Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1432
Azioni disponibili
G/1432/1/1
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1432 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»;
premesso che:
i richiedenti la cittadinanza italiana iure sanguinis raccolgono una complessa e cospicua documentazione per rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge, una ricerca spesso lunga e difficile in vecchi archivi e registri;
a questo lungo percorso di raccolta documenti si aggiungono tempi di attesa lunghissimi, tra gli otto e i dieci anni, per avere un appuntamento presso le autorità consolari italiane e presentare la suddetta documentazione;
a questo percorso a ostacoli lungo anni per il richiedente la cittadinanza iure sanguinis si aggiungono anche dei tempi, dati all'amministrazione competente per la conclusione del procedimento, irragionevoli e non più giustificati in un mondo sempre più veloce e informatizzato: 730 giorni, vale a dire 2 anni, che per altro raramente vengono rispettati;
appare di tutta evidenza quanto la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza risulti una strada impervia e non percorribile e ha costituito un ostacolo all'accesso ai diritti essenziali, imprescrittibili e permanenti per i discendenti dei cittadini italiani che si sono visti costretti a ricorrere alla via giudiziale, con conseguente aggravio e carico di lavoro dei tribunali;
le moderne tecnologie, le modalità informatizzate di legalizzazione dei documenti, la possibilità di trasmissione di documenti certificati tramite posta elettronica, la consultazione delle banche dati e la digitalizzazione dell'anagrafe, non giustificano più tempistiche come quelle descritte per la conclusione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
impegna, quindi, il Governo:
nelle more dalla revisione della disciplina vigente in materia di cittadinanza a valutare la possibilità di rivedere le tempistiche di conclusione dei procedimenti amministrativi sopra richiamati prevedendo tempi ragionevoli, valutati in un massimo di 365 giorni.
G/1432/2/1 (già em. 1.69)
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Approvato
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;
impegna il Governo:
a prevedere percorsi facilitati per l'accoglienza nella comunità nazionale a favore di discendenti di cittadini o ex cittadini italiani residenti in Paesi vittime di regimi dittatoriali, anche in direzione dell'acquisto agevolato della cittadinanza.
G/1432/3/1 (testo 2)
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Approvato
Il Senato
in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;
impegna il Governo, e in particolare i Ministeri competenti:
ad adottare procedure che prevedano modalità semplificate per le istanze amministrative di riconoscimento della cittadinanza relative a persone in cui, nella medesima famiglia, generazione, linea di sangue, vi sia un componente che già l'abbia ottenuta e ciò al fine di snellire, semplificare, economizzare il procedimento amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione, appesantimento di carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali.
G/1432/3/1 (già em. 1.80)
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Il Senato
in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;
impegna il Governo, e in particolare i Ministeri competenti:
ad adottare procedure che prevedano modalità semplificate per le domande di riconoscimento della cittadinanza relative a persone in cui, nella medesima famiglia, generazione, linea di sangue, vi sia un componente che già l'abbia ottenuta e ciò al fine di snellire, semplificare, economizzare il processo amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione, appesantimento di carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali.
1.1
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Giacobbe, La Marca, Crisanti
Sopprimere l'articolo.
1.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età";
b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza".
2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.».
1.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Disposizioni in materia di cittadinanza)
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana"».
1.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)
1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.».
1.5
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Giacobbe, La Marca, Crisanti
Sopprimere il comma 1.
1.6
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia"».
1.7
All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nelle more dell'approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all'ufficio consolare o al sindaco competenti, nonché di domande di accertamento giudiziale dello status di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027».
1.8 (testo 2) [id. a 1.39 (testo 2)]
Tosato, Stefani, Bizzotto, Pirovano, Spelgatti
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";
c) sopprimere la lettera e).
1.8
Tosato, Stefani, Bizzotto, Pirovano, Spelgatti
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti parole: «n. 2358»;
b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) un genitore o adottante o un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti è cittadino»;
c) sopprimere le lettere d) ed e).
1.9
Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;
b) sopprimere le lettere a), b) e d);
c) alla lettera c) sostituire le parole: «cittadino è nato in Italia» con le seguenti: «è cittadino italiano»;
d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è cittadino italiano».
1.10
Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;
b) sopprimere le lettere a) e b);
c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis. è stato iscritto nei registri anagrafici e dello stato civile italiani entro un anno dalla nascita da un genitore o adottante cittadino nato all'estero».
1.11
Al comma 1, capoverso «Art.3-bis», alinea, le parole: «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle parole: «dopo la data di entrata in vigore del presente articolo».
1.12
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»
1.13
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1 sostituire le parole: «anche prima» con le seguenti: «successivamente alla».
1.14
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]» con le seguenti: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, il richiedente sia nato anteriormente, sia discendente fino al secondo grado da cittadino italiano, e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla stessa data.»
1.15
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]», con le seguenti: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, il richiedente risulti minorenne alla data del 27 marzo 2025, sia discendente fino al secondo grado da cittadino italiano, e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla stessa data.»
1.16
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «24 mesi dopo dalla»
1.17
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «18 mesi dopo dalla»
1.18
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «12 mesi dopo dalla»
1.19
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «9 mesi dopo dalla»
1.20
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «6 mesi dopo dalla»
1.21 (testo 2) [id. a 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.21
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente all'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;».
1.22 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.22
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di richiesta di appuntamento, presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'ufficio consolare o al sindaco competente.».
1.23
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «corredata della necessaria documentazione».
1.24
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «della medesima data» con le seguenti: «del 1° gennaio 2026».
1.25 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.25
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «della medesima data» con le parole: «del 27 marzo 2025 o che dimostrino di aver richiesto o di essere in attesa, alla medesima data, della fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda».
1.26 (testo 2) [id. a 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pellegrino
Approvato
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.26
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pellegrino
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis, lettera a)", aggiungere, in fine, le seguenti parole "sono comunque ammesse fino al 30 settembre 2025 le domande di ricognizione dell'acquisto della cittadinanza per i nati nei sei mesi precedenti il termine del 27 marzo 2025".
1.27 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.27
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Ai fini del presente articolo, si considerano presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025 anche le istanze per le quali risulti documentata la prenotazione di un appuntamento o la conferma di inserimento in lista di attesa, purché formalizzata entro tale termine presso l'ufficio comunale o consolare competente, purché il richiedente sia un discendente fino al secondo grado di cittadino italiano.»
1.28 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.28
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data l'interessato abbia manifestato formale interesse mediante richiesta di appuntamento, inserimento in liste di attesa, ovvero documentazione attestante l'avvio di un'interlocuzione con l'autorità consolare o comunale competente;
a-ter) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data fosse in possesso di conferma di prenotazione o di comunicazione ufficiale di inserimento nella lista di attesa per la convocazione presso il consolato territorialmente competente.
1.29 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace
Approvato
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.29
Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace
All'art. 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole "è nato in Italia" con le parole "italiano".
Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
1.30 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.39 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";
c) sopprimere la lettera e).
1.30
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "è nato in Italia" con le seguenti: "è italiano".
1.31
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), dopo la parola: "Italia" aggiungere le seguenti: "o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1.32
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;".
1.33
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE;".
1.34 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.39 (testo 2)]
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";
c) sopprimere la lettera e).
1.34
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero è iscritto all'AIRE".
1.35
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: "prima della data di nascita o di adozione del figlio".
1.36
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".
1.37
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita».
1.38
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita, purché presenti domanda di riconoscimento della cittadinanza entro il 30 settembre 2025.».
1.39 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";
c) sopprimere la lettera e).
1.39
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia o è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data della loro nascita».
1.40
Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace
All'art. 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti è cittadino italiano".
1.41
Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole "di primo" aggiungere le parole "o di secondo".
1.42
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "è nato in Italia" con le seguenti "è italiano".
1.43
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), dopo le parole: "un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia" aggiungere le seguenti "o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1.44
Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine "ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato":
1.45
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE."
1.46
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;".
1.47 (testo 2) [id. a 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.47
All'art. 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
"f) un ascendente cittadino fino al terzo grado è o sia stato cittadino italiano e l'interessato ha conseguito un titolo di laurea almeno triennale o un titolo equipollente in Università italiane o un diploma di istruzione secondaria superiore in scuola italiane paritarie all'estero;
g) un ascendente cittadino fino al terzo grado sia o sia stato cittadino italiano e l'interessato abbia avuto la residenza in Italia per almeno un anno e abbia conseguito una certificazione di lingua italiana almeno di livello B1 QCER"
1.48
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo le lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis. un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile
e-ter.il discendente di cittadino italiano nato all'estero, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera precedente, può riacquistare la cittadinanza italiana mediante una Dichiarazione da presentare all'Autorità consolare, allegando la prova della conoscenza della lingua Italiana ad un livello non inferiore al B1 del "Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue" e/o la dimostrazione di appartenenza ad un circolo riconosciuto dallo Stato Italiano.»
1.49
Al comma 1, capoverso Art.3-bis, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) un genitore cittadino abbia chiesto l'iscrizione o la trascrizione dell'atto di nascita del figlio ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest'ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;
e-ter) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla registrazione di cui al comma e-bis), che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo motivi di forza maggiore.
1.50
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) è considerato avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il soggetto nato all'estero che discenda da un ascendente di terzo grado nato in Italia, a condizione che il richiedente dimostri la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), certificata da ente riconosciuto dallo Stato italiano."
1.51
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all'estero;".
1.52
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e sia presentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile.".
1.53
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio".
1.54
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.".
1.55
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita".
1.56
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e abbia già uno o più figli cittadini".
1.57 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.57
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.".
1.58 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Approvato
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.58
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis.) ha un fratello o una sorella italiani nati prima del 27 marzo 2025.».
1.59
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.".
1.60 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.60
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ovvero in una scuola straniera.".
1.61
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.".
1.62
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e abbia svolto un periodo di studio in Italia nell'ambito del programma Erasmus o Erasmus+.".
1.63
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e sia autore di libri o di articoli pubblicati in lingua italiana ovvero svolga attività di redazione o conduzione, in lingua italiana, di trasmissioni presso emittenti radiofoniche o televisive operanti in lingua italiana.".
1.64
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e lavori presso Ambasciate, Consolati o Istituti di cultura italiani.".
1.65
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e dimostri di aver svolto attività lavorativa per più di due anni, in modo continuativo, presso un patronato all'estero.".
1.66
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) discenda da cittadini italiani e lavori all'estero alle dipendenze di imprese di proprietà di società registrate in Italia.".
1.67
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l'interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.".
1.68 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.68
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis" al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora dimostri la discendenza da cittadino italiano fino al secondo grado, e abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a due anni.»
1.69
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis.) un ascendente cittadino di qualunque grado ove l'interessato risieda in paesi sottoposti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani che possano rappresentare un pericolo la sua vita.»
1.70
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. I nati all'estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani".
1.71
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
"1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
1-ter. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
1-quater. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.".
1.72
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado", sono inserite le seguenti: "sono o";
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: "secondo grado", sono inserite le seguenti: "sono o"».
1.73 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2)]
Approvato
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.73
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e se, successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Divenuto maggiorenne, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".».
1.74
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana.».".
1.75
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita."».
1.76
Dopo il comma 1, inserire il seguente
1-bis. In ragione della pendenza del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del predetto procedimento , e comunque entro e non oltre mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
1.77
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
1.78
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
1.79
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della della legge di conversione del presente decreto-legge."
1.80
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di snellire, semplificare, economizzare il processo amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione non necessarie e un appesantimento dei carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali, qualora a uno dei componenti della medesima famiglia, generazione e linea di sangue sia riconosciuta la cittadinanza, sulla base della documentazione presentata, la stessa è riconosciuta agli altri componenti, su loro richiesta, con una modalità semplificata. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma si provvede a definire tale modalità in modo che siano garantite le necessarie esigenze di verifica e di controllo amministrativo.»
1.81
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio."
1.82
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minorenne con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita."
1.83
Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano
Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
1.84
Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso 2-ter sopprimere le parole: "e provare";
b) dopo il comma inserire il seguente: "2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.".
1.85
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per gli appuntamenti già fissati presso gli uffici consolari e comunali a valere dalle ore 00:00, ora di Roma, del 28 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2025, le domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis sono esaminate secondo la normativa vigente fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.
2-ter. Gli appuntamenti, di cui al comma 2-bis, intercorsi nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025.".
1.86
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico."
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"
1.87
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita."
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"
1.88
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza."
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"
1.89 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.89
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Al fine di razionalizzare le richieste di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, per il triennio 2026-2028, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 riserva, per ogni annualità nell'individuazione dei flussi di ingresso, una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi, nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.".
1.90
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. All'articolo 11, comma 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 10.000 euro».".
1.500/1
All'emendamento 1.500, sopprimere il comma 1-ter.
1.500/2
All'emendamento 1.500, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
«1-ter. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-bis si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione.».
1.500/3
All'emendamento 1.500, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
«1-ter. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
1.500
Il Governo
Approvato
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: "prorogabili fino al massimo di trentasei mesi" sono soppresse.
1-ter. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».
1.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis
(Norme in materia di ius culturae)
1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
2. all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni
a) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. 2-ter. Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni per cinque anni frequentando regolarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso università appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea specialistica o magistrale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.
2-quater. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
4. All'articolo 9-bis, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n.91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al primo periodo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori»;
5. All'articolo 14, comma 1, le parole della legge 5 febbraio 1992, n.91: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
6. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.91 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
«Art. 1-ter.
(Altre disposizioni in materia di cittadinanza)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
«Art. 1-quater
(Disposizioni transitorie)
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
3. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
4. Le richieste di cui al comma 3 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 4 della presente legge.
1.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Articolo 1 - bis
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza."
1.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
1.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Norme in materia di ius culturae)
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
1.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 1 - bis
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
2) alla lettera e), dopo le parole «all'apolide» sono aggiunte le seguenti: «, al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;
3) alla lettera f), la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «cinque»;
4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
e) all'articolo 9-bis, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro.
1.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 1 - bis
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1 lettera f) la parola "dieci" è sostituita con la seguente: "cinque".
1.0.7
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge»
1.0.8/5a Commissione
Il Relatore
Approvato
Sopprimere l'emendamento
1.0.8
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pirovano, Spelgatti, Borghese, Barcaiuolo, Rapani
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mantenimento della cittadinanza
per i cittadini nati e residenti all'estero)
1. Il cittadino italiano maggiorenne nato e residente all'estero i cui ascendenti di primo e secondo grado sono anch'essi nati all'estero, titolari della cittadinanza italiana e di altra cittadinanza, è tenuto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «MAECI», o agli uffici consolari competenti, un certificato attestante la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) rilasciata da istituti riconosciuti dagli uffici consolari. Gli uffici consolari trasmettono al MAECI i nominativi degli istituti riconosciuti per il loro inserimento in apposito Registro.
2. Per il cittadino nato e residente all'estero e minore di anni diciotto l'obbligo di cui al comma 1 si applica tra il compimento del diciottesimo e del venticinquesimo anno di età. La mancata presentazione del certificato entro il venticinquesimo anno esprime la volontà di rinuncia della persona alla cittadinanza italiana. È esente dall'obbligo il cittadino italiano di età superiore a anni 70 e il cittadino italiano i cui problemi permanenti di disabilità o di salute sono attestati da una certificazione medica che ne motiva l'impossibilità di ottenerlo.
3. Per il certificato di cui al comma 1 e per la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni mendaci sono equivalenti alla rinuncia di cui al comma 2.»
1.0.9 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.0.9
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente riconoscimento della cittadinanza
1. La cittadinanza è riconosciuta al cittadino straniero discendente da un avo italiano oltre la seconda generazione che ha risieduto in Italia per almeno due anni, per motivi di studio o con regolare contratto di lavoro e che dimostra la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.»
1.0.10
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure a favore dei piccoli comuni per far fronte alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)
1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il completamento dell'esame delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.11
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure a favore dei piccoli borghi a rischio di spopolamento)
1. Possono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al 26 marzo 2025, i discendenti oltre la seconda generazione già stabilitisi e attualmente dimoranti in comuni classificati a rischio di spopolamento.»
1.0.12 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.0.12
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno per discendenti di italiani)
1. Al cittadino straniero discendente di cittadino italiano, nato e residente all'estero, è rilasciato, su sua domanda, un permesso di soggiorno per discendenti di italiani. Il permesso consente di soggiornare, lavorare e svolgere attività economico-commerci in Italia per il periodo di validità previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione.
2. Il titolare del permesso può avviare l'istanza di naturalizzazione italiana qualora risieda ininterrottamente nel territorio italiano per almeno due anni, previo assolvimento degli eventuali requisiti di legge applicabili, e tra questi la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.
3. Con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e l'eventuale revoca del permesso e i criteri per il riconoscimento della discendenza italiana del richiedente.»
1.0.500/1
All'emendamento 1.0.500, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 3».
1.0.500/2
All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le quali non è richiesto alcun pagamento».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.0.500/3
All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1.0.500/4
All'emendamento 1.0.500, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) All'articolo 17 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.».
1.0.500/5
All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, lettera b), capoverso "1", sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi» con la seguente: «Chi».
1.0.500/6
All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), al capoverso "1", sopprimere le parole: «è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e».
1.0.500/7
All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", sopprimere il comma 2.
1.0.500/8
All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", al comma 2, sostituire le parole: «euro 250» con le seguenti: «euro 100».
1.0.500
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 1-bis.
(Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1° e 2°, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".
2. Alla Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"».
2.0.1
Paita, Musolino, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Renzi, Sbrollini, Scalfarotto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
h) all'articolo 10-bis, comma 1,
1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: « dieci»;
i) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
l.) Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: « 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare »
m) L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato
n) Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: « , per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile »
o) Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza
p) Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni
q) Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età
r) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
s) Nei casi di cui alla lettera precedente, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
t) Le richieste di cui al comma 1, lettera s) sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1, lettera f), della presente articolo.»
2.0.2
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di acquisizione della cittadinanza)
1. Fuori dai casi del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al conseguimento con profitto di un esame di educazione civica volto a verificare le conoscenze del richiedente inerenti ai profili sociali, giuridici e civili della società Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi contenutistici e valutativi dell'esame di cui al precedente periodo.»
2.0.3
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza)
1. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all'interno delle prefetture in relazione alle procedure per la verifica delle domande di richiesta per la concessione della cittadinanza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza» con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, dispositivi elettronici, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati in tutto il territorio nazionale incaricati di verificare le domande di richiesta per la concessione della cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »
COORD. 1
Il Relatore
Approvato
Agli identici emendamenti 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo2) e 1.28 (testo 2), dopo le parole: «della medesima data», aggiungere le seguenti: «del 27 marzo 2025».
Agli identici emendamenti 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.73 (testo 2), al comma 1-ter, dopo le parole: «di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a)», inserire le seguenti: «, a-bis)».