Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1222
Azioni disponibili
G/1222/1/5 e 6 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,
premesso che:
le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale, rappresentando più del 90% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e costituiscono, altresì, il principale motore dell'occupazione, contribuendo a generare oltre il 78% dei posti di lavoro in Italia;
tali imprese, tuttavia, si sono trovate, negli ultimi anni, ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, aggravate dalle conseguenze della pandemia globale e delle successive crisi economiche;
a ciò si sono anche aggiunti gli effetti della crisi energetica e inflazionistica, che hanno comportato un aumento significativo dei costi operativi, rendendo più difficile per le imprese mantenere la loro redditività e competitività;
nel provvedimento in esame figurano alcune misure a supporto delle PMI,
a tal fine non può non costituire una priorità intervenire, e al più presto, al fine di agevolare in maniera incisiva l'accesso al credito, l'innovazione e l'internazionalizzazione, come anche supportare concretamente la digitalizzazione e la transizione energetica, riducendo, altresì, gli adempimenti burocratici, in tal modo permettendo alle imprese di accedere rapidamente ai fondi disponibili,
impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare di prevedere misure di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale.
G/1222/1/5 e 6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,
premesso che:
le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale, rappresentando più del 90% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e costituiscono, altresì, il principale motore dell'occupazione, contribuendo a generare oltre il 78% dei posti di lavoro in Italia;
tali imprese, tuttavia, si sono trovate, negli ultimi anni, ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, aggravate dalle conseguenze della pandemia globale e delle successive crisi economiche;
a ciò si sono anche aggiunti gli effetti della crisi energetica e inflazionistica, che hanno comportato un aumento significativo dei costi operativi, rendendo più difficile per le imprese mantenere la loro redditività e competitività;
nel provvedimento in esame figurano alcune misure a supporto delle PMI, che tuttavia non possono ritenersi sufficienti per un decisivo rilancio delle stesse,
a tal fine non può non costituire una priorità intervenire, e al più presto, al fine di agevolare in maniera incisiva l'accesso al credito, l'innovazione e l'internazionalizzazione, come anche supportare concretamente la digitalizzazione e la transizione energetica, riducendo, altresì, gli adempimenti burocratici, in tal modo permettendo alle imprese di accedere rapidamente ai fondi disponibili,
impegna il Governo ad intervenire a livello normativo al fine di:
- facilitare l'accesso al credito, anche prevedendo un fondo di garanzia per i prestiti alle PMI, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti privati;
- introdurre sovvenzioni per progetti di innovazione tecnologica, stimolando altresì la ricerca e lo sviluppo e migliorando la competitività;
- introdurre un'agevolazione fiscale per le PMI che investono in digitalizzazione, come un credito d'imposta significativo sugli investimenti in software e hardware;
- prevedere un programma di finanziamenti a tasso agevolato per l'installazione di impianti solari e sistemi di efficienza energetica, con un'agevolazione fino al 25% dei costi;
- sostenere ed incrementare un sistema di sportelli unici digitali per la gestione delle pratiche burocratiche delle PMI, riducendo i tempi di attesa del 50%;
- promuovere forme di cooperazione tra pubblico e privato al fine di sostenere progetti di innovazione e sostenibilità, con contributi finanziari e risorse condivise;
- introdurre finanziamenti per programmi di formazione professionale per i dipendenti delle PMI, eventualmente anche con un contributo pubblico pari al 50% dei costi di formazione;
- introdurre un programma di accelerazione per start-up, con un finanziamento iniziale e supporto in termini di mentoring e networking.
- introdurre crediti d'imposta fino al 30% per investimenti in tecnologie verdi e pratiche sostenibili;
- implementare fondi speciali per PMI situate in regioni meno sviluppate, con sovvenzioni significative per investimenti e innovazioni;
- introdurre agevolazioni fiscali per l'adozione di sistemi di efficienza energetica, quali l'isolamento termico ed i sistemi di risparmio energetico;
- attivare un portale online per la gestione e la richiesta di fondi pubblici, con procedure semplificate e supporto dedicato;
- introdurre incentivi per le PMI che adottano politiche di inclusione e diversità, con sgravi fiscali e riconoscimenti pubblici;
- sostenere finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo innovativi;
- introdurre politiche che promuovano la sostenibilità a lungo termine, con incentivi per pratiche ecologiche e socialmente responsabili;
- introdurre un sistema di monitoraggio per valutare l'efficacia delle politiche e dei programmi per le PMI, con report periodici;
- introdurre un programma di certificazione per PMI che adottino pratiche di responsabilità sociale, con riconoscimenti e incentivi per le migliori pratiche.
G/1222/2/5 e 6
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico;
premesso che:
l'articolo 9, prevede misure urgenti per la scuola;
considerata la necessità di non disperdere risorse umane selezionate che hanno attestato il merito di aver superato le prove concorsuali ai fini dell'assunzione in ruolo, a partire dai candidati idonei del decreto dipartimentale n. 255 del 6 dicembre 2023;
impegna il Governo:
ad avviare in tempi brevi una procedura di confronto con la Commissione europea, al fine di individuare la soluzione più idonea che risponda alle legittime aspettative di migliaia di candidati che hanno superato il concorso ordinario del 2023 ed essere immessi in ruolo, sia pure gradualmente.
G/1222/3/5 e 6
Gasparri, Ronzulli, Damiani, Ternullo, Silvestro
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
premesso che:
i casi di violenza, fisica e verbale, e di aggressione nei confronti degli operatori sanitari sono in continuo aumento: secondo un'indagine Inail condotta all'inizio del 2024, ogni anno sono circa 1600 le aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario;
tra i reparti più colpiti ci sono psichiatria e i settori di emergenza o urgenza e la maggioranza delle vittime sono donne;
secondo le associazioni e i sindacati di categoria, i dati sarebbero sottostimati in quanto alcune aggressioni non vengono denunciate;
secondo gli addetti ai lavori, le aggressioni nei confronti del personale socio-sanitario e medico si inseriscono in un contesto di tensione derivante da problematiche strutturali dell'intero sistema ospedaliero pubblico e privato convenzionato che generano nei pazienti e negli operatori sanitari insoddisfazione e frustrazione: per i pazienti in merito alla possibilità di ricevere cure adeguate nei tempi, mentre per quanto riguarda gli operatori sanitari sta determinando il fenomeno della fuga dal sistema sanitario pubblico;
nel 2022 le aggressioni accertate al personale medico e sanitario sono aumentate del 14 percento rispetto all'anno precedente, su tutto il territorio nazionale;
l'articolo 16 del Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio2023, n. 56, prevede la possibilità di istituire posti fissi della Polizia di Stato nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti presso le strutture medesime;
i dati del Viminale indicano un incremento del 57,1 per cento dei posti di Polizia istituiti presso gli ospedali con un parallelo aumento degli organici del 45,4 per cento; ciò nonostante si assiste a un aumento costante delle aggressioni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare adeguate misure volte ad aumentare la sicurezza del personale sanitario che opera negli ospedali, anche prevedendo l'incremento sul territorio nazionale del numero di presidi fissi dei posti di Polizia nelle strutture ospedaliere;
ad avviare la verifica dei risultati ottenuti in merito al numero degli episodi di violenza contro gli operatori sanitari per quanto concerne l'incremento già attuato dei posti di Polizia negli ospedali.
G/1222/4/5 e 6 (testo 2)
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
premesso che:
l'arte del passato continua a rappresentare il valore artistico caratterizzante del nostro Paese, si tratta di un passato indiscutibilmente prestigioso, che rischia però di annullare aspetti di grande valore dell'arte di oggi;
anche la scuola non aiuta nel compito di divulgazione dell'attività degli artisti più recenti, infatti nei programmi si arriva a stento a studiare il primo Novecento, in tal modo è difficile se non impossibile educare un pubblico in grado di frequentare musei che espongono l'arte contemporanea;
non esiste ancora in Italia un'agenzia nazionale di sostegno all'arte contemporanea all'estero, paragonabile, ad esempio, al British Council, all'Office for Contemporary Art Norway, al Mondrian Fund in Olanda o al Pro Helvetia in Svizzera;
la rete delle sedi degli Istituti italiani di cultura all'estero cercano di fare la loro parte, ma hanno bisogno di risorse adeguate per poter porre in essere le iniziative necessarie ed efficaci allo scopo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di autorizzare la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 da destinare agli istituti italiani di cultura all'estero per lo sviluppo di attività di promozione e iniziative di diffusione dell'arte contemporanea italiana all'estero.
G/1222/4/5 e 6 (già em. 14.2)
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
premesso che:
l'arte del passato continua a rappresentare il valore artistico caratterizzante del nostro Paese, si tratta di un passato indiscutibilmente prestigioso, che rischia però di annullare aspetti di grande valore dell'arte di oggi;
anche la scuola non aiuta nel compito di divulgazione dell'attività degli artisti più recenti, infatti nei programmi si arriva a stento a studiare il primo Novecento, in tal modo è difficile se non impossibile educare un pubblico in grado di frequentare musei che espongono l'arte contemporanea;
non esiste ancora in Italia un'agenzia nazionale di sostegno all'arte contemporanea all'estero, paragonabile, ad esempio, al British Council, all'Office for Contemporary Art Norway, al Mondrian Fund in Olanda o al Pro Helvetia in Svizzera;
la rete delle sedi degli Istituti italiani di cultura all'estero cercano di fare la loro parte, ma hanno bisogno di risorse adeguate per poter porre in essere le iniziative necessarie ed efficaci allo scopo,
impegna il Governo
ad istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, da destinare agli istituti italiani di cultura all'estero per lo sviluppo di attività di promozione e iniziative di diffusione della arte contemporanea italiana all'estero.
G/1222/5/5 e 6
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
Premesso che,
le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano - il depuratore IAS - costituiscono l'occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell'occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;
il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell'idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso inoltre è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO2 e, dunque, la sua riconversione - assieme alla riqualificazione dei lavoratori - si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 104bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, nella parte in cui non prevede che le misure indicate si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente Ilva);
impegna il Governo
a valutare, alla prima occasione disponibile, l'opportunità di procedere ad una riformulazione dell'art. 104bis Disp. Att. c. p. p recependo le disposizioni della Corte, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;
a valutare, conseguentemente, l'opportunità di riesaminare e modificare il DPCM che qualificava IAS e Priolo Servizi scpa come infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti (e alle relative condotte) dei grandi utenti la cui attività di depurazione è co-essenziale al funzionamento dell'IAS e, quindi, di ISAB;
a valutare l'opportunità di riesaminare e, conseguentemente, modificare il DPCM del 12/9/2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d'intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile un monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti elegibili;
conseguentemente, a valutare l'opportunità individui per IAS una nuova e semplificata struttura di Governance, con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando ad IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.
G/1222/6/5 e 6 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
considerato che l'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata caratterizzata da complessità tecniche e incertezze rispetto all'individuazione dell'ambito oggettivo. Tali difficoltà interpretative - che hanno riguardato principalmente le imprese operanti nel settore tessile e della moda - hanno richiesto ripetuti chiarimenti.
Considerato che a causa delle obiettive condizioni di incertezza riscontrate nell'applicazione della disciplina, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, una procedura di riversamento spontaneo, rivolta a tutti i beneficiari dell'agevolazione, per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Considerato che il termine ultimo per la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento scade il 31 ottobre 2024 di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 e quello per il versamento della prima rata il 16 dicembre 2024.
Impegna il Governo
al fine di addivenire a una soluzione che tenga conto delle iniziali obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e nel quadro delle risorse che potranno essere messe a disposizione nel bilancio dello Stato, a prevedere, nel primo provvedimento utile, idonee misure di carattere finanziario e procedurali, e in particolare: a) per tutti coloro che aderiscono alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, una congrua riduzione percentuale delle somme da riversare, ferma restando la non debenza di sanzioni e interessi; b) a prevedere il differimento del termine per il versamento delle somme, oggi fissato al 16 dicembre 2024.
G/1222/6/5 e 6
Il Senato,
considerato che l'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata caratterizzata da complessità tecniche e incertezze rispetto all'individuazione dell'ambito oggettivo. Tali difficoltà interpretative - che hanno riguardato principalmente le imprese operanti nel settore tessile e della moda- hanno richiesto ripetuti chiarimenti.
Considerato che a causa delle obiettive condizioni di incertezza riscontrate nell'applicazione della disciplina, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, una procedura di riversamento spontaneo, rivolta a tutti i beneficiari dell'agevolazione, per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Considerato che v'è stata ad oggi una limitata adesione all'attuale procedura prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 146/2021 da parte delle imprese e che sta sorgendo un contenzioso tributario ampio e incerto nella sua definizione.
Considerato che il termine ultimo per la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento scade il 31 ottobre 2024 e quello per il versamento della prima rata il 16 dicembre 2024.
Impegna il Governo
al fine di addivenire a una soluzione che tenga conto delle iniziali obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e di contenere, al contempo, gli effetti sul bilancio dello Stato, a prevedere, nel primo provvedimento utile, idonee misure di carattere finanziario e procedurali, e in particolare: a) per tutti coloro che aderiscono alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, una congrua riduzione percentuale delle somme da riversare, ferma restando la non debenza di sanzioni e interessi; b) a prevedere il differimento del termine per il versamento delle somme, oggi fissato al 16 dicembre 2024.
G/1222/7/5 e 6 (già em. 11.0.500/1)
Lorenzin, Mennuni, Gelmetti, Fallucchi, Liris, Nocco, Losacco, Damiani, Pirro, Damante, Claudio Borghi, Manca, Magni, Patton, Fregolent, Ambrogio, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,
con particolare riferimento all'articolo 11-bis concernente l'Istituto Santa Lucia, e alla sua attuazione,
impegna il Governo a considerare l'impatto occupazionale e la salvaguardia dei lavoratori della fondazione Santa Lucia IRCCS.
G/1222/8/5 e 6 (già em. 7.0.29)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
Premesso che,
l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 permetteva ai produttori di superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (c.d. Conto energia) con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd Tremonti Ambiente);
il termine di scadenza per la presentazione della relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che intendevano avvalersi del mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse era previsto per il 30 giugno 2020, prorogato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (dl semplificazioni) al 31 dicembre 2020;
considerato che
gli impianti fotovoltaici danno un contributo importante alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
pertanto, sembra ragionevole consentire ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse, ma a condizioni più onerose rispetto alla norma originaria di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 124 citato;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare l'emendamento 7.0.29 nella prossima legge di bilancio.
G/1222/9/5 e 6 (già em. 1.1)
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
e con particolare riferimento alle disposizioni recate dall'emendamento 1.1 volto a prevedere,
a) al primo periodo dopo le parole "gli operatori economici che hanno presentato", sostituire le parole: "la comunicazione" con le seguenti: "uno o più comunicazioni";
b) al primo periodo dopo le parole "l'Agenzia delle entrate" sostituire le parole: "una comunicazione integrativa" con le seguenti: "una comunicazione integrativa, oppure diverse comunicazioni integrative nelle ipotesi in cui sia stata presentata una comunicazione per ciascun investimento";
c) al secondo periodo sostituire le parole: "la comunicazione" con la seguente: "ogni comunicazione",
impegna il Governo
a valutare la possibilità di tener conto della proposta di modifica di cui all'emendamento citato.
1.1
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Ritirato e trasformato nell'odg n. 9
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «gli operatori economici che hanno presentato», sostituire la parola «la comunicazione» con le seguenti: «una o più comunicazioni»;
b) al primo periodo, dopo le parole «l'Agenzia delle entrate,», sostituire le parole «una comunicazione integrativa» con le seguenti: «una comunicazione integrativa, oppure diverse comunicazioni integrative nelle ipotesi in cui sia stata presentata una comunicazione per ciascuno investimento,»;
c) al secondo periodo, sostituire le parole «La comunicazione» con la seguente: «Ogni comunicazione».
1.2
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate», con le seguenti: «inviano dal 2 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 all'Agenzia delle entrate» e le parole: «entro il termine del 15 novembre 2024», con le seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2024».
1.3
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «al 2 dicembre 2024» con le seguenti: «al 16 dicembre 2024»
1.4
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".
1.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".
1.6
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a pena dello scarto» con le seguenti: «a pena del rigetto».
1.7
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è corredata dagli estremi» con le seguenti: «e degli estremi».
1.8
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo le parole: «1.800 di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3.400 di euro per l'anno 2024»";
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1.";
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8
1.9 (testo 2)
Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole da "di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024" fino alla fine del comma, con le seguenti: "3.200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater";
b) dopo il comma, inserire i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 300 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2- quater. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) sopprimere il comma 3;
4) sopprimere il comma 5-bis."."
Conseguentemente sopprimere l'articolo 8
1.9
Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole da "di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024" fino alla fine del comma, con le seguenti: "3.200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater";
b) dopo il comma, inserire i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 300 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2-quater. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) sopprimere il comma 3;
4) sopprimere il comma 5-bis.".
Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1.10 (testo 2)
Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole da "di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024" fino alla fine del comma, con le seguenti: "1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater";
b) dopo il comma, inserire i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 350 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2- quater. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) sopprimere il comma 3;
4) sopprimere il comma 5-bis."."
Conseguentemente sopprimere l'articolo 8
1.10
Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole da "di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024" fino alla fine del comma, con le seguenti: "1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater";
b) dopo il comma, inserire i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 350 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2-quater. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) sopprimere il comma 3;
4) sopprimere il comma 5-bis.".
Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1.11
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 750 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024."
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8
1.12
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 560 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 560 milioni di euro per l'anno 2024."
1.13
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 290 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 290 milioni di euro per l'anno 2024."
1.14
Approvato
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «indicati al comma 2» con le seguenti: «previsti dal comma 1».
1.15
Damante, Pirro, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole da ""il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno" fino alla fine del comma con le seguenti "il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.".
1.16
Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco
Respinto
All'articolo 1, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità" con le seguenti: "il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità";
b) sostituire le parole: "Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024" con le seguenti: "Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024".
1.17
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: "e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono" con la seguente: "rende" e la parola: "loro" con la seguente:"sua";
b) al secondo periodo, sostituire le parole: "e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono" con le seguenti: ", se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce".
1.18
Damante, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.";
c) al comma 4, primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";
d) al comma 6, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-septies.
5-quinquies. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5-sexies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5-septies. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024, e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 5-bis è abrogato".»
1.19
Damante, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";
2) il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 4:
1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";
2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";
d) al comma 6, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-septies.
5-quinquies. E' stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5-sexies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5-septies. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024, e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 5-bis è abrogato".»
1.20
Damante, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
b) al comma 4:
1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione";
3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo.";
c) al comma 6, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-septies.
5-quinquies. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5-sexies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5-septies. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024, e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 5-bis è abrogato".».
1.21
Damante, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
b) al comma 4, primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";
c) al comma 6, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis è autorizzata una spesa di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-septies.
5-quinquies. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5-sexies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5-septies. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024, e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 5-bis è abrogato".».
1.22
Damante, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nei territori della ZES unica per il Mezzogiorno è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-quater.
5-quater. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1.23
Damante, Barbara Floridia, Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: »ovvero all'ampliamento« sono aggiunte le seguenti: »o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica«.
1.24
Approvato
Al comma 6, capoverso b), sostituire la parola: «entrambi» con le seguenti: «gli uni e le altre».
1.25
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 112, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Da tale violazione discende" sono sostituite con le seguenti: "Con modalità stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere".»
1.26
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "limitato transito su strada degli stessi", sono inserite le seguenti: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".»
1.27 (testo 2)
Ritirato
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, inserire infine il seguente periodo ". Nel caso di moduli bifacciali l'efficienza è determinata considerando il combinato delle efficienze delle due superfici captanti la radiazione solare".
6-ter. All'articolo 14 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5. La proposta di convenzione prevista dal precedente comma, nel prendere atto del progetto regionale presentato e inerente all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zes unica, purché relative ai settori individuati dal piano strategico di cui all'articolo 11, attribuisce a detto condiviso progetto le prerogative speciali e le semplificazioni previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15".»
1.27
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, inserire infine il seguente periodo ". Nel caso di moduli bifacciali l'efficienza è determinata considerando il combinato delle efficienze delle due superfici captanti la radiazione solare"."
1.28
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "Fino al 30 giugno 2024" sono soppresse.»
1.29
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».
1.30
Damante, Pirro, Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"
1.0.1
Castelli, Liris, Sigismondi, Orsomarso
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Compartecipazione delle aziende di produzione o di stoccaggio di prodotti di raffinazione alle spese dei Comuni)
1. All'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Compartecipazione delle aziende di produzione o di stoccaggio di prodotti di raffinazione alle spese dei Comuni";
b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'anno 2024, i titolari di impianti di produzione o di stoccaggio di prodotti petroliferi sono tenuti a corrispondere in favore dei Comuni sede dei medesimi impianti un contributo annuo aggiuntivo, autonomo e distinto pari allo 0,05% dell'ammontare delle accise versate dagli stessi titolari nell'anno precedente a quello di versamento del contributo.
2. Gli importi relativi al contributo sono versati unitamente alle altre accise e appostati in un apposito fondo vincolato a favore dei Comuni sedi di impianti di produzione o di stoccaggio di prodotti petroliferi.
3. La ripartizione e il versamento dei contributi ai Comuni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto adottato ogni anno del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
c) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-bis. I criteri di ripartizione tra i comuni sono: l'estensione e la vetustà degli impianti di cui al comma 1, il tempo di permanenza del sito industriale nel territorio comunale e il riconoscimento di sito contaminato di interesse nazionale (SIN). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può prevedere altri criteri.
3-quater. Le entrate dei Comuni derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario e sono utilizzabili per il finanziamento delle spese correnti e degli investimenti e per programmi di salvaguardia e di sviluppo eco-compatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza posti a carico delle aziende.".".
1.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Correzione di errori diversi da quelli che incidono sull'importo del credito d'imposta nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020)
- Gli errori, ivi compresi quelli sostanziali, commessi in sede di compilazione e presentazione all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione scadeva il 4 aprile 2024 e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultano né scartate dall'Agenzia delle entrate, né annullate dai contribuenti, possono essere oggetto di correzione, mediante comunicazione dei dati corretti con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con l'esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante.
- La presentazione della comunicazione di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avente per oggetto spese sostenute in relazione a singole unità immobiliari facenti parte di un edificio condominiale, a cura dell'amministratore del condominio o del condomino incaricato, anziché a cura di ciascun singolo possessore o detentore dell'unità immobiliare, costituisce mero errore formale, se i possessori o detentori delle singole unità immobiliari confermano, ciascuno per quanto di propria competenza, con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contenuto della comunicazione di opzione erroneamente presentata per suo conto dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato.
1.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Termini per la remissione in bonis delle schede e delle asseverazioni all'ENEA)
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli obblighi di trasmissione all'ENEA delle schede descrittive e delle asseverazioni di cui, rispettivamente, alle lettere g) e h) dell'articolo 6 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, la lettera b) del citato articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della prima quota costante della detrazione per ecobonus o superbonus, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.
1.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure per agevolare le opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)
1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16 bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del primo comma del presente articolo, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».»
2.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.2
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 200.000";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è ridotta a euro 100.000 per ciascun periodo di imposta qualora il soggetto che eserciti l'opzione effettui un investimento di almeno euro 1.000.000 in uno strumento di investimento collettivo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'investimento dovrà essere mantenuto per tutta la durata di esercizio dell'opzione.";
b) sostituire le parole da "che hanno trasferito" fino alla fine del comma, con le seguenti "che trasferiranno nel territorio dello Stato la residenza anagrafica ai sensi dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data del 31 dicembre 2024."».
2.3
Decaduto
Al comma 2 sostituire le parole da "trasferito" fino alla fine del comma con le seguenti: "presentato la richiesta di trasferire la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile presso l'Ufficio di anagrafe del comune competente successivamente al 31 marzo 2025.".
2.4
Decaduto
Al comma 2 sostituire le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti "al 31 marzo 2025".
2.5
Decaduto
Al comma 2 aggiungere dopo la parola "decreto" le seguenti: ", con esclusione dei seguenti soggetti:
a) soggetti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo di imposta 2024, che non hanno tuttavia trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) soggetti che hanno presentato istanza di interpello in accordo all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando in tale istanza la propria intenzione di trasferire nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo di imposta 2024 o in quello 2025;
c) soggetti che hanno acquistato un diritto di proprietà o un altro diritto reale di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto o che hanno stipulato un accordo vincolante con un'impresa di costruzione o ristrutturazione finalizzato all'acquisto di un diritto di proprietà o un altro diritto reale di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 48 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e che trasferiranno presso tale immobile la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in caso di immobile in costruzione o ristrutturazione, entro 12 mesi dal completamento dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
d) soggetti che hanno stipulato un contratto di locazione o di comodato di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza anche successiva a tale data e che trasferiranno presso tale immobile la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) soggetti che hanno iscritto i figli presso istituti scolastici situati nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza da un anno scolastico o da un trimestre o quadrimestre di un anno scolastico che inizia successivamente a tale data;
f) soggetti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro dipendente nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza successiva a tale data;
g) soggetti non cittadini dell'Unione europa o dello Spazio economico europeo che hanno avviato le procedure di richiesta del visto di ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"
2.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure a favore degli esercenti attività d'impresa)
1. All'articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n.190, alla lettera d-ter) le parole: "di 30.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 50.000 euro".».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.0.2
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
"Art. 2-bis.
(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 8, lettere a), b) e c).
«Art. 2-ter.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)
1. 1. I soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 2 a 5.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Per le annualità 2018, 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. 4. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 diminuita del 30 per cento.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento, resta fermo l'obbligo di versare l'importo minimo di mille euro per ciascuna annualità oggetto dell'opzione.
6. Il versamento delle imposte sostitutive di cui ai commi da 3 a 5 è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 novembre 2024. Il predetto versamento può essere effettuato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al saggio del 2 per cento annuo con decorrenza dalle date di cui al periodo precedente. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2025 ovvero del 30 novembre 2024 per l'anno di imposta 2018. In tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione. I termini per l'accertamento, in caso di mancato o parziale pagamento di una rata, sono prorogati di ventiquattro mesi.
7. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
8. Effettuato il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 6, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi di cui ai commi 3 e 4, fermo quanto previsto dagli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non si fa luogo a controlli né ad accessi, ispezioni o verifiche, ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto, anche con particolare riferimento all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 2, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2023;
c) decadenza dalla rateazione di cui al comma 6.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al comma 8 restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui all'ultimo periodo del comma 6.
10. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2025, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo."
2.0.3 (testo 4)
Orsomarso, Garavaglia, Damiani
Approvato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
"Art. 2-bis.
(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)
- Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).";
"Art. 2-ter.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)
- I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
- Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
- 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.".
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.
2.0.3 (testo 3)
Orsomarso, Garavaglia, Damiani
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
"Art. 2-bis.
(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)
- Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).";
"Art. 2-ter.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)
- I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
- Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
- 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.".
2.0.3 (testo 2)
Orsomarso, Garavaglia, Damiani
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
"Art. 2-bis.
(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)
- Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).";
"Art. 2-ter.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)
- I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
- Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
- 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti di cui al comma 1 i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
15. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.".
2.0.3
Orsomarso, Garavaglia, Damiani
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 8, lettere a), b) e c).»;
«Art. 2-ter
1. I soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 2 a 5.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Per le annualità 2018, 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
4. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 diminuita del 30 per cento.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento, resta fermo l'obbligo di versare l'importo minimo di mille euro per ciascuna annualità oggetto dell'opzione.
6. Il versamento delle imposte sostitutive di cui ai commi da 3 a 5 è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 novembre 2024. Il predetto versamento può essere effettuato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al saggio del 2 per cento annuo con decorrenza dalle date di cui al periodo precedente. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2025 ovvero del 30 novembre 2024 per l'anno di imposta 2018. In tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione. I termini per l'accertamento, in caso di mancato o parziale pagamento di una rata, sono prorogati di ventiquattro mesi.
7. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
8. Effettuato il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 6, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi di cui ai commi 3 e 4, fermo quanto previsto dagli articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, non si fa luogo a controlli né ad accessi, ispezioni o verifiche, ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto, anche con particolare riferimento all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal?decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 2, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli?articoli 648-bis,?648-ter?e?648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2023;
c) decadenza dalla rateazione di cui al comma 6.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al comma 8 restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui all'ultimo periodo del comma 6.
10. ?Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2025, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.».
2.0.4
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
(Incentivi per la riqualificazione degli immobili di edilizia privata)
1. Al fine di promuovere la riqualificazione degli immobili di edilizia privata anche per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e stabilità degli immobili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea, in via sperimentale, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la creazione o l'aggiornamento del fascicolo digitale degli immobili di edilizia privata definito da un tecnico abilitato, che attesti lo stato di conservazione e di manutenzione del sistema edificio-impianto e definisca il quadro tecnico-amministrativo e la conformità edilizia-urbanistica degli stessi, anche al fine di favorire l'accesso ad incentivi fiscali edilizi.
2. La detrazione di cui al presente articolo spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000 per gli edifici unifamiliari, plurifamiliari e condominiali.
3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative alle spese di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
2.0.1000/1
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti: "1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. »
2.0.1000/2
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente: "1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ala ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.»
2.0.1000/3
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "A decorrere dall'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/4
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "pari a 100 euro" con le seguenti: "pari a 200 euro" e le parole da: "lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.",
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/5
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: "100 euro" con le seguenti:" 165 euro";
2) alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 35.000 euro";
3) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità";
4) Sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sostituire le parole: "del coniuge e dei figli" con le seguenti: "del familiare a carico in condizioni di disabilità"
2.0.1000/6
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: "100 euro" con le seguenti:" 200 euro"
2) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità"
3) Sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sostituire le parole: "del coniuge e dei figli" con le seguenti: "del familiare a carico in condizioni di disabilità"
2.0.1000/7
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: "dipendenti";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1)all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 195,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
Conseguentemente, all'articolo, sopprimere ovunque ricorra, la parola "dipendente".
2.0.1000/8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
- all'alinea, le parole "per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e di importo pari a 200 euro se il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e ha almeno un figlio riconosciuto, adottivo o affidato, alla condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi."
- sopprimere le lettere a), b) e c).
Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:
"c-bis) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.
2.0.1000/9
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1)all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 228,6 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 128,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/10
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1)all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 200,6 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/11
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole:" ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" con le seguenti: "ricorre la seguente condizione"
2) alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 35.000 euro"
3) sopprimere le lettere b) e c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,"
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
3) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "550,3 milioni di euro";
4) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro per l'anno 2024."
2.0.1000/12
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole:" ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" con le seguenti: "ricorre la seguente condizione"
2) sopprimere le lettere b) e c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,"
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "450,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024."
2.0.1000/13
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
4) alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 55.000 euro"
5) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."."
6) sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "del coniuge e"
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
3) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "288,3 milioni di euro";
4) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 188 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 188 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2024."
2.0.1000/14
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 35.000 euro"
2) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."."
3) sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "del coniuge e"
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "250,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2024."
2.0.1000/15
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "28.000 euro" con le seguenti: "35.000 euro";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 128,3 milioni di euro";
3) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/16
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 168,6 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/17
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:
"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.
2.0.1000/18
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
2) Sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "del coniuge e"
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "200,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2024."
2.0.1000/19
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1, alla lettera b):
- dopo le parole: "effettivamente separato" inserire le seguenti: "o la parte dell'unione civile";
- sopprimere le parole: "adottivo o".
2.0.1000/20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "anche se nato fuori dal matrimonio".
2.0.1000/21
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 132,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 32 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2.0.1000/22
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.»;
b) al comma 6:
1) alinea, sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «130,3 milioni di euro»:
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
2.0.1000/23
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Respinto
All'emendamento 2.0.1000, al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo».
2.0.1000
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)
1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cuiall'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.».
3.1 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «Fino alla data di applicazione», sostituire le parole: «possono ritenersi applicabili» con le seguenti: «possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».
3.1
Al comma 1, sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «Fino alla data di effettiva applicazione», sostituire le parole: «possono ritenersi applicabili» con le seguenti: «possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».
3.2
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", comunque non inferiore ad euro quattromila.".».
3.3
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione."
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
3.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in favore dell'imprenditoria agricola)
1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».
3.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
- Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»
3.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)
1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0.4
Unterberger, Spagnolli, Patton, Durnwalder
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
1. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-quinquies. Ai redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento di cui alla lettera h) si applicano, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso di cui all'articolo 9, comma 5, a condizione che il bene immobile sul quale detti diritti insistono sia destinato ad enti del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale.»
4.1
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «operatori del settore sportivo,» inserire le seguenti «limitatamente alle sole società e associazioni sportive dilettantistiche,»;
b) al comma 2, ovunque ricorrano sopprimere le seguenti parole: «società professionistiche e»;
Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le seguenti parole «società sportive professionistiche e»
4.2
Approvato
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il decreto» con le seguenti: «il regolamento di cui al decreto» e sopprimere le parole da: «concernente» fino alla fine del periodo.
4.3
Approvato
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «web» con la seguente: «internet».
4.4
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta.
4.5
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»
4.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Credito di imposta per la produzione di Materie Prime Seconde)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2oo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
4.0.2
Barbara Floridia, Turco, Croatti
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Credito d'imposta in materia di erogazioni liberali per la manutenzione, il restauro e la realizzazione di impianti sportivi pubblici)
1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 8 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di credito di imposta in materia di riciclo)
1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e per l'anno 2025. Per le finalità di cui al precedente periodo tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2oo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
4.0.4
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti ""In occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, gli enti di cui al comma 1 potranno riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Il rimborso forfettario corrisposto a ciascun volontario dal singolo ente sportivo di cui al comma 1, non potrà essere superiore al limite massimo di euro 400 mensili.»
4.0.5
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
"4-bis. (Credito di imposta in favore delle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)
1.Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, del presente articolo, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»".
4.0.6
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Potenziamento della detrazione per il sostegno alla pratica sportiva)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente delle Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), le parole: " 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "550 euro" e le parole: "tra 5 e 18 anni" sono sostituite dalle seguenti: "tra 3 e 25 anni".»
4.0.7
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Rafforzamento delle misure di sostegno alla partica sportiva)
1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e di centri estivi e invernali" sono inserite le seguenti "e per la pratica sportiva dei figli a carico" ».
5.1 (testo 2)
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «Fino alla data di applicazione» e dopo le parole: «n. 633 del 1972,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».
5.1
Al comma 2, sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «Fino alla data di effettiva applicazione» e dopo le parole: «n. 633 del 1972,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».
5.2
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «n. 633 del 1972,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».
5.3
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. I contributi e le altre somme dovute all'Organismo di cui all'articolo 31, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative previsto ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non costituiscono operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
5.4
Pirro, Turco, Barbara Floridia, Croatti, Damante
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga ai numeri 114.1) e 114.2) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.
3-ter. Al minor gettito derivante dal comma 3-bis, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3-quater.
3-quater. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 41 milioni di euro per l'anno 2024 e di 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
5.5
Pirro, Turco, Barbara Floridia, Croatti, Damante
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai numeri 114.1) e 114.2) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.
3-ter. Al minor gettito derivante dal comma 3-bis, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente incremento per l'anno 2024 dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
5.6 (testo 2)
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Approvato
All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»
5.6
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»
b) al comma 5, sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: « valutato in 2,05 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 »
5.7 (testo 2)
Approvato
All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»
5.7
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, capoverso «1-octies)», sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno dalla nascita»;
b) al comma 5, sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: «valutato in 2,05 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
5.8 (testo 2)
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Approvato
All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»
5.8
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita»;
b) al comma 5, le parole «1,54 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni»; le parole «3,08» milioni sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
5.9 (testo 2)
Approvato
All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»
5.9
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno dalla nascita»
b) al quinto comma sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: « valutato in 2,05 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 »
5.10 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
Approvato
All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»
5.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti:
«entro il 31 dicembre del secondo anno dalla nascita»
b) al quinto comma sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti:
«valutato in 2,05 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
5.11
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
"4-bis. Al fine di sostenere la filiera zootecnica nazionale, per gli anni 2024 e 2025, le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, pari 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."
5.12
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
All'articolo 5, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. L'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.».
5.13
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».
5.14
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bi. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.15
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera i), dopo le parole: "La disposizione non si applica" sono inserite le seguenti: "per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, compresi anche gli alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica".».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.16
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. La percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica nel limite del 5 per cento relativamente alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita»
5.17
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. La percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, si applica nel limite del 5 per cento relativamente alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita".
5.18
Pirro, Turco, Barbara Floridia, Croatti, Damante
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-octies) sono inseriti i seguenti:
1-novies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-decies) pannolini per bambini;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.
5-ter. Al minor gettito derivante dal comma 5-bis, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5-quater.
5-quater. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 41 milioni di euro per l'anno 2024 e di 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
5.19 (testo 2)
Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «alle cultivar IGP,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a supporto della ricerca per sostenere la competitività dell'agricoltura italiana sia mediante il miglioramento genetico, per via mutagenesi sito-diretta o cisgenesi, dei prodotti di filiera che attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali e meccatroniche per l'agricoltura di precisione e digitale».
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano solo per l'annualità 2025»
5.19
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
All'articolo 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «alle cultivar IGP,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a supporto della ricerca per sostenere la competitività dell'agricoltura italiana sia mediante il miglioramento genetico, per via mutagenesi sito-diretta o cisgenesi, dei prodotti di filiera che attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali e meccatroniche per l'agricoltura di precisione e digitale».
5.20
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete". ».
5.21
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono inserite le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».
5.22
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".»
5.23
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
All'articolo 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. All'articolo 37, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500.000 euro».
5.24
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Improponibile
Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo le parole "prestiti bancari a" aggiungere la seguente: "breve,".
5.25
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato.»
5.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)
1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."
b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.»
5.0.2
Ambrogio, Maffoni, Mennuni, Liris, Orsomarso
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Imposta di soggiorno)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari al almeno il 30% è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al comma precedente per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».
.
5.0.3
Respinto
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Imposta di soggiorno)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari al almeno il 30% è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al comma precedente per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».
5.0.4
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Imposta di soggiorno)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».
5.0.5
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni urgenti in materia di ippica)
1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal primo gennaio 2025, il prelievo dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per quella a distanza al 34 per cento.
2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare, la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell'anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per quella a distanza al 24 per cento.
3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».
5.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Misure economiche urgenti per il settore suinicolo)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della diffusione della peste suina africana, in favore delle imprese agricole che svolgono attività di allevamento di suini nelle zone infette e nelle zone di restrizione istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2024. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."
5.0.7
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Improponibile
Dopo l'articolo , inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193)
1. All'articolo 13, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente: «Le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui beni di proprietà di ISMEA, successive al loro acquisto in forza del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e dell'articolo 39 legge 9 maggio 1975, n. 153, nonché dell'articolo 4 legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono da considerarsi nulle con obbligo per il Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione delle stesse a semplice richiesta in forma libera dell'Istituto, in deroga agli articoli 2656, 2657 e 2658 del Codice Civile, e senza oneri per lo stesso.»;
b) dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies.L'iscrizione di ipoteca, a garanzia del pagamento rateale del prezzo dovuto per l'aggiudicazione dei terreni da parte di giovani imprenditori, in deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è soggetta all'imposta ipotecaria in misura fissa.»
5.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Articolo 5-bis
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole "possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato" sono sostituite dalle seguenti "possono effettuare il versamento di un importo almeno pari al 50 per cento del credito utilizzato";
b) al comma 9, le parole "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2024";
c) al comma 10, le parole "entro il 16 dicembre 2024", "entro il 16 dicembre 2025" ed "entro il 16 dicembre 2025" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2026" e le parole "entro il 16 dicembre 2027" ed "entro il 16 dicembre 2028";
d) Il comma 12 è soppresso.
2. I soggetti che hanno già provveduto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo in tutto o in parte delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1 lett. a) o chiedere il rimborso degli importi già eventualmente versati in eccedenza. La domanda è proposta all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. La facoltà di cui al comma 1 lettera a) è riconosciuta anche ai soggetti che hanno già attivato ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale avverso gli atti di accertamento e recupero. In tal caso la dichiarazione di adesione al riversamento dimidiato, depositata in giudizio, determina la sospensione del procedimento. Il giudizio si estingue con il versamento dell'ultima rata nei tempi di cui al comma 1) lett. c) della presente disposizione. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. »
5.0.9
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni fiscali)
1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».
5.0.10
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riassegnazione IVA versata dalla Fondazione "Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025")
1. Le somme versate all'entrata dello Stato dalla Fondazione "Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025" a titolo di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo, per essere trasferite alla medesima Fondazione a titolo di contributo ordinario all'organizzazione dei giochi mondiali invernali "Special Olympics" in svolgimento a Torino nel 2025, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
a) le somme versate all'entrata dello Stato entro il 30 novembre 2024 sono trasferite alla Fondazione entro il 14 dicembre 2024;
b) le somme versate all'entrata dello Stato tra il primo gennaio 2025 e il 15 marzo 2025 sono trasferite alla Fondazione entro il 30 aprile 2025.
2. Il comma 1 non si applica alle somme versate tra il primo e il 31 dicembre 2024 o dopo il 15 marzo 2025.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, lettera a), ove necessario, si applica l'articolo 20, comma 30, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione sugli interessi derivanti da operazioni
di crowdfunding lending)
1. Le disposizioni del presente articolo, in materia di tassazione sugli interessi derivanti da operazioni di prestito attraverso un finanziamento collettivo (crowdfunding lending) per la realizzazione di uno o più progetti di persone fisiche o giuridiche realizzati attraverso portali autorizzati, si applicano a quelli percepiti da investitori (persone fisiche) sia italiani che esteri, operanti in Italia secondo le normative europee.
2. I portali, di cui al comma 1, sono autorizzati in Italia dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e nei paesi dell'Unione europea dall'autorità competente, in conformità con il Regolamento Europeo 2020/1503, operando in Italia nel rispetto della normativa UE.
3. Gli interessi percepiti dagli investitori persone fisiche attraverso portali autorizzati, italiani o esteri, di cui al comma 1, sono soggetti a una tassazione del 26%, calcolata sugli interessi lordi percepiti che è trattenuta dai portali che operano in qualità di sostituti d'imposta i quali provvedono a versarla all'Agenzia delle entrate su base trimestrale. I portali sono tenuti a fornire all'Agenzia delle Entrate un rendiconto dettagliato degli interessi pagati, delle imposte trattenute e versate per ogni investitore, che annualmente riceve una certificazione dal portale con l'indicazione degli interessi percepiti e delle imposte trattenute.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di ritenuta e versamento delle imposte e di comunicazione dei dati degli investitori, i portali sono soggetti a sanzioni amministrative da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
6.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
- Gli articoli 21, 23 e 24-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.»
6.0.3
Romeo, Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2024, ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile alle detrazioni dei bonus edilizi, per superficie complessiva dell'immobile di un edificio di utilità sociale di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende la superficie catastale del medesimo immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."
6.0.4
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)
1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».
6.0.5
Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure in materia di determinazione del valore dell'immobile)
1. All'articolo 568, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «l'esperto» sono inserite le seguenti: «si attiene alle norme UNI di riferimento nonché ai migliori standard estimativi nazionali e internazionali e»;
b) le parole: «del valore per metro quadro e del valore complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato».
6.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)
"1. All'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché i fabbricati destinati ad abitazione dei dipendenti delle strutture ricettive esercenti il lavoro nell'azienda a tempo determinato o a tempo indeterminato per un numero di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento e dei dipendenti non residenti nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.".».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.0.7
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«6-bis
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
Conseguentemente, il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
6.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'art. 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015)
1. Al fine di promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera nonché di garantire lo sviluppo del patrimonio informativo necessario al funzionamento delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'art. 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle suddette commissioni prevedono un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.
2. La presente disposizione si applica per un periodo di sperimentazione di 24 mesi a decorrere dall'adozione del Provvedimento di cui al comma 4.
3. I dati relativi alle transazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6.0.9
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
- All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI ad un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria e le mandanti emettono la fattura per la loro quota alla mandataria entro il giorno 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In alternativa è ammessa la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti;»
6.0.10
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Comunicazione di opzione di sconto o cessione dei crediti per la riapertura del termine per le sostituzioni)
1. Entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ammessa la sostituzione delle comunicazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 2024, n. 67 , secondo le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 e con le modalità ivi previste, è ammessa la sostituzione delle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione indicate all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 2024, n. 67, trasmesse entro il 28 maggio 2024.
3. La sostituzione è ammessa a condizione che il credito d'imposta indicato nella comunicazione sostitutiva non sia di ammontare superiore a quello dell'originaria comunicazione."
6.0.11
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il quarto trimestre solare dell'anno 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
6.0.12
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Misure in materia di associazioni culturali)
1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.0.13
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure in materia di associazioni musicali amatoriali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".
2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.0.14
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
- Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'adempimento all'obbligazione tributaria accertata, comporta l'esclusione della contestazione in sede penale.»
6.0.15
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
- Nell'ipotesi in cui, in sede di giustizia tributaria, si formi il giudicato dell'inesistenza della pretesa erariale, la sentenza ha efficacia anche nel procedimento penale.»
6.0.16
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025.".
6.0.17
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Principio di proporzionalità nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375".
6.0.18
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
6.0.19
Centinaio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)
1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole "diploma di ragioneria", sono inserite le seguenti ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4;".
2. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per «libero professionista» si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo;".».
6.0.20
Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure in materia di equo compenso dei professionisti)
1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:
"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge".
6.0.21
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato."
6.0.22
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.".».
6.0.23
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";
b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».
6.0.24
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Manca, Musolino
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento»;
b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono soppresse.
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."
6.0.25
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
"Dopo l'articolo, inserire il seguente:"Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la tutela del settore lattiero-caseario)
1. All'articolo 10-bis, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n.103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare", sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i produttori destinatari di una imputazione di prelievo supplementare che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2024";
b) al comma 3, le parole: "dalla data del 27 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di comunicazione dell'avvenuto ricalcolo";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Sino al completamento delle operazioni di ricalcolo e alla relativa comunicazione ai produttori dell'intimazione di versamento, nonché sino alla scadenza dei termini e del compimento delle procedure di rateizzazione di cui al comma 5, sono interrotte le attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sospese le attività in corso;
d) i commi da 6 a 11 sono soppressi;
e) il comma 13 è soppresso
6.0.26
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavatori occasionali)
- All'articolo 34-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente D.P.R. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»
6.0.27
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"6-bis. (Tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli)
1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 30 per cento e per quella a "distanza" al 34 per cento.
2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento.
3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi."
6.0.28
Liris, De Carlo, Nocco, Sigismondi
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«6-bis
(Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del primo comma del presente articolo, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6.0.29
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni urgenti in materia di contributi previdenziali)
1.Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'lNPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente sostituire il Capo I con il seguente "Disposizioni fiscali e previdenziali".
6.0.30
Nocco, Mennuni, Russo, Satta, Mancini, Leonardi, Zullo, Liris, Orsomarso
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente::
"Art. 6-bis.
(Contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa)
- All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:"3-bis. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".
6.0.31
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Forme pensionistiche complementari)
1. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.»
Conseguentemente, sostituire il Capo I con il seguente "Disposizioni fiscali e previdenziali"
6.0.32
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Previdenza complementare per i lavoratori agricoli)
1. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252."
6.0.33
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Agevolazioni contributive riconosciute alle aziende agricole operanti in territori svantaggiati)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375."
6.0.34
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Assicurazione obbligatoria dei coadiuvanti familiari imprenditore agricolo professionale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 si applicano anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore."
6.0.35 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 6-bis.
1.Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1 la parola "univocamente" è sostituita con la seguente "prevalentemente";
2) al comma 3 dopo "destinatario del provvedimento" è aggiunto "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" inserire le seguenti "e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "ai prestatori di servizi di accesso alla rete,", inserire le seguenti parole: "compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole "provvedono comunque," inserire le seguenti ", entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";
6) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP, il Registro italiano per il country code Top level domain (cctld).it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i cc tld diversi da quello italiano e per i nomi a Generic Top level Domain (gtld), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite.
7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: " 7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento degli FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato di cui all'articolo 6 comma 2."
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione", inserire le seguenti "di cui all'art. 2, comma 5 della presente legge".
6.0.35
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
- Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1 la parola "univocamente" è sostituita con la seguente "prevalentemente";
2) al comma 3 dopo "destinatario del provvedimento" è aggiunto "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" inserire le seguenti "e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
4) al comma 5, primo periodo dopo le parole "ai prestatori di servizi di accesso alla rete,", inserire le seguenti parole: "compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole "provvedono comunque," inserire le seguenti ", entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";
6) è aggiunto il seguente comma "8. L'Autorità, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, può fissare limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito";
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione", inserire le seguenti "di cui all'art. 2, comma 5 della presente legge".
6.0.36 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
- Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 174-quinquies, è aggiunto il seguente:
«"Art. 174-sexies
1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione Europea ma che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in Italia, che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24- bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".».
6.0.36
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 174-quinquies, è aggiunto il seguente:
"Art. 174-sexies
1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare, senza ritardo, all'autorità giudiziaria o alla Guardia di finanza tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 non aventi sede legale o amministrativa in Italia e che offrono servizi a utenti stabiliti sul territorio nazionale devono comunicare, senza ritardo, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il proprio rappresentante legale in Italia.
3. Fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione o il ritardo della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".».
7.1
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Liris
Ritirato
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote.".».
7.2
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Orsomarso
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole "1° ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».
7.3
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole "1° ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».
7.4
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole "1° ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».
7.5
Bergesio, Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 4, inserire il seguente
"Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di attività di meccatronica)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».
7.6 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";
b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";
c) al comma 143, sopprimere le parole: ",fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.";
d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".
2. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";
c ) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso.".
7.6
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.".
7.7
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Pirro
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2025, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».
7.8
Marti, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano fino al 31 dicembre 2026".
7.9
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2027".
7.10
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
7.11
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpreta nel senso che la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375»
7.12
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.»
7.13
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."
7.14
Respinto
Aggiungere, il seguente comma:
«5-bis. Al comma 8-ter dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2025".».
7.15
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole "31 ottobre 2024" sono sostitute dalle seguenti: "31 marzo 2025"; b) al comma 10: 1) le parole "entro il 16 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2025"; 2) al terzo periodo le parole "a decorrere dal 17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2025"; 3) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025".
5.ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.16
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025";
b) al comma 10:
1) le parole "entro il 16 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2025";
2) al terzo periodo le parole "a decorrere dal 17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2025";
c) al comma 11, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025".
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.17
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
"5-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi";
1) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".
5-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori".
7.18
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2025"».
7.0.1
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2 -1.1.2 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
7.0.2 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
4. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'art. 1, comma 277, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale di tali unità immobiliari urbane.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 30 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
7.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art 7-bis.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 in merito alla validità delle graduatorie dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire risparmi di spesa evitando la bandizione di nuove procedure, la graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di un contingente di Collaboratori Amministrativi Prof.li (cat. D), bandito dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo con delibera n. 82 del 23/05/2019, e in scadenza il prossimo 26 settembre, è prorogata di un ulteriore biennio.»
7.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
- All'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "nei tre anni successivi", sono sostituite con le seguenti: "nell'anno successivo".
7.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Autorizzazione paesaggistica per le aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)
1. Al fine di dare adeguata attuazione e coordinamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera A. 27 dell'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, aggiungere infine il seguente periodo: "installazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle piazzole ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico- costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;";
b) alla lettera B. 26 dell'Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, aggiungere infine il seguente periodo: "interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle piazzole, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;".».
7.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)
1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 e dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».
7.0.7
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
- All'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Sono esentati dallo svolgimento del tirocinio e dall'Esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori contabili, i Professori universitari di ruolo (prima fascia o seconda fascia) in Economia Aziendale, Finanza Aziendale, Economia degli Intermediari Finanziari, Economia e Gestione delle Imprese che:
a) abbiano redatto almeno 5 perizie o pareri valutativi negli ultimi 5 anni in materia di: valutazione d'azienda (ai fini di bilancio, ai fini fiscali o di ai fini di operazioni di fusione e/o acquisizione); valutazione di intangibili; principi contabili internazionali, attestazione di piani aziendali;
b) abbiano partecipato o presieduto una commissione per l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Commercialista e Revisore Contabile.".
7.0.8
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga in materia di patente a crediti)
1. All'articolo 27, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituire le parole: "1º ottobre 2024" con le seguenti: "1º aprile 2025"
7.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Proroga in materia di patente a crediti)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "1° ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2025".".
7.0.10
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
- Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al SSN, può, su richiesta dell'interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026, in forza delle quali quest'ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»
7.0.11
Fregolent, Scalfarotto, Paita, Musolino
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di attività di meccatronica)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».»
7.0.12
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Proroga di termini in materia di attività di meccatronica)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi»".
7.0.13
Lorenzin, Manca, Tajani, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di attività di meccatronica)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».
7.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "dodici anni", sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni".».
7.0.15
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art 7-bis.
- Per le strutture sanitarie che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni che hanno aderito, ma per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché alla programmazione con scadenze vincolanti del PNRR, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati i seguenti termini indicati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro dell'interno:
a) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
b) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) è prorogato al 31 ottobre 2026";
c) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) è prorogato al 30 aprile 2028";
d) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) è prorogato al 31 ottobre 2029";
e) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
f) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) è prorogato al 31 ottobre 2026";
g) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) è prorogato al 30 aprile 2028";
h) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) è prorogato al 31 ottobre 2029";
i) il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
j) il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è prorogato al 30 aprile 2026";
k) il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) è prorogato al 1° marzo 2027";
l) il termine di cui all'art.3, comma 4, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
m) il termine di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) è prorogato al 31 ottobre 2026";
n) il termine di cui all'art. 3, comma 4, lettera d) è prorogato al 30 aprile 2028".»
7.0.16
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)
1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "novanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centodue mesi"
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
7.0.17
Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroghe di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, le parole «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite con le seguenti: «Nelle more della determinazione dei livelli adeguati dei servizi di cui al comma 2, lettera a)»;
b) al comma 6, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025» e l'ultimo periodo è soppresso. »
7.0.18
Melchiorre, Nocco, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroghe di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, le parole «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite con le seguenti: «Nelle more della determinazione dei livelli adeguati dei servizi di cui al comma 2, lettera a)»;
b) al comma 6, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025» e l'ultimo periodo è soppresso.
7.0.19
Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis
(Proroghe di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2-quater, le parole «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite con le seguenti: «Nelle more della determinazione dei livelli adeguati dei servizi di cui al comma 2, lettera a)»;
- al comma 6, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025» e l'ultimo periodo è soppresso.».
7.0.20
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
- All'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, al secondo periodo le parole "per più di due mandati consecutivi" sono sostituite con le seguenti: «per più di tre mandati consecutivi.»
7.0.21
Respinto
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. Per l'anno 2024 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2025.".
7.0.22
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. Per l'anno 2024 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2025.»
7.0.23
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
- Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 1, commi comma 853 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene alle assegnazioni intervenute nell'anno 2020, i termini di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 148-ter della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ulteriormente prorogato di 18 mesi. Le eventuali somme già corrisposte dall'Amministrazione finanziatrice non sono oggetto di recupero.»
7.0.24
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Proroga di termini per affidamento lavori)
1. L'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.""
7.0.25
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Prevenzione incendi nei rifugi alpini)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i), ultimo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024". ».
7.0.26
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quinto periodo, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole "31 marzo 2023" con le seguenti "31 marzo 2024".»
7.0.27
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. I risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le domande di indennizzo FIR stabilito dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per ragioni procedurali o per errori formali, possono adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
7.0.28
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024 e 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».
7.0.29
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)
- Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:
a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato;
b) una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
2. Il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.»
7.0.30
Pirovano, Dreosto, Claudio Borghi, Testor, Spelgatti, Tosato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2024". Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.".
7.0.31
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2024". Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.".
7.0.32
Turco, Barbara Floridia, Croatti
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)
1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al secondo periodo le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;
c) al quinto periodo le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».
7.0.33
Patuanelli, Naturale, Pirro, Damante, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.34
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)
1. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".»
7.0.35
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:
« Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici)
1. Al comma 8-ter dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2025".».
7.0.36
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".».
7.0.37
Liris, Sigismondi, Russo, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro.";
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";
c) Al comma 4 sostituire le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021, 2022 e 2023."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.38 (testo 4)
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis.
(Disposizioni di personale sanitario e sociosanitario)
1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" a "ai fini dell'IVA", sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta"».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."
7.0.38 (testo 3)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis.
(Disposizioni di personale sanitario e sociosanitario)
- All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le parole da "Resta fermo" a "effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati".
7.0.38 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis.
(Disposizioni di personale sanitario e sociosanitario)
- Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024.».».
- All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le parole da "Resta fermo" a "effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati".
7.0.38
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga di termini in materia di personale sanitario e sociosanitario)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024.».».
7.0.39
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».
7.0.40 (testo 2)
Pirro, Barbara Floridia, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Tajani
Approvato
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
7.0.40
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"7-bis.
(Proroga di termini in materia di segretari comunali)
1. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituire la parola: «ventiquattro» con le seguenti «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026.».
7.0.41
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».».
7.0.42
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "15 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole "entro il 10 dicembre 2024" sono aggiunte le seguenti: ", per un importo pari a 1.000 milioni di euro, ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente."»
7.0.43
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga di termini in materia di IMU per i fabbricati inagibili colpiti dal sisma del 2012)
1. Al comma 768 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.0.44
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)
1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al periodo precedente possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività."».
7.0.45
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)
1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al periodo precedente possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività."».
7.0.46
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)
1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al periodo precedente possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività."».
7.0.47
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della Pubblica Amministrazione)
1. Al fine di favorire la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e di telefonia fissa e favorire la più ampia digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ove ricorrano le parole: «31 dicembre 2024» sostituirle con le seguenti: «31 dicembre 2025».
7.0.48
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga termini in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.49 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni".
7.0.49
Improponibile (limitatamente al conseguentemente)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni".
Conseguentemente, all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, le parole: "già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e" sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: "Gli enti locali ubicati" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede", e le parole: "già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e" sono soppresse;
c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: "3-quater-1. La Regione Calabria può autorizzare l'utilizzo delle risorse del proprio bilancio assegnate alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale per i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché quelle destinate ai soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, per consentire alle predette amministrazioni di bandire procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per assunzioni fino al 31 dicembre 2025, anche in sovrannumero e in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 3-quinquies sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla Regione Calabria."
d) al comma 3-quinquies, le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".
7.0.50
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga incarichi temporanei istituzioni scolastiche)
1. Per l'anno scolastico 2024/25 gli incarichi temporanei sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.51
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».».
7.0.52 (testo 2)
Respinto
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis
1. All'articolo 119, comma 9-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni di cui al successivo articolo 121 del presente decreto, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
7.0.52
Respinto
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
7.0.53
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025".
7.0.54
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)
- All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
7.0.55
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)
1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»
7.0.56
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Proroga di termini assicurazione veicoli agricoli)
- All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
7.0.57
Ritirato
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga di termini in materia di assicurazione delle macchine agricole)
1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
7.0.58
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)
1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025."».
7.0.59
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Proroga di termini in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025» e al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
8.1
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "737.500.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024."
8.2
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "715.827.500";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024."
8.3
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "699.485.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024."
8.4
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "741.312.500";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024."
8.5
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "748.850.164 milioni";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024."
8.6
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.087.349";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024."
8.7
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "747.126.500";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024."
8.8
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "695.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024."
8.9
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:"1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, è ridotta di 55 milioni di euro per l'anno 2024.
8.10
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Al comma 1, Allegato 3, alla riga "Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari", sopprimere le parole: "Locomotori, carri e" e sostituire l'importo: "55.000.000" con il seguente: "30.000.000".
Conseguentemente:
- all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "1.600 milioni di euro" con le seguenti: "1.575 milioni di euro";
- all'articolo 1, comma 2, lettera a), sostituire le parole: "750 milioni di euro" con le seguenti: "725 milioni di euro";
- all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "750 milioni di euro" con le seguenti: "725 milioni di euro".
8.11
Al comma 1, Tabella 3, sopprimere l'ottavo rigo (DL 59/2021, art. 1, comma 2, lettera C, n.4). Conseguentemente, alla medesima Tabella, aggiungere, in fine, la seguente:
decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, articolo 3, comma 1 (Fondo ERTMS) | 55.000.000 |
8.12
Fina, Irto, Basso, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "633.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 117.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 117.000.000 euro per l'anno 2024."
8.13
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "738.784.833";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024."
8.14
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "699.588.449";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024."
8.15
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.402.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024."
8.16
Basso, Irto, Fina, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "748.850.703";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024."
8.17
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "617.772.167";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 132.227.833 euro l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 132.227.833 euro per l'anno 2024."
8.18
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "696.541.746 milioni";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024."
8.19
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "735.720.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024."
8.20
Manca, Tajani, Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.865.468";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024."
8.21
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "706.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024."
8.22
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, allegato 3, sopprimere la voce: «2, lettera G n.1, Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori, 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA, 17.600.000»
Conseguentemente al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "750 milioni" con le seguenti: "732,4 milioni";
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024 si procede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024."
8.23
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "691.190.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024."
8.24
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Tajani
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "680.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024."
8.25
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "730 milioni";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024."
8.26
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: "sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024" inserire il seguente periodo: "Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), n.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".
8.27
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: "sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024" è aggiunto il seguente periodo: "sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021".
8.28
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, dopo le parole:" Qualora le amministrazioni" inserire le seguenti:"titolari"
8.29
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole:" anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati" con le seguenti:"utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile".
8.30
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati" con le seguenti: "utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile".
8.31
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:" 1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
8.32
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.».
8.33
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.".
8.34
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.».
8.35 (testo 2)
Respinto
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere le seguenti voci:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "578 milioni di";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Per l'anno 2024 è disposto l'incremento, pari a 172 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."
8.35
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'allegato 3, di cui all'articolo 8, comma 1, sopprimere l'accantonamento di 55 milioni per l'anno 2024, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), n. 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.".
8.36
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1bis. All'accantonamento di 55 milioni previsto dall'Allegato n. 3, a valere sul decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, art. 1, comma 2, lett. c), n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156."
8.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«8-bis.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016)
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 e del sisma 2016, o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già avviate da altre amministrazioni, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.
2. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016».».
8.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Misure in materia agricola)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.»".
8.0.3 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";
b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";
c) al comma 143, sopprimere le parole: ",fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.";
d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".
2. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";
c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso.".
8.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 141:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
"A ciascun ente, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.";
2) al secondo periodo le parole "Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c)" sono soppresse;
b) al comma 143, le parole dal "31 marzo 2023," fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023.";
c) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 30 settembre 2024.
2. All'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";
c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è eliminato.".
8.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Misure in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
1. All'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno"; al terzo periodo le parole "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre"; al quarto periodo le parole "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"; al sesto periodo le parole "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Gli enti di cui al primo periodo trasmettono le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 15 marzo dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle richieste.".
8.0.5 (testo 2)
Liris, Orsomarso, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.".
8.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro il 31 ottobre 2024, sono individuati gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini e gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo avviano i lavori, mediante pubblicazione del bando di gara, entro il 30 novembre 2024 e concludono gli stessi entro il 31 dicembre 2027, a pena di revoca delle risorse assegnate.".
2. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi relativi alle opere i cui lavori risultino affidati entro la data 31 dicembre 2024.".
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "stabiliti dal PNRR" sono aggiunte le seguenti: "anche con riferimento agli interventi finalizzati a rafforzare le progettualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).".
8.0.6
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Misure di sostegno agli investimenti produttivi)
1. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
8.0.7
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Misure per la valorizzazione dell'economia circolare tramite impianti di biogas)
1. Al fine di assicurare la sostenibilità degli impianti di biogas di cui al decreto interministeriale 19 giugno 2024 recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio", l'approvvigionamento degli effluenti zootecnici e dei fanghi è consentito entro una distanza di 30 chilometri dall'ubicazione dell'impianto.
2. Alla Tabella 1 del decreto interministreriale 19 giugno 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla Parte A, punto 2), sono aggiunti i seguenti sottoprodotti: "fanghi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99";
alla Parte B, punto 2), sono aggiunte le seguenti specie arboree poliennali: "cannuccia di palude (Phragmines australis L.)"; "Miscanto (Miscanthus spp.)".
8.0.8
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.- 8-bis
(Misure di sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario da e per i porti nazionali)
1. Al fine di ridurre i costi operativi legati alla movimentazione ferroviaria all'interno dei terminal portuali, all'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro annui, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.
I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo".
2. Dall' attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»
8.0.9
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
9.1
D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso "4-bis" con il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25.»
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede" con le seguenti: "e in 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede quanto a 17,49 milioni di euro per l'anno 2024";
b) dopo le parole: "del predetto articolo 13, comma 9" inserire le seguenti: "e quanto a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."
9.2
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «per il 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»
9.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso "4-bis.", con il seguente:
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25».
9.4
Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9.5
Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sono effettuate, nel limite del contingente già autorizzato, anche successivamente al termine previsto dall'articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006, e comunque entro il 31 ottobre 2024, ferma restando la decorrenza giuridica al 1° settembre 2024.
3-ter. Gli incarichi di reggenza attribuiti ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche, conferiti nelle more delle assunzioni di cui al comma 3-bis, cessano con le immissioni in ruolo di cui al medesimo comma 3-bis.
9.6
Approvato
Al comma 4, capoverso «623», sostituire le parole: «piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale» con le seguenti: «piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e dopo le parole: «dell'istruzione e del merito» inserire le seguenti: «n. 240 del»;
9.7
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 come richiamato all'articolo 5 comma 2".».
9.8
La Marca, Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
4-ter. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è soppresso.
4-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «presso le Scuole europee» sono soppresse."
9.9
Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter può essere esercitata entro cinque giorni dall'entrata in vigore presente disposizione anche dal personale che ha svolto o è in corso di svolgimento del sesto anno di servizio (anno scolastico 2023/2024) presso le istituzioni scolastiche all'estero purché abbia presentato istanza agli uffici competenti entro il termine del 15 giugno 2024.»"
9.10
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d) del Decreto Legge del 25 maggio del 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è resa pubblica la posizione di tutti gli aspiranti che abbiano superato le prove".».
9.11 (testo corretto)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Improponibile (limitatamente al capoverso 4-bis)
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla rubrica, le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" sono soppresse;
2) al comma 1 le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" sono sostituite dalle parole "di cui";
b) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "con decreto del Ministro della giustizia" aggiungere le parole ", previo parere in Conferenza Unificata";
c) all'articolo 10, comma 2, le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024";
d) all'art. 11, lettera b), sopprimere interamente il numero 1).
4-ter. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023 n. 170 le parole "è prorogato al 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle parole "è prorogato al 31 gennaio 2025."."
9.11
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla rubrica, le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" sono soppresse;
2) al comma 1 le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" sono sostituite dalle parole "di cui";
b) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "con decreto del Ministro della giustizia" aggiungere le parole ", previo parere in Conferenza Unificata";
c) all'articolo 10, comma 2, le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024";
d) all'art. 11, lettera b), sopprimere interamente il numero 1).
4-ter. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133 convertito dalla legge 1° dicembre 2023 n. 170 le parole "è prorogato al 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle parole "è prorogato al 31 gennaio 2025."."
9.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:
4 - bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", apportare le seguenti modificazioni:
- nella rubrica dell'art. 4, sopprimere le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"
- al comma 1 dell'art. 4, sostituire le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le parole "di cui";
- al comma 2, dell'art. 6, dopo le parole "con decreto del Ministro della giustizia" aggiungere le parole ", previo parere in Conferenza Unificata";
- all'art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024";
- all'art. 11, lettera b), sopprimere interamente il punto 1).
9.13
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, relativo ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati da INDIRE sono abrogati. Con successivo decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università a della ricerca, verranno implementate le autorizzazioni per i posti messi a bando dalle singole Università relativamente ai corsi di specializzazione. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti specializzati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
4-ter. Fino all'anno a.a. 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo.
4-quater. Al fine di dare attuazione ai commi 4-bis e 4-ter, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero."
9.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Gli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n.106, relativo ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati da INDIRE sono abrogati. Con successivo decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università a della ricerca, verranno implementate le autorizzazioni per i posti messi a bando dalle singole Università relativamente ai corsi di specializzazione. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti specializzati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università". Fino all'a.a. 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti all'articolo 6, comma 2. del Decreto-Legge n.71 possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30% dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione a tale previsione, ciascuna Università statale a decorrere dall' anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero.
9.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, finalizzato a garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, attraverso conferma sul medesimo posto del precedente anno scolastico, "nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente" è abrogato.
9.16
Camusso, Zampa, Furlan, Verducci
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è abrogato.
9.17
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) L'articolo 8 della Legge 29 luglio 2024, n. 106, è abrogato.
9.18
Crisanti, La Marca, D'Elia, Rando, Verducci
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 14, comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono soppresse le seguenti parole: "nell'arco della vita lavorativa".»
9.19
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 180 milioni di euro per l'anno 2025, 535 milioni di euro per l'anno 2026 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, 535 milioni di euro per l'anno 2026 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, 535 milioni di euro per l'anno 2026 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."
9.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'art. 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
4 - ter. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 59 c. 10 del DL 73/2021 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minim previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'art. 8 del DD 2575 e dai commi 2, 3 dell'art. 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
4-quater. È sospesa l'indizione di tutte procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno fino ad esaurimento delle graduatorie ad esaurimento di cui ai commi 5 e 6.È sospesa l'indizione di tutte procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno fino ad esaurimento delle graduatorie ad esaurimento di cui ai commi 5 e 6.
9.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4 bis) Il personale della scuola primaria assunto e successivamente licenziato in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali è confermato in ruolo purché acquisisca entro il termine del 30 giugno 2025 uno dei seguenti titoli:
a) laurea in Scienze della Formazione Primaria
b) trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario di Sciente della Formazione cui accede di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente.
4 ter) I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire i titoli di cui sopra al fine di ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025.Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.
9.22
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all' estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all' effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie.
4-quater. Se il titolo conseguito all' estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto."
9.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4 bis) Coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all' estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all' effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
4 ter) I soggetti di cui al comma precedente sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie. Se il titolo conseguito all' estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
9.24
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'art. 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
9.25
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 59 c. 10 del DL 73/2021 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'art. 8 del DD 2575 e dai commi 2 , 3 dell'art. 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
9.26
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate."
9.27
Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con i DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del DD 2575/2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del DD 2576/2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate."
9.28
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie del concorso di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo. Tutti i partecipanti al concorso di cui sopra accedono direttamente al percorso di 30 CFU di cui al comma 4 dell'articolo 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
9.29
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Alle graduatorie dei partecipanti alla procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 si attinge per le assunzioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2024/25 in coda al personale inserito nelle graduatorie di merito del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020.
9.30
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Ai partecipanti alla procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 è riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie degli idonei alla medesima procedura, da pubblicare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogate fino al loro esaurimento."
9.31
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Ai partecipanti alla procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 è riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento.
9.32
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Le graduatorie del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento e si procede all'assunzione in ruolo degli idonei anche oltre le 32000 unità di personale fissate.
9.33
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) A decorrere dall' anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all' IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
9.34
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all' IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno."
9.35
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
9.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
9.37
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
4-ter. Per le suddette finalità , il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026."
9.38
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per tali finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
9.39
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.
9.40
D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per l'anno scolastico 2024-25 sono riattivati, fino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112."
9.41
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024.
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.
9.42
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
9.43
D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."
9.44
Camusso, Zampa, Furlan, Verducci
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. È sospesa l'indizione di tutte procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno fino ad esaurimento delle graduatorie ad esaurimento."
9.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)
1. All'articolo 25 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), composta anche da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del merito e dalle Organizzazioni sindacali, con i seguenti compiti:
a) valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura interessata;
b) analisi dell'attuale articolazione della categoria, nonché verifica dei livelli di responsabilità attribuibili;
c) previsione dell'opportunità di progressione economica mediante una più ampia articolazione delle posizioni economiche;
d) revisione dei criteri di progressione economica del personale all'interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell'esperienza professionale maturata, anche mediante eventuali percorsi formativi;
e) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione al miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
La Commissione opera in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e riferisce al Ministro dell'Istruzione e del merito che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è tenuto a emanare una Direttiva sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici in cui siano definiti specifici parametri e criteri. A decorrere dall'emanazione della predetta Direttiva cessa di avere efficacia il nucleo di valutazione di cui comma 94, dell'articolo 1 della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107.
Eventuali risparmi di spesa sono allocati nel Fondo unico nazionale, di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002»
9.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di dirigente quadro intermedio)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sostituire il comma 5 con i seguenti:
"5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito - da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge - sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, vòlti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
5-ter. La positiva valutazione annuale nello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.
5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il Fondo per l'organizzazione e la gestione, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, affinché possa essere riconosciuto un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, e nelle more del completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente, per un docente tra quelli individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025.
5-septies. Agli oneri derivanti dal comma 5 quater, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, nonché al comma 5-sexies, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
9.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)
1. All'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283."».
9.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)
1. All'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283."».
9.0.5
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)
1. All'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283."».
9.0.6
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni dei veicoli in ambito portuale e aeroportuale)
«1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali."».
9.0.7
Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, così come modificato dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente previsione, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.".».
9.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale scolastico)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
"Art. 21-bis.
1. Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica. Detto personale può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per tre anni scolastici."
b) all'articolo 37 il comma 8 è abrogato.»
9.0.9
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di imprese portuali )
1. I commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'articolo 10, comma 3 del decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022 sono sostituiti dai seguenti:
"3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1% delle entrate proprie derivanti dal gettito delle imposte sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma1, lettera c) della legge n. 84 del 1994, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema Portuale.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1% delle entrate proprie di ciascuna Autorità di Sistema Portuale derivanti dalle entrate richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema Portuale di cui all'articolo 11-ter della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché le disposizioni relative all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo".
9.0.10
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole "per l'anno 2023" sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
9.0.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure a sostegno dell'incremento e stabilizzazione del personale ATA)
1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
3. Per gli oneri derivanti dai precedenti commi è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni per l'anno 2025, di 535 milioni per l'anno 2026 e di 600 milioni a regime ai quali si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
10.1
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Gli obblighi previsti nel presente decreto a carico delle amministrazioni pubbliche si applicano, solo se espressamente previsto, con riferimento alle loro partecipazioni in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché in società da queste ultime controllate".».
10.2
"Al comma 1 è premesso il seguente comma 01: "1. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente: 9-bis: «In conformità al principio interpretativo enunciato all'articolo 1 comma 5 del presente decreto, le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) ed alle partecipazioni da queste ultime detenute».
10.3
Respinto
Sopprimere il comma 1
10.4
Tosato, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;".».
10.5
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati."».
10.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".
10.7
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Al comma 1, capoverso "5-bis", dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".
10.8
Al comma 1, dopo le parole "e all'articolo 26, comma 5," sostituire le parole "continuano ad applicarsi" con le parole "si applicano" e dopo le parole "successive emissioni" aggiungere le parole "anche non" prima delle parole "effettuate in sostanziale".
10.9
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente "1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Gli atti di scioglimento o di liquidazione, di cui al comma 5, delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esenti da imposte fiscali, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.».
10.10
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:" 1-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Gli atti di scioglimento o di liquidazione, di cui al comma 5, delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esenti da imposte fiscali, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.».
10.11
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle società di cui all'articolo 52, comma 1-bis del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n.21, nonché alle partecipazioni da parte della pubblica amministrazione in tali società".»
10.12
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e alle società di cui all'articolo 52, comma 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 21, nonché alle partecipazioni da parte della pubblica amministrazione in tali società".»
10.13
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:" 1-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"
10.14
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-.bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite con le parole ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli"».
10.15
Respinto
Sopprimere il comma 2.
10.16
Respinto
Sopprimere il comma 2
10.17
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: "2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica in mercati diversi da quelli in cui le imprese di cui al comma 2 agiscono ai sensi del medesimo comma 2-bis, le stesse sono tenute a rendere accessibili a imprese terze, presenti su tali diversi mercati, i medesimi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, a condizioni equivalenti a quelle già praticate per l'accesso agli stessi a società da esse partecipate o controllate operanti in tali mercati, e comunque eque e non discriminatorie, fatte salve le determinazioni delle autorità di regolazione di settore, ove applicabili."»
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b)
10.18
Respinto
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi che compongono l'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287. Conseguentemente, è abrogata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica."
10.19
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" aggiungere le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) al comma 5, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
c) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
d) al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
"11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.
10.20
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: "liquidazione" inserire le seguenti: "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) al comma 5:
1) al primo periodo, sostituire le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge";
2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali."
c) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
d) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
e) dopo il comma 11, inserire il seguente:
"11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno alla sperimentazione volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."
10.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
- al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
- al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
- dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."
10.22
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole "e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.".
10.23
Respinto
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.»
10.24
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»
10.25
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Al comma 4 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
10.26
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»
10.27
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dotati di autonomia contabile, provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo mediante la riclassificazione dei propri bilanci secondo lo schema di cui al comma 6."
10.28
Approvato
Ai commi 5 e 10, sostituire la parola: «web» con la seguente: «internet».
10.29
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo mediante la riclassificazione dei propri bilanci secondo gli schemi di cui al presente comma.».
10.30
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno."
10.31
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:" La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno."
10.32
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno."
10.33 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'Interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. 3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
10.33
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'Interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
10.34
All'articolo 10, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241,»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: «3-bis. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo e in aggiunta al contingente ivi previsto è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3, del presente articolo, per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
10-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
10.35
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare di quelli della milestone M2C2-6 nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "ai commi da 3 a 11" con le seguenti: "ai commi da 3 a 11-bis".
10.36
All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 11, inserire il seguente comma:
"11-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare di quelli della milestone M2C2-6 (M), nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.";
b) al comma 12, sostituire il seguente periodo: "ai commi da 3 a 11" con il seguente: "ai commi da 3 a 11-bis".
10.37
Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
"12-bis. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo il 31 agosto 2026".
12-ter. L'articolo 18, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è abrogato.".
10.38
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Approvato
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse europee," sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova Governance europea.".».
10.39
Respinto
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole «di tale amministrazione e» sono soppresse.".
10.40
Respinto
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".".
10.41
Respinto
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a), n. 16, è soppressa;
b) alla lettera h), le parole: «725 milioni» sono sostituite con le seguenti «759,7 milioni».
10.42
Respinto
Dopo il comma 12, inserire il seguente: "12-bis. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.".
10.43
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis. All'articolo 18, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti "tre anni"".
10.44
Respinto
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis
(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)
1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.".
10.45
Respinto
Sopprimere il comma 13.
10.46
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 13, sopprimere la lettera a).
10.47
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 13, sopprimere la lettera b).
10.48
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 13, sopprimere la lettera c).
10.49
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Al comma 13, sopprimere la lettera d).
10.50 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
10.50
Dopo il comma 13 aggiungere, in fine, il seguente:
"13bis. All'art. 12 bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei».
10.51 (testo 3)
Approvato
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"13-bis. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, apportare le seguenti modifiche:
- al primo capoverso:
dopo le parole "concessionari di pubblici servizi" aggiungere "o fornitori di servizi pubblici essenziali"; dopo le parole "controllate, che" aggiungere ", da almeno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";
sostituire le parole: "anche nell'ambito" con le seguenti: "esclusivamente nell'ambito";
sostituire le parole "su tutto il territorio nazionale e" con ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale e siano dotati";
- all'ultimo capoverso sostituire le parole "ricezione, digitalizzazione "con le seguenti "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".
10.51 (testo 2)
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"13-bis. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, apportare le seguenti modifiche:
- al primo capoverso:
dopo le parole "concessionari di pubblici servizi" aggiungere "o fornitori di servizi pubblici essenziali"; dopo le parole "controllate, che" aggiungere ", da almeno 12 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,";
sostituire le parole "su tutto il territorio nazionale e" con ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale e siano dotati";
- all'ultimo capoverso sostituire le parole "ricezione, digitalizzazione "con le seguenti "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".
10.51
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"13-bis. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, apportare le seguenti modifiche:
- al primo capoverso:
dopo le parole "concessionari di pubblici servizi" aggiungere "o fornitori di servizi pubblici essenziali"; dopo le parole "controllate, che" aggiungere ", in relazione anche ed esclusivamente al relativo gruppo societario, da almeno 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge";
eliminare le parole "anche nell'ambito del relativo gruppo societario";
sostituire le parole "su tutto il territorio nazionale e" con ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale e siano dotati";
- all'ultimo capoverso sostituire le parole "ricezione, digitalizzazione "con le seguenti "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione,".
10.52
Respinto
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza della strada statale 17 e di assicurare le attività inerenti alla progettazione per un progressivo miglioramento tecnico- funzionale dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico tratto dal Km 92+000 al Km 93+000. Per le finalità di cui al presente comma si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.53
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 13,aggiungere i seguenti:
"13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."
10.54
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
"13-bis. Al fine di soddisfare la crescente domanda di mobilità aerea di passeggeri e merci con particolare attenzione ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM), garantendo l'accessibilità alle reti del trasporto aereo nel rispetto degli standard di sicurezza, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, a riconoscere un'apposita indennità denominata "Mobilità accessibile e sicurezza", con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, in favore dei propri dipendenti, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza e ispezione. L'indennità corrisposta nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di euro 1.100.000,00 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul bilancio dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
10.500/1
Respinto
All'emendamento 10.500, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 13-bis, sopprimere le parole da: "nonché" fino a: "della Regione".
b) dopo il capoverso 13-bis, aggiungere i seguenti: "13-ter. In considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi del deficit idrico in Sicilia, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore della Regione Sicilia.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, si provvede mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".
c) sopprimere le seguenti parole:" Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)."
10.500/2
Respinto
All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis» sostituire le parole da: «all'articolo 14-quater» con le seguenti: «è riconosciuto un contributo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
10.500/3
Respinto
All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis» sostituire le parole «le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse» con le seguenti: «dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36," sono inserite le seguenti "del principio di tutela della concorrenza"».
10.500/4
Respinto
All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis» sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dei principi di cui alla legge 21 giugno 2022, n. 78"».
10.500/5
Respinto
All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, continuano ad applicarsi per i progetti, le opere e gli investimenti che non siano stati approvati dalle istituzioni europee nell'ambito del PNRR»
10.500 (testo 2)
I Relatori
Approvato
All'articolo 10, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse».
Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)».
10.500
I Relatori
All'articolo 10, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nel settore dei rifiuti e di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse».
Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)».
10.501
I Relatori
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del potenziamento dell'esercizio di vigilanza della Covip, tenuto conto delle accresciute competenze e responsabilità derivanti anche dal processo di adeguamento al quadro regolatorio internazionale e di fonte UE, nonché della conseguente necessità di garantire continuativa informativa nei confronti del Ministero del lavoro in ordine alle analisi dei rischi del sistema previdenziale per quanto di competenza, al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "da un presidente e da due membri" sono sostituite dalle seguenti: "da un presidente e da quattro membri". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei due componenti aggiuntivi secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 come modificato dal presente comma.».
10.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
Art. 10-bis "Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali"
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
10.0.2 (testo 3)
Liris, Matera, Pogliese, Orsomarso
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";
b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";
c) al comma 143, sopprimere le parole: ",fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.";
d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".
2. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";
c ) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso.".
10.0.2 (testo 2)
Liris, Matera, Pogliese, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2021, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate. Per i medesimi contributi relativi alle assegnazioni avvenute dal 2022 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 145/2018 non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i dodici mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»
10.0.2
Liris, Matera, Pogliese, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.
10.0.3
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Lorefice
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.4
Ambrogio, Maffoni, Liris, Orsomarso
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.
8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».».
10.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.
8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».».
10.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.
8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.0.7 (testo 2)
Matera, Liris, Castelli, Orsomarso
Approvato
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
10.0.7
Matera, Liris, Castelli, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga per l'assunzione di titolarità del segretario comunale in sedi di fascia immediatamente superiore)
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».
10.0.8
Mieli, Sallemi, Orsomarso, Liris, Mancini
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Riacquisto di crediti in sofferenza da parte di famiglie e microimprese)
1. I titolari di mutui ipotecari contratti con banche o società finanziarie per l'acquisto della prima casa di abitazione che, a causa di gravi e documentate situazioni di crisi economica, non hanno potuto corrispondere al regolare rimborso delle rate di ammortamento, con la conseguente cessione di detti crediti, classificati come "crediti in sofferenza" a banche o a società finanziarie, ovvero a società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero ad "acquirenti di crediti in sofferenza" di cui all'art. 114.1, lett. e) del Testo Unico Bancario (TUB) possono, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, richiedere un nuovo finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il credito ceduto. Il finanziamento del terzo è assistito dalla garanzia di cui al comma 3 e gode della cancellazione di tutti gli eventuali elementi pregiudizievoli rilevati nelle banche dati.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che il mutuo originario sia stato stipulato in data non anteriore al 1° gennaio 2015;
b) che l'immobile ipotecato costituisca abitazione principale del debitore;
c) che l'immobile stesso non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
d) che il debitore abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza di nuovo finanziamento, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;
e) che, alla data della presentazione dell'istanza di nuovo finanziamento, non sia stata ancora avviata sull'immobile alcuna procedura di esecuzione giudiziaria;
f) che l'importo, per capitale e interessi, del nuovo finanziamento destinato al riacquisto, da parte del debitore, del credito ceduto non superi di due volte il valore della cessione stessa, entro il limite massimo di euro 250.000;
g) che la restituzione del nuovo finanziamento avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni, decorrenti dalla data di stipula e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
3. Oltre che dal debitore ceduto, la richiesta di un nuovo finanziamento, al ricorrere delle condizioni di cui ai commi precedenti, può essere avanzata dal coniuge, dal convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, dai parenti e dagli affini fino al terzo grado. Al fine di valorizzare il ruolo unitario della famiglia o dell'unione di fatto nel superamento della situazione di vulnerabilità del debitore principale, è attribuito su base volontaria ai componenti della famiglia o dell'unione stessa un "Codice fiscale della famiglia", avente la funzione di renderne univoco il riconoscimento per una pluralità di necessità. Le unità familiari e civili residenti sul territorio nazionale saranno verificate e selezionate attraverso procedure operate dai tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio tenuto dall'Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2016, n. 225, tali da poter dimostrare la capacità restitutiva di un finanziamento finalizzato al riacquisto del credito relativo all'abitazione effettiva del nucleo familiare, con cancellazione di tutti gli eventuali elementi pregiudizievoli.
4. Al fine di favorire l'accesso al credito per le finalità di cui ai commi precedenti, è istituito presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) un fondo di garanzia, con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato alla concessione di una garanzia gratuita, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile a favore delle banche che accordano finanziamenti ai debitori ceduti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione o di cessione di crediti deteriorati. Tali finanziamenti devono essere destinati all'estinzione del debito originario e alla piena riacquisizione, da parte del debitore ceduto, dell'abitazione gravata da ipoteca. La misura della garanzia è pari all'80% dell'importo del finanziamento erogato e beneficia della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.
5. I tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio tenuto dall'Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo aver richiesto alla banca o società cessionaria, ovvero al soggetto gestore di cui all'art. 114.1, lett. c) del TUB, il valore di carico del credito ceduto:
a) effettuano una valutazione del merito di credito del singolo soggetto ovvero del nucleo familiare o dell'unione di fatto che richiedono il nuovo finanziamento, verificandone la capacità di restituzione e definendo il valore di riacquisto del credito, in misura sostenibile in rapporto alla capacità reddituale del richiedente;
b) inviano alla banca, società cessionaria o soggetto gestore di cui sopra la richiesta di riacquisto del credito stesso da parte del singolo debitore ceduto ovvero del nucleo familiare o dell'unità di fatto, entro l'importo massimo pari al doppio dell'importo del credito ceduto e nel limite massimo di euro 250.000;
c) in caso di accettazione dell'offerta , inviano ad un istituto bancario la documentazione per l'eventuale delibera di concessione di un nuovo finanziamento, previa ammissione alla garanzia di cui al comma 4. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità;
d) in caso di erogazione del finanziamento, assistono il debitore per l'intera durata del piano di ammortamento, ai fini della corretta gestione del bilancio familiare e del regolare rimborso delle rate del finanziamento stesso.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti:
a) le procedure per il riacquisto dei crediti ceduti, di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità per l'ammissione alla garanzia del fondo di cui al comma 4, nonché i criteri di operatività della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
c) le modalità di assegnazione del "Codice fiscale della famiglia" di cui al comma 3;
d) le modalità d'intervento dell'Ente Nazionale per il Microcredito quale unico soggetto interlocutore, attraverso i tutor citati, tra il debitore ceduto e il soggetto detentore del credito ceduto;
e) i compensi e i rimborsi dovuti all'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attività di assistenza e tutoraggio svolta, attraverso i citati tutor, nonché attraverso le proprie strutture, nei confronti dei debitori ceduti.
7. Il diritto di cui al comma 1 è esteso alle microimprese come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361, nonché ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'Elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della legge 4/2013, che abbiano stipulato in data non anteriore al 1° gennaio 2015 mutui assistiti da garanzia ipotecaria, destinati all'acquisto di locali ove svolgere l'attività aziendale o professionale e che, a causa di gravi e documentate situazioni di crisi economica, non abbiano potuto corrispondere al regolare rimborso delle rate di ammortamento, con la conseguente cessione di detti crediti, classificati come "crediti in sofferenza" a banche o a società finanziarie di sui all'art. 106 del TUB, ovvero a società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero ad "acquirenti di crediti in sofferenza" di cui all'art. 114.1, lett. e) del >TUB. Tale diritto sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che il debitore abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza di nuovo finanziamento, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;
b) che, alla data della presentazione dell'istanza di un nuovo finanziamento, non sia stata ancora avviata sull'immobile alcuna procedura di esecuzione giudiziaria;
c) che l'importo, per capitale e interessi, del nuovo finanziamento destinato al riacquisto, da parte del debitore, del credito ceduto non superi di due volte il valore della cessione stessa, entro il limite massimo di euro 250.000;
d) che la restituzione del nuovo finanziamento avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni, decorrenti dalla data di stipula e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
8. Al fine di favorire l'accesso al credito per le finalità di cui al comma 7, è istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/1996 una sezione speciale con una dotazione di 10 milioni di euro destinata alla concessione di una garanzia gratuita, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile a favore delle banche che accordano finanziamenti alle microimprese ed ai professionisti, enti destinati all'estinzione del debito originario e alla piena riacquisizione dei locali aziendali o professionali gravati da ipoteca. La misura della garanzia è pari all'80% dell'importo del finanziamento erogato e beneficia della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando che, in caso di erogazione di un nuovo finanziamento da parte di una banca terza, i servizi prestati dai tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio tenuto dall'Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi del citato articolo 13, comma 1-bis della legge n. 225/2016 saranno quelli previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014.
10. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) le procedure per il riacquisto dei crediti ceduti, di cui al comma 7;
b) i criteri e le modalità per l'ammissione alla garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 8, nonché i criteri di operatività della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
c) specifiche deroghe alla vigente disciplina regolamentare del Fondo PMI, prevedendo in particolare l'esenzione del debitore dall'applicazione del rating del Fondo stesso, nonché l'ammissibilità alla garanzia anche per le imprese che presentano esposizioni classificate come "crediti in sofferenza" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
d) le modalità d'intervento dell'Ente Nazionale per il Microcredito quale unico soggetto interlocutore, attraverso i tutor citati, tra il debitore ceduto e la società detentrice del credito ceduto;
e) i compensi e i rimborsi dovuti all'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attività di assistenza e tutoraggio svolta, attraverso i citati tutor nonché attraverso le proprie strutture, nei confronti dei debitori ceduti.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 10 milioni di euro e del Fondo di cui al comma 200 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 10 milioni di euro.
10.0.9 (testo 2)
Liris, Matera, Orsomarso, Durnwalder, Patton, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
"1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori."
10.0.9
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
1. In considerazione dei ritardi in gran parte di lieve entità che un ristretto numero di comuni ha fatto registrare in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo e secondo periodo, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori sia avvenuta entro il 31 marzo 2022, con riferimento all'annualità 2021, ed entro il 31 dicembre successivo alla scadenza stabilita dalla legge, con riferimento alle annualità 2020, 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, al comma 34, primo periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, le parole "entro il 31 maggio 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio 2025".
10.0.10
Improponibile
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
1. All'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-quinquies, inserire il seguente:
"6-sexies. Ai fini della certificazione dell'operazione, la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 è assimilata alla cessione di benzina e gasolio per i veicoli a motore di cui al comma precedente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati".»
10.0.11
Russo, Pogliese, Liris, Orsomarso
Ritirato
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
10.0.12
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie
di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
10.0.13
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
3. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»
10.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».
10.0.15
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di PNRR e FSC)
1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"
b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.«
10.0.16
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Ritirato
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 10-bis
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."
10.0.17
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."
10.0.18
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."
10.0.19
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dal l'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa per il personale pari ad euro 263.759 per l'anno 2024 e di euro 1.055.035 per l'anno 2025, di euro 8.316 per l'anno 2024 ed euro 33.264 per l'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto, di euro 18.846 per l'anno 2024 ed euro 69.103 per l'anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 290.921 per l'anno 2024 e a euro 1.157.402 per l'anno 2025, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
10.0.20
Russo, Pogliese, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
1. Alla legge 234 del 30 dicembre 2021, all'articolo 1, comma 538, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»
b) alla lettera b) le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.».
10.0.21 (testo 2)
Liris, Matera, Sigismondi, Orsomarso, Durnwalder, Patton, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";
c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola: "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso.".
10.0.21
Liris, Matera, Sigismondi, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
1. All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».
Conseguentemente,
al comma 34, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.».
10.0.22
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affidati a Contraente Generale)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e per le medesime finalità ivi previste, il direttore dei lavori, in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, ed in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di favorire il raggiungimento delle scadenze e di quanto stabilito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, da parte dei contraenti generali delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A. e di fornire la necessaria liquidità ai citati soggetti, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 ottobre 2024 in relazione alle lavorazioni eseguite e non contabilizzate, non affette da non conformità ed effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto per il totale degli importi contrattualmente previsti e in relazione alle lavorazioni eseguire e non contabilizzate affette da non conformità per il 70% degli importi contrattualmente previsti.
2. Il certificato di pagamento viene messo contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del predetto certificato nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce.".
11.1
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».
11.2
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.3
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.4
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate allo studio del crescente aumento della infertilità e della sterilità dovute a fattori di inquinamento ambientale ed al fine di promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.5
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la Parola "Rifinanziamento" inserire la seguente "e istituzione".
11.6
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di prevenire e ridurre la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress denominato «Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress», con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la Parola "Rifinanziamento" inserire la seguente "e istituzione".
11.7
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la Parola "Rifinanziamento" inserire la seguente "e istituzione".
11.8
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il potenziamento degli studi e delle ricerche, nonché per l'elaborazione di iniziative di contrasto al fenomeno delle mucillagini nell'alto e medio Adriatico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.9
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie delle risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nonché di garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2027, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la Parola "Rifinanziamento" inserire la seguente "e istituzione"
11.10
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è incrementata di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:
a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante corrispondente incremento, a decorrere dal 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.11
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dal 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
11.12
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
11.13
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Il fondo di cui l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.14
Sabrina Licheri, Damante, Nicita
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.15
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2016, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
11.16
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.17
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.18
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.19
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.20
Damante, Pirondini, Aloisio, Castiello
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.21
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente "3-bis. La dotazione del Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
11.22
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
11.23
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.24
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2023 istituito dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.25
Maiorino, Bilotti, Lopreiato, Pirro
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis) La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
11.26
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» sono inserite le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».
11.27
Respinto
Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» aggiungere le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione.».
11.28
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» aggiungere le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».
11.29
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2024, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
11.30 (testo 2)
Sensi, Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor
Approvato
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 196 del 2009.".
11.30
Sensi, Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:"4-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
11.31
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
All'articolo, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio permanente sulle terapie digitali, di cui fa parte un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
5-ter. Ferma restando l'autonomia operativa, l'Osservatorio di cui al comma 5-bis svolge, in particolare, attività di monitoraggio degli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie.
5-quater. L'Osservatorio di cui al comma 5-bis presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità di nuove tecnologie in materia.
11.32
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
All'articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. all'articolo 1, comma 479, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole "Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" inserire le seguenti: "o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico";
- dopo le parole "di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" inserire le seguenti: "o di strumentazioni per l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico".».
11.33
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
"6. Al fine di stimolare e rafforzare la collaborazione del CNCCS scarl con il prestigiosissimo CBC «Chemical Biology Consortium», Consorzio statunitense costituito dall'Ente Federale NIH, nel quale la Socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovative e rivoluzionarie ricerche ricerche nel campo dell'oncologia avanzata è assegnato un contributo ordinario di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al consorzio CNCCS (collezione nazionale di composti chimici e centro screening). Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 per 7,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n.204, per la parte destinata al CNR, per 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il Ministro dell'Economia e Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La disposizione non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica."
11.34
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
All'articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e implementare l'operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche supportati delle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri di trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.».
11.0.1
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)
1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».
11.0.2
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)
1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.0.3
Lorefice, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura
)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Finanziamento di misure per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia)
1. Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari , con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
4. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.5
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per la rigenerazione della viticoltura)
1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
11.0.6
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per la ricerca sulla peronospora)
1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente articolo9, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.7
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche colpite da peronospora)
1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
11.0.8
Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per la sicurezza idraulica)
«1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:
a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;
b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;
c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;
d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5.
5. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.».
11.0.9
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis
(Istituzione del Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni del Sud)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
2. Il Fondo di cui al comma 2 è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
11.0.10
Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis
(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)
1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.
3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.
4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
11.0.11
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Istituzione e finanziamento di un fondo per il sostegno delle edicole e rivendite di giornali)
1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, nello stato di previsione della Cultura è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno delle edicole e rivendite di giornali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
11.0.12
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute)
1. In considerazione della carenza delle immatricolazioni nella specializzazione in emergenza urgenza, e della contestuale carenza dei medici di emergenza urgenza presso le aziende sanitarie e della necessità di contrastare il fenomeno dei medici gettonisti, presso il Ministero della Salute è istituito un tavolo di confronto, composto dal Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, e un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, competente ad adottare linee di indirizzo finalizzate a incrementare la disponibilità di medici nel settore dell'emergenza-urgenza, prevedendo idonee soluzioni di ordine economico e strutturale.».
11.0.13
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto)
1. Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.
2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, di 20 milioni di euro annui, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.».
11.0.14
Ambrogio, Maffoni, Mennuni, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Estensione dei cicli di riabilitazione agli assistiti dal SSN)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
.
11.0.15
Respinto
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 11-bis.
(Estensione riabilitazione)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
11.0.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Estensione riabilitazione)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
11.0.17
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Estensione riabilitazione)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'Inail per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
11.0.18
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il nuovo sistema di regolazione contrattuale al fine di:
a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;
b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alla Rete di medicina territoriale e al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate;
c) stabilire che l'esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio dell'autonomia differenziata ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;
d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali a un aumento della spesa fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni;
e) prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori.
11.0.19
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Poteri sanzionatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità sanitaria)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto attrattivo e suggestivo, anche dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.
2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dal mezzo con cui la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata.
3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere le spese di ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
11.0.20
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure straordinarie per ridurre gli accessi impropri nei pronto soccorso)
1. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni con Legge 29 aprile 2024, n.56 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.».
11.0.21
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 11-bis
(Rete di medicina territoriale «Salute Globale» (One Health) di promozione della salute, prevenzione e continuità di assistenza e cura)
1. È istituita la Rete di medicina territoriale «Salute Globale» (One Health), di seguito denominata «Rete», composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria, operanti nelle forme di cui al comma 3. Ciascun medico del ruolo unico di assistenza primaria, in forma singola, associata o aggregata, è garante della continuità di cura dell'assistito secondo princìpi di prevenzione e di promozione della salute individuale e di cura appropriata.
2. La Rete è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva, inclusi la diagnosi precoce delle difficoltà cognitive del bambino e della depressione maggiore tra i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni, a sostegno delle famiglie e delle scuole, le azioni specifiche e gli interventi di prossimità rispetto ai nuovi bisogni e alle fragilità emergenti a supporto e tutela delle persone maggiormente a rischio. La Rete aggiorna i modelli e gli standard di assistenza distrettuale indicati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e secondo quanto previsto dal presente capo. Si assume quale rapporto ottimale di distribuzione sul territorio quello di un medico del ruolo unico di assistenza primaria ogni 1.000 assistiti e, come dotazione standard per aggregazione funzionale territoriale di cui al comma 3, di un numero di 20 medici del ruolo unico di assistenza primaria ogni 20.000 assistiti.
3. La Rete è organizzata a livello distrettuale tramite forme organizzative monoprofessionali, denominate «aggregazioni funzionali territoriali» (AFT), che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida e procedure di verifica, anche tramite le Case della comunità, che erogano prestazioni assistenziali infradistrettuali tramite la figura dell'infermiere di famiglia e comunità, che garantisce il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, quali medici del ruolo unico di assistenza primaria, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, tenuto conto della peculiarità dei territori afferenti al distretto sanitario quali aree metropolitane, aree disagiate o a bassa densità di popolazione e isole minori. La Rete garantisce l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata, per tutti i giorni della settimana e per tutti gli assistiti dei medici, singoli, associati o aggregati. A tal fine, l'apertura degli studi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta deve essere articolata in modo da garantire, all'interno della AFT di riferimento, l'attività assistenziale dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, per tutti gli assistiti dei medici e pediatri di libera scelta, singoli o associati. La disponibilità dalle ore 20 alle ore 24 è garantita dal medico del ruolo unico ad attività oraria e dal pediatra di libera scelta presso la Casa della comunità, sede di riferimento dell'AFT, o presso altra sede messa a disposizione dell'azienda sanitaria. Il suddetto modello organizzativo, sulla base di puntuale monitoraggio di garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) della medicina generale e dell'effettività della continuità assistenziale per tutti i cittadini e da personale medico e infermieristico del distretto sanitario, rappresenta lo standard minimo di appropriatezza erogativa delle prestazioni assistenziali per quanto riguarda l'accessibilità e la continuità, sia nella prevenzione che nella cura.
4. Le funzioni e le attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria dalle ore 8 alle ore 20 comprendono:
a) la gestione delle patologie croniche con attività di telemedicina e di teleconsulto mediante l'utilizzo di idonee piattaforme informatiche interfacciate sia con sistemi di monitoraggio che di rilevazione dei parametri clinici da remoto, secondo le linee guida ministeriali vigenti in materia con prestazioni di supporto specialistico, clinico e diagnostico erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale di appartenenza;
b) l'esecuzione di prestazioni diagnostiche di primo inquadramento;
c) nell'ambito dell'AFT di appartenenza, la copertura dell'attività assistenziale diurna per dodici ore dal lunedì al venerdì, tramite apertura coordinata degli studi;
d) l'attività di prevenzione e promozione della salute, compresa la profilassi vaccinale in prevenzione e risposta a virus, influenzali e non, endemici e pandemici, secondo i programmi vaccinali nazionali e regionali, nonché la gestione dell'isolamento nella presa in carico delle patologie infettive degli assistiti;
e) l'erogazione delle attività correlate al modello delle Case della comunità di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione regionale di un sistema strutturalmente integrato di emergenza urgenza, continuità assistenziale e medicina territoriale, assicurano nelle Case della comunità la continuità dell'assistenza dalle ore 24 alle ore 8, nel fine settimana e nei giorni festivi, anche in ulteriori sedi appositamente individuate.
6. La Rete si integra con il sistema di continuità assistenziale connesso al numero europeo armonizzato (NEA) 116117. Le centrali NEA 116117 operano in integrazione con i servizi territoriali di cure primarie secondo princìpi di appropriatezza, e forniscono al medesimo sistema le informazioni necessarie sull'accesso ai servizi territoriali o alla centrale di telemedicina. La centrale di telemedicina, attraverso la rete delle strutture erogatrici, si propone di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di continuità dell'assistenza, in particolare nelle aree remote e in relazione ai soggetti fragili, riducendo gli accessi ai pronto soccorso e potenziando la gestione domiciliare anche con l'utilizzo della diagnostica decentrata.
7. I medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operano nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscono all'Ecosistema dei dati sanitari (EDS) utilizzando il sistema di monitoraggio, di valutazione e di controllo di aderenza ai flussi informatici informativi e di alimentazione del FSE di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite dal comma 7 del medesimo articolo 12, nonché delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche, ai sensi del decreto del Ministro della salute e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 18 maggio 2022 e del decreto del Ministro della salute del 20 maggio 2022, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2022.
11.0.22
Lorenzin, Zampa, Furlan, Zambito, Camusso
Respinto
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)
1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose avvenuti all'interno dei presidi sanitari, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
11.0.23
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure urgenti per la sicurezza del personale sanitario)
1. All'articolo 380 del codice di procedure penale, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
"a-ter) delitti di violenza o minacce al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni.
11.0.24
Potenti, Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza nei plessi ospedalieri)
1. Al fine di arginare gli episodi di violenza nei presidi ospedalieri e di tutelare i professionisti sanitari, riconoscendone il valore professionale, all'articolo 19, comma 1, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
m-bis) presidio fisso di sicurezza affidato a personale delle Forze di polizia.».
11.0.25
Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Stabilizzazione del personale sanitario non medico operante per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile)
1. Al fine di valorizzare le professionalità dei lavoratori e non disperdere le competenze acquisite, il Ministero della Salute è autorizzato ad avviare procedure straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal medesimo Ministero per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della Salute 27 luglio 2021, n. 159, che abbiano un incarico conferito a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova di sei mesi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, recante «Compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante», nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
11.0.26
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Tavolo ricognitivo finanziamenti per il Polo ospedaliero di Siracusa)
1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.»
11.0.27 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Articolo 11-bis
1. Tenuto conto delle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano approvate dal Consiglio dell'Unione europea in dasta 7 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 assunte con riferimento alla misura "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe".
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali del programma di cui al comma 1, primo periodo, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa/ Horizon Europe" nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata l'8 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. »
.
11.0.27
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Articolo 11-bis
1. Per il finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/ Horizon Europe, quale programma del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, numero 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali del programma di cui al comma 1, primo periodo, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione- Orizzonte Europa/ Horizon Europe" nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata l'8 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. »
.
11.0.28
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG))
1. All'articolo 27, comma 3, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "250 lavoratori" sono sostituite dalle seguenti "200 lavoratori";
b) le parole "almeno un biennio" sono sostituite dalle seguenti "almeno 12 mesi";
c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" sono inserite le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".
11.0.29
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Rifinanziamento del fondo per la tutela della ceramica artistica tradizionale)
1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".
2. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.30
Nave, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)
1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.31
Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rifinanziamento fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.32
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire seguente:
«11-bis.
(Proroga screening HCV)
1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e per il 2025, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;
b) al comma 1 sostituire le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con le seguenti «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".»
11.0.33
Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)
1. Il fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.34
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure per l'efficientamento del Fondo Farmaci Innovativi)
1. L'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Parte delle risorse del Fondo di cui al comma 401, nella misura di 300 milioni di euro annui, sono utilizzate per il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito di innovatività condizionata. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non utilizzate per le finalità ivi indicate, nonché per le finalità di cui al presente comma, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.
2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "400, 401 e 402-bis".
3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "400, 401 e 402-bis".».
11.0.35
Murelli, Cantù, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis
(Accelerazione dell'accesso alle terapie)
- L'articolo 10, comma 2, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l'accordo negoziale di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019.»
11.0.36
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione nella gestione della spesa in favore dei soggetti attuatori)
1. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.«.
11.0.37
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Norme in materia di contratti di sviluppo nel settore termale)
1. Le aziende termali accedono ai Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine il Ministero delle imprese e del made in Italy utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione dei Contratti di sviluppo di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero delle imprese del made in Italy, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.»
11.0.38
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Norme in materia di contratti di sviluppo nel settore termale)
1. Le aziende termali accedono ai Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine il Ministero delle imprese e del made in Italy utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione dei Contratti di sviluppo di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.».
11.0.39
Ambrogio, Maffoni, Gelmetti, Mennuni, Orsomarso
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Norme in materia di contratti di sviluppo nel settore termale)
1. Le aziende termali accedono ai Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine il Ministero delle imprese e del made in Italy utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione dei Contratti di sviluppo di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.».».
11.0.40
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modificazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le Regioni che hanno ottenuto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nell'ambito delle materie dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute e hanno stipulato con il Governo le intese di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86, conseguentemente approvate in sede parlamentare, procedono in via autonoma, entro il 30 giugno, a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione della singola regione con riferimento alle attività del Servizio sanitario regionale.".»
11.0.41
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modificazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 3:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, provvede all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 non è soggetto a prescrizione. La domanda può essere presentata in ogni tempo dalle persone indicate nel medesimo articolo 1 ovvero, nel caso previsto all'articolo 2, comma 3, dall'avente diritto»;
b) Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
c) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7
(Attività di informazione)
1. Ai fini del controllo e della prevenzione sulle complicanze causate da trasfusioni e vaccinazioni le regioni predispongono e attuano attraverso le aziende sanitarie appositi progetti con valenza almeno biennale finalizzati:
a) all'informazione dei cittadini sull'uso dei vaccini, sulle trasfusioni, sui rischi e sulle complicazioni da essi derivanti, nonché sulle tutele approntate dall'ordinamento statale per il ristoro dei danni causati dalle vaccinazioni obbligatorie per legge o dalla somministrazione di sangue e suoi derivati;
b) alla raccolta dei dati relativi ai soggetti danneggiati al fine di una puntuale e necessaria conoscenza quantitativa e qualitativa delle complicanze a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
c) al coinvolgimento della classe medica, soprattutto quella territoriale, nelle attività di informazione e prevenzione.».
11.0.42
Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche dell'articolo 338 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265
"Testo Unico delle leggi sanitarie")
1. All'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ferma restando la disciplina di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, per i cimiteri già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale esistente;
b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;
c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri nel caso di cimiteri esistenti non più suscettibili di ampliamento futuro, dichiarato da apposita delibera di Consiglio Comunale che lo individui come cimitero esaurito o avente valore storico testimoniale."
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis I nuovi cimiteri e i forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al comma 1."
c) Al comma 5 premettere le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,"
d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. All'interno delle fasce di rispetto di cui ai comma 1 e 2, sono consentiti interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali all'utilizzo dell'edificio esistente, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento della volumetria esistente, ridotta al 10 per cento per le destinazioni d'uso non residenziali, e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
"7-bis Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dal presente articolo" ».
11.0.500/1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Ritirato e trasformato nell'odg n.7
All'emendamento 11.0.500, al capoverso "Articolo 11-bis, al comma 3, al quinto periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole "salvaguardando i livelli occupazionali".
11.0.500/2 (testo 2)
Al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.>"
11.0.500/2
Respinto
All'emendamento 11.0.500, al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.>"
11.0.500 (testo 2)
I Relatori
Approvato
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5:
1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La Fondazione può, altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza";
b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla stessa Regione.".
2. All'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".
3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti no profit per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.
11.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5:
1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La Fondazione può, altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza";
b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla stessa Regione.".
2. All'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".
3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico odi diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti no profit per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3, anche in deroga agli eventuali obblighi derivanti dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
12.1
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'assunzione di ricercatori e per il conseguente consolidamento nella posizione di professore di prima e seconda fascia.
2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca al fine di incrementare l'organico in deroga al Sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 4.
4. Entro il 30 novembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
12.2
Approvato
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «statali».
12.3
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di contribuire al tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica al personale degli enti pubblici di ricerca.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dagli enti pubblici di ricerca».
12.4
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025 e 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, parti a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".
12.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis) Nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, restano in carica fino al 15 aprile 2026.".
12.0.1
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
1. All'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di altre pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.».».
12.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'attività di valutazione delle Istituzioni della formazione superiore)
1. Le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, disciplinano, mediante accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una convenzione per il coordinamento della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con facoltà di prevedere la gestione congiunta di tali materie, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni, in numero non superiore a trentaquattro, vengono stipulate su base territoriale definita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e prevedono un'assemblea delle istituzioni aderenti composta dai Presidenti e dai Direttori di tali istituzioni, la quale elegge un proprio coordinatore il cui voto prevale nelle deliberazioni in caso di parità.
2. Al fine di prevedere, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, per ciascuna delle convenzioni di cui al primo comma, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato fuori ruolo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 368.833 per l'anno 2024 ed euro 2.213.000 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con una dotazione pari a euro 362.500 per l'anno 2024 ed euro 2.175.000 annui a decorrere dall'anno 2025. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono definite la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato, nei limiti del fondo nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato.
3. Le competenze, le modalità di reclutamento e la nomina da parte dell'assemblea di cui al primo comma, nonché i requisiti di accesso, la durata degli incarichi e i limiti al loro rinnovo sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti». La modifica di cui al presente comma opera, per una spesa massima di euro 326.802 annui, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, previa disciplina di dettaglio in merito alla composizione dei nuclei di valutazione da parte del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da integrarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 138:
1) all'alinea, le parole «attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati» sono sostituite con le seguenti: «attività delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca pubblici e privati»;
2) alla lettera a), le parole «attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati» sono sostituite con le seguenti: «attività delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca pubblici e privati»;
3) alla lettera b), le parole «degli atenei e degli enti pubblici di ricerca» sono sostituite con le seguenti: «degli atenei, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca»;
b) ai commi 138, 139, 140 e 141, ovunque ricorrano, le parole «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», sono sostituite con le seguenti: «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca (ANVUAR)» e la parola «ANVUR» è sostituita con la seguente: «ANVUAR».
c) al comma 139, le parole «alle università e agli enti di ricerca» sono sostituite con le seguenti: «alle università, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti di ricerca».
6. Al fine di consentire all'Agenzia di cui al comma 5 lo svolgimento delle attività di valutazione delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché delle Istituzioni autorizzate al rilascio dei titoli delle medesime Istituzioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2025, di un dirigente di seconda fascia e di ulteriori dodici unità appartenenti all'Area III, F1, del CCNL - Comparto Ministeri, di cui dieci funzionari valutatori tecnici e due funzionari amministrativi.
7. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, per un importo pari a euro 785.800 per l'anno 2024 ed euro 5.459.559 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
8. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82».
12.0.3
Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12-bis.
(Stabilizzazione del personale di ricerca dell'Accademia navale di Livorno)
1. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del Ministero dell'università e della ricerca. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per dieci anni successivi al suo rilascio.".
12.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)
1. Nelle more della revisione delle modalità di reclutamento del personale docente di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in deroga al limite di durata stabilito dall'articolo 6, comma 2, il mandato del Presidente è prorogato di un anno, a decorrere dalla scadenza dello stesso.
3. Nelle more della riforma del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, al fine di adeguare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, il Consiglio Universitario Nazionale, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.
12.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti in materia di promozione di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università)
1. Al fine di consentire la realizzazione del Campus del Politecnico "CAMPUS NORD" a Bovisa Milano, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.»
13.1
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 13» con le seguenti: «all'articolo 17».
13.2
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di ulteriori 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
13.3
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi storici di quotidiani politici a diffusione nazionale, è istituito presso il Ministero della cultura un apposito Fondo con dotazione di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo possono essere assegnate, con decreto del Ministro della cultura, da emanare con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno, alle Soprintendenze per i beni culturali, ad enti o altri soggetti individuati con il medesimo decreto per lo svolgimento delle attività di conservazione ed informatizzazione degli archivi storici di cui al presente comma.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
13.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Finanziamenti in favore di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico)
1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico nonché la promozione della lettura e la diffusione della cultura, garantendo altresì i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per l'attestazione e il riconoscimento del valore storico dei Gabinetti di lettura, degli Archivi e delle Biblioteche, nonché il piano di riparto relativo all'erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.1 (testo 2)
Approvato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "del Ministro della cultura" sono sostituite con le seguenti: "del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale";
b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea".
14.1
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "del Ministro della cultura" sono sostituite con le seguenti: "del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale";
b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea.".
14.2
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato e trasformato nell'odg n. 4
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di promuovere l'arte moderna italiana all'estero tramite la rete delle sedi degli istituti italiani di cultura all'estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, destinato ad attività di promozione e iniziative di diffusione della medesima arte.
2-ter. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'cconomia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
2-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
14.3
Respinto
Sopprimere il comma 4.
14.4
Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali," sono aggiunte le seguenti: "strumenti musicali" e all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 dopo le parole "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," aggiungere le seguenti: ", acquisto di strumenti musicali.".
14.5
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "cambio di nominativo" sono inserite le seguenti parole: ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento".»
14.6
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento".»
14.7 (testo 2)
Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Ambrogio, Calandrini, Castelli, Gelmetti, Liris, Maffoni, Melchiorre, Mennuni, Nocco, Orsomarso, Tubetti, Zedda
Approvato
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
14.7
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-ter, primo periodo, le parole: "e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026" sono sostituite con le seguenti: ", di 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025";
b) al comma 7-quater, le parole: "e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite con le seguenti: ", a 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025".
14.8
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All' articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-ter, primo periodo, le parole: "e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", di 2,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029";
b) al comma 7-quater, le parole: "e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", a 2,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029"
14.9 (testo 2)
Silvestroni, Malan, Liris, Orsomarso, Lorenzin
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis.
Al fine di sostenere lo sviluppo del Campus mondiale dell'umanesimo, che promuove tra i più diversi popoli del globo un tratto identitario fondamentale del nostro Paese, è stanziato in favore della Fondazione Accademia Vivarium novum, riconosciuta come di rilevante interesse pubblico nazionale, un contributo per le sue attività e il suo funzionamento pari a 580.000 euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 580.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
14.9
Silvestroni, Malan, Liris, Orsomarso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo del Campus mondiale dell'umanesimo, che promuove tra i più diversi popoli del globo un tratto identitario fondamentale del nostro Paese, è stanziato in favore della Fondazione Accademia Vivarium novum, riconosciuta come di rilevante interesse pubblico nazionale, un contributo per le sue attività e il suo funzionamento pari a 580.000 euro per il 2024".
14.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
1. Ai fini delle deliberazioni adottate dalla Commissione medica di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, relative all'erogazione dell'assegno vitalizio di benemerenza a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, i soggetti con invalidità pari al 100 per cento e i soggetti ultraottantenni sono in ogni caso reputati non idonei a proficuo lavoro. I medesimi benefici si applicano altresì agli italiani nati o residenti durante il periodo delle persecuzioni nelle vecchie colonie africane, attuale Libia, a cui è stata riconosciuta la" piccola cittadinanza". ».
14.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 14-bis.
(Misure urgenti a favore del settore agricolo)
1. All'articolo 112, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Da tale violazione discende» sono sostituite con le seguenti: «Con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere»".
14.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti a favore del settore agricolo)
1. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, è calcolato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».
14.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)
1. I prodotti di cui all'articolo 62 quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:
a) informazioni sugli ingredienti;
b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
c) avvertenze d'uso sul prodotto;
d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)
1. I prodotti di cui all'articolo 62 quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:
a) informazioni sugli ingredienti;
b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
c) avvertenze d'uso sul prodotto;
d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.0.6
Dreosto, Claudio Borghi, Testor
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)
1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:
a) informazioni sugli ingredienti;
b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
c) avvertenze d'uso sul prodotto;
d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
14.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
«1. Per le finalità di cui articolo 1, commi 1, 2, 3 della legge 28 marzo 1991 n. 113, nonché per il potenziamento dell'attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale nel Mediterraneo, per favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale, anche tramite l'istituzione di un apposito centro studi, è ammessa al relativo finanziamento, a domanda, a decorrere dall'anno 2024, la Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, con sede legale nel territorio di Nicolosi, nell'ambito e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali ordinariamente previsti. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
14.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. A decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con riguardo allo stanziamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, per il perseguimento, in via prioritaria, di finalità istituzionali in materia di istruzione e formazione e attività di natura scientifica, anche incentivando lo studio delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, è inserito nel relativo elenco il seguente ente: "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT): All'ente di cui al primo periodo sono destinate, per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2024, almeno il 5 per cento annuo dello stanziamento complessivo di cui al primo periodo, nel limite di spesa dello stanziamento annualmente stabilito a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
14.0.9
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)
1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
14.0.10
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Disposizioni urgenti in materia di tutela del patrimonio culturale dagli impatti dei cambiamenti climatici)
1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della cultura il ''Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici'' con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.
3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.0.11
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Misure di sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo speciale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le istituzioni concertistico-orchestrali (I.C.O.).
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i Comuni che ne sono sprovvisti e per le aree disagiate ad alta vulnerabilità sociale e culturale, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.
3. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le realtà orchestrali italiane, attive sul territorio da almeno 20 anni, che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento della qualifica di I.C.O. ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e sulla base dei seguenti parametri e criteri:
a) presenza sul territorio di riferimento con un'attività continuativa di almeno 20 anni;
b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;
c) svolgimento, da almeno 5 anni, di interventi di formazione artistica con conseguente inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti con età inferiore ai 30 anni mediante regolari contratti di lavoro documentabili attraverso i relativi dati contributivi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.0.12
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza sui luoghi dello spettacolo)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo ''Sicurezza sui luoghi dello spettacolo'' con una dotazione inziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero della cultura, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
15.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2 bis) Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 21, è inserirto il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)
1. Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.
2. Detto personale può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per tre anni scolastici.».
b) all'articolo 37, il comma 8 è soppresso.
15.2
Borghesi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";
2) la parola: "stabilmente" è soppressa;
b) al comma 7, dopo le parole: "interventi di cui al comma 5" sono aggiunte le seguenti: "e della garanzia di cui al comma 6";
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse, al netto dei costi di recupero, in relazione alla quota garantita.";
d) al comma 10:
1) le parole: "dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "dotazione di 400 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025";
2) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono soppresse;
3) le parole: "intestato alla Cassa depositi e prestiti" sono soppresse;
e) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il decreto di cui al primo periodo può altresì disciplinare ogni ulteriore modalità attuativa e operativa.".»
15.3
Liris, Orsomarso, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Castelli, Melchiorre, Tubetti, Zedda, Maffoni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";
2) la parola: "stabilmente" è soppressa;
b) al comma 7, dopo le parole: "interventi di cui al comma 5" sono aggiunte le seguenti: "e della garanzia di cui al comma 6";
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse, al netto dei costi di recupero, in relazione alla quota garantita.";
d) al comma 10:
1) le parole: "dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "dotazione di 400 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025";
2) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono soppresse;
3) le parole: "intestato alla Cassa depositi e prestiti" sono soppresse;
e) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il decreto di cui al primo periodo può altresì disciplinare ogni ulteriore modalità attuativa e operativa.".»
15.0.1
Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nel settore della distribuzione)
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole "per via marittima" sono aggiunte le seguenti "nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati".
2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»
15.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
(Misure urgenti per gli investimenti nel settore della distribuzione)
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole "per via marittima" sono aggiunte le seguenti "nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati".
2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»
15.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure per l'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa)
«1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2025».
15.0.4
Tosato, Claudio Borghi, Dreosto, Testor
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 15-bis
(Misure in materia di Osservatorio Euro Mediterraneo Mar Nero)
1. Al fine di rafforzare la cultura e comprensione dei temi e delle sfide ambientali per diffondere tra i cittadini, ed in particolare tra le nuove generazioni, una maggiore consapevolezza sulle tematiche e le sfide della transizione ecologica, nonché a promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi e stili di vita e consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità, imprese e istituzioni pubbliche e private, all'articolo 1, il comma comma 976, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono così modificate: Al fine di proseguire e rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale ed in particolare delle regioni del mezzogiorno e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale per favorire le esigenze di sviluppo socio economico, in particolare nei settori: agricoltura, caccia e pesca, rigenerazione urbana, contrasto ai cambiamenti climatici, economia del mare le attività dell'Osservatorio Mediterraneo Mar Nero, istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero si sviluppano nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi promossi dall'Osservatorio sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 art. 1 lettera f) e del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 art. 23, comma 7 lettera p). All'Osservatorio è assegnata una dotazione di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024 a carico delle risorse di cui al comma 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 art. 23.
2. All'Osservatorio è attribuita una quota pari al 5 per cento dell'ammontare dei proventi effettivamente derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE di cui al comma 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 e fino alla concorrenza di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2024.".
15.0.5
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Lorefice
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione di invasi multifunzionali)
1. Al fine di incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario quinquennale, dal 2025 al 2030.
2. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia i progetti, le informazioni e i documenti necessari.
4. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi.
5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.
6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 4.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.6
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Lorefice
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)
1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.7
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Lorefice
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la riduzione dei consumi idrici domestici)
1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.8
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la sensibilizzazione del consumatore)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.
2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.9
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti a favore della filiera viticola)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da settembre 2024 a dicembre 2024. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da settembre 2024 a dicembre 2024.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 4, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.10
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti a favore delle imprese colpite da peronospora)
1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al secondo periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.11
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti a favore delle imprese colpite da peronospora)
1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.12
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)
1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
15.0.13
Nave, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)
1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti dell'Unione europea DOP e IGP è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare, nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da parte di ogni operatore, come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi (ICQRF). Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.
3. Ai fini di cui al presente articolo, gli organi di controllo di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.14
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di previdenza agricola)
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 1 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.15
Nave, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di promozione della filiera della canapa industriale)
1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.16
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di pratiche di gestione agricole sostenibili)
1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».
16.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
16.2
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri, Pirro
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.a"
16.3
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri, Pirro
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 20milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.a"
16.4
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.a"
16.5
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto ex ILVA, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente incremento, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.a"
16.6
Approvato
Sostituire la rubrica con la seguente: «Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni».
16.0.1
Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in favore delle imprese fornitrici della società ILVA S.p.a. in a.s.)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal primo ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2025, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 luglio 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 31 maggio 2025.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024 e 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
16.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. All'articolo 3, della legge 11 dicembre 2012, n.224 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole ", alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse e le parole "per gli undici anni" sono sostituite con le seguenti: "per i dodici anni"
b) al comma 3 le parole "fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia" sono soppresse.»
16.0.3
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Articolo 16-bis
(Riconoscimento maggiori oneri sostenuti in sede di attuazione degli interventi nazionali per le filiere agroalimentari e per gli indigenti)
1. E' istituito presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il "fondo di gestione e sviluppo degli interventi nazionali", destinato a rimborsare i maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) per l'attuazione e per l'efficientamento del sistema di gestione degli interventi nazionali a sostegno delle filiere agroalimentari e per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
2. Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con propri decreti attuativi individua gli interventi per i quali può essere riconosciuto il rimborso degli oneri per l'attuazione e per l'efficientamento del sistema di gestione degli interventi nazionali e stabilisce le modalità di gestione del "fondo di gestione e sviluppo degli interventi nazionali" e di rendicontazione da parte di Ag.E.A..
3. Il predetto fondo è alimentato con i residui non utilizzati degli interventi nazionali di cui agli stati di previsione-capitolo n. 13-7098, n. 13-2303 e n. 13-1473, individuati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. »
16.0.4
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
1. In considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incluse quelle relative alla disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e dei progetti correlati, per rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'efficientamento delle prestazioni istituzionali, sono istituite presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
16.0.5 (testo 3)
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor
Approvato
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)
1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.?
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis,
- dopo le parole «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri»;
- dopo le parole «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2-quiquies,
- le parole «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse;
- dopo le parole «si provvede» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo le parole «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026»;
c) dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:
«2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il commissario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
16.0.5 (testo 2)
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)
1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 16,5 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis,
- dopo le parole «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle società concessionarie di strade e autostrade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria»;
- dopo le parole «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2-quiquies,
- le parole «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse;
- dopo le parole «si provvede» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo le parole «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026»;
c) dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:
«2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il commissario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, lettera c), pari complessivamente a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 8,9 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e quanto a 10,6 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16.0.5
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)
1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. Alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 8,9 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e quanto a 10,6 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis,
- dopo le parole «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi da parte delle società concessionarie stradali e autostradali necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria»;
- dopo le parole «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2-quiquies,
- le parole «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse;
- dopo le parole «si provvede» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo le parole «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213»
16.0.6
De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni urgenti per il completamento dello schedario viticolo grafico)
1. Al fine di accelerare l'introduzione del nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) 2021/2116, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato a trasferire in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare l'allineamento dello schedario viticolo grafico, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, con i dati contenuti nel fascicolo aziendale grafico, nonché la risoluzione delle anomalie riscontrate nel corso della prima fase operativa.
2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
16.0.7
Turco, Pirro, Naturale, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure di salvaguardia dell'abitazione nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)
1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";
b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lett. a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";
c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.»
16.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure urgenti in tema di targhe prova)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare deve essere almeno pari al numero degli addetti effettivamente occupati per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.».
16.0.9
Potenti, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure urgenti in tema di targhe prova)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare deve essere almeno pari al numero degli addetti effettivamente occupati per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.».
16.0.10
Improponibile
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure urgenti in tema di targhe prova)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare deve essere almeno pari al numero degli addetti effettivamente occupati per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.».
16.0.11
Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure urgenti per la situazione di crisi delle imprese operanti in aree portuali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, non si applicano alle imprese che svolgono attività di movimentazione in ambito di infrastrutture portuali.»
16.0.12
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)
1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum, contributi a favore di realtà umane e sociali che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte. Le Società possono inoltre svolgere attività marginali e sussidiarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 1.».".
16.0.13
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di esonero contributivo per trattamenti straordinari di integrazione salariale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 237-bis è inserito il seguente:
«237-ter. In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, anche già avviata nel corso del 2024, con continuazione dell'attività, anche in settore produttivo con diverso codice ATECO, e mantenimento della occupazione, l'impresa cessionaria il cui piano di reindustrializzazione richieda il ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale è esonerata dalla contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di cessione dell'azienda o di un suo ramo. L'esonero è autorizzato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo tra impresa e organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulato in sede ministeriale. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è autorizzato nei limiti di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 9 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede alla sottoscrizione dell'accordo e non prende in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati della attività di monitoraggio al ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
16.0.14
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifica all'articolo 8-ter del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135)
1. Sopprimere il comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n.135.».
16.0.15
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
16.0.16
Improponibile
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Norme in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)
1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ulteriormente incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
16.0.17
Improponibile
Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis
(Norme in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)
1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ulteriormente incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
16.0.18
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Norme in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)
1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ulteriormente incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.0.19
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
(Parchi tematici e acquatici)
1. All'articolo 1, comma 545-bis della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, dopo la frase "cambio di nominativo" è aggiunto ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.".
16.0.20
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
(Ripristino delle somme determinate dal maggior impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera nel contesto del vertice G7 di Brindisi)
1. Al fine del ripristino delle risorse impiegate per assicurare la massima prontezza operativa del dispositivo aeronavale di ricerca e soccorso in mare conseguente al maggior impegno del personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera in occasione reso in occasione del vertice G7 di Brindisi del 1 -15 giugno 2024, è autorizzata la spesa complessiva di euro 562.809,57, di cui euro 139.502,97 per spese di personale.
2. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, pari a euro 562.809,57, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017.»
16.0.21
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del primo comma del presente articolo, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».»
16.0.22
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Termini durata consultazione e operatività degli impianti in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024, cd. "Sentenza Priolo")
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024, all'articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola "adottate" sono inserite le seguenti: ", a seguito di un periodo di consultazione non superiore a sei mesi,"
b) dopo la parola "realizzabile" sono inserite le seguenti: ", entro il termine massimo di trentasei mesi successivi al termine della consultazione"
2. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Governo riesamina i propri atti emanati in applicazione della previgente formulazione dell'articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e provvede, ove necessario, a nuova emanazione degli stessi.»
16.0.23
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Termini durata consultazione e operatività degli impianti in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024, cd. "Sentenza Priolo")
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024, all'articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola "adottate" sono aggiunte le seguenti: ", a seguito di un periodo di consultazione non superiore a sei mesi,";
b) dopo la parola "realizzabile" sono aggiunte le seguenti: ", entro il termine massimo di trentasei mesi successivi al termine della consultazione,".»
17.1
Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
"Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, vi provvede senza ritardo il prefetto. In ogni caso i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo."
17.2
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"»
17.3
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Il comma 788 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n. 16 è sostituito dal seguente:
"788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio"
17.4
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Il comma 790 dell'articolo 1 della Legge 27/ 12/ 2019 n. 160 è sostituito dal seguente:
"790 Al fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione delle entrate di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, gli enti di cui al precedente comma 784 garantiscono loro l'accesso ai conti correnti ad essi intestati dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili."
17.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Dopo il comma 790 dell''articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 è aggiunto il seguente:
"790-bis. Salvo che per la riscossione ordinaria dell'imposta di cui al precedente comma 738, la riscossione delle somme oggetto di affidamento avviene con l'utilizzo del sistema PagoPA attraverso la emissione di avvisi di pagamento del tipo "ente multi-beneficiario" al fine di consentire il puntuale e il trasparente accreditamento agli enti titolari delle somme riscosse già al netto dei corrispettivi contrattuali e dei rimborsi di competenza dei soggetti affidatari. I soggetti affidatari emettono entro il giorno 10 di ciascuna mensilità fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da pagoPA nel mese precedente corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. I corrispettivi contrattuali e i rimborsi di competenza dei soggetti affidatari relativi ad entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento sono pagati dagli enti creditori entro 60 giorni dalla avvenuta riscossione; a tal fine i soggetti affidatari trasmettono entro la fine del mese successivo la rendicontazione delle somme riscosse nel mese precedente e contestualmente richiedono il pagamento delle loro spettanze mediante fattura. Eventuali interessi per ritardato pagamento sono addebitati all'ente inadempiente e costituiscono danno erariale. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255 comma 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".
17.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"17-bis.
(Disposizioni favore degli enti locali in materia di sanzioni relative alle certificazioni COVID)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.".
17.0.2 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.2
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.3 (testo 2)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.3
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."»
17.0.4 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.4
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419 bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.5 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
- Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:
"419 bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.6 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
17.0.6
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)
1.All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:
"419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".»
17.0.7
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Recupero minor gettito IPT Rc auto Province e Città Metropolitane)
1. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024»: sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024».
17.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del Tuel, è attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 25 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17.0.9
Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.
17.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.»
17.0.11
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
17.0.12
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle parole "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024".»
17.0.13
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dal seguente: «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. Dopo il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente comma: «1091-bis. Il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
17.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni a favore dei Comuni in materia di nomina di Energy Manager)
All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis:
"1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."
17.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge n. 160 del 2019, sono anteposte le seguenti parole: "Per i Comuni"
17.0.16
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle parole: "L'applicazione del" sono anteposte le parole "Per i Comuni"
17.0.17
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
- All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono anteposte le seguenti parole:
"Per i Comuni"
17.0.18
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono premesse le seguenti parole "Per i Comuni".»
17.0.19
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale,
anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.»
17.0.20
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-bis.1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
17.0.21
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure occupazionali a favore degli enti locali)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
17.0.22
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Misure relative a sanzioni amministrative in tema di abbandono dei rifiuti)
1. All'articolo 255, comma 1, secondo periodo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole "la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti "o se l'abbandono avviene al di fuori dal perimetro urbano, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito e il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono fino al pagamento della sanzione.".
2. All'articolo 263 del Decreto Legislativo 3 aprile n. 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'art. 255 commi 1 e 2 sono devolute ai in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15% alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinati alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti."».
17.0.23 (testo 2)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
"1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori."
17.0.23
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Proroga termini "Piccole opere")
1. In considerazione dei ritardi in gran parte di lieve entità che un ristretto numero di comuni ha fatto registrare in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo e secondo periodo, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori sia avvenuta entro il 31 marzo 2022, con riferimento all'annualità 2021, ed entro il 31 dicembre successivo alla scadenza stabilita dalla legge, con riferimento alle annualità 2020, 2022, 2023 e 2024.
2. Al comma 34, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 31 maggio 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio 2025".
17.0.24
Pirovano, Dreosto, Claudio Borghi, Testor, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
Proroga termini "Piccole opere"
1. In considerazione dei ritardi in gran parte di lieve entità che un ristretto numero di comuni ha fatto registrare in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo e secondo periodo, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori sia avvenuta entro il 31 marzo 2022, con riferimento all'annualità 2021, ed entro il 31 dicembre successivo alla scadenza stabilita dalla legge, con riferimento alle annualità 2020, 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, al comma 34, primo periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, le parole "entro il 31 maggio 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio 2025".
17.0.25
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.»
17.0.26
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi."
17.0.27
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 17-bis
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.".
17.0.28
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.».
17.0.29
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.»
17.0.30
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifica alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione dei proventi da Codice della Strada)
1. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.»
17.0.31
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Modifica alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione dei proventi da Codice della Strada)
- All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.
17.0.32
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Nomina Responsabile conservazione e uso dell'energia in convezione con altri Comuni)
1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.».».
17.0.33
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".
17.0.34
Russo, Pogliese, Iannone, Liris, Orsomarso
Ritirato
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".».
17.0.35
Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".
17.0.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
- Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".
17.0.37
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole: "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole: "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".»
17.0.38
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".»
17.0.39
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".
17.0.40
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti parole "negli anni 2022 e 2023".
17.0.41
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti parole "negli anni 2022 e 2023".
17.0.42
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".»
17.0.43
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga di termini in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";
b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2024".
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.44
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«17-bis
(Modifiche al decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)
1. Al decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.";
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole "Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" e prima delle parole ", ammissibili ai finanziamenti" sono inserite le seguenti: "nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al comma 4";
c) all'articolo 24, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."».
17.0.45
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«17-bis
All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 816 dopo le parole: « di seguito denominati «enti» » inserire le seguenti: « ognuno per le strade di propria competenza »;
b) al comma 817, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza, gradualità ed adeguatamente motivati, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale nonché della ritraibilità economica»;
c) al comma 819, lettera b) sopprimere le parole: «territorio comunale»;
d) al comma 820 dopo le parole: « del medesimo comma » aggiungere, in fine, le seguenti: « anche da parte di enti diversi ». »
17.0.46
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Calandrini, Claudio Borghi, Castelli, Croatti, Damante, Damiani, Dreosto, Garavaglia, Gelmetti, Liris, Lorenzin, Losacco, Maffoni, Manca, Melchiorre, Mennuni, Misiani, Musolino, Nicita, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Pirro, Tajani, Testor, Turco, Zedda, Barbara Floridia
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Proroga utilizzo libero economie da mutuo)
- All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola "2026" è sostituita dalla seguente: "2027".
17.0.47
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»
17.0.48
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»
17.0.49
Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Approvato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis
(Recupero minor gettito IPT Rcauto Province e Città Metropolitane)
All'art. 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle parole "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"
17.0.50
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis
(Recupero minor gettito IPT Rcauto Province e Città Metropolitane)
- All'articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti:
"nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024".
17.0.51
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Rigenerazione Urbana)
1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle parole "trenta mesi";
b) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".
Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.
18.1
Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Prima del comma 1, anteporre il seguente:
«01: Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, la parola "2026" è sostituita dalle parole "2027".»
18.2 (testo 2)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Approvato
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";
18.2
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";
b) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "La Cassa depositi e prestiti, sulla base di apposito Addendum da stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzata a promuovere la rinegoziazione dei residui delle anticipazioni di liquidità dovuti dagli enti locali, di cui al precedente periodo, limitatamente agli enti locali in condizioni di indebitamento superiore a 700 euro pro capite o in condizione di crisi finanziaria in quanto soggetti alle misure di cui agli articoli 243-bis, 244 e seguenti, 268, comma 2, e 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'elenco degli enti locali che potranno accedere alla rinegoziazione di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.";
c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."
18.3 (testo 2)
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Approvato
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";
18.3
Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 d, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e successivi rifinanziamenti";
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodo: «La Cassa depositi e prestiti, sulla base di apposito Addendum da stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzata a promuovere la rinegoziazione dei residui delle anticipazioni di liquidità dovuti dagli enti locali, di cui al precedente periodo, limitatamente agli enti locali in condizioni di indebitamento superiore a 700 euro pro capite o in condizione di crisi finanziaria in quanto soggetti alle misure di cui agli articoli 243-bis, 244 e seguenti, 268, comma 2, e 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'elenco degli enti locali che potranno accedere alla rinegoziazione di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.»
Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
18.4 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Approvato
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";
18.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La Cassa depositi e prestiti, sulla base di apposito Addendum da stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzata a promuovere la rinegoziazione dei residui delle anticipazioni di liquidità dovuti dagli enti locali, di cui al precedente periodo, limitatamente agli enti locali in condizioni di indebitamento superiore a 700 euro pro capite o in condizione di crisi finanziaria in quanto soggetti alle misure di cui agli articoli 243-bis, 244 e seguenti, 268, comma 2, e 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'elenco degli enti locali che potranno accedere alla rinegoziazione di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."
18.5
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, la parola "2026" è sostituita dalle parole "2027"."
18.6
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Calandrini, Claudio Borghi, Castelli, Croatti, Damante, Damiani, Dreosto, Barbara Floridia, Garavaglia, Gelmetti, Liris, Maffoni, Magni, Melchiorre, Mennuni, Musolino, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Pirro, Testor, Turco, Zedda
Approvato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: "2026" è sostituita dalla parola: "2027"."
18.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Calandrini, Claudio Borghi, Castelli, Croatti, Damante, Damiani, Dreosto, Garavaglia, Gelmetti, Liris, Lorenzin, Losacco, Maffoni, Manca, Melchiorre, Mennuni, Misiani, Musolino, Nicita, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Pirro, Tajani, Testor, Turco, Zedda
Approvato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, la parola: "2026" è sostituita dalla parola: "2027"."
18.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Interpretazione autentica in materia di contributi SSICA)
L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3»
18.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica in materia di contributi SSICA)
1. L'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, terzo comma.».
18.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Interpretazione autentica in materia di contributi SSICA)
- L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».
18.0.4
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 860 codice civile ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione quinquennale per la riscossione dei contributi consortili)
1. L'articolo 860 codice civile si interpreta nel senso che i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 codice civile, n. 4."
18.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 18-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di canoni enfiteutici)
1.Alla legge 22 luglio 1966, n. 607 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: Articolo 1. - 1.I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente alla quindicesima parte del capitale di affrancazione. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente periodo. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. L'ammontare del capitale di affrancazione è pari alla rendita catastale rivalutata ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell'imposta unica comunale.
b) all'articolo 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La loro legittimazione deve essere comprovata previo deposito della documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 967 del codice civile»
c) all'articolo 4:
1) al secondo periodo sono soppresse le parole «inteso se del caso un consulente tecnico» e
dopo le parole «determina la somma» sono aggiunte le seguenti «secondo il calcolo di cui all'articolo 1»
2) dopo il quarto periodo è aggiunto infine il seguente: «Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni, trascrizioni, quietanze di pagamenti di canone, richieste di ricognizioni o devoluzione riferentisi all'ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto»
d) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente periodo: «I giudizi di affrancazione possono essere parimenti riassunti ogni qualvolta subentrino condizioni di maggior favore per l'enfiteuta»
2.Alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 le parole «del primo e dell'ultimo comma» sono soppresse e le parole «costituite successivamente al 28 ottobre 1941» sono sostituite dalle seguenti «e urbane»
b) all'articolo 9 le parole «a 15 volte l'ammontare del canone» sono sostituite dalle seguenti «al capitale di affrancazione»
c) gli articoli 5 e 6 sono soppressi.
3.Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 747 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) per i terreni agricoli, aree urbane ed edificatorie gravati da vincoli enfiteutici.".
18.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis.
(Modifiche e integrazioni alla legge 8 aprile 1983, n. 113, recante "Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare")
1. L'articolo 1, della legge 8 aprile 1983, n. 113, recante autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare, si interpreta nel senso che la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale ha a oggetto solo i terreni ricompresi nel medesimo compendio, stante il diritto di superfice in capo al comune di Praia a Mare e ai singoli occupanti, nel momento in cui procedono all'acquisto dei predetti terreni. Per gli eventuali fabbricati e opere insistenti sugli stessi non trova applicazione il principio dell'accessione di cui all'articolo 934, e seguenti, del codice civile.
2. Alla legge 8 aprile 1983, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3, primo comma, il numero 1), è sostituito dal seguente: "1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) dell'articolo 2, ai singoli occupanti e concessionari, a condizione che le opere stabili e durature, e comunque di non facile sgombero, realizzate sugli stessi risultino già effettuate, anche se da precedenti occupanti e concessionari, alla data del 1 dicembre 1981 e sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;";
b) l'articolo 5 è abrogato."
18.0.7
Pirovano, Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis:
"1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."
18.0.8
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis
(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)
1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."
18.0.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)
All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis:
"1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."
18.0.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada)
All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.
18.0.11
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici ed idroelettrici)
- All'articolo 12, comma 4 bis, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti «eolici ed idroelettrici»
18.0.12
Pirro, Croatti, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Calandrini, Claudio Borghi, Castelli, Damante, Damiani, Dreosto, Barbara Floridia, Garavaglia, Gelmetti, Liris, Lorenzin, Losacco, Maffoni, Magni, Manca, Melchiorre, Mennuni, Misiani, Musolino, Nicita, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Tajani, Testor, Turco, Zedda
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di economie derivanti da rinegoziazione di mutui e prestiti)
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, la parola: "2026" è sostituita dalla seguente: "2027".".
18.0.13
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi)
L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dai seguenti:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
«1091-bis. Il comma che precede si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
18.0.14
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole "entro il 30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2024";
b) al comma 34 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.".
18.0.15 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«10-bis
"1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori."
18.0.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Proroga termini "Piccole opere")
1. In considerazione delle difficoltà operative riscontrate dai comuni in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo e secondo periodo, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori sia avvenuta entro il 31 marzo 2022, con riferimento all'annualità 2021, ed entro il 31 dicembre successivo alla scadenza stabilita dalla legge, con riferimento alle annualità 2020, 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, al comma 34, primo periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, le parole "entro il 31 maggio 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio 2025".
18.0.16
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Ulteriori misure economiche in favore degli enti territoriali)
1. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.
2. Le spese di personale finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato coperte integralmente da specifico finanziamento previsto da apposita normativa a carico di altri soggetti pubblici possono essere effettuate in deroga ai vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa. A tal fine gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le spese di personale per le assunzioni integralmente finanziate di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga all'articolo 267 e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e agli ulteriori vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. Per tali spese gli Enti locali, durante la procedura di risanamento, procedono all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente nei modi e nei termini di cui all'articolo 250, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
5. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.».
18.0.17
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
18.0.18
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
18.0.19
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Rigenerazione urbana)
Alla legge 234/2021, art. 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".
Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.
18.0.20
Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
"13-bis: Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».
18.0.21
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».»
18.0.22
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Segretari comunali- proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022)
Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».
18.0.23
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
risorse straordinarie covid-19 per il 2022)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
18.0.24
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni sulle risorse straordinarie Covid-19 per il 2022)
L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.
18.0.25
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Esonero rendicontazioni ex art. 158 TUEL per i contributi straordinari energia)
All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modifica: le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti parole "negli anni 2022 e 2023".
18.0.26
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«18-bis
(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)
1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».
18.0.27
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)
1. L'articolo 1, comma 92 lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024»
18.0.28
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)
1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.»
18.0.29
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)
1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.»
18.0.30
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)
1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».
18.0.31
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:
"498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;";
b) al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".»
18.0.32
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi.)
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:
"498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;";
al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".
18.0.33
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
18.0.34
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Disposizioni in materia di contributo degli enti locali alla finanza pubblica)
1. Al fine di far fronte agli oneri connessi al contributo alla finanza pubblica previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 850 a 853 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 come definito dal D.M. del 29 marzo 2024 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'articolo 1, commi da 533 a 535 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale risultante dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, prevedendo la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nelle annualità dal 2024 al 2028 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento. Tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. Le risorse rese disponibili a seguito delle operazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate da ciascun ente per il finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, senza vincoli di destinazione, ad esclusione delle spese di rappresentanza e delle spese per incarichi di consulenza, nei limiti dell'importo del concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 850 a 853 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 come definito dal D.M. del 29 marzo 2024 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'articolo 1, commi da 533 a 535 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale risultate dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi dal 2024 al 2028, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In sede di approvazione del rendiconto per gli esercizi dal 2024 al 2028, gli enti locali sono altresì autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate ai sensi del presente comma sono utilizzate da ciascun ente anche per il finanziamento delle spese correnti, senza vincoli di destinazione, ad esclusione delle spese di rappresentanza e delle spese per incarichi di consulenza, nei limiti dell'importo del concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 850 a 853 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 come definito dal D.M. del 29 marzo 2024 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell'articolo 1, commi da 533 a 535 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale risultante dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione.».
18.0.35
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»
18.0.36
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità
degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
18.0.37
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
18.0.38
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
18.0.39
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
18.0.40
Russo, Pogliese, Orsomarso, Liris
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis
1. La sospensione dei pagamenti prevista dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 4, e dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applica ai Comuni strutturalmente deficitari, ai Comuni che hanno presentato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo.».
18.0.41
Russo, Pogliese, Liris, Orsomarso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis
1. Le sanzioni previste dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 4, e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie relativi ai contributi per spesa sociale e investimenti.».
18.0.42 (testo 2)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis"
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
18.0.42
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 del TUEL)
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
18.0.43 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis"
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
18.0.43
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, comma 3-bis)
Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18.0.44
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
18.0.45
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»
18.0.46 (testo 2)
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Approvato
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
18.0.46
Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Disciplina per il conferimento degli incarichi ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera)
"1. Il segretario comunale iscritto nella fascia inziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di 24 mesi sia scaduto nei 60 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.".
18.0.47
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
"I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.".
18.0.48
Improponibile
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
"Art. 18-bis.
(Misure in favore della polizia locale)
1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.".
18.0.49
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
18.0.1000/1
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. A seguito dell'istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023 n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al presente decreto-legge. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023. Fuori dai casi di applicazione dell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di eventuali eccedenze d'imposta versate."
18.0.1000
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)
1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori, ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.»
19.1
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Calandrini, Castelli, Croatti, Damante, Damiani, Barbara Floridia, Gelmetti, Liris, Lorenzin, Losacco, Maffoni, Magni, Manca, Melchiorre, Mennuni, Misiani, Musolino, Nicita, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Pirro, Tajani, Turco, Zedda
Approvato
Al comma 1, lettera b), capoverso «527-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,», con le seguenti «entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge,»;
b) dopo il primo periodo, inserire il seguente «Sono considerate valide le leggi regionali in vigore anche antecedenti al decreto-legge se le disposizioni sono coerenti alla presente norma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto alla tabella 1 di cui all'allegato VI-bis.».
19.2
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Claudio Borghi, Castelli, Croatti, Damante, Damiani, Dreosto, Barbara Floridia, Gelmetti, Liris, Maffoni, Magni, Melchiorre, Mennuni, Musolino, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Pirro, Testor, Turco, Zedda, Patton
Approvato
Al comma 1, lettera b), capoverso 527-ter, sostituire le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," con le seguenti: "entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge," e aggiungere in fine le seguenti parole:" Sono considerate valide le leggi regionali in vigore anche antecedenti al decreto-legge se le disposizioni sono coerenti alla presente norma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto alla tabella 1 di cui all'allegato VI-bis."
19.3
Approvato
Al comma 1, lettera b), capoverso «527-ter», sostituire le parole: «nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis» con le seguenti: «nell'allegato VI-bis».
19.4
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 527-ter, secondo periodo, dopo le parole: "costituisce una economia che concorre" aggiungere le seguenti: "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e";
b) al capoverso 527-quater, al primo periodo, dopo le parole:" fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti: "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale"
19.5
Respinto
All'articolo 19, apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, lettera b), alinea 527-ter, al secondo periodo, dopo le parole "costituisce un'economia che concorre" inserire le seguenti "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e"
b) Al comma 1, lettera b), alinea 527-quater, al primo periodo, dopo le parole "fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale"
19.6
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "527-ter", secondo periodo, dopo le parole "costituisce un'economia che concorre" inserire le seguenti "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e";
b) al capoverso "527-quater", primo periodo, dopo le parole "di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale"
19.7
Approvato
Al comma 1, lettera c), capoverso Allegato VI-bis, sopprimere le parole: «Tabella 1».
19.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola "secondo" è soppressa.
19.0.2
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato)
1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola "secondo" è soppressa.".
19.0.3
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti l'approvazione del bilancio consolidato per le regioni)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti ", ovvero per le regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";
c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".
2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le regioni".
3. All'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".»
19.0.4
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti ", ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";
c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".
2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".
3. All'articolo 9, comma 1 - quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".
19.0.5
Murelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici dove avviene la lavorazione industriale, le attività artigianali, agricole, agroindustriali e della pesca sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile."
19.0.6
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Misure in materia di distribuzione risorse ordinarie a favore delle Regioni)
1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente "3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».
19.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Ristori canone unico patrimoniale - CUP)
1. All'articolo 1, comma 751, lettera. a) della legge n. 197 del 2022 le parole «4 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «6 milioni di euro».
2. All'articolo 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «6 milioni di euro».
3. Agli oneri di spesa derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
19.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19
(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: "Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati," sono inserite le seguenti: "il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».
19.0.9
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Disposizioni inerenti le competenze delle Regioni in materia di risorse del Fondo sviluppo e Coesione)
1. All'articolo 10 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," sono inserite le seguenti "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";
b) al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" sono inserite le seguenti ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,";
19.0.10
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Competenza legislativa concorrente delle regioni)
1. All'articolo 1 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le disposizioni contenute nella presente legge, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.«
19.0.11
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Misure in materia di FSC a favore delle Regioni)
1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo le parole: "a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento" sono inserite le seguenti: "e di spesa correnti".
19.0.12
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Risorse del Fondo sviluppo e coesione a favore delle regioni)
1. All'articolo 1o del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.
5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione."
19.0.13
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione delle risorse ordinarie in conto capitale a favore delle Regioni)
1. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.".
19.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Apertura di contabilità speciali a favore delle Regioni)
1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027.".
19.0.15
Respinto
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.»
19.0.16
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
- A seguito dell'emanazione da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali dell'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell'amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella specie "liberi professionisti", a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per il versamento degli oneri stessi per gli anni pregressi, è assegnato nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
19.0.17
Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure di prevenzione sanitaria)
1. Fermo restando l'erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico finanziario, le Regioni e le Province autonome che documentano risparmi nell'utilizzo della quota di risorse del Fondo Sanitario regionale coerenti con la spesa per l'erogazione gratuita del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per la popolazione da zero a 12 mesi, possono attuare per la stagione 2024-2025 l'erogazione gratuita dei predetti vaccini a carico del Fondo Sanitario Nazionale sulla quota "prevenzione" di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 27, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.».
19.0.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis
(Misure in materia di prevenzione sanitaria)
1. Fermo restando l'erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico finanziario, le Regioni e le Province autonome che documentano risparmi nell'utilizzo della quota di risorse del Fondo Sanitario regionale coerenti con la spesa per l'erogazione gratuita del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per la popolazione da zero a 12 mesi, possono attuare per la stagione 2024 - 2025 l'erogazione gratuita dei predetti vaccini a carico del Fondo Sanitario Nazionale sulla quota "prevenzione" di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 27, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.».
19.0.19
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«19-bis
(Accordo tra l'Associazione bancaria italiana e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016)
1. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:
a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;
c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».
19.0.20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«19-bis
(Trasferimento di funzioni al Commissario straordinario per il sisma 2016)
1. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi di sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Sisma 2016, il Dipartimento per le politiche di coesione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Nell'ambito degli accordi di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di gestione ed erogazione delle risorse disponibili agli scopi, secondo le attuali procedure.
19.0.21
Bizzotto, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis
(Misure urgenti per accelerare le procedure amministrative al verificarsi di calamità naturali)
1. A seguito del verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, applicano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 74, comma 2 lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza.
2. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto tra costi e urgenza.
3. Le misure di cui al comma 1 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, quali il capo del Dipartimento della protezione civile e le relative strutture periferiche, il Commissario straordinario o il Commissario delegato, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione e organizzazione pubblica presente sul territorio nazionale, interessate al conseguimento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi di calamità naturali cui al comma 1, come coordinate dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la fase di emergenza e dal Commissario straordinario o Commissario delegato per la fase di ricostruzione.
4. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, le condotte poste in essere per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
5. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti ad un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.
6. Nei primi sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza è comunque previsto il supporto dell'Esercito per la rimozione delle macerie, l'abbattimento di immobili pericolanti e l'approntamento di strutture temporanee per alloggi e servizi.
19.0.22
Bizzotto, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis
(Misure urgenti in materia di prevenzione del rischio di alluvioni e di fenomeni di dissesto idrogeologico)
1. Al fine di prevenire fenomeni di esondazione e ridurre il rischio di alluvioni, sono autorizzati interventi di carattere straordinario e preventivo di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso i seguenti interventi:
a) estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
b) estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
c) stabilizzazione dei versanti.
2. In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.
3. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati dal Presidente della Regione pertinente, sentiti i comuni interessati.
4. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in applicazione dei generali princìpi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, i necessari pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli enti e agenzie competenti, devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione; decorso inutilmente tale termine, si intendono accolti favorevolmente.
6. La Regione provvede a pubblicare sul suo sito web istituzionale le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito web istituzionale della Regione.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente disposizione, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della Regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente disposizione sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.»
19.0.23
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«19-bis
(Disposizioni urgenti per il contrasto ai fenomeni siccitosi)
1. Al fine di effettuare la mappatura degli invasi esistenti e di quelli necessari per fronteggiare i sempre più gravi e frequenti fenomeni siccitosi, nonché gli eventi idrogeologici estremi, sono sospesi tutti i procedimenti di riassegnazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i quali dovranno avere come obiettivo - in tutti i casi nei quali ciò sia possibile - l'incremento della capacità di invaso, a fini tanto di accumulo quanto di laminazione.
2. Le modalità di effettuazione della mappatura di cui al comma 1 saranno individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
19.0.24
Damante, Lorefice, Barbara Floridia, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis
(Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza idrica nella Regione Siciliana)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate entro il 31 dicembre 2024 sul territorio della regione siciliana, aventi ad oggetto l'utilizzo, da parte degli enti locali, di acqua trasportata mediante autobotti ai fini degli usi civili volti al contenimento dell'emergenza idrica nella medesima Regione, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»
19.0.25
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 19-bis
(Disposizioni in favore della Regione Puglia per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo del 2026)
1. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico.
2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario».
20.1
Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Al comma 1, dopo le parole: "nonché di preparazione delle piste da sci,", inserire le seguenti: "dei rivenditori e"
20.2
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il contributo di cui al primo periodo è destinato altresì in favore dei comprensori sciistici "Monte Bondone", "Altopiano di Brentonico - Polsa/San Valentino", "Monte Baldo - Malcesine/Prà Alpesina".».
Conseguentemente nella rubrica dopo la parola "appenninica" aggiungere le seguenti: "e delle prealpi gardesane"
20.3
Respinto
Sostituire il comma 3, con il seguente:" 3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 15 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 15 gennaio 2023 al 31 marzo 2023".
20.4
Respinto
Al comma 3 sostituire le parole "dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022" con le seguenti: "dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023".
20.5
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
"5.bis. Al fine di consentire ai concessionari la partecipazione ai bandi relativi al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i comuni o gli altri soggetti pubblici concedenti di impianti di risalita a fune possono prolungare la durata delle concessioni in scadenza fino al 31 dicembre 2028.".
20.0.1 (testo 2)
Centinaio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
4. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'art. 1, comma 277, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.0.1
Centinaio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis
(Norme in materia di sostegno e semplificazione in materia di turismo all'aria aperta)
1. Al fine di favorire la semplificazione propedeutica al processo di ammodernamento delle strutture ricettive all'aria aperta, nonché di armonizzare la normativa vigente con quanto già previsto dall'articolo 3, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è modificato come segue:
a) All'allegato A, lettera A. 27 è aggiunto infine il seguente periodo: "; installazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle piazzole ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico- costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;"
b) All'allegato B, lettera B. 26, è aggiunto infine il seguente periodo: "; interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle piazzole, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;"
2 All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì esclusi dalla stima diretta le tende e le unità abitative mobili, con eventuali pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e.5), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modificazioni, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore, ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, che siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche, facilmente distaccabili, e che siano, altresì, rimovibili senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi. La determinazione della rendita catastale degli immobili, di cui alla categoria catastale D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" COD 0903 "Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte", è effettuata ai sensi del presente comma, mediante corrispondente maggiorazione del 30 per cento del valore della rendita catastale delle aree attrezzate, dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria e allestite anche per i manufatti di cui al terzo periodo del presente comma, nonché del 20 per cento del valore della rendita catastale delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti."
b) al comma 22, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 del presente articolo, gli atti di aggiornamento devono essere corredati delle planimetrie dei relativi immobili, recanti la specificazione delle aree attrezzate e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.»
3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025.
20.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis
(Disposizioni a favore dei piccoli borghi)
1. Al fine di garantire interventi di ricostruzione privata di qualità ispirati ai principi del restauro, l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, d'intesa con la Soprintendenza competente e su richiesta motivata del singolo comune del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3 e 17 luglio 2009 n. 11, definisce modalità di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano, a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni nella concessione del contributo pubblico nell'ambito del Piano di Ricostruzione dei soli territori comunali che abbiano mantenuto pressoché inalterato nel tempo le peculiarità del proprio tessuto storico architettonico e le tecniche costruttive originarie, che presentino una popolazione inferiore a 150 abitanti, con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e con numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3. A tal fine è autorizzata una spesa nel tetto massimo complessivo di 50 milioni di euro, a valere sulle risorse statali stanziate per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77 e con le modalità ivi previste.».
20.0.3
Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis
L'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di comunicazioni alle questure territorialmente competenti delle generalità delle persone alloggiate".
20.0.4 (testo 2)
Orsomarso, Liris, Borghese, Claudio Borghi, Croatti, Damiani, Magni, Manca, Musolino, Paita, Patton, Piano, Pirro, Tajani, Borghesi
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. Al comma 2 dell'art. 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n.136, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
20.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Al comma 2 dell'art. 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n.136, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
20.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis
(Rifinanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo)
1. Il fondo unico nazionale turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 19.186.016 per l'anno 2025 e di euro 21.471.858 per l'anno 2026, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2022, prot. n. 8426 e dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 aprile 2023, prot. n. 8019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 33.047.203 euro per l'anno 2025 e di 31.557.904 euro per l'anno 2026, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2022, prot. n. 8426 e dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 aprile 2023, prot. n. 8019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».
20.0.6
Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis
(Rigenerazione Urbana)
Alla legge 234/2021, art. 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".
Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.
20.0.7 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
20.0.7
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
9. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, sono soppresse le parole "per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale."".
21.1
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nuclei monofamiliari» con le seguenti: «nuclei familiari composti da una sola persona».
21.2
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque o più unità» con le seguenti: «cinque o più persone».
21.0.1
Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione. »
21.0.2
Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:
"CAPO IV-bis
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di semplificazione del registro delle imprese)
1. All'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli uffici delle camere di commercio sono retti da un conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta della camera di commercio competente, tra i dirigenti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nel sito internet istituzionale della camera di commercio di appartenenza e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camera di commercio di appartenenza»".
21.0.3
Potenti, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente Capo:
"CAPO IV-bis
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE
«Art. 21-bis
(Misure urgenti a favore delle imprese agricole)
1. La doppia conformità richiesta ai sensi dell'art. 36, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesta per gli interventi relativi a serre agricole fisse e temporanee necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, facendo riferimento esclusivamente alla conformità della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda."
21.0.4
Centinaio, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:"
CAPO IV bis
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE
"Art. 21-bis.
(Misure urgenti a favore delle imprese del comparto vitivinicolo)
1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
- al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- il comma 5, è soppresso;
b) all'articolo 57, comma 3, le parole: "comma 5", sono sostituite dalle parole: "comma 7";
c) all'articolo 73, comma 7, le parole: "chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze", sono sostituite con le seguenti: "Chi impiega le sostanze rivelatrici";
d) all'articolo 76, comma 9, le parole: "comma 5", sono sostituite con le parole: "comma 7".
21.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifica all'articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150)
- All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».».
21.0.6 (testo 2)
Liris, Orsomarso, Claudio Borghi
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis"
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
21.0.6
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«21-bis
(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, comma 3-bis)
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
21.0.7
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Ambrogio, Boccia, Borghese, Borghesi, Calandrini, Claudio Borghi, Castelli, Croatti, Damante, Damiani, Dreosto, Barbara Floridia, Garavaglia, Gelmetti, Liris, Lorenzin, Losacco, Maffoni, Magni, Manca, Melchiorre, Mennuni, Misiani, Musolino, Nicita, Nocco, Orsomarso, Paita, Patuanelli, Pirro, Tajani, Testor, Turco, Zedda
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
21.0.8
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»
21.0.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Articolo 21-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. »
21.0.10
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»
21.0.11
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«21-bis
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.».
21.0.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Articolo 21-bis.
(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)
1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, la spesa per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. »
21.0.13
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Improponibile
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)
1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, la spesa per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. »
21.0.14
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)
1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, la spesa per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. »
21.0.15
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Disposizioni in materia di attività artigianali e attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici)
- All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Al fine di favorire la rigenerazione urbana, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:
a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;
b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;
d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.
2-quater. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti».».
21.0.16
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Pubblicità delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia)
1. All'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, aggiungere infine il seguente comma:
10. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità e favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, nonché di consentire la graduale implementazione delle modalità di pubblicazione di cui all'art. 85, nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 le stazioni appaltanti assicurano altresì la pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, delle seguenti informazioni: oggetto dell'appalto, società invitate, importo del contratto, termine per l'esecuzione e società aggiudicataria. Le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»
21.0.17
Improponibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente: «Art. 21-bis - 1. All'articolo 1, comma 11-bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate" sono sostituite dalle seguenti "delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti devono essere integrate".»
21.0.18
Testor, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Modificazione dell'articolo 17 bis della decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 17-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e dei soggetti impiegati in operazioni di protezione civile e di soccorso alpino";
b) al comma 2 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dello strumento i corpi di polizia locali, i corpi dei vigili del fuoco volontari e i soggetti impiegati in operazioni di protezione civile e di soccorso alpino.»
21.0.19
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2023, di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "linea 2 della metropolitana della città di Torino", è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantire la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del comma 5-quater, dell'articolo 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata la spesa di euro 150.000, per l'anno 2024 di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese per l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui all'articolo 33, comma 5-quater, quinto periodo, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
22.1 (testo 2)
Premettere il seguente articolo:
«Art. 022
(Potenziamento medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale)
All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., che alla entrata in vigore del presente decreto figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato - per almeno 29 ore/settimana -, presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) e, in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, ai sensi del presente comma sono inquadrati - previa domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n.365 -, nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che all'entrata in vigore del presente decreto ancora non hanno maturato/perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025.
Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili per la pubblicazione di nuovi incarichi, salvo quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque al di sotto delle 29 ore di convenzionamento settimanale.
Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti entrando nel ruolo della dirigenza veterinaria.».
22.1
Improponibile
Premettere il seguente articolo:
«Art. 022
(Potenziamento medici veterinari specialisti per contrasto epizoozie sul territorio nazionale)
1.? ?All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, , che alla entrata in vigore del presente decreto figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato - per almeno 29 ore/settimana -, presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) e, in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, ai sensi del presente comma sono inquadrati - previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365, nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che all'entrata in vigore del presente decreto ancora non hanno maturato/perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, è comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili per la pubblicazione di nuovi incarichi, salvo quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque al di sotto delle 29 ore di convenzionamento settimanale. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti entrando nel ruolo della dirigenza veterinaria.».
Coord.1
I Relatori
Approvato
Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le seguenti modificazioni.
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui» e, al quinto periodo, le parole: «, sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;
al comma 4, alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite dalla seguente: «microimprese»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124», dopo le parole: «commi 2 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «delle ZES Unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»;
al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni» e dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e le parole: «decreto del Ministro per gli affari europei, il sud» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud».
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» è sostituita dalle seguenti: «7 milioni»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le società sportive professionistiche e società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società sportive professionistiche e le società»;
al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni»;
al comma 4, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport», le parole: «, è pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e le parole: «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;
al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»;
al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport».
All'articolo 5:
al comma 4, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» sono inserite le seguenti «del presente articolo».
All'articolo 7:
al comma 5, dopo le parole: «dal 2027 al 2033» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «rese indisponibili, nei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e le parole: «e in quelli ad essi collegati» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli ad essi collegati»;
al comma 2, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»;
alla rubrica, le parole: le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «anno accademico 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno accademico 2024/2025»;
al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»;
al comma 4, le parole: «articolo 11 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 11 del regolamento di cui al decreto» e le parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»;
alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025».
All'articolo 10:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso 5-bis, le parole: «all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 del presente articolo»;
al comma 3, alinea, le parole: «di cui comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;
al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 11, le parole: «tecnico contabile» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-contabile»;
al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresì al medesimo» è inserita la seguente: «Commissario».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»;
al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo»;
al comma 5, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 12:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «comma 1-bis» è inserita la seguente: «, alinea».
All'articolo 13:
al comma 2, la parola: «accredito» è sostituita dalla seguente: «accreditamento», le parole: «decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016» e le parole: «il Ministero verifica il rispetto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al».
All'articolo 14:
al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
al comma 5, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120» e dopo le parole: «Continente africano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SIMEST S.p.A.».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «loro conti» sono sostituite dalle seguenti: «propri conti»;
al comma 2, le parole: «Avvenuta l'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole: «ivi pure indicata» sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata».
All'articolo 19:
al comma 1, lettera b), capoverso 527-quater, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non è migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato».
All'articolo 20:
al comma 2, lettera b), le parole: «si cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;
al comma 3, la parola: «30%» è sostituita dalle seguenti: «30 per cento».
All'articolo 21:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «dall'U.O.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unità operativa» e le parole: «Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024» e, al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 4, dopo le parole: «del comune stesso» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
Coord.2
I relatori
Approvato
Ai fini della corretta redazione sotto il profilo formale degli emendamenti approvati, apportare le seguenti modificazioni:
- L'emendamento 4.2 si intende riformulato come segue: "Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il decreto» con le seguenti: «il regolamento di cui al decreto».";
- all'emendamenti 8.0.3 (testo 2), capoverso, art. 8-bis, sopprimere il comma 2;
c) sostituire l'articolo 11-bis, introdotto dall'emendamento 11.0.27 (testo 2), con il seguente:
«Art. 11-bis. - (Finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa") - 1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa".
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa " nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia»;
d) All'articolo 19, comma 1, lettera b), capoverso 527-ter, come risultante dall'approvazione degli emendamenti 19.1 e 19.2, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
sostituire il secondo periodo con il seguente: «Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis».