dietro questa proposta di legge il tentativo di adattare le forme istituzionali al nuovo processo di globalizzazione. I sintomi sono molto evidenti. Qui si introduce un principio che, tra l'altro, va a modificare - secondo noi - anche la prima parte della Costituzione. Si tratta del principio di sussidiarietà, che viene introdotto non soltanto in senso verticale, ossia tra i diversi livelli istituzionali (il che sarebbe anche accettabile dal punto di vista democratico), ma anche in senso orizzontale. Questo è funzionale al processo di privatizzazione dei servizi andato avanti in questi anni, perché in tal modo avviene anche la sostituzione del privato al potere pubblico nell'opera di erogazione di servizi, che inevitabilmente non sono più un diritto accessibile a tutti, ma diventano servizi che devono essere pagati dai cittadini.

Quindi, abbiamo un adattamento della struttura istituzionale al processo di globalizzazione capitalistica che investe tutto il mondo occidentale. Basterebbe guardare l'assegnazione del potere, che viene riconosciuto alle regioni, di concludere trattati internazionali con Stati. Nella proposta di legge questi trattati vengono eufemisticamente chiamati accordi o intese, ma si tratta di una vera e propria potestà di intrattenere rapporti internazionali, di siglare accordi tra le regioni e lo Stato. Ci sembra che questo sia l'elemento politicamente più rilevante, che non abbiamo mai condiviso.

Infine, vorrei ricordare un elemento che ci consente di svolgere anche una critica da un punto di vista tecnico. Ci pare che l'aver introdotto la questione delle materie concorrenti tra regione e Stato, e l'aver previsto che lo Stato interviene in alcune materie solo sui princìpi generali, possa determinare un conflitto di attribuzione permanente davanti alla Corte costituzionale, che riteniamo estremamente pericoloso.

Riformare la Carta costituzionale vuol dire assegnare stabilità di funzioni, di potestà e di competenze. La materia concorrente sarà il terreno di un conflitto permanente dinanzi alla Corte costituzionale, perché sarà estremamente difficile individuare, in ciascuna materia, i princìpi generali e la legislazione di dettaglio.

Ci sembra, quindi, di registrare anche sotto questo profilo un autentico fallimento sul terreno delle riforme costituzionali.

Per queste ragioni - sicuramente il senatore Russo Spena lo affermerà nel corso del suo intervento - voteremo contro questo provvedimento, coerentemente con il voto che abbiamo già espresso. (Applausi del senatore Russo Spena).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro, che ha a disposizione dieci minuti. Ne ha facoltà.

*DENTAMARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'UDEUR esprime soddisfazione profonda per il traguardo che stiamo per raggiungere proprio a conclusione della XIII legislatura con l'approvazione di questa importante riforma costituzionale.

Non voglio indulgere a toni enfatici o trionfalistici, giacché l'autocelebrazione non appartiene alla nostra cultura e, per la verità, penso non possa appartenere a nessuna cultura degna di questo nome. Tuttavia, credo sia legittimo e doveroso, soprattutto per chiarezza di fronte al Paese, esprimere, naturalmente motivandola, la convinzione che questo Parlamento e questa maggioranza portano oggi a compimento una riforma grande, una riforma importante, una riforma che dà una serie di risposte autentiche e serie che da tempo il Paese attendeva.

Viene qui sancito il riconoscimento del massimo di dignità costituzionale alle autonomie locali, sulle quali e intorno alle quali storicamente si è fondata la nostra organizzazione pubblica; accanto, però, alla conferma solenne dell'unità della Repubblica nel simbolo insostituibile, invidiatoci in tutto il mondo, di Roma capitale.

Vi è l'apertura alla massima valorizzazione delle specificità territoriali, mercé la possibile attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a singole regioni a statuto ordinario. Vi è l'attribuzione alle regioni di potestà legislativa generale mediante l'inversione del criterio finora sancito all'articolo 117 della Costituzione e quindi con l'indicazione tassativa e chiusa delle materie riservate alla legislazione statale, in quanto non suscettibili di ricevere discipline territorialmente differenziate se non a prezzo di minare irreparabilmente il principio stesso dell'unità nazionale.

Amplissima è poi la gamma delle materie di legislazione concorrente, tutte di grande portata e significato: dai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'ordinamento della comunicazione, all'energia e molte ancora.

Non meno rilevante, in tema di fonti del diritto, è l'attribuzione della potestà regolamentare alle regioni in modo generalizzato, con la sola eccezione delle materie di legislazione statale esclusiva. E non occorre essere grandi esperti di diritto per sapere quanto esteso e decisivo sia ormai l'ambito della potestà regolamentare in tempi nei quali, proprio grazie a questa maggioranza e all'opera di sapiente modernizzazione compiuta sull'iniziativa del ministro Bassanini, la delegificazione è molto più che un'idea astratta.

Richiamo ancora l'attribuzione ai comuni di un ruolo primario nello svolgimento delle funzioni amministrative; l'affermazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nelle funzioni pubbliche; il favor per la sussidiarietà orizzontale; la soppressione di ogni controllo statale. Sono tutti elementi di profonda innovazione del sistema, che fanno giustizia di quella propaganda falsa e strumentale di cui l'opposizione si sta rendendo protagonista in questi giorni, dibattendosi peraltro in un visibile disagio: la difficoltà di negare l'evidenza, di negare cioè la portata decisiva di questa riforma in quel processo di ammodernamento dell'ordinamento della Repubblica che con essa, è vero, non può dirsi compiuto, ma che con essa, è altrettanto vero, segna un passo importante.

Certo, è probabile che i colleghi della Casa delle libertà considerino riforma vera solo quella raffigurata nei loro emendamenti. Ad esempio, sul limite massimo del fondo di perequazione, che avrebbe ridotto al lumicino, alla miseria le risorse destinate al Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale delle zone svantaggiate; emendamento presentato dalla Lega e compattamente votato dall'intera Casa delle libertà alla Camera dei deputati. Ma a noi una riforma così concepita non piace, mentre ci piace molto la riforma che stiamo approvando, che prevede risorse aggiuntive e interventi speciali non solo per promuovere lo sviluppo economico ma anche la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Così come ci piace il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ma dimenticavo che da qualche tribuna televisiva è stata già annunciata la modifica, più che unilaterale monocratica, della Parte I della Costituzione. Altro che diritti civili e sociali, altro che solidarietà, altro che riequilibrio!

Colleghi, ci siamo abituati da tempo alla sistematica falsificazione della realtà da parte dell'opposizione e del suo leader, ma il falso più falso tra i tanti che abbiamo sentito ultimamente è che questa riforma sia voluta soltanto dall'attuale - ancora per oggi - maggioranza parlamentare.

Questa riforma è il frutto di una spinta dal basso, è fortemente voluta nel Paese, risponde alle attese di tanti cittadini persuasi della capacità che essa ha di attuare un autentico spostamento del potere pubblico verso il basso, verso il territorio. Riceve il sostegno del mondo delle autonomie locali, convinto della necessità di completare con la copertura costituzionale quei processi già avviati con una serie organica di incisivi interventi di legislazione ordinaria. E' sostenuta dalle regioni e dalla loro classe dirigente, anche dove è al Governo il centro-destra.

Questa riforma persuade chiunque sia dotato del senso delle istituzioni, chiunque rifiuti la logica strumentale, ma ormai smaccatamente scoperta, che pervade la sterile animosità delle opposizioni: la logica del "meglio mai che tardi", del "meglio niente che qualcosa", del "meglio nessuna riforma che una riforma imperfetta"; la logica dello sfascio. La perfezione, cari colleghi, non è di questo mondo. Forse avremmo potuto fare ancor meglio se nel 1998 il leader dell'opposizione non avesse improvvisamente sparigliato quel gioco alto e affascinante cui si era dedicata la Commissione bicamerale; ma tant'è, e siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo oggi senza di loro.

Questa, è bene ricordarlo, non è una riforma a maggioranza, è una riforma sulla quale il Paese è con noi; per questo non ci spaventa il referendum, ben venga, anzi, sfidiamo l'opposizione a proporlo. E ai colleghi dell'opposizione dico di non cercare alibi per il futuro: il vostro leader aveva preannunciato la riforma della Costituzione a maggioranza molto prima del voto della Camera dei deputati su questo provvedimento. E' una minaccia che non temiamo; se mai dovessero verificarsi le condizioni numeriche, e non accadrà, sarebbero deflagranti le vostre condizioni politiche, delle quali proprio in questi giorni e proprio su questo argomento state offrendo un assaggio, a sei anni e più dal 1994.

Votai a suo tempo, tutti noi votammo in Commissione bicamerale un testo molto simile a questo, quasi identico; allora non c'era la Lega e per voi andava bene. Oggi la Lega c'è e voi non lo votate, però la Lega brontola e si rammarica di non averlo votato; c'è qualcosa di poco chiaro, anzi, mi correggo, di troppo chiaro! (Applausi dal Gruppo DS. Proteste dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà, per dieci minuti.

STIFFONI. Signor Presidente, la discussione politica sul federalismo è quanto mai viva, anche perché il processo di devoluzione in atto nelle regioni del Nord suscita attenzione ed interesse tra i cittadini, intenzionati a capire come si riuscirà finalmente a liberarsi dalle oppressioni e dalle inefficienze del sistema centralista. Il processo di cambiamento deve essere accompagnato da un passaggio riformatore anche in sede parlamentare, ma il presunto federalismo che la maggioranza di sinistra tenta di imporre con il provvedimento in esame è in realtà una pietra tombale sulla volontà di cambiamento.

Tempo fa, signor Presidente (lei lo ricorderà senz'altro), sono stati usati termini antitetici per definire strani ed innaturali desideri di governare la cosa pubblica da parte di forze politiche che poco avevano fra loro in comune: le cosiddette "convergenze parallele". Ora, penso che si debbano usare parimenti concetti di valenza contrapposta che fatalmente si annullano per definire un qualcosa che niente ha a che fare con una riforma federalista e che è, per l'appunto, un'altra cosa: un decentramento centralista, un antifederalismo.

Ma per chiarire meglio ed in forma più estesa l'inganno che la sinistra ha messo in atto e da dove parte il tutto, è bene aver presente che il disegno di legge costituzionale in esame è stato presentato un anno e mezzo fa dal Governo, allora presieduto dall'onorevole Massimo D'Alema, con l'attuale presidente del Consiglio Giuliano Amato ministro per le riforme istituzionali. L'inganno dell'Ulivo appare finalmente evidente quando si confrontano punto per punto la Costituzione vigente con le variazioni apportate dalla maggioranza. Infatti, mentre la Costituzione del 1948 elenca all'articolo 117 le materie lasciate alle regioni, il testo della sinistra delinea una serie impressionante di competenze esclusivamente riservate allo Stato centrale, ne attribuisce una parte rilevante al ruolo concorrente di Stato e regioni e lascia infine a queste ultime soltanto materie residuali.

Lo stesso discorso vale per la parte fiscale, dove all'articolo 119 si vuole trasferire alle Regioni soltanto la possibilità di imporre ulteriori imposte, ovvero soltanto sovrattasse che si cumulerebbero a quelle attuali.

Il confronto dei testi chiarisce, al di là di ogni dubbio, come la falsa riforma della sinistra non risponda per nulla alle esigenze di un autentico federalismo, ma sia solo un decentramento centralista. L'articolo 117, infatti, così recita: "la Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali…", elencando, poi, le materie di pertinenza legislativa.

I princìpi fondamentali della Costituzione, signor Presidente, non sono forse solo quelli espressi nei primi dodici articoli della nostra Magna Charta? O forse, dopo questo provvedimento, sono previste una sorta di leggi quadro per le competenze regionali?

Il Governo, con la sua maggioranza, stravolge il dettato dell'articolo 117; prima di tutto, impone la potestà legislativa dello Stato centralista con un lunghissimo elenco di materie; segue, poi, un altrettanto lungo (se non di più) elenco di materie a legislazione concorrente fra Stato e Regioni, lasciando alla potestà legislativa regionale solo poche righe, che recitano: "per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato…"; ciò, per conto nostro, è poco o nulla.

C'è di più. E' prevedibile, infatti, un aumento del contenzioso tra Stato e regioni appunto perché non sono precisati i limiti di competenza ed in forza della modifica prevista all'articolo 117 della Costituzione, quando il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. Questo è, appunto, decentramento centralista.

L'Ulivo, dopo tante promesse da marinaio, ha gettato la maschera e mostrato, come non mai, il suo vero volto accentratore, statalista e neocomunista. Ma il centro-sinistra è maestro nella propaganda positiva per qualsiasi iniziativa partorita dalla maggioranza di Governo ed è altrettanto abile a denigrare l'opera dell'opposizione, in particolare della Lega Nord. Così, ecco che invece di introdurre una riforma seria e restituire alle regioni il maltolto, l'Ulivo e i suoi ramoscelli rinsecchiti rafforzano i poteri del centro.

Altro che polizia, sanità e istruzione locali! Tutto deve dipendere dalle paturnie dello Stato centralista, sempre prodigo ad offrire aiuti, soldi a pioggia e fondi alle regioni in difficoltà, ma sordo a qualsiasi anelito di libertà da parte dell'area Padana.

La sinistra rappresenta un regime che non deve modificare nulla, ma, anzi, deve puntellare lo status quo. La stessa blindatura di questo provvedimento costituzionale, decisa dalla maggioranza, ha dell'incredibile. Dimostra che a loro interessa, ormai, avere solo un manifesto da usare in campagna elettorale, a prescindere dai contenuti.

Quello che l'Ulivo ha posto in essere nei fatti è un ostruzionismo al contrario. La blindatura del testo non è stato altro che ostracismo nei confronti dell'opposizione. In ogni caso, è ormai evidente, e non è un male, che in campagna elettorale si misureranno di fronte agli elettori due progetti alternativi sul federalismo. Da un lato, quello finto di Palazzo messo a punto dall'Ulivo in Parlamento come spot elettorale; dall'altro, quello vero della Casa delle libertà, costruito insieme alle regioni.

Comunque sia, è ormai chiaro che la sola vera riforma federalista sarà quella che uscirà dai nostri referendum proposti dalle regioni e da quello che proporremo all'indomani di questa approvazione, fatta contro l'approvazione di chi oggi è maggioranza del nostro Paese. Un referendum respingerà questo falso federalismo e i voti degli elettori cancelleranno questa truffa.

Per concludere, Signor Presidente, come un tormentone d'estate, una canzone che durante le vacanze si sente ripetere in ogni dove, così il vostro antifederalismo, compagni di sinistra, sarà l'incubo che vi seguirà in ogni nostro comizio, in ogni nostra manifestazione della prossima campagna elettorale. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, noi di Alleanza Nazionale siamo contrari a questa legge perché la riteniamo per un verso insufficiente, per l'altro frettolosa, anche perché il tema che affrontiamo è, oserei dire, di vitale importanza.

Ricordo che agli esami di maturità ci fu assegnato un tema sulla presa di Porta Pia, su Roma Capitale e sul federalismo di Gioberti e di Cattaneo. A quei tempi ero forse più nazionalista di quanto non sia oggi, nel senso che ritenevo prioritaria la presa di Porta Pia e Roma Capitale piuttosto che il federalismo. Avevo anche un professore, che si chiamava Colombo, detto "Colombino", il quale non mi aiutava, perché poneva lo strano quesito se Porta Pia fosse la breccia attraverso la quale eravamo entrati a Roma come Stato, o quel buco attraverso il quale i preti erano fuggiti per tutta Italia. A quei tempi non capivo quel quesito che oggi è invece abbastanza attuale, perché voi sapete che c'è la vexata quaestio se lo Stato sabaudo, occupando Roma, portò il laicismo nello Stato o se questo Stato venne contagiato o, a seconda dei diversi punti di vista, migliorato dall'apporto clericale.

Ciò premesso, sono circa quarant'anni che mi domando quale sia la forma di Stato più opportuna, quale tipo di Stato preferire, come si possa conciliare lo Stato nazionale con lo Stato europeo, con le autonomie locali, come si possa, in altre parole, immaginare uno Stato differente, diverso.

Devo fare una seconda premessa. Vengo da un partito di formazione hegeliana che riteneva lo Stato fonte non solo di autorità, ma anche di autorevolezza. Io ritenevo che lo Stato fosse unitario e che dovesse essere morale ed etico. Tutte queste mie teorie, che peraltro seguo ancora in parte, si sono rivelate in qualche modo fallaci, perché abbiamo spesso assistito ad uno Stato etico che tale non è, ad uno Stato autorevole che tale non è, ma diventa autoritario. Anche nel passato, purtroppo, abbiamo assistito agli sviluppi negativi di questo tipo di idee, che sono poi sfociate nel nazionalismo, nelle due guerre mondiali, le grandi guerre civili europee, come dice il collega Mantica. Per fortuna abbiamo evitato la terza, perché i tempi erano mutati. Sicuramente però abbiamo avuto quarant'anni di guerra interna, civile, con il mondo dei blocchi contrapposti e con il muro di Berlino. È chiaro allora che tutto ciò in cui avevo creduto in parte va ridiscusso.

A questo punto devo dare atto alla Lega (che ho fortemente combattuto quando era secessionista, perché convinto che lo Stato debba essere unitario, ancorché decentrato o federato), con la sua azione dirompente, da me in un primo tempo neanche capita, di aver impostato il problema - che è il problema dei problemi - di come conciliare lo sviluppo delle collettività locali, delle mille città italiane, con lo Stato nazionale, di come conciliare una forma di Stato che ci viene da lontano, dalle Repubbliche marinare alle innumerevoli città italiane, di come raccordare questo sviluppo dal basso, questa somma di culture, con lo Stato nazionale. Ho cercato di ragionarvi, nei limiti in cui può farlo uno come me, che, tra l'altro, avendo fatto un certo tipo di milizia, a volte ha difficoltà in materia.

Mi sono posto diverse questioni. Continuo ad essere convinto che lo Stato non possa essere confederato, perché le confederazioni vanno bene in America, realtà nella quale Stati diversi puntavano a quell'obiettivo, anche se ci fu lo scontro tra la Confederazione e l'Unione. La confederazione presuppone soggetti diversi che si uniscono per fondersi poi nello Stato nazionale, come gli Stati Uniti d'America, oggi Stato non confederato, ma federale.

Noi stiamo ponendo in atto un processo inverso, perché siamo uno Stato unitario che cerca di diventare - viceversa - uno Stato federato, ed allora secondo me vi sono due momenti. Prima di tutto, deve esservi la garanzia dell'unità nazionale (lo abbiamo sempre sostenuto, perché siamo presidenzialisti da sempre): ci deve essere un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo, che rappresenta l'unità nazionale. Tale garanzia, l'avallo a questa grande cambiale per il futuro, e cioè lo Stato federale, deve essere data acciocché si possa sviluppare in modo organico una fusione tra le nostre diversità e tra le nostre differenti regioni. Sono prima toscano, poi lombardo (per ragioni belliche, perché da bambino mi portarono al Nord) e, finalmente, mi sento italiano. Credo che l'Italia sia una summa meravigliosa, bella ed elegante (non faccio il nazionalista), perché noi siamo un popolo colto, che è la somma di mille opere d'arte di grande valore. Queste diversità vanno salvate, vanno fuse nello Stato nazionale e domani portate nello Stato europeo. Se riusciremo ad avere uno Stato organico che sia somma dei localismi e però essenza nazionale, riusciremo ad entrare in Europa in modo serio.

In passato ero contro gli amici della Lega sull'ipotesi di una Repubblica del Nord perché una "repubblichina" (ci sono esempi storici di "repubblichine" in Italia) non sarebbe stata mai qualcosa di organico: saremmo stati una piccola Baviera e non già uno Stato nazionale. Dobbiamo entrare in Europa coscienti delle nostre diversità, della nostra somma di diversità, ma con l'identità grande di un popolo grande, come siamo noi. Ecco perché a questo punto oserei dire che faccio ancora un passo indietro: sto diventando in qualche modo sabaudo. Attenzione: non sono monarchico, perché non apprezzo quello che rappresentò l'8 settembre, ma i concetti di Stato nazionale, di unità nazionale e di continuità storica mi derivano dallo Stato sabaudo e a tali valori prefascisti unitari aderisco in pieno perché questa, in fondo, è Alleanza Nazionale.

Allora, signor Presidente, perché siamo contrari a questa legge? Perché si tratta di una questione che andava affrontata con serietà. In quest'Aula da cinque anni ci battiamo tra i vari federalismi e non federalismi. Qui c'è di mezzo la prossima Costituzione e l'avvenire dei nostri figlioli: il sogno di una nuova Italia e di un grande Paese. Ecco perché, in questo scorcio di legislatura, riteniamo questa una riforma pseudofederale, perché in definitiva si tratta di un trasferimento di funzioni alle regioni, che non viene ancora affrontato secondo un concetto federale.

Badate bene (mi avvio a terminare il mio intervento): non è detto che questo provvedimento non sia peggiorabile. Attenzione: corriamo il rischio che nella rincorsa a realizzare in tutti i modi un certo tipo di federalismo, non potremmo fare di peggio. Certamente occorre del tempo.

Per queste ragioni (tecnica, morale e storica), per conto di Alleanza Nazionale sono costretto oggi a dire no a questo pseudofederalismo, convinto che domani il tema debba essere ripreso, perché della massima importanza: è il nostro futuro. (Applausi dai Gruppi An e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, ci accingiamo oggi ad esprimere un voto della cui importanza - credo - ci rendiamo ben conto: si tratta di un voto che sicuramente ha una portata storica.

Ho ascoltato l'intervento che ha svolto poc'anzi il collega Pellicini. È certamente vero che in questo disegno di legge c'è l'idea di una nuova Italia, per noi; condivido questo concetto. È un testo perfettibile, come ogni testo. È un impianto che poteva essere migliorato. Nell'intervento che ho svolto qui, durante la prima deliberazione, ho dato anche conto di qualche punto sul quale mi trovavo almeno in parziale dissenso rispetto alle soluzioni adottate. Ma ciò non toglie che in questo testo, nel passo che oggi compiamo c'è qualcosa di più della mera approvazione di un pezzo di sistema giuridico, come sempre facciamo per il nostro mestiere di legislatori, c'è un'idea, c'è una speranza, c'è un sogno: definiamola come vogliamo.

Noi, facendo questo, riteniamo di fare un passo che lancia il Paese verso il futuro che lo attende, e non condividiamo affatto le considerazioni negative svolte dai colleghi in maniera – devo dire – non sempre comprensibile e qualche volta anche assai confusa circa il fatto che si tratterebbe di una "riformucola", di una "riformetta". Infatti se si è obiettivi, al di là della polemica e dello slogan, ci si rende conto che l'innovazione c'è ed è molto forte: si può non condividerla, si può dire che è un indirizzo sbagliato, ma non si può sostenere che è una falsa riforma, perché si tratta di una scelta che cambia profondamente il Paese.

Noi riteniamo che cambi nel modo giusto, al di là dei nominalismi, delle etichette, che si tratti di questo o di quello, che sia il vero federalismo, che c'è il federalismo che più federalismo non si può, quasi fosse uno di quegli spot che in televisione dicono che il tal detersivo lava più bianco che più bianco non si può.

Noi riteniamo che tale riforma vada nel senso dell'Italia che vogliamo, un Paese più moderno, più competitivo, capace di essere per tutti i suoi figli una casa accogliente. Riteniamo anche che con questo disegno siano stati battuti i tentativi di far prevalere gli egoismi, le separatezze, i rifiuti di condividere un comune destino che, almeno per una parte, nelle prospettazioni che venivano dalle forze di opposizione, abbiamo ritenuto, invece, emergessero. Noi pensiamo di aver fatto una scelta che nel dare al Paese un impianto di più avanzata ed efficace modernità lasci tutto quanto è necessario per garantire i princìpi fondamentali, i diritti di tutti, la solidarietà tra il Paese forte e il Paese debole. Questa è la nostra convinzione.

Respingiamo poi con fermezza le critiche secondo cui bisognerebbe dire di no a questa riforma per la sua incompletezza. Se ragionassimo così, assai raramente metteremmo mano alle leggi in questa sede. Credo che non accada quasi mai che si sia assolutamente convinti che una legge è perfetta, compiuta e dia tutte le risposte che deve fornire. Certo, si può dire che questo è un disegno che va completato, ma intanto questa parte ha una sua compiutezza e deve andare avanti come tale. Ricordo, ad esempio, che il mio Gruppo ha avviato una raccolta di firme su una proposta di legge di iniziativa popolare relativa ad un'ipotesi di Senato federale, perché ci rendiamo conto che nell'impianto che abbiamo delineato è centrale la questione di una sede che, al tempo stesso, sia sede di autorevole rappresentanza politica nazionale e dia concretamente il senso della presenza nei processi decisionali nazionali degli interessi delle comunità, delle regioni e degli enti locali. Non a caso, quindi, abbiamo iniziato questa raccolta di firme perché abbiamo il senso che questo sia un processo in atto.

Nel prossimo Parlamento, con il sostegno delle firme dei cittadini, porteremo questa proposta che, appunto, prevede l'ipotesi di una seconda Camera nella quale, attraverso un'elezione pur sempre diretta dei senatori per assicurare l'autorevolezza e l'incisività della rappresentanza politica, ci sia però una dimensione regionale della Camera stessa.

E' un'ipotesi che va poi a toccare con incisiva nettezza il punto della partecipazione alla funzione legislativa, ridefinendo il carattere bicamerale secondo un modello articolato, e quindi assicurando che gli interessi nazionale, regionale e locale siano contemperati, in modo efficace, nelle scelte che si adottano nella massima sede di rappresentanza politica.

Sappiamo che tale disegno va completato, ma è questo un argomento per sostenere che oggi non si debba approvare la proposta al nostro esame? Non lo riteniamo affatto. Pensiamo invece - come diceva il collega Elia qualche giorno fa - che intanto bisogna chiudere una fase; non si può ogni volta ricominciare da capo.

In questa legislatura c'è già stato il tentativo forte, che purtroppo non è andato a buon fine, della Bicamerale. Possiamo far finta che nulla sia accaduto e ricominciare da zero la prossima legislatura quando il dibattito è stato così intenso, appassionato e approfondito, con un coinvolgimento così vasto nel Paese? Possiamo dire di no e tirarci indietro quando c'è una richiesta forte che proviene da tutto il mondo delle autonomie regionali e locali, anche di colore politico diverso dal nostro? Quale sarebbe il motivo? Perché manca qualcosa? Perché un'etichetta è mal definita?

Credo ci si accorga facilmente dell'insufficienza di questi argomenti e del fatto che il processo - pur difficile, complesso e articolato - merita oggi una prima e determinante chiusura sulla quale poi costruire il prosieguo. Credo che qui nessuno si illuda che dopo questo voto non si faccia più nulla, che il sistema è compiuto e perfetto, intoccabile, come se fosse uscito dalle XII Tavole. Chi potrebbe mai pensarlo?

E' evidente che siamo in un momento nel quale la costruzione di questa nuova Italia incontra incertezze e difficoltà, vedrà probabilmente una fase in cui le forze politiche si confronteranno, interverrà la Corte costituzionale, si ridefiniranno concetti giuridici di base. Tutto questo è davanti a noi, e non sarà facile; si aprirà sicuramente una fase nella quale tutti dovremo in qualche modo ripensare anche alle nostre coordinate fondamentali, ma tutto ciò fa parte della storia e della vicenda di un Paese che cambia e che si tiene al passo con i tempi, che sa di dover continuamente aggiornare le proprie strutture fondamentali, i propri parametri politici e istituzionali di base.

Quindi, siamo profondamente convinti di questo voto e stiamo già operando politicamente nella prospettiva di quanto verrà dopo la scelta di oggi, che riteniamo concluda, a questo momento, una fase importante di innovazione in questa legislatura: dalla Bicamerale, poi fallita, alla vicenda delle leggi Bassanini, al decentramento delle funzioni, all'elezione diretta dei Presidenti. Siamo in un momento nel quale si completa questa fase e ci si prepara per il nuovo.

Quindi arriviamo a questo voto con profonda convinzione, sapendo che è una stazione intermedia dalla quale bisognerà partire per proseguire il viaggio del nostro Paese verso il suo futuro, ma sapendo altresì che in questa stazione non potremo fermarci: dobbiamo guardare avanti e scegliere oggi quel che ci si propone, preparandoci per il domani (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Manis).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

*ROTELLI. Signor Presidente, si è contro, ancora una volta.

Non perché la revisione sia insufficiente, mancando di qualche giudice costituzionale regionalista o di Senato delle Regioni - i senatori che prudentemente non si ricandideranno lo avrebbero votato volentieri di sicuro -. Ma perché il nuovo Titolo V regredisce di brutto rispetto allo stesso principio fondamentale di autonomia.

Ai cittadini, infatti, preme che Comuni idonei e di idonee Regioni, direttamente e interamente, in prima persona, siano responsabili delle politiche pubbliche, che è come dire della qualità della vita (salute, scuola, servizi e così dicendo). In attuazione e sviluppo - beninteso - dei loro costituzionali diritti, che lo Stato come tale, estraneo ad ogni sana, indispensabile competizione in Europa e altrove, mai ha garantito, né potrebbe in futuro.

Viceversa il disegno di legge vuole il contrario: aumenta vieppiù la confusione istituzionale (quali sarebbero, per esempio, le funzioni "fondamentali" dei Comuni?); non applica affatto il criterio sbandierato dello Stato federale, che non conosce, né punto, né poco, potestà legislativa concorrente; non impedisce che qualsiasi prossima ventura legge di settore, compresa nell'interminabile elenco, dichiari - come sempre - principio fondamentale ogni sua disposizione, anche di dettaglio organizzativo minimale; nega alle Regioni ordinarie di parificarsi, volendo, alle speciali, a meno di un permesso dello Stato, autorizzato, con ciò, alla discriminazione politica; stabilisce nei rapporti Comuni - Regioni che la sussidiarietà (intesa comunque sempre quale concessione dall'alto e mai appropriazione dal basso) non valga di più, come sommo principio, della adeguatezza e della differenziazione, che poi è, appunto, discriminazione (l'esatto opposto dell'uguaglianza); concede addirittura al Governo - si noti bene: al Governo, non al Parlamento - di sostituirsi a Regioni, Province e Comuni quando lo richieda, per suo discrezionale apprezzamento, la tutela dell'unità giuridica o economica, ossia, in sostanza, tutto quanto salti in testa, non dirò, l'8 marzo, a Katia Bellillo, ma a Loiero Agazio sì lo posso dire.

Basta così, non c'è tempo più di esemplificare ancora. Vorremmo poter ripetere con il principe di Lampedusa: bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima. Ma sarà, purtroppo, peggio di prima, anche se le televisioni di Stato annunceranno, immancabili, un'altra rivoluzione, l'ennesima. Festeggino, se ne hanno il coraggio, Regioni, Province e Comuni, non solo in Piemonte. Poi, per favore, ci sappiano dire qualcosa di più concreto.

Per noi qui è aria di ultimo giorno di scuola: giorno, dunque, di pagelle. Il Presidente del Senato il voto me l'ha già dato, giorno per giorno. Sempre un commento, sempre una battuta, con corredo di bibliografia. Presto sentirò, acuta, la nostalgia.

Certo, adesso il voto lo daranno gli elettori. O, piuttosto, lo negheranno. Tuttavia, alla fine di una legislatura, dichiarata di bipolarismo e alternanza, in cui per altro solo l'opposizione è rimasta uguale a se stessa, mi permetterò anch'io qualche pagella; s'intende pagella della maggioranza, perché tutte le leggi di riforma costituzionale o controriforma (o leggi ordinarie) le ha fatte esclusivamente la maggioranza, precisamente ogni successiva maggioranza messa in campo dal commissario tecnico, Scalfaro Oscar Luigi. Essa ne porta tutta la responsabilità, essendo venuta a piatire il voto altrui solo quando temeva o sapeva di non essere più maggioranza (riforma elettorale, per esempio).

Noi, prima, durante, dopo la Bicamerale abbiamo cercato di contenere, di tamponare, di impedire la irreversibilità del sistema: stavo per dire del regime. Né più, né meno. E forse, grazie soprattutto a Silvio Berlusconi, credo che ci siamo riusciti. Sua non è, oggi diventa chiarissimo, colpa alcuna di alcun fallimento: la maggioranza, se avesse potuto, sarebbe andata avanti senza di noi, come si accinge a fare fra qualche minuto per la quarta e – speriamo – ultima volta.

Non ci si nasconda dietro il paravento. Non sono da ricercare qualificate maggioranze, se non quelle che la Costituzione espressamente prescrive, qualunque sia il sistema elettorale. Annotatelo nell’agenda, a futura memoria.

Non esiste, come norma, una Costituzione materiale da contrapporre a quella formale. Fu, negli anni Trenta, constatazione del ruolo effettivo del partito, sotto la copertura degli organi tradizionali (Parlamento e Governo). Poi, nei tardi anni sessanta, diventò, la cosiddetta costituzione materiale, argomento fasullo per conservare il potere, soprattutto affermazione di cattivi maestri su una presunta conventio ad escludendum (contro il P.C.I.), che, invero, era solo ineccepibile, reiterata, necessaria scelta squisitamente politica.

Sono peraltro le mie, ai funzionari parlamentari che sono cresciuti, le stesse pagelle che, nel suo disegno di legge, ha già confezionato Giuliano Amato, il quale – riconosco – grande federalista non è stato ai bei tempi, quando spregiativamente chiamava "avvocati delle Regioni" i neofiti troppo recenti del regionalismo, come per esempio tal Franco Bassanini.

Per la Bicamerale, i Popolari avevano decretato: "La Repubblica italiana è formata dallo Stato, dalle Regioni federali – sì federali - e dalle comunità locali". Il senatore Elia è stato bocciato. Fra qualche minuto boccerà di nuovo sé stesso. Non serve più alcuna demagogica concorrenza alla Lega.

La Sinistra Democratica – così si è definita – aveva ribadito: "La Repubblica si riparte – non so come– in Comuni, Provincie e Regioni". Era, invertito, l’articolo 114 della Costituzione, respinto nel 1947 da Palmiro Togliatti perché federalistico: non è indivisibile, se si può ripartire, anzi se si riparte. Ma anche il senatore Salvi, che in quest’Aula – gliene do atto – non ci ha mai definito cialtroni, né servi, è stato bocciato. Fra qualche minuto boccerà di nuovo sé stesso.

Le Regioni – ahimè – non solo dell’Ulivo, allora, comunque, senza governatori, pretendevano: "La Repubblica è costituita dalla Federazione e dalle Regioni. Ciascuna Regione si articola in Comuni". Per gli amici miei, federalisti immaginari della linea Bologna-Padova, sarebbe stato, questo, "federalismo preso sul serio". Ma – per loro buona sorte – non sono dovuti venire qui, a bocciare se stessi.

In uno Stato unitario da un secolo e mezzo, conquista sabauda, non patto di popoli liberi, l’unico federalismo ancora possibile, peraltro necessario, è la rifondazione ab imis (traduco per i preti: dal profondo) dei Comuni innanzitutto, nel territorio stesso (come in tutta l’Europa nord-occidentale), e quindi (ma solo quindi) delle eventuali Provincie, di tutt’altre Regioni, della Repubblica, degli Stati Uniti d’Europa.

Nel bicentenario della nascita riemerge qui ricordare l'unico personaggio del cosiddetto Risorgimento che meriti appieno, sotto il profilo intellettuale, politico e morale, il mio personale rispetto (per poco o nulla che valga, naturalmente). Fu sempre definito municipalista, in senso spregiativo: ma tenne duro.

La maggioranza, invece, sta per votare la mia proposta, che recitava: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato", buon ultimo per federalismo, signor Presidente, non per dispetto.

Il senatore Vertone è ritornato per questo, da figliuol prodigo, nella casa del padre, con nostro rispettoso sollievo. Non è, insomma, merito da poco della mia ormai antica definizione di Repubblica (1992). Ma non ringrazierò solo il senatore Vertone, che, senza capirlo, voterà diligentemente il federalismo che gli proposi.

Il senatore Elia voterà, a sua volta, l'esatto contrario di ciò che aveva pensato di dettare, avendo ottenuto dalla cosiddetta dottrina, che è l'opinione dei professori, il silenzio sull'articolo 114 nuovo di zecca. Grazie lo stesso. (Applausi dal Gruppo FI).

Il senatore Manzella, che pure alla Bicamerale, tramite un'ANCI, ignara e disarmata, propose: "L'ordinamento della Repubblica è formato dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni" (nessuno gli aveva mai spiegato, a Montecitorio, che, ordinamento per ordinamento, la Repubblica sarebbe costituita anzitutto dai cittadini), adesso vota, senza dirlo al quotidiano "la Repubblica", il contrario di ciò che aveva proposto: grazie lo stesso.

Il senatore Salvi alla Bicamerale fece votare ai DS la mia definizione, sia pure motivando con l'ordine alfabetico, mai tale, ovviamente, tanto meno ora con le città metropolitane (nuovo, inopinato livello di governo di cui la finanza pubblica italiana non sentiva il bisogno). Grazie lo stesso. Grazie a tutti, insomma, perché personalmente non voterò a favore, tanto meno il Gruppo Forza Italia.

A parte il mio programmatico incipit (come l'autonomia finanziaria, del resto, non solo di Regioni, ma anche di Comuni e Province, non solo di entrata, ma anche di spesa). Il resto, che segue, ne è, infatti, pura e semplice negazione.

L'autonomia- non dirò il federalismo -, così è sepolta, forse per sempre. Pace all'anima vostra. Non alla sua. E nemmeno alla nostra. (Applausi dal Gruppo FI. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.

*MANZELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vi è una procedura assai severa che regola la seconda lettura di un disegno di legge costituzionale. E certo è sempre un imbarazzante confronto quello tra l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 123 del nostro Regolamento (identico alla corrispondente disposizione della Camera). Tuttavia, questa forse eccessiva semplificazione procedurale ha un risvolto etico-politico che largamente la giustifica. Essa ci vincola a consegnare agli atti parlamentari valutazioni essenziali della legge che modifica la Costituzione; a ricercare quella che sarà, o potrebbe essere, una sua perdurante fisionomia. E allora, cercherò di concentrare in rapidi punti quelli che mi sembrano i tratti caratterizzanti di questo progetto.

Innanzitutto è bene riconoscere – lo hanno fatto altri colleghi – la natura necessariamente sperimentale e parziale di una legge che viene a completare il lavorio di un'intera legislatura, la XIII legislatura, che qualcuno, amante degli slogan, potrebbe chiamare d'ora in poi "legislatura federale". Dato che, a torto o a ragione semantica, un processo federalista ha segnato e denominato per tutto il suo percorso atti normativi e comportamenti: dal federalismo amministrativo a quello fiscale, a quello istituzionale.

Si è temuto, a proposito di questo sperimentalismo, un certo rischio o azzardo costituzionale. Ma le norme della Costituzione non possono sottrarsi soltanto per il loro aggravio procedurale alla profonda evoluzione della natura e della funzione della legge.

Le leggi organizzatorie, siano o meno di rango costituzionale, sono intrinsecamente soggette a necessità di verifica nel tempo, a frequenze segnate dai principi di ragionevolezza e di precauzione. Mentre le leggi a garanzia di valori o di beni, la cui alterazione sarebbe irreversibile, devono, per contrappasso, essere dotate di stabilità costituzionale, quale che sia il loro rango formale. Per esse, la decisione non può mai dirsi veramente sperimentale.

Se questa classificazione più precisa fosse stata data al significato dei nostri lavori, se si fosse maggiormente aderito ad una realtà tecnica che parlava di progetto-stralcio, di lavoro progressivo, forse certa animosità ideologica ci sarebbe stata reciprocamente risparmiata, con vantaggio di tutti. Da questo punto di vista non è certo un male la sospensione per tre mesi dell'entrata in vigore del progetto. Si faccia o no il referendum costituzionale, vi sarà comunque una pausa necessitata per calibrare valutazioni e comportamenti futuri.

Tuttavia, il carattere sperimentale di certe soluzioni contenute in questo progetto non significa che esso non sia necessario ed urgente. Al contrario. È necessario, perché era necessaria una copertura costituzionale - che è sempre una razionalizzazione di ruoli e di interessi - ai numerosi e diversi capitoli riformisti degli anni Novanta, regolatori di relazioni tra centro e periferia della Repubblica. Anzi, tra centro e centri. Solo un intervento costituzionale unitario nella sua complessità poteva dare una stabilizzazione intorno al fine federalistico al lavoro di un'intera legislatura.

E' urgente, questo progetto, perché la fase statutaria delle regioni nella quale siamo di fatto entrati - fase caratterizzata dal nuovo valore costituzionale dello stesso strumento Statuto - non poteva e non può svolgersi in un pericoloso vuoto di Costituzione nel quale certe iniziative cosiddette governatoriali sembrano risentire, appunto, dell'horror vacui. In questa urgenza vi è dunque un'esigenza di unitarietà repubblicana, di senso complessivo dello Stato nazionale: parametri nei quali si deve inquadrare la pura, autonoma esperienza statutaria. I principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato assumono in questo contesto la rilevanza che già sottolineammo nell'ordine del giorno presentato in prima lettura.

Vi è poi un'ulteriore esigenza: quella di vertebrare l'esperienza regionale con quella ricchissima del nuovo risorgimento municipale cui ha dato vita l'elezione popolare diretta dei sindaci delle nostre città.

Occorre dire con molta chiarezza che i nostri comuni hanno bisogno di queste garanzie costituzionali per poter contare nella fase statutaria regionale. Il verticalismo del nuovo assetto istituzionale regionale deve essere subito contemperato dalla struttura policentrica del suo ordinamento. Regioni come federazioni di città: non è solo uno slogan.

Vi è, infine, un ultimo tratto caratterizzante di questo progetto, un tratto che certe sguaiate polemiche antieuropeiste di questi giorni hanno avuto almeno il merito di mettere in luce. Si tratta del legame che esso stabilisce tra assetto territoriale nazionale e assetto dell'Unione Europea. E questo non solo per le rilevanti competenze di partecipazione e di controllo che il progetto assegna alle regioni, ma anche per la sua visibile aderenza a quella idea di "Federazione di Stati nazione" così largamente condivisa nell'Unione. Idea che concilia aree crescenti di sovranazionalità con la perduranza dello Stato nazionale, come comunità di destino, custode di storia, tradizioni, culture irrinunciabili contro la omogenizzazione del mondo.

Ecco: è questa visione congiunta di federalismo italiano ed europeo che, al termine di anni operosi, questo progetto consegna alla nuova legislatura.

Questo Parlamento ha fatto la sua parte e nessun nichilismo antiparlamentare la potrà cancellare. Il progetto di legge oggi al nostro esame, quali che siano le sue imperfezioni, ha anche, dunque, un valore risolutivo di testimonianza sulla XIII legislatura. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-DU).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, dato il carattere della nostra discussione, ritengo non sia necessità di replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, non vi è dubbio che il completamento dell'iter in seconda lettura di questo disegno di legge costituzionale rappresenti una tappa di decisiva importanza nell'opera di revisione della nostra forma di Stato. Un'opera complessa, difficile e svolta su due livelli: quello della riforma amministrativa a Costituzione invariata, denominata del federalismo amministrativo, del federalismo fiscale, e quello della riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 1 del 1999 e con l'attuale riforma del Titolo V della Costituzione. Si può ben dire, in prossimità della conclusione della XIII legislatura, che la costruzione di una forma di Stato di tipo federale è, ormai, in una fase molto avanzata e che nella prossima legislatura sarà possibile portare a compimento questo disegno. Avremo una Repubblica una e indivisibile, ma a forte struttura federale: avremo un federalismo cooperativo e solidale.

Quanto ai contenuti innovativi, mi limiterò a ricordare il capovoglimento dell'articolo 117. Non si tratta certamente di una cosa secondaria, ma di un'aspirazione già manifestata nella prima Bicamerale e confermata anche nella seconda Bicamerale. Sono stabilite e ben determinate ora le attribuzioni dello Stato e tutte le altre sono assegnate alle regioni in via concorrente o in via esclusiva. E' prevista la possibilità di nuove autonomie speciali, il che consentirà di avere un federalismo a geometria variabile importante per un Paese così differenziato come l'Italia. Sono stati soppressi i controlli del Governo sulla legislazione regionale e quindi eliminati i commissari di Governo (non è cosa secondaria).

E' stato affermato il ruolo costituzionale dei comuni e delle province nelle attività amministrative; è stata, cioè, confermata la natura propria delle nostre regioni, che non sono i Laender tedeschi, ma qualcosa di diverso: sono enti di programmazione e di legislazione, non di amministrazione.

Si salva così anche la tradizione civica italiana, dei comuni italiani, tipica della nostra tradizione storica.

È stato previsto un nuovo ordinamento finanziario delle regioni che, a livello costituzionale, conferma quel che è stato fatto a Costituzione invariata: tributi propri, quote dei tributi erariali, fondi perequativi per le regioni meno favorite. È stato altresì previsto il consiglio delle autonomie locali accanto al consiglio regionale. Questo è un elemento fondamentale, che cerca di evitare che a livello regionale si crei quella degenerazione centralistica che c'è stata per lo Stato nazionale.

Infine, un'innovazione importante è la partecipazione delle regioni alla Commissione bicamerale per gli affari regionali. È una soluzione temporanea, in previsione della costituzione del Senato delle regioni che, se questo disegno di legge verrà approvato, diverrà inevitabile e rappresenterà il primo impegno da affrontare nella prossima legislatura. L'importanza di questa innovazione, avvenuta proprio su stimolo della Commissione bicamerale per gli affari regionali, va commisurata al problema, che avremo nella prossima legislatura, di fissare i princìpi fondamentali per tutte le materie a competenza concorrente.

La presenza delle regioni in questa Commissione, con l'aggravamento procedurale, per cui i suoi pareri non potranno essere superati se non con la maggioranza assoluta, sarà una garanzia per le regioni per evitare che la fissazione dei princìpi fondamentali debordi, vada al di là dei limiti necessari.

Ritengo vi siano tre ragioni istituzionali fondamentali perché questo disegno di legge costituzionale venga approvato. La prima attiene al nuovo allargamento della competenza di revisione, di autorganizzazione delle regioni: la nuova autonomia statutaria prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. Se questo disegno di legge non dovesse essere approvato, la più larga autonomia statutaria prevista dalla legge costituzionale sopra citata sarebbe in gran parte frustrata per un arco di tempo molto largo. Questa nuova maggiore autonomia statutaria delle regioni sarebbe costretta nella camicia di forza delle norme costituzionali attualmente vigenti, e quindi sarebbe un elemento di freno alla nuova funzionalità delle regioni, con i presidenti eletti direttamente dal popolo.

La seconda ragione è la necessità di dare copertura a quel processo considerevole di trasferimenti di funzioni alle regioni avvenuto, a Costituzione invariata, con i provvedimenti Bassanini. Dare una copertura costituzionale significa dare certezza di questi diritti, perché certamente i trasferimenti attraverso lo strumento della delega, senza quella copertura, potrebbero essere inficiati.

La terza ed ultima ragione fondamentale è che proprio questa presenza delle regioni nella Commissione bicamerale per gli affari regionali costituirà un elemento di straordinaria garanzia quando, nel corso della prossima legislatura, dovremo fissare i princìpi fondamentali per le competenze concorrenti con le regioni. In assenza di questa nuova istituzione che abbiamo previsto, la fissazione di tali princìpi sarebbe affidata esclusivamente al Parlamento, senza alcun controllo da parte delle regioni.

Queste sono le ragioni strettamente istituzionali che spingono all'approvazione del provvedimento. È chiaro, onorevoli senatori, che noi non consideriamo completato il nuovo ordinamento, la nuova forma di Stato. È una tappa importante che dovrà essere completata nella prossima legislatura attraverso l'istituzione del Senato delle regioni e la riforma della Corte costituzionale. Credo però che questa sia stata una via giusta. Quando si tratta di cambiare la forma di Stato, passando da uno Stato accentrato, burocratico (qual era l'italiano) ad una forma di forte autonomia, si è posti di fronte ad un processo estremamente difficile, che va posto in atto in modo graduale. Rivendico in questo momento la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, che consente la possibilità di un'attuazione graduale, crescente. Le regioni in Italia hanno trent'anni di vita, non di più: non sono ex Stati, come i Laender tedeschi. Dobbiamo avere una visione realistica della situazione.

Mi avvio a concludere ricordando che nel corso di questa legislatura credo sia stato fatto moltissimo per cambiare la forma di Stato; soprattutto, è venuto fuori che almeno la maggioranza una concezione, un'idea, un disegno, dei lineamenti li ha manifestati sia con la legislazione ordinaria che con quella costituzionale. Quale sia invece il modello proposto dall'opposizione in questa legislatura non è emerso: non si sa se la forma di Stato è quella che propugna il presidente Fisichella o l'onorevole Bossi. Noi non lo sappiamo. Sappiamo che la maggioranza ha avuto un'idea precisa: può piacere o no, ma quella è. In questo disegno di legge costituzionale è chiara l'idea dell'ordinamento dello Stato che la maggioranza propone agli italiani ed è importante che su ciò si terrà un referendum popolare, affinchè il popolo italiano sia chiamato a decidere su questo provvedimento.

Tutto ciò sgombra il campo dalla maggiore critica che è stata fatta, cioè che la maggioranza ha proceduto in solitudine. No, la maggioranza non ha proceduto in solitudine, intanto perché c'è stato un scambio continuo, permanente, con il sistema delle autonomie, con la Conferenza dei presidenti delle regioni. Ricordo che si tratta del frutto di uno stralcio proposto dalla Conferenza delle regioni; il suo presidente, Enzo Ghigo, ha avuto modo di dire che le richieste delle regioni sono state accolte al 95 per cento, è bene ricordarlo. Ho ricoperto per un certo periodo l'incarico di Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera e ricordo lo scambio continuo con le regioni e con il sistema delle autonomie in ordine a tale problema.

Aggiungo che dal complesso di riforme che abbiamo posto in essere deriva un ordinamento di forti autonomie e di poteri locali molto forti: l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, ed il fatto che essi potranno contare su risorse più certe e su poteri più ampi, credo crei una situazione, in Italia, nella quale avremo poteri locali fortissimi. Avremmo dovuto completare questa riforma con la revisione della forma di Governo, con una nuova legge elettorale; per l'opposizione della destra non siamo riusciti a farlo, però anche in questo caso un'idea di come risolvere la questione la maggioranza l'ha maturata in questa legislatura, mentre quale sia l'idea dell'opposizione in merito ancora non è dato sapere.

Abbiamo previsto per questo con la riforma elettorale, con le proposte di riforma degli articoli 92 e 94 della Costituzione, un sistema molto simile a quello della Repubblica federale di Germania. Questo è ciò che abbiamo proposto e che sottoporremo al giudizio degli elettori nel corso della prossima campagna elettorale. Quale sia il modello che propone la destra, ancora non si sa. (Commenti del senatore Servello). Speriamo che nel corso della campagna elettorale tutto questo sia chiarito, nell'interesse del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-DU, Misto-RI e UDEUR).

PRESIDENTE. Colleghi, per consentire ai cittadini di seguire la fase procedurale delle dichiarazioni di voto, è previsto il collegamento televisivo ed esigenze tecniche comportano la necessità di sospendere brevemente i lavori.

Pertanto, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10, 52, è ripresa alle ore 11).

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 4809-B.

Passiamo alla votazione finale.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

MELONI. Signor Presidente, colleghi, a nome del Partito Sardo d'Azione, che ho l'onore di rappresentare in quest'Aula, coerentemente alla scelta già adottata nel corso della prima votazione, preannuncio anche in quest'occasione il mio voto di astensione - e quindi anche del partito che rappresento - sul disegno di legge n. 4809-B.

È un voto di astensione che so bene che in questo ramo del Parlamento è equiparato ad un voto contrario, ma che vuole essere comunque diverso dai voti contrari che saranno espressi da quelle forze politiche che si sono dichiarate contro il disegno di legge oggi al nostro esame. Comunque, è un voto diverso da quello di forze politiche che non parteciperanno al voto.

I motivi sono semplici e vado brevemente a riassumerli, dal momento che non sono modificate le condizioni per mutare il mio giudizio.

Il disegno di legge ci presenta una cornice vuota, all'interno della quale non si intravede alcun disegno nitido, chiaro e rassicurante. E' stato detto e ripetuto anche in questo dibattito, da esponenti del Governo e della stessa maggioranza, che questa è una legge sperimentale e parziale, che non porta e non introduce il federalismo, che dovrà essere attuato e realizzato nella prossima legislatura. Sì, è proprio una legge scoordinata, incoerente e, per certi versi, persino contraddittoria.

È scomparso - non se ne parla - il Senato delle regioni; è scomparsa la composizione paritaria della Corte costituzionale; sono scomparse, quindi, quelle istituzioni che avrebbero dovuto dare le garanzie che effettivamente si vuole realizzare un disegno costituzionale di senso federale. Neppure la parola "federale" compare nel testo.

Pertanto, il nostro dissenso non può essere che chiaro e manifesto, perché vediamo ancora una volta vanificati, tramontati quel sogno e quell'aspirazione che sono stati la base della nascita del Partito Sardo d'Azione, aspirazione propria dei suoi esponenti che hanno sognato e combattuto per creare una Repubblica federale e per rafforzare e far funzionare le autonomie.

Si continua a vedere uno Stato centrale, centralista, lontano dalle istituzioni, uno Stato che si riserva ancora la competenza esclusiva - per fare degli esempi - in materia di tutela dell'ambiente e in materia di beni culturali. Pertanto, è vero che sono scomparsi i rappresentanti del Governo e che stanno arrivando e continuano ad essere presenti burocrati dello Stato, sovrintendenti ai beni ambientali che bloccano e devono essere continuamente sollecitati. (Applausi dei senatori Piredda e Rigo).

DONDEYNAZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, colleghi senatori, la dichiarazione di voto che mi appresto a svolgere non è quella di un parlamentare dell'opposizione, né di un organico alla maggioranza con la quale ho condiviso molti provvedimenti varati da questo ramo del Parlamento e ho assicurato in modo convinto la fiducia ai Governi che si sono susseguiti nel corso dell'attuale legislatura.

Il mio giudizio negativo sul provvedimento in discussione deriva da un mandato preciso che ho ricevuto dai cittadini valdostani e dalle forze politiche che mi hanno espresso, che convergono su un'opzione autonomista e federalista. La riserva di giudizio, tra l'altro sempre ricordata nelle dichiarazioni di fiducia, riguarda i grandi argomenti che concernono proprio i temi di carattere istituzionale e di riforma.

E' risaputo che la più piccola regione italiana vede in una riforma generale dello Stato italiano in senso federale la naturale evoluzione di una lunga e radicata esperienza di autogoverno. La mancata realizzazione di questo obiettivo, da tutti condiviso a parole, oltre a fermare un processo di rinnovamento delle istituzioni dell'intero Paese, espone in modo strisciante le regioni a Statuto speciale ad un'inevitabile involuzione verso una uniformità al ribasso.

Questo modo di agire, lento e contraddittorio, senza un disegno riformatore complessivo, genera uno scollamento pericoloso con la società, che fortunatamente si riorganizza autonomamente con la consapevolezza che non può aspettarsi quell'aiuto che mette in rete le potenzialità individuali dei cittadini.

La mancanza totale di valori condivisi è il vero impedimento alla realizzazione di qualunque atto riformatore e, inoltre, genera nei cittadini, che ricercano soluzioni concrete ai problemi che devono affrontare, la convinzione che si debba sempre ricominciare dal nulla.

Le osservazioni di merito sul provvedimento le ho esposte nell’esame precedente e le riconfermo. Ho il dovere di ricordare che è stata respinta la richiesta di inserire il criterio dell’intesa per le modifiche degli statuti e la mancata previsione di una Camera delle regioni. La solidità della democrazia si misura anche dalla capacità di garantire nel tempo le diversità etniche, culturali e linguistiche presenti nella Repubblica e sancite dalla Costituzione.

I modesti cambiamenti proposti non consentono di valutare se siamo in presenza di piccole, parziali modifiche di un processo che ha un chiaro orientamento autonomista e federalista o a correzioni limitate e contraddittorie della Costituzione.

Queste considerazioni mi portano a votare contro il provvedimento in esame, augurandomi che le riforme, di cui abbiamo tanto bisogno, siano per tutti il punto centrale della prossima legislatura. (Applausi del senatore Rigo).

*FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole al disegno di legge di modifica della Costituzione. Condivido quanto esposto dal relatore e non aggiungo notazioni sulle questioni di merito.

Pare a me emblematico che la legislatura veda come suo atto conclusivo una riforma e una riforma di natura costituzionale; si rivela così quella necessità riformatrice su cui è vissuta per cinque anni tutta la legislatura; si compie un passo importante - non è il solo che si è concluso - verso una novazione delle istituzioni della Repubblica; si segnala infine anche ai futuri legislatori che altri passi devono essere compiuti.

Come è emblematico in sé questo voto riformatore, altrettanto emblematici sono la divisione e il contrasto che dividerà anche oggi le forze e gli uomini che hanno sinceramente operato per le riforme possibili e chi le ha usate come pretesto. E’ impossibile non mettere a bilancio della legislatura, quasi in icastica sintesi, i due opposti atteggiamenti con cui, quasi sempre, ci si è misurati in quest’Aula: quello di chi ha ritenuto che compito di chi vi siede sia quello di far funzionare il Parlamento e quello di chi si è fatto puntigliosamente attrarre dall’idea, davvero poco condivisibile, di impedirne l’attività.

Questa legislatura ha visto, in occasione di due leggi finanziarie, l’umiliante goliardia della diserzione dell’Aula, vestita dall’irriverente parodia di quello che fu nella storia della nostra nazione il dramma dell'Aventino. Chi in questa legislatura si è seduto in quest’Aula ha dovuto registrare la sproporzione di chi, con sparuta pattuglia, ha chiesto centinaia e centinaia di volte, con la frequenza di un metronomo, la presenza di un numero legale che nella stragrande maggioranza dei casi è risultato, alla conta, essere superfluo chiedere.

Considero il ruolo di opposizione altrettanto partecipe del funzionamento delle istituzioni di quello della maggioranza. Ma la frontiera che abbiamo toccato durante questa legislatura non è quella che divide, l’una dall’altra, la maggioranza dalle opposizioni, ma quella che divide chi crede e rispetta la democrazia parlamentare e chi così poco vi è affezionato dal permettersi lo sberleffo e dal ritenere legittimo anche irriderla.

Signor Presidente, ho usato l’occasione di questa dichiarazione di voto per aggiungere questa considerazione che faccia memoria e sia d'auspicio alla prossima legislatura: a memoria per chi siederà in quest’Aula perché trovi il coraggio per compiere il processo riformatore; come auspicio perché i cittadini, tra poco chiamati al voto, mandi in Parlamento chi è pronto a completare quest’azione riformatrice, chi vuole che il Parlamento funzioni, chi crede nel Parlamento, chi è pronto a servirlo e non a servirsene. Il voto della componente del Centro Riformatore d’iniziativa liberale del Gruppo Misto è a favore di questa riforma costituzionale. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, Misto-RI e DS. Molte congratulazioni).

DI PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

DI PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole al disegno di legge costituzionale in esame. Lo faccio in proprio e a nome di quel vasto popolo di cittadini che si riconosce, come si riconoscerà, nell’Italia dei Valori, un movimento politico che, posso annunciare con orgoglio, ha in questi mesi raccolto le firme necessarie e individuato le migliori candidature per presentarsi alle prossime elezioni politiche alla Camera al maggioritario e al Senato al proporzionale, come terzo autonomo Polo.

Voto a favore innanzitutto perché questo è diventato un voto politico-elettorale, pro o contro Berlusconi e i suoi soci, e noi dell'Italia dei Valori siamo distanti geneticamente, politicamente e culturalmente anni luce dall'uomo autonominatosi "il più bravo del mondo".

Voto a favore perché questa riforma rappresenta un indubbio passo avanti nell'auspicabile direzione di un compiuto federalismo, un passo significativo che merita, qui al Senato come alla Camera, il sostegno di una forza politica come L'Italia dei Valori, che vuole caratterizzarsi per l'attenzione al merito e alla qualità delle proposte politiche e parlamentari.

Lungi dal ragionare per partito preso, intendiamo valutare in ogni occasione l'aderenza alle diverse proposte del nostro programma, convinti come siamo che solo uscendo dalla logica delle contrapposizioni ideologiche, spesso fittizie e pretestuose, si possa davvero cominciare a fare gli interessi del Paese.

Sia chiaro: il provvedimento in esame per noi presenta luci, ma anche ombre; è chiaramente figlio di una forzatura che, se da un parte è stata resa necessaria dall'opposizione del Polo, dall'altra appare il segno dell'ambiguità della linea politica del centro-sinistra: arrivare all'ultimo momento per varare delle leggi che potevano essere fatte ben prima.

Purtroppo, il coraggio di cominciare per tempo il processo riformatore, la volontà di renderlo più coerente sono mancati al centro-sinistra ed oggi ci troviamo di fronte all'alternativa fra accettare o no un risultato che sappiamo essere inferiore a quello che ci si sarebbe potuto attendere.

Scegliamo responsabilmente di votare a favore di questa riforma per i suoi aspetti positivi e perché non vogliamo essere accomunati, appunto, al Cavaliere di Arcore.

Concludendo, la Lista Di Pietro-Italia dei Valori esprime il suo voto favorevole al provvedimento, ma sottolinea la necessità di lavorare ancora sul tema del federalismo al fine di affermare un modello più incisivo di amministrazione, vicina ai cittadini, e un modello più coerente di ripartizione fra enti pubblici. Soprattutto - e concludo - auspico che in futuro non si faccia più ricorso, per varare queste riforme, soltanto all'ultimo momento, per motivi elettorali, e non si ricorra più anche a questi colpi di maggioranza, altrimenti le regole del gioco non vengono rispettate.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

RUSSO SPENA. Rifondazione Comunista voterà contro il provvedimento. E' questa infatti una riforma sbagliata che peserà come un macigno, perché attiene alla struttura stessa dello Stato, alla dislocazione dei poteri costituzionali e perché nello stesso tempo incide sul lavoro, sulla fruizione dei servizi, sulla vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini.

Noi guardiamo invece al federalismo democratico, nato storicamente per unire, per mettere in relazione culture, comportamenti e poteri, per costruire relazioni interculturali e multiculturali. Noi guardiamo al federalismo solidale, cioè a quella articolazione delle identità statuali che si alimenta della cooperazione e dell'autogoverno delle cittadine e dei cittadini. Questa legge è invece, a nostro avviso, un vero e proprio azzardo costituzionale di stampo liberista.

Questo è un federalismo antisolidale, il federalismo dei territori ricchi e privilegiati, dell'egoismo delle borghesie mercantili delle zone ricche. Le tragedie dei Balcani e del Centro-Europa, le separazioni antimeridionaliste contro il Sud dell'Europa e del mondo nulla sembrano aver insegnato. I Formigoni, i Galan, i Ghigo, gli Storace potranno portare nell'iniziativa politica quotidiana la loro torsione ultraliberista. Il meccanismo, infatti, delle materie concorrenti inciderà in maniera devastante e antisolidale, dividendolo e atomizzandolo sullo Stato sociale, sulla scuola, sul lavoro, sia accrescendo le precarizzazioni dei lavori, sia incidendo negativamente sul controllo delle condizioni stesse di erogazione della forza lavoro, a partire dalla salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Questo provvedimento è quindi frutto velenoso della globalizzazione liberista. Ne parlava in verità già dieci anni fa un noto economista giapponese, quando accennava al decentramento come costruzione di distretti di business, di distretti degli affari in cui vari territori vengono messi in concorrenza tra loro, in competitività soltanto per abbassare il livello delle garanzie sociali e dei vincoli ambientali, per creare le condizioni migliori per le localizzazioni delle multinazionali, per i processi di valorizzazione del capitale.

A me e a noi di Rifondazione Comunista questa riforma pare sbagliata, perché non è una reale articolazione federale dello Stato, ma soltanto la costruzione dei distretti degli affari; e alla fine, purtroppo, lo dico in maniera amara, tra qualche anno saranno le destre, in questo Paese, che gioiranno perché è passata una riforma antisolidale le zone ricche contro le zone povere.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

MANIS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, Rinnovamento italiano voterà convintamente a favore di questo disegno di legge di riforma costituzionale, per quattro fondamentali ragioni: perché il tessuto connettivo del movimento cui appartengo è liberale, federalista, riformista e solidale.

Liberale, in quanto volto a valorizzare le libertà e le progettualità individuali; dunque, soprattutto quelle delle autonomie locali, con tutto il loro patrimonio di storia, di cultura e di progettualità.

Federalista, perché crede profondamente in un processo progressivo di federalismo che intenda tuttavia salvaguardare l'unità e l'unitarietà dello Stato centrale ed esaltare il senso della comunità nazionale. Noi affermiamo oggi con convinzione che questo è l'unico processo di federalismo compatibile con la riforma costituzionale in un'ottica di progressività che non può non tener conto della relativa giovane età delle regioni e delle autonomie locali.

Solidale, perché non riteniamo assolutamente che un male interpretato processo di federalismo voglia rappresentare il benessere e l'opulenza di alcune aree geografiche a danno di altre più deboli. Chi parla è sardo, appartiene pertanto ad una delle regioni più fragili dell'intero sistema Paese che tuttavia ha potuto sviluppare una cultura autonomistica che intende, con dignità e senza interventi di assistenza o assistenzialismo, determinare autonomamente il proprio avvenire.

Riformista, perché riteniamo che soltanto una grande forza popolare, un grande convincimento culturale, possa avviare il processo di riforme in questo Paese.

La presente legislatura, la XIII, è stata formidabile dal punto di vista delle riforme: cito, per esempio, la riforma della scuola, la riforma della sanità, la valorizzazione delle autonomie (Commenti dal Gruppo LFNP), la semplificazione amministrativa (leggi Bassanini). Sono stati tutti provvedimenti propedeutici al presente disegno di legge, che rappresenta il culmine di un processo, certamente non compiuto, non completo, che verrà sicuramente terminato nella prossima legislatura attraverso la Camera delle regioni, il Senato delle regioni, e la riforma elettorale.

Dunque, credo che questa maggioranza, questi Governi che hanno risanato i conti del Paese abbiano realizzato un grande salto culturale: quello di far uscire il nostro Paese dal ghetto del centralismo e del verticismo, delegando appunto alle autonomie e alle regioni.

Ecco, signor Presidente, i motivi per cui Rinnovamento Italiano vota convintamente a favore e nel ribadire l'appoggio all'attuale maggioranza formula auspici affinché la prossima legislatura possa portare a compimento quel processo che tutto il popolo italiano attende. (Applausi dai Gruppi Misto-RI e PPI).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

PINGGERA. Signor Presidente, voglio precisare che il disegno di legge in esame è sicuramente un grande passo avanti nello sviluppo dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome. Sono particolarmente lieto del contenuto dell'articolo che prevede che il controllo sugli atti legislativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non avvenga più tramite il potere amministrativo centrale, bensì - così come conviene alla concezione di uno Stato moderno - attraverso il controllo costituzionale.

Prendo atto e sottolineo che questo porterà, naturalmente, ad una maggiore responsabilizzazione anche dei legislatori regionali e provinciali, i quali, in partenza, dovranno interessarsi scrupolosamente dell'armonia tra i loro atti legislativi e il dettato costituzionale. In ogni caso, questo è un passo avanti assai rilevante e sotto tale profilo la riforma al nostro esame apporta veramente moltissimo. Anche il capovolgimento della logica dell'articolo 117 della Costituzione ha un significato molto più ampio di quanto, a prima vista, potrebbe sembrare.

Inoltre, sono lieto che l'articolo 10 preveda che i trasferimenti di competenze siano operativi anche per le province autonome di Trento e Bolzano e per le regioni a Statuto speciale, entro i limiti in cui si trasferiscono poteri e competenze maggiori senza, però, alcun restringimento delle competenze già conferite.

Dal momento che questa è una concezione coerente con il sistema di sviluppo delle autonomie locali, la Südtiroler Volkspartei voterà convintamente a favore del disegno di legge n. 4809-B. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori e senatrici, I Democratici-L'Ulivo, che insieme ad altre forze hanno costituito "La Margherita", votano tale riforma con convinzione perché essa fa avanzare un federalismo democratico e diffuso come lo ha inteso, in questa straordinaria legislatura di profonde e utili riforme, il centro-sinistra con i suoi e i nostri costituzionalisti tra i quali, primo fra tutti, il ministro Franco Bassanini che con le sue leggi di semplificazione e decentramento amministrativo ha ridato efficacia ed efficienza all'amministrazione della Repubblica.

Il Polo e la Lega stanno, però, combattendo questa riforma con forza, stanno cercando di evitarla, perché essa dimostra… (Vivaci proteste dal Gruppo LFNP).

PERUZZOTTI. Pensa a casa tua!

MAZZUCA POGGIOLINI. Perché, non la state combattendo? (Commenti dal Gruppo LFNP. Richiami del Presidente).

Dicevo che il Polo e la Lega stanno, però, combattendo questa riforma con forza, stanno cercando di evitarla, perché essa dimostra la serietà con cui il centro-sinistra ha lavorato in funzione della massima autonomia locale; infatti, non è un caso che le regioni attendano con grande attenzione questa riforma che completa la precedente.

La destra potrà usare mille argomenti pretestuosi a sostegno delle sue incoerenti idee, ma non potrà negare la storia, quella che qualcuno, al massimo livello, vorrebbe riscrivere.

MONTELEONE. Se la storia è quella che scrivi tu, stiamo a posto! (Richiami del Presidente).

MAZZUCA POGGIOLINI. E la storia ci dice che la destra in Italia è minoranza. La destra non è forza popolare… (Vivaci proteste dai Gruppi AN e LFNP) … e quando è stata maggioranza lo ha dovuto alla violenza in passato. E' stata maggioranza perché c'era un voto per censo, votavano soltanto i più ricchi o, recentemente, per assurdi patti elettorali che oggi si ripropongono.

Noi democratici, liberali, cattolici e socialisti, che siamo le forze autenticamente popolari in Italia, votiamo, perciò, questa riforma costituzionale che getta più profonde fondamenta nella casa comune.

Su questo tema, così come su tutti gli altri, voglio ricordare alla destra che avete cambiato idea cento volte, anche sostenendo un gioco delle parti con i vostri cosiddetti governatori regionali. La Commissione bicamerale l'avete affossata voi e noi oggi vi poniamo un rimedio parziale con l'ordinario processo di revisione costituzionale. (Commenti dal Gruppo LFNP). Noi vogliamo un federalismo diffuso e non quello che volete voi, e cioè una devolution.....(Proteste dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po’ di silenzio.

MAZZUCA POGGIOLINI. ...che è dissolutiva dell'unità nazionale, che vuole dividere il Paese tra Nord e Sud (Commenti dal Gruppo LFNP), tra ricchi e poveri, tra cittadini di serie A e serie B. (Applausi dal Gruppo PPI).

Mi rivolgo allora alle donne, alle quali oggi, 8 marzo, rivolgo i miei auguri. A voi donne, che sapete ricordare, che sapete scegliere, che siete profonde, che non dimenticate (Commenti del senatore Monteleone. Proteste della senatrice Pagano), dico che questa legge va a favore di tutti i cittadini. Una legge che rappresenta un forte punto di arrivo del centro-sinistra e che noi .......(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi Misto-DU, DS, PPI e UDEUR. Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approviamo oggi una legge di revisione della Costituzione che realizza un nuovo assetto dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, determinando un notevole ulteriore dislocamento di funzioni a favore proprio di regioni ed enti locali. Si offre così un ancor più solido supporto costituzionale all'opera importante avviata con le cosiddette leggi Bassanini.

Non ripeterò le considerazioni che hanno indotto i Comunisti Italiani ad esprimere già in prima lettura una valutazione complessivamente positiva su questa riforma e nemmeno mi soffermerò sulle riserve che già in quella occasione abbiamo espresso su singole norme. Ricorderò soltanto la difficoltà di sentirci appagati dalla formulazione dell'articolo 114: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". In questa definizione lo Stato appare quale mero apparato centralizzato, una realtà residuale. Preferiamo piuttosto continuare a riferirci allo Stato repubblicano, alla Repubblica delle autonomie nata dalla Resistenza.

Soltanto un accenno per ribadire una riserva. La riforma che stiamo per approvare attribuisce alle regioni funzioni legislative nelle materie che non sono espressamente riservate alla competenza statale. Viene ribaltata la soluzione adottata dall'attuale testo costituzionale. La soluzione è coraggiosa, ma avremmo preferito che fosse approvata anche una norma che riservasse comunque allo Stato la potestà legislativa per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali. Una disposizione in qualche modo si fa carico di tale esigenza, ma penso che non sia una soluzione felice quella adottata a tal proposito nel testo.

Questa riserva non ci impedisce il voto favorevole ad una riforma costituzionale con la quale cade ogni controllo governativo sulle leggi regionali. Vi è soltanto il controllo della Corte costituzionale, che è una garanzia per tutti. Vi è il riconoscimento del ruolo essenziale del comune nell'ambito di una scelta di sussidiarietà verticale e viene affermato il principio dell'attribuzione al comune di tutte le funzioni amministrative, con limitate possibilità di deroga.

Vi sono importanti innovazioni per la finanza pubblica. Si dà una soluzione, credo realistica, al problema della finanza degli enti locali, per quanto ovviamente sia di competenza della sede costituzionale. Si compie un passo preciso, che corrisponde in sostanza alle previsioni della Bicamerale, per il tanto dibattuto federalismo fiscale.

Un risultato - ripeto - complessivamente positivo, innovativo, equilibrato, contrastato ora, contraddittoriamente rispetto… (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, domani mattina il CCD e il CDU riuniranno in una seduta comune i rispettivi consigli nazionali per iniziare in modo solenne ed ufficiale il cammino verso la nascita del Biancofiore. Nell'incontro di domani mattina la questione del federalismo e del referendum che noi concorriamo a promuovere contro la legge che il Senato si accinge ad approvare sarà parte essenziale del progetto politico del Biancofiore ed è opportuno che i colleghi del centro-sinistra riflettano su quanto detto sinora e su quanto ascolteranno dopo, per capire che ciò che è in atto non è la stanca ripetizione di un referendum confermativo che il centro-sinistra chiedeva su questo provvedimento, ma l'inizio di una fase politico-costituzionale nuova.

All'inizio della legislatura eravamo convinti, come lo siamo oggi, che era necessario fare insieme grandi riforme costituzionali per realizzare un nuovo Stato di tipo federale e un nuovo Governo autorevole, basato sulla volontà dei cittadini. Ho detto "insieme", cari colleghi, e non a pezzi e bocconi, perché insieme questa legislatura voleva che le riforme fossero fatte, perché insieme la Bicamerale aveva pensato di affrontare il tema della riforma costituzionale dello Stato, del Governo e del Parlamento, ma così non è stato.

Avevamo immaginato che non essendo stato così, non avesse senso fare le riforme - ripeto - a pezzi e bocconi, perché ciò avrebbe significato (come è stato detto in questa Aula da un illustre collega esponente del centro-sinistra, il senatore Meloni, del Partito sardo d'azione) che questa riforma, altrimenti considerata nella sua specificità, non solo è insufficiente, ma anche incoerente e contraddittoria.

Quindi, abbiamo posto la questione del referendum oppositivo rispetto alla riforma costituzionale che il Senato si accinge a votare non perché non ci basta questo o quel federalismo (argomento peraltro molto vero, sul quale molti altri potranno intervenire), ma perché abbiamo ritenuto e riteniamo di avere un certo tipo di cultura istituzionale e politica. E mi rammarico del fatto che i colleghi popolari abbiano perduto questo senso complessivo delle cose; non mi sorprende, invece, che i colleghi che non hanno voluto rispettare la volontà degli elettori in questa legislatura, cambiando di campo rispetto a tale volontà, privi com'erano della cultura del primato degli elettori, non possano essere portatori di una cultura istituzionale diversa. Da questo punto di vista - ripeto - noi eravamo e siamo per far sì che al vecchio Stato napoleonico e centralizzato si sostituisca uno Stato autenticamente federale, e al vecchio Governo partitocratico e basato su ribaltoni si sostituisca un Governo scelto dagli elettori.

Il senso del nostro referendum domani verrà posto all'inizio dell'attività politica del Biancofiore e verrà rappresentato in campagna elettorale, e dopo, come motivo di alternativa complessiva a ciò che il centro-sinistra si accinge a fare, perché varare una riforma costituzionale senza avere una visione di insieme è soltanto conseguenza dello spavento che il centro-sinistra ha preso per l'alleanza politica tra il Polo e la Lega, realizzata nel corso dello scorso anno. È evidentemente questa la ragione per la quale si è abbandonata la linea dell'organicità della riforma costituzionale che si era posta, all'inizio della presente legislatura, come obiettivo della Commissione bicamerale e si è preferito proseguire lungo l'illusoria via della divisione politica tra la Lega e il Polo, illusione sulla quale, per così dire, si poteva persino far pagare il prezzo allo Stato nazionale, che veniva sbrindellato con questa riforma federalista (o almeno non compiutamente federalista); quindi, dal punto di vista istituzionale, si metteva in discussione persino l'unità istituzionale della Repubblica, pur di ottenere il risultato politico della divisione tra la Lega e il Polo.

Di questo si è trattato, colleghi del centro-sinistra, e di questo purtroppo avete finito con l'essere protagonisti alla Camera, e lo sarete anche al Senato. Non si tratta di dar vita ad una riforma più o meno federalista, ma di riconoscere che avete fallito un obiettivo. Dovete prendere atto (il contesto del dibattito svolto al Senato lo rende evidente) del fatto che l'obiettivo politico della separazione tra la Lega ed il Polo è fallito, e che noi abbiamo lavorato per la riproposizione complessiva dell'alleanza politica del popolo di centro-destra, il quale, nel suo insieme, vuole profonde e radicali riforme costituzionali su tutti e tre i versanti: dello Stato, del Governo e del Parlamento.

La mancanza di una visione complessiva di cui la maggioranza di centro-sinistra è portatrice in questo momento è la dimostrazione del fallimento di questa legislatura dal punto di vista dei Governi politicamente non rappresentativi della volontà popolare e degli orientamenti costituzionali che, allorquando sono stati approvati dalla sola maggioranza, hanno portato il Paese allo sbando. (Applausi dal Gruppo CCD).

Abbiamo lavorato e lavoriamo per motivi opposti: per una riforma complessiva che parta dalla constatazione dell'insufficienza politica dello strumento delle bicamerali che, nel loro insieme, hanno dimostrato l'incapacità di arrivare alla definizione di una riforma complessiva. E' questa la ragione per la quale abbiamo preannunziato l'intenzione di raccogliere le firme necessarie per chiedere lo svolgimento del referendum oppositivo, sul quale costruiremo la strada di un'alleanza politica decisiva e di un'Assemblea costituente.

Vorrei fosse chiaro il punto di saldatura tra il referendum oppositivo da noi indicato e la proposta di un'Assemblea costituente: l'organicità del disegno di riforma e la volontà che su di esso vi sia il concorso di tutte le parti politiche, come si è tentato di fare in Commissione bicamerale e come voi ora non state realizzando, approvando a maggioranza la riforma costituzionale in esame. In tal senso, indichiamo la volontà di procedere contemporaneamente ad una riforma complessivamente organica e ad un confronto costruttivo tra le diverse parti politiche.

Il doppio fallimento che registrate in questo momento deve risultare molto preciso agli occhi degli italiani e ci auguriamo che così sarà dal momento che spiegheremo ciò che appare a tutti chiaro, cioè che non si può realizzare un sistema di riforme a pezzi e bocconi, smantellando lo Stato con frammenti di federalismo senza rafforzare il Governo. Ciò è la prova della mancanza di una cultura istituzionale perché le riforme nel loro insieme non possono essere realizzate se non nel confronto costruttivo tra le diverse parti politiche.

Sappiamo che ciò non è avvenuto e che la ragione per la quale intendete oggi completare questo processo riformatore è espressione di una volontà, per così dire, di scontro politico: scontro politico che noi non abbiamo avuto e non abbiamo paura ad accettare.

Abbiamo rilanciato tale scontro, nel senso più democratico del termine, soltanto in occasione di questa riforma costituzionale che, per fortuna, non entrerà in vigore nonostante il vostro voto né oggi né nei prossimi tre mesi, perché su di essa l'attivazione del referendum popolare che abbiamo preannunciato impedirà, a nostro giudizio, l'entrata in vigore di questo pezzo di normativa costituzionale e consentirà la ripresa del cammino riformatore complessivo: ciò che voi non avete voluto, saputo o potuto fare!

E dico ciò al Governo, che poteva ovviamente questa mattina astenersi dai toni di propaganda elettorale, dovendo la propria esistenza soltanto al sostegno di un gruppo di parlamentari eletti nel centro-destra.

Non fa parte della migliore tradizione dell'onorevole Maccanico il linguaggio adottato questa mattina; il suo passato è caratterizzato dall'aver lavorato al servizio della Repubblica. Oggi sono molto rammaricato di potergli dire che ha lavorato per fortuna, solo per poche ore, al servizio di questa maggioranza, il cui mandato sta ormai per concludersi.

Da questo punto di vista questo Governo apparentemente sostiene una volontà della maggioranza del Parlamento, ma di fatto è contro l'interesse complessivo dello Stato. Il centro-destra è rammaricato dal punto di vista politico nel constatare che tale maggioranza si è espressa per bocca del ministro Maccanico, una delle più rispettabili voci che questo Governo poteva presentare ma che, nella confusione generale che il centro-sinistra rappresenta, ha finito con il perdersi, con l'essere una voce che parla soltanto nel deserto politico.

Saranno gli italiani a dimostrare, ancora una volta, che ciò che è stato fatto è stato fatto male. Noi ci auguriamo che quanto sarà realizzato in seguito lo sarà in modo migliore! (Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e LFNP. Congratulazioni).

*NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi senatori, nel 1996 questa era da tutti considerata una legislatura costituente. Con la Commissione bicamerale si era avviato un processo riformatore che potesse davvero portare, con il coinvolgimento della maggioranza e dell'opposizione, ad una radicale modifica della Costituzione; esigenza avvertita non solo dalle forze politiche, ma soprattutto dai cittadini e dalle altre istituzioni dello Stato.

La Commissione bicamerale, dopo mesi di lavoro impegnativo ed intenso, aveva elaborato modifiche condivise anche dall'opposizione, come l'attuale legge sul federalismo, ma il Polo, con una scelta opportunistica, e per il ricatto della Lega decise di impedire che la Commissione ultimasse il proprio lavoro, contro gli interessi del Paese.

Fu un'occasione buttata al vento per esclusiva volontà del Polo. La grande occasione perduta ci obbligherà ad insistere tenacemente, nella prossima legislatura, per completare il processo riformatore, ma dobbiamo utilizzare anche l'ultimo minuto di questa legislatura per non interrompere questo processo.

Abbiamo introdotto cambiamenti importanti, come l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni, una novità sulla cui base si è già votato nelle elezioni regionali del 2000. I Presidenti delle regioni oggi in carica hanno ricevuto una forte, fortissima investitura popolare, con un potere di rango costituzionale al quale, però, non corrispondono nuove risorse e nuovi poteri costituzionalmente sanciti. E' un vuoto che non può essere riempito con provocazioni o iniziative estemporanee che portino ad un permanente conflitto tra Stato e regioni, tra Governo nazionale e governi regionali, tra regioni e comuni.

Noi concordiamo con il presidente della Repubblica Ciampi, che ha ricordato come la riforma non possa consistere nel passaggio da un centralismo statale ad un centralismo regionale. Il testo che oggi votiamo - che, vogliamo ricordarlo ai cittadini, è stato approvato alla Camera in prima lettura con il voto di astensione del Polo - modifica radicalmente l'articolo 117 della Costituzione e individua le materie di competenza dello Stato e le funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato.

La necessità di individuare le competenze attribuite agli enti locali, in particolare alle regioni, è condivisa - lo abbiamo visto in questi giorni sui giornali - dai presidenti sia del centro-destra sia del centro-sinistra, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie. E' quindi una riforma necessaria ed utile al Paese.

Da qui l'appello che l'UDEUR in questi giorni ha rivolto alle forze politiche del Polo. Siamo convinti che il Paese è con noi e per questo, sottoscrivendo la richiesta di un referendum consultivo popolare, chiederemo ai cittadini di esprimere liberamente il proprio consenso o dissenso. Noi non temiamo il voto popolare, anzi lo sollecitiamo convinti di essere dalla parte della gente, con le istituzioni territoriali.

Vorrei proseguire, signor Presidente, con una riflessione da parlamentare del Sud ricordando l'attualità del pensiero di Guido Dorso nella sua opera "La rivoluzione meridionale": "E' il Mezzogiorno che più di tutti ha bisogno del federalismo e dell'autonomia per fondare il futuro sull'autogoverno". (Commenti dal Gruppo LFNP).

Le regioni, nate dalla riforma delle autonomie locali e con l'elezione diretta dei presidenti, hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di un corretto processo federalista. Particolare rilievo assumono, in tale contesto, le situazioni specifiche di regioni a statuto speciale quali la Sicilia e la Sardegna. La regione-Stato, soprattutto al Sud, non deve sostituire al vecchio centralismo statale un modello di centralismo panregionale. Il salto di qualità che deve sostanziare le innovazioni legislative istituzionali sta nel decentramento dei poteri e di gestione degli enti locali, nella piena attuazione del principio di sussidiarietà che postula una regione non sovraordinata, con pari dignità istituzionale rispetto al sistema delle autonomie, che finalizzi e qualifichi il governo in funzione dell'alta programmazione dello sviluppo territoriale.

La questione politica dei territori, a partire dall'urbanistica, va assegnata compiutamente all'istituzione deputata come più vicina ai cittadini, cioè ai comuni. Dopo l'innovazione positiva introdotta dalla riforma Bassanini e scaturita dall'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni, si tratta di incidere profondamente sulle strutture e sui livelli qualitativi delle burocrazie regionali e comunali.

In questo quadro gli obiettivi sui quali dobbiamo sviluppare le iniziative nel Mezzogiorno, per quanto concerne sia le prospettive di sviluppo del Sud sia il rapporto con le regioni del Nord, con l'Europa e con il Mediterraneo, assumono maggiore rilevanza politica.

Il federalismo solidale è un termine che più volte hanno richiamato le istituzioni ed in particolare, in questi giorni, il Ministro delle regioni, senatore Loiero. Credo che su questo termine dovremmo soffermarci maggiormente. Il federalismo solidale nell'unità nazionale postula non l'aggregazione e la contrapposizione tra blocchi di regioni del Nord e del Sud, bensì un rapporto dialettico che esalti le specificità regionali ed il pluralismo istituzionale, che qualifichi il regionalismo e converga nel sostenere le ragioni dell'autonomia regionale nei confronti dello Stato e dei Governi.

Non possiamo accettare iniziative, come quelle che sono state prese dalla Lega alla Camera dei deputati sul federalismo fiscale, nel senso di ritenere che il 75 per cento o anche il 90 per cento debba rimanere (Commenti dal Gruppo LFNP) alle regioni del Nord a discapito di quelle del Sud. Siamo per un federalismo solidale che consenta una crescita armonica delle regioni depresse, aiutate in questo con un fondo di solidarietà nazionale dalle regioni del Nord. E' da respingere ogni ipotesi, ogni tentativo di determinare un cartello delle regioni ricche contrapposte e alternative alle regioni arretrate.

Se questa linea dovesse prevalere, la risultante sarebbe un'abnorme concentrazione di risorse economiche, produttive, sociali, culturali, scolastiche, formative e informative, tale da determinare oggettivamente fratture serie nel tessuto unitario del Paese. Nessuna compensazione solidaristica tra singole regioni potrebbe compensare i guasti provocati da lacerazioni profonde, come la proposta di un accordo tra una regione del Sud, la Calabria, ed una del Nord, la Lombardia, dello stesso segno politico. Anche questo è un segnale su cui dobbiamo ragionare con grande attenzione.

Il federalismo solidale è cosa profondamente e radicalmente diversa. Il federalismo dovrà essere ancorato ai princìpi della perequazione con la costituzione, da parte del Governo centrale, di un adeguato fondo da destinare alle regioni meridionali sulla base di determinati parametri, che sono in primo luogo la popolazione, il reddito pro capite e via dicendo.

L'obiettivo primario dovrà essere di evitare scompensi che accrescerebbero ulteriormente la forbice Nord-Sud, data la rilevante discrasia economia e sociale tra le due aree. Una diversa strategia fondata su un federalismo fiscale, all'insegna dell'egoismo delle regioni forti, porterebbe a profonde lacerazioni e fratture dello Stato e dell'unità nazionale. E' per tale ragione che va profondamente modificato l'assetto relativo al federalismo fiscale.

Proprio in questi giorni l'università di Napoli sta approfondendo in un proprio studio quali sarebbero stati gli effetti di eventuali approvazioni di proposte di una parte del Polo, la Lega, se gli emendamenti presentati sul federalismo fossero diventati attuali. Stiamo calcolando - l'ho già denunciato più volte in quest'Aula - l'ammontare delle risorse di cui sarebbero state private la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia se fosse stato approvato quel tipo di federalismo e di divisione delle risorse stesse.

Allora, non c'è dubbio che deve essere accolto quell'appello che avevamo rivolto al Polo per concorrere a fare insieme questa riforma nell'interesse del Paese; quando un presidente del Polo, del Piemonte, come Ghigo richiama ad approvare questa legge per non impedire alle regioni di fare statuti od altro è indubbio che tale appello va accolto.

Per questo motivo chiederemo ai cittadini, attraverso il referendum consultivo, di votarlo e siamo convinti che i cittadini ci daranno ragione. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS. Molte congratulazioni).

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo al disegno di legge di revisione costituzionale in discussione.

Il clima politico di questo scorcio di legislatura, determinatosi proprio in seguito all'approvazione del disegno di legge in discussione da parte della Camera dei deputati, mi induce innanzitutto ad introdurre un chiarimento che ritengo fondamentale anche al fine di stemperare la tensione politica che si è venuta a determinare.

L’opposizione parlamentare, immediatamente dopo l’approvazione del disegno di legge da parte della Camera, ha tuonato contro il Governo e l’Ulivo, che avrebbe modificato la Costituzione "a colpi di maggioranza", venendosi a porre in una situazione di illegittimità costituzionale.

Intendiamo pertanto richiamare con forza l’articolo 138 della Costituzione, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, prevedendo che la Costituzione repubblicana possa essere modificata mediante doppia approvazione da parte delle Camere, con eventuale successiva sottoposizione della legge a referendum: sarà, in tal caso, il popolo sovrano a decidere se la riforma costituzionale che ci accingiamo ad approvare sia quella giusta per l’Italia. Noi siamo quindi nella legalità costituzionale e respingiamo con forza le accuse provenienti dai leader politici del centro-destra.

La storia parlamentare di questa grande riforma che ci accingiamo oggi ad approvare, e che mi auguro sarà finalmente licenziata da questo Parlamento, è lunga è tormentata. Non sarò io a ripercorrerla: mi basti richiamare i primi vagiti parlamentari, a metà degli anni Ottanta, sintetizzati efficacemente nella relazione della Commissione sulle riforme istituzionali, presieduta dall’onorevole Bozzi. Era il 1986 ed il Parlamento si poneva con forza il problema delle autonomie locali e del loro sviluppo effettivo nel quadro tracciato dai padri costituenti.

Mi basti qui ricordare il secondo momento fondamentale: la nascita dell’Ulivo, di questo movimento di partiti e di società che ci ha portato al Governo del Paese. Questa nostra straordinaria alleanza politica ha avuto come proprio collante "la Repubblica delle cento città". Il nostro impegno era quello di liberare le potenzialità delle autonomie locali, respingendo, però, con forza le tendenze separatiste del centro-destra.

Ormai al Governo del Paese l’Ulivo non poteva non conseguire questo impegno preciso verso il corpo elettorale: la nostra doveva essere - ed è stata - la legislatura delle autonomie locali.

Abbiamo profondamente innovato l’ordinamento comunale e provinciale, basti citare le riforme Bassanini. Abbiamo realizzato l’importante riforma del presidenzialismo regionale. Ma, fino ad oggi, mancava ancora il coronamento di questo disegno: una vera e propria riforma costituzionale che introducesse nel nostro Paese il federalismo, che desse la base giuridica costituzionale alle riforme in atto. Un federalismo basato non sull’egoismo secessionista, ma sulla solidarietà tra regioni ricche e regioni povere; non sulla frattura istituzionale, ma sull’intesa e sulla leale collaborazione dei livelli di governo che costituiscono la pluriarticolazione della nostra Repubblica unitaria ed indivisibile. Occorreva finalmente completare l’azione di riforma avviata che gli italiani ci hanno dato mandato di realizzare.

In sintesi, nell’interesse del Paese, non si poteva continuare a riformare operando con leggi ordinarie "a Costituzione invariata". Questo Parlamento ha dovuto, ad esempio, introdurre il principio di sussidiarietà mediante leggi ordinarie ed in assenza di base costituzionale. Da oggi, invece, chiunque governerà il Paese, potrà finalmente continuare e perfezionare la riforma a "costituzione vigente".

Io credo perciò che questo sia il coronamento positivo della legislatura: l’atto con il quale conseguiamo un fondamentale impegno che il corpo elettorale ci ha affidato nel 1996. E’ un grande atto di responsabilità politica. Noi non lasciamo il lavoro a metà!

All’opposizione abbiamo dato grandi occasioni; basti qui ricordare la Commissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali, presieduta dall’onorevole D’Alema. Ma l’opposizione, evidentemente, non ha voluto cogliere neanche questa occasione. Così, oggi, se da una parte la maggioranza si accinge ad approvare questa legge di revisione costituzionale in senso federalista, dall’altra, contemporaneamente, fallisce la politica dell’ostruzionismo di chi ha dichiarato di volere il federalismo ma nei fatti l’ha sempre osteggiato.

L’approvazione di questo disegno di legge è un grande atto di responsabilità politica ed anche un atto politico di estrema importanza. Infatti, un sistema elettorale bipolare significa che non si possono creare alleanze con posizioni oscillanti tra il centralismo puro ed il secessionismo. Ciò comporta infatti, l’inconciliabilità delle posizioni degli alleati del centro-destra. Questo spiega perché il Polo delle Libertà non ha voluto e non poteva prendere parte attiva in questa grande riforma. L’Ulivo invece è federalista ed ha un proprio progetto unitario di federalismo. E’ questo che stiamo per votare e che consegniamo al giudizio dei cittadini. (Applausi dal Gruppo Verd. Congratulazioni).

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la giornata di oggi sarà ricordata come l'ultimo tentativo per fermare il processo storico del federalismo, uno degli ideali del Risorgimento. Tentativo, tra l'altro, lo voglio sottolineare, fatto a colpi di maggioranza, checché ne dicano poi alcuni esponenti della maggioranza stessa.

Quindi, è stato aperto un gravissimo precedente del quale poi non potrete lamentarvi, magari nelle prossime legislature. Dobbiamo gridare ad alta voce che siamo di fronte ad una vile messa in scena posta in atto da chi, dobbiamo riconoscerlo, si è rivelato maestro negli inganni massmediatici, nel più perfetto stile sovietico, a sua volta ispirato in questa materia dalle dottrine di Goebbels.

Orwell, nel romanzo "1984", fa annunciare trionfalmente dalla televisione, padrona di quello Stato totalitario, che la razione mensile di cioccolato, di trenta grammi al mese, "salirà" a venticinque al mese. Bene, allo stesso modo voi state dicendo al Paese che lo avete risanato, mentre avete aumentato la spesa dello Stato a dismisura. La vostra propaganda annuncia che avete abbassato le tasse, mentre le avete aumentate di centomila miliardi l'anno. In uguale misura oggi annunciate la nascita del federalismo, mentre in realtà tentate di decretarne la morte.

Questo disegno di legge, infatti, non soltanto mira ad impedire che la forza popolare possa, attraverso referendum regionali, modificare il centralismo dello Stato, trasferendo competenze alle regioni, ma addirittura cancella i poteri delle regioni per attribuirli allo Stato.

Del resto, la devoluzione è già prevista nell'attuale Costituzione, laddove l'articolo 117 prevede che possono essere di competenza delle regioni cito testualmente "Altre materie indicate da leggi costituzionali".

Questa riforma, invece, prevede due livelli di potestà legislativa: uno, quello esclusivo dello Stato, che avoca a sé tutto quanto; il secondo, relativo alla potestà concorrente tra Stato e regioni. In realtà, di concorrenza ce ne è molto poca, perché allo Stato si riserva la disciplina generale, lasciando perciò alle regioni solo quella residuale che, vista l'elencazione sterminata, non è solo secondaria, ma simbolica. Prendetevi la briga di contare le funzioni in cui lo Stato può intervenire: sono 47, sfido chiunque di voi a trovarne qualcuna che sia rimasta fuori.

Che dire poi della questione fiscale normata dall'articolo 119? Si dice che regioni, province, comuni e città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, però nell'ambito delle leggi dello Stato. In altre parole, non esiste autonomia, perché l'autonomia finanziaria e fiscale è fatta dipendere da leggi quadro statali. Gli enti locali possono disporre di proventi, di addizionali, sovraimposte o tributi erariali; in altre parole, mentre lo Stato ingoia risorse, gli enti locali si dovrebbero arrangiare applicando sovraimposte sulle tasse già salate dei loro cittadini. E' questo un indubbio regresso rispetto alla Costituzione vigente, interpretabile nel modo più flessibile.

Tuttavia, la cosa più incredibile è che questo disegno di legge premia gli evasori fiscali, laddove si dice che bisogna aiutare chi ha minore capacità contributiva. Questo significa che se io evado le tasse dovrò essere pagato di più e questa è veramente una vergogna.

Insomma, siamo di fronte ad una gigantesca truffa e ora voi, maestri dell'inganno, meditate anche di utilizzare il referendum popolare come ulteriore arma di propaganda. Ebbene, esso vi si ritorcerà contro, poiché saremo noi a chiamare il popolo a raccolta. La Casa delle libertà, infatti, ha già attivato le procedure per chiedere immediatamente il referendum e siamo certi che il popolo capirà e voterà per la vera libertà.

Voi oggi pensate di aver ottenuto una vittoria per il fatto di portare questo insulto alla democrazia al voto parlamentare a colpi di maggioranza, lo ricordo; pensate di ottenere un vantaggio elettorale, ma vi sbagliate di grosso: con questa roba voi firmate soltanto la fine ingloriosa della vostra storia. Evidentemente non poteva che finire così il Governo di un presidente del Consiglio Amato - lo voglio ricordare ancora una volta, soprattutto a chi ci sta ascoltando a casa - mai eletto da nessuno e che dimostra che sono più legittimati a governare i non eletti che gli eletti.

Ebbene, questo non è nient'altro che l'autorizzazione alla dittatura. Noi non la pensiamo in questo modo. Stiamo con il popolo e non contro di esso, e lavoriamo per il popolo. Pertanto dobbiamo qui dire una cosa gravissima e ci rivolgiamo ai cittadini: in questo momento state per essere traditi e venduti. Il primo periodo dell'articolo 117, infatti, consegna la sovranità del Paese nelle mani dei tecnocrati di Bruxelles, ripeto, mai eletti da nessuno.

Sappiate che qui c'è il tentativo di vanificare il voto di maggio; sappiate che c'è il tentativo da parte loro di continuare a comandare anche se avranno perso le elezioni, non più attraverso Amato, ma attraverso Prodi. Sia ben chiaro che noi siamo per l'Europa, ma certamente non per la vostra Europa, quella dei tecnocrati senza volto, della droga libera e della famiglia omosessuale! (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e del senatore Gubert. Commenti dal Gruppo DS). In perfetto stile sovietico, voi cercate di demonizzare ed imbavagliare chi si oppone al vostro progetto di stampo massonico. Non sarà un caso che Umberto Eco sia di Bologna e Prodi sia di Bologna; credo che forse un nesso vi sia.

Ebbene, penso che sia giunto il momento di denunciare forte e chiaro, e qui lo dico, di che stampo sono fatte le attuali Cancellerie europee di cui voi siete amici. La Cancelleria belga, che ha un Ministro che si preoccupa per l'Italia ma non si è mai preoccupato dei partiti nazisti di casa sua; quella tedesca, che ha un Ministro degli esteri colluso con terroristi della Rote Armee Fraktion (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e CCD. Commenti dal Gruppo DS); e infine la Francia, per la quale un autorevole esponente politico, a proposito delle Brigate rosse, ha dichiarato (cito testualmente): "i francesi hanno poi facilitato l'opera di occultamento della verità ospitando generosamente terroristi latitanti resisi ben presto irreperibili". (Commenti dal Gruppo DS). C'è qualcuno che ride tra di voi: sapete chi ha scritto queste parole? Il presidente Leopoldo Elia, proprio lui! (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN. Commenti dai Gruppi DS e PPI).

Ebbene, queste sono le Cancellerie a cui fate riferimento, a cui fa riferimento il sottosegretario Franceschini, ma che sono lontanissime dal nostro sentire! Noi non condividiamo questo progetto di Europa; non condividiamo il vostro progetto di Europa, fatto con nazionalcomunisti, terroristi e complici dei terroristi, caro Franceschini, e questo il Paese lo deve sapere! (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN. Vivaci proteste dal Gruppo DS. Commenti dai banchi del Governo. Scambio di apostrofi tra il senatore Morando e il senatore Castelli. Richiami del Presidente). Questa è l'Europa nazionalcomunista che voi volete! (Generali, vivaci commenti. Scambio di apostrofi tra il senatore Bedin e il senatore Castelli. Richiami del Presidente).

Signor Presidente, chiedo di poter recuperare il tempo che mi è stato tolto dalle urla dell'Ulivo. (Generali, vivaci commenti. Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore!

CASTELLI. Mi rendo conto che sto facendo affermazioni forti, ma bisogna che i cittadini sappiano cosa si sta preparando, cosa è preparato da questa gente, da questi ingannatori falsi e bugiardi! (Generali, vivaci commenti. Vivaci proteste dal Gruppo DS).

SCIVOLETTO. Siete la ruota di scorta di Berlusconi!

PERUZZOTTI. Falsi e bugiardi! Taroccatori! (Brusìo in Aula diffuso e persistente. Richiami del Presidente).

CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, cittadini, noi federalisti scegliamo per l'Europa il modello della confederazione di Stati, che non azzera ma modifica la struttura dello Stato nazionale attraverso la cessione di quote di potere tanto verso l'alto (la confederazione), quanto verso il basso (la devoluzione). Sappiamo bene che questo modello è incompatibile con il vostro, che vuole creare l'Unione sovietica europea (Vivaci commenti dal Gruppo DS). Ora sarà il popolo, il popolo sovrano, attraverso il referendum, a dire se vuole un Paese libero e un'Europa libera oppure il vostro modello nazionalcomunista. Su quale sarà la risposta noi non abbiamo dubbi: libertà! (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e CCD. Commenti dal Gruppo DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore, cerchiamo di essere composti in Aula!

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, Ministro delle riforme, rappresentanti del Governo, colleghi, poche scelte nella nostra vita politica mi appaiono assunte sotto il segno della necessità e dell'urgenza istituzionale come questa, finalizzata alla revisione del titolo V, dedicato alle autonomie territoriali, della seconda parte della Costituzione.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio atto dovuto per eliminare una situazione assolutamente patologica e piena di pericoli. Per tale motivo, a proposito di questo complesso normativo profondamente delegittimato perché riconosciuto generalmente inidoneo a corrispondere ad una nuova interpretazione del principio autonomistico, io stesso ho parlato di una terra di nessuno ed altri di una giungla istituzionale, una sfera di anomia in cui si producono scorrerie come le iniziative referendarie di alcune regioni di natura sicuramente avventurosa ed eversiva.

Certo, le leggi Bassanini non furono approvate da noi, come ho sentito ripetere dal collega Rotelli in Commissione, in violazione della Costituzione sicché oggi vi sia bisogno di una specie di sanatoria con le norme di un riformato titolo V.

E' pur vero, però, che esse sono ispirate ad una interpretazione profondamente innovativa del principio autonomistico, sicché vi è necessità di un riferimento costituzionale che quella interpretazione stabilizzi e consolidi.

Ciò vale per l'approvazione di nuovi Statuti regionali, ma vale anche in relazione a rilevanti questioni di costituzionalità di fronte alla Corte costituzionale, cui spetta valutare quanto di centralismo pluridecennale si sia sovrapposto e, per così dire, incrostato sul principio unitario che nessuno di noi vuole mettere in discussione; né, come ha giustamente rilevato in Commissione il senatore Pellegrino, facciamo ricorso esclusivamente alla forza del numero. Facciamo appello alla memoria dei nostri oppositori. Essi approvarono in Commissione bicamerale a giugno e a novembre del 1997 e poi in Assemblea alla Camera dei deputati nel 1998 testi meno fortemente caratterizzati in senso autonomistico di quello oggi in esame. Basti citare la materia dell'istruzione allora considerata esclusivamente statale in base all'articolo 33 della Costituzione.

Non potendo negare l'equipollenza dei testi normativi, il collega D'Onofrio si rifugia, per così dire, in angolo evocando il progetto organico di riforma della seconda parte della Carta nel quale la riforma autonomistica si inseriva. Egli non può aver dimenticato le sedute della Camera dei deputati del 22, 23 e 24 aprile 1998 nelle quali difese vigorosamente il testo elaborato in Bicamerale contro gli emendamenti della Lega (Comino e Tremonti), e non solo della Lega, tendenti a limitare, erroneamente, le attribuzioni dello Stato ai poteri che la dottrina francese definisce régalien con la cancellazione del ruolo sociale del soggetto statuale.

Mentre, però, la Lega è rimasta su posizioni coerenti è il Polo che, per esigenze di alleanza con i leghisti, ha sacrificato alcune linee di fondo della sua politica costituzionale e l'urgenza (Commenti dal Gruppo LFNP) della nostra deliberazione riformatrice deriva anche dalla constatazione che oggi la Casa delle libertà è profondamente divisa sui temi autonomistici (Commenti dal Gruppo LFNP) e incapaci di contrapporci un progetto alternativo. E' solo in grado di dire di no al nostro progetto, rifugiandosi in un referendum a finalità avversative che lo esonera da una proposta organica e positiva.

L'incompiutezza e relativa parzialità della nostra revisione non toglie che essa sia a un passo decisivo nella direzione auspicata dalla quasi totalità di coloro che governano e amministrano negli enti territoriali di questo Paese appartenenti ad ogni schieramento politico.

Non mi soffermo sulla rilevantissima novità introdotta con questa revisione, sicuramente la più importante nel cinquantennio repubblicano, limitandomi a constatare che i nostri oppositori si dividono tra chi ritiene, in minoranza, che la dose di neoautonomismo sia troppo forte e chi, in maggioranza, stima che la dose sia troppo debole. Ma l'incompletezza di una riforma, che si dice desiderata, non giustifica il rigetto di essa da parte dei nostri oppositori. Perciò, se si tiene conto del contesto degli eventi e delle motivazioni che hanno preceduto questo nostro voto di oggi, si può escludere con tranquilla coscienza che si sia creato un precedente di modifica solitaria della Costituzione a maggioranza stretta, con disconoscimento delle opinioni delle opposizioni. È vero il contrario, come dimostra la storia di questa legislatura, la storia tutta intera intendo e non quella per parti strumentalmente separate. Del resto, abbiamo ricevuto in questi giorni insperati riconoscimenti dagli onorevoli Tremonti e Maroni.

Quanto poi alle obiezioni circa nuovi vincoli da accordi internazionali, avanzate dal professor Luciani, non sembra che si realizzi alcun contrasto con l'articolo 11 - già la superiorità del diritto comunitario è acquisita da tempo nella giurisprudenza costituzionale - né con l'articolo 10, in quanto i vincoli da trattati liberamente ratificati si riconnettono alla norma generalmente riconosciuta dal diritto internazionale (pacta sunt servanda). Si tratterà, semmai, di essere più vigili ed esigenti in sede parlamentare di autorizzazione alle ratifiche, sull'esempio del Senato degli Stati Uniti.

L'Internazionale comunista, evocata dall'onorevole Bossi, è soltanto un fantasma che non spaventa nemmeno i bambini. Quanto al consenso popolare, non è certo precluso un nostro ricorso al referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione, giacché la norma costituzionale non distingue né tra fini né tra soggetti nella richiesta referendaria, e dove la legge non distingue, nessuno può distinguere.

È ora di guardare al futuro. Non lasciamo nemmeno sul terreno istituzionale la terra desolata di eliottiana memoria. Cito solo due prospettive di convergenza con l'opposizione in tema di forma di Governo. Nel dibattito in quest'Aula del 16 gennaio, in chiusura sulla legge elettorale, i colleghi Schifani e La Loggia espressero consenso a quella parte dell'ordine del giorno della maggioranza in cui era scritto: "ritiene che si debbano preferire una forma di Governo e una legge elettorale che facciano emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l'indicazione del Presidente del Consiglio, in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza".

Inoltre, è ormai comune il riconoscimento - e ho concluso - che modifiche nella composizione della Corte costituzionale possano dar luogo non ad elezioni di giudici da parte delle regioni o di organi interregionali, ma soltanto da un ramo del Parlamento, organo dello Stato repubblicano rappresentativo delle autonomie territoriali.

Concludo con l'augurio che la XIV legislatura porti a termine sul terreno delle riforme istituzionali il non poco che è stato realizzato dalla XIII legislatura. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, DS, Misto-RI e Misto-DU. Congratulazioni).

*SERVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, esprimo innanzitutto un ringraziamento affettuoso al collega Magnalbò, che mi ha concesso la possibilità di parlare, e, quindi di concludere questa legislatura, su un tema che mi sta particolarmente a cuore.

Onorevole Presidente, l'esasperata politicizzazione con cui è stato condotto questo dibattito sul federalismo, mi impone di denunciare un malcostume diffuso dal centro-sinistra in questi ultimi anni, e cioè... (Brusìo in Aula)

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, possiamo far diminuire il brusìo in Aula?

SERVELLO. E cioè, come dicevo, la degradazione del tema delle riforme a strumento di politica politicante o addirittura, come in questo caso, ad espediente elettoralistico.

Il candidato premier dell'Ulivo ha detto che sarebbe cominciata la Quaresima del Polo, dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera. Non intendo commentare questa battuta, tanto mi pare insulsa e - consentitemi di dirlo - anche un po' volgare: una battuta che mortifica la dignità del Parlamento e lo trasforma in strumento elettorale.

Colleghi della maggioranza, la pensate anche voi come Rutelli? Anche voi vi apprestate ad approvare questa pseudoriforma che riguarda il destino del nostro Paese, con l'animo di chi pensa soltanto a mettere in difficoltà l'avversario politico? Se è così, vi dico allora che state per rendere un pessimo servizio al Paese. Nel corso della legislatura avete reso poco seria la politica, con i vostri litigi interni e con la vostra inerzia al governo del Paese. Ora vi apprestate a rendere poco serie anche le riforme. Non si fanno riforme settoriali: o si fa una riforma complessiva dello Stato o è meglio attendere momenti migliori.

Questo Parlamento non è politicamente idoneo a varare cambiamenti istituzionali; men che mai lo è in questi ultimissimi giorni di legislatura e non lo è da quando è fallita l'esperienza della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Guardate che queste considerazioni, onorevole Presidente, le svolgo senza alcun compiacimento, ma con rammarico e profonda amarezza, non solo politici ma anche personali, dal momento che ho anch'io partecipato ai lavori della Commissione per le riforme istituzionali e, come i colleghi ben sanno, ad essi ho dedicato molto impegno.

Quell'esperienza sfortunata mi ha fatto comunque capire che con l'attuale maggioranza vi sono troppe pressioni interne ed esterne alla politica affinché nulla cambi seriamente nella vita delle istituzioni. La verità è che ampi settori del centro-sinistra non credevano, e continuano a non credere, nelle riforme. Non potete oggi dare ad intendere agli italiani di aver cambiato orientamento, perché vi sentite con l'acqua alla gola e pressati dalla campagna elettorale.

L'idea della Repubblica che ci avete offerto è quella di una Repubblica degli inganni e degli azzeccagarbugli: non certo la Repubblica dei cittadini e della partecipazione politica.

BERTONI. Siete voi che state ingannando il popolo italiano!

SERVELLO. Risparmiateci, per cortesia, la retorica delle riforme, anche perché con questa prova di forza avete inaugurato il pericoloso precedente delle riforme che si fanno a colpi di maggioranza. (Commenti del senatore Bertoni).

Di questo argomento si dovrà parlare seriamente nella prossima legislatura, quando non vi saranno urgenze elettorali né tentativi di strumentalizzazione politica. Solo allora, serenamente, si potrà parlare di una grande riforma politica che ci dia istituzioni più moderne e rappresentative.

Il punto fondamentale, da stabilire fin da oggi, è che non si può impostare un serio discorso sulla modernizzazione delle istituzioni, limitando tutto al solo aspetto dell'autonomia e del federalismo. La vera riforma è quella dello Stato: uno Stato alleggerito di funzioni, ma al quale sia restituita capacità di direzione politica. Non c'è solo da potenziare la periferia d'Italia, ma anche da riqualificare il centro.

Vengo ora al merito del provvedimento. Con tutto ciò non intendo negare che negli ultimi anni siano avvenute trasformazioni profonde, che la fisionomia dello Stato non sia più quella di una volta, che lo Stato stesso abbia bisogno di una ridefinizione di ambiti e di compiti; penso, al contrario, che il sistema dei poteri, tra il centro e la periferia, vada ridisegnato in forme più moderne e attente a registrare il mutamento sociale. Penso che la vivacità dei territori vada liberata dall'impaccio di burocrazie asfissianti ed antiquate. Pensiamo che vada dato più spazio alla società nella sua capacità di autorganizzazione, rendendo pieno ed effettivo il principio della sussidiarietà.

Questo principio implica uno Stato leggero, uno Stato discreto, uno Stato non interventista, uno Stato che riconosce le legittime autonomie della società, delle sue associazioni, dei suoi corpi intermedi come delle regioni e dei territori, ma che rimane garante dell'ordine sociale e del rispetto delle leggi.

Uno Stato che tutela, attraverso le forme della democrazia, il perseguimento dei grandi interessi collettivi e che interviene laddove i privati o i territori non arrivano. E interviene non solo per garantire la sicurezza dei singoli, ma anche per favorire lo sviluppo economico, senza gestire ovviamente l'economia, ma allestendo le grandi opere infrastrutturali di cui il Paese ha bisogno per crescere.

Dobbiamo guardare alla trasformazione dello Stato pensando che quest'ultimo si legittima non per le sue "funzioni", che possono cambiare nel tempo, ma per un principio spirituale che nasce da un'esigenza profonda dell'uomo.

Uno Stato più esile dovrebbe essere uno Stato che "regolamenta" di meno ma che "decide" di più, o perlomeno che decide con più forza nelle materie (tante o poche che siano) che gli spettano. Lo Stato deve indicare le linee di sviluppo per l'intero Paese e garantire l'unità nazionale.

L'unico sistema per soddisfare queste esigenze è quello di trasformare in senso federale e, contemporaneamente, presidenziale la Repubblica italiana. Presidenzialismo come momento alto di identificazione simbolica tra i cittadini e le istituzioni. Presidenzialismo anche come suprema garanzia di unità del Paese di fronte alle spinte centrifughe che inevitabilmente si potrebbero sprigionare con l'introduzione del federalismo. Presidenzialismo, infine, come tutela degli interessi specificamente italiani in sede europea.

Contrariamente a quello che si tende oggi a fare credere, l'Europa che ci aspetta sarà un'Europa delle Nazioni. E soltanto le Nazioni politicamente forti e coese, pur nel riconoscimento delle massime autonomie federali, possibili al loro interno, potranno concorrere come protagoniste di primo piano alla costruzione dell'edificio continentale.

Se non vi è uno Stato unitario, la Nazione, da entità storico-politica, regredisce al rango di semplice espressione etnica e folclorica. E questo soprattutto in considerazione della tradizione storica italiana che, dal Risorgimento in poi, ha visto uniti i termini di Stato e di Nazione in un binomio inscindibile.

E quanto sia importante questo tema, quanto sia cruciale per le sorti del nostro Paese e per la sua coesione profonda, ce lo dice il dibattito che si è sviluppato in questi giorni sul tema della "morte della Patria".

Va dato atto al Presidente Ciampi di aver riscoperto questa parola, Patria, fin dall'inizio del suo mandato. Ma anche qui, una parola così impegnativa, non può essere proclamata in astratto.

Non sono d'accordo con il Capo dello Stato quando nega che il sentimento patriottico ha conosciuto eclissi in questi decenni. La Nazione è anche e soprattutto memoria storica. E se ci sono buchi neri in questa memoria, se ci sono zone d'ombra, il sentimento della Patria continua ad essere debole ed incerto. Ha fatto bene a denunciare queste contraddizioni lo storico Galli della Loggia. Ha fatto bene a dire che l'Italia è stata, dal dopoguerra in poi, una democrazia senza Nazione. Oggi abbiamo però la possibilità di ritrovare la nazione rilanciando gli istituti della democrazia, tanto mortificati in questi anni.

Non si rende un buon servigio né alla democrazia né alla Nazione approvando una presunta riforma federale sull'onda di un urgenza elettorale o, peggio ancora, sulla spinta di un interesse politico di scarso spessore.

Per questi motivi, onorevole Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale non accoglie questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP. Congratulazioni).

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, sono tante le cose che si possono dire al termine di questa ormai troppo lunga legislatura che ha segnato con grande amarezza, almeno da parte nostra, alcuni significativi insuccessi rispetto alle esigenze dei cittadini, a ciò che andava fatto e alle aspettative che questa stessa legislatura aveva suscitato.

Per l'esattezza, la trasformazione del nostro sistema costituzionale, istituzionale ed economico avrebbe messo i cittadini italiani nelle migliori condizioni per essere in una posizione paritaria e competitiva nel contesto dell'Unione europea e delle nazioni del mondo.

Noi facciamo la nostra valutazione politica su questo, e cioè che purtroppo non si sono create le condizioni per quel dialogo sereno, quel confronto costruttivo che sulle regole, e solo sulle regole, dovrebbe essere principio incontestabile da parte di tutte le forze politiche, quantomeno nella tradizione democratica del nostro Paese.

Noi sappiamo che questo non è avvenuto per la prevaricante, prepotente azione da parte delle sinistre per imporre più volte il loro punto di vista e per andare avanti a colpi di maggioranza, non certo nella ricerca doverosa di un consenso delle altre forze politiche, segnatamente dell'opposizione, proprio quando si parla di regole così importanti per la vita di tutti i cittadini, sia sugli statuti speciali, sia per quanto riguarda la ormai famigerata legge sulla par condicio, sia per il tentativo di imposizione di una riforma elettorale che fosse solo ad uso e consumo delle forze della maggioranza, sia per il fallimento della Bicamerale compiendo diversi passi indietro rispetto al progetto che era stato esitato dalla Commissione, sia da ultimo sulla legge - che rappresenta soltanto un'arma propagandistica, peraltro evidentemente spuntata - riguardante il cosiddetto conflitto di interessi, dopo aver tenuto per ben tre anni l'ottimo testo approvato dalla Camera all'unanimità con il voto favorevole di tutte le sinistre in un cassetto qui al Senato per utilizzarlo all'ultimo momento solo come testimonianza e strumento di propaganda elettorale e politica. Infine arriva questo provvedimento sul cosiddetto federalismo. (Brusìo in Aula).

Signor Presidente, posso avere più attenzione?

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, purtroppo è cominciata così. Prego i colleghi di tener conto che l'ascolto è più doveroso dei pregiudizi. Ascoltiamo tutti.

LA LOGGIA. Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo che da ultimo arriva questo disegno di legge che noi definiamo di finto federalismo, e dirò in breve perché. Esso arriva per la seconda volta – e questo va ricordato - con un testo blindato, esitato dalla Camera dei deputati. Non oggi, collega Angius, ma già nella prima lettura di questo importantissimo provvedimento di legge si è impedito alle opposizioni di tentare anche soltanto una modificazione del testo che proveniva dalla Camera. (Applausi dal Gruppo FI).

Non ci si venga a dire che noi oggi rivolgiamo impropriamente un'accusa di arroganza nei confronti della maggioranza. Non si sono cercati l'accordo, l'intesa, il confronto costruttivo, si è voluta affermare soltanto la volontà della maggioranza, a colpi di maggioranza, su uno degli argomenti sui quali nella storia del Parlamento repubblicano nessuno mai aveva osato adottare riforme costituzionali con un colpo di maggioranza, un vero e proprio insulto che indigna i cittadini del nostro Paese al di là delle posizioni espresse da noi dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo FI. Commenti del senatore Bertoni).

Annunciamo - lo abbiamo già fatto, ma voglio ribadirlo qui formalmente in quest'Aula - che stiamo già provvedendo alla raccolta delle firme per opporci, per proporre ai cittadini di opporsi, di valutare con il loro voto se questa è una legge che possa soddisfare le esigenze dei cittadini italiani stessi ovvero se valutare nel progetto che nei prossimi giorni sarà presentato dalla Casa delle libertà in campagna elettorale cosa s'intenda realmente per federalismo.

Questo che voi proponete non è un federalismo solidale, non è cooperativo, non è competitivo, non è un federalismo praticabile. Questo federalismo è il bastone istituzionale di cui ha bisogno l'altro progetto, altrettanto confuso e insufficiente, vale a dire il federalismo amministrativo delle leggi Bassanini, inventando in questo modo un nuovo farraginoso meccanismo, ossia la burocrazia federalista. Questo state realizzando oggi, assolutamente in contrasto con le esigenze del nostro Paese, con le aspettative dei nostri cittadini.

Non c'è un riferimento serio al principio di sussidiarietà in senso orizzontale e sociale. Non c'è l'istituzione della Camera delle regioni. Non c'è la riforma dell'assetto della Corte costituzionale. Non c'è un autentico federalismo fiscale. Si prevede, ed è l'ennesima presa in giro, che si può - soltanto si può - prevedere nei Regolamenti di Camera e Senato, peraltro ben diversi tra di loro, la possibilità e non l'obbligo di partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province. Questo è l'ennesimo tentativo di far sembrare, di far apparire, di perpetrare un inganno nei confronti dei cittadini che si aspettano ben altro.

Allo stesso modo non si armonizza, perché non si può armonizzare in questa formulazione, con la stessa regolamentazione che proviene dalle normative dell'Unione europea. Altro danno che si aggiungerà a quello che è stato già provocato.

Allora, signor Presidente, colleghi, raccoglieremo le nostre firme. La storia non finisce qui. Non vi illudete di poter considerare conclusa questa battaglia, perché la battaglia la faremo insieme con i cittadini sul referendum che si opporrà all'approvazione di questa legge.

Per quanto riguarda il nostro voto, signor Presidente, a nome del Gruppo che ho l'onore di presiedere, Forza Italia, e dei Gruppi della Casa delle libertà, annuncio che, pur restando presenti in quest'Aula, non intendiamo partecipare alla votazione in segno di profondo e radicale dissenso nei confronti di questo provvedimento, che consideriamo una legge truffa nei riguardi dei cittadini italiani. (Vivi applausi dai Gruppi FI, CCD, LFNP e AN. Molte congratulazioni).

ANGIUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS. Signor Presidente, signori Ministri, cari colleghe e colleghi, stiamo per compiere l'ultimo significativo atto della XIII legislatura che volge ormai alla fine. Voteremo con convinzione, con serenità e con fiducia a favore della modifica del Titolo V della Costituzione.

Con la legge che spero approveremo in via definitiva, si cambia l'ordinamento dello Stato, così come di fatto cambiò nel 1970 quando nacquero le regioni italiane. Una riforma voluta dalla maggioranza del Parlamento italiano, chiesta e sollecitata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dall'Associazione dei comuni italiani.

La stessa opposizione - lo ha dimostrato poc'anzi il collega Elia - ha votato in Bicamerale testi praticamente identici a quello che oggi votiamo. E' una svolta, non ancora interamente compiuta, ma che oggi definiamo nella sua essenzialità.

E' una svolta che dovrà trovare il suo completamento nella prossima legislatura. Così, dopo aver conferito - con la legge che oggi approviamo - nuovi poteri, funzioni e risorse alle regioni italiane come mai ne hanno avute, nella prossima legislatura si dovrà completare il disegno riformatore, garantendo un'incisiva presenza degli interessi delle comunità regionali negli organi costituzionali e in particolare qui in Parlamento, trasformando una delle due Camere in organo rappresentativo delle regioni e delle autonomie, oltreché dell'intera comunità regionale.

Questo sarà il nostro impegno, l’impegno dell’Ulivo nella legislatura futura. Cambiare la forma di Stato - ci ha ricordato stamattina il ministro Maccanico – non è impresa da poco. Tanto meno è impresa da poco in quanto si tratta di passare da uno Stato centralistico e burocratico ad uno Stato federalistico e partecipativo. Gli interrogativi e i dubbi sono legittimi, le gradualità necessarie. In Italia abbiamo avviato, in questi anni di Governo dell’Ulivo, una grande riforma dell’ordinamento dello Stato. Abbiamo avviato il federalismo fiscale e quello amministrativo. Nessun Paese democratico in così breve tempo ha mutato il suo ordinamento; non ci sono esperienze alle quali fare riferimento e ciò dà l’idea della prova nella quale ci siamo cimentati.

Quella che variamo è dunque una grande riforma, è il segno della maturazione democratica di un grande Paese che cresce nella consapevolezza dei propri mezzi, nella fiducia del proprio avvenire, nel rapporto sempre più stretto con le istituzioni di Paesi europei.

Noi, che abbiamo proposto questa riforma e l’abbiamo difesa dai suoi critici, non ci siamo inventati nulla, non abbiamo estratto dal cilindro, in una spettacolare esibizione, il coniglio della riforma federalista. Questa è una riforma che ha percorso un lungo, lunghissimo cammino: è il cammino di un pensiero, di una concezione dello Stato, di una dimensione della democrazia, di una visione della società italiana che, nelle sue tormentate riflessioni e nei suoi scatti di intuizione, viene da Cattaneo, per giungere a Sturzo, dal Gramsci della questione meridionale ad arrivare a Dorso, da Giolitti per giungere a Renzo Laconi, uno dei più geniali uomini politici e parlamentari della nostra Repubblica, sino a Dossetti. Capisco che parlare di Dossetti oggi, in quest’Aula, dopo l’uscita di ieri del leader del Polo, il quale ha detto di essere il miglior leader del mondo, può suscitare qualche perplessità … (Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR) … ma li voglio richiamare per la valenza e il significato che alla cultura italiana questi uomini hanno dato e per quanto hanno arricchito la politica.

E’ un pensiero lungo e profondo che abbiamo cercato di raccogliere, di interpretare e di adeguare al nostro tempo, così veloce, così aspro, così teso. Non abbiamo inventato nulla – dicevo – ma vorrei dire di più. Se anche stessimo a quanto abbiamo fatto in questa legislatura nel discutere del federalismo, dei poteri da conferire alle Regioni per superare il vecchio centralismo, anche se stessimo a tutto questo, dovremmo dire che in questa legge sono riconoscibili gli apporti e i contributi di tutte le componenti politiche del Parlamento.

Le basi culturali del federalismo italiano, quelle storico–politiche, non stanno, come in altri Paesi europei, nella fusione, nell’aggregazione di ordinamenti statuali preesistenti - non ha in ciò la sua matrice il federalismo italiano - ma stanno piuttosto nella società, o meglio nelle società del nostro Paese, nelle culture, nelle lingue, nelle etnie, nei modi di vita, nella campagna e nelle città, come nella fabbrica, nell’affrancamento dall’analfabetismo, nella rottura dell’isolamento, nella speranza di liberazione dal bisogno.

Per queste ragioni l’idea federalistica nasce forte nel Mezzogiorno d’Italia e si carica di una socialità, di un senso di emancipazione, di elaborazione e di liberazione, di un significato di inclusione di solidarietà che è sconosciuto ad altre concezioni del federalismo, che è l’opposto esatto, care colleghe e colleghi, del federalismo dei forti, del "lasciamo che ognuno faccia per sé", del "questo è mio e me lo tengo io", del "tu stai giù e io su", è l’opposto di tutto questo perché è l’opposto di quel federalismo che ha nell’egoismo sociale, nell’esclusione, nell’uso della forza e della ricchezza il suo vero motore. C’è una diversità profonda, profondissima tra la nuova Destra italiana e l’Ulivo nella concezione stessa dello Stato. La storia d’Italia è stata segnata da domanda di più Stato, al Sud come al Nord, domanda di uno Stato più vicino.

Un'idea federalista, per noi, coniuga la domanda di uno Stato più vicino con quella dell'autonomia e della responsabilità delle classi dirigenti locali. Ecco, autonomia e responsabilità, difesa della specificità e delle peculiarità sociali e territoriali, economiche e culturali, ma anche assunzione di responsabilità locali e nazionali per favorire non solo la crescita economica, ma anche quella civile. Il contrario, dunque, del federalismo dei forti e dei ricchi, il contrario di un'idea di federalismo secondo cui ai meno fortunati e ai deboli non è lasciato il diritto di essere uguali, ma è lasciata la benevolenza ad essere beneficiati.

Non c'è più soltanto una diversa idea di Stato; c'è un progetto diverso di governo dell'economia, un modo diverso e antitetico di concepire la crescita e lo sviluppo che si riassume, nella visione della nuova destra, non solo nell' "arrangiati", nel "se ne rimane, qualcosa ti arriva", cioè la versione italiana un po’ spuria di quel capitalismo compassionevole che parte dalla constatazione dell' "io sto su e tu stai giù"; è la negazione del diritto al lavoro, allo studio, alla sicurezza e al benessere che lascia il posto a tutt'altro.

La nuova destra italiana si muove nell'orizzonte di un revisionismo storico e politico che mette in discussione tutto. Dalla destra, come si capisce, ci dividono un'idea di Stato e un'idea di società. E' questo lo scontro in atto nel nostro Paese. I muri cadono in Europa e nel mondo e ci sono leader, come quello della Lega Nord, che i muri vorrebbe elevarli, muri, steccati e filo spinato, ma la storia non sta dalla sua parte. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto DU, Verdi e Misto-RI). E un piccolo padre che sa tutto, che guida tutto, che ordina tutto, che impone tutto vorrebbe guidare questo nostro Paese, ma questo è un altro Paese rispetto a quello che egli sogna.

Si è utilizzata - e mi avvio a concludere - questa grande riforma a fini di lotta politica. Diciamo la verità: alla Camera erano venuti per suonarcele e se le sono suonate, le hanno prese da un punto di vista politico. (Applausi dal Gruppo DS. Commenti dal Gruppo AN. Proteste del senatore Novi). Volevano una vittoria politica e hanno avuto una cocente sconfitta politica!

In noi, signor Presidente, c'è la soddisfazione profonda di vedere approvato questo disegno di legge, ma c'è anche il rammarico sincero nel constatare che su una riforma così importante, così come su altre, in questa legislatura si sono perse troppe occasioni. Il rammarico è sentito.

Ho ascoltato poco fa, da parte del Presidente del Gruppo Forza Italia, l'annuncio di un'iniziativa referendaria motivata con il fatto che noi approveremmo questa legge a colpi di maggioranza: a maggioranza, senatore La Loggia, come avviene in tutti i parlamenti democratici, perché se si vota a maggioranza secondo voi c'è il sopruso, se si cerca l'accordo si vuole l'inciucio. E' davvero una strana visione della democrazia! (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-DU e Misto- RI. Proteste del senatore Greco. Commenti dal Gruppo AN). Ci si arroga per sé, come minoranza, il diritto di porre il veto ad una maggioranza, il diritto a decidere.

Poiché si è sollevata da parte delle opposizioni una questione gravissima di legittimazione democratica del nostro Parlamento a decidere, noi, senatore La Loggia, colleghi dell'opposizione, vi annunciamo che assumeremo un'iniziativa referendaria per andare subito a chiedere al popolo italiano un pronunciamento, raccogliendo da oggi le firme popolari su questa materia. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-DU e Misto-RI. Commenti dei Gruppi FI e AN). Non sarete soli, lo faremo noi a norma di Costituzione. Non abbiamo paura, non abbiamo timore di una consultazione popolare che consenta al popolo italiano di pronunciarsi.

PONTONE. Bravo!

ANGIUS. Si vedrà, in quella campagna referendaria sul federalismo che noi vogliamo, e per il quale ci impegnamo insieme ai consigli regionali, che cosa voi sarete capaci di dire, avendo constatato in quest'Aula che avete detto tutto e il contrario di tutto.

Mi consenta… (Commenti dal Gruppo FI)… mi consenta, signor Presidente, di fare un piccolo appello data l'eccezionalità della seduta che stiamo vivendo. Voglio esprimere in questa seduta, nel mio ultimo intervento di questa legislatura il sentito e fraterno ringraziamento del nostro Gruppo a quanti tra di noi nell'Ulivo, non solo nel nostro Gruppo e partito, hanno avuto in questi anni responsabilità di Governo: ai Ministri, ai Sottosegretari e in particolare a Romano Prodi, a Massimo D'Alema e a Giuliano Amato (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-RI, Misto-DU) per il loro impegno, la loro opera intelligente e il loro totale disinteresse personale; ad Amato e D'Alema per il contributo che hanno dato a definire la legge che noi oggi approviamo.

Signor Presidente, lei ha giustamente espresso un riconoscimento ad un nostro leale avversario - mi riferisco al senatore Peruzzotti - per il lavoro che egli ha svolto in quest'Aula. Non so, signor Presidente, se vi sarà analogo riconoscimento per qualche altro senatore, magari del mio Gruppo, che - è facilmente dimostrabile - con la sua presenza e il suo lavoro in Aula ha garantito in questi anni non al Governo, ma al nostro Paese e al nostro Parlamento di andare avanti, di crescere, di battersi difendendo le sue idee ma, soprattutto, gli interessi del Paese.

Voglio ringraziare le senatrici e i senatori del Gruppo al quale appartengo, e che ho l'onore di presiedere, per il loro intelligente impegno nelle Commissioni e in quest'Aula nel garantire quella continua, assidua, appassionata presenza necessaria per l'approvazione di tante leggi nell’esclusivo interesse del nostro Paese.

Abbiamo l'orgoglio, Signor Presidente, care colleghe e colleghi, di lasciare oggi un'Italia migliore di quella che trovammo cinque anni fa, con più lavoro e meno tasse. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-DU, Misto-RI).

Questa è l'Italia di oggi, migliore di quella del 1996, e nel futuro proseguiremo nel nostro impegno con serenità, con fiducia, guardando non al passato, ma frequentando il futuro. Con ragione e sentimento le garantisco, e garantisco a voi, care colleghe e colleghi, che noi accompagneremo il cammino della nostra Patria, il cammino della nostra Italia. (Commenti dal Gruppo AN). Sarà un cammino di crescita, di sviluppo civile, culturale, economico e sociale; sarà un cammino che accompagneremo con il nostro impegno e con il nostro lavoro. (Prolungati applausi dai Gruppi DS, UDEUR, PPI, Misto-COM, Misto-RI, Misto-DU, Verdi e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come convenuto, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale, passiamo ad altri punti all’ordine del giorno.

Votazione finale dei disegni di legge:

(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di due disegni di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Pasetto Nicola; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti e Miraglia Del Giudice; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(480) CASTELLI. – Disciplina delle nuove targhe automobilistiche

(528) DE CORATO. – Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante "Nuovo codice della strada"

(571) UCCHIELLI. – Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale

(726) DEMASI e COZZOLINO. – Istituzione dell’apprendistato anticipato alla guida

(732) DEMASI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli

(802) DEMASI ed altri. – Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada

(1177) ZANOLETTI ed altri. – Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada

(1189) PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia di targhe automobilistiche

(1258) DIANA Lino. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada

(1304) DANIELI. – Abrogazione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l’abilitazione alla guida di veicoli

(1416) CENTARO ed altri. – Modifica del potere di intervento ex lege ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(1944) VEGAS ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole

(2338) SILIQUINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l’uso proprio di autovetture per uso di terzi

(2429) MARINO ed altri. – Modifica del codice della strada

(2564) FIORILLO. – Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi

(2848) MANCONI. – Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade

(3018) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica all’articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

(3452) PREIONI. – Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada

(3695) MANCONI e DE LUCA Athos. – Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale

(3791) LAURO ed altri. – Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l’immatricolazione e l’utilizzazione degli autobus destinati all’esercizio dell’attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada

(3829) PIERONI ed altri. – Norme per la prevenzione degli incidenti stradali

(3941) FERRANTE ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza stradale

(3980) MANCONI e DE LUCA Athos. – Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore

(4055) PIANETTA. – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell’attività di spettacolo viaggiante

(4062) DE LUCA Athos. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore

(4174) DEBENEDETTI. – Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(4749) LAURO. – Modifica all’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta

(4955) DANZI. – Modifiche all’articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 4976

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge nn. 4976, approvato dalla Camera dei deputati, 480, 528, 571, 726, 732, 802, 1177, 1189, 1258, 1304, 1416, 1944, 2338, 2429, 2564, 2848, 3018, 3452, 3695, 3791, 3829, 3941, 3980, 4055, 4062, 4174, 4749 e 4955.

Ricordo che nella seduta notturna del 6 marzo 2001 si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4976 e dei relativi emendamenti ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto.

Procediamo dunque alla votazione finale del disegno di legge n. 4976.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale. (Applausi dai Gruppi LNFP e FI).

PRESIDENTE. Caro senatore Peruzzotti, alla fine di questa legislatura potremmo dire che lei è incorso in una disattenzione.

Trattandosi, infatti, di provvedimento di delega, è prescritta la votazione finale nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e conseguentemente la presenza del numero legale.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4976 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B)

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 480, 528, 571, 726, 732, 802, 1177, 1189, 1258, 1304, 1416, 1944, 2338, 2429, 2564, 2848, 3018, 3452, 3695, 3791, 3829, 3941, 3980, 4055, 4062, 4174, 4749 e 4955.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1719-4573-bis) Riordino della disciplina pugilistica (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7a Commissione permanente – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport – in sede deliberante il 14 febbraio 2001, degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 1719 e 4573) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1719-4573-bis.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, la dichiaro chiusa.

Poichè né il relatore nè il rappresentante del Governo intendono intervenire in replica, comunico che il parere negativo della 5a Commissione permanente è stato trasformato in un parere positivo condizionato. Ne do lettura:

"La 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

GERMANA'. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA'. Signor Presidente, quello alla nostra attenzione non è più il disegno di legge di cui avevamo iniziato l'esame ieri, in quanto alcuni articoli verranno soppressi con l'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore.

Purtroppo, questa legge prevedeva soprattutto il vitalizio, rimasto fermo alla Camera (lo si sarebbe potuto votare in sede deliberante), nonostante la signora ministro Bellillo abbia venduto e svenduto sulla stampa e sulle televisioni che se ne sarebbe occupata. Quello era un problema serio, del quale siamo stati sollecitati ad occuparci dalla tragedia di Tiberio Mitri. Alla Camera nessuno se ne è occupato, e questa è una responsabilità della maggioranza.

Vorrei solo dire che il mio disegno di legge non ha niente a che vedere con quello del collega Lavagnini, che invece si occupa di problemi sanitari. Anche questa è una espropriazione che viene fatta regolarmente dalla maggioranza per non dare visibilità all'opposizione. Il trattamento pensionistico, che era importante per i pugili, purtroppo non viene riconosciuto. Non ne capisco il motivo. Nella nostra Nazione siamo abituati a concedere la pensione a coloro che imbrogliano con le famose giornate lavorative, con i 101 giorni inventati, non ai pugili e agli altri sportivi.

Pertanto, nonostante io sia il primo firmatario del disegno di legge - probabilmente sarà la prima volta che ciò accade nel nostro Parlamento - non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.1, presentato dal relatore, che soddisfa la condizione posta dalla 5a Commissione e che si dà per illustrato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Sono pertanto soppressi gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Metto ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge.

È approvato.

Ripresa della discussione, in seconda deliberazione,
del disegno di legge costituzionale n.
4809-B

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 4809-B.

Procediamo dunque alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 4809-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori votanti............177

Maggioranza................162

Favorevoli....................171

Contrari........................3

Astenuti........................3

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei suoi componenti. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-Com, Misto-DU e Misto-RI e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame del disegno di legge: "Disposizioni in campo ambientale", mentre alle ore 14 i nostri lavori proseguiranno con le comunicazioni del Governo sugli incidenti verificatisi ieri presso la discarica Bortolotto di Castel Volturno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3833-B) Disposizioni in campo ambientale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3833-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il relatore, senatore Capaldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CAPALDI, relatore. Signor Presidente, desidero ricordare che il provvedimento giunge al nostro esame per la terza lettura, dopo essere stato approvato dal Senato il 26 luglio 2000, modificato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 1° marzo 2001, e nuovamente trasmesso alla Presidenza del Senato lo scorso 5 marzo. Naturalmente nel corso del suo iter il provvedimento ha subìto un forte rimaneggiamento, in parte per l'introduzione di diverse norme in esso contenute nel disegno di legge finanziaria per il corrente anno ed in parte per le soppressioni e le aggiunte approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge in esame contiene importanti disposizioni in materia di: agenzie regionali per l'ambiente; contributi ad organismi internazionali per l'ambiente; interventi concernenti il personale del Ministero dell'ambiente; valutazione dell'impatto ambientale; modello unico ambientale; aree naturali protette, rifiuti; tutela della "Posidonia Oceanica"; tutela dall'inquinamento marino. Contempla inoltre norme per il Piemonte, per la semplificazione delle procedure per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS ed infine interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune.

Desidero sottolineare che il provvedimento recepisce emendamenti e proposte di legge della minoranza e aggiungo che probabilmente, se non fossimo al termine della legislatura, questo testo avrebbe avuto da parte nostra un diverso trattamento rispetto a quello che invece oggi assumeremo. Desidero altresì esprimere il rammarico della 13a Commissione del Senato per l'eliminazione di quelle norme che riguardavano il governo territorio, ed in maniera particolare la legge n. 183 del 1989. Ritengo quindi che l'Assemblea, pur prendendo atto in termini realistici dei tempi che abbiamo di fronte, possa comunque procedere all'approvazione della normativa in esame.

Vorrei inoltre preannunciare sin d'ora il parere contrario del relatore su tutti gli emendamenti presentati e ovviamente favorevole sugli ordini del giorno proposti dalla Commissione. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, considerata l'ora, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sugli ordini del giorno.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, intervengo solo per preannunciare che il parere del Governo sugli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al presente disegno di legge è conforme a quello testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso presentati: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo17, comma 7, per il quale il parere è contrario. Osserva, inoltre, che le risorse utilizzate per la copertura dell'articolo 15 costituiscono fondi di tesoreria, per l'utilizzo dei quali si presuppone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 3512 del 1985."

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 23.100, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 2.100 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla sostituzione delle parole "triennio 1999-2001" con le seguenti "triennio 2001-2003".

Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati dalla Commissione, che si danno per illustrati.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 4 non saranno posti ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5a Commissione l'emendamento, 2.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

*PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente, anche se questa corsa affannosa impedisce un ripensamento su alcune scelte che si pongono in essere con questo disegno di legge.

Il comma 6 dell'articolo 8 è stato introdotto dalla Camera dei deputati senza alcuna giustificazione effettiva e reale corrispondente alla realtà economica, sociale e strutturale del Parco nazionale d'Abruzzo. Tale comma modifica la denominazione del parco in: "Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise".

Si tratta, a mio giudizio, di un intervento estremamente dannoso non solo per la tradizione che accompagna questa istituzione che incide quasi completamente sul territorio abruzzese, ma anche perché crea - come ha rilevato anche la Commissione affari costituzionali nel parere che ha espresso in proposito - una confusione su indicazioni e marchi ormai storicamente consolidati.

Come dicevo, decidendo in tal senso si danneggia soltanto questa realtà, che - ripeto - interessa moltissimo la regione Abruzzo e che viene in questo modo mortificata senza che sia nemmeno acquisito il consenso sul territorio, preparando la popolazione abruzzese a questa inopinata e inattesa modificazione di una legge che, tra l'altro, risalendo al 1923, ha una valenza storica. Da ottant'anni infatti l'opinione pubblica, i turisti e gli operatori individuano nel Parco nazionale d'Abruzzo il marchio di questa regione che, come tale, è riconosciuto in tutto il mondo.

Mi domando: una modifica della denominazione di un altro parco del Nord, del Sud, del Centro d'Italia o di altre regioni europee sarebbe accolta con questa sorta di rassegnazione legislativa che emerge ora in quest'Aula?

Ho sottoscritto l'ordine del giorno n. 5, poi fatto proprio dalla Commissione, che, confidando nel riferimento errato alla legge del 1923 che si intende modificare, invita a non tenere conto della modifica introdotta in tal senso con il disegno di legge in esame.

L'emendamento 8.200 è stato approvato in Commissione e ripresentato in Aula; al di là dell'accettazione da parte del Governo, vorrei che l'ordine del giorno relativo al riferimento errato alla legge riportato nel comma 6 dell'articolo 8, sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in modo che questa interpretazione, e la possibilità di non applicazione di quella legge, abbia una forza maggiore del semplice accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno.

A queste condizioni, ritirerei l'emendamento poiché mi rendo conto che in questo clima di scioglimento della legislatura anche questo è un provvedimento blindato. Per quanto riguarda la procedura dell'ordine del giorno n. 5, credo sia estremamente opportuno che venga approvato dall'Aula nella sua pienezza di poteri. (Applausi dal Gruppo FI).

STANISCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor rappresentante del Governo, noi senatori dell'Abruzzo dell'Ulivo abbiamo presentato in Commissione un ordine del giorno proprio per fare in modo che il comma 6 dell'articolo 8 di questo provvedimento non trovasse applicazione, appunto perché vi è un errore da un punto di vista strettamente legislativo, in quanto vi è un riferimento alla legge n. 394, abrogata nel 1991. Riteniamo che questo abbia un senso politico e, quindi, con l'ordine del giorno n. 5 vogliamo impegnare il Governo a fare in modo che la norma non sia attuata e non diventi efficace.

E' chiaro che avremmo dovuto insistere per un emendamento; non lo abbiamo fatto perché riteniamo importante che questo provvedimento, che ha una rilevanza nazionale, venga approvato.

Per non rubare altro tempo all'Aula, consegno alla Presidenza un brevissimo intervento scritto per argomentare la richiesta. (Applausi dal Gruppo DS).

CASTELLANI Carla. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del senatore Pastore di far votare all'Aula l'ordine del giorno n. 5 e dichiaro fin d'ora il mio voto favorevole.

Sottolineo, però, l'arroganza della norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 8 che è stata approvata dalla Camera, ma non è stata richiesta né dalla comunità abruzzese, né dalla regione Abruzzo, ma probabilmente è stata voluta dall'attuale vertice del Parco nazionale d'Abruzzo, nominato da questa maggioranza, che ancora una volta ha ritenuto il Parco non proprietà dell'intera collettività, bensì di se stesso, proponendo e facendo votare alla Camera una norma che va contro l'interesse dell'intera collettività abruzzese. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CAPALDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, avevo preannunciato che se l'Aula avesse votato l'ordine del giorno n. 5 avrei ritirato questo emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto, l'emendamento 8.200 s'intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 5 non sarà posto ai voti.

PASTORE. Avevo chiesto che l'ordine del giorno fosse votato. Stiamo alzando la mano come dei robot. Facciamo quest'ultimo sforzo!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato accolto. Senatore Pastore, ognuno di voi ha i suoi hobby anche sui disegni di legge. Noi non ne abbiamo alla Presidenza, perché la Presidenza deve essere neutrale, sempre presente, vigile, costante. Non vedo a cosa sia dovuto questo nervosismo.

Si è convenuto da parte di tutti i Gruppi di approvare questo disegno di legge. Tutti quanti dobbiamo avere la cortesia di convenire che si tratta di un disegno di legge da licenziare in tempi rapidissimi.

PASTORE. Signor Presidente, chiedo il voto per alzata di mano. E' un ordine del giorno di natura interpretativa che non impegna solo il Governo, ma anche l'interprete. Abbiamo avuto occasione di discutere altre volte su questo punto e credo sia doveroso da parte dell'Aula rafforzare il tenore dell'ordine del giorno con un voto.

PRESIDENTE. Contrariamente alla nostra prassi parlamentare, senatore Pastore, metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 6 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

L'emendamento 8.0.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna, intendono ripristinare tale articolo.

Il voto di questo emendamento consentirà quindi all'Assemblea di esprimersi anche sulla soppressione dell'identico testo, operata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 15.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 16 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

E' approvata.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 17, 18, 19 e 20 del testo approvato dal Senato.

Gli emendamenti 16.0.200, 16.0.201, 16.0.202 e 16.0.203 intendono ripristinare tali articoli.

Il voto di questi emendamenti consentirà quindi all'Assemblea di esprimersi anche sulla soppressione degli identici testi, operata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.201, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.202, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.203, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 17.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui sono stati presentati un emendamento e l'ordine del giorno n. 7 che, essendo stato accolto dal Governo non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 24 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 24 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 20, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 21.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 22, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 28 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 28 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento che, stante il parere contrario della 5a Commissione, è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MAGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, colgo l'occasione, dal momento che questa è l'ultima seduta nella quale mi è concesso di intervenire, per formulare a lei e a tutti i colleghi i migliori auguri, con la speranza che la campagna elettorale si svolga in piena serenità e che i cittadini credano alle nostre tesi e a quelle della maggioranza. (Generali applausi). Inoltre, mi auguro che tutto avvenga in un clima di massima serenità.

Detto questo, per quanto riguarda il disegno di legge, voglio ricordare che si tratta di un provvedimento molto tormentato, passato dai 3 articoli iniziali ai 23 finali, con una visione unanimista alla competente Commissione della Camera, dove si è votato in sede deliberante. Anche se in Commissione tutti abbiamo concordato che il provvedimento è tornato dalla Camera sostanzialmente falcidiato, ciò non toglie nulla, a mio avviso, al fatto che, dopo due anni di lavoro, si arriva ad un sia pur parziale risultato concreto.

Pertanto, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, annuncio l’astensione sul disegno di legge in votazione. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Voglio precisare che, se non ci sono determinazioni da parte del titolare del potere di scioglimento del Parlamento, siamo ancora in seduta, come potremo esserlo la prossima settimana. La Conferenza dei Capigruppo è infatti convocata proprio per esaminare il calendario dei nostri lavori.

COLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare dà luogo ad una serie di critiche che vorrei sintetizzare brevemente.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento con il quale, anziché rendere attuali gli accantonamenti previsti con la legge finanziaria per il Ministero dell’ambiente, e quindi prevedere le spese per gli interventi in campo ambientale, si è preferito inserire disposizioni di carattere ordinamentale in materia di rifiuti; disposizioni che, a nostro parere, dovrebbero essere inserite nell’atto Senato n. 4064, recante l’interpretazione autentica della definizione di rifiuto, approvato dal Senato e arenatosi alla Camera dei deputati per problemi di discordanza all’interno della maggioranza.

Volendo puntualizzare alcune cose importanti, esaminando alcuni articoli ci rendiamo conto dell’incongruenza che la maggioranza ha fatto in merito ad alcune questioni. Ad esempio, l’articolo 21 stabilisce che gli enti locali possano dar luogo alle azioni di sperimentazione della contabilità ambientale e territoriale. A noi sembra prematuro assegnare a Comuni, Provincie e Regioni un’attività per la quale è necessaria un’adeguata preparazione professionale e amministrativa per una corretta gestione. Non bisogna dimenticare che le stesse amministrazioni dello Stato non hanno ancora sperimentato tali procedure.

Che dire poi della previsione di aumento del personale delle segreterie tecniche del Ministero dell’ambiente? Si tratta di assunzioni che si rivelano irrazionali, se si considera che sono stati sottoposti all’esame delle due Camere i regolamenti delle organizzazioni del nuovo Governo; nell’ambito di questa riforma il Ministro dell’ambiente avrà anche la competenza sul territorio, cambiando la denominazione attuale in quella di Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Di conseguenza, riteniamo che non si possa stabilire a priori l’esigenza tecnico-amministrativa del futuro Ministero.

Devo tuttavia ribadire che la Lega Nord, per quanto riguarda alcune singole disposizioni del provvedimento, ha comunque dato prova di disponibilità, approvandole. Abbiamo contribuito al lavoro alla Camera dei deputati attraverso la presentazione di emendamenti sostanziali tendenti a sopprimere le disposizioni che modificano la legge di difesa del suolo, legge che riteniamo debba essere modificata con un testo organico.

Condividiamo l’articolo 2 che, con l’istituzione di un Consiglio federale con funzione consultiva, rafforza il carattere federale del sistema dell’ARPA, sia delle Agenzie nazionali che dell’ambiente, così come siamo favorevoli all’articolo 10 che esclude dall’applicazione del decreto Ronchi n. 22 del 1997 le terre da scavo, il cui materiale, non essendo considerato rifiuto, può essere riciclato più facilmente per altre attività, liberandolo dagli aggravi burocratici cui sono sottoposti i rifiuti in generale.

La Lega Nord esprime voto contrario su questo provvedimento, poiché la celerità con la quale si è giunti a metterlo in discussione per l’approvazione finale è una mossa strategica e puramente elettorale della sinistra, che non ci ha lasciato il tempo di valutare meglio e bene la portata di questo intervento sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del contesto sociale ed ambientale. (Applausi dai Gruppi LFNP e AN).

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, questo disegno di legge è un esempio di come si possa legiferare in maniera non esemplare, e chiedo scusa per il gioco di parole. Infatti, è stato fatto a pezzi su temi i più disparati: le agenzie per l'ambiente, gli organismi internazionali, il personale del Ministero, la valutazione di impatto ambientale, il modello unico ambientale, le procedure amministrative, rifiuti, aree naturali protette, bonifica di siti inquinati, tutela dall'inquinamento marino, attività minerarie, norme per alcune regioni, Agenda XXI, contabilità ambientale, e ovviamente non li ho elencati tutti. Era ed è rimasto - non ripercorro l'iter del disegno di legge - un documento non organico, cosa che poteva essere giustificata solo se ci fossimo trovati in una condizione di emergenza ambientale e non di emergenza di lavori legislativi. Tutto ciò ben sapendo che si tratta di interventi che avrebbero bisogno di una revisione legislativa organica e radicale. Cito, ad esempio, la gestione dei rifiuti e la razionalizzazione della burocrazia ambientale, due settori fra i tanti, nei quali il cittadino e l'impresa si trovano confrontati con difficoltà e problemi che, anziché diminuire, aumentano di anno in anno, ma non sono i soli.

Questo modo di legiferare non consente la razionalizzazione della spesa pubblica, perché i finanziamenti sono distribuiti a pioggia, sotto l'incalzare delle singole esigenze, senza una visione coordinata e con una destinazione di fondi più indirizzata a promuovere misure ordinamentali e di funzionamento di organismi vari che a opere concrete sul territorio.

Noi non siamo contrari pregiudizialmente ai singoli contenuti del disegno di legge, ma non possiamo condividerne complessivamente la filosofia e la forma, perché esso avrebbe dovuto e potuto essere scritto in tutt'altro modo e tempo, affrontando i problemi gravi dell'ambiente in modo organico e con una prospettiva che privilegi un concetto non ancora sufficientemente radicato: il federalismo anche in campo ambientale.

Il Gruppo Forza Italia per questi motivi si astiene sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in dissenso rispetto all'astensione dichiarata dal collega Maggi perché ritengo che sia più giusto un voto favorevole.

Questo mio dissenso, però, è collegato soprattutto all'esigenza che ho di rubarvi solo un minuto per denunciare fatti gravissimi, signor Presidente, che riguardano un collega senatore e altri rappresentanti istituzionali, verificatisi nella provincia di Brindisi nelle ultime quarantott’ore.

Al senatore Curto, senatore segretario della Commissione bicamerale antimafia, al presidente della provincia di Brindisi e all'assessore provinciale all'ambiente della stessa provincia sono state recapitate lettere contenenti proiettili e minacce, fatti questi gravissimi. Per il senatore Curto il fatto si è verificato per la seconda volta, perché già un mese fa vi fu un analogo episodio, senza peraltro che chi di dovere si sia minimamente preoccupato.

Signor Presidente, le chiedo di intervenire affinché i Ministri dell'interno e della giustizia prestino attenzione a quanto sta avvenendo. Non vorrei che questi gravissimi fatti fossero sottovalutati e potesse accadere l'irreparabile. Chiedo quindi che si rivolga attenzione ai problemi della giustizia e della sicurezza in provincia di Brindisi perché i fatti da me denunciati rappresentano un evidente segnale di gravità. (Applausi dal Gruppo AN).

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RECCIA. Signor Presidente, il mio intervento in dissenso dal Gruppo non si riferisce alla bontà del provvedimento; accade spesso che i provvedimenti siano varati per non essere rispettati. Il disegno di legge in esame non troverà applicazione nella regione Campania, così come restano sulla carta tutte le altre norme in materia ambientale: il disagio di questi giorni ne è la prova.

Per questo motivo voterò contro il disegno di legge n. 3833-B.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in vista della trasmissione dalla Camera dei deputati del disegno di legge sul corpo alpino e speleologico, che verrà deferito alla 7a Commissione permanente in sede deliberante, con i pareri delle Commissioni 1a e 5a – previo trasferimento nella stessa sede dell'Atto Senato n. 4650 – annuncio che le Commissioni sono sin d'ora autorizzate a convocarsi.

Acquisito l'assenso dei Gruppi, i disegni di legge concernenti la falda acquifera di Milano e la diga Foranea di Molfetta (nn. 4944 e 5018), già deferiti, in sede referente, alla 13a Commissione permanente, sono nuovamente assegnati in sede deliberante, fermi restando i pareri di altre Commissioni già richiesti.

Le Commissioni sono autorizzate sin d'ora a convocarsi.

I pareri delle Commissioni dovranno essere espressi in tempo utile per consentire alle Commissioni di merito di concludere l'esame nella giornata odierna.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 14, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,28).

 



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (*)

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809-B)

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO APPROVATO, IN SECONDADELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2.

1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3.

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4.

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5.

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.

1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge".

Art. 9.

1. Al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolo 129 e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

________________

(*) Il Senato approva in seconda deliberazione il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti

DISEGNO DI LEGGE

Riordino della disciplina pugilistica (1719-4573-bis)

Risultante dallo stralcio- deliberato dalla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in sede deliberante il 14 febbraio 2001 - degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge:

Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719)

Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Accesso al pugilato e limiti di età
per i pugili professionisti)

1. L’attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.

2. L’attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.

3. Per l’attività pugilistica dilettantistica l’età minima e l’età massima sono stabilite dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti.

Art. 2.

Approvato

(Nulla osta tecnico al combattimento)

1. Per partecipare agli incontri i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono essere in possesso di nulla osta tecnico al combattimento, rilasciato dalla FPI. Il nulla osta è rilasciato, fermi restando gli accertamenti prescritti dalla normativa vigente, previa presentazione di un certificato che accerti l’effettuazione dell’esame HIV. La FPI, previo parere della sezione studi e ricerche del settore sanitario della Federazione, prescrive che l’effettuazione dell’esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti.

2. L’esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti ai sensi della normativa vigente possono essere effettuati presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.

3. I pugili che hanno subìto una sconfitta prima del limite, ed in ogni caso quando richiesto da un medico della FPI, devono sottoporsi ad un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.

4. Chiunque indìce, organizza, fa svolgere o collabora allo svolgimento di un incontro di pugilato senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nulla osta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 20 a 50 milioni di lire. Analoga sanzione è comminata a chi partecipa ad un incontro di pugilato senza essere in possesso del medesimo nulla osta.

5. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi ai controlli di cui al presente articolo nonché alla normativa vigente è sospesa l’iscrizione alla FPI.

Art. 3.

Soppresso

(Agevolazioni per l’acquisto di spazi
pubblicitari)

1. L’acquisto di spazi pubblicitari nell’ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell’economia e dell’occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

3.1

Il Relatore

Approvato

Sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

 

ARTICOLI 4, 5, 6 E 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Soppresso

(Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

1. A decorrere dal 1º giugno 2001, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, già prevista per i pugili professionisti dall’articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Art. 5.

Soppresso

(Requisiti per l’accesso al trattamento
pensionistico)

1. Ai pugili dilettanti e professionisti, che possano far valere nell’anno un numero di giornate contributive pari ad almeno centoventi, è accreditata di ufficio una intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita dall’articolo 6, per la retribuzione giornaliera determinata col criterio previsto dall’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  166, e successive modificazioni.

Art. 6.

Soppresso

(Contribuzione)

1. Ai fini di cui all’articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall’importo dei compensi percepiti al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.

2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Art. 7.

Soppresso

(Prosecuzione volontaria e restituzione
dei contributi)

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all’articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in campo ambientale (3833-B)

ORDINI DEL GIORNO

9.3833-B.1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833-B:

impegna il Governo:

a ricomprendere, fra i compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le seguenti attività di supporto all’Amministrazione dell’ambiente:

a) monitorare l’azione amministrativa degli Enti parco e delle altre aree protette, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti e raggiunti;

b) individuare e proporre misure di valorizzazione e sviluppo dei territori all’interno delle aree protette;

c) promuovere e coordinare gli interventi e gli strumenti dell’azione amministrativa, fra cui gli accordi degli Enti parco con le associazioni produttive, il sistema delle autonomie e la comunità scientifica;

d) inserire le attività degli Enti parco nelle politiche di sistema sia in termini territoriali che tematici.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.3833-B.2

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833-B:

impegna il Governo:

a procedere nell’attribuzione di un unico rilievo a tutti i bacini idrografici del territorio nazionale, di cui alla legge n.  183 del 1989, prevedendo un modello organizzativo unico in termini di composizione, funzioni, poteri, risorse e di presenza di un’espressione unica dello Stato centrale, per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.3833-B.3

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833-B:

impegna il Governo:

a favorire l’alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, attraverso un piano pluriennale di attività e un fondo nazionale apposito, alimentato con congrue risorse rinvenibili nelle disponibilità annualmente previste per l’attuazione della legge n.  183 del 1989, della legge n.  267 del 1998, della legge n.  226 del 1999, della legge n.  365 dell’11 dicembre 2000.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.3833-B.4

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833-B:

impegna il Governo

a definire le metodologie relative alle informazioni e ai dati da rendere accessibili per il sistema cartografico di riferimento;

a coordinare le attività svolte dallo Stato centrale, dalle regioni e dagli enti locali, in riferimento alla produzione, raccolta di informatizzazione del materiale cartografico; allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamenti dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all’accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l’articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l’articolo 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l’anno 2000, di lire 93.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l’anno 2002.

EMENDAMENTO

1.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 96.000 milioni per l’anno 2000, di lire 100.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 32.000 per l’anno 2001".

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni per le agenzie regionali
per l’ambiente)

1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l’anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l’anno 2002. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:

a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull’ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali;

b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, dall’ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".

3. I soggetti titolari degli organi dell’ANPA cessano dall’incarico alla data di emanazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

2.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 2. – 1. A partire dall’anno 2000, a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita, ai sensi dell’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, all’istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, o che non si trovino nella fase di avviamento, è detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi sono annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in funzione, e sono destinate vincolativamente all’attività di tali agenzie.

2. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l’anno 2000, di lire 23 miliardi per l’anno 2001 e di lire 18 miliardi per l’anno 2002. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le predette risorse sono assegnate all’APAT di cui al comma 3 e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:

a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull’ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali;

b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall’APAT di cui al comma 3 volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

3. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, fino alla data nella quale acquista efficacia la predetta disposizione, ai sensi dell’articolo 55, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono denominate Agenzia di coordinamento della protezione dell’ambiente e del territorio (APAT), con l’applicazione delle disposizioni speciali di cui al secondo e terzo periodo del presente comma. Lo statuto dell’APAT prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e di una direzione, composta da un direttore e due membri designati dal Ministero dell’ambiente e due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina altresì le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

4. Al fine di assicurare tra il Servizio geologico nazionale e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome il coordinamento e l’armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, nonché la formulazione di proposte in materia di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

2.100

Colla

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e le competenti Commissioni parlamentari, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 3.000 milioni annue nel triennio 1999-2001 per ciascuna agenzia, progetti presentati dalle agenzie regionali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l’anno 2001 è di lire 17,1 miliardi per l’anno 2002".

2.101

Colla

Respinto

Al comma 1, nell’alinea, sopprimere le parole da: "all’Agenzia per la protezione dell’ambiente", fino alle parole: "n.  61, e".

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Contributi ad organismi internazionali
per l’ambiente)

1. Per il pagamento della quota associativa dell’Italia all’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall’anno 2000.

2. Per le attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001.

3. Per l’esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.

4. Per l’attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all’attuazione della Convenzione.

EMENDAMENTO

3.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Per l’attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001".

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Emissioni di gas serra)

1. I programmi di cooperazione bilaterale per l’Italia con gli Stati dell’Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Personale del Ministero dell’ambiente e norme sulle risorse umane)

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

"b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell’ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell’ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell’ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".

2. In relazione all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

5.100

Colla

Respinto

Sopprimere l’articolo

5.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 5. – 1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

"b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, anche in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell’ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell’ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell’ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".

2. In relazione all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 500 milioni per l’anno 2000 e lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Commissione per le valutazioni
dell’impatto ambientale)

1. La commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

EMENDAMENTO

6.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 6. – 1. La commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.150 milioni annue a decorrere dall’anno 2001".

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici)

1. Per l’istituzione e il funzionamento presso il Ministero dell’ambiente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 2000, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 e lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2002.

ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

1. All’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all’ANPA ed all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio medesimo dall’articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.

3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l’ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l’ANPA e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

EMENDAMENTI

7.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.100

Colla

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: "rendono disponibili" inserire la seguente: "gratuitamente".

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Aree naturali protette)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell’ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.

2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all’Amministrazione provinciale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001.

4. All’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:

"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".

5. Il Ministero dell’ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma  4 del presente articolo.

6. All’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n.  257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n.  1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "è dichiarato Parco nazionale dell’Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e Molise".

7. Per favorire l’estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all’istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all’indennità di esproprio.

8. All’articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e".

9. All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente".

10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2000.

11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

EMENDAMENTI

8.200

Pastore

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

8.100

Colla

Respinto

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a seguito di espletamento di procedure di evidenza pubblica".

ORDINI DEL GIORNO

9.3833-B.5

La Commissione

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 8 del disegno di legge n. 3833-B;

premesso che:

il Parco nazionale d’Abruzzo è uno dei parchi storici:

è stato istituito nel 1923, ma già dalla fine del 1800 era una riserva;

dalla data della sua istituzione porta il nome di Parco nazionale d’Abruzzo;

con questo nome il Parco è conosciuto a livello nazionale e internazionale;

constatato che:

con il comma 6 dell’articolo 8 dell’Atto Senato n. 3833-B si propone un cambiamento del nome del Parco nazionale d’Abruzzo;

considerato che:

questo cambiamento arrecherà un grave danno all’immagine di questo parco con tutte le conseguenze che ne derivano;

l’attuale formulazione del comma 6 dell’articolo 8 risulta inapplicabile in quanto modifica norme non più in vigore e non incide invece sull’articolo 35 della legge n. 394 del 1991, che modifica la denominazione di Parco nazionale d’Abruzzo,

impegna il Governo:

a riconsiderare la denominazione contenuta nella norma su richiamata ed individuare, nel rispetto della normativa vigente, una proposta che sia il frutto di un confronto di merito fra Governo, comunità del Parco nazionale d’Abruzzo e amministrazioni nazionali interessate.

9.3833-B.6

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 8 del disegno di legge n. 3833-B;

considerato che la previsione del Parco nazionale del Monte Baldo è stata stralciata dalla Camera per ragioni procedurali,

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative volte a provvedere quanto prima all’istituzione del parco suddetto.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.200

Rizzi, Lasagna

Respinto (*)

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3
della legge n. 394 del 1991)

1. Fra i compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono ricompresi, senza alcun aggravio di spesa, le seguenti attività di supporto all’Amministrazione dell’ambiente:

a) monitorare l’azione amministrativa degli Enti parco e delle altre aree protette, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti e raggiunti;

b) individuare e proporre misure di valorizzazione e sviluppo dei territori all’interno delle aree protette;

c) promuovere e coordinare gli interventi e gli strumenti dell’azione amministrativa, fra cui gli accordi degli Enti parco con le associazioni produttive, il sistema delle autonomie e la comunità scientifica;

d) inserire le attività degli Enti parco nelle politiche di sistema sia in termini territoriali che tematici.

3. Il Ministero dell’ambiente riferisce annualmente in Parlamento sull’attività della segreteria tecnica".

________________

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue

 

 

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

APPROVATA LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO

(Compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 394 del 1991)

1. Fra i compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono ricompresi, senza alcun aggravio di spesa, le seguenti attività di supporto all’Amministrazione dell’ambiente:

a) monitorare l’azione amministrativa degli Enti parco e delle altre aree protette, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti e raggiunti;

b) individuare e proporre misure di valorizzazione e sviluppo dei territori all’interno delle aree protette;

c) promuovere e coordinare gli interventi e gli strumenti dell’azione amministrativa, fra cui gli accordi degli Enti parco con le associazioni produttive, il sistema delle autonomie e la comunità scientifica;

d) inserire le attività degli Enti parco nelle politiche di sistema sia in termini territoriali che tematici.

3. Il Ministero dell’ambiente riferisce annualmente in Parlamento sull’attività della segreteria tecnica.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati. Disciplina sanzionatoria)

1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza".

2. All’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,".

3. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale".

4. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

"13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti".

ARTICOLO 10 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto".

2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI", sono inserite le seguenti: "ha personalità giuridica di diritto privato ed".

3. L’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All’articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all’alinea del medesimo comma 6-ter.

6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene".

5. Al fine di realizzare un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’osservatorio provinciale sui rifiuti.

EMENDAMENTO

10.100

Colla

Respinto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"f-quater) gli scarti di legno provenienti dalle lavorazioni delle aziende del settore o da qualsiasi altra lavorazione o attività, reimpiegati direttamente".

ARTICOLI DA 11 E 12 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".

Art. 12.

Approvato

(Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: ", compresa" fino alla fine della lettera.

2. All’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1".

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Tutela della "Posidonia Oceanica")

1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 2001. Il Ministro dell’ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull’evoluzione dei programmi di mappatura.

Art. 14.

Approvato

(Interventi di tutela dall’inquinamento
marino)

1. L’articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.

2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell’ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1º luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell’ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l’anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l’anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

EMENDAMENTO

14.100

Colla

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia
di attività mineraria)

1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l’importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.

2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

EMENDAMENTI

15.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 15. - (Parchi geominerari) – 1. È istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l’attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero e la loro conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. Il Parco geominerario di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Sardegna, dalla provincia di Cagliari, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco di cui al comma 1, nei limiti massimi di spesa di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo, stesso Ministero.

4. Al comma 1, articolo 57, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per il territorio del Sulcis, le parole: "prorogato al 30 giugno 2000", sono sostituite dalle seguenti: "prorogato al 31 dicembre 2000".

5. È istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessate, il Parco tecnologico ed archeominerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici, nonché i beni che hanno rilevante valenza storica e culturale e le aree di rilevante valenza naturalistica, connessi con l’attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle aree in cui sono presenti i siti ed i beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

6. Il Parco di cui al comma 5 è gestito da un consorzio formato dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dalla regione Toscana, dalla provincia di Grosseto, dalla comunità montana, dai comuni interessati, dall’università.

7. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco di cui al comma 5, nei limiti massimi di spesa di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.

8. È istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, il Parco-museo delle miniere dell’Amiata; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici, nonchè i beni che hanno rilevante valenza storica e culturale e le aree di rilevante valenza naturalistica, connessi con l’attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle aree in cui sono presenti i siti ed i beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

9. Il Parco di cui al comma 8 è gestito da un consorzio formato dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dalla regione Toscana, dalle province di Siena e di Grosseto, dalle comunità montane, dai comuni interessati, dall’università.

10. All’onere finanziario derivante dalla spesa per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Parco di cui al comma 8, nei limiti massimi di spesa di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.

11. È istituito con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei "Tratturi e della civiltà della transumanza", all’interno del programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino, denominato "Appennino Parco d’Europa" (APE). In tale intesa sono individuati:

a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connesse con la civiltà della transumanza;

b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

12. Il coordinamento nazionale dei "Tratturi e della civiltà della transumanza" è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli Enti parco di cui al comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessate. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

13. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del coordinamento dei "Tratturi e della civiltà della transumanza", nel limite massimo di lire 1.000 milioni nel 2000 e 2.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento del Ministero dell’ambiente.

14. È istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l’Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; in tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l’attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socio-economico in termini ecosostenibili.

15. L’Ente di cui al comma 14 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 14, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall’università del Sannio, dall’università "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

16. All’onere derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento dell’Ente di cui al comma 14, nei limiti massimi di spesa di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero".

15.100

Colla

Respinto

Sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Norme per il Piemonte)

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l’incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un’altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all’amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.200

Rizzi, Lasagna

Respinto (*)

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Delega al Governo in materia di autorità di bacino)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l’unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989, e in coerenza con gli effetti della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuiscano unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l’emanazione dei predetti decreti legislativi, anche attraverso l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente, sono i seguenti:

a) previsione di un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e della presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali;

b) garanzia che le autorità di bacino, che possono anche emanare direttive, adottino deliberazioni dotate di certezza dei tempi e delle modalità di recepimento, nonchè di effettiva capacità prescrittiva".

________________

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per il secondo degli articoli che seguono

 

16.0.201

Rizzi, Lasagna

Respinto (*)

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino".

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell’attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell’ambiente è delegato all’esercizio dei compiti e delle funzioni della Presidenza del comitato dei ministri, di cui all’articolo 4, e presiede il comitato istituzionale, direttamente o tramite il suo delegato. Il comitato istituzionale è composto, oltre che dal presidente, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni di cui il territorio è interessato dal bacino idrogeografico, o loro delegati e dal segretario generale dell’Autorità di bacino. Fa parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia della protezione civile, di cui agli articoli da 79 a 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

3. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente o un suo delegato. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico".

4. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il presidente del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenutegli".

5. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del presidente, ed è scelto tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale".

6. All’articolo 16 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ove non altrimenti disposto, con delibera di giunta, dalle regioni interessate, ai bacini regionali compresi in una singola regione è preposta un’unica Autorità di bacino che opera per il coordinamento dei singoli piani di bacino, avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere".

7. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. I programmi d’intervento sono adottati dai competenti comitati istituzionali".

8. Sono abrogate le norme di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge".

________________

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per il terzo degli articoli che seguono

 

16.0.202 (*)

Rizzi, Lasagna

Respinto

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Programma di manutenzione dei bacini idrografici e coordinamento delle fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo)

1. A decorrere dall’anno 2001, e coerentemente con i contenuti pianificatori di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le autorità di bacino, d’intesa con le regioni interessate, predispongono il programma di manutenzione dei bacini idrografici, di durata triennale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento, emanano le linee guida e definiscono le scansioni temporali della predisposizione e dell’attuazione del programma e determinano altresì misure ed interventi sostitutivi nei casi di inadempienza.

2. Il programma è finalizzato in particolare:

a) al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli nel territorio montano e collinare;

b) alla regimazione e rinaturalizzazione della rete minuta di deflusso superficiale, nonché ad interventi di manutenzione degli alvei oltre che di recupero, anche naturalistico, del reticolo idrografico;

c) all’incentivazione di attività agro-silvo-pastorali sostenibili e che concorrono alla difesa del suolo.

3. Per la predisposizione del programma di manutenzione dei bacini idrografici sono complessivamente destinati fondi pari al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Le regioni e le autorità di bacino, per quanto di propria competenza e in relazione alle diverse fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo, definiscono, unitariamente, un quadro finanziario di riferimento programmatorio che preveda opportuni meccanismi di monitoraggio della spesa e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 e 2001, di lire 2 000 milioni per l’anno 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 1.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero".

________________

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per il quarto degli articoli che seguono

 

16.0.203 (*)

Rizzi, Lasagna

Respinto

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Sistema cartografico)

1. Nell’ambito delle somme di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui alla legge 13 luglio 1999, n. 226, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell’ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all’accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

________________

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per il quinto degli articoli che seguono

 

ARTICOLI SOPPRESSI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Formazione nel settore della difesa
del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l’alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, è istituito a decorrere dal 1º gennaio 2001, presso il Ministero dell’ambiente, il Fondo nazionale per l’alta formazione nel settore della difesa del suolo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un’aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all’attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed è iscritto ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell’ambiente predispone, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce, tra l’altro, le attività per la formazione dei giovani che optano, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, per il servizio civile e che devono essere impegnati in attività di tutela del patrimonio ambientale e forestale.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Delega al Governo in materia di autorità
di bacino)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l’unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla citata legge n. 183 del 1989, e in coerenza con gli effetti della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuiscano unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l’emanazione dei predetti decreti legislativi, anche attraverso l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente, sono i seguenti:

a) previsione di un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e della presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali;

b) garanzia che le autorità di bacino, che possono anche emanare direttive, adottino deliberazioni dotate di certezza dei tempi e delle modalità di recepimento, nonchè di effettiva capacità prescrittiva.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino".

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell’attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell’ambiente è delegato all’esercizio dei compiti e delle funzioni della Presidenza del comitato dei ministri, di cui all’articolo 4, e presiede il comitato istituzionale, direttamente o tramite il suo delegato. Il comitato istituzionale è composto, oltre che dal presidente, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni di cui il territoro è interessato dal bacino idrogeografico, o loro delegati e dal segretario generale dell’Autorità di bacino. Fa parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia della protezione civile, di cui agli articoli da 79 a 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

3. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente o un suo delegato. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico".

4. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il presidente del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenutegli".

5. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del presidente, ed è scelto tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale".

6. All’articolo 16 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ove non altrimenti disposto, con delibera di giunta, dalle regioni interessate, ai bacini regionali compresi in una singola regione è preposta un’unica Autorità di bacino che opera per il coordinamento dei singoli piani di bacino, avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere".

7. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. I programmi d’intervento sono adottati dai competenti comitati istituzionali".

8. Sono abrogate le norme di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Programma di manutenzione dei bacini idrografici e coordinamento delle fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo)

1. A decorrere dall’anno 2001, e coerentemente con i contenuti pianificatori di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le autorità di bacino, d’intesa con le regioni interessate, predispongono il programma di manutenzione dei bacini idrografici, di durata triennale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento, emanano le linee guida e definiscono le scansioni temporali della predisposizione e dell’attuazione del programma e determinano altresì misure ed interventi sostitutivi nei casi di inadempienza.

2. Il programma è finalizzato in particolare:

a) al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli nel territorio montano e collinare;

b) alla regimazione e rinaturalizzazione della rete minuta di deflusso superficiale, nonchè ad interventi di manutenzione degli alvei oltre che di recupero, anche naturalistico, del reticolo idrografico;

c) all’incentivazione di attività agro-silvo-pastorali sostenibili e che concorrono alla difesa del suolo.

3. Per la predisposizione del programma di manutenzione dei bacini idrografici sono complessivamente destinati fondi pari al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Le regioni e le autorità di bacino, per quanto di propria competenza e in relazione alle diverse fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo, definiscono, unitariamente, un quadro finanziario di riferimento programmatorio che preveda opportuni meccanismi di monitoraggio della spesa e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 e 2001, di lire 2.000 milioni per l’anno 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 1.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Sistema cartografico)

1. Nell’ambito delle somme di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell’ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all’accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni per amministrazioni,
enti ed associazioni impegnati
nella tutela dell’ambiente)

1. Il nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.

2. Per l’attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell’unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

3. All’articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide".

4. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro".

5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, dell’ANPA e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), può, nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l’inquinamento nell’ambito dei piani del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.

6. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.

7. Il Ministero dell’ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell’ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell’ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione del riconoscimento e del premio nonchè le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all’anno 2000, mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell’unità previsionale di base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l’anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

EMENDAMENTI

17.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

"1. Il Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.

2. All’Istituto nazionale per la fauna selvatica è concesso un contributo pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Per l’attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell’unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

4. All’articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide".

5. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro".

6. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell’APAT e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), promuove iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l’inquinamento nell’ambito dei piani del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.

7. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.

8. Il Ministero dell’ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministero dell’ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministero dell’ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione del riconoscimento e del premio nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all’anno 2000 a carico dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, e successive modificazioni, e quanto al 2001 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente".

17.100

Colla

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: "1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001", con le seguenti: "2.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l’anno 2002".

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

3. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

4. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l’efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.

6. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l’articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

Art. 19.

Approvato

(Interventi per evitare la dispersione nell’ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune)

1. Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.

2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell’entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È competente all’applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.

EMENDAMENTO

19.200

Rizzi, Lasagna

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

"1. Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili di uso comune, con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le categorie dei predetti prodotti, sulle cui confezioni le case produttrici appongono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in caratteri in evidenza, la dicitura "non disperdere nell’ambiente e nei servizi igienici".

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie, le stoviglie monouso, i riempitivi espansi per imballo in forma di fiocchi e i sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) commerciati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.

3. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì identificate le altre categorie di prodotti commercializzati sul territorio nazionale che dovranno essere fabbricate esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, come definito al comma 2. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 e concernenti i prodotti di cui al presente comma acquistano efficacia entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

4. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 2 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell’entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E competente all’applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa".

ORDINE DEL GIORNO

9.3833-B.7

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 19 del disegno di legge n.  3833-B;

considerato che la previsione dell’atto Senato n.  3833, articolo 23, è stata stralciata dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo:

a provvedere affinché prodotti usa e getta quali le stoviglie monouso, i riempitivi espansi per imballo, i secchi per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani vengano prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Bonifica di Bagnoli)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è redatto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004 cui si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano è attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.

4. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire, direttamente o tramite società partecipata, dall’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da altra società dello stesso gruppo la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica al prezzo e con le condizioni e modalità di cui ai commi seguenti.

5. L’acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli può avvenire anche in concorso con altri enti pubblici territoriali o tramite l’intervento di società di trasformazione urbana costituite dal comune di Napoli ai sensi dell’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma o dal comma 4 del presente articolo, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori successivamente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione; dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica.

7. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al primo periodo del comma 6, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assume gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell’intervento pubblico sono reintroitati dallo Stato.

8. All’articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, sono abrogati i commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

9. Ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché quelle di cui al presente articolo, all’articolo 1, comma 4, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"p-bis) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-ter) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);

p-quater) Porto Torres;

p-quinquies) Rho-Pero (MI) (area industriale ex raffineria);

p-sexies) Valle del Chiampo (VI) (area della concia);

p-septies) Papigno-Vocabolo Valle (TR) (area industriale siderurgia)".

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Censimento dell’amianto e interventi
di bonifica)

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Promozione di "Agende 21"
e contabilità ambientale)

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l’adozione delle procedure e dei programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell’Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell’ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall’articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

21.100

Colla

Respinto

Sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis. - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). – 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente".

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

1. Alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (Voli notturni). – 1. Nel periodo notturno, dalle ore 23 alle ore 6, i voli aerei civili negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile sono vietati, con esclusione di quelli di Stato, sanitari e di emergenza".

2. Il divieto di cui all’articolo 8-bis della citata legge n. 447 del 1995, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emana i criteri in base ai quali potranno essere disposte deroghe a quanto disposto dal citato articolo 8-bis della legge n. 447 del 1995 introdotto dal comma 1 del presente articolo da parte delle commissioni aeroportuali, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, provvedono ad approvare le eventuali deroghe al divieto di cui all’articolo 8-bis della legge 26 ottobre 1995, n. 447, introdotto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 e dell’accertato rispetto del limite di 60 dB(A) Lvan all’interno della zona di rispetto A dell’intorno aeroportuale.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 6, dell’articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell’articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l’anno 2001, a lire 29.650 milioni per l’anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. All’onere per l’anno 2000 derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell’articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, e quanto a lire 43.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

4. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l’anno 2001, a lire 44.000 milioni per l’anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l’anno 2001, 39.000 milioni per l’anno 2002 e 2.000 milioni per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

23.100

Colla

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.