Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 997

G/997/1/1 (testo 2) (già em. 1.0.5)

Maiorino, Cataldi

Accolto

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

          considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

          al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

     impegna il Governo:

     a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.


G/997/1/1 (già em. 1.0.5)

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

          considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

          al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

     impegna il Governo:

     ad erogare contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individueranno sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.


G/997/2/1 (testo 2) (già em. 1.0.9)

Maiorino, Cataldi

Accolto

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

     impegna il Governo:

     a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a consentire l'ammissione al voto nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, al personale della protezione civile nonché al personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


G/997/2/1 (già em. 1.0.9)

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

     impegna il Governo:

     in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ad ammettere a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, il personale della protezione civile nonché il personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


G/997/3/1 (già em. 4.3)

Durnwalder, Patton

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 935 recante: Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale"

     premesso che

          l'articolo 4, comma 1, del decreto legge in esame apporta modifiche all'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, il comma 1 innalza il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti;

     considerato che

          per i Comuni oltre i 15.000 abitanti permane il limite dei due mandati e che tale limite crea una disparità di trattamento tra sindaci di Comuni con popolazione più numerosa;

          tale discriminazione non consente a quei comuni più virtuosi, che hanno in corso investimenti pluriennali, di completare opere importanti come quelle inserite nel PNRR;

     tenuto conto che la decisione sulla conferma o meno di un sindaco spetta esclusivamente al corpo elettorale locale;

     impegna il Governo, in sede di esame della riforma del TUEL, a valutare la possibilità di innalzare a tre il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.


G/997/4/1 (già em. 1.1)

Occhiuto, Ternullo, Gasparri

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;

          lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,

     impegna il Governo:

     a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.


G/997/5/1 (già em. 3.1)

Occhiuto, Ternullo

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     l'articolo 3 del decreto-legge reca norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione al fine di garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile;

          sarebbe opportuno inserire modifiche del comma 51 dell'articolo 1 della legge 56/14 con l'obiettivo di far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), superando il regime "extra ordinem" previsto dalla legge 56/14;

          la modifica consentirebbe di risolvere diversi problemi interpretativi che derivano dalla precaria disciplina vigente delle Province e di anticipare una riforma organica della legge 56/14, ormai non più rinviabile,

     impegna il governo:

     a prevedere misure nella direzione di cui in premessa.


G/997/6/1 (testo 2) (già em. 4.6)

La Commissione

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

     impegna il Governo:

     ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione nell'ultimo mandato amministrativo.


G/997/6/1 (già em.4.6)

Occhiuto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

     impegna il Governo:

     ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo.


G/997/7/1 (testo 2) (già em. 4.0.4)

La Commissione

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

          il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

          è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

          in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

          occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

     impegna il Governo:

     a valutare, in sede di riforma del TUOEL, disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, nonché a circoscrivere la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico.


G/997/7/1 (già em. 4.0.4)

Occhiuto, Ternullo

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

          il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

          è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

          in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

          occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

     impegna il Governo:

     ad adottare disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, nonché a circoscrivere meglio la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico.


G/997/8/1 (già em. 4.8)

Silvestro, Occhiuto

Ritirato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

     premesso che:

     il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali di cui all'art. 73, comma 10 del D.Lgs. 267 del 2000, ha determinato il verificarsi, in alcuni comuni italiani, del fenomeno di c.d. "anatra zoppa", termine utilizzato per indicare la condizione di un sindaco che, pur avendo ricevuto la maggioranza delle preferenze, si trova a guidare un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che avevano sostenuto un candidato a sindaco diverso;

          ai sensi dell'articolo 51 del TUEL è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

          al fine di evitare che si verifichino nuovamente situazioni di instabilità amministrativa che induce i sindaci a rassegnare le dimissioni, sarebbe opportuno modificare l'articolo 51 del TUEL al fine di consentire un terzo mandato consecutivo anche in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi,

     impegna il Governo:

     a valutare la possibilità di modificare l'articolo 51 del TUEL nella direzione di cui in premessa.


G/997/9/1 (già em. 4.9)

Pirovano, Tosato

Approvato

Il Senato,

     esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", premesso che:

     l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale;

          l'articolo 64 del T.U.O.E.L prevede disposizioni relative all'incompatibilita` tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta;

          in particolare, viene previsto che la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti;

          sembra opportuno inserire la previsione che, qualora un consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore si dimette o viene revocato, può tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato,

 impegna il Governo:

     a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, modifiche puntuali all'articolo 64 del T.U.O.E.L. al fine di inserire una previsione che consenta al consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore e che si dimette o viene revocato, di tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato.


G/997/10/1 (già em. 4.0.1)

Pirovano, Borghesi, Paroli

Approvato

Il Senato,

     esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", premesso che:

     l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L.;

     l'articolo 17 del T.U.O.E.L reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;

      in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,

     impegna il Governo:

     ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.


1.1

Occhiuto, Ternullo, Gasparri

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo per le consultazioni elettorali e referendarie di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.».


1.2/5ª Commissione

Il Relatore

Approvato

Sopprimere l'emendamento.


1.2

Maiorino, Cataldi

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b).».

     Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 12.500.000».


1.3

Maiorino, Cataldi

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

     Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 25.246.196».


1.4 (testo 2)

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.»


1.4

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».


1.5 (testo 2)

Tosato

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.»


1.5

Tosato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica».


1.6 (testo 2)

Occhiuto, Ternullo

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.»


1.6

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».


1.100/1

Musolino

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «ore 15 alle ore 23», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ore 12 alle ore 22».


1.100

Il Relatore

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;

          b) al comma 3, lett. a), sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23».


1.0.1 (testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 1.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 1-bis», sostituire il comma 22 con il seguente:

          «22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».


1.0.1 (testo 2)

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli, Gelmini, Tosato, Bizzotto, Spelgatti, Gasparri, Occhiuto, Giorgis, Parrini, Valente, Manca, Boccia, Maiorino, Cataldi, Musolino, Durnwalder, De Cristofaro, Salvitti

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

  1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

  2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
  3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
  4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
  5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, con cui devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
  6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
  7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
  9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
  10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
  11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
  12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
  13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
  14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
  15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
  17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
  18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
  20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
  22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.1

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

  1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

  2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
  3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
  4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
  5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4 sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
  6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
  7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
  9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
  10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
  11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
  12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
  13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
  14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
  15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
  17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
  18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
  20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
  22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.2

Naturale, Maiorino, Cataldi, De Cristofaro, Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di espressione del voto fuori sede del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

          1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

          2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

          3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

          4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

          5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

          6. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


1.0.3

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali)

          1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

          "Art. 54-bis. - (Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato) - 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

          a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

          b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

          2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

          3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

          Art. 54-ter. - (Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato) - 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

          a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

          b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

          Art. 54-quater. - (Data per lo svolgimento delle elezioni) - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

          Art. 54-quinquies. - (Election day) - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

          2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

          3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il referendum.

          4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali";

          b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

          c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

          2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori" sono soppresse;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          "1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

          1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale".

          3. Il comma 3-bis dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          "3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature".

          4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 15:

          1) al primo comma, le parole: "entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso" sono soppresse;

          2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

          "La data del referendum è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

          a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

          b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

          Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.
Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni";

          3) al terzo comma, le parole da: "ritardare" fino a "articolo," sono sostituite dalle seguenti: "può rinviare al successivo turno";

          b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

          "Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni".

          5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato».


1.0.4

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici).

          1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

          2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.5

Maiorino, Cataldi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

          1.  In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

          2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


1.0.6

Tosato, Bizzotto, Stefani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione».


1.0.7

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).

          1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

         "2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».


1.0.8

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

          1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "alla metà nei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "di un terzo nei comuni";

          b) le parole: "e ad un terzo nei comuni" sono sostituite delle seguenti: "e ad un sesto nei comuni"».


1.0.9

Maiorino, Cataldi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


1.0.200 (testo corretto)

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni

          e sottocommissioni elettorali circondariali)

          1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo"».


1.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni

          e sottocommissioni elettorali circondariali)

          1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo"».


2.0.1 (testo 2)

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

                    1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.».


2.0.1

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

                    1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il "codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. La registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fine della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito di contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.";

          b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "con significazione politica o" sono soppresse».


3.1

Occhiuto, Ternullo

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Le province sono disciplinate dalla presente legge e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».


4.1

Maiorino, Cataldi

Sopprimere il comma 1.


4.2

Durnwalder

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».


4.3

Durnwalder

Ritirato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

          "2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

          b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

           "3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

          1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».


4.4

Bizzotto, Tosato

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.". I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.».


4.5

Durnwalder

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 30.000 abitanti».


4.6

Occhiuto

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «15.000 abitanti» inserire le seguenti: «e per quelli dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo».


4.7

Durnwalder

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"».


4.8

Silvestro, Occhiuto

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi."».


4.9

Pirovano, Tosato

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. L'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

         (Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta)

          1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

          2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 

          3. Se il consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore nella rispettiva giunta si dimette o viene revocato, torna ad assumere la carica di consigliere.

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

          5. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune.».


4.10

Rapani, Lisei

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, il quinto periodo è soppresso.».


4.11

Tosato

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».


4.12

Occhiuto, Ternullo

Approvato

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».


4.0.1

Pirovano, Borghesi, Paroli, Tosato

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni recanti modifiche in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

          1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 abitanti";

          b) al comma 3, le parole: "tra i 100.000 e i 250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli 80.000 e i 100.000 abitanti".

          2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.

          3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

          4. In deroga all'articolo 4 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai comuni in cui le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali si sono svolte nell'anno 2023.».


4.0.2/5ª Commissione

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 4.0.2, sostituire il capoverso «Art. 4-bis» con il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali».


4.0.2

Tosato, Giorgis, De Priamo

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

          1. Il primo periodo dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va interpretato nel senso che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto e le relative disposizioni applicative, nel prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e nel disciplinare gli organi di tali forme di decentramento possono altresì applicare le vigenti disposizioni in materia di aspettative, permessi ed indennità, applicabili ai comuni aventi uguale popolazione.».


4.0.3

Tosato

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

          l. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 50:

          1) il comma 1 è sostituto dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

          2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

          3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

          b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

          d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"».


4.0.4

Occhiuto, Ternullo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

          l. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         all'articolo 50:

          1)         il comma 1 è sostituto dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

          2)         al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

          3)         dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

          b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

          d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».


4.0.5

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

          1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          "La ripartizione di cui al precedente comma funge da base per i calcoli relativi alle operazioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3), che possono pertanto determinare l'assegnazione di un numero diverso di seggi nelle circoscrizioni."».


4.0.6 (testo 4)

Lotito, Damiani, Occhiuto

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

          1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.


4.0.6 (testo 3)

Lotito, Damiani, Occhiuto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

          1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del d.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, l'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la causa di ineleggibilità ivi prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, attività amministrative».


4.0.6 (testo 2)

Lotito, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

          1.In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al consiglio regionale, funzioni e attività amministrative».


4.0.6

Lotito, Damiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

  1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, della provincia e del comune, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative».


4.0.7 (testo 2)

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

  1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

          "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».


4.0.7

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

  1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

          "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».


4.0.8

Lisei, Della Porta, De Priamo, Spinelli

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

          1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».


4.0.9

Biancofiore

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 4-bis.

          (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

          1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

          "d) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento."».


4.0.10

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

          1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          "f) articolo 15, comma 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.";

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

          "6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.".

          2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.».


5.0.1

Silvestroni, Della Porta

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

         «Art. 5-bis.

          1. All'articolo 15, comma 8, della legge 19 dicembre 1993, n. 515, concernente Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dopo le parole: "applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "in caso di elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali la sanzione è ridotta nella misura del 10 per cento"».


Coord. 1

Il Relatore

Approvato

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, le seguenti modificazioni.

          All'articolo 2:

                      al comma 1:

                     alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

                     alla lettera c):

                    al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

                    al capoverso 236-ter, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;

                    al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17» e le parole: «disposizioni del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento di cui al decreto».